Cass. civ., sez. III, ordinanza 11/11/2024, n. 29071
CASS
Ordinanza 11 novembre 2024

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In tema di cessione di azienda, il limite di responsabilità del cessionario per i debiti anteriori al trasferimento non risultanti dai libri contabili obbligatori - previsto dall'art. 2560, comma 2, c.c. - non è applicabile in mancanza di un'effettiva alterità tra cedente e cessionario, non ravvisandosi, in caso di trasferimento solo formale, l'esigenza di salvaguardia dell'interesse dell'acquirente dell'azienda di avere precisa conoscenza dei debiti di cui potrà essere chiamato a rispondere, correlato a quello, superindividuale, alla certezza dei rapporti giuridici e alla facilità di circolazione dell'azienda. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza che aveva ritenuto responsabile il cessionario di un debito in corso di accertamento giudiziale al momento della cessione, in una fattispecie di donazione dell'azienda dal padre alla figlia, già partecipe della sua gestione).

In tema di cessione di azienda, alla stregua del regime fissato dall'art. 2560, comma 2, c.c., allorché la cessione sia avvenuta nel corso di un processo relativo a contratto d'impresa non ancora esaurito, la responsabilità del cessionario trova titolo nella sentenza emessa nei confronti del cedente per gli effetti che essa spiega anche nei confronti dell'avente causa, ex art. 111 c.p.c., quale successore a titolo particolare nel rapporto controverso. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza che aveva ritenuto il cessionario responsabile di un debito in corso di accertamento giudiziale al momento della cessione).

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    Giuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 16 giugno 2025
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, ordinanza 11/11/2024, n. 29071
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 29071
Data del deposito : 11 novembre 2024

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