Art. 7.
Le vice ispettrici in prova e le assistenti di polizia di 32 classe in prova, dopo la nomina, sono assegnate ad un istituto di istruzione di polizia, per la frequenza di un corso di formazione della, durata non inferiore a quattro mesi.
Con decreto del Ministro per l'interno, sono stabilite le modalita' dei corsi e le materie di esame.
Nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni, le ispettrici di polizia sono ufficiali di polizia giudiziaria ed hanno la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza.
Le assistenti di polizia sono ufficiali di polizia giudiziaria ed hanno la qualifica di agente di pubblica sicurezza.
Le vice ispettrici in prova e le assistenti di polizia di 32 classe in prova, dopo la nomina, sono assegnate ad un istituto di istruzione di polizia, per la frequenza di un corso di formazione della, durata non inferiore a quattro mesi.
Con decreto del Ministro per l'interno, sono stabilite le modalita' dei corsi e le materie di esame.
Nell'esercizio delle loro funzioni e nei limiti delle loro attribuzioni, le ispettrici di polizia sono ufficiali di polizia giudiziaria ed hanno la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza.
Le assistenti di polizia sono ufficiali di polizia giudiziaria ed hanno la qualifica di agente di pubblica sicurezza.