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Sentenza 7 agosto 2025
Sentenza 7 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 07/08/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2025 |
Testo completo
N. 394/2023 R.G.C
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO- Il Giudice dott.ssa Germana Russo quale Giudice del Lavoro, all'esito della discussione, all'udienza del 12-12-2024, ai sensi dell'art. 429 c. p. c., nella causa iscritta a ruolo al n. 394/2023 R.G.C. promossa da
rappresentata e difesa dagli avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Giovanni Parte_1
Rinaldi e Alessandra Frega, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito ad
Ancona, via Giannelli, 36, come da procura allegata al ricorso;
RICORRENTE nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, con sede Controparte_1 in Roma, via Trastevere, n. 76/A, e Controparte_2
rappresentati in giudizio dall' , in persona del
[...] Controparte_2
Direttore Generale pro tempore, e dall' , Controparte_3 ex art. 417 bis c. p.c., D.L. 9-1-2020 n. 1 e s.m.i., D.P.C.M. 30-9-2020 n. 166, D.M. 18-12-2014 n.
917 e D.D.G. n. 6191 del 2-5-2015 ed elettivamente domiciliato presso l' Controparte_4 di ivi situato in via Padre Matteo Ricci, n. 31; CP_3
CONVENUTI
Oggetto: retribuzione professionale docenti.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26-6-2023, la ricorrente in epigrafe, dipendente a tempo determinato del , in qualità di docente di Scuola dell'Infanzia e di Scuola Controparte_1
Primaria, classe concorsuale AAAA , con ultima sede di servizio presso l'Istituto Num_1
Comprensivo “Nicola Badaloni” di Recanati (MC), esponeva: ella, in precedenza, aveva prestato servizio alle dipendenze del mediante la stipula di Controparte_5 ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato negli aa. ss:
2020/2021, dal 3-10-2020 al 30-6-2021;
1 2021/2022, dal 25-9-2021 al 6-10-2021; in tali anni scolastici la ricorrente non aveva percepito la retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta dal esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che Controparte_1 avevano stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno;
parte ricorrente, pertanto, nonostante per gli aa. ss. 2020/2021 e 2021/2022 avesse svolto diverse supplenze temporanee con oneri e responsabilità certamente non inferiori a quelli dei docenti di ruolo e dei docenti precari con supplenze annuali in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto, non aveva percepito la retribuzione professionale docenti.
La proseguiva ricostruendo la disciplina della retribuzione professionale docenti, Parte_1 partendo dall'art. 7 del CCNL per il Comparto Scuola del 15-3-2001, secondo il quale: “Con
l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
“Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del
CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella
C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
“La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del
CCNL 4.8.1995”; i successivi contratti collettivi avevano modificato gli importi, lasciando però inalterata la disciplina originaria, disciplina da integrare attraverso il richiamo all'art. 25, co. 1 CCNI del 31 -8-1999, il quale prevedeva l'attribuzione dell'indennità in oggetto a tre categorie di soggetti:
a. i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
b. i docenti di religione cattolica;
c. i docenti con contratto di lavoro a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche.
A parere di parte ricorrente, tale disciplina era stata erroneamente interpretata dal CP_1 convenuto in modo da limitare i soggetti legittimati a ricevere la retribuzione professionale docenti, mentre in realtà il richiamo operato dall'art. 7 CCNL 2001 all'art. 25 CCNI 1999 aveva soltanto la finalità di individuare la modalità di corresponsione e di calcolo del nuovo trattamento e non quella di limitare i destinatari della retribuzione professionale docenti che costituiva un compenso fisso e
2 continuativo, corrisposto in misura non variabile e per dodici mensilità; inoltre la retribuzione professionale docenti era stata inclusa dai successivi CCNL 2003 e 2007 nella base del calcolo del
TFR; l'art. 6 D. Lgs. n. 368/01 (“Principio di non discriminazione”) aveva disposto: “Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”, in armonia con la regola generale di cui all'art. 45, co. 2, D. Lgs. n. 165/01: “Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti … parità di trattamento contrattuale”.
La retribuzione professionale, quindi, era stata illegittimamente negata ai docenti con supplenze brevi e saltuarie, sull'assunto che questi svolgessero una prestazione lavorativa inferiore, o comunque non equivalente, ai docenti con contratto a tempo indeterminato o a quelli con contratto a tempo determinato con scadenza 31 agosto o 30 giugno;
la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18-3-1999, allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea
28 giugno 1999/70/CEE, aveva puntualizzato al co. 1: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego,
i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori
a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”, ed al co. 4: “I criteri per periodi di anzianità relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi per le lavoratrici ed
i lavoratori a tempo determinato e per quelli e tempo indeterminato, salvo laddove motivi obiettivi giustifichino la differenza di durata dei periodi stessi”; la CGUE nella sentenza del 13-9-2007, resa nella causa C-307/05 ( ), aveva sul punto statuito: “La domanda di pronuncia Persona_1 pregiudiziale verte sull'interpretazione della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva n. 1999/70/Ce, relativa all'accordo quadro Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la sig.ra e il suo datore di lavoro, Persona_1
l'RV AS de AL (ospedale pubblico convenzionato della comunità basca di
Spagna) in merito alla concessione di scatti di anzianità. La nozione di «condizioni di impiego» di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva n. 1999/70/Ce, relativa all'accordo quadro Ces,
Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da base a una pretesa come quella in esame nella causa principale, che mira all'attribuzione, a un lavoratore a tempo determinato, di scatti di anzianità che l'ordinamento nazionale riserva ai soli
3 lavoratori a tempo indeterminato. La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato”; ancora la CGUE, nella sentenza del 22/12/2010 resa nelle cause riunite C-444/09 e C-
456/09, aveva stabilito: e c/ Conselleria de Educaciòn e Ordenaciòn Universitaria Per_2 Per_3
): “Un'indennità per anzianità di servizio come quella oggetto della causa Controparte_6 principale rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura in allegato alla direttiva n. 1999/70, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi a un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'accordo quadro”; posizione confermata anche dalla Corte Costituzionale, la quale, richiamando la giurisprudenza della
Corte di Giustizia, aveva riconosciuto che l'efficacia delle direttive doveva essere valutata “con riguardo non solo alla forma, ma anche alla sostanza dell'atto ed alla sua funzione nel sistema del
Trattato e pertanto anche le direttive possono contenere disposizioni precettive idonee a produrre effetti diretti nei rapporti tra gli Stati membri destinatari ed i soggetti privati” (Corte cost. sentenza
22-7-1976 n. 182), posizione ribadita dalla Consulta anche successivamente, con conferma del principio secondo cui “la direttiva è immediatamente efficace quando non consente allo Stato alcuna valutazione discrezionale in merito all'attuazione, è sufficientemente precisa ed è, altresì, trascorso inutilmente il termine per la sua attuazione, cosicché lo Stato nei confronti del quale il singolo fa valere la disposizione risulti inadempiente” (sentenza Corte Cost. 18-4-1991 n. 168); l'odierna ricorrente, pertanto, rivendicava l'immediata applicabilità della citata Direttiva, in quanto questa prevedeva disposizioni puntuali e stringenti, non sottoposte a condizione, alle quali lo Stato italiano doveva dare adempimento entro il 31-7-2001, con la conseguente disapplicazione di qualsiasi norma di diritto interno non conforme all'ordinamento comunitario.
La proseguiva evidenziando come l'unica eccezione ammessa ai principi di parità di Parte_1 trattamento e di divieto di discriminazione (previsti dalla Direttiva 1999/70 e dall'allegato Accordo quadro) fosse la presenza di “ragioni oggettive”, da intendersi come circostanze precise e concrete che contraddistinguevano una determinata attività e potevano risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali siffatti contratti erano stati conclusi e dalle
4 caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro, le quali dovevano ispirarsi a criteri effettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità rispondesse ad una reale necessità e questa fosse giustificata per conseguire l'obiettivo perseguito e risultasse, a tal fine, necessaria;
la Corte di Cassazione con ordinanza n. 20015 pubblicata il 27-7-2018 aveva statuito sul punto: “[…] 3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato
l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
“4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive
»; …
“7. Una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del D.
Lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
“8. Si deve, pertanto, ritenere (…) che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
“9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con CP_1 prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che
5 stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese» …”; la Corte di
Cassazione, con l'ordinanza n. 6293/20, aveva confermato il diritto dei docenti alla percezione della retribuzione professionale docenti “non essendo ipotizzabile, anche alla stregua del disposto di cui all'art. 526, comma 1, D. Lgs. n. 297/1994, una disparità di trattamento tra il personale docente di ruolo ed il personale docente ed educativo non di ruolo, quale deve qualificarsi il personale supplente
a tempo determinato non importa se annuale o temporaneo, svolgendo anche il personale supplente temporaneo attività dello stesso contenuto e della stessa valenza sotto il profilo professionale a quella del personale sostituito, dovendosi, pertanto, ravvisare una piena compatibilità delle prestazioni rese da tale personale con le finalità di valorizzazione professionale della funzione docente, della realizzazione di processi innovatori e del riconoscimento del ruolo determinante dei docenti legittimanti il diritto al compenso accessorio in questione”.
Alla luce di ciò, la ricorrente procedeva alla determinazione del quantum debeatur, rilevando che l'importo della retribuzione professionale docente era di € 164,00 mensili a prescindere dalla classe di concorso, dal titolo di studio e dell'istituzione scolastica nella quale si prestava servizio (art. 87
CCNL Scuola 29.11.2007); il nuovo CCNL Scuola (2016/2017) all'art. 38 aveva statuito un aumento della retribuzione professionale docenti dall'01.03.2018 come da tabella seguente:
Anzianità di servizio Incremento mensile:
- 0 – 14 € 10,50;
- 15 – 27 € 12,80;
- da 28 in poi € 15,70; per effetto di ciò, dall'1-3-2018, la retribuzione professionale docenti ammontava a € 174,50 mensili;
la modalità di calcolo era quella prevista dall'art. 25 del CCNI del 31-8-1999, con un importo lordo giornaliero della retribuzione professionale docenti pari a:
- € 5,47 (€ 164: 30 giorni) sino al 28 febbraio 2018;
- € 5,82 (€ 174,50: 30 giorni) dall'1-3-2018;
i giorni lavorati dalla ricorrente erano stati 271 per l'a. s. 2020-2021 e 12 per l'a. s. 2021-2022, e, pertanto, la somma dovuta dal , a partire dall'1-3-2018, Controparte_1 ammontava a € 5,82 x 283 giorni, per un totale complessivo di € 1.647,06.
Tutto ciò premesso, la ricorrente concludeva chiedendo:
“… reiectis adversis
- Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Controparte_1
6 - Per l'effetto, condannare il , al pagamento delle relative Controparte_1 differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.647,06 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
“Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Si costituivano ritualmente le Amministrazioni convenute, le quali, dato atto che la ricorrente,
docente di scuola primaria in qualità di supplente con servizio temporaneo fino Parte_1 al termine delle attività didattiche dal 9-9-2024 al 30-6-2025, per 24 ore di insegnamento settimanale, su posto di sostegno, presso la scuola primaria “A. Gramsci – G. Matteotti”, plesso dell'I.C. “Enrico
Medi” di Porto Recanati, esponevano: nel corso degli anni precedenti ella aveva svolto plurimi incarichi a tempo determinato integranti differenti tipologie di supplenza in diversi istituti della provincia di nell'a. s. 2020/21, con riferimento al servizio prestato presso la Scuola CP_3 dell'infanzia plesso dell'I.C. “L. Lotto” di Monte San Giusto (MC), la aveva prestato Parte_1 servizio dal 03/10/2020 al 30/06/2021, supplenza breve non a copertura di assenza, con orario completo, su posto comune;
nell'a. s. 2021/22, con riferimento al servizio prestato con contratti a tempo determinato presso la scuola primaria plesso dell'I.C. “Luigi Lanzi” di Corridonia (MC), la aveva prestato servizio dal 25/09/2021 al 06/10/2021, supplenza breve e saltuaria, con Parte_1 orario completo, su posto comune.
Le Amministrazioni convenute contestavano integralmente le pretese avversarie poiché infondate in fatto e in diritto e ne chiedevano il rigetto integrale;
a parere delle resistenti, la richiesta della ricorrente di ottenere la Retribuzione professionale docenti per gli anni scolastici di servizio reclamati doveva essere respinta, in forza dei contratti collettivi di lavoro del Comparto;
l'art. 25 del CCNI del
1999 aveva disposto:
“Art. 25 - Compenso individuale accessorio.
“1. A norma dell'art. 42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle
Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto:
a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
7 c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.
“2. Limitatamente all'anno scolastico 1998-99, nei confronti del personale docente a tempo determinato con supplenza annuale e retribuzione durante i mesi estivi e per quello A.T.A. con supplenza annuale, il compenso di cui al presente articolo viene liquidato per i mesi di luglio e agosto
1999.
“3. Nei confronti dei dirigenti scolastici, dei direttori amministrativi e dei responsabili amministrativi detto compenso viene corrisposto nell'ambito delle indennità di direzione e di amministrazione e viene pertanto disciplinato all'interno di detti istituti retributivi di cui agli artt. 33 e 34.
“4. Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e
c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
“5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso
è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”; al momento del rinnovo contrattuale, nel 2000, il CCNL del 15-3-2001 relativo al secondo biennio economico 2000-2001, all'art. 7, aveva previsto una nuova voce stipendiale, la retribuzione professionale docenti, secondo cui:
“1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
“2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella
Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
“3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e
25 del CCNL 4.8.1995”; a fronte di ciò, le convenute deducevano come la ratio sottesa alla RPD fosse la valorizzazione dei docenti per la realizzazione dei processi innovatori e del riconoscimento
8 del loro ruolo determinante per il miglioramento del servizio scolastico, evidenziando le differenze tra i concetti di mansione e di funzione, intendendosi come mansione: “come quella attività che il lavoratore è chiamato a svolgere nel contesto della propria posizione professionale”, a differenza della funzione, intesa quale “insieme di attività aziendali riunite in base al paramento dell'omogeneità delle competenze necessarie per portarle a termine”; l'elemento che qualificava la funzione del docente, in relazione alla retribuzione professionale docenti, era “la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici”, trattandosi di processi innovatori che, per definizione, trovavano consistenza in fenomeni successori che si esplicavano nel tempo e che la legge valorizzava, così come, tra l'altro, avveniva nel settore scolastico, in relazione a range triennali, o quantomeno, annuali;
la natura “continuativa” di tali processi determinava, dunque, un primo ostacolo concettuale nel considerare rilevanti e concreti gli apporti di natura “breve e saltuaria”; a tali difficoltà dovevano poi aggiungersi gli effetti e l'incidenza dei processi innovatori contenuti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), il quadro di riferimento entro cui collocare e dare unitarietà alle diverse forme di progettualità espresse dagli organismi scolastici, o dai singoli docenti;
l'inserimento di un progetto o di una attività all'interno del PTOF diventava così necessario per il suo effettivo svolgimento, con l'eventuale copertura finanziaria e l'autorizzazione al personale interessato delle prestazioni da rendere (co. da 12 a 19 art. 1 L. 107/2015); detto documento, avente natura triennale, poteva essere aggiornato e rivisto annualmente, con la conseguenza che i processi di innovazione, aventi contenuto didattico, si realizzavano e programmavano in relazione al P.T.O.F.; e, dunque, secondo cadenze triennali, o, quantomeno, annuali (co. 12 art 1 L.107/2015); l'oggettività della distinzione operata, tra personale a tempo indeterminato e a tempo determinato per l'intero anno scolastico rispetto al personale docente con supplenze brevi e saltuarie, doveva quindi considerarsi del tutto legittima, in quanto il personale docente impiegato con contratti di natura “breve e saltuaria”, nel contesto omogeneo di un'attività finalizzata, non esplicava alcuna funzione “innovativa dei contenuti didattici o strutturali”; un'assimilazione della posizione “breve e saltuaria” agli effetti della funzione innovativa che la retribuzione professionale docenti mirava a valorizzare avrebbe determinato una disuguaglianza sostanziale tra le funzioni esplicabili dai docenti sulla base di differenti esigenze organizzative;
nello specifico, la partecipazione del docente ai processi innovatori poteva essere desunta dalla partecipazione del docente all'elaborazione/aggiornamento del PTOF o dal fatto che il docente avesse avuto accesso ai fondi del MOF o del PON o da azioni private intraprese all'interno dell'istituto scolastico;
in tal senso, seppure detti fondi già compensassero eventuali e specifiche “progettualità”, dette elargizioni avrebbero potuto fornire prova dell'impegno posto dai singoli docenti nell'attuazione di funzioni innovative involgenti strutture e contenuti didattici, circostanza che non
9 risultava essere avvenuta per la ricorrente;
in merito ai destinatari dell'RPD, il rinnovo economico avvenuto nel secondo biennio 2000-2001 non aveva operato una modifica dei destinatari della misura, risultando confermati i docenti come individuati dal CCNI del 1999; mentre per quanto riguardava la tempistica, entrambi gli articoli, il 25, co. 5, del CCNI del 1999 e il 7, co. 3, del rinnovo contrattuale del 2000, coerentemente indicavano che la RDP era corrisposta per dodici mensilità e qualora la supplenza annuale venisse assegnata dopo l'inizio dell'anno scolastico, allora si sarebbe applicata la quota parte calcolata per 1/30; la questione era stata ripresa nella Circolare ministeriale n. 118 del
14.04.2000 che in proposito ribadiva: “... il compenso in parola non compete ai supplenti brevi e saltuari, compresi i supplenti con contratto fino al termine delle lezioni;
a tale personale non deve essere liquidato l'emolumento di cui trattasi nemmeno per il periodo di assunzione disposto ai sensi dell'art.40, comma 9, della legge 449/97”, Circolare richiamata e confermata successivamente anche dalla nota n. 8110 del 17-12-2012 con riferimento sia al compenso individuale accessorio sia alla retribuzione professionale docenti.
Nonostante ciò, proseguivano le convenute, la ricorrente aveva erroneamente dedotto che la mancata corresponsione della RPD avesse realizzato una discriminazione a svantaggio dei supplenti brevi e saltuari nei confronti dei supplenti incaricati annuali, fondando il proprio assunto su una erronea applicazione al caso di specie del principio di non discriminazione ricavabile dalla clausola 4
(“Principio di non discriminazione”) dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18-3-1999, allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE; in particolare, a parere delle amministrazioni resistenti, la Direttiva in oggetto non aveva natura “self- executing”, in quanto, lungi dall'essere la prescrizione incondizionata e priva di margini di discrezionalità per il legislatore nazionale, la norma pattizia di riferimento aveva previsto una determinazione della retribuzione legata all'esplicazione effettiva della prestazione lavorativa, tale prestazione lavorativa, da svolgersi nell'“ordinario” periodo di tempo, cioè nell'intero anno scolastico, si atteggiava diversamente dall'attività della supplenza breve e saltuaria, la quale per il solo fatto di svolgersi in un limitato periodo di tempo mostrava alcune differenze rispetto alla docenza annuale;
non si era realizzata una violazione, con conseguente disapplicazione della normativa interna confliggente da parte del giudice, della Direttiva 1999/70 e dell'Accordo Quadro allegato alla stessa, in quanto il , non riconoscendo la RPD ai docenti con supplenze saltuarie, non avrebbe CP_1 operato una discriminazione, bensì una differenziazione su basi obiettive costituite dalle modalità operative con cui la prestazione lavorativa si svolgeva, ragioni obiettive fondate su:
1. la formazione dei docenti, in quanto il supplente temporaneo non era tenuto alla formazione, al contrario degli altri docenti;
non poteva essere diversamente perché, proprio a causa della
10 brevità e saltuarietà della sua supplenza, facilmente sarebbe potuto accadere che il corso di formazione venisse svolto in un periodo in cui egli non era assunto;
2. le attività funzionali all'insegnamento, previste e classificate in tre categorie dall'art. 29
CCNL Comparto Scuola sottoscritto in data 29.11.2007:
“a) la partecipazione al Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali
e finali …” fino a 40 ore annue;
b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione...
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione”, alle quali normalmente i supplenti temporanei non potevano solitamente prendere parte perché effettuate precedentemente all'inizio delle lezioni e solitamente prima della sottoscrizione di supplenze brevi e saltuarie;
3. l'accettazione della retribuzione al momento della sottoscrizione del contratto da parte del supplente saltuario, che, come la ricorrente, nel fare ciò, accettava una retribuzione priva di
RPD;
4. la medesima previsione era stata mantenuta malgrado i numerosi rinnovi contrattuali, senza che le parti avessero mai considerato ragionevole prevedere una differenziazione tra i supplenti temporanei e i supplenti annuali;
5. ulteriori elementi di differenziazione tra il supplente temporaneo e il docente di ruolo o con supplenza annuale rappresentati da:
a. passaggio da supplenza breve e saltuaria ad incarico annuale;
b. esclusione del part time per il supplente breve e saltuario;
c. non applicabilità per il supplente breve e saltuario della L. n. 104/92, né della quota di riserva;
d. supplenza su posto disponibile dopo il 31 dicembre;
e. differenza del trattamento previsto per la malattia in caso di supplenza annuale e in caso di supplenza temporanea.
In via subordinata, le amministrazioni convenute contestavano i conteggi effettuati dalla ricorrente in merito al quantum debeatur, quantificando l'importo dovuto, in caso di accoglimento del ricorso, mediante applicazione del disposto degli artt. 4, 5 e 8 dell'art. 25 del CCNI del 31-8-1999, giungendo ad un importo complessivo dovuto di € 1.634,62, in luogo di quello pari ad € 1.647,06 individuato dalla controparte;
a fronte di tutto ciò, le resistenti concludevano quindi chiedendo:
“… - nel merito, in via principale, di rigettare tutte le richieste di parte ricorrente, siccome infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti, con vittoria di spese che si reclamano ex comma 42,
11 art. 4, della L. 12.11.2011 n. 183 nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti, ovvero in subordine nella misura più equa che il Giudice adito riterrà eventualmente di applicare;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, procedere al ricalcolo di quanto effettivamente spettante alla sig.ra sulla Parte_1 scorta dei rilievi, delle precisazioni e delle eccezioni sollevate da questa difesa in merito alla correttezza dei conteggi effettuati da controparte.
“Nella denegata ipotesi in cui codesto Tribunale ritenga di poter accogliere le doglianze della sig.ra
si chiede – tenuto conto della complessità delle questioni oggetto di gravame Parte_1
– che le spese predette siano compensate”.
La causa, istruita sulla base delle sole produzioni documentali, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, veniva decisa mediante deposito del dispositivo, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate.
La domanda presentata dalla nei confronti delle amministrazioni convenute è risultata Parte_1 fondata e meritevole di accoglimento, valendo sul punto le seguenti considerazioni.
L'art 7 del CCNL Comparto Scuola relativo al biennio 2000-2001 dispone:
“Art.
7 - Retribuzione Professionale Docenti”
“1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
“2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella
Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
“3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art.49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e
25 del CCNL 4.8.1995.”.
Gli importi di cui alla suddetta Tabella C sono stati nel tempo incrementati come di seguito.
L'art. 38, CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018 prevede che: “1. Le indennità di cui al presente articolo sono confermate secondo la disciplina
12 prevista nel CCNL 29/11/2007 e sono incrementate come di seguito indicato:
a) la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 83 del CCNL Scuola del 29/11/2007 è incrementata con la decorrenza e degli importi lordi per dodici mensilità indicati nell'allegata tabella E1.1;
b) la parte fissa dell'indennità di direzione dei DSGA di cui all'art. 56, comma 2 del CCNL
Scuola del 29/11/2007 è incrementata con la decorrenza e dell'importo lordo annuo indicato nell'allegata tabella E1.2;
c) il compenso individuale accessorio per il personale ATA di cui all'art. 82 del CCNL Scuola del 29/11/2007, è incrementato con la decorrenza e degli importi lordi per dodici mensilità indicati nell'allegata tabella E1.3”.
Nella suddetta Tabella E.
1.1 sono riportati gli aumenti dell'importo in questione per le rispettive fasce di anzianità; in particolare, per la fascia da 0 a 14 anni di servizio è previsto un aumento pari ad €
10,50 con una RPD (Retribuzione Professionale Docenti) pari ad € 174,50 mensili a decorrere dall'1-
3-2018; per la fascia 15-27 anni è stato previsto un incremento di € 12,80 con rispettiva RPD pari ad
€ 214,80 mensili con la medesima decorrenza di cui sopra;
per i dipendenti con anzianità di servizio superiore a 28 anni, l'incremento della RPD è stato fissato in € 15,70 per un importo complessivo pari ad € 273,20 mensili sempre a decorrere dall'1-3-2018.
Sulla questione si è pronunciata anche la Corte di legittimità, affermando il seguente principio di diritto: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.” (Cass., Sez. Lav., ord. n. 20015 del 27-7-2018).
Venendo ora al caso di specie, dalla lettura dei prospetti paga in atti relativi agli aa. ss. 2020/2021 e
2021/2022 (si vedano i prospetti paga relativi ai mesi da ottobre 2020 a giugno 2021 e da settembre
2021 a ottobre 2021 depositati dalla ricorrente, di cui al doc. 2 del proprio fascicolo di parte), non risulta che la abbia percepito il beneficio economico in questa sede reclamato, appunto Parte_1 la Retribuzione Professionale Docenti.
Pertanto, alla luce della normativa e della giurisprudenza sopra richiamate, essendo pacifiche, da un lato, la spettanza del beneficio economico in questione in capo al ricorrente e, dall'altro, la mancata
13 corresponsione del medesimo emolumento da parte delle amministrazioni convenute per gli aa. ss.
2020/2021 e 2021/2022, queste ultime vanno condannate alla corresponsione in favore della prima della Retribuzione Professionale Docenti (RPD) di cui all'art. 7 del CCNL Comparto Scuola del 15-
3-2001.
Venendo ora al quantum debeatur, l'importo complessivo della retribuzione in oggetto deve essere conteggiato in relazione al servizio dal medesimo prestato negli anni scolastici di riferimento avendo riguardo all'importo spettante al docente per ciascuna mensilità in relazione all'anzianità di servizio dal medesimo maturata, compresa nello scaglione 0 – 14 anni (€ 174,50 mensili); il metodo di calcolo utilizzato dalla ricorrente (consistente nel moltiplicare l'importo lordo giornaliero della retribuzione professionale docenti, pari a € 5,82 per i giorni effettivamente lavorati, 271 nell'a. s. 2020/2021 e 12 nell'a. s. 2021/2022, per un totale complessivo di 283 giorni, pari a € 1.647,06) non appare corretto ai fini del calcolo della RPD dovuta.
L'art. 25 del CCNI del 31.08.1999 prevede:
“
1. A norma dell'art. 42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle
Accademie e degli ISIA è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto:
a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.
“2. Limitatamente all'anno scolastico 1998-99, nei confronti del personale docente a tempo determinato con supplenza annuale e retribuzione durante i mesi estivi e per quello A.T.A. con supplenza annuale, il compenso di cui al presente articolo viene liquidato per i mesi di luglio e agosto
1999.
“3. Nei confronti dei dirigenti scolastici, dei direttori amministrativi e dei responsabili amministrativi detto compenso viene corrisposto nell'ambito delle indennità di direzione e di amministrazione e viene pertanto disciplinato all'interno di detti istituti retributivi di cui agli artt. 33 e 34.
14 “4. Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e
c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
“5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso
è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
“6. Nei casi di assenza per malattia il compenso di cui trattasi è assoggettato alla disciplina prevista dagli artt. 23 e 25 del C.C.N.L-Scuola del 4 agosto 1995, come integrati dall'art. 49 del C.C.N.L..
“7. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio il compenso medesimo è ridotto nella stessa misura.
“8. Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed A.T.A. con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto.
“9. Il compenso di cui trattasi è assoggettato alle ritenute previste per i compensi accessori. Alla sua liquidazione mensile provvedono le direzioni provinciali del tesoro (DPT).
“10. Le risorse non utilizzate per il compenso individuale accessorio nell'anno 1999 integrano la dotazione finanziaria del presente istituto retributivo per gli anni finanziari 2000 e 2001.
“11. Eventuali economie che dovessero verificarsi negli anni finanziari 2000 e 2001 costituiscono, a norma dell'art. 42, comma 5, del C.C.N.L, risorse aggiuntive del fondo dell'istituzione scolastica”.
Dal disposto dei commi 4 e 5 si ricava che la retribuzione professionale docente deve essere calcolata facendo riferimento al mese intero con orario completo quando possibile e per i periodi inferiori al mese un importo pari a 1/30 della RPD mensile (pari a € 5,82) per ciascun giorno di servizio prestato;
ordunque l'importo complessivo dovuto ammonta a € 1.634,62, importo ottenuto attraverso i seguenti calcoli:
- importo mensile per intero (pari a € 174,50) per i mesi interi lavorati (pari a 8), per un subtotale di € 1.396,00, a cui si devono aggiungere i 29 giorni di ottobre 2020 per un importo giornaliero di € 5,82, per un ulteriore subtotale di € 168,78, ottenendo così un totale di € 1.564,78 per l'a.
s. 2020/2021;
- importo giornaliero di € 5,82 per i 6 giorni di servizio prestati nel settembre 2021 e 6 nell'ottobre 2021, ottenendo così un totale di € 69,84 per l'a. s. 2021/2022;
Conseguentemente la domanda della ricorrente relativa all'attribuzione in suo favore della
Retribuzione Professionale Docente di cui all'art. 7 del CCNI del 15.03.2001 deve essere accolta, sebbene con parziale riduzione di quanto richiesto.
15 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, escluso il compenso relativo alla fase istruttoria, non espletata, ed operata la riduzione del 50% di cui all'art. 4,
1° co., D. M. 10-3-2014 n. 55 e s.m.i., considerati le caratteristiche, l'urgenza ed il pregio dell'attività prestata, l'importanza, la natura, la difficoltà ed il valore della controversia, le condizioni soggettive del cliente, i risultati conseguiti, infine, il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei Parte_1 confronti dei convenuti in epigrafe, come sopra rappresentati, con ricorso depositato il 26-6-2023, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) accertato il diritto della , condanna il convenuto, come sopra rappresentato, Parte_1 CP_1 alla corresponsione in favore della ricorrente della Retribuzione Professionale Docenti (RPD) di cui all'art. 7 del CCNL Comparto Scuola del 15-3-2001 pari all'importo complessivo di € 1.634,62 in relazione al servizio dalla medesima prestato negli aa. ss. 2020/2021 e 2021/2022, oltre agli interessi legali dalle date di maturazione dei singoli crediti al saldo effettivo;
2) condanna il convenuto, come sopra rappresentato, al pagamento in favore del ricorrente CP_1 delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.029,50 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, 12-12-2024 Il Giudice
dott.ssa Germana Russo
16 17
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MACERATA
-SEZIONE LAVORO- Il Giudice dott.ssa Germana Russo quale Giudice del Lavoro, all'esito della discussione, all'udienza del 12-12-2024, ai sensi dell'art. 429 c. p. c., nella causa iscritta a ruolo al n. 394/2023 R.G.C. promossa da
rappresentata e difesa dagli avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Giovanni Parte_1
Rinaldi e Alessandra Frega, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito ad
Ancona, via Giannelli, 36, come da procura allegata al ricorso;
RICORRENTE nei confronti di
, in persona del Ministro pro tempore, con sede Controparte_1 in Roma, via Trastevere, n. 76/A, e Controparte_2
rappresentati in giudizio dall' , in persona del
[...] Controparte_2
Direttore Generale pro tempore, e dall' , Controparte_3 ex art. 417 bis c. p.c., D.L. 9-1-2020 n. 1 e s.m.i., D.P.C.M. 30-9-2020 n. 166, D.M. 18-12-2014 n.
917 e D.D.G. n. 6191 del 2-5-2015 ed elettivamente domiciliato presso l' Controparte_4 di ivi situato in via Padre Matteo Ricci, n. 31; CP_3
CONVENUTI
Oggetto: retribuzione professionale docenti.
Le parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26-6-2023, la ricorrente in epigrafe, dipendente a tempo determinato del , in qualità di docente di Scuola dell'Infanzia e di Scuola Controparte_1
Primaria, classe concorsuale AAAA , con ultima sede di servizio presso l'Istituto Num_1
Comprensivo “Nicola Badaloni” di Recanati (MC), esponeva: ella, in precedenza, aveva prestato servizio alle dipendenze del mediante la stipula di Controparte_5 ripetuti contratti d'insegnamento a tempo determinato negli aa. ss:
2020/2021, dal 3-10-2020 al 30-6-2021;
1 2021/2022, dal 25-9-2021 al 6-10-2021; in tali anni scolastici la ricorrente non aveva percepito la retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNL del 15.03.2001 e corrisposta dal esclusivamente ai docenti di ruolo e ai docenti precari che Controparte_1 avevano stipulato contratti a tempo determinato di durata annuale con scadenza al 31 agosto o al 30 giugno;
parte ricorrente, pertanto, nonostante per gli aa. ss. 2020/2021 e 2021/2022 avesse svolto diverse supplenze temporanee con oneri e responsabilità certamente non inferiori a quelli dei docenti di ruolo e dei docenti precari con supplenze annuali in scadenza al 30 giugno o al 31 agosto, non aveva percepito la retribuzione professionale docenti.
La proseguiva ricostruendo la disciplina della retribuzione professionale docenti, Parte_1 partendo dall'art. 7 del CCNL per il Comparto Scuola del 15-3-2001, secondo il quale: “Con
l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
“Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del
CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella Tabella
C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
“La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del
31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e 25 del
CCNL 4.8.1995”; i successivi contratti collettivi avevano modificato gli importi, lasciando però inalterata la disciplina originaria, disciplina da integrare attraverso il richiamo all'art. 25, co. 1 CCNI del 31 -8-1999, il quale prevedeva l'attribuzione dell'indennità in oggetto a tre categorie di soggetti:
a. i docenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
b. i docenti di religione cattolica;
c. i docenti con contratto di lavoro a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o al termine delle attività didattiche.
A parere di parte ricorrente, tale disciplina era stata erroneamente interpretata dal CP_1 convenuto in modo da limitare i soggetti legittimati a ricevere la retribuzione professionale docenti, mentre in realtà il richiamo operato dall'art. 7 CCNL 2001 all'art. 25 CCNI 1999 aveva soltanto la finalità di individuare la modalità di corresponsione e di calcolo del nuovo trattamento e non quella di limitare i destinatari della retribuzione professionale docenti che costituiva un compenso fisso e
2 continuativo, corrisposto in misura non variabile e per dodici mensilità; inoltre la retribuzione professionale docenti era stata inclusa dai successivi CCNL 2003 e 2007 nella base del calcolo del
TFR; l'art. 6 D. Lgs. n. 368/01 (“Principio di non discriminazione”) aveva disposto: “Al prestatore di lavoro con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la gratifica natalizia o la tredicesima mensilità, il trattamento di fine rapporto e ogni altro trattamento in atto nell'impresa per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato comparabili, intendendosi per tali quelli inquadrati nello stesso livello in forza dei criteri di classificazione stabiliti dalla contrattazione collettiva, ed in proporzione al periodo lavorativo prestato sempre che non sia obiettivamente incompatibile con la natura del contratto a termine”, in armonia con la regola generale di cui all'art. 45, co. 2, D. Lgs. n. 165/01: “Le amministrazioni pubbliche garantiscono ai propri dipendenti … parità di trattamento contrattuale”.
La retribuzione professionale, quindi, era stata illegittimamente negata ai docenti con supplenze brevi e saltuarie, sull'assunto che questi svolgessero una prestazione lavorativa inferiore, o comunque non equivalente, ai docenti con contratto a tempo indeterminato o a quelli con contratto a tempo determinato con scadenza 31 agosto o 30 giugno;
la clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18-3-1999, allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea
28 giugno 1999/70/CEE, aveva puntualizzato al co. 1: “Per quanto riguarda le condizioni di impiego,
i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori
a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive”, ed al co. 4: “I criteri per periodi di anzianità relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi per le lavoratrici ed
i lavoratori a tempo determinato e per quelli e tempo indeterminato, salvo laddove motivi obiettivi giustifichino la differenza di durata dei periodi stessi”; la CGUE nella sentenza del 13-9-2007, resa nella causa C-307/05 ( ), aveva sul punto statuito: “La domanda di pronuncia Persona_1 pregiudiziale verte sull'interpretazione della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva n. 1999/70/Ce, relativa all'accordo quadro Ces, Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato. Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra la sig.ra e il suo datore di lavoro, Persona_1
l'RV AS de AL (ospedale pubblico convenzionato della comunità basca di
Spagna) in merito alla concessione di scatti di anzianità. La nozione di «condizioni di impiego» di cui alla clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, contenuto in allegato alla direttiva n. 1999/70/Ce, relativa all'accordo quadro Ces,
Unice e Ceep sul lavoro a tempo determinato, dev'essere interpretata nel senso che essa può servire da base a una pretesa come quella in esame nella causa principale, che mira all'attribuzione, a un lavoratore a tempo determinato, di scatti di anzianità che l'ordinamento nazionale riserva ai soli
3 lavoratori a tempo indeterminato. La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta all'introduzione di una disparità di trattamento tra lavoratori a tempo determinato e lavoratori a tempo indeterminato, giustificata dalla mera circostanza che essa sia prevista da una disposizione legislativa o regolamentare di uno Stato membro ovvero da un contratto collettivo concluso tra i rappresentanti sindacali del personale e il datore di lavoro interessato”; ancora la CGUE, nella sentenza del 22/12/2010 resa nelle cause riunite C-444/09 e C-
456/09, aveva stabilito: e c/ Conselleria de Educaciòn e Ordenaciòn Universitaria Per_2 Per_3
): “Un'indennità per anzianità di servizio come quella oggetto della causa Controparte_6 principale rientra nell'ambito di applicazione della clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, che figura in allegato alla direttiva n. 1999/70, in quanto costituisce una condizione d'impiego, per cui i lavoratori a tempo determinato possono opporsi a un trattamento che, relativamente al versamento di tale indennità, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, sia meno favorevole di quello riservato ai lavoratori a tempo indeterminato che si trovano in una situazione comparabile. Il carattere temporaneo del rapporto di lavoro di taluni dipendenti pubblici non può costituire, di per sé, una ragione oggettiva ai sensi di tale clausola dell'accordo quadro”; posizione confermata anche dalla Corte Costituzionale, la quale, richiamando la giurisprudenza della
Corte di Giustizia, aveva riconosciuto che l'efficacia delle direttive doveva essere valutata “con riguardo non solo alla forma, ma anche alla sostanza dell'atto ed alla sua funzione nel sistema del
Trattato e pertanto anche le direttive possono contenere disposizioni precettive idonee a produrre effetti diretti nei rapporti tra gli Stati membri destinatari ed i soggetti privati” (Corte cost. sentenza
22-7-1976 n. 182), posizione ribadita dalla Consulta anche successivamente, con conferma del principio secondo cui “la direttiva è immediatamente efficace quando non consente allo Stato alcuna valutazione discrezionale in merito all'attuazione, è sufficientemente precisa ed è, altresì, trascorso inutilmente il termine per la sua attuazione, cosicché lo Stato nei confronti del quale il singolo fa valere la disposizione risulti inadempiente” (sentenza Corte Cost. 18-4-1991 n. 168); l'odierna ricorrente, pertanto, rivendicava l'immediata applicabilità della citata Direttiva, in quanto questa prevedeva disposizioni puntuali e stringenti, non sottoposte a condizione, alle quali lo Stato italiano doveva dare adempimento entro il 31-7-2001, con la conseguente disapplicazione di qualsiasi norma di diritto interno non conforme all'ordinamento comunitario.
La proseguiva evidenziando come l'unica eccezione ammessa ai principi di parità di Parte_1 trattamento e di divieto di discriminazione (previsti dalla Direttiva 1999/70 e dall'allegato Accordo quadro) fosse la presenza di “ragioni oggettive”, da intendersi come circostanze precise e concrete che contraddistinguevano una determinata attività e potevano risultare segnatamente dalla particolare natura delle funzioni per l'espletamento delle quali siffatti contratti erano stati conclusi e dalle
4 caratteristiche inerenti a queste ultime o, eventualmente, dal perseguimento di una legittima finalità di politica sociale di uno Stato membro, le quali dovevano ispirarsi a criteri effettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità rispondesse ad una reale necessità e questa fosse giustificata per conseguire l'obiettivo perseguito e risultasse, a tal fine, necessaria;
la Corte di Cassazione con ordinanza n. 20015 pubblicata il 27-7-2018 aveva statuito sul punto: “[…] 3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato
l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
“4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle «condizioni di impiego» che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali «non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive
»; …
“7. Una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dall'art. 6 del D.
Lgs. n. 368/2001, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto eurounitario;
“8. Si deve, pertanto, ritenere (…) che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio «al personale docente ed educativo», senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla legge n. 124/1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle «modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999» deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
“9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del , secondo cui la RPD è incompatibile con CP_1 prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che
5 stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di «periodi di servizio inferiori al mese» …”; la Corte di
Cassazione, con l'ordinanza n. 6293/20, aveva confermato il diritto dei docenti alla percezione della retribuzione professionale docenti “non essendo ipotizzabile, anche alla stregua del disposto di cui all'art. 526, comma 1, D. Lgs. n. 297/1994, una disparità di trattamento tra il personale docente di ruolo ed il personale docente ed educativo non di ruolo, quale deve qualificarsi il personale supplente
a tempo determinato non importa se annuale o temporaneo, svolgendo anche il personale supplente temporaneo attività dello stesso contenuto e della stessa valenza sotto il profilo professionale a quella del personale sostituito, dovendosi, pertanto, ravvisare una piena compatibilità delle prestazioni rese da tale personale con le finalità di valorizzazione professionale della funzione docente, della realizzazione di processi innovatori e del riconoscimento del ruolo determinante dei docenti legittimanti il diritto al compenso accessorio in questione”.
Alla luce di ciò, la ricorrente procedeva alla determinazione del quantum debeatur, rilevando che l'importo della retribuzione professionale docente era di € 164,00 mensili a prescindere dalla classe di concorso, dal titolo di studio e dell'istituzione scolastica nella quale si prestava servizio (art. 87
CCNL Scuola 29.11.2007); il nuovo CCNL Scuola (2016/2017) all'art. 38 aveva statuito un aumento della retribuzione professionale docenti dall'01.03.2018 come da tabella seguente:
Anzianità di servizio Incremento mensile:
- 0 – 14 € 10,50;
- 15 – 27 € 12,80;
- da 28 in poi € 15,70; per effetto di ciò, dall'1-3-2018, la retribuzione professionale docenti ammontava a € 174,50 mensili;
la modalità di calcolo era quella prevista dall'art. 25 del CCNI del 31-8-1999, con un importo lordo giornaliero della retribuzione professionale docenti pari a:
- € 5,47 (€ 164: 30 giorni) sino al 28 febbraio 2018;
- € 5,82 (€ 174,50: 30 giorni) dall'1-3-2018;
i giorni lavorati dalla ricorrente erano stati 271 per l'a. s. 2020-2021 e 12 per l'a. s. 2021-2022, e, pertanto, la somma dovuta dal , a partire dall'1-3-2018, Controparte_1 ammontava a € 5,82 x 283 giorni, per un totale complessivo di € 1.647,06.
Tutto ciò premesso, la ricorrente concludeva chiedendo:
“… reiectis adversis
- Accertare e dichiarare il diritto di parte ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti, prevista dall'art. 7 del CCNI del 15.03.2001, in relazione al servizio prestato in forza dei contratti a tempo determinato stipulati con il Controparte_1
6 - Per l'effetto, condannare il , al pagamento delle relative Controparte_1 differenze retributive, in ragione dei giorni di lavoro effettivamente svolti, quantificabili al momento del deposito del ricorso, in € 1.647,06 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
“Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde”.
Si costituivano ritualmente le Amministrazioni convenute, le quali, dato atto che la ricorrente,
docente di scuola primaria in qualità di supplente con servizio temporaneo fino Parte_1 al termine delle attività didattiche dal 9-9-2024 al 30-6-2025, per 24 ore di insegnamento settimanale, su posto di sostegno, presso la scuola primaria “A. Gramsci – G. Matteotti”, plesso dell'I.C. “Enrico
Medi” di Porto Recanati, esponevano: nel corso degli anni precedenti ella aveva svolto plurimi incarichi a tempo determinato integranti differenti tipologie di supplenza in diversi istituti della provincia di nell'a. s. 2020/21, con riferimento al servizio prestato presso la Scuola CP_3 dell'infanzia plesso dell'I.C. “L. Lotto” di Monte San Giusto (MC), la aveva prestato Parte_1 servizio dal 03/10/2020 al 30/06/2021, supplenza breve non a copertura di assenza, con orario completo, su posto comune;
nell'a. s. 2021/22, con riferimento al servizio prestato con contratti a tempo determinato presso la scuola primaria plesso dell'I.C. “Luigi Lanzi” di Corridonia (MC), la aveva prestato servizio dal 25/09/2021 al 06/10/2021, supplenza breve e saltuaria, con Parte_1 orario completo, su posto comune.
Le Amministrazioni convenute contestavano integralmente le pretese avversarie poiché infondate in fatto e in diritto e ne chiedevano il rigetto integrale;
a parere delle resistenti, la richiesta della ricorrente di ottenere la Retribuzione professionale docenti per gli anni scolastici di servizio reclamati doveva essere respinta, in forza dei contratti collettivi di lavoro del Comparto;
l'art. 25 del CCNI del
1999 aveva disposto:
“Art. 25 - Compenso individuale accessorio.
“1. A norma dell'art. 42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle
Accademie e degli ISIA. è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto:
a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
7 c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.
“2. Limitatamente all'anno scolastico 1998-99, nei confronti del personale docente a tempo determinato con supplenza annuale e retribuzione durante i mesi estivi e per quello A.T.A. con supplenza annuale, il compenso di cui al presente articolo viene liquidato per i mesi di luglio e agosto
1999.
“3. Nei confronti dei dirigenti scolastici, dei direttori amministrativi e dei responsabili amministrativi detto compenso viene corrisposto nell'ambito delle indennità di direzione e di amministrazione e viene pertanto disciplinato all'interno di detti istituti retributivi di cui agli artt. 33 e 34.
“4. Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e
c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
“5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso
è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio”; al momento del rinnovo contrattuale, nel 2000, il CCNL del 15-3-2001 relativo al secondo biennio economico 2000-2001, all'art. 7, aveva previsto una nuova voce stipendiale, la retribuzione professionale docenti, secondo cui:
“1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
“2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella
Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
“3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art. 49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e
25 del CCNL 4.8.1995”; a fronte di ciò, le convenute deducevano come la ratio sottesa alla RPD fosse la valorizzazione dei docenti per la realizzazione dei processi innovatori e del riconoscimento
8 del loro ruolo determinante per il miglioramento del servizio scolastico, evidenziando le differenze tra i concetti di mansione e di funzione, intendendosi come mansione: “come quella attività che il lavoratore è chiamato a svolgere nel contesto della propria posizione professionale”, a differenza della funzione, intesa quale “insieme di attività aziendali riunite in base al paramento dell'omogeneità delle competenze necessarie per portarle a termine”; l'elemento che qualificava la funzione del docente, in relazione alla retribuzione professionale docenti, era “la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici”, trattandosi di processi innovatori che, per definizione, trovavano consistenza in fenomeni successori che si esplicavano nel tempo e che la legge valorizzava, così come, tra l'altro, avveniva nel settore scolastico, in relazione a range triennali, o quantomeno, annuali;
la natura “continuativa” di tali processi determinava, dunque, un primo ostacolo concettuale nel considerare rilevanti e concreti gli apporti di natura “breve e saltuaria”; a tali difficoltà dovevano poi aggiungersi gli effetti e l'incidenza dei processi innovatori contenuti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa (P.T.O.F.), il quadro di riferimento entro cui collocare e dare unitarietà alle diverse forme di progettualità espresse dagli organismi scolastici, o dai singoli docenti;
l'inserimento di un progetto o di una attività all'interno del PTOF diventava così necessario per il suo effettivo svolgimento, con l'eventuale copertura finanziaria e l'autorizzazione al personale interessato delle prestazioni da rendere (co. da 12 a 19 art. 1 L. 107/2015); detto documento, avente natura triennale, poteva essere aggiornato e rivisto annualmente, con la conseguenza che i processi di innovazione, aventi contenuto didattico, si realizzavano e programmavano in relazione al P.T.O.F.; e, dunque, secondo cadenze triennali, o, quantomeno, annuali (co. 12 art 1 L.107/2015); l'oggettività della distinzione operata, tra personale a tempo indeterminato e a tempo determinato per l'intero anno scolastico rispetto al personale docente con supplenze brevi e saltuarie, doveva quindi considerarsi del tutto legittima, in quanto il personale docente impiegato con contratti di natura “breve e saltuaria”, nel contesto omogeneo di un'attività finalizzata, non esplicava alcuna funzione “innovativa dei contenuti didattici o strutturali”; un'assimilazione della posizione “breve e saltuaria” agli effetti della funzione innovativa che la retribuzione professionale docenti mirava a valorizzare avrebbe determinato una disuguaglianza sostanziale tra le funzioni esplicabili dai docenti sulla base di differenti esigenze organizzative;
nello specifico, la partecipazione del docente ai processi innovatori poteva essere desunta dalla partecipazione del docente all'elaborazione/aggiornamento del PTOF o dal fatto che il docente avesse avuto accesso ai fondi del MOF o del PON o da azioni private intraprese all'interno dell'istituto scolastico;
in tal senso, seppure detti fondi già compensassero eventuali e specifiche “progettualità”, dette elargizioni avrebbero potuto fornire prova dell'impegno posto dai singoli docenti nell'attuazione di funzioni innovative involgenti strutture e contenuti didattici, circostanza che non
9 risultava essere avvenuta per la ricorrente;
in merito ai destinatari dell'RPD, il rinnovo economico avvenuto nel secondo biennio 2000-2001 non aveva operato una modifica dei destinatari della misura, risultando confermati i docenti come individuati dal CCNI del 1999; mentre per quanto riguardava la tempistica, entrambi gli articoli, il 25, co. 5, del CCNI del 1999 e il 7, co. 3, del rinnovo contrattuale del 2000, coerentemente indicavano che la RDP era corrisposta per dodici mensilità e qualora la supplenza annuale venisse assegnata dopo l'inizio dell'anno scolastico, allora si sarebbe applicata la quota parte calcolata per 1/30; la questione era stata ripresa nella Circolare ministeriale n. 118 del
14.04.2000 che in proposito ribadiva: “... il compenso in parola non compete ai supplenti brevi e saltuari, compresi i supplenti con contratto fino al termine delle lezioni;
a tale personale non deve essere liquidato l'emolumento di cui trattasi nemmeno per il periodo di assunzione disposto ai sensi dell'art.40, comma 9, della legge 449/97”, Circolare richiamata e confermata successivamente anche dalla nota n. 8110 del 17-12-2012 con riferimento sia al compenso individuale accessorio sia alla retribuzione professionale docenti.
Nonostante ciò, proseguivano le convenute, la ricorrente aveva erroneamente dedotto che la mancata corresponsione della RPD avesse realizzato una discriminazione a svantaggio dei supplenti brevi e saltuari nei confronti dei supplenti incaricati annuali, fondando il proprio assunto su una erronea applicazione al caso di specie del principio di non discriminazione ricavabile dalla clausola 4
(“Principio di non discriminazione”) dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato concluso il 18-3-1999, allegato alla Direttiva del Consiglio dell'Unione Europea 28 giugno 1999/70/CEE; in particolare, a parere delle amministrazioni resistenti, la Direttiva in oggetto non aveva natura “self- executing”, in quanto, lungi dall'essere la prescrizione incondizionata e priva di margini di discrezionalità per il legislatore nazionale, la norma pattizia di riferimento aveva previsto una determinazione della retribuzione legata all'esplicazione effettiva della prestazione lavorativa, tale prestazione lavorativa, da svolgersi nell'“ordinario” periodo di tempo, cioè nell'intero anno scolastico, si atteggiava diversamente dall'attività della supplenza breve e saltuaria, la quale per il solo fatto di svolgersi in un limitato periodo di tempo mostrava alcune differenze rispetto alla docenza annuale;
non si era realizzata una violazione, con conseguente disapplicazione della normativa interna confliggente da parte del giudice, della Direttiva 1999/70 e dell'Accordo Quadro allegato alla stessa, in quanto il , non riconoscendo la RPD ai docenti con supplenze saltuarie, non avrebbe CP_1 operato una discriminazione, bensì una differenziazione su basi obiettive costituite dalle modalità operative con cui la prestazione lavorativa si svolgeva, ragioni obiettive fondate su:
1. la formazione dei docenti, in quanto il supplente temporaneo non era tenuto alla formazione, al contrario degli altri docenti;
non poteva essere diversamente perché, proprio a causa della
10 brevità e saltuarietà della sua supplenza, facilmente sarebbe potuto accadere che il corso di formazione venisse svolto in un periodo in cui egli non era assunto;
2. le attività funzionali all'insegnamento, previste e classificate in tre categorie dall'art. 29
CCNL Comparto Scuola sottoscritto in data 29.11.2007:
“a) la partecipazione al Collegio dei docenti, ivi compresa l'attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno e l'informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini trimestrali, quadrimestrali
e finali …” fino a 40 ore annue;
b) la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse e di intersezione...
c) lo svolgimento degli scrutini e degli esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione”, alle quali normalmente i supplenti temporanei non potevano solitamente prendere parte perché effettuate precedentemente all'inizio delle lezioni e solitamente prima della sottoscrizione di supplenze brevi e saltuarie;
3. l'accettazione della retribuzione al momento della sottoscrizione del contratto da parte del supplente saltuario, che, come la ricorrente, nel fare ciò, accettava una retribuzione priva di
RPD;
4. la medesima previsione era stata mantenuta malgrado i numerosi rinnovi contrattuali, senza che le parti avessero mai considerato ragionevole prevedere una differenziazione tra i supplenti temporanei e i supplenti annuali;
5. ulteriori elementi di differenziazione tra il supplente temporaneo e il docente di ruolo o con supplenza annuale rappresentati da:
a. passaggio da supplenza breve e saltuaria ad incarico annuale;
b. esclusione del part time per il supplente breve e saltuario;
c. non applicabilità per il supplente breve e saltuario della L. n. 104/92, né della quota di riserva;
d. supplenza su posto disponibile dopo il 31 dicembre;
e. differenza del trattamento previsto per la malattia in caso di supplenza annuale e in caso di supplenza temporanea.
In via subordinata, le amministrazioni convenute contestavano i conteggi effettuati dalla ricorrente in merito al quantum debeatur, quantificando l'importo dovuto, in caso di accoglimento del ricorso, mediante applicazione del disposto degli artt. 4, 5 e 8 dell'art. 25 del CCNI del 31-8-1999, giungendo ad un importo complessivo dovuto di € 1.634,62, in luogo di quello pari ad € 1.647,06 individuato dalla controparte;
a fronte di tutto ciò, le resistenti concludevano quindi chiedendo:
“… - nel merito, in via principale, di rigettare tutte le richieste di parte ricorrente, siccome infondate in fatto ed in diritto, per tutti i motivi esposti, con vittoria di spese che si reclamano ex comma 42,
11 art. 4, della L. 12.11.2011 n. 183 nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti, ovvero in subordine nella misura più equa che il Giudice adito riterrà eventualmente di applicare;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda di parte ricorrente, procedere al ricalcolo di quanto effettivamente spettante alla sig.ra sulla Parte_1 scorta dei rilievi, delle precisazioni e delle eccezioni sollevate da questa difesa in merito alla correttezza dei conteggi effettuati da controparte.
“Nella denegata ipotesi in cui codesto Tribunale ritenga di poter accogliere le doglianze della sig.ra
si chiede – tenuto conto della complessità delle questioni oggetto di gravame Parte_1
– che le spese predette siano compensate”.
La causa, istruita sulla base delle sole produzioni documentali, all'odierna udienza, all'esito della discussione orale, veniva decisa mediante deposito del dispositivo, con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della sentenza, stante la complessità delle questioni esaminate.
La domanda presentata dalla nei confronti delle amministrazioni convenute è risultata Parte_1 fondata e meritevole di accoglimento, valendo sul punto le seguenti considerazioni.
L'art 7 del CCNL Comparto Scuola relativo al biennio 2000-2001 dispone:
“Art.
7 - Retribuzione Professionale Docenti”
“1. Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive.
“2. Ai compensi di cui al comma 1, si aggiunge il compenso individuale accessorio di cui all'art. 25 del CCNI 31.8.1999 che viene soppresso limitatamente al personale docente ed educativo;
nella
Tabella C è riportata la retribuzione complessiva, denominata retribuzione professionale docenti, risultante dalla somma dei compensi di cui al comma 1 e del soppresso compenso individuale accessorio.
“3. La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del
CCNI del 31.8.1999, nei limiti di cui all'art.49, lettera D del CCNL 26.5.1999, ed agli articoli 24 e
25 del CCNL 4.8.1995.”.
Gli importi di cui alla suddetta Tabella C sono stati nel tempo incrementati come di seguito.
L'art. 38, CCNL relativo al personale del Comparto Istruzione e Ricerca per il triennio 2016-2018 prevede che: “1. Le indennità di cui al presente articolo sono confermate secondo la disciplina
12 prevista nel CCNL 29/11/2007 e sono incrementate come di seguito indicato:
a) la retribuzione professionale docenti di cui all'art. 83 del CCNL Scuola del 29/11/2007 è incrementata con la decorrenza e degli importi lordi per dodici mensilità indicati nell'allegata tabella E1.1;
b) la parte fissa dell'indennità di direzione dei DSGA di cui all'art. 56, comma 2 del CCNL
Scuola del 29/11/2007 è incrementata con la decorrenza e dell'importo lordo annuo indicato nell'allegata tabella E1.2;
c) il compenso individuale accessorio per il personale ATA di cui all'art. 82 del CCNL Scuola del 29/11/2007, è incrementato con la decorrenza e degli importi lordi per dodici mensilità indicati nell'allegata tabella E1.3”.
Nella suddetta Tabella E.
1.1 sono riportati gli aumenti dell'importo in questione per le rispettive fasce di anzianità; in particolare, per la fascia da 0 a 14 anni di servizio è previsto un aumento pari ad €
10,50 con una RPD (Retribuzione Professionale Docenti) pari ad € 174,50 mensili a decorrere dall'1-
3-2018; per la fascia 15-27 anni è stato previsto un incremento di € 12,80 con rispettiva RPD pari ad
€ 214,80 mensili con la medesima decorrenza di cui sopra;
per i dipendenti con anzianità di servizio superiore a 28 anni, l'incremento della RPD è stato fissato in € 15,70 per un importo complessivo pari ad € 273,20 mensili sempre a decorrere dall'1-3-2018.
Sulla questione si è pronunciata anche la Corte di legittimità, affermando il seguente principio di diritto: “L'art. 7, comma 1, del c.c.n.l. per il personale del comparto scuola del 15 marzo 2001, che attribuisce la "retribuzione professionale docenti" a tutto il personale docente ed educativo, si interpreta - alla luce del principio di non discriminazione di cui alla clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE - nel senso di ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla l. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo contenuto nel comma 3 alle "modalità stabilite dall'art. 25 del c.c.n.i. del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal predetto contratto collettivo integrativo.” (Cass., Sez. Lav., ord. n. 20015 del 27-7-2018).
Venendo ora al caso di specie, dalla lettura dei prospetti paga in atti relativi agli aa. ss. 2020/2021 e
2021/2022 (si vedano i prospetti paga relativi ai mesi da ottobre 2020 a giugno 2021 e da settembre
2021 a ottobre 2021 depositati dalla ricorrente, di cui al doc. 2 del proprio fascicolo di parte), non risulta che la abbia percepito il beneficio economico in questa sede reclamato, appunto Parte_1 la Retribuzione Professionale Docenti.
Pertanto, alla luce della normativa e della giurisprudenza sopra richiamate, essendo pacifiche, da un lato, la spettanza del beneficio economico in questione in capo al ricorrente e, dall'altro, la mancata
13 corresponsione del medesimo emolumento da parte delle amministrazioni convenute per gli aa. ss.
2020/2021 e 2021/2022, queste ultime vanno condannate alla corresponsione in favore della prima della Retribuzione Professionale Docenti (RPD) di cui all'art. 7 del CCNL Comparto Scuola del 15-
3-2001.
Venendo ora al quantum debeatur, l'importo complessivo della retribuzione in oggetto deve essere conteggiato in relazione al servizio dal medesimo prestato negli anni scolastici di riferimento avendo riguardo all'importo spettante al docente per ciascuna mensilità in relazione all'anzianità di servizio dal medesimo maturata, compresa nello scaglione 0 – 14 anni (€ 174,50 mensili); il metodo di calcolo utilizzato dalla ricorrente (consistente nel moltiplicare l'importo lordo giornaliero della retribuzione professionale docenti, pari a € 5,82 per i giorni effettivamente lavorati, 271 nell'a. s. 2020/2021 e 12 nell'a. s. 2021/2022, per un totale complessivo di 283 giorni, pari a € 1.647,06) non appare corretto ai fini del calcolo della RPD dovuta.
L'art. 25 del CCNI del 31.08.1999 prevede:
“
1. A norma dell'art. 42, comma 2 del C.C.N.L., al sottoelencato personale statale docente educativo ed A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, dei Conservatori, delle
Accademie e degli ISIA è corrisposto, con le decorrenze a fianco di ciascuna categoria indicate, un compenso individuale accessorio, secondo le misure lorde mensili indicate nelle tabelle A e A1 allegate al presente contratto:
a) dal 1° luglio 1999, a tutto il personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo indeterminato e al personale insegnante di religione cattolica con progressione di carriera;
b) dalla data di assunzione del servizio, per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A. con rapporto di impiego a tempo determinato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico;
c) dalla data di assunzione del servizio, e per un massimo di dieci mesi per ciascun anno scolastico, al personale docente, educativo ed A.T.A con rapporto di impiego a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche nonché al personale insegnante di religione cattolica con impiego di durata annuale.
“2. Limitatamente all'anno scolastico 1998-99, nei confronti del personale docente a tempo determinato con supplenza annuale e retribuzione durante i mesi estivi e per quello A.T.A. con supplenza annuale, il compenso di cui al presente articolo viene liquidato per i mesi di luglio e agosto
1999.
“3. Nei confronti dei dirigenti scolastici, dei direttori amministrativi e dei responsabili amministrativi detto compenso viene corrisposto nell'ambito delle indennità di direzione e di amministrazione e viene pertanto disciplinato all'interno di detti istituti retributivi di cui agli artt. 33 e 34.
14 “4. Il compenso individuale accessorio in questione spetta al personale indicato alle lettere a), b) e
c) del precedente comma 1 e a quello indicato nel comma 2, in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio;
“5. Per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso
è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio.
“6. Nei casi di assenza per malattia il compenso di cui trattasi è assoggettato alla disciplina prevista dagli artt. 23 e 25 del C.C.N.L-Scuola del 4 agosto 1995, come integrati dall'art. 49 del C.C.N.L..
“7. Per i periodi di servizio prestati in posizioni di stato che comportino la riduzione dello stipendio il compenso medesimo è ridotto nella stessa misura.
“8. Nei confronti del personale docente con contratto a tempo determinato senza trattamento di cattedra e del personale docente ed A.T.A. con contratto part-time, il compenso in questione è liquidato in rapporto all'orario risultante dal contratto.
“9. Il compenso di cui trattasi è assoggettato alle ritenute previste per i compensi accessori. Alla sua liquidazione mensile provvedono le direzioni provinciali del tesoro (DPT).
“10. Le risorse non utilizzate per il compenso individuale accessorio nell'anno 1999 integrano la dotazione finanziaria del presente istituto retributivo per gli anni finanziari 2000 e 2001.
“11. Eventuali economie che dovessero verificarsi negli anni finanziari 2000 e 2001 costituiscono, a norma dell'art. 42, comma 5, del C.C.N.L, risorse aggiuntive del fondo dell'istituzione scolastica”.
Dal disposto dei commi 4 e 5 si ricava che la retribuzione professionale docente deve essere calcolata facendo riferimento al mese intero con orario completo quando possibile e per i periodi inferiori al mese un importo pari a 1/30 della RPD mensile (pari a € 5,82) per ciascun giorno di servizio prestato;
ordunque l'importo complessivo dovuto ammonta a € 1.634,62, importo ottenuto attraverso i seguenti calcoli:
- importo mensile per intero (pari a € 174,50) per i mesi interi lavorati (pari a 8), per un subtotale di € 1.396,00, a cui si devono aggiungere i 29 giorni di ottobre 2020 per un importo giornaliero di € 5,82, per un ulteriore subtotale di € 168,78, ottenendo così un totale di € 1.564,78 per l'a.
s. 2020/2021;
- importo giornaliero di € 5,82 per i 6 giorni di servizio prestati nel settembre 2021 e 6 nell'ottobre 2021, ottenendo così un totale di € 69,84 per l'a. s. 2021/2022;
Conseguentemente la domanda della ricorrente relativa all'attribuzione in suo favore della
Retribuzione Professionale Docente di cui all'art. 7 del CCNI del 15.03.2001 deve essere accolta, sebbene con parziale riduzione di quanto richiesto.
15 Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, escluso il compenso relativo alla fase istruttoria, non espletata, ed operata la riduzione del 50% di cui all'art. 4,
1° co., D. M. 10-3-2014 n. 55 e s.m.i., considerati le caratteristiche, l'urgenza ed il pregio dell'attività prestata, l'importanza, la natura, la difficoltà ed il valore della controversia, le condizioni soggettive del cliente, i risultati conseguiti, infine, il numero e la complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei Parte_1 confronti dei convenuti in epigrafe, come sopra rappresentati, con ricorso depositato il 26-6-2023, nel contraddittorio delle parti, ogni ulteriore domanda, eccezione ed allegazione respinta, così provvede:
1) accertato il diritto della , condanna il convenuto, come sopra rappresentato, Parte_1 CP_1 alla corresponsione in favore della ricorrente della Retribuzione Professionale Docenti (RPD) di cui all'art. 7 del CCNL Comparto Scuola del 15-3-2001 pari all'importo complessivo di € 1.634,62 in relazione al servizio dalla medesima prestato negli aa. ss. 2020/2021 e 2021/2022, oltre agli interessi legali dalle date di maturazione dei singoli crediti al saldo effettivo;
2) condanna il convenuto, come sopra rappresentato, al pagamento in favore del ricorrente CP_1 delle spese processuali, liquidate in complessivi € 1.029,50 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario delle spese generali, CPA ed IVA come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Fissa in 60 giorni il termine per il deposito della sentenza.
Macerata, 12-12-2024 Il Giudice
dott.ssa Germana Russo
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