Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 14/02/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 868/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE TERZA CIVILE
nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Rossella Atzeni - Presidente -
Dott. Marcello Castiglione - Consigliere -
Dott.ssa Laura Casale - Consigliere relatore - riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello avente ad oggetto: Leasing.
Proposta da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, con sede legale in Milano, Via Livio Cambi, n. 5, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti dell'8.02.2011, con autentica firma per atto Notaio rep. 552442 racc. Persona_1
82776, dall'avv. Maria Donatella Beretta (C.F. ) ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanni Pisoni in Genova, Salita San Barnaba n. 30;
-Appellante-
-contro-
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, con sede legale in Via Matteotti, n. 15, rappresentato e difeso, CP_1
giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Nicola Bottero (C.F.
[...]
) ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica certificata: C.F._2
Email_1
-Appellata-
(C.F. ), nato a [...] l'[...] e residente in Controparte_2 C.F._3
Via Argine Sinistro, n. 180, rappresentato e difeso, giusta procura allegata alla comparsa di CP_1 costituzione e risposta, dall'avv. Piera Poillucci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito in Piazza Unità Nazionale, n. 19; CP_1
-Appellato proponente appello incidentale-
-GEA (C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_3 P.IVA_3
sede legale in Milano, Via Besana, n. 11, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Ermanno Ciampani (C.F. ) ed C.F._4 elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_2
-Appellata proponente appello incidentale -
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente Controparte_4 C.F._5
in Monaco, Boulevard de Suisse, n. 20, rappresentate e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. Attilio Beltrametti (C.F. ) ed elettivamente C.F._6
domiciliata presso il suo studio, sito in Savona, Via Verzellino, n. 6/1;
-Appellata -
-nonché contro-
CP_5 Controparte_6 Controparte_7 [...]
Controparte_8
-Appellati, contumaci-
-per la riforma-
della sentenza n. 151/23 del Tribunale di Imperia, pubblicata in data 01.03.23.
Conclusioni delle parti:
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni diversa e contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, accogliere il gravame e, in riforma della sentenza impugnata, così giudicare:
NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE: - Revocare e/o dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo n.
353/2019 (R.G. n. 1350/2019), con cui il Tribunale di Imperia ingiungeva ad Parte_1 di pagare alla parte ricorrente la somma di € 199.782,21, gli interessi legali di mora ex art. 5 D.Lgs 231/2002 a far data dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo e le spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 2.135,00 per onorari, in € 379,50 per contributo unificato, € 27,00 per anticipazioni forfettarie, oltre spese generali al 15 %, i.v.a. e c.p.a. oltre alle successive occorrende, ed accertare e dichiarare non dovuto l'importo ingiunto per tutti i motivi in fatto e diritto esposti in atti;
IN VIA SUBORDINATA: Nella denegata e non creduta ipotesi in cui Parte_1 dovesse essere condannata a pagare a favore del l'importo di cui al Controparte_1 decreto ingiuntivo o qualsivoglia importo, minore o maggiore, ed anche nell'ipotesi in cui venisse riconosciuta la compensazione, anche parziale, del credito di cui sopra, si chiede di essere garantiti
e manlevati per le rispettive quote di competenza, così come eventualmente verranno accertate in corso di causa, dai terzi chiamati: - (C.F. ), in persona del suo CP_5 P.IVA_4
Amministratore Unico pro-tempore, sig. , domiciliato in Via G. Agusta 2, 03100 Controparte_9
Frosinone (FR), con sede legale in Via Casilina Nord 40, 03100 Frosinone (FR); - Controparte_6
(C.F. ), in persona del suo liquidatore pro-tempore, sig.ra
[...] P.IVA_5 [...]
, domiciliata in Via Borgonuovo 23/E, 10040 Givoletto (TO), con sede legale in Via CP_10
Vincenzo Monti 4, 20123 Milano (MI); - (C.F. ), Controparte_4 C.F._5
residente in [...]20 (Francia); - (C.F. Controparte_11
), in persona del suo Amministratore Unico pro-tempore, sig. , P.IVA_3 Controparte_12
residente in [...]L, 20012 Cuggiono (MI), con sede legale in Via Corridoni Filippo 11,
20122 Milano (MI); - (C.F. ), residente in [...] C.F._3
180, 18100 Imperia (IM); - (C.F. ), in Controparte_13 P.IVA_6
persona del suo socio amministratore sig. residente in [...], 18038 CP_8
Sanremo (MI), con sede legale in Via Nuvoloni 7, 18038 Sanremo (IM); - (C.F. Controparte_7
), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, sig.ra , P.IVA_7 Controparte_14
residente in [...], 33053 Latisana (UD); con condanna di questi ultimi, per le rispettive quote di competenza, al pagamento di quanto eventualmente fosse tenuta a Parte_1
pagare alla . IN OGNI CASO: - Condannare controparte ed i Controparte_1 Parte_2
terzi chiamati alla rifusione delle competenze del presente giudizio ex D. Min. 55/2014, oltre IVA,
CPA e 15% rimborso spese forfettarie. Con vittoria di spese e compensi del primo e secondo grado ex DM 55/14 oltre IVA, CPA e spese generali.”.
Per l'appellato “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello, contrariis Controparte_1
reiectis, In via istruttoria - Disporre l'acquisizione al fascicolo del presente giudizio di tutti i verbali
e i provvedimenti del giudizio di primo grado. - Previa, se del caso, riforma dell'ordinanza istruttoria del 15 ottobre 2021 del Giudice di primo grado, ammettere le istanze istruttorie dedotte dall'esponente, in materia diretta e contraria, nelle memorie ex art. 183, c. 6 nn. 2 e 3 del 5 maggio 2021 e del 25 maggio 2021 depositate in primo grado, compresa l'istanza ex art. 210 c.p.c. formulata nella seconda memoria istruttoria, e non accolte. - Respingere le avversarie istanze istruttorie per i motivi di cui alla memoria ex art. 183, sesto comma, n. 3 c.p.c. depositata dal CP_1 [...]
in primo grado. Nel merito - Respingere l'avversario appello e confermare CP_1 integralmente l'impugnata sentenza. In ogni caso - Con vittoria di spese e competenze di lite relative
a entrambi i gradi di giudizio e alla fase monitoria, oltre a rimborso forfettario, CPA, IVA e successive occorrende.”.
Per l'appellato : “Piaccia all'Ecc. ma Corte di Appello, contrariis reiectis, in riforma CP_2
della sentenza N. 151-2023 – Rep N. 210-2023, pubblicata dal Tribunale di Imperia in data 1.3.2023,
- accertare e dichiarare il diritto di al rimborso della quota di corrispettivo CP_2
anticipatamente versato, determinata proporzionalmente agli anni non fruiti di durata del contratto, tenuto conto che il contratto di cui al DOC. 2 è stato stipulato il 9.9.2010 ed è stato dichiarato risolto
a far data dall'1.1.2015 e che, quindi, la durata dell'efficacia del contratto intercorrente fra
e è stata di anni 4 e mesi 4; – e, conseguentemente, Parte_1 CP_2
condannare la a restituire al medesimo signor la somma Parte_1 CP_2
che verrà determinata in corso di causa, anche mediante CTU, e che risulterà, in accoglimento della superiore domanda, indebitamente percepita da , in quanto non dovuta Parte_1
da , oltre agli interessi legali dall'effettivo pagamento al totale saldo. Vinte le spese CP_2 del I° e del II°”.
Per l'appellata “In via preliminare Accogliere l'appello svolto in via incidentale Controparte_11
Cont da parte di in accoglimento dell'eccezione preliminare, accertare e dichiarare, con riferimento Cont alla domanda svolta nei confronti di l'incompetenza del Tribunale di Imperia per essere diversamente competente il Collegio Arbitrale in Roma, o, comunque, il Tribunale di Roma, per tutti
i motivi esposti in narrativa e revocare l'ordinanza 186 ter cpc emessa;
Nel merito:- rigettare in ogni
Cont caso le domande tutte svolte nei confronti di ed accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado;
- in subordine nell'ipotesi di rigetto della eccezione svolta in via preliminare: accogliere
l'appello svolto della per le motivazioni di cui alla narrativa e per l'effetto rigettare tutte Parte_1
le domanda svolte dal e di conseguenza le domande svolte da nei confronti di CP_1 Parte_1
Cont
-in ulteriore subordine in parziale accoglimento dell'appello svolto rideterminare le somme eventualmente dovute in favore di in considerazione del fatto che non sussiste alcuna Parte_1 obbligazione di carattere solidale della stessa in relazione al pagamento dei “servizi portuali” e del
“rimborso delle quote di ICI”. In ogni caso:Con vittoria di spese di lite del primo grado e del presente giudizio, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e Iva se dovuta.”. Per l'appellata : “Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, Voglia Controparte_4
l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova, RIGETTARE l'appello di nei suoi Parte_1
quattro motivi di impugnazione e così nel suo complesso, in quanto infondato in fatto e diritto e comunque, in ogni caso, RIGETTARE in ogni caso l'appello proposto dal Parte_1
avverso la Sentenza con riferimento al terzo motivo di appello relativo alle statuizioni della Sentenza inerenti la condanna della signora e per l'effetto CONFERMARE in parte qua Controparte_4
la Sentenza emessa dal Tribunale di Imperia. Con vittoria, in ogni caso, delle spese e delle competenze del presente grado di giudizio Con distrazione di spese e competenze in favore del difensore che si dichiara antistatario.”.
***
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato in data 23.07.19, proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 353/2019, emesso dal Tribunale di Imperia e recante l'ingiunzione a pagare al la somma di € 199.782,21, oltre interessi Controparte_1
di mora ex art. 5 D.Lgs 231/2002 a far data dalla scadenza delle singole fatture sino al saldo e spese della procedura di ingiunzione.
In particolare, l'originaria attrice esponeva che:
- nell'anno 2006, la oggi in fallimento, riceveva in concessione marittima Controparte_1 demaniale un'area a specchi d'acqua nella zona del Pubblico Demanio Marittimo allo scopo di ivi costruire e gestire un approdo per naviglio da diporto con annesse strutture turistiche ricettive, commerciali, abitative e servizi per la durata di cinquantacinque anni;
- in data 23/3/2010, la Porto di S.p.A. concedeva in subconcessione alla per CP_1 Controparte_15
tutta la durata della concessione, il diritto di fruire e, a sua volta, di far fruire a terzi sub-concessionari, parte delle opere a mare realizzate;
- tra il mese di maggio 2010 ed il mese di settembre del 2011, la concedeva alla Controparte_15
e alla (ora incorporata in Parte_1 Controparte_16 Parte_1
il diritto di godimento e fruizione di alcuni posti barca e loro pertinenze per tutto il periodo della concessione demaniale come dettagliatamente riportato nei vari contratti di subconcessione;
- e (ora ), contestualmente alla stipula Parte_1 Controparte_16 Parte_1
dei predetti contratti di subconcessione, concedevano a loro volta in locazione finanziaria i diritti di cui sopra ai seguenti utenti come precisato negli stessi contratti di subconcessione: CP_5 [...] ; ; ; Controparte_6 Controparte_4 Controparte_11 CP_2 Controparte_13
; già oggi
[...] Controparte_17 CP_18 Controparte_19
in fallimento;
Controparte_7
- tra il 2010 (data di sottoscrizione dei contratti con e Parte_1 Controparte_16
ed il dicembre del 2014, la (e la si rendeva gravemente Controparte_1 Controparte_20
inadempiente al contratto di concessione demaniale, violava il codice della navigazione, non rispettava i termini della detta concessione, si rendeva gravemente morosa, veniva dichiarata fallita e, per quanto qui di particolare interessa, abbandonava il cantiere lasciandolo incompleto, fermo ed inattivo per anni;
- in conseguenza di tutto quanto sopra in data 18/12/14, il decretava la decadenza Controparte_21
della concessione demaniale con determinazione dirigenziale n. 1649 del 18/12/2014;
- dal dicembre 2014, ed in seguito a detto provvedimento di decadenza, iniziava una serie di procedimenti civili, penali ed amministrativi che vedevano coinvolti pressoché tutti i soggetti che gravitavano, a vario titolo, intorno alla costruzione del porto di;
CP_1
- il provvedimento di decadenza veniva confermato sia dal TAR (sentenza num. 686 del 2015) sia dal
Consiglio di Stato (sentenza n. 5582 del 2017) e diveniva definitivo;
- anche e venivano a loro volta “travolte” da una serie Parte_1 Controparte_16
di ricorsi e citazioni dei vari utenti (rectius utilizzatori dei contratti di locazione finanziaria) che agivano per ottenere la declaratoria di nullità dei contratti per (tra le altre) inesistenza dell'oggetto (il porto), impossibilità dell'oggetto (sempre il porto), mancanza di causa, difetto di funzionamento della causa, inadempimento assoluto etc.;
- inoltre, l'odierna appellante, in seguito alla decadenza della concessione demaniale, subiva incolpevolmente la decadenza delle proprie varie sub - concessioni perdendo il denaro che aveva investito nelle varie operazioni;
- nonostante tutto quanto sopra, , notificava il decreto ingiuntivo Controparte_1 Parte_2
num. 353/2019 (R.G. n. 1350/2019) instando per il pagamento dell'importo di € 199.782,21 a titolo di prestazioni e a titolo di IMU/ICI e servizi di acqua, energia elettrica e illuminazione asseritamente forniti e rilevati tramite misuratori individuali.
Il Tribunale di Imperia, vista l'istanza di differimento della prima udienza formulata da
[...]
[... al fine di poter chiamare in causa i seguenti terzi: Parte_1 CP_5 CP_6
, , , CP_6 Controparte_4 Controparte_11 CP_2 Controparte_13 e visto l'art. 269 c.p.c.
[...] Controparte_17 Controparte_7 fissava l'udienza ex art 183 c.p.c. per il 12/2/2020.
Con atto di citazione per chiamata in causa del terzo del 16/10/19, , affinché venisse Parte_1 garantita e manlevata per quanto eventualmente quest'ultima fosse condannata a pagare a favore del
. CP_1
Le parti e si costituivano regolarmente, Controparte_11 Controparte_4 CP_2
chiedendo il rigetto delle pretese avversarie.
La causa, dopo essere stata istruita documentalmente e a mezzo testi, veniva decisa con la sentenza impugnata, con cui il Tribunale di Imperia così statuiva: “Il Tribunale di Imperia definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei confronti del decreto Parte_1
ingiuntivo n. 353/2019 emesso dal Tribunale di Imperia, sulle ulteriori domande spiegate dall'opponente nei confronti dei terzi chiamati nonché sulle domande riconvenzionali proposte da
nei confronti di così provvede: Rigetta l'opposizione, CP_2 Parte_1 confermando, per l'effetto, l'esecutività del provvedimento monitorio. Condanna Parte_1
al pagamento in favore di delle spese di lite, che, si
[...] Controparte_1 determinano in € 2500,00 per la fase di studio, € 1850,00 per la fase introduttiva, € 4800,00 per la fase di trattazione, € 4000,00 per la fase decisionale, € 145,50 per spese vive, oltre a spese generali
IVA e CPA come da legge. Accoglie integralmente le domande proposte da Parte_1
nei confronti di , e e, per CP_5 CP_6 Controparte_11 CP_13 Controparte_22
l'effetto, condanna al pagamento della somma di € 49.549,73, al pagamento della CP_5 CP_6 somma di € 2.454,86, al pagamento della somma di € 13.845,01, al CP_11 CP_13 pagamento della somma di € 19.158,69 e al pagamento della somma di € 12.962,61, Controparte_7
oltre agli interessi di mora nella misura richiesta nel decreto ingiuntivo opposto sino alla data di notifica del decreto ingiuntivo nonché agli interessi commerciali ex D. Lgs 231/02 a far data dalla notificazione dell'atto di chiamata di terzo sino al saldo. Condanna al Controparte_4 pagamento in favore di della somma di € 7868,67, oltre agli interessi di Parte_1
mora nella misura richiesta nel decreto ingiuntivo opposto sino alla data di notifica del decreto ingiuntivo nonché agli interessi commerciali ex D. Lgs 231/02 a far data dalla notificazione dell'atto di chiamata di terzo sino al saldo, rigettando per il resto la domanda per intervenuta prescrizione.
Accerta e dichiara che il contratto di leasing stipulato da e Parte_1 Parte_3
[..
risolto in data 1-1-2015. Rigetta la domanda riconvenzionale con cui a chiesto CP_2
la condanna di al rimborso della quota di corrispettivo anticipatamente versato, Parte_1
determinata proporzionalmente agli anni non fruiti di durata del contratto. Dichiara tenuto CP_2 al pagamento della somma di € 10.321,21 in favore di accertando
[...] Parte_1
e dichiarando che ha versato in corso di causa la somma complessiva di € 20.424,50 CP_2
a saldo dell'importo per cui è causa. Condanna alla rifusione in favore di CP_5 [...] delle spese processuali, che, si determinano in € 2000,00 per la fase di studio, € Parte_1
1400,00 per la fase introduttiva, € 850,00 per la fase di trattazione, € 2300,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali IVA e CPA. Condanna alla rifusione in favore di Controparte_6 delle spese processuali, che, si determinano in € 300,00 per la fase di studio, Parte_1
€ 300,00 per la fase introduttiva, € 550,00 per la fase di trattazione, € 500,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali IVA e CPA. Condanna alla rifusione in favore di Controparte_11 [...] delle spese processuali, che, si determinano in € 1000,00 per la fase di studio, € 800,00 Parte_1 per la fase introduttiva, € 1500,00 per la fase di trattazione, € 1700,00 per la fase decisionale, oltre
a spese generali IVA e CPA. Condanna alla rifusione in Controparte_13
favore di delle spese processuali, che, si determinano in € 900,00 per la fase Parte_1 di studio, € 700,00 per la fase introduttiva, € 1250,00 per la fase di trattazione, € 1200,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali IVA e CPA. Condanna alla rifusione in favore Controparte_7 di delle spese processuali, che, si determinano € 800,00 per la fase di studio, Parte_1 Pt_1
€ 600,00 per la fase introduttiva, € 900,00 per la fase di trattazione, € 1000,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali IVA e CPA. Condanna al pagamento in favore di Controparte_4 delle spese di lite, che, si determinano in € 650,00 per la fase di studio, € Parte_1
550,00 per la fase introduttiva, € 1000,00 per la fase di trattazione, € 950,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali IVA e CPA come da legge. Compensa per metà le spese di lite relative alle domande reciprocamente proposte da e , ponendo a carico Parte_1 CP_2 di quest'ultimo il residuo, che si quantifica in € 400,00 per la fase di studio, € 350,00 per la fase introduttiva, € 650,00 per la fase di trattazione, € 750,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali
IVA e CPA come da legge.”.
In particolare, secondo il Giudice di prime cure:
- sarebbe stato notorio che le “opere a mare” del Porto di erano state in gran parte completate CP_1
come si sarebbe potuto desumere dalla osservazione del porto stesso e delle imbarcazioni che vi stazionavano;
- la circostanza per cui il porto non fosse ancora completato sarebbe stata ben nota all' che, Parte_1
nonostante ciò, avrebbe comunque deciso di stipulare i contratti per cui è causa, pagando i relativi importi;
- nessuno degli utilizzatori avrebbe contestato il fatto di non aver potuto utilizzare il posto barca, con la conseguenza che si sarebbe dovuto ritenere, presuntivamente, che fossero stati erogati i servizi accessori elencati al punto 2/b dei contratti;
- la condotta di di sarebbe stata fatto estraneo ai rapporti contrattuali per cui è causa, CP_1 CP_1
essendosi la società concessionaria resa inadempiente nei confronti e non della Controparte_21
sub concessionaria;
- sarebbe stata da rigettare ogni ulteriore concessione in ordine al quantum perché, in relazione ai servizi generali, gli importi sarebbero stati predeterminati nei singoli contatti, e, in relazione ai servizi assoggettati a misurazione, non vi sarebbe stata alcuna specifica contestazione e, in relazione all'IMU, il avrebbe prodotto le ricevute di pagamento;
CP_1
- in relazione ai rapporti interni tra ed in considerazione dell'eventuale Controparte_1 Parte_1
risoluzione per inadempimento, qualunque credito di tipo restitutorio sarebbe stato azionabile da solo nei confronti del suo dante causa e non nei confronti del , Parte_1 CP_15 CP_1
estraneo ai rapporti subconcessori;
- tutte le domande di regresso proposte nei confronti dei terzi chiamati da sarebbero state Parte_1
meritevoli di accoglimento ad eccezione di quella spiegata nei confronti di;
Controparte_4
- in relazione all'eccezione di incompetenza svolta da rilevava che la domanda di Controparte_11 rivalsa spiegata da sarebbe esulata dall'ambito delle esecuzioni delle prestazioni dedotte Parte_1
nei contratti di subconcessione e cioè ad una questione estranea alle pattuizioni contrattuali, in quanto relativa ai rapporti interni tra l'assegnatario e l'utente;
- avrebbe dovuto corrispondere a gli importi scaturenti Controparte_4 Parte_1
dal contratto di leasing fino al 08.02.13, data in cui l'odierna appellante aveva risolto il contratto stesso per asserito inadempimento di controparte;
- sarebbe stata fondata la domanda di mirante alla pronuncia di risoluzione del CP_2
contratto da lui stipulato con in considerazione della decadenza del Porto di Parte_1
dalla concessione. CP_1
Con atto di citazione in appello notificato in data 27.09.23, impugnava la Parte_1
predetta decisione, deducendo quattro motivi.
Col primo motivo (“NEI CONFRONTI DELLA : ERRONEITÀ DELLA Controparte_1
SENTENZA PER AVER “PRESUNTO” CHE I SERVIZI ACCESSORI OGGETTO DEL
DECRETO INGIUNTIVO SIANO STATI EFFETTIVAMENTE PRESTATI DALLA
[...] ”), l'appellante contestava il capo della sentenza impugnata, con cui il Giudice di CP_1
prime cure, dopo aver correttamente affermato che il Porto di , nel periodo compreso tra il CP_1
2010 e il 2014, non sarebbe stato completato se non nella misura del 50 % circa, aveva concluso che sarebbe stato notorio che le opere a mare, invece, nel medesimo lasso temporale, sarebbero state completate, almeno in gran parte.
Sul punto, la protestava che tale circostanza non sarebbe emersa da alcun documento Parte_1
prodotto e sarebbe sempre stata specificamente contestata.
Al contrario, secondo l'appellante, all'epoca della sottoscrizione dei contratti di leasing per cui è causa, i servizi collegati alle opere a mare del Porto di non sarebbero stati realizzati, come CP_1
sarebbe stato da essa provato mediante la produzione della determinazione Dirigenziale n. 1649/14, la sentenza del TAR, la sentenza del Consiglio di Stato e quattro perizie le quali avrebbero attestato che addirittura oggi le risorse/beni di quattro contratti dei nove di cui era assegnataria
[...]
non sarebbero completi e/o sarebbero inagibili. Parte_1
Col secondo motivo (“NEI CONFRONTI DELLA : VIOLAZIONE DI Controparte_1
LEGGE ART. 2967 CC E ART. 2727 CC. ERRONEITÀ DELLA SENTENZA NEL CAPO
RELATIVO ALLA VALUTAZIONE DEI DOCUMENTI ALLA BASE DELLA
QUANTIFICAZIONE DELL'IMPORTO RICHIESTO DALLA PORTO;
”), CP_1
l'appellante si doleva dell'erroneità della parte della sentenza di primo grado in cui si era affermato che “Quanto alla valenza probatoria del “quantum” delle fatture “pro forma” poste a fondamento del decreto ingiuntivo, la prova del credito è in realtà costituita dalla clausola contenuta nei singoli contratti di sub-concessione, clausola con la quale il corrispettivo dei servizi fu espressamente predeterminato in misura annuale in ciascun contratto di subconcessione” (pag. 5).
In argomento, sosteneva che la quota predeterminata a forfait in ogni contratto sarebbe stata Parte_1
comprensiva del pagamento di servizi che – pacificamente – non sarebbero mai stati resi e che non vi sarebbe stata prova dei costi inseriti nel decreto ingiuntivo e asseritamente sostenuti per la
“somministrazione dei servizi di acqua, energia elettrica, illuminazione… sulla scorta di misuratori individuali” ed il rimborso di “tutti gli oneri tributari e dell'ICI”.
Col terzo motivo (“NEI CONFRONTI DI : VIOLAZIONE DI LEGGE Controparte_4
ART. 2967 C.C. SULL'ERRONEO PARZIALE RIGETTO DELLA DOMANDA DI MANLEVA
NEI CONFRONTI DI;
”), l'appellante lamentava l'erroneità del capo CP_23 CP_4
della sentenza con cui il Giudice di primo grado aveva statuito che la domanda di manleva svolta da nei confronti di avrebbe dovuto essere accolta Parte_1 Controparte_4 parzialmente, vale a dire fino alla data di risoluzione del contratto di leasing (8/2/13), escludendo il rimborso per le fatture/pro forma successive a quella data (in sostanza, quelle relative al 2014).
Sul punto, l'originaria attrice precisava che, in data 8/2/13, si sarebbe verificata la risoluzione di diritto del contratto ma non vi sarebbe stata alcuna consegna dei beni a favore di Parte_1
[...]
Pertanto, secondo l'appellante, il Tribunale di Imperia avrebbe dovuto decidere nel senso che la
, non avendo fornito alcuna prova liberatoria e non avendo fornito prova di aver riconsegnato CP_4
le risorse oggetto di subconcessione, sarebbe stata tenuta a manlevare e tenere indenne
[...]
per tutte le somme che costei avrebbe dovuto sopportare senza alcuna limitazione di Parte_1
sorta.
Col quarto motivo (“NEI CONFRONTI DI : SULL'ERRONEA OMESSA CP_2
CONDANNA DEL SIG. AL PAGAMENTO DEGLI INTERESSI DI MORA CP_2
A FAVORE DI;
”), l'appellante sosteneva la necessità della riforma Parte_1
del capoverso del dispositivo della sentenza impugnata relativo a poiché, per un mero CP_2
refuso, il primo Giudice non lo avrebbe condannato al pagamento degli interessi sulla somma riconosciuta come dovuta a titolo di rimborso.
Dunque, l'originaria attrice chiedeva la condanna di al pagamento della somma di € CP_2
10.321,21 oltre agli interessi di mora nella misura richiesta nel decreto ingiuntivo opposto sino alla data di notifica del decreto ingiuntivo nonché agli interessi commerciali ex D. Lgs 231/02 a far data dalla notificazione dell'atto di chiamata di terzo sino al saldo in favore di Parte_1
“accertando e dichiarando che ha versato in corso di causa la somma complessiva CP_2 di € 20.424,50 a saldo dell'importo per cui è causa” (pag. 28 dell'appello).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.01.24, si costituiva in giudizio il prendendo posizione sulle argomentazioni svolte da controparte Controparte_1
nei suoi confronti e, quindi, sostenendo:
• quanto al primo motivo, che il Porto di sarebbe del tutto agibile, come dimostrato dal CP_1
verbale di agibilità parziale del marzo 2010 della Commissione di Vigilanza e di Collaudo ex art. 8, secondo comma, D.P.R. n. 509/97, la quale aveva espresso “parere favorevole all'utilizzo parziale delle opere ricadenti nell'ambito della concessione demaniale limitatamente a quanto indicato nelle planimetrie allegate” e dal successivo verbale del 1° aprile 2010; che i posti barca assegnati agli utenti a cui si era riferita la pretesa creditoria
(terzi chiamati in primo grado e odierni appellati) sarebbero pacificamente agibili, CP_1 tant'è vero che gli stessi sarebbero stati, almeno nella maggior parte dei casi, regolarmente utilizzati dagli stessi utenti;
che la nel periodo compreso tra il 2010 e Controparte_1 il 2014, avrebbe regolarmente erogato i servizi indicati all'art. 2/b di ciascun contratto di subconcessione;
che la motivazione dell'impugnata sentenza sarebbe stata corretta anche nella parte in cui il Tribunale aveva evidenziato che , al momento della Parte_1
stipulazione dei contratti di subconcessione, sarebbe stata pienamente consapevole del mancato completamento delle opere a terra presso il porto di , e ciò nonostante si fosse CP_1
liberamente determinata a stipulare i suddetti contratti, all'esito di una compiuta valutazione circa la convenienza dell'affare;
• quanto al secondo motivo, che controparte non avrebbe formulato, nel corso del giudizio di primo grado, alcuna domanda diretta ad ottenere la riduzione del corrispettivo pattuito, in considerazione di supposte carenze dei servizi prestati dalla che il Controparte_1
Tribunale di Imperia, diversamente da quanto ex adverso sostenuto, non avrebbe ravvisato nelle fatture prodotte dal la prova dei crediti azionati col decreto ingiuntivo n. CP_1
353/19, bensì negli stessi contratti di subconcessione stipulati dalla con la Parte_1
ciascuno dei quali conterrebbe un espresso riconoscimento, da parte Controparte_15 dell'odierna appellante, del proprio debito nei confronti della che Controparte_1
controparte avrebbe omesso di specificare e di fornire adeguato supporto probatorio alla propria pretesa inerente ai sostenuti per la “somministrazione dei servizi di acqua, energia elettrica, illuminazione… sulla scorta di misuratori individuali” e per il rimborso di “tutti gli oneri tributari e dell'ICI”;
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17.01.24, si costituiva in giudizio CP_2
, il quale proponeva appello incidentale avverso la sentenza n. 151/23 del Tribunale di Imperia
[...]
per i seguenti motivi:
• il primo Giudice sarebbe caduto in contraddizione per avere, dapprima, ritenuto fondata la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto concluso con il 09.09.2010 Parte_1
e per aver, poi, ritenuto irrilevante l'adempimento del al contratto stesso (sub specie CP_2
di regolare pagamento dei canoni) in relazione alla sua domanda tendente al rimborso della quota di corrispettivo anticipatamente versato, determinata proporzionalmente agli anni non fruiti di durata del contratto;
• il Giudice di prime cure avrebbe errato nell'asserire che il avrebbe abbandonato il CP_2
tema inerente il mancato godimento, a lui non procurato da dei posti barca ed auto, Parte_1
non avendo trattato il medesimo tema né nella prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. né nella comparsa conclusionale, e ciò in quanto tale tematica sarebbe stata dedotta sin dalla comparsa di risposta;
• il Tribunale di Imperia avrebbe errato nel dedurre presuntivamente che, se il aveva CP_2
regolarmente versato ad il corrispettivo della sub subconcessione, da ciò sarebbe Parte_1 dovuto conseguire che egli avesse effettivamente goduto d'un posto barca e ciò perché egli avrebbe sempre contestato che gli fossero stati consegnati posto barca e posto auto nonostante egli abbia continuato a pagare i canoni di concessione;
• il Giudice di primo grado avrebbe erroneamente respinto la sua domanda inerente al rimborso di quanto pagato ad dopo la pronunciata decadenza della concessione Parte_1
demaniale marittima e quindi dopo la caducazione anche della sub-sub concessione del
9.9.2010 e del relativo contratto c.d. di leasing - locazione (pur avendone dichiarato la risoluzione a far data dalla efficacia di tale medesimo atto e cioè dall'1.1.2015);
• non sarebbe stato condivisibile che il non aveva dato la prova del pagamento dei CP_2
canoni di leasing anche per gli anni successivi all'1.1.2015, giacché lo stesso avrebbe versato in atti la lista dei movimenti bancari nel periodo d'interesse e la nota del 13.02.20 di Parte_1 con cui sarebbe stato documentato l'ammontare dei pagamenti eseguiti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 18.01.24, si costituiva in giudizio
[...]
la quale aderiva ai motivi di impugnazione proposti da e, a CP_11 Parte_1
sua volta, proponeva appello incidentale avverso il capo della sentenza di primo grado che aveva rigettato l'eccezione di incompetenza da lei proposta.
In particolare, l'appellata rammentava di aver eccepito, nel procedimento di prime cure, l'esistenza, nel contratto di sub concessione da lei stipulato con l'appellante principale, di una clausola compromissoria che avrebbe indicato la competenza in capo ad un Collegio Arbitrale in via rituale da costituirsi a Roma, ovvero in ogni caso in favore del Tribunale di Roma.
Inoltre, osservava che la clausola compromissoria avrebbe previsto che la stessa Controparte_11 sarebbe stata applicabile a “qualunque controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, efficacia, interpretazione od esecuzione del presente contratto sarà deferita ad un Collegio
Arbitrale rituale” e la questione relativa al pagamento degli oneri e servizi portuali e l'eventuale Cont azione di regresso fondata sulla sostenuta solidarietà esistente tra e sarebbero state Parte_1 questioni che riguardavano l'esecuzione degli obblighi di cui al contratto.
Infine, l'originaria convenuta sosteneva che il fatto che la di avesse fatto valere l'art. CP_1 CP_1
2b del contratto di subconcessione avrebbe manifestato la volontà della medesima società di fare propri gli effetti del contratto e, conseguentemente, questo avrebbe reso opponibile anche nei suoi confronti la clausola compromissoria contenuta nell'art. 7, così come l'esistenza di un foro esclusivo di Roma.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 31.01.24, si costituiva in giudizio
[...]
la quale, prendendo posizione sulle censure di riguardanti la sua posizione, CP_4 Parte_1
sosteneva:
• che il primo Giudice avrebbe correttamente rigettato le richieste di condanna delle somme dovute da alla Porto di per i servizi accessori relativi ai posti barca oggetto Parte_1 CP_1
dei contratti di leasing successivi alla risoluzione dei contratti stessi;
• che sarebbe stato onere di controparte provare che gli effetti del contratto (il perdurare dell'occupazione/possesso/utilizzo dei posti barca) si siano protratti oltre la data della sua risoluzione, avvenuta in data 08.02.13.
La Corte, in persona del Consigliere istruttore, con ordinanza del 12.02.24, rinviava la causa ex art. 350, c. 2 c.p.c. all'udienza del 27.06.24, disponendo che gli appellanti incidentali e CP_2 [...]
, nel rispetto delle forme e dei termini previsti all'art. 342 c.p.c., notificassero le loro CP_11
impugnazioni alle parti contumaci in primo grado ( , CP_5 Controparte_6 [...]
e . CP_7 Controparte_13
Con ordinanza emessa in data 28.06.24, la Corte, in persona del Consigliere istruttore, verificata l'avvenuta notifica degli appelli incidentali alle parti contumaci, rinviava la causa all'udienza del
30.01.25 per la rimessione della stessa al Collegio per la decisione, concedendo alle parti i termini di sessanta giorni prima della predetta udienza per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, di trenta giorni prima della predetta udienza per il deposito delle comparse conclusionali e di quindici giorni prima della predetta udienza per il deposito delle note di replica.
Con ordinanza del 31.01.25, la Corte, nella persona del Consigliere Istruttore, rimetteva la causa al
Collegio per la decisione.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello principale proposto da è infondato e deve pertanto essere Parte_1
rigettato.
Ed invero, partendo dall'esame del primo motivo, diretto ad osservare, come si è ricordato, che il Giudice di primo grado avrebbe, dapprima ignorato delle prove documentali evidenti
(determinazione dirigenziale, sentenza del TAR, sentenza del Consiglio di Stato), e poi, erroneamente interpretato l'art. 2697 cc, invertendo l'onere della prova, ed infine fatto applicazione di “argomentazioni ictu oculi illogiche giungendo a conclusioni profondamente infondate” si ritiene di precisare quanto segue.
In primo luogo, la premessa da cui muove il ragionamento del Giudice a quo, ritenuta corretta dallo stesso appellante, è quella a mente della quale era un dato del tutto incontestato tra le parti nonché persino “notorio” il fatto che il porto turistico di fosse stato completato nella misura di circa CP_1 il 50%, “mancando la maggior parte delle c.d. opere a terra”.
Il secondo passaggio motivazionale della sentenza su cui verte invece la forte contestazione oggetto del motivo in esame -e, per la verità, quasi tutto l'impianto difensivo del gravame – è quello secondo cui era altresì notorio il fatto che “le opere a mare sono state integralmente (o in gran parte) completate”.
Orbene, occorre qui fare una prima precisazione in quanto, giova ricordare, il ricorso per decreto ingiuntivo, poi concesso ed opposto in primo grado, era fondato sulla premessa che il Porto di CP_1
(che aveva ricevuto nel 2006 in concessione marittima demaniale un'area e specchi d'acqua nella zona del Pubblico Demanio Marittimo) aveva concesso in subconcessione alla per Controparte_15 tutta la durata della concessione, “il diritto di fruire e a sua volta di far fruire a terzi sub-concessionari, parte delle opere a mare realizzate dalla stessa e che con separati contratti di sub- Controparte_15 concessione la ha concesso alla (…)il diritto di godimento Controparte_15 Parte_1
e fruizione di posti barca e loro pertinenze per tutto il periodo della concessione demaniale, diritto che, contestualmente ha a sua volta concesso in locazione finanziaria, in forza di contratti Parte_1
espressamente richiamati nei contratti di sub-concessione coinvolgenti, tra gli altri, anche le odierne parti in causa, precisando che “con la sottoscrizione di tali contratti, gli utenti assumevano altresì
l'obbligo di utilizzazione dei servizi relativi alla gestione portuale, riconoscendo alla Controparte_1
quale unico ed esclusivo gestore, “il pagamento del corrispettivo per oneri generali di gestione
[...]
e per i servizi portuali”: servizi che la avrebbe regolarmente fornito agli utenti senza CP_1
tuttavia riceverne il saldo come ivi rispettivamente indicato.
Appare pertanto evidente che si controverta nella specie di servizi relativi non alle “opere a terra” bensì alle “opere a mare”.
Questa precisazione appare rilevante ove si consideri che nella più volte invocato decreto di decadenza, emesso dal di ai sensi dell'art. 47 del Codice della Navigazione e dell'art. CP_21 CP_1
26 del Regolamento di esecuzione, della concessione demaniale marittima del 28 dicembre 2006, n.
2306, rilasciata alla società divenuto definitivo, si fa più volte distinzione tra Controparte_1 le “opere”, precisando per esempio, che la mancata realizzazione del 50% delle opere (a terra n.d.r.) non può essere considerata trascurabile, così come il rilevante contenzioso aperto, anche nei confronti del di dagli affittuari dei posti barca proprio per la mancata realizzazione delle CP_21 CP_1 opere previste;
nonché “i difetti rilevanti delle opere a mare realizzate che, a poca distanza dalla loro ultimazione, già si sono manifestati”.
In altre parole, come l'appellante censura quello che, a suo dire, sarebbe stato soltanto un ragionamento presuntivo del Giudice di primo grado a condurre alle conclusioni sopra riportate, non si può neppure incorrere nell'errore opposto e cioè far discendere dalla intervenuta decadenza in esame la presunzione che le opere a mare non fossero state realizzate.
Soccorrono peraltro altri elementi oggettivi di senso contrario, ben evidenziati anche dalla difesa del
Controparte_1
Si veda in primo luogo il verbale di agibilità parziale del 23 marzo 2010 della Commissione di
Vigilanza e di Collaudo ex art. 8, secondo comma, D.P.R. n. 509/97, la quale aveva ha espresso
“parere favorevole all'utilizzo parziale delle opere ricadenti nell'ambito della concessione demaniale limitatamente a quanto indicato nelle planimetrie allegate”, e il successivo verbale dell'1 aprile 2010, con il quale la ha ritenuto ottemperata la prescrizione, imposta durante il sopralluogo CP_24 del 23 marzo 2010, “relativa alla realizzazione degli interventi di finitura relativi alle pavimentazioni della zona yachting club, Hall del Mare e relativi pontili principali e secondari, servizi igienici area hall del mare e della copertura della autorimessa” : elementi che confermano la tesi che il Porto
Turistico di era agibile, ancorché incompleto nelle opere a terra. CP_1
Non solo, ma la stessa appellante ha prodotto, nel giudizio di primo grado, perizie (redatte dalla società Name S.r.l.) che dimostrano l'avvenuto completamento e la piena agibilità dei suddetti posti barca: si veda quella relativa al posto barca assegnato all'utente che afferma testualmente CP_5
“l'ispezione in loco non ha evidenziato alcun tipo di anomalia, il posto barca (…) risulta realizzato e non occupato” o quella relativa al posto barca assegnato all'utente che a sua volta osserva CP_18
“l'ispezione in loco non ha evidenziato alcun tipo di anomalia, il posto barca (…) risulta realizzato e non occupato” o ancora quella relativa al posto barca assegnato all'utente che dà Controparte_7 atto che il posto barca “risulta realizzato e occupato (Océanis 42-Clipper Venere)”.
In altre parole, con ciò condividendo le difese dell'appellato principale, le contestazioni sollevate da in merito all'avvenuto completamento delle opere a mare sono inequivocabilmente Parte_1
smentite dalla stessa documentazione prodotta in causa dall'odierna appellante.
Emblematico, poi, appare il caso dell'utente , al riguardo della quale riconosce CP_4 Parte_1 espressamente l'avvenuto utilizzo del posto barca: “Si rammenta infatti che le pretese della Porto di si riferiscono al periodo 2010/2014 e, certamente, in quel periodo le risorse erano occupate CP_1 dalla ”. CP_4
Non privo di rilevanza, infine, può rimanere il fatto che alcuni degli utenti in causa hanno altresì pagato alla parte del corrispettivo relativo ai servizi portuali da questa erogati, Controparte_1
il che vale di per sé a smentire il fondamento della tesi di parte appellante secondo cui i suddetti servizi non sarebbero mai stati resi dalla società di gestione.
In questa situazione, può linearmente concludersi che i posti barca assegnati agli utenti a cui si riferisce la pretesa creditoria del (terzi chiamati in primo grado e odierni appellati) erano CP_1
e sono pacificamente agibili, tant'è vero che gli stessi sono stati, almeno nella maggior parte dei casi, regolarmente utilizzati dagli stessi utenti.
Questi ultimi, peraltro, non hanno sollevato specifiche contestazioni nel corso del giudizio di primo grado né in punto fruizione dei posti barca né in punto avvenuta erogazione dei relativi servizi oggetto della pretesa monitoria.
Da qui, per l'insieme delle osservazioni esposte, l'infondatezza del motivo in esame.
Così confermato l'an debeatur, parimenti conferma merita il quantum debeatur, oggetto del secondo motivo di appello.
E' agevole infatti osservare, così come del resto ha fatto il Giudice di primo grado e, in questa sede, la difesa del , che a mente della clausola 2/b contenuta nei singoli Controparte_1
contratti di sub-concessione, il corrispettivo dei servizi era stato espressamente predeterminato in misura forfettaria ed annuale, né ha mai formulato alcuna domanda diretta ad ottenere la Parte_1
riduzione del corrispettivo pattuito.
In ogni caso, giova rilevare che non corrisponda al vero che a sostegno della domanda azionata in via monitoria il avrebbe prodotto solo le fatture pro forma posto che esse Controparte_1
costituiscono soltanto una parte della prova del credito fornita dal , che ha altresì prodotto CP_1
i contratti di subconcessione stipulati dalla con la ciascuno dei Parte_1 Controparte_15
quali contiene il riconoscimento, da parte di del proprio debito nei confronti della Parte_1 [...]
si veda l'art. 2/b, che prevede espressamente che l'assegnatario ( appunto) CP_1 Parte_1 risponde in solido con l'utente del pagamento dei predetti oneri generali, come quantificati nel medesimo art. 2/b.
Né appare assumere rilievo, - né tantomeno essere valutata come una “confessione stragiudiziale” - la lettera inviata dalla difesa del al legale della terza chiamata CP_1 CP_4 , (doc. 63 in primo grado) dalla quale si evince che la aveva ritenuto
[...] Controparte_1
di accordare uno sconto del 30% ai titolari dei posti barca siti nella zona centrale del porto, tra cui la
, posto che si trattava di una zona meno agevolmente raggiungibile, apparendo del tutto CP_4 plausibile la spiegazione datane dalla difesa del secondo la quale lo “sconto” in oggetto CP_1
costituiva semplicemente una politica commerciale che la società fallita ha del tutto legittimamente ritenuto di applicare a favore di una specifica categoria di utenti.
Solo per completezza ed ancora in punto quantum, con riferimento ai servizi “a consumo”
(acqua, elettricità, ecc.), si rileva l'assoluta genericità della contestazione mossa sul punto da oltre che la sua irrilevanza posto che la difesa del ha osservato, senza essere Parte_1 CP_1
contraddetta, che il corrispettivo di tali servizi è stato in genere regolarmente pagato dagli utenti con la sola eccezione, della oggi fallita. CP_18
Quanto al credito del a titolo di ICI/IMU, appare infine sufficiente richiamare le CP_1 quietanze prodotte in atti attestanti l'avvenuto regolare pagamento della predetta imposta da
[...]
che poi lo ha riaddebitato pro quota ai singoli utenti. CP_1
Da qui l'infondatezza del motivo in esame.
Per quanto attiene al terzo motivo, avente ad oggetto il rapporto , convince Controparte_25 la difesa di quest'ultima a mente della quale, essendo pacifico e risultante dai documenti di causa che risolse il contratto di leasing in data 8.2.2013 ove si voglia dimostrare che gli effetti del Parte_1
contratto a prestazioni continuative si siano protratti oltre la data della risoluzione del contratto in questione, incombe a chi deduce detta diversa circostanza l'onere di allegazione e di prova della stessa, oneri nella specie per nulla assolti da CP_26
, ma la difesa della rimarca un'incoerenza nelle difese di che questa Corte
[...] CP_4 Parte_1
condivide e cioè che in questa sede afferma un ipotetico utilizzo dei posti barca da parte Parte_1
della signora in data successiva alla risoluzione del contratto con ciò contraddicendo alle CP_4
stesse sue allegazioni difensive, svolte sia in primo grado che con i primi due motivi di appello, con cui ha invece sostenuto l'inutilizzabilità e addirittura l'inesistenza stessa dei posti barca de quibus.
Del tutto correttamente ha pertanto statuito il Giudice, distinguendo tra il periodo antecedente alla risoluzione del contratto, per il quale la signora è stata condannata al pagamento, rispetto al CP_4
periodo successivo, per il quale nulla è dovuto, non avendo ella avuto più alcun titolo giustificativo per utilizzare il relativo posto barca né per fruire dei relativi oneri accessori.
Da qui il rigetto del motivo de quo. Quanto infine al quarto motivo, non deve trarre in inganno il fatto che il solo - a CP_2
differenza dagli altri terzi chiamati - non sia stato condannato al pagamento sulla somma capitale dovuta, nel suo caso pari ad Euro 10.321,21, anche degli interessi di mora nonché degli ulteriori interessi ex artt D. Lgs. 231/02.
Ancorchè nessuna delle parti interessate abbia meglio precisato sul punto, la differenziazione della sua posizione si giustifica infatti, ad avviso della Corte, dalla circostanza che il solo ha CP_2
“versato in corso di causa la somma complessiva di Euro 20.424,50 a saldo dell'importo per cui è causa” così come ha dato atto il Giudice di primo grado in dispositivo: somma che, come tale, appare comprensiva di ogni onere ed accessorio di legge.
Da qui l'infondatezza del motivo in esame.
Venendo ora all'esame degli appelli incidentali, e prendendo le mosse da quello proposto da
, si ritiene che esso sia infondato. CP_2
Come sopra ricordato, con tale appello il ha impugnato quella parte della sentenza di primo CP_2 grado che ha rigettato “la domanda riconvenzionale con cui ha chiesto la condanna CP_2
di al rimborso della quota corrispettivo anticipatamente versato, determinata Parte_1
proporzionalmente agli anni non fruiti di durata del contratto”.
Sul punto appare dirimente alla Corte non tanto l'avvenuto “abbandono” o meno in corso di causa della relativa domanda né, a rigore, la mancata prova o meno del pagamento dei canoni di leasing anche per gli anni successivi, bensì la circostanza che il contratto di leasing stipulato tra il ed CP_2
non è oggetto della presente causa - nata, giova ricordare, da un decreto Parte_1
ingiuntivo, oggetto di opposizione in primo grado da parte di che ha chiamato in manleva, Parte_1
quale condebitore solidale, tra gli altri, il - con la conseguenza che il fatto che il sig. CP_2 CP_2 abbia corrisposto parte dei canoni di leasing all'odierna appellante appare, in questa sede, irrilevante.
Come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, infatti, la domanda azionata in sede monitoria dal si riferisce “agli oneri accessori dovuti dall'utente” e oggetto della Controparte_1
presente causa sono proprio detti oneri accessori che il (utente e debitore principale) non ha CP_2
pagato.
Ne consegue che, come condivisibilmente ha osservato in sede conclusiva la difesa di la Parte_1
domanda riconvenzionale formulata in primo grado dal , e qui riproposta quale appello CP_2
incidentale, non rientra nell'art. 36 c.p.c. in quanto finalizzata a richiedere la ripetizione di quota parte dei canoni di leasing versati ad che nulla hanno a che vedere con i predetti Parte_1
oneri accessori oggetto della presente causa. Da qui il rigetto dell'appello incidentale in esame.
A medesime conclusioni ritiene la Corte di pervenire con riguardo all'appello incidentale proposto da , con cui è stata riproposto l'eccezione di incompetenza del Giudice adito CP_11
in favore di un Collegio Arbitrale, in forza della clausola compromissoria di cui all'art. 7/a contenuta nel contratto di sub-concessione.
Appare infatti anche in questo caso del tutto corretta e condivisibile la decisione del Giudice di primo grado a mente della quale le domande spiegate da esulano dall'ambito Parte_1 dell'esecuzione delle prestazioni dedotte nei contratti di sub-concessione posto che esse ineriscono all'avvenuto esercizio da parte dell'opponente-Unicredit dell'azione di regresso nei confronti di coloro che sono solidalmente obbligati in via principale nei confronti di ( a titolo di CP_1
garanzia c.d. impropria) e quindi ad una questione estranea alla pattuizioni contrattuali, essendo relativa ai rapporti interni tra assegnatario ed utente.
Da qui il rigetto anche dell'appello incidentale de quo, con conseguente conferma integrale della sentenza appellata.
Per quanto attiene infine alle spese di lite del presente grado di giudizio, le stesse, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 147/2022 con riferimento al rispettivo scaglione di valore ed ai valori medi per tutte e quattro le fasi, in applicazione del principio di soccombenza, sono poste a carico di e a favore del nonché dell'appellata Parte_1 Controparte_1 [...]
mentre si ritiene sussistano giusti motivi, stante la soccombenza reciproca, per CP_4
compensarle integralmente tra e nonché tra e Parte_1 CP_2 Parte_1 Controparte_11
Si dà atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012
n. 115, l'appello principale nonché gli appelli incidentali rispettivamente proposti da CP_2
e da sono stati integralmente rigettati.
[...] Controparte_11
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria o diversa istanza,
- Rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
- Rigetta gli appelli incidentali rispettivamente proposto da e da CP_2 CP_11
e, per l'effetto,
[...]
- Conferma integralmente la sentenza appellata n. 151/23 del Tribunale di Imperia, pubblicata in data
01.03.23, - Condanna l'appellante principale rifondere a favore dell'appellato Parte_1
le spese di lite del presente grado di giudizio, che si Controparte_1
liquidano in complessivi Euro 14.317,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge;
- Condanna l'appellante principale rifondere a favore dell'appellata Parte_1
le spese di lite del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi Controparte_4
Euro 5.809,00 per compensi, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario;
- Compensa integralmente le spese di lite del presente grado di giudizio tra Parte_1
e nonché tra
[...] CP_2 Parte_1 Controparte_11
Si dà atto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater del D.p.r. 30 maggio 2012 n. 115,
l'appello principale nonché gli appelli incidentali rispettivamente proposti da e da CP_2
sono stati integralmente rigettati. Controparte_11
Così deciso in Genova, il 12.2.2025
Il Consigliere Estensore
dott.ssa Laura Casale
Il Presidente
dott.ssa Rossella Atzeni