Articolo 2151 del Codice civile
Articolo 2150Articolo 2152
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19 aprile 1942
Art. 2151.

(Spese per la coltivazione).

Le spese per la coltivazione del podere e per l'esercizio delle attivita' connesse, escluse quelle per la mano d'opera previste dall'art. 2147, sono a carico del concedente e del mezzadro in parti eguali, se non dispongono diversamente le norme corporative, la convenzione o gli usi.

Se il mezzadro e' sfornito di mezzi propri, il concedente deve anticipare senza interesse, sino alla scadenza dell'anno agrario in corso, le spese indicate nel comma precedente, salvo rivalsa mediante prelevamento sui prodotti e sugli utili.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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