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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 09/12/2025, n. 468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 468 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 21/12/2023 al n. 934 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2023, discussa all'udienza del giorno 09/12/2025
PROMOSSA DA
, con l'avv. Ventura Giovanni e l'avv. Amadeo Elisa Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, con l'avv. Compagnone Daniele e l'avv. Lonigro Controparte_1
OL e l'avv. Favalli Giacinto Siro, e l'avv. Ruzzenenti Valentina
RESISTENTE
OGGETTO: “Risarcimento danni: altre ipotesi”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “In via principale: 1) Accertato il mancato regolare versamento dei contributi dovuti pro tempore rispetto alla posizione della ricorrente nel corso del rapporto di lavoro condannare in via generica la convenuta a risarcire ex art. 2116, comma 2, c.c. il danno relativo alle quote di pensione non percepite e non percipiende. 2) Ferme le conclusioni sub 1, ove ritenuto coerente con le regolae iuris che reggono la materia, determinarsi il danno nella misura di €. 47.846,67 ed accessori di legge e condannarsi la società resistente a versare detto importo a favore della ricorrente, con rivalutazione ed interessi. 3) Con vittoria di spese e rifusione degli esborsi”.
Per la parte resistente: “Voglia codesto Ill.mo signor Giudice, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione: 1) respingere il ricorso avversario e le domande in esso contenute in quanto nulle, inammissibili ed infondate, per le ragioni esposte nel presente scritto difensivo e comunque prescritte;
2) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari. In via istruttoria, si insiste nelle istanze di cui alla memoria difensiva di costituzione, a cui ci si richiama integralmente”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21/12/2023 esponeva di aver Parte_1 lavorato per la società in qualità di giornalista presso il Controparte_1 quotidiano Messaggero Veneto, in modo continuativo dal 1.1.1993 al 31.7.2015, quando era stata licenziata.
Il rapporto era stato regolato mediante successivi contratti di collaborazione formalmente autonoma.
In presenza di evidenti indici di subordinazione, la aveva instaurato presso il Pt_1
Tribunale di Udine il procedimento rubricato sub RG n. 329/2016, definito con sentenza non definitiva n. 3/2019, depositata in data 12.3.2019, con la quale il
Tribunale di Udine aveva accertato “che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 1.1.1993 ai sensi dell'art. 2 CCNL giornalisti dipendenti da imprese editrici di quotidiani;
2) accerta e dichiara il diritto della ricorrente alle differenze retributive rapportate alla retribuzione prevista per il collaboratore fisso ex art. 2 con almeno 8 articoli al mese, per il periodo dal 1.1.1993 al 31.7.2015, sulla base di minimi contributivi previsti dai CCNL per tempo vigenti, maggiorata tuttavia ex art. 36 Cost.
Del 25% per gli anni dal 1993 al 1996, del 40% per gli anni dal 1999 al 2007 e del
60% per gli anni dal 2008 al 2015; 3) respinge la domanda di riammissione in servizio della ricorrente;
4) dichiara inammissibile la domanda di regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente”
Con sentenza definitiva n. 4/2020, pubblicata il 9.1.2020, la società resistente era stata condannata a pagare per differenze retributive €. 36.405,11 ed €. 17.281,56 per
TFR.
Le sentenze erano passate in giudicato.
La domanda di regolarizzazione contributiva era stata ritenuta inammissibile ed il credito dell'ente previdenziale risultava già all'epoca indubitabilmente prescritto.
La parte datoriale non aveva provveduto in modo alcuno alla regolarizzazione contributiva a mezzo del versamento dei contributi agli enti previdenziali, pur prescritti, nemmeno attivandosi ai sensi dell'art. 13 L. n. 1338/1962 o in qualsiasi altra forma possibile.
I contributi avrebbero dovuto essere versati al tempo dal datore di lavoro in ragione della reale natura del rapporto intercorrente tra le parti come accertato in sentenza. Per la mancata corretta contribuzione al tempo della maturazione dell'obbligo la ricorrente, secondo la tesi attorea, avrebbe subito un danno di natura previdenziale.
Infatti essa, per effetto dell'irregolare contribuzione, al momento della maturazione del requisito pensionistico, avrebbe percepito un trattamento inferiore a quello cui avrebbe avuto diritto in base alle norme vigenti.
Il trattamento previdenziale sarebbe stato determinato sia nell'an che nel quantum in base al numero ed alla misura dei contributi versati, in particolare dopo l'emanazione della L. n. 335/1995, che aveva introdotto come principio generale, applicabile ad ogni settore previdenziale, il sistema contributivo di computo.
La ricorrente chiedeva, quindi, il risarcimento ex art. 2116, c. 2, c.c., eventualmente anche nelle forme di costituzione di rendita ex art. 13 L. n.1338/62, ed indicava l'ammontare del danno previdenziale subito in €. 47.846,87, come da elaborato allegato, pur specificando di voler esperire solamente un'azione di condanna generica al risarcimento o di accertamento dell'omissione contributiva e del comportamento potenzialmente dannoso, in forza degli attuali principi giurisprudenziali in materia.
2. Si costituiva in giudizio la società eccependo Controparte_1
l'inammissibilità delle avversarie domande sotto molteplici profili.
In primo luogo, perché, per espressa ammissione di parte ricorrente, la domanda azionata con il ricorso era di mero accertamento.
In secondo luogo, per la genericità della domanda, così come formulata nelle conclusioni del ricorso, essendo richiesto al Giudice di determinare la misura del
“risarcimento” eventualmente dovuto.
Inoltre, era la stessa ricorrente a riconoscere di non aver ancora subito alcun danno dalla lamentata omissione contributiva imputabile alla Società resistente, non avendo maturato i requisiti pensionistici: da ciò conseguiva anche la carenza (allo stato) di interesse ad agire da parte della Pt_1
Secondo la difesa della società convenuta le domande formulate in ricorso, oltreché evidentemente generiche, risultavano anche contraddittorie, poichè non si comprendeva se parte ricorrente chiedesse il risarcimento ex art. 2116 c.c. oppure la costituzione di una rendita vitalizia ex art. 13 L. n.1338/62.
La difesa della società resistente evidenziava, poi, che il concorso dell'azione ex art. 2116 c.c. con quella di cui all'art. 13 L. n. 1338/62 comportava che, in forza del generale principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost., il risarcimento posto a carico dell'obbligato non potesse che essere quantificato nella misura per lui meno onerosa.
Anche in forza degli obblighi di buona fede e correttezza il comportamento del danneggiato doveva essere tale da preservare l'altro soggetto e. quindi. sussisteva un obbligo di attivarsi tempestivamente per la migliore difesa dei propri diritti, così da minimizzare il sacrificio altrui.
Secondo la parte resistente, quindi, l'eventuale danno non poteva che limitarsi a quanto sufficiente ad assicurare il differenziale pensionistico, sulla base della riserva matematica, senza che mai si potesse arrivare ad una condanna per l'eccedenza.
In ogni caso la resistente contestava la quantificazione del danno avversaria.
3. La causa era istruita solo documentalmente.
Dopo una serie di rinvii in pendenza di trattative, le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 10/11/2025.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
5. Reputa questo Giudice del Lavoro che la domanda di parte ricorrente sia fondata e meritevole di accoglimento.
Quanto all'interesse ad agire e all'ammissibilità della domanda, la Suprema Corte con indirizzo costante (ex multis Cassazione civile sez. lav., 16/10/2025, n.27671) ha statuito che l'interesse ad agire con un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione di un diritto o una contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente rispetto al processo, sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, costituendo la rimozione di tale incertezza un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice (Cass. n. 11730/2024).
Tale tesi si completa richiamando l'ulteriore consolidato orientamento secondo cui l'interesse tutelato con l'azione di mero accertamento per essere ammissibile deve riguardare uno stato di diritto e non di fatto e la sua attualità deve essere tale da portare a conseguire un risultato concretamente rilevante, in vista della tutela di una lesione non meramente potenziale di un diritto non altrimenti conseguibile se non con l'intervento giudiziale, il quale deve essere, quindi, contraddistinto dal connotato dell'indispensabilità; essendo stato pure evidenziato (Cass. n. 18819 del 16/07/2018) che l'esistenza di un interesse concreto ed attuale ad agire è posto a presidio di un uso responsabile del processo e, al contempo, è manifestazione del principio di economia processuale ovvero della possibilità di conseguire un risultato concretamente rilevante, in vista della tutela di una lesione non meramente potenziale, ottenibile mediante il processo e l'intervento necessario di un giudice.
Ciò in quanto, come statuito a partire dalle Sez. Unite n. 27187/2006, la tutela giurisdizionale è tutela di diritti ed il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri;
pertanto non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti, ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza.
In un caso esattamente identico a quello oggetto di giudizio, la Suprema Corte ha statuito: “Il lavoratore, a tutela del proprio diritto all'integrità della posizione contributiva, ha sempre l'interesse ad agire sul piano contrattuale nei confronti del datore di lavoro per l'accertamento dell'omesso versamento dei contributi dovuti in conseguenza dell'effettivo lavoro svolto, prima ancora che si sia verificata la produzione di qualsivoglia danno per la prestazione previdenziale e senza che sia CP_ necessario integrare il contradittorio nei confronti dell' (Cass. n.11730/24).
La questione giuridica consiste, pertanto, nello stabilire se il lavoratore possa agire per l'accertamento del diritto ad ottenere il corretto ed integrale versamento dei contributi da parte del datore di lavoro in corrispondenza all'effettiva prestazione di lavoro svolta, prima ed a prescindere dalla maturazione di qualsivoglia trattamento previdenziale;
oppure se la tutela giudiziale sia condizionata dall'allegazione e dimostrazione in termini puntuali del diritto ad una specifica prestazione pensionistica sul quale abbia finito per incidere l'omissione datoriale di pagamento dei contributi.
È ormai ius receptum nella giurisprudenza di legittimità che il lavoratore abbia diritto di agire nei confronti del datore di lavoro per l'accertamento dell'omissione contributiva prima ancora del maturare di qualsiasi danno previdenziale (che è invece legato, come è noto, alla prescrizione della contribuzione ed al prodursi della mancata erogazione della prestazione per testuale previsione dell'art.2116, 2° comma).
Tali principi sono stati ribaditi dalla Suprema Corte in numerosi arresti, nei quali si è affermato costantemente che, a fronte di una "irregolarità contributiva", il lavoratore ha la possibilità, prima del raggiungimento dell'età pensionabile, di "esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art.2116 c.c. oppure un'azione di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso" (Cass. 8/6/2021 n.15947; Cass. n. 36321 del 13/12/2022).
Tale costante insegnamento si fonda sull'assunto, secondo cui - pur non essendo creditore dei contributi previdenziali (Cass. Sez. Un. n. 7514/2022, Cass. n.
20697/2022; Cass. 6722 del 10/03/2021) - il lavoratore è comunque titolare del diritto, di derivazione costituzionale, alla "posizione contributiva" ovvero del "diritto all'integrità della posizione contributiva" a cui l'omissione contributiva reca un pregiudizio attuale ("danno da irregolarità contributiva"), quale comportamento potenzialmente dannoso.
L'obbligazione del datore di lavoro di versare i contributi dà luogo a due distinti diritti in capo al lavoratore: a) un diritto alla posizione assicurativa, azionabile non appena si verifichi l'omissione contributiva e (nella forma del risarcimento danni, per equivalente o in via specifica) anche dopo che il diritto dell' ai contributi sia CP_2 prescritto;
b) un diritto al risarcimento del danno ex art. 2116, co.2 c.c., azionabile quando - per effetto della mancata contribuzione, della prescrizione dei contributi non altrimenti riparata, e del verificarsi dell'evento protetto - la prestazione previdenziale, che quell'evento dovrebbe tutelare, risulti in tutto o in parte non più conseguibile.
Tutto ciò risulta ancor più evidente, in tutta la sua concretezza, nell'attuale ordinamento previdenziale, improntato al sistema di calcolo delle prestazioni secondo il metodo contributivo, con effetti costitutivi del diritto ed incrementativi delle prestazioni correlati alla quantità della contribuzione effettivamente dovuta, secondo il principio di automaticità, avendo quindi sempre il lavoratore un interesse, concreto ed attuale, a vedersi accertato - a fronte del lavoro svolto e dell'inadempimento datoriale - il diritto al maggior numero possibile di contributi.
Nel descritto quadro giurisprudenziale, a fronte dell'obbligo del datore di lavoro di assolvere al pagamento dei contributi, l'interesse del lavoratore al versamento degli stessi si traduce, perciò, in un diritto soggettivo alla posizione assicurativa perché - in sostanza - solo questo diritto si trasforma nel diritto alla prestazione previdenziale al verificarsi dell'evento protetto o nel diritto al risarcimento dei danni per il mancato conseguimento di tale prestazione.
Come si è visto, di tale interesse si è fatta carico, da sempre, la giurisprudenza di legittimità, riconoscendo, con orientamento risalente e consolidato, il diritto del lavoratore alla tutela della regolarità della sua posizione contributiva (c.d. diritto alla regolarizzazione contributiva) anche nei confronti del datore di lavoro, pur nel rispetto dell'autonomia dei rapporti, attraverso il meccanismo dell'accertamento, anche incidentale.
Posto che l'omissione della contribuzione produce un duplice pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, consistente, da un lato, dalla perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica al momento in cui il lavoratore raggiunge l'età pensionabile, e, dall'altro, dalla necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva, eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, se ne è desunto che le situazioni giuridiche soggettive di cui può essere titolare il lavoratore, nei confronti del datore di lavoro, consistono, una volta raggiunta l'età pensionabile, nella perdita totale o parziale della pensione che dà luogo al danno risarcibile ex art. 2116 c.c., mentre, prima ancora del raggiungimento dell'età pensionabile e del compimento della prescrizione del diritto ai contributi, nel danno da irregolarità contributiva, a fronte del quale il lavoratore può esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c., ovvero di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso.
Pertanto, non vi è alcun motivo giustificato per disattendere tale indirizzo in una controversia come quella in esame, instaurata dalla lavoratrice ricorrente allo scopo di fare accertare, a fronte di un'omissione contributiva, il proprio diritto alla integrità della posizione contributiva.
La legittimazione processuale ad agire per l'accertamento dell'obbligo contributivo va ritenuta non alternativa a quella dell'ente previdenziale, ma autonoma rispetto ad essa, in considerazione dell'attualità del pregiudizio che per il mancato incremento dell'anzianità contributiva utile a pensione si determina direttamente nella sfera giuridica del lavoratore. Come già detto, la giurisprudenza ha ammesso, inoltre, la condanna generica al risarcimento del danno futuro da omissione contributiva, anche quando non siano verificati tutti i requisiti per il conseguimento della prestazione (su cui da ultimo, Cass.
n. 7212/2024 cit.).
La domanda di accertamento dell'omissione contributiva, trattandosi di contributi ormai prescritti (come sottolineato anche dalla difesa della resistente), e quella di condanna generica a carico della resistente sono, dunque, non solo ammissibili, ma anche certamente fondate.
6.Quanto alla domanda di costituzione di una rendita vitalizia ex articolo 13 legge
1338 del 1962,, va subito evidenziato che la stessa è stata proposta solo in maniera gradata ed eventuale rispetto alla domanda ex art 2116 c.c..
A tal riguardo va ricordato che in più occasioni la ha rimarcato che Parte_2 quello attuato con l'art. 13 è un congegno di regolarizzazione contributiva che consente di valorizzare, ai fini del trattamento pensionistico, quei periodi contributivi per i quali si siano verificate omissioni contributive non sanabili per effetto di prescrizione. Si tratta di norma strettamente collegata alla previsione di cui all'art. 2116 co. 2 c.c. che dispone che "nei casi in cui (...) le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro".
In sostanza l'art. 13 contempla una forma di reintegrazione in forma specifica del danno derivante dall'omessa contribuzione.
L'art. 13 costituisce una norma di favore per il datore di lavoro che con il versamento del solo importo necessario per la costituzione della riserva matematica risarcisce in forma specifica il danno cagionato al lavoratore dall'omissione contributiva.
Diversamente, è stato osservato, il danno sarebbe pari all'importo di tutti i ratei pensionistici perduti in conseguenza dell'omissione contributiva e, peraltro, non sarebbe facilmente liquidabile.
In questa prospettiva, nel confrontarsi con l'esistenza, in caso di omissione contributiva, dell'interesse del lavoratore ad agire per il risarcimento del danno ancor prima del verificarsi degli eventi condizionanti l'erogazione delle prestazioni previdenziali – formulando una domanda di condanna generica ammissibile anche nel rito del lavoro, per accertare la potenzialità dell'omissione contributiva a provocare danno – la Cassazione ha fatto salva la facoltà per l'interessato di esperire, al momento del prodursi dell'evento dannoso (coincidente, in caso di omesso versamento dei contributi previdenziali, con il raggiungimento dell'età pensionabile),
l'azione risarcitoria ex art. 2116, secondo comma, cod. civ., oppure quella diversa, in forma specifica, ex art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338 (cfr. Cass. n. 2630 del
2014).
Vi sono quindi due tutele per il lavoratore quella specifica ex art. 13 della legge n.
1338 del 1962 e quella residuale ex art. 2116 secondo comma cod. civ..
Esse, per quanto concorrano al medesimo scopo di evitare che il lavoratore subisca un danno in conseguenza del mancato versamento dei contributi previdenziali oramai prescritti, hanno un oggetto ed una finalità immediata diversa.
Le azioni per la costituzione della rendita previste dall'art. 13 commi 1 e 5 della legge n. 1338 del 1962 e l'azione risarcitoria disciplinata dall'art. 2116 secondo comma cod. civ. sono tra loro del tutto autonome, sebbene si fondino sul comune presupposto della omissione contributiva da parte del datore di lavoro.
Al lavoratore è data la possibilità di agire con ciascuna di esse in giudizi distinti nei confronti dei rispettivi legittimati passivi (in questo senso Cass. n. 2488 del 1986).
L'azione ex art. 13 della legge n. 1338 del 1962 è, in via generale, finalizzata a reintegrare la provvista contributiva, a prescindere da ogni riscontro circa l'esistenza di un danno, attuale o potenziale. Ciò anche quando la tutela prevista dall'art. 13 si realizza, come è possibile, con l'esercizio da parte del lavoratore di un'azione di condanna del datore di lavoro a versare la riserva matematica all' . CP_2
L'azione ex art. 2116 secondo comma cod. civ., invece, mira a risarcire il danno che deriva dalla non integrità della provvista contributiva per mancato versamento dei contributi: si tratta di fattispecie a formazione progressiva, che non solo presuppone l'inadempienza contributiva, ma anche la perdita totale o parziale della pensione.
La circostanza che di regola il risarcimento del danno sofferto dall'assicurato per effetto della costituzione della rendita equivalga alla restituzione di quanto versato in concreto per costituirla senza possibilità di cumulo (in questo senso Cass. n. 14680 del 1999) non esclude l'esercizio dell'ordinaria azione risarcitoria prevista dall'art. 2116 co. 2 cod. civ..
Può ben darsi il caso, infatti, in cui nonostante la costituzione della rendita con onere a carico del lavoratore questi, per altra via, non consegua la prestazione ovvero la consegua in misura minore rispetto a quella auspicata. In sostanza, al di là del fatto che il versamento della provvista necessaria a costituire la rendita vitalizia possa costituire una forma di "risarcimento del danno in forma specifica", le due azioni – quella ex art. 13 e quella ex art. 2116 secondo comma cod. civ. - restano, per natura e funzione, distinte e questo si riflette anche sulla decorrenza del termine di prescrizione di ciascuna azione.
Non è in contraddizione con il sistema sopra ricostruito la circostanza che la giurisprudenza abbia affermato che nel caso di omissione contributiva il lavoratore ha interesse ad agire per il risarcimento del danno ex art. 2116 cod. civ. con un'azione di condanna generica anche prima del prodursi del danno e ancor prima del verificarsi degli eventi condizionanti l'erogazione delle prestazioni previdenziali al fine di sentir accertare la potenzialità dannosa dell'omissione contributiva e con salvezza della facoltà di agire ex art. 2116 secondo comma cod. civ. quando si produrrà il danno ovvero ex art. 13 della legge n. 1338 del 1962 per ottenere il ristoro in forma specifica del pregiudizio.
L'azione di accertamento che offre al lavoratore la possibilità di agire a garanzia dell'ingresso del futuro credito nel patrimonio del creditore (Cass. n. 15947 del 2021) presuppone, diversamente dall'azione ex art. 13, non solo il riscontro dell'omesso versamento dei contributi prescritti, ma anche l'accertamento del conseguente, probabile accadimento in futuro del danno (cfr. Cass. n. 17314 del 2023 cit.) ed offre all'assicurato la possibilità di garantire il suo credito, ad esempio, iscrivendo un'ipoteca sui beni del datore di lavoro senza nemmeno necessariamente un esborso effettivo a carico di quest'ultimo.
Infatti, è il giudice della liquidazione del danno che dovrà accertare se lo stesso si è in concreto verificato e in quale misura.
L'art. 13 testualmente individua il presupposto per l'azionabilità del diritto alla costituzione della rendita nel fatto che i contributi si siano prescritti e non possano più essere versati (testualmente "(...) non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione (...)").
Sia il datore di lavoro (art. 13 comma 1) che il lavoratore (art. 13 comma 5) possono avere interesse a porre rimedio alla scopertura contributiva, il datore di lavoro per evitare la sproporzione che può darsi tra il modesto tenore dell'omissione contributiva e il danno che ne può derivare ed essere chiamato a risarcire;
il lavoratore anche solo per scongiurare i rischi connessi ad un'iniziativa giudiziaria per fatti che per essere molto risalenti nel tempo, come nel caso specifico in esame, possono incontrare difficoltà nella prova.
Per il datore di lavoro la scelta di versare la riserva matematica e costituire la rendita in favore dell'assicurato - per il quale i contributi si sono oramai prescritti e non possono perciò essere più versati - è essenzialmente finalizzata a prevenire o comunque contenere il danno che potrebbe essergli chiesto dall'assicurato stesso, ai sensi dell'art. 13 co. 5 della legge n. 1338 del 1962 ovvero ex art. 2116 co. 2 c.c., quando si avveda di non poter più ottenere la prestazione previdenziale alla quale avrebbe avuto diritto in presenza di regolari versamenti, ovvero di poterla conseguire ma in misura ridotta.
In questa prospettiva non v'è dubbio che il diritto insorge nel momento in cui non è per lui più possibile provvedere al versamento dei contributi che, in quanto prescritti, non sono più ricevibili dall'Istituto.
Diversa la posizione dell'assicurato al quale è data la possibilità di sostituirsi al datore di lavoro "quando non possa ottenere" da questi "la costituzione della rendita".
Nella fattispecie concreta in esame, come si è chiarito più sopra, la parte ricorrente ha inteso unicamente proporre una domanda di accertamento del danno da omissione contributiva e di condanna generica ex art. 2116 c.c. e non una domanda di risarcimento in forma specifica ex art. 13 cit., il cui richiamo è stato fatto solo in via eventuale come forma riparatoria ed in un contesto di arresti giurisprudenziali non ancora consolidati ed uniformi.
D'altra parte, la Cassazione con la pronuncia n. 31625/24 ha chiarito che il lavoratore che non abbia chiesto la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 non può affatto ritenersi concorrente ex art. 1227 c.c. nella causazione del danno, poiché ciò viene affermato solo in un'isolata sentenza della Suprema Corte (la n. 20827/23), che non può essere condivisa in quanto contrastante con l'autonomia delle due azioni e soprattutto con il loro carattere alternativo.
In ogni caso non si vede come la parte datoriale possa contestare al lavoratore di non essersi attivato per limitare il danno se tale opportunità era offerta normativamente alla stessa datrice di lavoro, che per prima ha deliberatamente deciso di non avvalersene.
6.Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono per legge la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico della parte resistente. Per la quantificazione delle stesse occorre dare applicazione al D.M. n. 55/14 secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento per le cause di valore indeterminabile, tenuto conto della complessità delle questioni affrontate e della condotta processuale della società resistente che dopo Controparte_1 numerosi rinvii per trattative non ha inteso accogliere la proposta conciliativa giudiziale, che avrebbe posto fine al presente giudizio e prevenuto il prossimo procedimento per la liquidazione del danno e la condanna specifica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) accerta il mancato regolare versamento dei contributi dovuti pro tempore da parte di rispetto alla posizione della ricorrente Controparte_1 [...]
nel corso del rapporto di lavoro e per l'effetto Parte_1
2) condanna in via generica la resistente a risarcire ex Controparte_1 art. 2116, comma 2, c.c. il danno relativo alle quote di pensione non percepite e non percipiende, da liquidarsi in separato giudizio;
3) condanna la resistente all'integrale rifusione delle Controparte_1 spese del presente giudizio sostenute dalla ricorrente , spese Parte_1 che liquida in € 5300,00 per compensi ed €. 259,00 per esborsi oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge.
Udine, 09/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 21/12/2023 al n. 934 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2023, discussa all'udienza del giorno 09/12/2025
PROMOSSA DA
, con l'avv. Ventura Giovanni e l'avv. Amadeo Elisa Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
, con l'avv. Compagnone Daniele e l'avv. Lonigro Controparte_1
OL e l'avv. Favalli Giacinto Siro, e l'avv. Ruzzenenti Valentina
RESISTENTE
OGGETTO: “Risarcimento danni: altre ipotesi”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “In via principale: 1) Accertato il mancato regolare versamento dei contributi dovuti pro tempore rispetto alla posizione della ricorrente nel corso del rapporto di lavoro condannare in via generica la convenuta a risarcire ex art. 2116, comma 2, c.c. il danno relativo alle quote di pensione non percepite e non percipiende. 2) Ferme le conclusioni sub 1, ove ritenuto coerente con le regolae iuris che reggono la materia, determinarsi il danno nella misura di €. 47.846,67 ed accessori di legge e condannarsi la società resistente a versare detto importo a favore della ricorrente, con rivalutazione ed interessi. 3) Con vittoria di spese e rifusione degli esborsi”.
Per la parte resistente: “Voglia codesto Ill.mo signor Giudice, respinta ogni contraria istanza eccezione e deduzione: 1) respingere il ricorso avversario e le domande in esso contenute in quanto nulle, inammissibili ed infondate, per le ragioni esposte nel presente scritto difensivo e comunque prescritte;
2) In ogni caso, con vittoria di spese, diritti e onorari. In via istruttoria, si insiste nelle istanze di cui alla memoria difensiva di costituzione, a cui ci si richiama integralmente”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 21/12/2023 esponeva di aver Parte_1 lavorato per la società in qualità di giornalista presso il Controparte_1 quotidiano Messaggero Veneto, in modo continuativo dal 1.1.1993 al 31.7.2015, quando era stata licenziata.
Il rapporto era stato regolato mediante successivi contratti di collaborazione formalmente autonoma.
In presenza di evidenti indici di subordinazione, la aveva instaurato presso il Pt_1
Tribunale di Udine il procedimento rubricato sub RG n. 329/2016, definito con sentenza non definitiva n. 3/2019, depositata in data 12.3.2019, con la quale il
Tribunale di Udine aveva accertato “che tra le parti è intercorso un rapporto di lavoro subordinato dal 1.1.1993 ai sensi dell'art. 2 CCNL giornalisti dipendenti da imprese editrici di quotidiani;
2) accerta e dichiara il diritto della ricorrente alle differenze retributive rapportate alla retribuzione prevista per il collaboratore fisso ex art. 2 con almeno 8 articoli al mese, per il periodo dal 1.1.1993 al 31.7.2015, sulla base di minimi contributivi previsti dai CCNL per tempo vigenti, maggiorata tuttavia ex art. 36 Cost.
Del 25% per gli anni dal 1993 al 1996, del 40% per gli anni dal 1999 al 2007 e del
60% per gli anni dal 2008 al 2015; 3) respinge la domanda di riammissione in servizio della ricorrente;
4) dichiara inammissibile la domanda di regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente”
Con sentenza definitiva n. 4/2020, pubblicata il 9.1.2020, la società resistente era stata condannata a pagare per differenze retributive €. 36.405,11 ed €. 17.281,56 per
TFR.
Le sentenze erano passate in giudicato.
La domanda di regolarizzazione contributiva era stata ritenuta inammissibile ed il credito dell'ente previdenziale risultava già all'epoca indubitabilmente prescritto.
La parte datoriale non aveva provveduto in modo alcuno alla regolarizzazione contributiva a mezzo del versamento dei contributi agli enti previdenziali, pur prescritti, nemmeno attivandosi ai sensi dell'art. 13 L. n. 1338/1962 o in qualsiasi altra forma possibile.
I contributi avrebbero dovuto essere versati al tempo dal datore di lavoro in ragione della reale natura del rapporto intercorrente tra le parti come accertato in sentenza. Per la mancata corretta contribuzione al tempo della maturazione dell'obbligo la ricorrente, secondo la tesi attorea, avrebbe subito un danno di natura previdenziale.
Infatti essa, per effetto dell'irregolare contribuzione, al momento della maturazione del requisito pensionistico, avrebbe percepito un trattamento inferiore a quello cui avrebbe avuto diritto in base alle norme vigenti.
Il trattamento previdenziale sarebbe stato determinato sia nell'an che nel quantum in base al numero ed alla misura dei contributi versati, in particolare dopo l'emanazione della L. n. 335/1995, che aveva introdotto come principio generale, applicabile ad ogni settore previdenziale, il sistema contributivo di computo.
La ricorrente chiedeva, quindi, il risarcimento ex art. 2116, c. 2, c.c., eventualmente anche nelle forme di costituzione di rendita ex art. 13 L. n.1338/62, ed indicava l'ammontare del danno previdenziale subito in €. 47.846,87, come da elaborato allegato, pur specificando di voler esperire solamente un'azione di condanna generica al risarcimento o di accertamento dell'omissione contributiva e del comportamento potenzialmente dannoso, in forza degli attuali principi giurisprudenziali in materia.
2. Si costituiva in giudizio la società eccependo Controparte_1
l'inammissibilità delle avversarie domande sotto molteplici profili.
In primo luogo, perché, per espressa ammissione di parte ricorrente, la domanda azionata con il ricorso era di mero accertamento.
In secondo luogo, per la genericità della domanda, così come formulata nelle conclusioni del ricorso, essendo richiesto al Giudice di determinare la misura del
“risarcimento” eventualmente dovuto.
Inoltre, era la stessa ricorrente a riconoscere di non aver ancora subito alcun danno dalla lamentata omissione contributiva imputabile alla Società resistente, non avendo maturato i requisiti pensionistici: da ciò conseguiva anche la carenza (allo stato) di interesse ad agire da parte della Pt_1
Secondo la difesa della società convenuta le domande formulate in ricorso, oltreché evidentemente generiche, risultavano anche contraddittorie, poichè non si comprendeva se parte ricorrente chiedesse il risarcimento ex art. 2116 c.c. oppure la costituzione di una rendita vitalizia ex art. 13 L. n.1338/62.
La difesa della società resistente evidenziava, poi, che il concorso dell'azione ex art. 2116 c.c. con quella di cui all'art. 13 L. n. 1338/62 comportava che, in forza del generale principio di solidarietà sociale di cui all'art. 2 Cost., il risarcimento posto a carico dell'obbligato non potesse che essere quantificato nella misura per lui meno onerosa.
Anche in forza degli obblighi di buona fede e correttezza il comportamento del danneggiato doveva essere tale da preservare l'altro soggetto e. quindi. sussisteva un obbligo di attivarsi tempestivamente per la migliore difesa dei propri diritti, così da minimizzare il sacrificio altrui.
Secondo la parte resistente, quindi, l'eventuale danno non poteva che limitarsi a quanto sufficiente ad assicurare il differenziale pensionistico, sulla base della riserva matematica, senza che mai si potesse arrivare ad una condanna per l'eccedenza.
In ogni caso la resistente contestava la quantificazione del danno avversaria.
3. La causa era istruita solo documentalmente.
Dopo una serie di rinvii in pendenza di trattative, le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 10/11/2025.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
5. Reputa questo Giudice del Lavoro che la domanda di parte ricorrente sia fondata e meritevole di accoglimento.
Quanto all'interesse ad agire e all'ammissibilità della domanda, la Suprema Corte con indirizzo costante (ex multis Cassazione civile sez. lav., 16/10/2025, n.27671) ha statuito che l'interesse ad agire con un'azione di mero accertamento non implica necessariamente l'attuale verificarsi della lesione di un diritto o una contestazione, essendo sufficiente uno stato di incertezza oggettiva, anche non preesistente rispetto al processo, sull'esistenza di un rapporto giuridico o sull'esatta portata dei diritti e degli obblighi da esso scaturenti, costituendo la rimozione di tale incertezza un risultato utile, giuridicamente rilevante e non conseguibile se non con l'intervento del giudice (Cass. n. 11730/2024).
Tale tesi si completa richiamando l'ulteriore consolidato orientamento secondo cui l'interesse tutelato con l'azione di mero accertamento per essere ammissibile deve riguardare uno stato di diritto e non di fatto e la sua attualità deve essere tale da portare a conseguire un risultato concretamente rilevante, in vista della tutela di una lesione non meramente potenziale di un diritto non altrimenti conseguibile se non con l'intervento giudiziale, il quale deve essere, quindi, contraddistinto dal connotato dell'indispensabilità; essendo stato pure evidenziato (Cass. n. 18819 del 16/07/2018) che l'esistenza di un interesse concreto ed attuale ad agire è posto a presidio di un uso responsabile del processo e, al contempo, è manifestazione del principio di economia processuale ovvero della possibilità di conseguire un risultato concretamente rilevante, in vista della tutela di una lesione non meramente potenziale, ottenibile mediante il processo e l'intervento necessario di un giudice.
Ciò in quanto, come statuito a partire dalle Sez. Unite n. 27187/2006, la tutela giurisdizionale è tutela di diritti ed il processo, salvo casi eccezionali predeterminati per legge, può essere utilizzato solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé, per gli effetti possibili e futuri;
pertanto non sono proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti giuridicamente rilevanti, ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva di un diritto, la quale può costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella funzione genetica del diritto azionato e quindi nella sua interezza.
In un caso esattamente identico a quello oggetto di giudizio, la Suprema Corte ha statuito: “Il lavoratore, a tutela del proprio diritto all'integrità della posizione contributiva, ha sempre l'interesse ad agire sul piano contrattuale nei confronti del datore di lavoro per l'accertamento dell'omesso versamento dei contributi dovuti in conseguenza dell'effettivo lavoro svolto, prima ancora che si sia verificata la produzione di qualsivoglia danno per la prestazione previdenziale e senza che sia CP_ necessario integrare il contradittorio nei confronti dell' (Cass. n.11730/24).
La questione giuridica consiste, pertanto, nello stabilire se il lavoratore possa agire per l'accertamento del diritto ad ottenere il corretto ed integrale versamento dei contributi da parte del datore di lavoro in corrispondenza all'effettiva prestazione di lavoro svolta, prima ed a prescindere dalla maturazione di qualsivoglia trattamento previdenziale;
oppure se la tutela giudiziale sia condizionata dall'allegazione e dimostrazione in termini puntuali del diritto ad una specifica prestazione pensionistica sul quale abbia finito per incidere l'omissione datoriale di pagamento dei contributi.
È ormai ius receptum nella giurisprudenza di legittimità che il lavoratore abbia diritto di agire nei confronti del datore di lavoro per l'accertamento dell'omissione contributiva prima ancora del maturare di qualsiasi danno previdenziale (che è invece legato, come è noto, alla prescrizione della contribuzione ed al prodursi della mancata erogazione della prestazione per testuale previsione dell'art.2116, 2° comma).
Tali principi sono stati ribaditi dalla Suprema Corte in numerosi arresti, nei quali si è affermato costantemente che, a fronte di una "irregolarità contributiva", il lavoratore ha la possibilità, prima del raggiungimento dell'età pensionabile, di "esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art.2116 c.c. oppure un'azione di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso" (Cass. 8/6/2021 n.15947; Cass. n. 36321 del 13/12/2022).
Tale costante insegnamento si fonda sull'assunto, secondo cui - pur non essendo creditore dei contributi previdenziali (Cass. Sez. Un. n. 7514/2022, Cass. n.
20697/2022; Cass. 6722 del 10/03/2021) - il lavoratore è comunque titolare del diritto, di derivazione costituzionale, alla "posizione contributiva" ovvero del "diritto all'integrità della posizione contributiva" a cui l'omissione contributiva reca un pregiudizio attuale ("danno da irregolarità contributiva"), quale comportamento potenzialmente dannoso.
L'obbligazione del datore di lavoro di versare i contributi dà luogo a due distinti diritti in capo al lavoratore: a) un diritto alla posizione assicurativa, azionabile non appena si verifichi l'omissione contributiva e (nella forma del risarcimento danni, per equivalente o in via specifica) anche dopo che il diritto dell' ai contributi sia CP_2 prescritto;
b) un diritto al risarcimento del danno ex art. 2116, co.2 c.c., azionabile quando - per effetto della mancata contribuzione, della prescrizione dei contributi non altrimenti riparata, e del verificarsi dell'evento protetto - la prestazione previdenziale, che quell'evento dovrebbe tutelare, risulti in tutto o in parte non più conseguibile.
Tutto ciò risulta ancor più evidente, in tutta la sua concretezza, nell'attuale ordinamento previdenziale, improntato al sistema di calcolo delle prestazioni secondo il metodo contributivo, con effetti costitutivi del diritto ed incrementativi delle prestazioni correlati alla quantità della contribuzione effettivamente dovuta, secondo il principio di automaticità, avendo quindi sempre il lavoratore un interesse, concreto ed attuale, a vedersi accertato - a fronte del lavoro svolto e dell'inadempimento datoriale - il diritto al maggior numero possibile di contributi.
Nel descritto quadro giurisprudenziale, a fronte dell'obbligo del datore di lavoro di assolvere al pagamento dei contributi, l'interesse del lavoratore al versamento degli stessi si traduce, perciò, in un diritto soggettivo alla posizione assicurativa perché - in sostanza - solo questo diritto si trasforma nel diritto alla prestazione previdenziale al verificarsi dell'evento protetto o nel diritto al risarcimento dei danni per il mancato conseguimento di tale prestazione.
Come si è visto, di tale interesse si è fatta carico, da sempre, la giurisprudenza di legittimità, riconoscendo, con orientamento risalente e consolidato, il diritto del lavoratore alla tutela della regolarità della sua posizione contributiva (c.d. diritto alla regolarizzazione contributiva) anche nei confronti del datore di lavoro, pur nel rispetto dell'autonomia dei rapporti, attraverso il meccanismo dell'accertamento, anche incidentale.
Posto che l'omissione della contribuzione produce un duplice pregiudizio patrimoniale a carico del prestatore di lavoro, consistente, da un lato, dalla perdita, totale o parziale, della prestazione previdenziale pensionistica, che si verifica al momento in cui il lavoratore raggiunge l'età pensionabile, e, dall'altro, dalla necessità di costituire la provvista necessaria ad ottenere un beneficio economico corrispondente alla pensione, attraverso una previdenza sostitutiva, eventualmente pagando quanto occorre a costituire la rendita di cui all'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, se ne è desunto che le situazioni giuridiche soggettive di cui può essere titolare il lavoratore, nei confronti del datore di lavoro, consistono, una volta raggiunta l'età pensionabile, nella perdita totale o parziale della pensione che dà luogo al danno risarcibile ex art. 2116 c.c., mentre, prima ancora del raggiungimento dell'età pensionabile e del compimento della prescrizione del diritto ai contributi, nel danno da irregolarità contributiva, a fronte del quale il lavoratore può esperire un'azione di condanna generica al risarcimento del danno ex art. 2116 c.c., ovvero di mero accertamento dell'omissione contributiva quale comportamento potenzialmente dannoso.
Pertanto, non vi è alcun motivo giustificato per disattendere tale indirizzo in una controversia come quella in esame, instaurata dalla lavoratrice ricorrente allo scopo di fare accertare, a fronte di un'omissione contributiva, il proprio diritto alla integrità della posizione contributiva.
La legittimazione processuale ad agire per l'accertamento dell'obbligo contributivo va ritenuta non alternativa a quella dell'ente previdenziale, ma autonoma rispetto ad essa, in considerazione dell'attualità del pregiudizio che per il mancato incremento dell'anzianità contributiva utile a pensione si determina direttamente nella sfera giuridica del lavoratore. Come già detto, la giurisprudenza ha ammesso, inoltre, la condanna generica al risarcimento del danno futuro da omissione contributiva, anche quando non siano verificati tutti i requisiti per il conseguimento della prestazione (su cui da ultimo, Cass.
n. 7212/2024 cit.).
La domanda di accertamento dell'omissione contributiva, trattandosi di contributi ormai prescritti (come sottolineato anche dalla difesa della resistente), e quella di condanna generica a carico della resistente sono, dunque, non solo ammissibili, ma anche certamente fondate.
6.Quanto alla domanda di costituzione di una rendita vitalizia ex articolo 13 legge
1338 del 1962,, va subito evidenziato che la stessa è stata proposta solo in maniera gradata ed eventuale rispetto alla domanda ex art 2116 c.c..
A tal riguardo va ricordato che in più occasioni la ha rimarcato che Parte_2 quello attuato con l'art. 13 è un congegno di regolarizzazione contributiva che consente di valorizzare, ai fini del trattamento pensionistico, quei periodi contributivi per i quali si siano verificate omissioni contributive non sanabili per effetto di prescrizione. Si tratta di norma strettamente collegata alla previsione di cui all'art. 2116 co. 2 c.c. che dispone che "nei casi in cui (...) le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro".
In sostanza l'art. 13 contempla una forma di reintegrazione in forma specifica del danno derivante dall'omessa contribuzione.
L'art. 13 costituisce una norma di favore per il datore di lavoro che con il versamento del solo importo necessario per la costituzione della riserva matematica risarcisce in forma specifica il danno cagionato al lavoratore dall'omissione contributiva.
Diversamente, è stato osservato, il danno sarebbe pari all'importo di tutti i ratei pensionistici perduti in conseguenza dell'omissione contributiva e, peraltro, non sarebbe facilmente liquidabile.
In questa prospettiva, nel confrontarsi con l'esistenza, in caso di omissione contributiva, dell'interesse del lavoratore ad agire per il risarcimento del danno ancor prima del verificarsi degli eventi condizionanti l'erogazione delle prestazioni previdenziali – formulando una domanda di condanna generica ammissibile anche nel rito del lavoro, per accertare la potenzialità dell'omissione contributiva a provocare danno – la Cassazione ha fatto salva la facoltà per l'interessato di esperire, al momento del prodursi dell'evento dannoso (coincidente, in caso di omesso versamento dei contributi previdenziali, con il raggiungimento dell'età pensionabile),
l'azione risarcitoria ex art. 2116, secondo comma, cod. civ., oppure quella diversa, in forma specifica, ex art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338 (cfr. Cass. n. 2630 del
2014).
Vi sono quindi due tutele per il lavoratore quella specifica ex art. 13 della legge n.
1338 del 1962 e quella residuale ex art. 2116 secondo comma cod. civ..
Esse, per quanto concorrano al medesimo scopo di evitare che il lavoratore subisca un danno in conseguenza del mancato versamento dei contributi previdenziali oramai prescritti, hanno un oggetto ed una finalità immediata diversa.
Le azioni per la costituzione della rendita previste dall'art. 13 commi 1 e 5 della legge n. 1338 del 1962 e l'azione risarcitoria disciplinata dall'art. 2116 secondo comma cod. civ. sono tra loro del tutto autonome, sebbene si fondino sul comune presupposto della omissione contributiva da parte del datore di lavoro.
Al lavoratore è data la possibilità di agire con ciascuna di esse in giudizi distinti nei confronti dei rispettivi legittimati passivi (in questo senso Cass. n. 2488 del 1986).
L'azione ex art. 13 della legge n. 1338 del 1962 è, in via generale, finalizzata a reintegrare la provvista contributiva, a prescindere da ogni riscontro circa l'esistenza di un danno, attuale o potenziale. Ciò anche quando la tutela prevista dall'art. 13 si realizza, come è possibile, con l'esercizio da parte del lavoratore di un'azione di condanna del datore di lavoro a versare la riserva matematica all' . CP_2
L'azione ex art. 2116 secondo comma cod. civ., invece, mira a risarcire il danno che deriva dalla non integrità della provvista contributiva per mancato versamento dei contributi: si tratta di fattispecie a formazione progressiva, che non solo presuppone l'inadempienza contributiva, ma anche la perdita totale o parziale della pensione.
La circostanza che di regola il risarcimento del danno sofferto dall'assicurato per effetto della costituzione della rendita equivalga alla restituzione di quanto versato in concreto per costituirla senza possibilità di cumulo (in questo senso Cass. n. 14680 del 1999) non esclude l'esercizio dell'ordinaria azione risarcitoria prevista dall'art. 2116 co. 2 cod. civ..
Può ben darsi il caso, infatti, in cui nonostante la costituzione della rendita con onere a carico del lavoratore questi, per altra via, non consegua la prestazione ovvero la consegua in misura minore rispetto a quella auspicata. In sostanza, al di là del fatto che il versamento della provvista necessaria a costituire la rendita vitalizia possa costituire una forma di "risarcimento del danno in forma specifica", le due azioni – quella ex art. 13 e quella ex art. 2116 secondo comma cod. civ. - restano, per natura e funzione, distinte e questo si riflette anche sulla decorrenza del termine di prescrizione di ciascuna azione.
Non è in contraddizione con il sistema sopra ricostruito la circostanza che la giurisprudenza abbia affermato che nel caso di omissione contributiva il lavoratore ha interesse ad agire per il risarcimento del danno ex art. 2116 cod. civ. con un'azione di condanna generica anche prima del prodursi del danno e ancor prima del verificarsi degli eventi condizionanti l'erogazione delle prestazioni previdenziali al fine di sentir accertare la potenzialità dannosa dell'omissione contributiva e con salvezza della facoltà di agire ex art. 2116 secondo comma cod. civ. quando si produrrà il danno ovvero ex art. 13 della legge n. 1338 del 1962 per ottenere il ristoro in forma specifica del pregiudizio.
L'azione di accertamento che offre al lavoratore la possibilità di agire a garanzia dell'ingresso del futuro credito nel patrimonio del creditore (Cass. n. 15947 del 2021) presuppone, diversamente dall'azione ex art. 13, non solo il riscontro dell'omesso versamento dei contributi prescritti, ma anche l'accertamento del conseguente, probabile accadimento in futuro del danno (cfr. Cass. n. 17314 del 2023 cit.) ed offre all'assicurato la possibilità di garantire il suo credito, ad esempio, iscrivendo un'ipoteca sui beni del datore di lavoro senza nemmeno necessariamente un esborso effettivo a carico di quest'ultimo.
Infatti, è il giudice della liquidazione del danno che dovrà accertare se lo stesso si è in concreto verificato e in quale misura.
L'art. 13 testualmente individua il presupposto per l'azionabilità del diritto alla costituzione della rendita nel fatto che i contributi si siano prescritti e non possano più essere versati (testualmente "(...) non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione (...)").
Sia il datore di lavoro (art. 13 comma 1) che il lavoratore (art. 13 comma 5) possono avere interesse a porre rimedio alla scopertura contributiva, il datore di lavoro per evitare la sproporzione che può darsi tra il modesto tenore dell'omissione contributiva e il danno che ne può derivare ed essere chiamato a risarcire;
il lavoratore anche solo per scongiurare i rischi connessi ad un'iniziativa giudiziaria per fatti che per essere molto risalenti nel tempo, come nel caso specifico in esame, possono incontrare difficoltà nella prova.
Per il datore di lavoro la scelta di versare la riserva matematica e costituire la rendita in favore dell'assicurato - per il quale i contributi si sono oramai prescritti e non possono perciò essere più versati - è essenzialmente finalizzata a prevenire o comunque contenere il danno che potrebbe essergli chiesto dall'assicurato stesso, ai sensi dell'art. 13 co. 5 della legge n. 1338 del 1962 ovvero ex art. 2116 co. 2 c.c., quando si avveda di non poter più ottenere la prestazione previdenziale alla quale avrebbe avuto diritto in presenza di regolari versamenti, ovvero di poterla conseguire ma in misura ridotta.
In questa prospettiva non v'è dubbio che il diritto insorge nel momento in cui non è per lui più possibile provvedere al versamento dei contributi che, in quanto prescritti, non sono più ricevibili dall'Istituto.
Diversa la posizione dell'assicurato al quale è data la possibilità di sostituirsi al datore di lavoro "quando non possa ottenere" da questi "la costituzione della rendita".
Nella fattispecie concreta in esame, come si è chiarito più sopra, la parte ricorrente ha inteso unicamente proporre una domanda di accertamento del danno da omissione contributiva e di condanna generica ex art. 2116 c.c. e non una domanda di risarcimento in forma specifica ex art. 13 cit., il cui richiamo è stato fatto solo in via eventuale come forma riparatoria ed in un contesto di arresti giurisprudenziali non ancora consolidati ed uniformi.
D'altra parte, la Cassazione con la pronuncia n. 31625/24 ha chiarito che il lavoratore che non abbia chiesto la costituzione della rendita vitalizia ex art. 13 non può affatto ritenersi concorrente ex art. 1227 c.c. nella causazione del danno, poiché ciò viene affermato solo in un'isolata sentenza della Suprema Corte (la n. 20827/23), che non può essere condivisa in quanto contrastante con l'autonomia delle due azioni e soprattutto con il loro carattere alternativo.
In ogni caso non si vede come la parte datoriale possa contestare al lavoratore di non essersi attivato per limitare il danno se tale opportunità era offerta normativamente alla stessa datrice di lavoro, che per prima ha deliberatamente deciso di non avvalersene.
6.Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono per legge la soccombenza e vanno, quindi, poste a carico della parte resistente. Per la quantificazione delle stesse occorre dare applicazione al D.M. n. 55/14 secondo i parametri medi dello scaglione di riferimento per le cause di valore indeterminabile, tenuto conto della complessità delle questioni affrontate e della condotta processuale della società resistente che dopo Controparte_1 numerosi rinvii per trattative non ha inteso accogliere la proposta conciliativa giudiziale, che avrebbe posto fine al presente giudizio e prevenuto il prossimo procedimento per la liquidazione del danno e la condanna specifica.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) accerta il mancato regolare versamento dei contributi dovuti pro tempore da parte di rispetto alla posizione della ricorrente Controparte_1 [...]
nel corso del rapporto di lavoro e per l'effetto Parte_1
2) condanna in via generica la resistente a risarcire ex Controparte_1 art. 2116, comma 2, c.c. il danno relativo alle quote di pensione non percepite e non percipiende, da liquidarsi in separato giudizio;
3) condanna la resistente all'integrale rifusione delle Controparte_1 spese del presente giudizio sostenute dalla ricorrente , spese Parte_1 che liquida in € 5300,00 per compensi ed €. 259,00 per esborsi oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge.
Udine, 09/12/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli