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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 23/05/2025, n. 753 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 753 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. v.g. 2316/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2316/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. TERNI MICHELA MARIANGELA Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. TERNI MICHELA MARIANGELA Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio.
A scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle trascritte conclusioni congiunte:
“ A RAPPORTI GENITORIALI
1) Il minore (nato il [...]), è affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art 337 ter cc, conseguentemente i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che concernono il minore relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza anagrafica del medesimo, tenendo conto dei suoi bisogni, delle sue capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni, con impegno al reciproco rispetto ed alla comunicazione tra i medesimi volta a garantire un rapporto equilibrato del figlio con ciascuno di essi.
Ogni genitore eserciterà, la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il minore con sé, sempre comunicando all'altro genitore episodi rilevanti pagina 1 di 6 ed importanti per la sua educazione, la salute ed i suoi bisogni.
2) Il minore resterà collocato presso la madre nell'abitazione famigliare in Persona_1
Pisogne (BS) via Don Faustino Bonetti n. 23 dove manterrà la residenza ai fini anagrafici così come la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente (27.11.2004), Persona_2
attualmente domiciliata per ragioni di studio in Brescia, via Santa Maria Crocefissa da Rosa n.63;
3) La casa famigliare, in Pisogne (BS) via Don Faustino Bonetti n. 23 di proprietà della sig. CP_1
resterà nella disponibilità della stessa con tutto quanto l'arreda, che continuerà a risiedervi
[...]
unitamente ai figli. Si dà atto che il sig. al momento della sottoscrizione del presente Parte_1 ricorso, ha già provveduto al rilascio dell'abitazione famigliare asportando i propri beni ed effetti personali, e provvederà entro tre mesi dall'emananda sentenza, a trasferire la propria residenza presso la nuova abitazione acquistata dallo stesso in Pisogne (BS) via Madonnina n. 3;
4) Il sig. fatti salvi diversi accordi tra le parti, secondo buon senso e tenendo conto Parte_1 dell'interesse ed esigenze del minore, in ragione dell'età dello stesso, potrà vedere e tenere con sé il figlio accordandosi direttamente con lo stesso al fine di garantire le visite infrasettimanali Persona_1
ed i week end alternati con la madre.
Il padre potrà, inoltre, vedere e tenere con sé il figlio durante le festività Natalizie e Pasquali ad anni alterni con la madre, così come durante i ponti e le festività nazionali sempre secondo il criterio dell'alternanza di anno in anno.
Durante le vacanze estive, dalla fine della scuola nel mese di giugno, alla ripresa dell'anno scolastico nel mese di settembre, il padre potrà trascorrere con il figlio un periodo di vacanza di due Per_1
settimane, anche consecutive, da concordare tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno. In ogni caso le parti s'impegnano reciprocamente a comunicarsi con ampio anticipo il luogo in cui si recheranno eventualmente in villeggiatura.
5) I genitori si impegnano nell'interesse del figlio ed al fine di garantire il corretto esercizio della responsabilità genitoriale, a comunicarsi tempestivamente l'eventuale propria impossibilità, per esigenze lavorative o personali a tenere il figlio nel proprio tempo di pertinenza informando l'altro di eventuali impedimenti, o di eventuali viaggi e/o allontanamenti dai rispettivi luoghi di residenza così da poter concordare congiuntamente le modalità di collocamento e gestione del minore fra i genitori.
6) Il sig. verserà, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore Parte_1 Per_1
entro il 5 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla sig. la somma mensile
[...] Controparte_1 di € 300,00 (euro trecento /00), importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT con prima pagina 2 di 6 decorrenza dal mese di gennaio 2026, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso.
I genitori provvederanno al mantenimento diretto della figlia maggiorenne ma non Persona_2 economicamente autosufficiente, studentessa universitaria domiciliata presso l'unità abitativa condotta in locazione in Brescia.
Il sig. quale ulteriore contributo al mantenimento, continuerà a provvedere al Parte_1 pagamento del canone di locazione dell'unità abitativa in Brescia, via Santa Maria Crocefissa da Rosa
n.63, pari ad euro 470,00 mensili fino alla naturale scadenza del contratto di locazione fissata per il
25.10.2025. L'eventuale rinnovo e/o ricerca di altra soluzione abitativa di natura transitoria per la figlia, dovrà essere concordata preventivamente tra le parti e le relative spese suddivise in egual misura tra i genitori come previsto relativamente alle spese straordinarie per i figli di seguito indicate.
Il sig. proseguirà inoltre, fino al termine al pagamento delle rate del finanziamento Parte_1 stipulato a suo nome presso Agos Ducato con scadenza il 25.10.2027, contratto per l'acquisto dell'autovettura Fiat Panda tg. GP119EC in uso alla figlia oltre alle spese per bollo e Persona_2 assicurazione dell'autovettura.
7) Ciascun genitore, concorrerà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie necessarie per i figli, (in conformità anche con le linee guida Tribunale di Brescia anno 2016) come segue:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici o particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola pagina 3 di 6 ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto;
- scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo
10 gg); in difetto, sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata, email o WhatsApp) all'atro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8) L'assegno unico spettante ai figli e sarà percepito, in deroga a quanto previsto dalle Per_2 Per_1
norme in vigore, nella misura del 100% dalla sig. . Le parti, provvederanno collaborando Controparte_1
tra loro, agli adempimenti necessari con consegna e scambio della documentazione richiesta per l'espletamento delle procedure necessarie.
9) I genitori detrarranno le spese sostenute per i figli nella misura del 50% ciascuno ai fini della detrazione delle spese mediche, di assistenza e farmaceutiche nella misura del 50% ciascuno, le relative fatture e spese dovranno essere intestate a nome dei figli e consegnate a ciascuno.
10) Le parti rilasciano sin d'ora il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o documenti equipollenti per sé e per il figlio minore, autorizzando l'espatrio di quest'ultimo unicamente per fini turistici e/o motivi di studio.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
pagina 4 di 6 A) RAPPORTI PATRIMONIALI
11) Le parti concordano che l'unità immobiliare sita in Pisogne (BS) via Don Faustino Bonetti n. 23 destinata ad abitazione famigliare la cui proprietà è in capo alla sig. , resterà alla stessa Controparte_1 con quanto l'arreda.
In ragione sia del contributo economico corrisposto dalle parti al momento dell'acquisto dell'abitazione famigliare sia relativamente alle spese sostenute durante il periodo di convivenza more uxorio, le parti stabiliscono sin d'ora che nell'ipotesi in cui la sig. decidesse di cedere/vendere la Controparte_1
suddetta unità immobiliare riconoscerà parte del ricavato ottenuto, ai figli e nella Per_2 Per_1
misura del 15% ciascuno.
12) Il sig. nell'ipotesi in cui decidesse di cedere/vendere l'unità immobiliare di sua Parte_1 proprietà acquistata nell'anno 2024 al fine di destinarla a propria abitazione, sita in Pisogne (BS) via
Madonnina n. 3, riconoscerà al netto delle spese sostenute per il prestito ottenuto per l'acquisto e le spese di sistemazione/ristrutturazione, parte del ricavato ai figli e nella misura del 15% Per_2 Per_1
ciascuno.
13) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di avere definito, fatti salvi gli accordi contenuti nel presente atto, le eventuali richieste reciproche inerenti alla divisione del patrimonio mobiliare e immobiliare per il quale dichiarano, che con l'esatto puntuale adempimento di quanto previsto nel presente ricorso, di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Le spese legali della presente procedura saranno sostenute dal sig. . Parte_1
Fatto e diritto
Con ricorso congiunto depositato il 4/02/2025, , premesso Parte_1 Controparte_1
di essere genitori di nata il [...] e di nato il [...], domandavano la Per_2 Per_1
regolamentazione dei rapporti personali ed economici concernenti i figli in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio, formulando le conclusioni in epigrafe.
Il ricorso era rimesso al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
***
Ritenuto accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale del figlio minorenne e della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, il Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, l'ascolto dei figli si reputa manifestamente superfluo e le spese del giudizio sono a carico di Parte_1
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
pagina 5 di 6
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Brescia, camera di consiglio del 22/05/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
MICHELE POSIO PRESIDENTE est.
CLAUDIA GHERI GIUDICE
ANDREA MARCHESI GIUDICE nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 2316/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ), con l'avv. TERNI MICHELA MARIANGELA Parte_1 C.F._1
e
(c.f. ), con l'avv. TERNI MICHELA MARIANGELA Controparte_1 C.F._2
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio.
A scioglimento della riserva che precede, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sulle trascritte conclusioni congiunte:
“ A RAPPORTI GENITORIALI
1) Il minore (nato il [...]), è affidato congiuntamente ad entrambi i Persona_1 genitori, i quali eserciteranno la responsabilità genitoriale ai sensi dell'art 337 ter cc, conseguentemente i genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che concernono il minore relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza anagrafica del medesimo, tenendo conto dei suoi bisogni, delle sue capacità ed inclinazioni naturali ed aspirazioni, con impegno al reciproco rispetto ed alla comunicazione tra i medesimi volta a garantire un rapporto equilibrato del figlio con ciascuno di essi.
Ogni genitore eserciterà, la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il minore con sé, sempre comunicando all'altro genitore episodi rilevanti pagina 1 di 6 ed importanti per la sua educazione, la salute ed i suoi bisogni.
2) Il minore resterà collocato presso la madre nell'abitazione famigliare in Persona_1
Pisogne (BS) via Don Faustino Bonetti n. 23 dove manterrà la residenza ai fini anagrafici così come la figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente (27.11.2004), Persona_2
attualmente domiciliata per ragioni di studio in Brescia, via Santa Maria Crocefissa da Rosa n.63;
3) La casa famigliare, in Pisogne (BS) via Don Faustino Bonetti n. 23 di proprietà della sig. CP_1
resterà nella disponibilità della stessa con tutto quanto l'arreda, che continuerà a risiedervi
[...]
unitamente ai figli. Si dà atto che il sig. al momento della sottoscrizione del presente Parte_1 ricorso, ha già provveduto al rilascio dell'abitazione famigliare asportando i propri beni ed effetti personali, e provvederà entro tre mesi dall'emananda sentenza, a trasferire la propria residenza presso la nuova abitazione acquistata dallo stesso in Pisogne (BS) via Madonnina n. 3;
4) Il sig. fatti salvi diversi accordi tra le parti, secondo buon senso e tenendo conto Parte_1 dell'interesse ed esigenze del minore, in ragione dell'età dello stesso, potrà vedere e tenere con sé il figlio accordandosi direttamente con lo stesso al fine di garantire le visite infrasettimanali Persona_1
ed i week end alternati con la madre.
Il padre potrà, inoltre, vedere e tenere con sé il figlio durante le festività Natalizie e Pasquali ad anni alterni con la madre, così come durante i ponti e le festività nazionali sempre secondo il criterio dell'alternanza di anno in anno.
Durante le vacanze estive, dalla fine della scuola nel mese di giugno, alla ripresa dell'anno scolastico nel mese di settembre, il padre potrà trascorrere con il figlio un periodo di vacanza di due Per_1
settimane, anche consecutive, da concordare tra i genitori entro il mese di maggio di ogni anno. In ogni caso le parti s'impegnano reciprocamente a comunicarsi con ampio anticipo il luogo in cui si recheranno eventualmente in villeggiatura.
5) I genitori si impegnano nell'interesse del figlio ed al fine di garantire il corretto esercizio della responsabilità genitoriale, a comunicarsi tempestivamente l'eventuale propria impossibilità, per esigenze lavorative o personali a tenere il figlio nel proprio tempo di pertinenza informando l'altro di eventuali impedimenti, o di eventuali viaggi e/o allontanamenti dai rispettivi luoghi di residenza così da poter concordare congiuntamente le modalità di collocamento e gestione del minore fra i genitori.
6) Il sig. verserà, a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore Parte_1 Per_1
entro il 5 di ogni mese, sul conto corrente intestato alla sig. la somma mensile
[...] Controparte_1 di € 300,00 (euro trecento /00), importo da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT con prima pagina 2 di 6 decorrenza dal mese di gennaio 2026, sino al raggiungimento dell'indipendenza economica dello stesso.
I genitori provvederanno al mantenimento diretto della figlia maggiorenne ma non Persona_2 economicamente autosufficiente, studentessa universitaria domiciliata presso l'unità abitativa condotta in locazione in Brescia.
Il sig. quale ulteriore contributo al mantenimento, continuerà a provvedere al Parte_1 pagamento del canone di locazione dell'unità abitativa in Brescia, via Santa Maria Crocefissa da Rosa
n.63, pari ad euro 470,00 mensili fino alla naturale scadenza del contratto di locazione fissata per il
25.10.2025. L'eventuale rinnovo e/o ricerca di altra soluzione abitativa di natura transitoria per la figlia, dovrà essere concordata preventivamente tra le parti e le relative spese suddivise in egual misura tra i genitori come previsto relativamente alle spese straordinarie per i figli di seguito indicate.
Il sig. proseguirà inoltre, fino al termine al pagamento delle rate del finanziamento Parte_1 stipulato a suo nome presso Agos Ducato con scadenza il 25.10.2027, contratto per l'acquisto dell'autovettura Fiat Panda tg. GP119EC in uso alla figlia oltre alle spese per bollo e Persona_2 assicurazione dell'autovettura.
7) Ciascun genitore, concorrerà nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie necessarie per i figli, (in conformità anche con le linee guida Tribunale di Brescia anno 2016) come segue:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici o particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola pagina 3 di 6 ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto;
- scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione
(comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo
10 gg); in difetto, sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata, email o WhatsApp) all'atro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8) L'assegno unico spettante ai figli e sarà percepito, in deroga a quanto previsto dalle Per_2 Per_1
norme in vigore, nella misura del 100% dalla sig. . Le parti, provvederanno collaborando Controparte_1
tra loro, agli adempimenti necessari con consegna e scambio della documentazione richiesta per l'espletamento delle procedure necessarie.
9) I genitori detrarranno le spese sostenute per i figli nella misura del 50% ciascuno ai fini della detrazione delle spese mediche, di assistenza e farmaceutiche nella misura del 50% ciascuno, le relative fatture e spese dovranno essere intestate a nome dei figli e consegnate a ciascuno.
10) Le parti rilasciano sin d'ora il consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o documenti equipollenti per sé e per il figlio minore, autorizzando l'espatrio di quest'ultimo unicamente per fini turistici e/o motivi di studio.
PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
pagina 4 di 6 A) RAPPORTI PATRIMONIALI
11) Le parti concordano che l'unità immobiliare sita in Pisogne (BS) via Don Faustino Bonetti n. 23 destinata ad abitazione famigliare la cui proprietà è in capo alla sig. , resterà alla stessa Controparte_1 con quanto l'arreda.
In ragione sia del contributo economico corrisposto dalle parti al momento dell'acquisto dell'abitazione famigliare sia relativamente alle spese sostenute durante il periodo di convivenza more uxorio, le parti stabiliscono sin d'ora che nell'ipotesi in cui la sig. decidesse di cedere/vendere la Controparte_1
suddetta unità immobiliare riconoscerà parte del ricavato ottenuto, ai figli e nella Per_2 Per_1
misura del 15% ciascuno.
12) Il sig. nell'ipotesi in cui decidesse di cedere/vendere l'unità immobiliare di sua Parte_1 proprietà acquistata nell'anno 2024 al fine di destinarla a propria abitazione, sita in Pisogne (BS) via
Madonnina n. 3, riconoscerà al netto delle spese sostenute per il prestito ottenuto per l'acquisto e le spese di sistemazione/ristrutturazione, parte del ricavato ai figli e nella misura del 15% Per_2 Per_1
ciascuno.
13) Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di avere definito, fatti salvi gli accordi contenuti nel presente atto, le eventuali richieste reciproche inerenti alla divisione del patrimonio mobiliare e immobiliare per il quale dichiarano, che con l'esatto puntuale adempimento di quanto previsto nel presente ricorso, di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altro.
Le spese legali della presente procedura saranno sostenute dal sig. . Parte_1
Fatto e diritto
Con ricorso congiunto depositato il 4/02/2025, , premesso Parte_1 Controparte_1
di essere genitori di nata il [...] e di nato il [...], domandavano la Per_2 Per_1
regolamentazione dei rapporti personali ed economici concernenti i figli in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio, formulando le conclusioni in epigrafe.
Il ricorso era rimesso al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero.
***
Ritenuto accordo pienamente conforme alla legge ed all'interesse morale e materiale del figlio minorenne e della figlia maggiorenne non economicamente autosufficiente, il Collegio dispone in conformità.
Alla luce dell'accordo raggiunto, l'ascolto dei figli si reputa manifestamente superfluo e le spese del giudizio sono a carico di Parte_1
Si dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'emananda sentenza.
pagina 5 di 6
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità all'accordo trascritto in epigrafe.
Brescia, camera di consiglio del 22/05/2025.
Il Presidente est.
Michele Posio
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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