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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/12/2024, n. 644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 644 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 7376/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginata promossa congiuntamente da:
, nata il [...] a [...] e residente in [...] Parte_1
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in VIA CERVELLATI N. 3 40122 BOLOGNA C.F._1 presso lo studio dell'Avv. ROSSI RITA che la rappresenta e difende, giusta delega in atti e
, nato il [...] a [...] e residente in [...]
Tuscolano n. 107 (C.F.: ), elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI N. 4 C.F._2
BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. ICILIA LEONI che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
* * *
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo depositato il 13.06.2024, il cui contenuto è stato confermato nelle successive note scritte, in sostituzione dell'udienza del 21.11.2024.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
I sigg. e contraevano matrimonio con rito civile in data 12.10.1995 in Parte_1 Parte_2
Napoli, in regime di comunione dei beni.
Dall'unione coniugale sono nati i figli (C.F.: ), maggiorenne ed Persona_1 C.F._3 autosufficiente, e (C.F.: ), convivente insieme alla Persona_2 C.F._4 madre, maggiorenne ma ancora economicamente non indipendente.
Le parti risultano separate consensualmente alle condizioni riportate nel verbale di udienza dell'08.05.2019, omologate dal Tribunale di Bologna con provvedimento del 27.05.2019.
pagina 1 di 4 La separazione perdura ininterrottamente da allora, senza possibilità alcuna di riconciliazione.
Con ricorso congiunto depositato il 13.06.2024 le parti hanno domandato al Tribunale che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio a suo tempo contratto, alle condizioni riportate nel ricorso.
La domanda può essere accolta, atteso che sussistono i presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970, come modificata dalla Legge n. 55/2015, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio e atteso, altresì, che le condizioni concordate tra le parti riguardanti i figli non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali del figlio economicamente non ancora indipendente.
Il P.M. non è intervenuto.
Questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n.
10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
Il PM è intervenuto ritualmente
Le spese di lite debbono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e nel Parte_1 Parte_2
Comune di Napoli (NA), con atto trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 283, parte II, serie A, sez. X, anno 1995, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di annotare la sentenza negli appositi registri;
2) prevede e dispone che il sig. continui a contribuire al mantenimento ordinario del Parte_2 figlio , fino alla sua indipendenza economica, con l'importo mensile di euro 300,00=, oltre Per_2 rivalutazione annuale ISTAT, mantenimento che verrà versato direttamente sul conto corrente intestato alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese;
Parte_1
3) prevede e dispone che i genitori continuino a contribuire, ciascuno nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse del figlio , così come Per_2 previste e disciplinate nel Protocollo in uso all'intestato Tribunale e, specificamente:
- rientrano tra le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa, quali: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequentazione dell'istituto scolastico;
spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorativa del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete familiare di riferimento (nonni, ect..) non offre tempestive pagina 2 di 4 alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) spese per abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese lenti a contatto o occhiali;
spese mediche aventi carattere d'urgenza;
- tutte le altre spese straordinarie dovranno essere concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa;
il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi;
il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore che le avrà anticipate avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa;
la richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso; il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
la documentazione fiscale dovrà essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa;
il rimborso delle spese straordinarie dovrà avvenire a mezzo di bonifico bancario, con impegno delle parti a comunicarsi le coordinate bancarie su cui effettuare i rimborsi;
4) dà atto che il padre concorda espressamente con il percorso universitario intrapreso dal figlio e si impegna, conseguentemente, a rimborsare ogni conseguente spesa;
Per_2
5) dà atto che, per espresso accordo tra le parti, le detrazioni spettanti per i figli a carico saranno di competenza al 50% per ciascun dei due genitori;
6) dà atto che, con decorrenza dal mese di Agosto 2023 incluso, la figlia maggiore IT è divenuta economicamente indipendente ed autonoma, con conseguente cessazione di ogni obbligo di mantenimento ordinario e straordinario in capo ai genitori;
7) dà atto che l'Assegno Unico Universale resterà di competenza al 100% del figlio , che già Per_2 lo percepisce in via diretta, con reciproco impegno delle parti a fornirsi eventuale documentazione necessaria all'ottenimento da parte del figlio del suddetto beneficio, come pure a firmare i moduli che dovessero essere necessari per far ottenere detto emolumento e/o altri che dovessero essere erogati dallo Stato o da altri Enti, pubblici o privati;
8) dà atto che i coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti, con vicendevole rinuncia alla corresponsione dell'assegno di divorzio;
9) dà atto che, entro sette giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, il cane di famiglia _3
(attualmente in proprietà al sig. ) verrà intestato in proprietà alla sig.ra Parte_2 _1
, presso la quale il cane vive stabilmente già dai tempi della separazione, con impegno delle
[...] parti a fornirsi eventuale documentazione necessaria all'ottenimento del cambio intestazione;
la sig.ra provvederà in via esclusiva ad ogni esigenza dell'animale, mentre le spese Parte_1 veterinarie, così come previsto in sede di separazione, resteranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno dovendo in ogni caso essere preventivamente comunicate e concordate;
10) dà atto che, a fronte di quanto sopra previsto, la sig.ra rinuncia espressamente a Parte_1 richiedere il rimborso delle spese ordinarie e straordinarie a tutt'oggi non corrisposte dal sig. Pt_2
pagina 3 di 4 e, conseguentemente, i coniugi dichiarano di aver così regolato ogni loro pregresso Pt_2 rapporto economico e, pertanto, di non avere alcuna pendenza e/o pretesa reciproca, passata e/o presente, a loro ad oggi, nota per qualsiasi credito, titolo, diritto, azione e/o ragione e, conseguentemente, di null'altro avere a pretendere reciprocamente ad eccezione di quanto previsto nel presente accordo;
11) dà atto che le spese legali del presente giudizio si intendono integralmente compensate, con rinuncia dei difensori alla solidarietà di cui alla Legge Professionale.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 21-11-2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Neri dott. Bruno Perla
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Francesca Neri Giudice Relatore dott. Arianna D'Addabbo Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado sopra emarginata promossa congiuntamente da:
, nata il [...] a [...] e residente in [...] Parte_1
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in VIA CERVELLATI N. 3 40122 BOLOGNA C.F._1 presso lo studio dell'Avv. ROSSI RITA che la rappresenta e difende, giusta delega in atti e
, nato il [...] a [...] e residente in [...]
Tuscolano n. 107 (C.F.: ), elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI N. 4 C.F._2
BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. ICILIA LEONI che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
* * *
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da ricorso introduttivo depositato il 13.06.2024, il cui contenuto è stato confermato nelle successive note scritte, in sostituzione dell'udienza del 21.11.2024.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
I sigg. e contraevano matrimonio con rito civile in data 12.10.1995 in Parte_1 Parte_2
Napoli, in regime di comunione dei beni.
Dall'unione coniugale sono nati i figli (C.F.: ), maggiorenne ed Persona_1 C.F._3 autosufficiente, e (C.F.: ), convivente insieme alla Persona_2 C.F._4 madre, maggiorenne ma ancora economicamente non indipendente.
Le parti risultano separate consensualmente alle condizioni riportate nel verbale di udienza dell'08.05.2019, omologate dal Tribunale di Bologna con provvedimento del 27.05.2019.
pagina 1 di 4 La separazione perdura ininterrottamente da allora, senza possibilità alcuna di riconciliazione.
Con ricorso congiunto depositato il 13.06.2024 le parti hanno domandato al Tribunale che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio a suo tempo contratto, alle condizioni riportate nel ricorso.
La domanda può essere accolta, atteso che sussistono i presupposti di cui all'art. 3 della Legge n.
898/1970, come modificata dalla Legge n. 55/2015, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio e atteso, altresì, che le condizioni concordate tra le parti riguardanti i figli non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali del figlio economicamente non ancora indipendente.
Il P.M. non è intervenuto.
Questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n.
10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20).
Il PM è intervenuto ritualmente
Le spese di lite debbono essere integralmente compensate tra le parti, trattandosi di ricorso congiunto.
P.Q.M.
il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e nel Parte_1 Parte_2
Comune di Napoli (NA), con atto trascritto nei registri dello stato civile di detto Comune al n. 283, parte II, serie A, sez. X, anno 1995, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di annotare la sentenza negli appositi registri;
2) prevede e dispone che il sig. continui a contribuire al mantenimento ordinario del Parte_2 figlio , fino alla sua indipendenza economica, con l'importo mensile di euro 300,00=, oltre Per_2 rivalutazione annuale ISTAT, mantenimento che verrà versato direttamente sul conto corrente intestato alla sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese;
Parte_1
3) prevede e dispone che i genitori continuino a contribuire, ciascuno nella misura del 50%, alle spese straordinarie che si renderanno necessarie nell'interesse del figlio , così come Per_2 previste e disciplinate nel Protocollo in uso all'intestato Tribunale e, specificamente:
- rientrano tra le spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa, quali: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequentazione dell'istituto scolastico;
spese sportive precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorativa del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete familiare di riferimento (nonni, ect..) non offre tempestive pagina 2 di 4 alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) spese per abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese lenti a contatto o occhiali;
spese mediche aventi carattere d'urgenza;
- tutte le altre spese straordinarie dovranno essere concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa;
il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi;
il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore che le avrà anticipate avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa;
la richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso; il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre quindici giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi;
la documentazione fiscale dovrà essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa;
il rimborso delle spese straordinarie dovrà avvenire a mezzo di bonifico bancario, con impegno delle parti a comunicarsi le coordinate bancarie su cui effettuare i rimborsi;
4) dà atto che il padre concorda espressamente con il percorso universitario intrapreso dal figlio e si impegna, conseguentemente, a rimborsare ogni conseguente spesa;
Per_2
5) dà atto che, per espresso accordo tra le parti, le detrazioni spettanti per i figli a carico saranno di competenza al 50% per ciascun dei due genitori;
6) dà atto che, con decorrenza dal mese di Agosto 2023 incluso, la figlia maggiore IT è divenuta economicamente indipendente ed autonoma, con conseguente cessazione di ogni obbligo di mantenimento ordinario e straordinario in capo ai genitori;
7) dà atto che l'Assegno Unico Universale resterà di competenza al 100% del figlio , che già Per_2 lo percepisce in via diretta, con reciproco impegno delle parti a fornirsi eventuale documentazione necessaria all'ottenimento da parte del figlio del suddetto beneficio, come pure a firmare i moduli che dovessero essere necessari per far ottenere detto emolumento e/o altri che dovessero essere erogati dallo Stato o da altri Enti, pubblici o privati;
8) dà atto che i coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti, con vicendevole rinuncia alla corresponsione dell'assegno di divorzio;
9) dà atto che, entro sette giorni dalla sottoscrizione del presente accordo, il cane di famiglia _3
(attualmente in proprietà al sig. ) verrà intestato in proprietà alla sig.ra Parte_2 _1
, presso la quale il cane vive stabilmente già dai tempi della separazione, con impegno delle
[...] parti a fornirsi eventuale documentazione necessaria all'ottenimento del cambio intestazione;
la sig.ra provvederà in via esclusiva ad ogni esigenza dell'animale, mentre le spese Parte_1 veterinarie, così come previsto in sede di separazione, resteranno a carico delle parti nella misura del 50% ciascuno dovendo in ogni caso essere preventivamente comunicate e concordate;
10) dà atto che, a fronte di quanto sopra previsto, la sig.ra rinuncia espressamente a Parte_1 richiedere il rimborso delle spese ordinarie e straordinarie a tutt'oggi non corrisposte dal sig. Pt_2
pagina 3 di 4 e, conseguentemente, i coniugi dichiarano di aver così regolato ogni loro pregresso Pt_2 rapporto economico e, pertanto, di non avere alcuna pendenza e/o pretesa reciproca, passata e/o presente, a loro ad oggi, nota per qualsiasi credito, titolo, diritto, azione e/o ragione e, conseguentemente, di null'altro avere a pretendere reciprocamente ad eccezione di quanto previsto nel presente accordo;
11) dà atto che le spese legali del presente giudizio si intendono integralmente compensate, con rinuncia dei difensori alla solidarietà di cui alla Legge Professionale.
Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del 21-11-2024
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Francesca Neri dott. Bruno Perla
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