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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 25/02/2026, n. 1194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 1194 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1194/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SANTESE PIERO, Presidente
OZ IU SC, Relatore
LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3620/2024 depositato il 12/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castrolibero - Ufficio Tributi 87040 Castrolibero CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 05491900634
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2220 I.C.I. 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2220 TARSU/TIA 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti della SOGERT s.p.a. e del Comune di Castrolibero, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione n. 2023/2220 del 25.9.2023 (notificata il 17.10.2023), con cui si chiede il pagamento della somma complessiva di euro 6,290,92 riveniente dalle ingiunzioni di pagamento n. 7814/2017 (con successiva intimazione n. 17508/2019) e n. 8447/2017 (con successiva intimazione n. 17508/2019), deducendo l'omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione delle pretese creditorie e, infine, la infondatezza dei crediti in contestazione.
In data 2.2.2026 la SOGERT s.p.a. si è costituita in giudizio eccependo l'infondatezza dello stesso.
In data 29.4.2024 il ricorrente ha depositato ulteriore documentazione a sostegno del ricorso.
In data 5.2.2025 il Comune di Castrolibero si è costituito in giudizio producendo documentazione afferente alla notifica degli atti impositivi sottostanti a quello impugnato e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 20.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Quanto alla prima doglianza, dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che l'agente della riscossione ha notificato al contribuente in data 16.10.2017 le intimazioni di pagamento n. 7814/2017 e n. 8447/2017; tali atti non sono stati impugnati e, quindi, le pretese creditorie in esse riportate sono divenute ormai definitive.
Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.
Al riguardo, va premesso che l'art. 68 primo comma del DL n. 18/2020, nella versione attuale (risultante dalle modifiche introdotte dai decreti legge n. 34/20, n. 104/20, n. 125/20, n. 183/20, n. 41/21 e n. 73/20), sancisce che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Il secondo comma dell'art. 68 su richiamato prevede poi che “Le disposizioni i cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre
2019, n. 160. 2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020”.
Le suddette previsioni vanno lette (anche) alla luce della normativa di carattere generale dettata, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, dall'art. 12 comma 1 del D.Lgs. n.
159/2015 (peraltro esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68 comma 1 del D.L. n. 18/2020), secondo cui “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento […] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione […]”.
In un siffatto contesto normativo, tenendo conto della data di notifica delle intimazioni di pagamento n.
7814/2017 e n. 8447/2017 (16.10.2017) nonché dell'atto impugnato (17.10.2023), del termine quinquennale di prescrizione previsto per i crediti in contestazione e, infine, del periodo di sospensione CO (8.3.2020 -
31.8.2021), è evidente che non è maturata alcuna prescrizione in relazione alle pretese azionate dall'agente della riscossione.
Infine, è infondato il terzo motivo di ricorso.
Le questioni afferenti alla fondatezza dei crediti, infatti, non essendo stati impugnati gli atti sottostanti a quello in contestazione, sono in questa sede inammissibili.
Il ricorso va, quindi, respinto.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia di primo grado di Cosenza rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 600,00 oltre accessori di legge, in favore sia del Comune di Castrolibero che della SOGERT s.p.a. (con distrazione, per quest'ultima, in favore del suo difensore).
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 5, riunita in udienza il 20/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
SANTESE PIERO, Presidente
OZ IU SC, Relatore
LUBERTO VINCENZO, Giudice
in data 20/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3620/2024 depositato il 12/04/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castrolibero - Ufficio Tributi 87040 Castrolibero CS
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - 05491900634
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2220 I.C.I. 2009
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 2220 TARSU/TIA 2009 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto nei confronti della SOGERT s.p.a. e del Comune di Castrolibero, Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione n. 2023/2220 del 25.9.2023 (notificata il 17.10.2023), con cui si chiede il pagamento della somma complessiva di euro 6,290,92 riveniente dalle ingiunzioni di pagamento n. 7814/2017 (con successiva intimazione n. 17508/2019) e n. 8447/2017 (con successiva intimazione n. 17508/2019), deducendo l'omessa notifica degli atti presupposti, la prescrizione delle pretese creditorie e, infine, la infondatezza dei crediti in contestazione.
In data 2.2.2026 la SOGERT s.p.a. si è costituita in giudizio eccependo l'infondatezza dello stesso.
In data 29.4.2024 il ricorrente ha depositato ulteriore documentazione a sostegno del ricorso.
In data 5.2.2025 il Comune di Castrolibero si è costituito in giudizio producendo documentazione afferente alla notifica degli atti impositivi sottostanti a quello impugnato e chiedendo il rigetto del ricorso.
All'udienza del 20.2.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato.
Quanto alla prima doglianza, dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che l'agente della riscossione ha notificato al contribuente in data 16.10.2017 le intimazioni di pagamento n. 7814/2017 e n. 8447/2017; tali atti non sono stati impugnati e, quindi, le pretese creditorie in esse riportate sono divenute ormai definitive.
Parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso.
Al riguardo, va premesso che l'art. 68 primo comma del DL n. 18/2020, nella versione attuale (risultante dalle modifiche introdotte dai decreti legge n. 34/20, n. 104/20, n. 125/20, n. 183/20, n. 41/21 e n. 73/20), sancisce che “Con riferimento alle entrate tributarie e non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, in scadenza nel periodo dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo
12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159”.
Il secondo comma dell'art. 68 su richiamato prevede poi che “Le disposizioni i cui al comma 1 si applicano anche agli atti di cui all'articolo 9, commi da 3-bis a 3-sexies, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, e alle ingiunzioni di cui al regio decreto 14 aprile 1910,
n. 639, emesse dagli enti territoriali, nonché' agli atti di cui all'articolo 1, comma 792, della legge 27 dicembre
2019, n. 160. 2-bis. Nei confronti delle persone fisiche che, alla data del 21 febbraio 2020, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, e dei soggetti diversi dalle persone fisiche che, alla stessa data del 21 febbraio 2020, avevano nei medesimi comuni la sede legale o la sede operativa, i termini delle sospensioni di cui ai commi 1 e 2 decorrono dalla medesima data del 21 febbraio 2020”.
Le suddette previsioni vanno lette (anche) alla luce della normativa di carattere generale dettata, in materia di sospensione dei termini di versamento in caso di eventi eccezionali, dall'art. 12 comma 1 del D.Lgs. n.
159/2015 (peraltro esplicitamente richiamato dallo stesso art. 68 comma 1 del D.L. n. 18/2020), secondo cui “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento […] comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione […]”.
In un siffatto contesto normativo, tenendo conto della data di notifica delle intimazioni di pagamento n.
7814/2017 e n. 8447/2017 (16.10.2017) nonché dell'atto impugnato (17.10.2023), del termine quinquennale di prescrizione previsto per i crediti in contestazione e, infine, del periodo di sospensione CO (8.3.2020 -
31.8.2021), è evidente che non è maturata alcuna prescrizione in relazione alle pretese azionate dall'agente della riscossione.
Infine, è infondato il terzo motivo di ricorso.
Le questioni afferenti alla fondatezza dei crediti, infatti, non essendo stati impugnati gli atti sottostanti a quello in contestazione, sono in questa sede inammissibili.
Il ricorso va, quindi, respinto.
Alla soccombenza segue la condanna alle spese come da dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia di primo grado di Cosenza rigetta il ricorso.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 600,00 oltre accessori di legge, in favore sia del Comune di Castrolibero che della SOGERT s.p.a. (con distrazione, per quest'ultima, in favore del suo difensore).