Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 25/02/2026, n. 1194
CGT1
Sentenza 25 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Omessa notifica atti presupposti

    Dalla documentazione prodotta in giudizio risulta che l'agente della riscossione ha notificato al contribuente le intimazioni di pagamento n. 7814/2017 e n. 8447/2017. Tali atti non essendo stati impugnati, le pretese creditorie in esse riportate sono divenute definitive.

  • Rigettato
    Prescrizione delle pretese creditorie

    Tenendo conto della data di notifica delle intimazioni di pagamento (16.10.2017) e dell'atto impugnato (17.10.2023), del termine quinquennale di prescrizione e del periodo di sospensione COVID (8.3.2020 - 31.8.2021), non è maturata alcuna prescrizione.

  • Inammissibile
    Infondatezza dei crediti in contestazione

    Le questioni afferenti alla fondatezza dei crediti, non essendo stati impugnati gli atti sottostanti a quello in contestazione, sono inammissibili in questa sede.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. V, sentenza 25/02/2026, n. 1194
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza
    Numero : 1194
    Data del deposito : 25 febbraio 2026

    Testo completo