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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 01/12/2025, n. 11218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11218 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1961/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pastori Andrea
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1961/2023 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1
, C.F. Parte_2 C.F._2
(Avv. Teresa Varone)
ATTORE
contro
P.I. Controparte_1 P.IVA_1
(Avv. Gennaro Bianconcini)
CONVENUTO
e
, C.F. CP_2 C.F._3
(deceduta)
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con distinti atti di citazione del 12/01/2023, i sigg.ri e , convenivano Parte_1 Parte_2 in giudizio e la sig.ra , per ivi sentirli condannare, in solido fra Controparte_1 CP_2 loro, e previo accertamento della responsabilità in capo a quest'ultima del sinistro occorso in data
03.03.2019, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dagli attori, per la complessiva somma di complessivi € 103.190,32 in favore del sig. e della somma di € 56.856,67 in favore del Parte_2 sig. , oltre spese di lite. Parte_1
Assumevano gli attori di aver riportato danni materiali e lesioni personali in seguito al sinistro stradale avvenuto per responsabilità del veicolo Fiat panda, targato CK170LE, di proprietà della sig.ra
[...]
, in conseguenza del quale riportavano entrambi lesioni, come refertate rispettivamente con CP_2 certificati nr. 19005139 (per il sig. ) e nr. 19005140 (per il sig. ), e Parte_1 Parte_2 relativa assegnazione di gg. 10 di prognosi.
Con comparsa di intervento depositata in data 22/03/2023 si costituiva in giudizio CP_1 compagnia assicuratrice del veicolo Fiat Panda tg CK170LE, la quale concludeva per il rigetto della domanda attorea deducendone preliminarmente l'inammissibilità e l'improcedibilità, e contestando, nel merito, sia l'avvenuta prova del nesso di causalità fra l'evento riferito e le lesioni occorse, sia la quantificazione operata da parte attrice.
Con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 28.04.2023 il Giudice, rilevato il decesso di parte convenuta , autorizzava parte attrice a eseguire gli accertamenti CP_2 anagrafici sugli eventuali eredi ai fini della rinnovazione della notifica dell'atto di citazione e ordinava la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nel termine perentorio del 10.06.2023 al conducente del veicolo Fiat Panda tg.CK170LE, , rinviando la causa all'udienza cartolare del 16.01.2024 per CP_3 la verifica della corretta instaurazione del contraddittorio.
Non essendo stata prodotta in atti alcuna prova dell'avvenuto espletamento degli incombenti richiesti, all'udienza del 16.01.2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione in diritto, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.10.2024, rigettando con successivo decreto del pagina 2 di 5 02.02.2024, reso fuori udienza, l'istanza di remissione in termini, tardivamente depositata da parte attrice in data 24.01.2024, poiché ritenuta non compiutamente motivata e documentata.
Successivamente, all'esito dell'udienza del 18.10.2024, con ordinanza resa in data 20.10 2024 il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni tramite deposito di note scritte all'udienza del 31.10.2025.
Solo parte convenuta concludeva con deposito di note scritte in data 23.10.2025.
All'esito la causa veniva trattenuta in decisione
***
Occorre osservare, in via preliminare ed assorbente, che la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile pregiudica ogni ulteriore pronunciamento nel merito.
Sul punto si osserva che costituisce principio generale quello per cui nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia quello assicurativo, con la conseguenza che il giudizio deve necessariamente concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano (ex multis cfr. Cass. n. 25770/2018).
Invero, ai sensi dell'art. 144, comma 3, del Codice delle Assicurazioni private (d.lgs. 7 settembre 2005,
n. 209), nell'ipotesi in cui la vittima proponga l'azione risarcitoria direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile, detta parte “ha l'obbligo di convenire, altresì, quale litisconsorte necessario, il responsabile del sinistro, identificato nel proprietario del mezzo”
(Cassazione civile, ordinanza sez. VI, n. 37566 del 2021).
Per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi già a partire dall'art. 23 della legge n. 990 del 1969, nei giudizi di responsabilità civile per i danni da circolazione stradale, il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa come litisconsorte necessario in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali.
pagina 3 di 5 Detta deroga, che trova giustificazione nell'esigenza di assicurare che l'esistenza della responsabilità sia accertata in contraddittorio con il responsabile del danno, al fine di rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore sì da consentirgli di opporre l'accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo quale soggetto del rapporto assicurativo ai fini dell'esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto ed in particolare dell'azione di rivalsa (v. Cass., 9/3/2011, n. 5538; Cass., 25/9/1998, n. 9592. e già Cass.,
24/5/1982, n. 3162), è “applicabile anche in tutte le ipotesi di azione diretta disciplinate dal vigente
Cod. ass. (D.Lgs. n. 209 del 2005), nella specie ratione temporis applicabile, sia quella ordinaria ex art. 144, che quella prevista all'art. 149, per l'ipotesi di risarcimento diretto (come pure quella prevista all'art. 141 in caso di danni al trasportato), essendo volta a rendere opponibile all'assicurato
l'accertamento della sua condotta colposa, al fine di facilitare l'eventuale regresso dell'assicuratore
(cfr. Cass., 2/12/1014, n. 25421)” (Corte di Cassazione, sez. III civile, sent. n. 23706 del 22/11/2016).
Premesso quanto sopra, poiché la mancata integrazione del contraddittorio entro il termine perentorio stabilito dal giudice nei confronti del litisconsorte necessario costituisce un'ipotesi d'inattività c.d. qualificata, a fronte della quale deve pervenirsi necessariamente alla declaratoria di estinzione del giudizio ex art. 307, comma terzo, c.p.c., (si confronti, tra l'altro, Cass. n. 7460 del 2015, secondo cui in tal senso va interpretata anche una eventuale statuizione che provveda a definire il giudizio di primo grado attraverso la cancellazione della causa dal ruolo e, da ultimo, condivisibilmente, Tribunale di
Salerno n. 18 del 2018), e ritenuto di dover aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale nei procedimenti dinanzi al Tribunale in composizione monocratica il provvedimento che dichiara l'estinzione del processo dovrebbe opportunamente assumere la forma di “sentenza” in luogo di quella di “ordinanza” (cfr., da ultimo, Trib. Monza, 18 novembre 2025, n. 2069), a tanto dovendosi giungere valorizzando la natura sostanziale del provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo che, quand'anche pronunciato in primo grado in forma di ordinanza, rimane comunque impugnabile con l'appello (cfr., ex multis, Cass. 10 ottobre 2006, n. 21707).
Infine, in virtù del principio generale di soccombenza, le spese del presente giudizio, come liquidate nel dispositivo che segue, andranno poste, per l'appunto, a carico delle parti soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio. pagina 4 di 5 2) Condanna le parti attrici, in solido fra loro, alla refusione delle spese del giudizio in favore della parte costituita, spese liquidate in euro 7.000,00, per compenso professionale, (considerato il valore della causa, il grado di complessità stessa e l'attività svolta dalle parti), oltre rimborso forfettario, nonché IVA e CPA come per legge.
Napoli, 30/11/2025
Il Giudice
dott. Pastori Andrea
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NAPOLI
VI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pastori Andrea
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1961/2023 promossa da:
, C.F. Parte_1 C.F._1
, C.F. Parte_2 C.F._2
(Avv. Teresa Varone)
ATTORE
contro
P.I. Controparte_1 P.IVA_1
(Avv. Gennaro Bianconcini)
CONVENUTO
e
, C.F. CP_2 C.F._3
(deceduta)
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con distinti atti di citazione del 12/01/2023, i sigg.ri e , convenivano Parte_1 Parte_2 in giudizio e la sig.ra , per ivi sentirli condannare, in solido fra Controparte_1 CP_2 loro, e previo accertamento della responsabilità in capo a quest'ultima del sinistro occorso in data
03.03.2019, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dagli attori, per la complessiva somma di complessivi € 103.190,32 in favore del sig. e della somma di € 56.856,67 in favore del Parte_2 sig. , oltre spese di lite. Parte_1
Assumevano gli attori di aver riportato danni materiali e lesioni personali in seguito al sinistro stradale avvenuto per responsabilità del veicolo Fiat panda, targato CK170LE, di proprietà della sig.ra
[...]
, in conseguenza del quale riportavano entrambi lesioni, come refertate rispettivamente con CP_2 certificati nr. 19005139 (per il sig. ) e nr. 19005140 (per il sig. ), e Parte_1 Parte_2 relativa assegnazione di gg. 10 di prognosi.
Con comparsa di intervento depositata in data 22/03/2023 si costituiva in giudizio CP_1 compagnia assicuratrice del veicolo Fiat Panda tg CK170LE, la quale concludeva per il rigetto della domanda attorea deducendone preliminarmente l'inammissibilità e l'improcedibilità, e contestando, nel merito, sia l'avvenuta prova del nesso di causalità fra l'evento riferito e le lesioni occorse, sia la quantificazione operata da parte attrice.
Con ordinanza resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza cartolare del 28.04.2023 il Giudice, rilevato il decesso di parte convenuta , autorizzava parte attrice a eseguire gli accertamenti CP_2 anagrafici sugli eventuali eredi ai fini della rinnovazione della notifica dell'atto di citazione e ordinava la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione nel termine perentorio del 10.06.2023 al conducente del veicolo Fiat Panda tg.CK170LE, , rinviando la causa all'udienza cartolare del 16.01.2024 per CP_3 la verifica della corretta instaurazione del contraddittorio.
Non essendo stata prodotta in atti alcuna prova dell'avvenuto espletamento degli incombenti richiesti, all'udienza del 16.01.2024 il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione in diritto, rinviava per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 18.10.2024, rigettando con successivo decreto del pagina 2 di 5 02.02.2024, reso fuori udienza, l'istanza di remissione in termini, tardivamente depositata da parte attrice in data 24.01.2024, poiché ritenuta non compiutamente motivata e documentata.
Successivamente, all'esito dell'udienza del 18.10.2024, con ordinanza resa in data 20.10 2024 il giudice rinviava per la precisazione delle conclusioni tramite deposito di note scritte all'udienza del 31.10.2025.
Solo parte convenuta concludeva con deposito di note scritte in data 23.10.2025.
All'esito la causa veniva trattenuta in decisione
***
Occorre osservare, in via preliminare ed assorbente, che la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti del responsabile civile pregiudica ogni ulteriore pronunciamento nel merito.
Sul punto si osserva che costituisce principio generale quello per cui nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile, il responsabile del danno, che deve essere chiamato nel giudizio sin dall'inizio, assume la veste di litisconsorte necessario, poiché la controversia deve svolgersi in maniera unitaria tra i tre soggetti del rapporto processuale (danneggiato, assicuratore e responsabile del danno) e coinvolge inscindibilmente sia il rapporto di danno, originato dal fatto illecito dell'assicurato, sia quello assicurativo, con la conseguenza che il giudizio deve necessariamente concludersi con una decisione uniforme per tutti i soggetti che vi partecipano (ex multis cfr. Cass. n. 25770/2018).
Invero, ai sensi dell'art. 144, comma 3, del Codice delle Assicurazioni private (d.lgs. 7 settembre 2005,
n. 209), nell'ipotesi in cui la vittima proponga l'azione risarcitoria direttamente nei confronti dell'assicuratore del responsabile civile, detta parte “ha l'obbligo di convenire, altresì, quale litisconsorte necessario, il responsabile del sinistro, identificato nel proprietario del mezzo”
(Cassazione civile, ordinanza sez. VI, n. 37566 del 2021).
Per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, formatosi già a partire dall'art. 23 della legge n. 990 del 1969, nei giudizi di responsabilità civile per i danni da circolazione stradale, il proprietario del veicolo assicurato deve essere, quale responsabile del danno, chiamato in causa come litisconsorte necessario in deroga al principio della facoltatività del litisconsorzio in materia di obbligazioni solidali.
pagina 3 di 5 Detta deroga, che trova giustificazione nell'esigenza di assicurare che l'esistenza della responsabilità sia accertata in contraddittorio con il responsabile del danno, al fine di rafforzare la posizione processuale dell'assicuratore sì da consentirgli di opporre l'accertamento di responsabilità al proprietario del veicolo quale soggetto del rapporto assicurativo ai fini dell'esercizio dei diritti nascenti da tale rapporto ed in particolare dell'azione di rivalsa (v. Cass., 9/3/2011, n. 5538; Cass., 25/9/1998, n. 9592. e già Cass.,
24/5/1982, n. 3162), è “applicabile anche in tutte le ipotesi di azione diretta disciplinate dal vigente
Cod. ass. (D.Lgs. n. 209 del 2005), nella specie ratione temporis applicabile, sia quella ordinaria ex art. 144, che quella prevista all'art. 149, per l'ipotesi di risarcimento diretto (come pure quella prevista all'art. 141 in caso di danni al trasportato), essendo volta a rendere opponibile all'assicurato
l'accertamento della sua condotta colposa, al fine di facilitare l'eventuale regresso dell'assicuratore
(cfr. Cass., 2/12/1014, n. 25421)” (Corte di Cassazione, sez. III civile, sent. n. 23706 del 22/11/2016).
Premesso quanto sopra, poiché la mancata integrazione del contraddittorio entro il termine perentorio stabilito dal giudice nei confronti del litisconsorte necessario costituisce un'ipotesi d'inattività c.d. qualificata, a fronte della quale deve pervenirsi necessariamente alla declaratoria di estinzione del giudizio ex art. 307, comma terzo, c.p.c., (si confronti, tra l'altro, Cass. n. 7460 del 2015, secondo cui in tal senso va interpretata anche una eventuale statuizione che provveda a definire il giudizio di primo grado attraverso la cancellazione della causa dal ruolo e, da ultimo, condivisibilmente, Tribunale di
Salerno n. 18 del 2018), e ritenuto di dover aderire all'orientamento giurisprudenziale secondo il quale nei procedimenti dinanzi al Tribunale in composizione monocratica il provvedimento che dichiara l'estinzione del processo dovrebbe opportunamente assumere la forma di “sentenza” in luogo di quella di “ordinanza” (cfr., da ultimo, Trib. Monza, 18 novembre 2025, n. 2069), a tanto dovendosi giungere valorizzando la natura sostanziale del provvedimento dichiarativo dell'estinzione del processo che, quand'anche pronunciato in primo grado in forma di ordinanza, rimane comunque impugnabile con l'appello (cfr., ex multis, Cass. 10 ottobre 2006, n. 21707).
Infine, in virtù del principio generale di soccombenza, le spese del presente giudizio, come liquidate nel dispositivo che segue, andranno poste, per l'appunto, a carico delle parti soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Dichiara l'estinzione del giudizio. pagina 4 di 5 2) Condanna le parti attrici, in solido fra loro, alla refusione delle spese del giudizio in favore della parte costituita, spese liquidate in euro 7.000,00, per compenso professionale, (considerato il valore della causa, il grado di complessità stessa e l'attività svolta dalle parti), oltre rimborso forfettario, nonché IVA e CPA come per legge.
Napoli, 30/11/2025
Il Giudice
dott. Pastori Andrea
pagina 5 di 5