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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 04/03/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Genova
Sezione I
Riunita in camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Lorenza Calcagno Presidente rel. dott. Marco Rossi Consigliere dott.ssa Francesca Traverso Consigliere ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa avente n. RG. 178/2022, promossa da in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Parte_1
Geom. elettivamente domiciliata in Genova Via XX Parte_2
Settembre 19/6, presso lo studio dell'Avv. Ghigliotti Leopoldo che la rappresenta e difende in forza di procura da intendersi apposta in calce al ricorso per ingiunzione;
Appellante; contro in persona del Consigliere Delegato, NG. E_ CP_2
, elettivamente domiciliata in Genova via Porta d'Archi, presso lo
[...]
studio dell'Avv. NGlese Giuseppe che, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Bertinelli Claudia, la rappresenta e difende in forza di procura da intendersi apposta in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Appellata.
Conclusioni
Parte appellante.
1 “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis rejectis, in accoglimento del proposto atto d'appello, riformare la sentenza n.
1924/2021 del Tribunale Civile di Genova resa tra le parti di questo giudizio, così statuendo:
Nel merito
- dare atto che la ha illegittimamente contestato E_
alla la mancata esecuzione della scala di sicurezza Parte_1
dell'ascensore inclinato oggetto del contratto d'appalto con il Comune di
Celle UR, visto che aveva depositato presso il Comune di Celle UR in data 11.4.2014 un progetto esecutivo con accluso computo metrico (v. prod. 7 fase di merito del giudizio di primo grado) che, Parte_1
contrariamente a quanto previsto nel computo metrico del progetto definitivo (v. fra le “opere metalliche” le voci 18 e 23 del progetto sub prod.
5 avversaria, con un compenso complessivo di oltre € 33.000,00), escludeva compensi allaI. per quell'opera equindi aveva depositato un CP_3
progetto in variante che rendeva più onerosa quell'opera senza sottoporlo previamente alla (ed a fortiori senza condividerlo con la stessa) per Parte_1
le modifiche che intendeva operare sulle modalità realizzative della scala;
-dare conseguentemente atto che il comportamento tenuto dalla
[...]
con il , tanto a livello di progetti depositati CP_1 Controparte_4
che di altri documenti e/o corrispondenza da essa trasmessi, impedisce di responsabilizzare la con riferimento alla penale applicata da quel Parte_1
Comune per il ritardo nell'esecuzione della scala di sicurezza.
In via subordinata, per la denegata ipotesi che si ravvisino comunque responsabilità della per la mancata esecuzione della scala di Parte_1
sicurezza, dichiarare che la a realizzato quella scala con E_
colpevole ritardo e che ha trattenuto somme di spettanza della in Parte_1
misura non consentita;
-condannare in tutto o in parte la al pagamento E_
alla della somma portata dall'ingiunzione n. 1028/2017 del Parte_1
Tribunale di Genova, tanto per capitale che per interessi e spese;
2 -condannare la al risarcimento dei danni ex art. 96 E_
c.p.c., liquidati d'ufficio secondo equità, per la malafede da essa tenuta nella ricostruzione dei fatti di lite e più in generale nel corso dei due gradi di giudizio.
Ciò avendo a mente in particolare il ricorso alla falsa testimonianza del suo dipendente circa la data dell'incontro con il di Celle CP_5 CP_4
UR (incontro da lui presentato nel luglio 2015 mentre era avvenuto il
25.9.2015), mantenendo quella falsa ricostruzione ancora a pag. 4 della sua conclusionale del 27.4.2021 ove è ricorsa addirittura ad una sottolineatura di quanto dichiarato in udienza dal predetto CP_5
Non senza rilevare che medio tempore la ha denunciato alla Parte_1
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova il Sig. e che CP_5
la in appello ha parzialmente modificato le sue difese E_
rispetto a quelle di prime cure, adducendo per la prima volta che il predetto incontro presso il di Celle UR alla presenza del Geom. CP_4 Parte_2
(legale rappresentante della e del Sig. potrebbe
[...] Parte_1 CP_5
essersi svolto anche nel settembre 2015 (v. pag. 8 sub iii della comparsa di risposta 17.5.2022), così mettendo in dubbio nella sua effettività CP_1
quello che era stato il presupposto giustificativo della condanna della in prime cure, rappresentato dal Tribunale di Genova in termini di Parte_1
“retroscena che ha condotto al rifiuto da parte di di realizzare la Parte_1
scala” (v. ultimo periodo di pag. 8 della sentenza gravata);
-condannare la a pagare alla le spese E_ Parte_1
e competenze di lite tanto per la fase ingiuntiva che per i due gradi del giudizio di merito, nonché a rifondere alla stessa quelle ricevute dopo la sentenza di prime cure (pari ad € 16.468,78 come da prod. 2 di seconde cure) e l'importo versato per imposta di registro su tale sentenza (pari ad €
200,00 come da prod. 3 di seconde cure);
−munire l'emananda sentenza di provvisoria esecutorietà, come per legge”. si insiste nelle conclusioni rassegnate e, tuzioristicamente, anche per quelle istruttorie correlate ad istanza di C.T.U. con prospettazione di quesito peritale che accorda al consulente designato pure la possibilità di acquisire
3 dalle parti o da terzi documenti necessari per pronunciarsi sull'indagine assegnata.
Parte appellata.
“- Rigettare le domande tutte svolte dalla con atto di citazione Parte_1
in appello, perché infondate in fatto ed in diritto, e confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Genova n. 1924/2021;
- condannare la al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., Parte_1
liquidati d'ufficio secondo equità, per la malafede tenuta nel distorcere continuamente i fatti narrati addebitandoli a malafede di
[...]
con modalità calunniosa;
E_
- con vittoria di spese di primo e secondo grado”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
Il processo di primo grado e i motivi d'appello
Con atto di citazione del luglio 2017 , da ora E_
, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. CP_1
1028/2017 contenente ingiunzione di pagamento a favore di Parte_1
da ora della somma di euro 158.785,85 per opere eseguite Pt_1
nell'ambito del contratto di appalto sottoscritto a seguito di gara con il relativo a “Lavori di realizzazione nuovo impianto di Controparte_4
trasporto con trazione a fune in Loc. Bottini del Comune di Celle UR”, come contabilizzate nei SAL 5 e finale, di cui alle fatture nn. 20/2016 e
3/2017. I lavori erano stati realizzati in ATI, nella quale era mandante Pt_1
e mandataria. CP_1
Parte opponente ha sostenuto non essere dovute le somme in quanto Pt_1
non aveva provveduto alla realizzazione della scala di sicurezza a servizio dell'ascensore inclinato, costituita da materiale metallico, costringendo essa mandataria, ai sensi della lettera M) dell'accordo commerciale tra loro intercorso, ad una esecuzione in danno, con costi rappresentati dalle fatture per la fornitura e posa in opera della scala e per noleggio autogru, nonché ulteriori costi derivanti dal prolungamento dell' attività del cantiere e la somma per penale addebitata in sede di collaudo effettuato in data
29.11.2016.
4 Con la comparsa di costituzione ha affermato di non avere avuto Pt_1
l'onere di provvedere alla fornitura e posa in opera della scala di sicurezza in quanto, mentre nel progetto definitivo di gara l'opera era indicata ed oggetto di prezzo specifico, tale voce non era più presente nel computo metrico esecutivo realizzato dai tecnici dell'ATI, in particolare a firma NG.
, a seguito di una modifica unilateralmente disposta dalla Per_1
a suo unico vantaggio, con l'indicazione di un unico prezzo finale CP_1
nel quale era compreso anche l'onere dell'opera specifica.
La causa era istruita tramite prova testimoniale e l'opposizione era accolta, con la revoca del titolo e la dichiarazione che nulla era dovuto da . CP_1
Il Giudice di prime cure ha ritenuto non provato che le modifiche introdotte nel progetto esecutivo avessero modificato il contenuto degli accordi interni all'ATI.
Ha notificato atto di citazione in appello svolgendo i seguenti motivi: Pt_1
1. Falsità della data dell'incontro presso il Comune di Celle UR indicata dal teste per la comunicazione da parte dell'ing. CP_5
, relativa all'indisponibilità del ad integrare CP_6 CP_4
l'importo dell'appalto con una somma prevista per la scala di sicurezza;
erronea valutazione delle dichiarazioni rese dal testimone riguardo alle affermazioni di Tes_1 Parte_2
nell'incontro 13.10.2015 presso il ristorante Ippogrifo.
2. Erronea valutazione delle dichiarazioni rese dai testimoni dipendenti di rispetto a quelle provenienti dai progettisti CP_1
ATI – pur designati da – con il richiamo ad un rescritto – CP_1
comparsa conclusionale primo grado - depositato CP_1
tardivamente e immediatamente contestato da nelle Pt_1
repliche.
3. Erroneità della decisione con riferimento alla valutazione degli interventi chiesti dalla ai progettisti ATI in corso d'opera: CP_1
la ricostruzione del Tribunale ha escluso il mutamento della tipologia dei profilati metallici nella variante chiesta ai progettisti
ATI nella primavera 2015 ed ha fondato la conclusione su un
5 documento contestato perché privo di prova dell'approvazione da parte del – doc. 19 e 12 ILSET merito, mail CP_4 CP_1
3.9.2015-; nell'argomentazione l'appellante rinnova la richiesta di
CTU già formulata in primo grado su due aspetti: il peso dei profilati e se questo comportava un risparmio economico e se la tipologia della scala di emergenza appesa alla scala fosse illegittima come in replica indicato da;
l'appellante ha poi contestato, CP_1
riprendendo la difesa già svolta in primo grado, la mancata prova del pagamento delle fatture e relative alla Parte_3 Pt_4
fornitura e posa in opera della scala di emergenza a servizio dell'ascensore inclinato.
4. Erroneità del giudizio di attribuzione a parte appellante dell'intera penale applicata dal e della compensazione operata dal CP_4
Giudice di primo grado tra i costi della ed i controcrediti CP_1
di . In particolare, la difesa ha evidenziato che ha Pt_1 CP_1
ordinato la scala soltanto a gennaio del 2016, precisamente il
22.1.2016 con consegna il 18.2.2016, pur a fronte della contestazione ILSET del 7.8.2015 – doc. 1 ILSET merito-.
L'appellante ha contestato quindi ogni responsabilità nel ritardo e la presenza di idonea prova dell'esistenza e entità dei costi richiesti da . In particolare, ha sottolineato come il doc. 16 non CP_1
costituisce prova – somme qualificate “costi connessi quantificati come d'uso nel 65%- e che il prezzo per l'opera previsto nel progetto definitivo era molto inferiore a quello deciso in primo grado e posto a carico . Pt_1
33 813,00 indicato nel prezzo a corpo previsto per l'ascensore inclinato, in realtà poco distante dal costo rappresentato dalle due fatture e pari ad euro 39.225,00 oltre IVA -; il Parte_3 Pt_4
ritardo, per altro non provato, è stato posto solo a carico di . Pt_1
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e precisando che CP_1
nel computo metrico estimativo di compariva alle voci 18 e 23 la Per_2
scala di emergenza per complessivi euro 33.813,00 -doc. 5 CP_1
6 (27.183,00 più IVA)- e l'ascensore inclinato per euro 296.000. La realizzazione della scala era dunque onere di ILSET come da accordo ATI - doc. 6 fascicolo primo grado-. Inoltre, il contratto con il Comune, sottoscritto dall'ATI il 21.1.2014, e il progetto esecutivo contenente modifiche delle opere edili era stato seguito solo da e in quest'ultimo Pt_1
documento non era più presente la voce per la scala di emergenza, ma la responsabilità era della sola appellante che doveva vigilare sulla predisposizione del documento perché si trattava di modificare opere edili a suo carico. In merito ai costi riconosciuti, ha argomentato che CP_1
gli esborsi erano forniti di prova ed erano pari ad euro 33.000 oltre IVA per fornitura e posa in opera, euro 6.225,00 oltre Iva per il costo autogru e così complessivamente per euro 39.225,00 oltre IVA – doc. 11 e 12 fascicolo opposizione-. Inoltre, con il SAL finale la stazione appaltante aveva poi calcolato il ritardo dal 6.11.2015 al 1.3.2016 per 116 giorni applicando una penale di euro 66.646,63, da imputarsi interamente a carico di che non Pt_1
aveva voluto procedere all'opera a lei facente capo secondo gli accordi.
Con riferimento ad una specifica contestazione formulata da parte appellante, ha precisato che con il doc. 16 aveva riconosciuto un credito di per euro 35.612,78 ma l'importo era stato assorbito da quanto non Pt_1
aveva potuto incassare essa appellata in sede di SAL finale. Ha poi contestato di non aver mai cambiato la progettazione della scala di emergenza, in quanto sarebbero stati i tecnici di ATI e Pt_5 Per_1
a non comprendere il progetto iniziale. CP_7
Decisione
Preliminarmente deve darsi atto che in primo grado ha CP_1
depositato le memorie difensive finali fuori termine - per pochi secondi la prima e pochi minuti la seconda - , rilievo non effettuato dal Giudice di prime cure.
Il motivo di appello sub. 1, se pure sottolineato da parte appellane la quale ha altresì fatto riferimento ad una denuncia per falsa testimonianza presentata a carico del testimone non assume particolare rilievo CP_5
alla luce delle dichiarazioni provenienti da legale Parte_2
7 rappresentante di di cui alla comunicazione di posta elettronica 7 Pt_1
agosto 2015 ed alla successiva di poche settimane successiva, del 28 agosto
– documenti 1 e 6 fascicolo parte opposta-. Invero, leggendo il contenuto dei documenti sopra individuati emerge evidente come la mancata previsione della voce di prezzo relativa alla scala di sicurezza a servizio dell'ascensore inclinato, voce presente nel computo metrico estimativo di gara – doc. 5 fascicolo parte appellata- e non più prevista nel progetto esecutivo del Comune appaltante – doc. 7 fascicolo opposto-, ha condotto il ritenere che l'opera non fosse più a carico di in quanto il Parte_2 Pt_1
valore della stessa era stato indicato considerando tutti i costi ed era dunque assorbito l'onere economico in precedenza imputato alla scala di emergenza. Nel messaggio di posta elettronica del 28 agosto Parte_2
scrive “.. alla luce di quanto risulta dai documenti progettuali e da come è stata da voi gestita la progettazione e le modifiche alle carpenterie metalliche della via di corsa, la scala di emergenza è e resta un onere di Vs esclusiva competenza (infatti è espressamente compresa e compensata nella voce elenco prezzi relativa all'impianto ascensore)…”. A fronte di queste chiare dichiarazioni non assume rilievo in causa se e quanto il si sia recato in Comune a Celle UR per verificare la possibilità Parte_2
di un mutamento del progetto esecutivo – per altro proprio nella comunicazione del 28agosto emerge la presenza di discussioni tra le parti in causa al fine di individuare una soluzione- né che cosa abbia precisamente detto ad un incontro al ristorante Ippogrifo – qui il riferimento è alla contestazione delle dichiarazioni testimoniali di Tes_1
I motivi sub. 2, 3 e 4 devono essere analizzati unitamente e portano all'accoglimento, nei termini di cui alla motivazione che segue, dell'appello.
La questione trova chiarimento da un esame dei documenti in atti. Risulta ed è pacifico che nel computo metrico estimativo di gara – doc. 5 parte appellante- la scala di emergenza era prevista sub. voce 18 e quantificato il valore in euro 33.087,00. Se si esamina la voce 23/18 opere metalliche,
SpCat. 6), del computo metrico esecutivo il cui progetto strutturale civile è
a firma studio Martignone, risulta la mancanza di una voce specifica riferita
8 alla scala di sicurezza dell'ascensore inclinato – doc. 5 fascicolo appellata-.
Per valutare le conseguenze di questa modifica rispetto alle reciproche obbligazioni delle parti appare necessario ricordare che nel contratto sottoscritto con la stazione appaltante il 21.1.2014 era previsto, con riferimento al progetto esecutivo, che “entro 60 giorni … l'appaltatore dovrà redigere il progetto esecutivo del sistema di impianti elevatori a fune comprensivo di piano di sicurezza e coordinamento conforme al piano di sicurezza del progetto definitivo, apportando al progetto definitivo le eventuali modifiche richieste dalla stazione appaltane sulla base delle risultanze tecniche in corso di gara”, così si legge nel verbale di collaudo – doc. 17 atto di appello-. Ne segue che il progetto esecutivo, redatto come già ricordato per la parte strutturale dall'ing. , era Persona_3
specifico compito delle imprese in ATI. Al fine di ricostruire la responsabilità a fronte della modifica evidenziata e la suddivisione delle opere tra i partecipanti all'ATI occorre far riferimento all'accordo del
31.7.2013 – doc. 17 atto appello-. Nella scrittura è prevista, in termini di suddivisione delle opere, a carico di “fornitura e posa ascensore CP_1
inclinato elettrico comprensivo dei piloni di linea in carpenteria metallica”
e a carico di “-opere metalliche (escluso vano corsa impianto verticale Pt_1
e piloni di linea ascensore inclinato)”. Al punto 2 dell'accordo si prevede che le attività debbano essere svolte in collaborazione e la successiva lettera G detta “Le parti si impegnano a realizzare le forniture e le installazioni, le opere e le prestazioni, nelle quote concordate secondo le modalità e le prescrizioni del capitolato di appalto, delle norme di gara ed in conformità al progetto offerto..”. Come sopra ricordato, il progetto esecutivo era onere dell'appaltatore in ATI e dunque costituiva oggetto specifico della disposizione di cui alla lettera G letta alla luce dell'obbligo di collaborazione presente nel punto 2 dell'accordo. Eguale considerazione deve svolgersi con riferimento alla modifica intervenuta nel maggio 2015, risultante dalla documentazione del progetto esecutivo, variante n. 1, a firma , datata 7 maggio 2015 – doc. 13 fascicolo appellante-. Per_1
Atteso il contenuto dell'accordo intercorso tra le imprese, non assume
9 rilevanza dirimente chi abbia ordinato una modifica dell'originario computo metrico, se sia stato voluto da per ridurre il peso delle CP_1
proprie lavorazioni e porre a carico di un maggior onere: il progetto Pt_1
strutturale è a firma , tecnico espressione dell'ATI, e comunque Per_1
tutte le imprese in ATI avevano uno specifico obbligo di verifica dei propri obblighi alla luce dei documenti di rilievo contrattuale. Per altro corre obbligo osservare che, dai documenti in causa, emerge che il costo allegato da per la fornitura e posa in opera della scala di emergenza, CP_1
compresi i costi per la autogru, non differiscono molto dalla valorizzazione indicata nel progetto di gara: le parti concordemente indicano euro
33.813,00 al netto di IVA il prezzo a corpo previsto nel progetto definitivo, poco distante dal costo derivante dalla somma delle due fatture prodotte da RO di ZZ e VE Autogru, pari ad euro 39.225,00 oltre
IVA- documenti 11 e 12 fascicolo opponente -. Egualmente si conclude con riguardo al peso della lavorazione, come emerge dalle comunicazioni di
, tecnico di parte committente;
in particolare, nella Persona_4
missiva mail del 3.9.2015, si evidenzia come il peso finale della scala non si discosti molto da quello indicato in progetto definitivo, anzi nella comunicazione è contenuto un conteggio che porta la scala di emergenza ad un peso “pari a 5593 kg che è equivalente a quello di gara”, così si legge nel doc. 12 allegato all'atto di appello. Da quanto esposto emerge che: vi è stata una variazione dal progetto definitivo a quello esecutivo e successivamente una ulteriore progettazione del maggio 2015 a firma
, come esplicitamente indicato nella relazione, parte 1, Per_1
descrizione delle opere, “La presente relazione esamina gli aspetti strutturali inerenti la Variante n.1 del progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo impianto di trasporto con trazione a fune in loc. nel comune di Celle UR. Le modifiche richieste dal Committente riguardano la stazione di valle mentre le modifiche richieste dalla ditta
[...]
riguardano la passerella di servizio che corre lungo la via di corsa” CP_1
e più sotto, con specifico riguardo alle richieste di “ modifica dei CP_1
telai che portano la passerella e la via di corsa;
- ancoraggio dei telai ai
10 piloni in cemento armato della via di corsa ..”- doc. 13 atto di appello-.
Conclusivamente, la predisposizione dei documenti contrattuali, primo tra tutti il computo metrico, era oggetto di obbligazione comune alle parti in
ATI, le quali avevano un obbligo reciproco di sorveglianza e dunque Pt_1
doveva essere informata di quanto si stava realizzando per l'esecuzione dell'opera. Inoltre, l'esame dei costi consente di ritenere che non vi sia stata una differenza così marcata tra la lavorazione come prevista nel progetto definitivo e quella contenuta nel progetto esecutivo e nella successiva variante. Come sottolineato sopra, i costi per la fornitura e posa in opera non divergono sensibilmente e neppure il peso finale – contenuto nella ricordata comunicazione in termini vicini a quanto previsto Per_4
in procedura di gara- si discosta molto. Ne segue che, in applicazione del contratto di ATI ed alla luce dell'interpretazione ed esecuzione dello stesso secondo buona fede, doveva provvedere a realizzare la passerella Pt_1
secondo le pattuizioni iniziali.
In merito alla domanda di di condanna al pagamento da parte di CP_1
dei costi sopportati per l'esecuzione in sostituzione del partecipante Pt_1
all'ATI inadempiente, occorre osservare che: con atto di opposizione ha prodotto le fatture più volte menzionate in motivazione CP_1
relative alla fornitura e posa in opera della scala di servizio all'ascensore inclinato;
tuttavia, non ha fornito prova del pagamento. Parte ha Pt_1
contestato questo specifico punto con la memoria autorizzata ex art. 183
c. 6 n. 3, a fronte della formulazione del capitolo testimoniale di parte tendente a provare la circostanza. Come però rammentato anche CP_1
dal Giudice di prime cure tale circostanza non può essere provata tramite prova orale e comunque le fatture 45 e 22/2016 di e n. Parte_3
365/2016 VE autogru – doc. 11e 12 atto di opposizione- non sono quietanzate. Dunque non vi è prova del pagamento e ne segue che deve essere posto a carico di il pagamento dell'importo previsto nel Pt_1
computo metrico definitivo per l'opera, pari ad euro 33 813,00, riconosciuto e non contestato da Per quanto riguarda l'importo della Pt_1
penale, con il SAL finale la stazione appaltante ha calcolato il ritardo dal
11 6.11.2015 al 1.3.2016 per 116 giorni e complessivi euro 66.646,63: poiché la contestazione sulla realizzazione della scala di servizio da parte del data 7 agosto 2015, ben poteva intervenire, come per Parte_2 CP_1
altro previsto nel contratto di ATI, prima di gennaio 2016. Deve quindi ritenersi presente un concorso di responsabilità delle imprese in misura paritaria, anche alla luce degli argomenti svolti con riguardo all'esecuzione e interpretazione del contratto di ATI, e l'importo della penale deve essere imputato a nella misura del 50%. Posto che la penale ammonta ad Pt_1
euro 66.646,63, la parte imputabile a è pari ad euro 33.323,315. Pt_1
Complessivamente, la somma dovuta da a , in adempimento Pt_1 CP_1
delle clausole contrattuali, è pari ad euro 67.136,315 oltre interessi nella misura legale dall'introduzione della causa di opposizione al saldo. Le altre voci di “costo” allegate da non sono fornite di alcuna prova e non CP_1
possono essere riconosciute – il doc. 16 di parte elenca voci di CP_1
costo prive di prova-.
Atteso quanto sopra, poiché il titolo è stato revocato in primo grado, occorre condannare al pagamento della somma portata dalle CP_1
fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo e relative ad opere che, circostanza non contestata, sono state realizzate. L'importo delle fatture, la n. 20/2016 relativa ai lavori contabilizzati nel 5 SAL (al 1.3.2016) e la n.
3/2017 contabilizzati nel SAL finale a tutto il 12.4.2016 – prod.
2-3 fase monitoria-, ammonta ad euro 158.785,85. Su questa somma decorrono gli interessi come riconosciuti nel titolo.
In accoglimento per quanto di ragione dell'appello, deve essere CP_1
condannato a pagare la somma portata dal decreto ingiuntivo revocato, pari ad euro 158.785,85 oltre interessi come riconosciuti dal titolo;
Pt_1
deve essere condannata a pagare a la somma di euro 67.136,315 CP_1
oltre interessi nella misura legale dall'introduzione della causa di opposizione al saldo.
Spese
Atteso il riconoscimento reciproco di dare-avere e visto l'ammontare delle somme riconosciute come dovute, le spese di entrambi i gradi di giudizio
12 devono essere dichiarate compensate nella percentuale del 50%, ponendo il residuo a carico di . Deve trovare applicazione lo scaglione CP_1
corrispondente alla misura del credito di importo medio. Anche le Pt_1
spese di ingiunzione devono essere poste a carico di nella misura CP_1
della metà.
Non vi è luogo a pronuncia ai sensi dell'art. 96 cpc.
PQM
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da Parte_1
[... nei confronti di avverso la sentenza n. E_
1924/2021 emessa dal Tribunale di Genova, in riforma della sentenza impugnata, in accoglimento dell'appello per quanto di ragione, dichiara tenuta e condanna a E_
pagare a la somma di euro 158.785,85 oltre interessi come da Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1028/2017; dichiara tenuta e condanna a pagare a Parte_1 E_
la somma di euro 67.136,315 oltre interessi nella misura legale dall'introduzione della causa di opposizione al saldo;
dichiara compensate nella misura della metà le spese di entrambi i gradi di giudizio, e dichiara tenuta e condanna a pagare a E_
il residuo, che liquida in euro 7.051,5 quanto al primo grado ed Parte_1
euro 4.995,5 quanto al presente giudizio di appello, oltre spese generali,
IVA e CpA di legge;
pone a carico di nella misura della metà le già E_
liquidate spese relative al titolo revocato con la sentenza di primo grado.
Così deciso in Genova, camera di consiglio del 3 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Lorenza Calcagno
13 14
In nome del Popolo Italiano
La Corte d'Appello di Genova
Sezione I
Riunita in camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati: dott.ssa Lorenza Calcagno Presidente rel. dott. Marco Rossi Consigliere dott.ssa Francesca Traverso Consigliere ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa avente n. RG. 178/2022, promossa da in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Parte_1
Geom. elettivamente domiciliata in Genova Via XX Parte_2
Settembre 19/6, presso lo studio dell'Avv. Ghigliotti Leopoldo che la rappresenta e difende in forza di procura da intendersi apposta in calce al ricorso per ingiunzione;
Appellante; contro in persona del Consigliere Delegato, NG. E_ CP_2
, elettivamente domiciliata in Genova via Porta d'Archi, presso lo
[...]
studio dell'Avv. NGlese Giuseppe che, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Bertinelli Claudia, la rappresenta e difende in forza di procura da intendersi apposta in calce all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo.
Appellata.
Conclusioni
Parte appellante.
1 “Piaccia all'Ill.ma Corte d'Appello di Genova, contrariis rejectis, in accoglimento del proposto atto d'appello, riformare la sentenza n.
1924/2021 del Tribunale Civile di Genova resa tra le parti di questo giudizio, così statuendo:
Nel merito
- dare atto che la ha illegittimamente contestato E_
alla la mancata esecuzione della scala di sicurezza Parte_1
dell'ascensore inclinato oggetto del contratto d'appalto con il Comune di
Celle UR, visto che aveva depositato presso il Comune di Celle UR in data 11.4.2014 un progetto esecutivo con accluso computo metrico (v. prod. 7 fase di merito del giudizio di primo grado) che, Parte_1
contrariamente a quanto previsto nel computo metrico del progetto definitivo (v. fra le “opere metalliche” le voci 18 e 23 del progetto sub prod.
5 avversaria, con un compenso complessivo di oltre € 33.000,00), escludeva compensi allaI. per quell'opera equindi aveva depositato un CP_3
progetto in variante che rendeva più onerosa quell'opera senza sottoporlo previamente alla (ed a fortiori senza condividerlo con la stessa) per Parte_1
le modifiche che intendeva operare sulle modalità realizzative della scala;
-dare conseguentemente atto che il comportamento tenuto dalla
[...]
con il , tanto a livello di progetti depositati CP_1 Controparte_4
che di altri documenti e/o corrispondenza da essa trasmessi, impedisce di responsabilizzare la con riferimento alla penale applicata da quel Parte_1
Comune per il ritardo nell'esecuzione della scala di sicurezza.
In via subordinata, per la denegata ipotesi che si ravvisino comunque responsabilità della per la mancata esecuzione della scala di Parte_1
sicurezza, dichiarare che la a realizzato quella scala con E_
colpevole ritardo e che ha trattenuto somme di spettanza della in Parte_1
misura non consentita;
-condannare in tutto o in parte la al pagamento E_
alla della somma portata dall'ingiunzione n. 1028/2017 del Parte_1
Tribunale di Genova, tanto per capitale che per interessi e spese;
2 -condannare la al risarcimento dei danni ex art. 96 E_
c.p.c., liquidati d'ufficio secondo equità, per la malafede da essa tenuta nella ricostruzione dei fatti di lite e più in generale nel corso dei due gradi di giudizio.
Ciò avendo a mente in particolare il ricorso alla falsa testimonianza del suo dipendente circa la data dell'incontro con il di Celle CP_5 CP_4
UR (incontro da lui presentato nel luglio 2015 mentre era avvenuto il
25.9.2015), mantenendo quella falsa ricostruzione ancora a pag. 4 della sua conclusionale del 27.4.2021 ove è ricorsa addirittura ad una sottolineatura di quanto dichiarato in udienza dal predetto CP_5
Non senza rilevare che medio tempore la ha denunciato alla Parte_1
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova il Sig. e che CP_5
la in appello ha parzialmente modificato le sue difese E_
rispetto a quelle di prime cure, adducendo per la prima volta che il predetto incontro presso il di Celle UR alla presenza del Geom. CP_4 Parte_2
(legale rappresentante della e del Sig. potrebbe
[...] Parte_1 CP_5
essersi svolto anche nel settembre 2015 (v. pag. 8 sub iii della comparsa di risposta 17.5.2022), così mettendo in dubbio nella sua effettività CP_1
quello che era stato il presupposto giustificativo della condanna della in prime cure, rappresentato dal Tribunale di Genova in termini di Parte_1
“retroscena che ha condotto al rifiuto da parte di di realizzare la Parte_1
scala” (v. ultimo periodo di pag. 8 della sentenza gravata);
-condannare la a pagare alla le spese E_ Parte_1
e competenze di lite tanto per la fase ingiuntiva che per i due gradi del giudizio di merito, nonché a rifondere alla stessa quelle ricevute dopo la sentenza di prime cure (pari ad € 16.468,78 come da prod. 2 di seconde cure) e l'importo versato per imposta di registro su tale sentenza (pari ad €
200,00 come da prod. 3 di seconde cure);
−munire l'emananda sentenza di provvisoria esecutorietà, come per legge”. si insiste nelle conclusioni rassegnate e, tuzioristicamente, anche per quelle istruttorie correlate ad istanza di C.T.U. con prospettazione di quesito peritale che accorda al consulente designato pure la possibilità di acquisire
3 dalle parti o da terzi documenti necessari per pronunciarsi sull'indagine assegnata.
Parte appellata.
“- Rigettare le domande tutte svolte dalla con atto di citazione Parte_1
in appello, perché infondate in fatto ed in diritto, e confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Genova n. 1924/2021;
- condannare la al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c., Parte_1
liquidati d'ufficio secondo equità, per la malafede tenuta nel distorcere continuamente i fatti narrati addebitandoli a malafede di
[...]
con modalità calunniosa;
E_
- con vittoria di spese di primo e secondo grado”.
Motivi in fatto e diritto della decisione
Il processo di primo grado e i motivi d'appello
Con atto di citazione del luglio 2017 , da ora E_
, ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. CP_1
1028/2017 contenente ingiunzione di pagamento a favore di Parte_1
da ora della somma di euro 158.785,85 per opere eseguite Pt_1
nell'ambito del contratto di appalto sottoscritto a seguito di gara con il relativo a “Lavori di realizzazione nuovo impianto di Controparte_4
trasporto con trazione a fune in Loc. Bottini del Comune di Celle UR”, come contabilizzate nei SAL 5 e finale, di cui alle fatture nn. 20/2016 e
3/2017. I lavori erano stati realizzati in ATI, nella quale era mandante Pt_1
e mandataria. CP_1
Parte opponente ha sostenuto non essere dovute le somme in quanto Pt_1
non aveva provveduto alla realizzazione della scala di sicurezza a servizio dell'ascensore inclinato, costituita da materiale metallico, costringendo essa mandataria, ai sensi della lettera M) dell'accordo commerciale tra loro intercorso, ad una esecuzione in danno, con costi rappresentati dalle fatture per la fornitura e posa in opera della scala e per noleggio autogru, nonché ulteriori costi derivanti dal prolungamento dell' attività del cantiere e la somma per penale addebitata in sede di collaudo effettuato in data
29.11.2016.
4 Con la comparsa di costituzione ha affermato di non avere avuto Pt_1
l'onere di provvedere alla fornitura e posa in opera della scala di sicurezza in quanto, mentre nel progetto definitivo di gara l'opera era indicata ed oggetto di prezzo specifico, tale voce non era più presente nel computo metrico esecutivo realizzato dai tecnici dell'ATI, in particolare a firma NG.
, a seguito di una modifica unilateralmente disposta dalla Per_1
a suo unico vantaggio, con l'indicazione di un unico prezzo finale CP_1
nel quale era compreso anche l'onere dell'opera specifica.
La causa era istruita tramite prova testimoniale e l'opposizione era accolta, con la revoca del titolo e la dichiarazione che nulla era dovuto da . CP_1
Il Giudice di prime cure ha ritenuto non provato che le modifiche introdotte nel progetto esecutivo avessero modificato il contenuto degli accordi interni all'ATI.
Ha notificato atto di citazione in appello svolgendo i seguenti motivi: Pt_1
1. Falsità della data dell'incontro presso il Comune di Celle UR indicata dal teste per la comunicazione da parte dell'ing. CP_5
, relativa all'indisponibilità del ad integrare CP_6 CP_4
l'importo dell'appalto con una somma prevista per la scala di sicurezza;
erronea valutazione delle dichiarazioni rese dal testimone riguardo alle affermazioni di Tes_1 Parte_2
nell'incontro 13.10.2015 presso il ristorante Ippogrifo.
2. Erronea valutazione delle dichiarazioni rese dai testimoni dipendenti di rispetto a quelle provenienti dai progettisti CP_1
ATI – pur designati da – con il richiamo ad un rescritto – CP_1
comparsa conclusionale primo grado - depositato CP_1
tardivamente e immediatamente contestato da nelle Pt_1
repliche.
3. Erroneità della decisione con riferimento alla valutazione degli interventi chiesti dalla ai progettisti ATI in corso d'opera: CP_1
la ricostruzione del Tribunale ha escluso il mutamento della tipologia dei profilati metallici nella variante chiesta ai progettisti
ATI nella primavera 2015 ed ha fondato la conclusione su un
5 documento contestato perché privo di prova dell'approvazione da parte del – doc. 19 e 12 ILSET merito, mail CP_4 CP_1
3.9.2015-; nell'argomentazione l'appellante rinnova la richiesta di
CTU già formulata in primo grado su due aspetti: il peso dei profilati e se questo comportava un risparmio economico e se la tipologia della scala di emergenza appesa alla scala fosse illegittima come in replica indicato da;
l'appellante ha poi contestato, CP_1
riprendendo la difesa già svolta in primo grado, la mancata prova del pagamento delle fatture e relative alla Parte_3 Pt_4
fornitura e posa in opera della scala di emergenza a servizio dell'ascensore inclinato.
4. Erroneità del giudizio di attribuzione a parte appellante dell'intera penale applicata dal e della compensazione operata dal CP_4
Giudice di primo grado tra i costi della ed i controcrediti CP_1
di . In particolare, la difesa ha evidenziato che ha Pt_1 CP_1
ordinato la scala soltanto a gennaio del 2016, precisamente il
22.1.2016 con consegna il 18.2.2016, pur a fronte della contestazione ILSET del 7.8.2015 – doc. 1 ILSET merito-.
L'appellante ha contestato quindi ogni responsabilità nel ritardo e la presenza di idonea prova dell'esistenza e entità dei costi richiesti da . In particolare, ha sottolineato come il doc. 16 non CP_1
costituisce prova – somme qualificate “costi connessi quantificati come d'uso nel 65%- e che il prezzo per l'opera previsto nel progetto definitivo era molto inferiore a quello deciso in primo grado e posto a carico . Pt_1
33 813,00 indicato nel prezzo a corpo previsto per l'ascensore inclinato, in realtà poco distante dal costo rappresentato dalle due fatture e pari ad euro 39.225,00 oltre IVA -; il Parte_3 Pt_4
ritardo, per altro non provato, è stato posto solo a carico di . Pt_1
Si è costituita chiedendo il rigetto dell'appello e precisando che CP_1
nel computo metrico estimativo di compariva alle voci 18 e 23 la Per_2
scala di emergenza per complessivi euro 33.813,00 -doc. 5 CP_1
6 (27.183,00 più IVA)- e l'ascensore inclinato per euro 296.000. La realizzazione della scala era dunque onere di ILSET come da accordo ATI - doc. 6 fascicolo primo grado-. Inoltre, il contratto con il Comune, sottoscritto dall'ATI il 21.1.2014, e il progetto esecutivo contenente modifiche delle opere edili era stato seguito solo da e in quest'ultimo Pt_1
documento non era più presente la voce per la scala di emergenza, ma la responsabilità era della sola appellante che doveva vigilare sulla predisposizione del documento perché si trattava di modificare opere edili a suo carico. In merito ai costi riconosciuti, ha argomentato che CP_1
gli esborsi erano forniti di prova ed erano pari ad euro 33.000 oltre IVA per fornitura e posa in opera, euro 6.225,00 oltre Iva per il costo autogru e così complessivamente per euro 39.225,00 oltre IVA – doc. 11 e 12 fascicolo opposizione-. Inoltre, con il SAL finale la stazione appaltante aveva poi calcolato il ritardo dal 6.11.2015 al 1.3.2016 per 116 giorni applicando una penale di euro 66.646,63, da imputarsi interamente a carico di che non Pt_1
aveva voluto procedere all'opera a lei facente capo secondo gli accordi.
Con riferimento ad una specifica contestazione formulata da parte appellante, ha precisato che con il doc. 16 aveva riconosciuto un credito di per euro 35.612,78 ma l'importo era stato assorbito da quanto non Pt_1
aveva potuto incassare essa appellata in sede di SAL finale. Ha poi contestato di non aver mai cambiato la progettazione della scala di emergenza, in quanto sarebbero stati i tecnici di ATI e Pt_5 Per_1
a non comprendere il progetto iniziale. CP_7
Decisione
Preliminarmente deve darsi atto che in primo grado ha CP_1
depositato le memorie difensive finali fuori termine - per pochi secondi la prima e pochi minuti la seconda - , rilievo non effettuato dal Giudice di prime cure.
Il motivo di appello sub. 1, se pure sottolineato da parte appellane la quale ha altresì fatto riferimento ad una denuncia per falsa testimonianza presentata a carico del testimone non assume particolare rilievo CP_5
alla luce delle dichiarazioni provenienti da legale Parte_2
7 rappresentante di di cui alla comunicazione di posta elettronica 7 Pt_1
agosto 2015 ed alla successiva di poche settimane successiva, del 28 agosto
– documenti 1 e 6 fascicolo parte opposta-. Invero, leggendo il contenuto dei documenti sopra individuati emerge evidente come la mancata previsione della voce di prezzo relativa alla scala di sicurezza a servizio dell'ascensore inclinato, voce presente nel computo metrico estimativo di gara – doc. 5 fascicolo parte appellata- e non più prevista nel progetto esecutivo del Comune appaltante – doc. 7 fascicolo opposto-, ha condotto il ritenere che l'opera non fosse più a carico di in quanto il Parte_2 Pt_1
valore della stessa era stato indicato considerando tutti i costi ed era dunque assorbito l'onere economico in precedenza imputato alla scala di emergenza. Nel messaggio di posta elettronica del 28 agosto Parte_2
scrive “.. alla luce di quanto risulta dai documenti progettuali e da come è stata da voi gestita la progettazione e le modifiche alle carpenterie metalliche della via di corsa, la scala di emergenza è e resta un onere di Vs esclusiva competenza (infatti è espressamente compresa e compensata nella voce elenco prezzi relativa all'impianto ascensore)…”. A fronte di queste chiare dichiarazioni non assume rilievo in causa se e quanto il si sia recato in Comune a Celle UR per verificare la possibilità Parte_2
di un mutamento del progetto esecutivo – per altro proprio nella comunicazione del 28agosto emerge la presenza di discussioni tra le parti in causa al fine di individuare una soluzione- né che cosa abbia precisamente detto ad un incontro al ristorante Ippogrifo – qui il riferimento è alla contestazione delle dichiarazioni testimoniali di Tes_1
I motivi sub. 2, 3 e 4 devono essere analizzati unitamente e portano all'accoglimento, nei termini di cui alla motivazione che segue, dell'appello.
La questione trova chiarimento da un esame dei documenti in atti. Risulta ed è pacifico che nel computo metrico estimativo di gara – doc. 5 parte appellante- la scala di emergenza era prevista sub. voce 18 e quantificato il valore in euro 33.087,00. Se si esamina la voce 23/18 opere metalliche,
SpCat. 6), del computo metrico esecutivo il cui progetto strutturale civile è
a firma studio Martignone, risulta la mancanza di una voce specifica riferita
8 alla scala di sicurezza dell'ascensore inclinato – doc. 5 fascicolo appellata-.
Per valutare le conseguenze di questa modifica rispetto alle reciproche obbligazioni delle parti appare necessario ricordare che nel contratto sottoscritto con la stazione appaltante il 21.1.2014 era previsto, con riferimento al progetto esecutivo, che “entro 60 giorni … l'appaltatore dovrà redigere il progetto esecutivo del sistema di impianti elevatori a fune comprensivo di piano di sicurezza e coordinamento conforme al piano di sicurezza del progetto definitivo, apportando al progetto definitivo le eventuali modifiche richieste dalla stazione appaltane sulla base delle risultanze tecniche in corso di gara”, così si legge nel verbale di collaudo – doc. 17 atto di appello-. Ne segue che il progetto esecutivo, redatto come già ricordato per la parte strutturale dall'ing. , era Persona_3
specifico compito delle imprese in ATI. Al fine di ricostruire la responsabilità a fronte della modifica evidenziata e la suddivisione delle opere tra i partecipanti all'ATI occorre far riferimento all'accordo del
31.7.2013 – doc. 17 atto appello-. Nella scrittura è prevista, in termini di suddivisione delle opere, a carico di “fornitura e posa ascensore CP_1
inclinato elettrico comprensivo dei piloni di linea in carpenteria metallica”
e a carico di “-opere metalliche (escluso vano corsa impianto verticale Pt_1
e piloni di linea ascensore inclinato)”. Al punto 2 dell'accordo si prevede che le attività debbano essere svolte in collaborazione e la successiva lettera G detta “Le parti si impegnano a realizzare le forniture e le installazioni, le opere e le prestazioni, nelle quote concordate secondo le modalità e le prescrizioni del capitolato di appalto, delle norme di gara ed in conformità al progetto offerto..”. Come sopra ricordato, il progetto esecutivo era onere dell'appaltatore in ATI e dunque costituiva oggetto specifico della disposizione di cui alla lettera G letta alla luce dell'obbligo di collaborazione presente nel punto 2 dell'accordo. Eguale considerazione deve svolgersi con riferimento alla modifica intervenuta nel maggio 2015, risultante dalla documentazione del progetto esecutivo, variante n. 1, a firma , datata 7 maggio 2015 – doc. 13 fascicolo appellante-. Per_1
Atteso il contenuto dell'accordo intercorso tra le imprese, non assume
9 rilevanza dirimente chi abbia ordinato una modifica dell'originario computo metrico, se sia stato voluto da per ridurre il peso delle CP_1
proprie lavorazioni e porre a carico di un maggior onere: il progetto Pt_1
strutturale è a firma , tecnico espressione dell'ATI, e comunque Per_1
tutte le imprese in ATI avevano uno specifico obbligo di verifica dei propri obblighi alla luce dei documenti di rilievo contrattuale. Per altro corre obbligo osservare che, dai documenti in causa, emerge che il costo allegato da per la fornitura e posa in opera della scala di emergenza, CP_1
compresi i costi per la autogru, non differiscono molto dalla valorizzazione indicata nel progetto di gara: le parti concordemente indicano euro
33.813,00 al netto di IVA il prezzo a corpo previsto nel progetto definitivo, poco distante dal costo derivante dalla somma delle due fatture prodotte da RO di ZZ e VE Autogru, pari ad euro 39.225,00 oltre
IVA- documenti 11 e 12 fascicolo opponente -. Egualmente si conclude con riguardo al peso della lavorazione, come emerge dalle comunicazioni di
, tecnico di parte committente;
in particolare, nella Persona_4
missiva mail del 3.9.2015, si evidenzia come il peso finale della scala non si discosti molto da quello indicato in progetto definitivo, anzi nella comunicazione è contenuto un conteggio che porta la scala di emergenza ad un peso “pari a 5593 kg che è equivalente a quello di gara”, così si legge nel doc. 12 allegato all'atto di appello. Da quanto esposto emerge che: vi è stata una variazione dal progetto definitivo a quello esecutivo e successivamente una ulteriore progettazione del maggio 2015 a firma
, come esplicitamente indicato nella relazione, parte 1, Per_1
descrizione delle opere, “La presente relazione esamina gli aspetti strutturali inerenti la Variante n.1 del progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo impianto di trasporto con trazione a fune in loc. nel comune di Celle UR. Le modifiche richieste dal Committente riguardano la stazione di valle mentre le modifiche richieste dalla ditta
[...]
riguardano la passerella di servizio che corre lungo la via di corsa” CP_1
e più sotto, con specifico riguardo alle richieste di “ modifica dei CP_1
telai che portano la passerella e la via di corsa;
- ancoraggio dei telai ai
10 piloni in cemento armato della via di corsa ..”- doc. 13 atto di appello-.
Conclusivamente, la predisposizione dei documenti contrattuali, primo tra tutti il computo metrico, era oggetto di obbligazione comune alle parti in
ATI, le quali avevano un obbligo reciproco di sorveglianza e dunque Pt_1
doveva essere informata di quanto si stava realizzando per l'esecuzione dell'opera. Inoltre, l'esame dei costi consente di ritenere che non vi sia stata una differenza così marcata tra la lavorazione come prevista nel progetto definitivo e quella contenuta nel progetto esecutivo e nella successiva variante. Come sottolineato sopra, i costi per la fornitura e posa in opera non divergono sensibilmente e neppure il peso finale – contenuto nella ricordata comunicazione in termini vicini a quanto previsto Per_4
in procedura di gara- si discosta molto. Ne segue che, in applicazione del contratto di ATI ed alla luce dell'interpretazione ed esecuzione dello stesso secondo buona fede, doveva provvedere a realizzare la passerella Pt_1
secondo le pattuizioni iniziali.
In merito alla domanda di di condanna al pagamento da parte di CP_1
dei costi sopportati per l'esecuzione in sostituzione del partecipante Pt_1
all'ATI inadempiente, occorre osservare che: con atto di opposizione ha prodotto le fatture più volte menzionate in motivazione CP_1
relative alla fornitura e posa in opera della scala di servizio all'ascensore inclinato;
tuttavia, non ha fornito prova del pagamento. Parte ha Pt_1
contestato questo specifico punto con la memoria autorizzata ex art. 183
c. 6 n. 3, a fronte della formulazione del capitolo testimoniale di parte tendente a provare la circostanza. Come però rammentato anche CP_1
dal Giudice di prime cure tale circostanza non può essere provata tramite prova orale e comunque le fatture 45 e 22/2016 di e n. Parte_3
365/2016 VE autogru – doc. 11e 12 atto di opposizione- non sono quietanzate. Dunque non vi è prova del pagamento e ne segue che deve essere posto a carico di il pagamento dell'importo previsto nel Pt_1
computo metrico definitivo per l'opera, pari ad euro 33 813,00, riconosciuto e non contestato da Per quanto riguarda l'importo della Pt_1
penale, con il SAL finale la stazione appaltante ha calcolato il ritardo dal
11 6.11.2015 al 1.3.2016 per 116 giorni e complessivi euro 66.646,63: poiché la contestazione sulla realizzazione della scala di servizio da parte del data 7 agosto 2015, ben poteva intervenire, come per Parte_2 CP_1
altro previsto nel contratto di ATI, prima di gennaio 2016. Deve quindi ritenersi presente un concorso di responsabilità delle imprese in misura paritaria, anche alla luce degli argomenti svolti con riguardo all'esecuzione e interpretazione del contratto di ATI, e l'importo della penale deve essere imputato a nella misura del 50%. Posto che la penale ammonta ad Pt_1
euro 66.646,63, la parte imputabile a è pari ad euro 33.323,315. Pt_1
Complessivamente, la somma dovuta da a , in adempimento Pt_1 CP_1
delle clausole contrattuali, è pari ad euro 67.136,315 oltre interessi nella misura legale dall'introduzione della causa di opposizione al saldo. Le altre voci di “costo” allegate da non sono fornite di alcuna prova e non CP_1
possono essere riconosciute – il doc. 16 di parte elenca voci di CP_1
costo prive di prova-.
Atteso quanto sopra, poiché il titolo è stato revocato in primo grado, occorre condannare al pagamento della somma portata dalle CP_1
fatture poste a fondamento del decreto ingiuntivo e relative ad opere che, circostanza non contestata, sono state realizzate. L'importo delle fatture, la n. 20/2016 relativa ai lavori contabilizzati nel 5 SAL (al 1.3.2016) e la n.
3/2017 contabilizzati nel SAL finale a tutto il 12.4.2016 – prod.
2-3 fase monitoria-, ammonta ad euro 158.785,85. Su questa somma decorrono gli interessi come riconosciuti nel titolo.
In accoglimento per quanto di ragione dell'appello, deve essere CP_1
condannato a pagare la somma portata dal decreto ingiuntivo revocato, pari ad euro 158.785,85 oltre interessi come riconosciuti dal titolo;
Pt_1
deve essere condannata a pagare a la somma di euro 67.136,315 CP_1
oltre interessi nella misura legale dall'introduzione della causa di opposizione al saldo.
Spese
Atteso il riconoscimento reciproco di dare-avere e visto l'ammontare delle somme riconosciute come dovute, le spese di entrambi i gradi di giudizio
12 devono essere dichiarate compensate nella percentuale del 50%, ponendo il residuo a carico di . Deve trovare applicazione lo scaglione CP_1
corrispondente alla misura del credito di importo medio. Anche le Pt_1
spese di ingiunzione devono essere poste a carico di nella misura CP_1
della metà.
Non vi è luogo a pronuncia ai sensi dell'art. 96 cpc.
PQM
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 359 e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da Parte_1
[... nei confronti di avverso la sentenza n. E_
1924/2021 emessa dal Tribunale di Genova, in riforma della sentenza impugnata, in accoglimento dell'appello per quanto di ragione, dichiara tenuta e condanna a E_
pagare a la somma di euro 158.785,85 oltre interessi come da Parte_1
decreto ingiuntivo n. 1028/2017; dichiara tenuta e condanna a pagare a Parte_1 E_
la somma di euro 67.136,315 oltre interessi nella misura legale dall'introduzione della causa di opposizione al saldo;
dichiara compensate nella misura della metà le spese di entrambi i gradi di giudizio, e dichiara tenuta e condanna a pagare a E_
il residuo, che liquida in euro 7.051,5 quanto al primo grado ed Parte_1
euro 4.995,5 quanto al presente giudizio di appello, oltre spese generali,
IVA e CpA di legge;
pone a carico di nella misura della metà le già E_
liquidate spese relative al titolo revocato con la sentenza di primo grado.
Così deciso in Genova, camera di consiglio del 3 marzo 2025.
Il Presidente estensore
Lorenza Calcagno
13 14