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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 28/01/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2281/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Martina Gasparini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2281 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
appellante rappresentato e difeso dall'avv. Natale Callipari contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
appellata rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Pinello e Lorenzo Scofone
e con l'intervento di
(C. F. ) Controparte_2 P.IVA_2
terza intervenuta rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Pinello e Lorenzo Scofone
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 935/2023 del Tribunale di Verona emessa e depositata in data 11.05.2023.
Conclusioni di : Parte_1
“A. in via preliminare: ai sensi e per gli effetti degli artt. 283 e 351 c.p.c., sussistendo i requisiti del fumus boni juris nonché del periculum in mora, sospendere, anche inaudita altera parte, gli effetti e l'efficacia della sentenza oggetto di gravame e, con essa, del decreto ingiuntivo opposto nel giudizio di prime cure, con ogni conseguenza di legge. sempre in via preliminare: dichiarare la contumacia di e il difetto di CP_1
legittimazione passiva e, comunque, il difetto di titolarità sostanziale del rapporto controverso in capo a , con conseguente estromissione della stessa dal Controparte_2
giudizio;
B. Nel merito: previo accertamento di quanto dedotto in atti, dichiarare nullo e/o inefficace
e/o revocare e/o annullarsi il decreto ingiuntivo opposto n° 2360/2021 del 22.07.2021, emesso dal Tribunale di Verona nella persona del dr. Pierangela Bellingeri all'esito della procedura monitoria n° 5816/21 R.g.a.c., per i motivi tutti - anche singolarmente considerati - di cui in narrativa.
C. Sempre nel merito: dichiarare che nulla è dovuto dal Signor a Parte_1
parte appellata in conseguenza della scadenza della polizza fideiussoria e/o della sua nullità.
D. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, per entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Conclusioni di Controparte_1
“in via principale:
− accerti e dichiari l'estraneità di al presente giudizio e la carenza di Controparte_1
legittimazione passiva della stessa con riferimento al rapporto processuale Controparte_1
definito dalla sentenza del Tribunale di Verona n. 9355/2023;
− accerti e dichiari l'inammissibilità dell'impugnazione avversaria in quanto proposta nei soli confronti di soggetto diverso ed estraneo rispetto al soggetto legittimato passivamente;
in ogni caso:
2 − con favore di spese e compensi gravati di I.V.A. e C.P.A.”
Conclusioni di Controparte_2
“in via principale:
− accerti e dichiari l'inammissibilità dell'impugnazione avversaria in quanto proposta nei soli confronti di soggetto diverso ed estraneo rispetto al soggetto legittimato passivamente;
− conseguentemente accerti e dichiari che la sentenza di primo grado è passata in giudicato;
− accerti e dichiari l'inammissibilità dell'impugnazione avversaria anche in quanto tardivamente proposta in violazione degli artt. 325 e 326 c.p.c.;
− conseguentemente accerti e dichiari anche per tale motivo che la sentenza di primo grado è passata in giudicato;
− accerti e dichiari l'intervenuta decadenza di dal diritto di Parte_1 proporre impugnazione avverso la sentenza di primo grado, e ciò anche ai sensi dell'art.
327 c.p.c.; in via di subordine:
− nella non creduta ipotesi in cui l'appello avversario fosse ritenuto ammissibile, respinga anche nel merito l'impugnazione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto, con la conferma integrale della sentenza di primo grado;
in ogni caso:
− con favore di spese e compensi gravati di I.V.A. e C.N.P.A.P. per il secondo grado del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2360/2021 del 22.07.2021 con il quale il
Tribunale di Verona gli aveva intimato di pagare a la Controparte_3 somma capitale di €95.170,31, maggiorata degli interessi e delle spese relative alla procedura monitoria, a titolo di restituzione di quanto versato in data 28.05.2021 dalla impresa di assicurazione all' in forza della Parte_2 polizza fideiussoria n. 05009022095084 emessa il 25.09.2012 dall'allora
[...]
[..
[...] [
a seguito della revoca della concessione del contributo erogato a Controparte_4
, il quale, sottoscrivendo la polizza, si era impegnato a rimborsare Parte_1
al fideiussore, a semplice richiesta, tutte le somme che quest'ultimo fosse stato tenuto a pagare in virtù della stessa ad AGEA.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_3
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Verona rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alla rifusione delle spese di lite.
2. Avverso l'indicata pronuncia ha interposto appello notificato in Parte_1
data 11.12.2023 a ed affidato a due motivi di gravame. Controparte_1
2.1 Col primo motivo afferma che il tribunale ha errato laddove, dopo aver qualificato la polizza fideiussoria come contratto autonomo di garanzia, ha omesso di rilevarne la nullità per violazione del divieto imposto alle compagnie assicuratrici di svolgere attività diverse da quella assicurativa.
2.2 Col secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha escluso che possa trovare applicazione la previsione di cui all'art. 1957 cod. civ., in forza della quale la fideiussione si estingue quando il creditore non ha proposto le sue istanze nei confronti del debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale e non le ha con diligenza continuate.
3. Si è costituita la quale ha eccepito la propria estraneità al rapporto Controparte_1
giuridico dedotto in giudizio, affermando che per effetto dell'atto unico di fusione e scissione del 26.06.2023 a rogito Notaio rep. n. 59.037 raccolta n. 27.767, Persona_1
era succeduta a in tutti i rapporti Controparte_2 Controparte_3
giuridici originariamente facenti capo a tra i quali rientra Controparte_4 anche quello in esame, con la conseguenza che l'appello deve ritenersi inammissibile, non essendo stato notificato all'unico soggetto passivamente legittimato, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
4 4. E' intervenuta volontariamente in giudizio la quale ha aderito alla Controparte_2 difese svolte da ed ha inoltre eccepito che l'appello è stato comunque Controparte_1
tardivamente proposto, essendo stato notificato all'appellata dopo la scadenza del termine breve di 30 giorni di cui all'art. 325 cod. proc. civ. decorrente dalla notificazione della sentenza, avvenuta in data 31.05.2023.
Essa ha altresì contestato la fondatezza del gravame, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
5. Si osserva preliminarmente che non ha pregio l'eccezione sollevata dall'appellata e dalla terza intervenuta secondo cui la notificazione dell'atto di appello sarebbe stata effettuata a soggetto privo di legittimazione passiva.
Al riguardo emerge ex actis che, a seguito di atto unico di fusione e scissione del
26/06/2023 a rogito Notaio rep. n. 59.037 raccolta n. 27.767, sono Persona_1
intervenute:
− la fusione per incorporazione di in Controparte_1 Controparte_3
− la scissione parziale di (che nel contempo ha mutato la Controparte_3
propria denominazione in in scissione avente ad Controparte_1 Controparte_2 oggetto il trasferimento da a di “tutte le attività, passività e CP_3 Controparte_2
rapporti giuridici attivi e passivi imputabili a (ante Fusione di , ad CP_3 CP_1
eccezione del portafoglio Bancassurance diretto diverso dalle joint ventures e dalle polizze temporanee caso morte non complementari a prodotti assicurativi (le “TCM”), ...”.
Dunque per effetto di tale atto, Controparte_3
− ha trasferito a tutte le proprie attività, passività e rapporti giuridici Controparte_2 attivi e passivi precedenti rispetto alla incorporazione di con la sola “eccezione CP_1
del portafoglio Bancassurance diretto diverso dalle joint ventures e dalle polizze temporanee caso morte non complementari a prodotti assicurativi (le “TCM)”;
− ha incluso pertanto nel suddetto trasferimento anche il portafoglio ex Controparte_4
(acquisito da in data 04/10 – 22/12/2016 per effetto
[...] Controparte_3
della fusione per incorporazione di in Controparte_4 Controparte_3
;
[...]
− ha infine mutato la propria denominazione sociale in Controparte_1
5 In conclusione, per effetto della scissione parziale, è succeduta nel Controparte_2
rapporto giuridico controverso a (già succeduta a Controparte_3 [...]
in data antecedente rispetto all'introduzione del presente giudizio di Controparte_4
impugnazione.
Il che, però, non priva della legittimazione passiva (ora Controparte_3
giacché la scissione parziale di una società, disciplinata dagli artt. 2506 ss. Controparte_1
c.c., come modificati dal d.lgs. n. 6 del 2003, consistente nel trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l'acquisizione in capo alla nuova società di valori patrimoniali prima non presenti nel suo patrimonio, senza che ciò determini l'estinzione della società scissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, configurandosi, piuttosto, come successione a titolo particolare nel diritto controverso che, ove intervenga nel corso del giudizio, comporta l'applicabilità della disciplina dell'art. 111 c.p.c. (v. Cass. n.
31313 del 04/12/2018), a norma del quale il processo prosegue tra le parti originarie, e se il successore a titolo particolare interviene nel processo, l'alienante può esserne estromesso qualora le altre parti vi consentano.
6. L'appello in esame è però inammissibile in quanto tardivamente proposto.
Risulta, infatti, ex actis che la sentenza impugnata è stata notificata al difensore domiciliatario di in data 31.05.2023 e che questi ha notificato Parte_1
l'atto di citazione in appello a in data 11.12.2023 e quindi ben oltre la Controparte_1
scadenza del termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza effettuata al procuratore della parte costituita.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Poiché e sono state assistite dal medesimo difensore, si Controparte_1 Controparte_2
procede alla liquidazione di un unico compenso in loro favore, determinato considerando che l'opera defensionale, pur se formalmente duplice, ha comportato la trattazione delle medesime questioni.
6
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna a rifondere a e le Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
spese del giudizio di secondo grado, che si liquidano in complessivi €9.991,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18.12.2024.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
7
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Martina Gasparini Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2281 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1
appellante rappresentato e difeso dall'avv. Natale Callipari contro
(C.F. Controparte_1 P.IVA_1
appellata rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Pinello e Lorenzo Scofone
e con l'intervento di
(C. F. ) Controparte_2 P.IVA_2
terza intervenuta rappresentata e difesa dagli avv.ti Giorgio Pinello e Lorenzo Scofone
1 Oggetto: appello avverso la sentenza n. 935/2023 del Tribunale di Verona emessa e depositata in data 11.05.2023.
Conclusioni di : Parte_1
“A. in via preliminare: ai sensi e per gli effetti degli artt. 283 e 351 c.p.c., sussistendo i requisiti del fumus boni juris nonché del periculum in mora, sospendere, anche inaudita altera parte, gli effetti e l'efficacia della sentenza oggetto di gravame e, con essa, del decreto ingiuntivo opposto nel giudizio di prime cure, con ogni conseguenza di legge. sempre in via preliminare: dichiarare la contumacia di e il difetto di CP_1
legittimazione passiva e, comunque, il difetto di titolarità sostanziale del rapporto controverso in capo a , con conseguente estromissione della stessa dal Controparte_2
giudizio;
B. Nel merito: previo accertamento di quanto dedotto in atti, dichiarare nullo e/o inefficace
e/o revocare e/o annullarsi il decreto ingiuntivo opposto n° 2360/2021 del 22.07.2021, emesso dal Tribunale di Verona nella persona del dr. Pierangela Bellingeri all'esito della procedura monitoria n° 5816/21 R.g.a.c., per i motivi tutti - anche singolarmente considerati - di cui in narrativa.
C. Sempre nel merito: dichiarare che nulla è dovuto dal Signor a Parte_1
parte appellata in conseguenza della scadenza della polizza fideiussoria e/o della sua nullità.
D. In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre rimborso forfettario e accessori di legge, per entrambi i gradi del giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Conclusioni di Controparte_1
“in via principale:
− accerti e dichiari l'estraneità di al presente giudizio e la carenza di Controparte_1
legittimazione passiva della stessa con riferimento al rapporto processuale Controparte_1
definito dalla sentenza del Tribunale di Verona n. 9355/2023;
− accerti e dichiari l'inammissibilità dell'impugnazione avversaria in quanto proposta nei soli confronti di soggetto diverso ed estraneo rispetto al soggetto legittimato passivamente;
in ogni caso:
2 − con favore di spese e compensi gravati di I.V.A. e C.P.A.”
Conclusioni di Controparte_2
“in via principale:
− accerti e dichiari l'inammissibilità dell'impugnazione avversaria in quanto proposta nei soli confronti di soggetto diverso ed estraneo rispetto al soggetto legittimato passivamente;
− conseguentemente accerti e dichiari che la sentenza di primo grado è passata in giudicato;
− accerti e dichiari l'inammissibilità dell'impugnazione avversaria anche in quanto tardivamente proposta in violazione degli artt. 325 e 326 c.p.c.;
− conseguentemente accerti e dichiari anche per tale motivo che la sentenza di primo grado è passata in giudicato;
− accerti e dichiari l'intervenuta decadenza di dal diritto di Parte_1 proporre impugnazione avverso la sentenza di primo grado, e ciò anche ai sensi dell'art.
327 c.p.c.; in via di subordine:
− nella non creduta ipotesi in cui l'appello avversario fosse ritenuto ammissibile, respinga anche nel merito l'impugnazione avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto, con la conferma integrale della sentenza di primo grado;
in ogni caso:
− con favore di spese e compensi gravati di I.V.A. e C.N.P.A.P. per il secondo grado del giudizio”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2360/2021 del 22.07.2021 con il quale il
Tribunale di Verona gli aveva intimato di pagare a la Controparte_3 somma capitale di €95.170,31, maggiorata degli interessi e delle spese relative alla procedura monitoria, a titolo di restituzione di quanto versato in data 28.05.2021 dalla impresa di assicurazione all' in forza della Parte_2 polizza fideiussoria n. 05009022095084 emessa il 25.09.2012 dall'allora
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a seguito della revoca della concessione del contributo erogato a Controparte_4
, il quale, sottoscrivendo la polizza, si era impegnato a rimborsare Parte_1
al fideiussore, a semplice richiesta, tutte le somme che quest'ultimo fosse stato tenuto a pagare in virtù della stessa ad AGEA.
Si costituiva chiedendo il rigetto dell'opposizione. Controparte_3
Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Verona rigettava l'opposizione e condannava l'opponente alla rifusione delle spese di lite.
2. Avverso l'indicata pronuncia ha interposto appello notificato in Parte_1
data 11.12.2023 a ed affidato a due motivi di gravame. Controparte_1
2.1 Col primo motivo afferma che il tribunale ha errato laddove, dopo aver qualificato la polizza fideiussoria come contratto autonomo di garanzia, ha omesso di rilevarne la nullità per violazione del divieto imposto alle compagnie assicuratrici di svolgere attività diverse da quella assicurativa.
2.2 Col secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui ha escluso che possa trovare applicazione la previsione di cui all'art. 1957 cod. civ., in forza della quale la fideiussione si estingue quando il creditore non ha proposto le sue istanze nei confronti del debitore entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale e non le ha con diligenza continuate.
3. Si è costituita la quale ha eccepito la propria estraneità al rapporto Controparte_1
giuridico dedotto in giudizio, affermando che per effetto dell'atto unico di fusione e scissione del 26.06.2023 a rogito Notaio rep. n. 59.037 raccolta n. 27.767, Persona_1
era succeduta a in tutti i rapporti Controparte_2 Controparte_3
giuridici originariamente facenti capo a tra i quali rientra Controparte_4 anche quello in esame, con la conseguenza che l'appello deve ritenersi inammissibile, non essendo stato notificato all'unico soggetto passivamente legittimato, con conseguente passaggio in giudicato della sentenza impugnata.
4 4. E' intervenuta volontariamente in giudizio la quale ha aderito alla Controparte_2 difese svolte da ed ha inoltre eccepito che l'appello è stato comunque Controparte_1
tardivamente proposto, essendo stato notificato all'appellata dopo la scadenza del termine breve di 30 giorni di cui all'art. 325 cod. proc. civ. decorrente dalla notificazione della sentenza, avvenuta in data 31.05.2023.
Essa ha altresì contestato la fondatezza del gravame, chiedendo la conferma della sentenza impugnata.
5. Si osserva preliminarmente che non ha pregio l'eccezione sollevata dall'appellata e dalla terza intervenuta secondo cui la notificazione dell'atto di appello sarebbe stata effettuata a soggetto privo di legittimazione passiva.
Al riguardo emerge ex actis che, a seguito di atto unico di fusione e scissione del
26/06/2023 a rogito Notaio rep. n. 59.037 raccolta n. 27.767, sono Persona_1
intervenute:
− la fusione per incorporazione di in Controparte_1 Controparte_3
− la scissione parziale di (che nel contempo ha mutato la Controparte_3
propria denominazione in in scissione avente ad Controparte_1 Controparte_2 oggetto il trasferimento da a di “tutte le attività, passività e CP_3 Controparte_2
rapporti giuridici attivi e passivi imputabili a (ante Fusione di , ad CP_3 CP_1
eccezione del portafoglio Bancassurance diretto diverso dalle joint ventures e dalle polizze temporanee caso morte non complementari a prodotti assicurativi (le “TCM”), ...”.
Dunque per effetto di tale atto, Controparte_3
− ha trasferito a tutte le proprie attività, passività e rapporti giuridici Controparte_2 attivi e passivi precedenti rispetto alla incorporazione di con la sola “eccezione CP_1
del portafoglio Bancassurance diretto diverso dalle joint ventures e dalle polizze temporanee caso morte non complementari a prodotti assicurativi (le “TCM)”;
− ha incluso pertanto nel suddetto trasferimento anche il portafoglio ex Controparte_4
(acquisito da in data 04/10 – 22/12/2016 per effetto
[...] Controparte_3
della fusione per incorporazione di in Controparte_4 Controparte_3
;
[...]
− ha infine mutato la propria denominazione sociale in Controparte_1
5 In conclusione, per effetto della scissione parziale, è succeduta nel Controparte_2
rapporto giuridico controverso a (già succeduta a Controparte_3 [...]
in data antecedente rispetto all'introduzione del presente giudizio di Controparte_4
impugnazione.
Il che, però, non priva della legittimazione passiva (ora Controparte_3
giacché la scissione parziale di una società, disciplinata dagli artt. 2506 ss. Controparte_1
c.c., come modificati dal d.lgs. n. 6 del 2003, consistente nel trasferimento di parte del suo patrimonio ad una o più società, preesistenti o di nuova costituzione, contro l'assegnazione delle azioni o delle quote di queste ultime ai soci della società scissa, si traduce in una fattispecie effettivamente traslativa, che comporta l'acquisizione in capo alla nuova società di valori patrimoniali prima non presenti nel suo patrimonio, senza che ciò determini l'estinzione della società scissa ed il subingresso di quella risultante dalla scissione nella totalità dei rapporti giuridici della prima, configurandosi, piuttosto, come successione a titolo particolare nel diritto controverso che, ove intervenga nel corso del giudizio, comporta l'applicabilità della disciplina dell'art. 111 c.p.c. (v. Cass. n.
31313 del 04/12/2018), a norma del quale il processo prosegue tra le parti originarie, e se il successore a titolo particolare interviene nel processo, l'alienante può esserne estromesso qualora le altre parti vi consentano.
6. L'appello in esame è però inammissibile in quanto tardivamente proposto.
Risulta, infatti, ex actis che la sentenza impugnata è stata notificata al difensore domiciliatario di in data 31.05.2023 e che questi ha notificato Parte_1
l'atto di citazione in appello a in data 11.12.2023 e quindi ben oltre la Controparte_1
scadenza del termine breve di impugnazione decorrente dalla notificazione della sentenza effettuata al procuratore della parte costituita.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
Poiché e sono state assistite dal medesimo difensore, si Controparte_1 Controparte_2
procede alla liquidazione di un unico compenso in loro favore, determinato considerando che l'opera defensionale, pur se formalmente duplice, ha comportato la trattazione delle medesime questioni.
6
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna a rifondere a e le Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
spese del giudizio di secondo grado, che si liquidano in complessivi €9.991,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
3) dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Cosi deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 18.12.2024.
Il Consigliere estensore
Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
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