Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 13/02/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n.470/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE
SEZIONE III
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
Dott. Rossella Atzeni - Presidente
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere
Dott. Franco Davini - Consigliere istruttore ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa con oggetto: permesso di soggiorno
Fra:
rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Morelli, presso Parte_1
il cui studio sito in Finale Ligure (SV), via Stefano Cagna n. 6, è
elettivamente domiciliato, come da mandato in atti
- Appellante -
-
contro
-
nella persona del Ministro pro tempore Controparte_1
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale di Stato, presso il cui studio sito in è Viale Brigate Partigiane 2 elettivamente domiciliato .
-Appellato -
Conclusioni delle parti
Per l'appellante:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Genova, contrariis rejectis, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto
1
dal Tribunale di Genova, Sezione XI Civile in data 31.03.2023
nell'ambito del giudizio rubricato al n. 10312/2022 RG, dichiarare
nullo, illegittimo e/o di nessun effetto il decreto impugnato prot.
0145066 del 06.10.2022 emesso dal Questore della Provincia di Genova,
e contestualmente disporre la riconsegna del permesso di soggiorno
di lungo periodo per motivi familiari in capo a Parte_1
Con vittoria della spese e degli onorari di giudizio da liquidarsi
a favore del procuratore che si dichiara antistatario.
Per l'appellato:
“ voglia , respingere integralmente il gravame in quantoinammissibile/infondato. Spese per legge.”
IN FATTO E DIRITTO
1.En cittadino marocchino, otteneva il permesso di Parte_1
soggiorno per motivi familiari in data 30 giugno 2011.
In data 6 ottobre 2022 la Questura di Genova revocava il permesso di soggiorno per motivi familiari in base all'art. 9 co. 7 d.lgs.
286/98 e all'art. 1, d.lgs. 159/2011, ritenendo Parte_1
soggetto socialmente pericoloso rientrando fra coloro “che sono
dediti alla commissione di reati e che offendono o mettono in
pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la
sicurezza o la tranquillità pubblica”.
proponeva ricorso contro il provvedimento di revoca Parte_2
osservando di essere bene radicato nel territorio italiano, ove viveva dal 2005 ed ove risiedeva il figlio segnalava altresì Per_1
di avere ricevuto una offerta di lavoro condizionata al rinnovo del permesso di soggiorno.
2 3. Con ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. del 31 marzo 2023 il Tribunale di Genova respingeva il ricorso e condannava al Parte_1
pagamento delle spese processuali.
Il Tribunale, fatto un giudizio di comparazione fra tutti gli interessi coinvolti, riteneva prevalenti quelli della sicurezza pubblica sulla base dei seguenti elementi:
-pendeva un procedimento penale per maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate della ex compagna commessi Parte_3
anche in presenza del figlio minore, un procedimentoi n cui in primo grado aveva riportato una condanna a 3 anni di Parte_1
reclusione;
-pendeva poi un secondo procedimento penale per i reati di cui agli artt. 582, 577 e 387 bis c.p. (lesioni e plurime violazioni del divieto avvicinamento alla persona offesa Parte_3
commessi ripetutamente fra il 2021 ed il 2022;
-esistevano infine due condanne penali risalenti, una per il reato di cui all'art. 588,2° comma c.p. (2013) ed una per furto (2014).
Dai ripetuti maltrattamenti in famiglia e dalle ripetute violazioni delle misure cautelari emergeva la pericolosità del reclamante che non sapeva controllare i propri impulsi.
Era vero che stava cercando di recuperare i rapporti con il figlio ma l'esperienza passata dimostrava che non riusciva a Per_1
controllare i suoi impulsi aggressivi neanche in presenza del figlio.
Infine osservava il Tribunale che non aveva provato Parte_1
che in tutti questi anni aveva svolto una attività lavorativa lecita per mantenersi.
proponeva appello contro l'ordinanza osservando Parte_4
che il Tribunale aveva errato nel suo giudizio di bilanciamento in
3 quanto i due reati per cui era sceso il giudicato erano minori e risalenti a più di dieci anni prima;
-sia il reato di maltrattamenti sia il reato di lesioni e di violazione del divieto di avvicinamento alla persona offesa erano ancora sub judice.
L'appellante sottolineava dalle dichiarazioni della Parte_3
emergeva come lei nutrisse ancora dell'affetto per lui come suo figlio dimostrasse un attaccamento al padre.
Infine l'appellante segnalava come avesse iniziato un supporto psicologico e come avesse prodotto delle buste paga del passato.
Il si costituiva chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello.
La Procura Generale domandava il rigetto dell'appello.
La causa era rimessa sul ruolo per assumere informazioni aggiornate sui precedenti penali e sui carichi pendenti dell'appellante.
Si apprendeva così che era attualmente detenuto perché Pt_5
condannato in via definitiva per maltrattamenti a due anni e tre mesi di reclusione.
Risultava pendente un procedimento per resistenza e oltraggio.
I Servizi Sociali nella loro relazione segnalavano che l'appellante aveva dei colloqui telefonici con il figlio che era molto affezionato all'appellante.
Dopo che le parti avevano precisato le conclusioni, depositato le comparse conclusionali e le repliche, la causa era rimessa al collegio all'udienza del 30 gennaio 2025 e successivamente decisa in camera di consiglio.
5.Questa Corte ritiene che non si possa accogliere l'appello proposto.
4 Infatti la Corte di Appello penale di Genova con sentenza del 5
ottobre 2023 divenuta irrevocabile il 19 gennaio 2024 ha condannato l'odierno appellante alla pena di anni due e mesi tre di reclusione per maltrattamenti continuati contro l'ex compagna dal 2019 al
2021, revocando la sospensione condizionale della pena per la condanna del 2015; tanto che l'appellante risulta detenuto in carcere.
Sono ancora pendenti invece due procedimenti penali per i reati di cui agli artt. 337 e 341 bis (resistenza e oltraggio)e commessi nel marzo 2020, il secondo per i reati di cui agli artt.387 bis e 81 cp violazione del divieto di avvicinamento in continuazione e 582-577
e 585 c.p. (lesioni aggravate)
Viene quindi meno uno dei motivi di appello, ossia che per nessuno dei commessi nuovi reati vi era ancora un passaggio in giudicato di una sentenza di condanna.
Se la presenza di condanne penali non comporta automaticamente il rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno è
tuttavia necessario un motivato giudizio di comparazione fra esigenze di sicurezza per pericolosità sociale ed interesse all'esistenza di legami familiari (cfr. Cass. Sez. II 19 marzo 2021
n. 7842 e Cass. Sez. VI 28 giugno 2018 n. 17070).
Nel giudizio di comparazione fra tutela del rapporto familiare ed esigenze di sicurezza il reato di maltrattamenti continuati (anche escludendo i successivi reati ancora sub judice sempre commessi contro la ex compagna) fa pendere la bilancia del giudizio di comparazione a sfavore dell'appellato.
In questo momento storico, con i sempre più diffusi casi di maltrattamenti contro le donne e femminicidi, tanto da imporre al
Legislatore la disciplina del “codice rosso”, i maltrattamenti della
5 ex compagna risultano un crimine particolarmente odioso ed idoneo a suscitare allarme sociale.
Non solo, è una fattispecie di reato che, che essendo collegata ad una componente caratteriale nel modo di rapportarsi alle donne,
è facile che venga reiterato in occasione di una nuova relazione e del sorgere prima o poi degli inevitabili contrasti di coppia.
Il problema come sottolineava il Tribunale è che non riesce Pt_1
a trattenersi ed a mantenere il controllo, come dimostrano anche le accuse di resistenza ed oltraggio e di violazione del divieto di avvicinamento e lesioni.
Non solo, tale reato avendo come parte offesa la madre del proprio figlio, collocato presso la stessa, mina proprio la possibilità di quel rapporto familiare che si vorrebbe tutelare con la concessione del permesso di soggiorno.
E' infatti altamente probabile che una volta scontata la pena e tornato in libertà nelle visite al figlio presso la madre Pt_1
finisca prima o poi per maltrattare nuovamente quest'ultima.
Deve pertanto confermarsi la sentenza di primo grado.
Le spese legali del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate in Euro 5.200,00 per compensi oltre spese generali,
cpa ed I.V.A. ( 1.100,00 Euro per la fase di studio, 800,00 Euro
per la fase introduttiva, Euro 1.600,00 per la fase di trattazione e istruttoria, Euro 1750,00 per la fase della decisione ) .
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente rigettato.
Va disposto che in caso di diffusione della presente sentenza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53..
6
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa
istanza
Respinge l'appello proposto da contro l'ordinanza Parte_1
ex art. 702 bis c.p.c. in data 31 marzo 2023 del Tribunale di Genova
che conferma.
Condanna a rifondere al Parte_1 Controparte_1
le spese legali del giudizio di appello liquidate in in Euro
5.200,00 per compensi oltre spese generali, cpa ed I.V.A..
Dichiara ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater
del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115 che l'appello è stato interamente
rigettato.
Dispone che in caso di diffusione della presente sentenza siano
omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati,
a norma del D.Lgs n. 30 giugno 2003 n. 196 art. 53.
Genova lì 6 febbraio 2025
Il Consigliere estensore
Dott. Franco Davini
Il Presidente
Dott. Rossella Atzeni
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