Articolo 1 della Legge 1 dicembre 1949, n. 1103
Articolo 2
Versione
15 febbraio 1950
Art. 1.
La tassa per ogni passeggero imbarcato e sbarcato, stabilita, per i porti di Genova e Napoli, rispettivamente con l'art. 2, lettera, d), del regio decreto-legge 15 settembre 1923, n. 1997, e con l'art. 4, lettera d) , del regio decreto-legge 20 gennaio 1924, n. 239 , modificato con l' art. 2 del regio decreto-legge 28 dicembre 1924, n. 2101 , con il regio decreto-legge 12 luglio 1925, n. 1407, e con l'art. 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 maggio 1947, n. 730 , e' fissata, come segue:
a) lire 400 per i passeggeri di 1ª classe e lire 160 per quelli di 2ª classe, quando provengano da, o siano diretti a porti situati nel Mediterraneo;
b) lire 1200 per i passeggeri di 1ª classe e lire 400 per quelli di 2ª classe, quando provengano da, o siano diretti a porti europei situati fuori del Mediterraneo o porti del Mar Rosso;
c) lire 2400 per i passeggeri di 1ª classe e lire 800 per quelli di 2ª classe, quando provengano da, o siano diretti a porti diversi da quelli sopra enunciati.
Per i passeggeri di 3ª classe, compresi gli emigranti, la tassa e', per le diverse provenienze, rispettivamente elevata a lire 40-80 e 200.
Entrata in vigore il 15 febbraio 1950