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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 29/12/2025, n. 1714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1714 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 407/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Simona Lo Iacono Consigliere
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 407/2025
promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Drago, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti;
attore
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Corsaro, CP_1 C.F._2 giusta procura in atti;
convenuta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Catania, con sentenza n. 1380/2024 del 18 settembre 2024, resa nel procedimento pagina 1 di 6 iscritto al n. 1023/2023 R.G., ha rigettato l'appello proposto da nei confronti dell'ex Parte_1 coniuge avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 2970/2023. Quest'ultima CP_1 aveva respinto, per difetto di prova, la domanda dell'appellante volta a ottenere la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente subiti, ovvero, in via subordinata, al risarcimento del danno da perdita di chance, per non avere potuto alienare l'immobile di sua esclusiva proprietà a causa della condotta ostativa che si assumeva tenuta da CP_1
A sostegno della domanda, l'attore aveva dedotto che la ex moglie abitava l'appartamento assegnatole dal Tribunale in sede di separazione/divorzio, unitamente al figlio minore, in quanto già destinato a casa familiare, e aveva quantificato il danno nella somma di € 78.000,00, corrispondente al prezzo di vendita dell'immobile, che non era stato possibile realizzare a causa della condotta ostativa della controparte, la quale avrebbe impedito ogni tentativo di visita dell'immobile.
Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione per revocazione, con atto di citazione Parte_1 notificato il 12 marzo 2025, deducendo un errore di fatto.
Si è costituita in giudizio la quale ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione, CP_1 non essendo configurabile nel caso concreto alcun errore di fatto revocatorio ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., e ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'attore al pagamento delle spese processuali, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
All'udienza di discussione orale del 15 dicembre 2025 (sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.), la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di revocazione l'odierno attore ha dedotto che questa Corte avrebbe erroneamente ritenuto non provata la domanda di risarcimento danni proposta nei confronti dell'ex coniuge CP_1
assumendo che la sentenza impugnata sarebbe frutto di errore di fatto per avere supposto, in
[...] contrasto con quanto emergente dagli atti, l'inesistenza della prova degli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria.
Il motivo è inammissibile.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. n. 16439/2021), l'errore di fatto che può dar luogo alla revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. consiste nell'erronea percezione degli atti di causa che si sostanzia nella supposizione di un fatto la cui verità è
pagina 2 di 6 incontrastabilmente esclusa oppure nella supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato. Tal genere di errore presuppone quindi il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti processuali, purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio e, dall'altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti (cfr. Cass. n. 5303/1997). L'errore deve inoltre avere i caratteri della assoluta immediatezza e della semplice e concreta rilevabilità, in base al raffronto tra decisione e atti processuali, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche.
Tali caratteristiche non ricorrono nel caso di specie.
La sentenza impugnata ha correttamente rilevato che l'appellante aveva proposto domanda di risarcimento dei danni patrimoniali o da perdita di chance, lamentando di non aver potuto vendere il proprio immobile, abitato dalla convenuta, cui l'appartamento era stato assegnato in sede di separazione/divorzio, unitamente al figlio minore, e che tale domanda era rimasta priva di idonea prova per l'estrema genericità della comunicazione e-mail prodotta dall'attore in primo grado, già esaminata dal Tribunale e ritenuta insufficiente a dimostrare gli elementi costitutivi dell'illecito extracontrattuale e della domanda risarcitoria. La Corte ha evidenziato che, al di là di tale comunicazione – che riferiva sinteticamente di visite organizzate con potenziali acquirenti e di appuntamenti più volte spostati e annullati per motivi forniti dall'inquilina – l'appellante non aveva fornito alcuna ulteriore prova del preteso pregiudizio patrimoniale subito, a causa dell'asserito comportamento ostruzionistico della ex moglie. Ha quindi ritenuto la sentenza del primo giudice conforme ai principi consolidati, secondo cui
"spetta a colui che agisce per ottenere il risarcimento del danno provare il nesso di causalità tra questo e il comportamento che assume averlo cagionato, perché il rapporto di causalità costituisce fatto costitutivo del diritto al risarcimento e pertanto, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere della relativa prova incombe sull'attore." (cfr. Cass. Sez. III, 7026 del 23.05.2001). Nella fattispecie, vertendosi in tema di responsabilità extracontrattuale, l'attore avrebbe dovuto provare la riconducibilità del danno al comportamento della convenuta e il nesso causale tra il fatto illecito e il danno subito. In difetto di tale prova, il relativo rischio non poteva che ricadere a carico del preteso danneggiato ai sensi dell'art. 2697 c.c. L'appello è stato pertanto rigettato (cfr. pagg.
4-5 della sentenza impugnata).
Non si configura, quindi, alcun errore di fatto revocatorio in relazione alla prova degli elementi pagina 3 di 6 costitutivi del reclamato diritto di risarcimento di danni, non essendovi alcun contrasto tra difformi realtà frutto di erronea percezione, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali. Del resto, emerge dalla stessa formulazione del motivo di revocazione che l'asserito errore non è ricondotto dall'attore ad una svista percettiva in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello, bensì a un preteso errore di giudizio circa la sufficienza della prova richiesta ai sensi dell'art. 2043 c.c., che l'odierno attore assume risultante dagli atti di causa.
È pacifico che non possono essere ricondotti nell'ambito dell'errore di fatto revocatorio gli errori di apprezzamento, di valutazione e di giudizio. Ne consegue che, nel caso concreto, non è configurabile un errore di fatto revocatorio, immediatamente percepibile, atteso che l'asserito errore riguarda la violazione o falsa applicazione dei principi che regolano la ripartizione dell'onere probatorio e la valutazione della prova in tema di responsabilità extracontrattuale, profili che implicano lo svolgimento di un processo argomentativo logico-giuridico, incompatibile con il presupposto stesso della revocazione.
A ciò si aggiunga che, secondo i principi sopra richiamati, il fatto del quale è esclusa la verità o è supposta l'inesistenza non deve aver costituito un punto controverso in causa sul quale la sentenza si sia pronunciata. In caso contrario, l'errore è deducibile solo mediante ricorso per cassazione.
Inoltre, l'odierna impugnazione è inammissibile poiché la vicenda si colloca al di fuori dei confini di deducibilità del mezzo di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., come recentemente precisati dalle Sezioni Unite
(cfr. Cass., S.U., n. 5792 del 2024), secondo cui “il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale”. Nel caso di specie ricorre quest'ultima ipotesi, poiché il fatto probatorio (la e-mail prodotta nel giudizio di merito) ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza si è pronunciata, respingendo la lettura prospettata dall'attore, poi appellante.
In conclusione, l'impugnazione per revocazione proposta da deve essere dichiarata Parte_1 inammissibile, con la conseguente condanna dello stesso al pagamento, in favore della convenuta, delle pagina 4 di 6 spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal vigente D.M. n. 147/2022 per le cause di valore compreso nello scaglione da euro 52.000,01 a euro
260.000,00 e dell'attività difensiva effettivamente svolta. Nella liquidazione, si è fatto riferimento ai valori minimi (stante il modesto impegno di difesa richiesto dalla causa definita con pronuncia di inammissibilità) e alle fasi effettivamente espletate. L'importo liquidato a titolo di spese processuali va distratto in favore dell'avv. Maria Corsaro, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., come richiesto.
Attesa l'inammissibilità dell'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
n. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'attore, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 407/2025 R.G.,
dichiara inammissibile l'impugnazione per revocazione proposta da avverso la sentenza Parte_1
n. 1380/2024 del 18 settembre 2024 di questa Corte di appello (resa nel procedimento iscritto al n.
1023/2023 R.G.);
condanna al pagamento, in favore di delle spese processuali del presente Parte_1 CP_1 giudizio, che liquida in complessivi € 7.160,00 per compensi professionali (€ 1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 2.552,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi,
c.p.a. e i.v.a. come per legge;
dispone la distrazione di tale importo a favore dell'avv. Maria Corsaro ex art. 93 c.p.c.;
dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1–quater, del D.P.R. n. 115/2002) per il versamento, da parte dell'attore, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Catania il 23 dicembre 2025, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della
Corte.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
pagina 5 di 6
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Simona Lo Iacono Consigliere
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere relatore estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 407/2025
promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Vincenzo Drago, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti;
attore
contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Corsaro, CP_1 C.F._2 giusta procura in atti;
convenuta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Catania, con sentenza n. 1380/2024 del 18 settembre 2024, resa nel procedimento pagina 1 di 6 iscritto al n. 1023/2023 R.G., ha rigettato l'appello proposto da nei confronti dell'ex Parte_1 coniuge avverso la sentenza del Tribunale di Catania n. 2970/2023. Quest'ultima CP_1 aveva respinto, per difetto di prova, la domanda dell'appellante volta a ottenere la condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali asseritamente subiti, ovvero, in via subordinata, al risarcimento del danno da perdita di chance, per non avere potuto alienare l'immobile di sua esclusiva proprietà a causa della condotta ostativa che si assumeva tenuta da CP_1
A sostegno della domanda, l'attore aveva dedotto che la ex moglie abitava l'appartamento assegnatole dal Tribunale in sede di separazione/divorzio, unitamente al figlio minore, in quanto già destinato a casa familiare, e aveva quantificato il danno nella somma di € 78.000,00, corrispondente al prezzo di vendita dell'immobile, che non era stato possibile realizzare a causa della condotta ostativa della controparte, la quale avrebbe impedito ogni tentativo di visita dell'immobile.
Avverso tale sentenza ha proposto impugnazione per revocazione, con atto di citazione Parte_1 notificato il 12 marzo 2025, deducendo un errore di fatto.
Si è costituita in giudizio la quale ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione, CP_1 non essendo configurabile nel caso concreto alcun errore di fatto revocatorio ai sensi dell'art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c., e ha chiesto la conferma della sentenza impugnata, con condanna dell'attore al pagamento delle spese processuali, da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
All'udienza di discussione orale del 15 dicembre 2025 (sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.), la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di revocazione l'odierno attore ha dedotto che questa Corte avrebbe erroneamente ritenuto non provata la domanda di risarcimento danni proposta nei confronti dell'ex coniuge CP_1
assumendo che la sentenza impugnata sarebbe frutto di errore di fatto per avere supposto, in
[...] contrasto con quanto emergente dagli atti, l'inesistenza della prova degli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria.
Il motivo è inammissibile.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Cass. n. 16439/2021), l'errore di fatto che può dar luogo alla revocazione della sentenza ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c. consiste nell'erronea percezione degli atti di causa che si sostanzia nella supposizione di un fatto la cui verità è
pagina 2 di 6 incontrastabilmente esclusa oppure nella supposizione dell'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza impugnata per revocazione abbia pronunciato. Tal genere di errore presuppone quindi il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti processuali, purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di supposizione, e non di valutazione o di giudizio e, dall'altro, quella risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti (cfr. Cass. n. 5303/1997). L'errore deve inoltre avere i caratteri della assoluta immediatezza e della semplice e concreta rilevabilità, in base al raffronto tra decisione e atti processuali, senza necessità di argomentazioni induttive o indagini ermeneutiche.
Tali caratteristiche non ricorrono nel caso di specie.
La sentenza impugnata ha correttamente rilevato che l'appellante aveva proposto domanda di risarcimento dei danni patrimoniali o da perdita di chance, lamentando di non aver potuto vendere il proprio immobile, abitato dalla convenuta, cui l'appartamento era stato assegnato in sede di separazione/divorzio, unitamente al figlio minore, e che tale domanda era rimasta priva di idonea prova per l'estrema genericità della comunicazione e-mail prodotta dall'attore in primo grado, già esaminata dal Tribunale e ritenuta insufficiente a dimostrare gli elementi costitutivi dell'illecito extracontrattuale e della domanda risarcitoria. La Corte ha evidenziato che, al di là di tale comunicazione – che riferiva sinteticamente di visite organizzate con potenziali acquirenti e di appuntamenti più volte spostati e annullati per motivi forniti dall'inquilina – l'appellante non aveva fornito alcuna ulteriore prova del preteso pregiudizio patrimoniale subito, a causa dell'asserito comportamento ostruzionistico della ex moglie. Ha quindi ritenuto la sentenza del primo giudice conforme ai principi consolidati, secondo cui
"spetta a colui che agisce per ottenere il risarcimento del danno provare il nesso di causalità tra questo e il comportamento che assume averlo cagionato, perché il rapporto di causalità costituisce fatto costitutivo del diritto al risarcimento e pertanto, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., l'onere della relativa prova incombe sull'attore." (cfr. Cass. Sez. III, 7026 del 23.05.2001). Nella fattispecie, vertendosi in tema di responsabilità extracontrattuale, l'attore avrebbe dovuto provare la riconducibilità del danno al comportamento della convenuta e il nesso causale tra il fatto illecito e il danno subito. In difetto di tale prova, il relativo rischio non poteva che ricadere a carico del preteso danneggiato ai sensi dell'art. 2697 c.c. L'appello è stato pertanto rigettato (cfr. pagg.
4-5 della sentenza impugnata).
Non si configura, quindi, alcun errore di fatto revocatorio in relazione alla prova degli elementi pagina 3 di 6 costitutivi del reclamato diritto di risarcimento di danni, non essendovi alcun contrasto tra difformi realtà frutto di erronea percezione, risultanti una dalla sentenza impugnata e l'altra dagli atti processuali. Del resto, emerge dalla stessa formulazione del motivo di revocazione che l'asserito errore non è ricondotto dall'attore ad una svista percettiva in cui sarebbe incorsa la Corte d'appello, bensì a un preteso errore di giudizio circa la sufficienza della prova richiesta ai sensi dell'art. 2043 c.c., che l'odierno attore assume risultante dagli atti di causa.
È pacifico che non possono essere ricondotti nell'ambito dell'errore di fatto revocatorio gli errori di apprezzamento, di valutazione e di giudizio. Ne consegue che, nel caso concreto, non è configurabile un errore di fatto revocatorio, immediatamente percepibile, atteso che l'asserito errore riguarda la violazione o falsa applicazione dei principi che regolano la ripartizione dell'onere probatorio e la valutazione della prova in tema di responsabilità extracontrattuale, profili che implicano lo svolgimento di un processo argomentativo logico-giuridico, incompatibile con il presupposto stesso della revocazione.
A ciò si aggiunga che, secondo i principi sopra richiamati, il fatto del quale è esclusa la verità o è supposta l'inesistenza non deve aver costituito un punto controverso in causa sul quale la sentenza si sia pronunciata. In caso contrario, l'errore è deducibile solo mediante ricorso per cassazione.
Inoltre, l'odierna impugnazione è inammissibile poiché la vicenda si colloca al di fuori dei confini di deducibilità del mezzo di cui all'art. 395, n. 4, c.p.c., come recentemente precisati dalle Sezioni Unite
(cfr. Cass., S.U., n. 5792 del 2024), secondo cui “il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale”. Nel caso di specie ricorre quest'ultima ipotesi, poiché il fatto probatorio (la e-mail prodotta nel giudizio di merito) ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza si è pronunciata, respingendo la lettura prospettata dall'attore, poi appellante.
In conclusione, l'impugnazione per revocazione proposta da deve essere dichiarata Parte_1 inammissibile, con la conseguente condanna dello stesso al pagamento, in favore della convenuta, delle pagina 4 di 6 spese del presente giudizio, che si liquidano come in dispositivo, secondo i parametri stabiliti dal vigente D.M. n. 147/2022 per le cause di valore compreso nello scaglione da euro 52.000,01 a euro
260.000,00 e dell'attività difensiva effettivamente svolta. Nella liquidazione, si è fatto riferimento ai valori minimi (stante il modesto impegno di difesa richiesto dalla causa definita con pronuncia di inammissibilità) e alle fasi effettivamente espletate. L'importo liquidato a titolo di spese processuali va distratto in favore dell'avv. Maria Corsaro, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., come richiesto.
Attesa l'inammissibilità dell'impugnazione proposta, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del D.P.R.
n. 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'attore, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 407/2025 R.G.,
dichiara inammissibile l'impugnazione per revocazione proposta da avverso la sentenza Parte_1
n. 1380/2024 del 18 settembre 2024 di questa Corte di appello (resa nel procedimento iscritto al n.
1023/2023 R.G.);
condanna al pagamento, in favore di delle spese processuali del presente Parte_1 CP_1 giudizio, che liquida in complessivi € 7.160,00 per compensi professionali (€ 1.489,00 per la fase di studio, € 956,00 per la fase introduttiva, € 2.163,00 per la fase di trattazione, € 2.552,00 per la fase decisionale), oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15% dei predetti compensi,
c.p.a. e i.v.a. come per legge;
dispone la distrazione di tale importo a favore dell'avv. Maria Corsaro ex art. 93 c.p.c.;
dà atto della sussistenza dei presupposti (ex art. 13, comma 1–quater, del D.P.R. n. 115/2002) per il versamento, da parte dell'attore, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Catania il 23 dicembre 2025, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della
Corte.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
pagina 5 di 6
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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