TRIB
Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 08/04/2025, n. 792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 792 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE SECONDA CIVILE
in persona del Dottor Luigi Pagliuca in funzione di giudice unico, all'esito della discussione ai sensi dell'art. 281 sexies cpc all'udienza del 3.4.25, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6234 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2024 e vertente tra
(cod.fisc. ) Parte_1 C.F._1
con gli avv.ti Loredana Scarpati e Gianluca Mazza
- opponente -
e
(p.iva ) Controparte_1 P.IVA_1
con l'avv. Antonio Toni Zimbone
- opposta –
e
1 (cod.fisc. ) Controparte_2 P.IVA_2
contumace
- opposto -
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha notificato a l'intimazione di Controparte_3 Parte_1
pagamento n. 12220249005421717/000, con la quale è stato richiesto il pagamento della complessiva somma di euro 24.708,65 oggetto di n. 11 cartelle di pagamento notificate all'opponente dal 2007 al 2019 e relative a sanzioni per violazione del Codice della strada emesse dai comuni di Verona e Altavilla Vicentina, a sanzioni amministrative per emissione dei assegni a vuoto emesse dal Prefetto di Verona e a somme dovute a titolo di spese di giustizia relative a giudizi penali dinanzi al Tribunale ed al Giudice di Pace di
Verona.
Con ordinanza emessa all'udienza del 3.4.25 è stata dichiarata l'incompetenza dell'intestato Tribunale a favore del Giudice di Pace di Verona limitatamente alle pretese che si riferiscono a sanzioni per violazioni del Codice della strada irrogate dalla Polizia
locale di Verona e alle sanzioni amministrative per emissione di assegni a vuoto, nonché a favore del Giudice di Pace di Vicenza limitatamente alle pretese che si riferiscono a sanzioni per violazioni del Codice della strada irrogate dalla Polizia locale di Altavilla
Vicentina.
Con la presente sentenza, quindi, deve statuirsi solo in relazione alla residua pretesa per spese di giustizia e, quindi, relativamente all'impugnazione dell'intimazione di pagamento di cui sopra per la parte che riguarda le seguenti quattro cartelle di pagamento:
- n. 12220070031947555000 per l'importo di euro 82,58;
- n. 12220070031947656000 per l'importo di euro 75,96;
- n. 12220090006930117000 per l'importo di euro 47,70;
2 - n. 12220110023943318000 per l'importo di euro 46,10.
In sede di verifiche preliminari ai sensi dell'art 171bis cpc, il Giudice ha sottoposto d'ufficio alle parti la questione relativa alla sussistenza della legittimazione passiva del
[...]
a contraddire rispetto alle pretese per spese di giustizia di cui sopra, Controparte_2
prospettando la possibile legittimazione di UI IA SP, in luogo del suddetto
. CP_2
Sulla questione l'opponente e non hanno argomentato, Controparte_1
rimettendosi entrambi alla decisione del Giudice.
All'esito della valutazione del dato normativo deve ritenersi effettivamente sussistente la legittimazione passiva del , nei cui confronti l'opponente ha quindi Controparte_2
correttamente instaurato il contraddittorio, quale titolare della pretesa sostanziale azionata.
Invero UI IA SP è la società a partecipazione pubblica (costituita in data
29.4.2008) con la quale il Ministero della IA - in data 28.12.17 ed in attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 367 legge 244/07 - ha stipulato apposita convenzione con cui ha delegato (cfr art. 2, c. 2 e 3 della Convenzione) a tale società esclusivamente le attività di individuazione dei debitori, di quantificazione dell'entità del credito in base al
Testo unico spese di IA (Dpr 115/02) e di formazione del ruolo, con consegna ad ai fini della successiva riscossione (ai sensi dell'art. Controparte_3
227ter di tale TU).
La normativa di legge (art. 1, comma 367 legge 244/07) non prevede che la titolarità della pretesa relativa alle spese di giustizia o, quantomeno, la legittimazione passiva rispetto agli eventuali giudizi sia trasferita dal ad UI IA SP. Controparte_2
La Convenzione precisa invece espressamente (art. 2, c. 2) che il “rimane ente CP_2
creditore dei suddetti crediti” e che UI IA SP, in caso di instaurazione del giudizio nei suoi confronti, deve immediatamente trasmettere l'atto introduttivo al CP_2
“rispondendo, in mancanza, delle conseguenze della lite nei confronti dello stesso
3 ” e ciò, però, solo nel caso in cui “l'ufficio non è stato chiamato in giudizio” (art. CP_2
19).
La convenzione, quindi, se per un verso contempla la legittimazione passiva di UI
IA SP rispetto ai giudizi, per altro verso ribadisce (laddove afferma che titolare della pretesa rimane il e che al giudizio può partecipare l'ufficio che ha Controparte_2
quantificato la spesa, evidentemente in persona del medesimo ) Controparte_2
che tale legittimazione spetta anche al . Controparte_2
Deve quindi ritenersi che la legittimazione passiva nei giudizi in cui si controverte della fondatezza della pretesa di pagamento di spese di giustizia spetti in modo concorrente sia ad UI IA che al , sicché il debitore potrà instaurare il Controparte_2
contraddittorio nei confronti di entrambi (e in questo caso, evidentemente, UI
IA SP non sarà onerata di alcuna comunicazione della lite al ai sensi CP_2
dell'art. 19 della Convenzione) ovvero solo nei confronti di UI IA (la quale sarà in questo caso onerata della comunicazione ex art. 19 al ) ovvero – come CP_2
avvenuto della fattispecie - solo nei confronti del (in quanto titolare Controparte_2
della pretesa creditoria contestata).
Ciò precisato, va detto che con l'atto di opposizione il ha contestato la legittimità Pt_1
dell'intimazione di pagamento (che, ai sensi dell'art 50, c. 2 DPR 602/73, deve essere notificata al debitore quando sia decorso più di un anno dalla notifica della cartella, prima di iniziare l'esecuzione. Si tratta, quindi, di atto equiparabile al precetto, con cui si preannuncia l'inizio dell'esecuzione in mancanza di spontaneo pagamento), eccependo:
A) l'intervenuta decadenza dalla pretesa, per non essere stata notificata l'intimazione di pagamento entro il termine di cui all'art. 25 DPR 602/73;
B) l'omessa notifica delle cartelle di pagamento, con conseguente nullità dell'iscrizione a ruolo della pretesa;
4 C) comunque, l'intervenuta prescrizione del credito, per decorso del termine decennale di cui all'art. 2946 cc tra la data di notifica delle cartelle e la data di notifica dell'intimazione,
senza che medio tempore fossero intervenuti atti interruttivi.
Il , nonostante la regolarità della notifica presso l'Avvocatura dello Controparte_2
Stato, non si è costituito nel giudizio ed è stato perciò dichiarato contumace.
ha invece eccepito il proprio difetto di legittimazione Controparte_1
passiva rispetto alle contestazioni mosse dall'opponente e, nel merito, ha chiesto il rigetto dell'opposizione, eccependo di avere ritualmente notificato le cartelle di pagamento e di avere tempestivamente interrotto il decorso del termine di prescrizione.
L'opposizione è infondata.
Quanto al motivo di opposizione sub. A) va evidenziato che i termini previsti dall'art. 25
DPR 602/73 si riferiscono alla notifica della cartella di pagamento e non della intimazione di pagamento (che è atto successivo a questa), sicché l'eccezione formulata dall'opponente non è pertinente. In ogni caso, anche a voler ritenere l'eccezione formulata con riferimento alla notifica delle cartelle, va evidenziato che, come recentemente chiarito dalla Suprema Corte (Cass. 12614/23), “La riscossione delle spese processuali penali,
non aventi natura tributaria, non è soggetta alla decadenza stabilita dall'art. 25 del d.P.R.
n. 602 del 1973, che non ha portata generale e si applica soltanto ai crediti erariali per i
quali sussiste l'esigenza di un termine finale entro cui il contribuente deve venire a
conoscenza delle pretese del fisco, non già in ogni ipotesi di riscossione a mezzo ruolo,
anche perché il rinvio operato dall'art. 223 d.P.R. n. 115 del 2002 alla succitata
disposizione è recettizio e, cioè, limitato al testo vigente al momento dell'entrata in vigore
della norma di richiamo, risultando perciò irrilevanti le modifiche successive (relative alla menzionata necessità informativa)”.
Pertanto, deve escludersi che si sia verificata la decadenza invocata da parte opponente.
Quanto al motivo sub. B), va evidenziato che ha Controparte_1
documentato l'effettiva notificazione di tutte le cartelle sopra indicate.
5 Ed infatti:
- le cartelle n. 12220070031947555000 e n. 12220070031947656000, stante l'assenza del destinatario (o delle altre persone previste dall'art. 139 cpc) presso il domicilio, sono state effettivamente notificate con deposito dell'atto presso la Casa comunale in data 7.12.07, affissione all'albo del Comune e invio di raccomandata con ritiro del piego da parte dell'opponente personalmente in data 27/12/2007 (cfr doc. 4 e 5 di ). Controparte_1
Pertanto, ai sensi dell'art, 26, c. 5 Dlgs 602/73, la notifica di entrambe le cartelle si è
perfezionata in data 8.12.07;
- la cartella n. 12220090006930117000 è stata notificata con consegna al Pt_1
personalmente in data 06/04/2009 (cfr doc. 6 di ); Controparte_1
- la cartella n. 12220110023943318000 è stata notificata mediante deposito presso la
Casa comunale in data 29/01/2013 (stante l'irreperibilità del destinatario presso il domicilio) e con affissione dell'avviso del deposito all'Albo del Comune di Buttapietra sempre in data 29.1.2013 (doc. 7 di ). Ai sensi dell'art. 60, lett. e) Dpr CP_1 CP_1
600/73, pertanto, la notifica si è perfezionata in data 6.2.13 (ossia decorsi 8 giorni dall'affissione).
Pertanto, poiché tutte le cartelle sono state regolarmente notificate, il è stato Pt_1
evidentemente posto in grado di opporsi alle medesime entro il termine di legge e, quindi,
non sussiste alcuna nullità della iscrizione a ruolo delle pretese.
Quanto, infine, al motivo sub. C) va evidenziato che Controparte_3
ha documentato l'effettiva interruzione del termine di prescrizione decennale, sicché deve escludersi che – dopo la notifica delle cartelle di pagamento – la pretesa creditoria si sia prescritta.
Ed infatti, prima di quella oggetto del presente giudizio - erano già state in precedenza validamente notificate al – in data 11.1.15 (doc. 15 e 15a di ), Pt_1 Controparte_1
14.11.16 (doc. 16 e 16a di ) e 2.1.19 (doc. 17 e 17a di ) - Controparte_1 Controparte_1
altre tre intimazioni di pagamento, con le quali era stato intimato anche il pagamento delle
6 quattro cartelle di pagamento di cui si discute, sicché il termine decennale di prescrizione
è stato più volte tempestivamente interrotto in relazione a tutte le pretese.
Al rigetto dell'opposizione segue la condanna dell'opponente al rimborso delle spese di lite sostenute da , nella misura indicata nel dispositivo Controparte_1
(tenendo conto dell'importo delle quattro cartelle relative alle spese di giustizia, senza riconoscimento della fase istruttoria in quanto non svolta e con applicazione del valore minimo quanto alla fase decisoria, non essendo stati depositati scritti conclusionali).
Il tutto con pagamento diretto a favore dell'avv. Antonio Toni Zimbone, dichiaratosi antistatario.
PQM
definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione:
1) rigetta l'opposizione, proposta da nei confronti di Parte_1 [...]
e del , avverso l'intimazione di pagamento n. Controparte_1 Controparte_2
12220249005421717000, per la parte che si riferisce alle cartelle n.
12220070031947555000, n. 12220070031947656000, n. 12220090006930117000 e n.
12220110023943318000 relative al pagamento di spese processuali per procedimenti penali dinanzi al Tribunale di Verona e al Giudice di Pace di Verona;
2) condanna a rimborsare le spese di lite sostenute da Parte_1 [...]
, spese che liquida nell'importo di euro 362,00 per compenso Controparte_1
professionale, oltre spese generali 15%, cpa ed iva se dovuta. Dispone il pagamento diretto di tale importo a favore dell'avv. Antonio Toni Zimbine, dichiaratosi antistatario ai sensi dell'art 93 cpc.
Così deciso in Verona, il 8.4.2025
Il Giudice
Dott. Luigi Pagliuca
7