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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/11/2025, n. 3624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3624 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9333/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente Rel. Est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 30 luglio 2025 da
1) Parte_1 nato a [...], il [...] cittadino italiano codice fiscale C.F._1 residente a [...] con gli Avv.ti Viviana A. Cugnasca e Paola Zanoni presso le quali ha eletto domicilio telematico e
2) Parte_2 nata a [...], il [...] cittadina italiana codice fiscale C.F._2 residente a [...] con gli Avv.ti Andrea Prati e Maria Grazia Persico presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario a ON (MI), in data 23 settembre 1995 (atto trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n. 54, parte 2, serie A, anno 1995), in regime di separazione dei beni. con il seguente figlio, maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente:
, nato a [...], il [...], cittadino italiano Persona_1
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso cumulativo per la separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto e depositato in data 30 luglio 2025, successivamente integrato con l'indicazione delle loro condizioni reddituali e patrimoniali e degli oneri a loro carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2) L'abitazione familiare di Milano, via Rizzoli 1, di proprietà della Signora resta in Parte_2 ogni caso assegnata, con tutto quanto l'arreda, correda, ivi comprese le pertinenze, alla Signora stessa, la quale continuerà a farsi carico dei relativi costi di gestione ordinaria e Parte_2 straordinaria.
3) La signora fermo quanto precede, entro e non oltre i 15 giorni successivi alla Parte_2 sottoscrizione di questo ricorso, provvederà a modificare la domiciliazione bancaria delle fatture delle utenze domestiche, oggi appoggiate al conto corrente cointestato ai coniugi e acceso presso Intesa Sanpaolo, spostandole su un conto corrente di propria esclusiva pertinenza.
4) Il figlio , maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente, Persona_1 studente universitario presso l'Università Cattolica di Milano, resterà a vivere insieme alla propria madre, in via Rizzoli 1 a Milano, ivi mantenendo la residenza anagrafica e si trasferirà, per ragioni di studio, a Barcellona a far data dal prossimo mese di settembre 2025, essendo stato ammesso a un master presso Esade Business School a Barcellona.
5) Il padre terrà a proprio carico integrale le rette dell'Università Cattolica di Milano eventualmente ancora da sostenere per l'ultimazione del piano di studi del figlio e si farà Per_1 carico integralmente di ogni costo legato al Master Universitario che il figlio svolgerà a Per_1
Barcellona il prossimo anno accademico.
In particolare, il Signor , pagandoli direttamente o mettendo a disposizione del figlio Parte_1 le provviste necessarie per pagarli, sosterrà i costi relativi: - alle rette-tasse di iscrizione e frequenza del master;
- all'alloggio scelto da con il padre (canone di locazione dell'alloggio, utenze, Per_1 spese di qualsivoglia natura previste contrattualmente e nei limiti concordati con il padre); - ai trasporti locali;
- ai libri e alle tasse per sostenere esami, stages, e ogni altro evento previsto dall'offerta formativa, in quanto previamente concordato con il padre.
Viceversa, i costi per i trasferimenti da e per Barcellona, resteranno a carico dei genitori al 50%.
Resta, inoltre, inteso che, per l'eventualità che il figlio, al termine del prossimo anno accademico, decidesse di frequentare, d'accordo con il padre, ulteriori anni di master, a Barcellona o in altre città, italiana o estera, sarà il padre, previo accordo diretto con a continuare a pagare Per_1 tutti i costi relativi e necessari.
6) Durante la permanenza di a Barcellona, i genitori contribuiranno entrambi al Per_1 mantenimento ordinario del ragazzo, versandogli l'importo che concorderanno direttamente con lui, in ogni caso prevedendo la somma minima mensile di 250 €. ciascuno.
7) Sinché vivrà a Milano, convivendo con la madre, il Signor verserà, Per_1 Parte_1 direttamente al ragazzo, a far data dalla corrente mensilità di luglio 2025, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, quale contributo al mantenimento del figlio, economicamente non autosufficiente, l'importo mensile di 500 €.
Resta inteso che tale obbligo in capo al padre verrà ristabilito dalla mensilità successiva al rientro del ragazzo a Milano una volta esaurito il master a Barcellona o in altra città come da precedente condizione n. 5, ove non abbia raggiunto, a tale data, l'indipendenza economica Per_1
e, in ogni caso, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte sua.
8) I genitori, sino all'indipendenza economica di parteciperanno al 50% ciascuno alle Per_1 spese straordinarie mediche, dentistiche, farmaceutiche e parafarmaceutiche riferibili al figlio, da individuarsi in quelle indicate nelle linee guida della Corte d'Appello di Milano del novembre 2017. Con l'impegno di attivare, a tal fine, le rispettive polizze assicurative-fondi sanitari, scegliendo quella più conveniente, a copertura delle esigenze mediche-cliniche del ragazzo.
9) Entrambi i genitori verseranno a favore di per mantenere attivo il suo fondo pensione Per_1 già in essere, il premio annuale di 100 €. ciascuno.
10) Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, i coniugi provvederanno a dividere, in parti uguali, il saldo del conto corrente n. 1000/00091214 acceso presso Intesa San AO e a loro cointestato, con l'impegno reciproco a: - lasciare ivi depositato un importo da individuare congiuntamente;
- o in ogni caso con l'impegno ad alimentarlo mensilmente in egual misura. Ciò, al fine di: i) onorare le rate del mutuo ipotecario gravante sull'immobile di Loano (SV) pure a loro cointestato;
ii) di poter pagare le utenze, le spese condominiali e ogni altro possibile costo relativo al predetto immobile (calcolato in base al reciproco e concordato utilizzo) sino alla vendita di questo;
iii) di onorare i pagamenti del fondo sanitario riferito a entrambi i coniugi sino a dicembre 2025, allorquando potrà essere svincolato il Signor e con la precisazione che il Signor Parte_1 Parte_1 vi contribuirà limitatamente alla quota di premio a sé stesso riferibile.
11) Entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, i coniugi provvederanno a dividere, in parti uguali, il saldo del conto corrente n. 0652461709000 acceso presso Banca Patrimoni e a loro cointestato, chiedendo altresì la liquidazione dei titoli e di ogni altro investimento appoggiato al predetto conto, sempre dividendo in parti uguali il relativo ricavato una volta divenuto liquido e in giacenza sul conto corrente. Una volta liquidati, e divisi, tutti i risparmi appoggiati al predetto conto corrente, i Signori e provvederanno a chiudere il rapporto di conto corrente, Parte_1 Parte_2 dividendo in parti uguali gli eventuali costi necessari tal fine.
12) I coniugi concordano che l'immobile di Loano (SV) di cui sono comproprietari nella misura del 50% ciascuno, verrà messo in vendita, unitamente a box e cantina annessi, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente ricorso, al prezzo che sarà concordato tra le parti, sentita l'agenzia immobiliare alla quale conferiranno mandato congiunto a vendere.
13) A tal fine le parti si impegnano, entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, a collaborare tra loro e a conferire congiuntamente il mandato a vendere l'immobile di Loano e relative pertinenze ad una agenzia del territorio che agirà in esclusiva per il periodo di tempo concordato tra i comproprietari. La scelta dell'agenzia avverrà di comune accordo tra i coniugi, che parimenti valuteranno insieme ogni futura strategia di vendita qualora il primo mandato si riveli infruttuoso.
14) I coniugi concordano, altresì, che il corrispettivo ricavato dalla vendita dell'immobile di Loano (SV), via Ruggero Leoncavallo 4, verrà ripartito tra loro nella misura del 50% ciascuno, dedotto il saldo del mutuo residuo che dovrà essere estinto, per contratto, prima della vendita stessa.
15) Tutti i costi relativi alla vendita dell'immobile di Loano (SV) via Ruggero Leoncavallo 4 (tasse, imposte, costi notarili, costi di agenzia) verranno sostenuti dai coniugi nella misura del 50% ciascuno.
16) Nel periodo temporale che intercorre tra la sottoscrizione di questo ricorso e l'effettiva vendita dell'immobile di Loano, il Signor e la Signora utilizzeranno in maniera Parte_1 Parte_2 condivisa l'abitazione, alternandosi nell'uso e nella presenza, accordandosi sui tempi e le modalità. Con reciproco impegno a lasciare che l'immobile possa essere usato anche dal figlio I Per_1 ricorrenti convengono che pagheranno i consumi, ove possibile accertarli, secondo l'effettivo rispettivo utilizzo che verrà fatto, accollandosi, viceversa, in parti uguali, i costi relativi all'uso dell'immobile da parte del figlio. I Signori e concordano di non occupare Parte_1 Parte_2
l'immobile unitamente ai loro eventuali nuovi partners e, in ogni caso, di non ospitarvi terze persone senza l'approvazione espressa dell'altro comproprietario.
17) I coniugi concordano di continuare a lasciare l'uso gratuito alla moglie e al figlio Per_1 dell'autovettura MG3 targata GW259DT e intestata al Signor sino alla pubblicazione della Parte_1 sentenza di separazione. Successivamente, la predetta autovettura sarà trasferita in proprietà, senza corrispettivo alcuno, alla Signora con costi di trasferimento a carico della stessa, che Parte_2 diverrà diretta ed esclusiva responsabile dei costi tutti relativi a questa (assicurazione, bollo, manutenzione, ecc.), rimanendo esclusiva responsabile di tutte le conseguenze connesse alla circolazione del veicolo. Poiché il trasferimento che precede è essenziale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e patrimoniale tra gli ex coniugi, le parti chiederanno di avvalersi dei benefici fiscali di cui alla sentenza n. 154/1999 Corte Costituzionale.
18) Le parti concordano di suddividere tra loro l'accudimento del cane di famiglia Pepe, tenendolo ciascuna parte presso la rispettiva abitazione a settimane alternate. Il Signor Parte_1 manterrà in essere l'assicurazione sanitaria a copertura delle spese veterinarie, mettendola a disposizione anche della Signora per i periodi di permanenza dell'animale presso questa. Parte_2
Viceversa, ciascun coniuge pagherà ogni altra ulteriore spesa per il cane (cibo, toelettatura, “asilo”) per il periodo di permanenza presso di sé dell'animale.
19) I coniugi si dichiarano economicamente indipendenti, vantando ciascuno redditi e mezzi adeguati al proprio, personale, mantenimento. Pertanto, non svolgono reciproca domanda di mantenimento.
20) Le parti, con il rispetto del presente accordo, si dichiarano reciprocamente soddisfatte nei loro diritti e dichiarano di non avere più nulla a pretendere l'una dall'altra, alla data odierna, per qualsiasi titolo, ragione o causa connessa e non al loro matrimonio, al loro rapporto genitoriale, al loro rapporto di comproprietari dell'immobile di Loano (SV) e di contitolari dei conti correnti accesi presso Intesa San AO e Banca Patrimoni.
21) I ricorrenti si impegnano a interpretare il presente accordo secondo buona fede e a dare immediata esecuzione alle relative clausole, senza attendere a tal fine l'emissione della sentenza di separazione.
22) Le spese legali del procedimento di separazione saranno integralmente compensate fra i coniugi, con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale ai sensi dell'art. 13, comma 8, legge n. 247/2012.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art. 473-bis.51 co. 3 c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473-bis.4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare. Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando 1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e i quali Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio con rito concordatario a ON (MI), in data 23 settembre 1995.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Spese di procedura al definitivo.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di ON (MI), nonché all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano (MI), ove l'atto è parimenti trascritto, perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice Delegato Così deciso in Milano, il 12.11.2025
Il Presidente
Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG