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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/03/2025, n. 2985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2985 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione II lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
S E N T E N Z A Ai sensi dell'art 429 Ic. c.p.c.
Il giudice monocratico Dr.ssa Claudia Canè, Giudice della seconda sezione Lavoro, ha pronunciato e pubblicato nella causa RG. N 17493/2024 all'udienza dell'11/03/2025, mediante lettura, la seguente sentenza
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Francescangeli - pec. Parte_1
giusta delega a margine del ricorso Email_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t. rappresentato e difeso dall'avv. Gustavo CP_1
Iandolo pec: t giusta procura notarile Email_2
RESISTENTE
Oggetto: opposizione ad accertamento tecnico preventivo
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7 maggio 2024 la ricorrente di cui in epigrafe adiva il
Tribunale di Roma, sezione lavoro, per ivi sentir dichiarare il diritto al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e dello stato di portatrice di handicap grave dalla data della domanda amministrativa del 08/09/2022 o altra data ritenuta di giustizia;
condannare l' al pagamento dei ratei con vittoria di spese da attribuire alla CP_1 procuratrice antistataria.
Deduceva: - di essere portatrice di una grave invalidità fisica e che sussistevano i requisiti ex art. 1 L. 18/80 nonché i requisiti richiesti dall'art. 3 comma 3 L. 104/92;
- che in data 08/09/2022 aveva inoltrato alla sede di competenza istanza rivolta CP_1 ad ottenere l'accompagno e l'handicap che si concludeva negativamente;
- che la ricorrente proponeva ricorso per accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c.;
- che non le venivano riconosciuti i requisiti richiesti;
- che la parte ricorrente in data 15/04/2024 depositava atto di contestazione;
- che veniva depositato il presente ricorso in quanto la relazione del CTU era oggetto di rilievi e critiche con riferimento alle patologie che affliggevano la ricorrente;
in particolare non erano state correttamente valutate la cardiopatia sclero-ipertensiva cronica, la neoformazione colon ascendente, la periartrite scapolo-omerale bilaterale, la spondilodiscoartrosi rachide lombare, l'artroprotesi ginocchia bilaterale, l'impossibilità di deambulare;
-che dette patologie incidevano sulle condizioni ritenute necessarie per ottenere l'accompagno e l'handicap grave. Concludeva come sopra. Si costituiva l' eccependo l'improponibilità del ricorso in quanto non era possibile CP_1 verificare la tempestività dell'opposizione; l'inammissibilità del ricorso, per mancanza di idonee e specifiche contestazioni alle risultanze peritali relative al precedente giudizio di accertamento tecnico preventivo;
nel merito deduceva la infondatezza della pretesa.
Nominato un CTU, la causa veniva discussa e decisa con pubblica lettura della sentenza.
La parte ricorrente in data 15/04/2024 ha depositato la contestazione con riferimento al mancato riconoscimento dei benefici richiesti, come appare dalla consolle del giudice, ed in data 07/05/2024 ha iscritto il presente procedimento, per cui il ricorso è tempestivo.
La ricorrente assumeva come motivo posto a base della opposizione la non adeguata valutazione delle patologie indicate specificamente contestando la perizia soprattutto con riguardo alle patologie che conferiscono nell'impossibilità alla deambulazione come non bene valutate.
Pertanto, si ritiene che i motivi di opposizione siano specificati ed il ricorso sia ammissibile. Per quanto attiene la pretesa, si chiede l'accertamento dello stato di invalidità per ottenere l'accompagno e l'handicap grave. Il CTU del presente procedimento ha concluso affermando che: “la sig.ra Parte_1
è da ritenere invalida ultrasessantacinquenne con difficoltà persistenti gravi:
[...]
100%, a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età, ai sensi del ai sensi dell'art. 5, comma 7, del decreto legge n. 124/98 (ai fini dell'assistenza socio- sanitaria). Non risultano pertanto concretizzati i requisiti di cui all'art. 1 della legge
18/80 e successive modificazioni di cui alla legge 508/88.
Non risultano inoltre evidenziati i presupposti di cui all'art. 3, comma 3, della legge
104/92, senza individuazione della connotazione di gravità.
Non risultano dimostrati agli atti documenti idonei e/o elementi clinico-disfunzionali probanti per poter dissentire dalla valutazione o sovvertire il giudizio espressi in sede di accertamento tecnico preventivo”.
Si ritiene che la perizia sia immune da vizi logici e debba essere condivisa da questo giudice.
Si dichiarando irripetibili le spese di lite
Si pongono altresì a carico dell' le spese di CTU. CP_1
PQM
Definitivamente pronunciando, ogni contraria eccezione e/o istanza disattese:
- rigetta il ricorso per insussistenza delle condizioni sanitarie necessarie per i benefici richiesti;
- dichiara irripetibili le spese;
- condanna l' al pagamento delle spese di CTU, liquidate con separato atto. CP_1
Roma, 11.03.2025
Il Giudice
(La bozza della presente sentenza è stata redatta con l'ausilio dell'Addetto all'Ufficio per il Processo Dott. Lorenzo Maria Gatta).