TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 20/11/2025, n. 8591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8591 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di NA
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 20/11/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 20789/2023 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. GENTILE FRANCESCO, con Controparte_1 C.F._1 elezione di domicilio in VIA FIRENZE 32, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio degli avv.ti RICCARDO FUSO, CARMELA FAZIO, ANTONELLA DI Controparte_2 MATTEO, con elezione di domicilio in VIA ROMA 148/E, CASALNUOVO DI NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: ris. danno differenziale CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10-11-2023, il ricorrente in epigrafe, premesso di avere lavorato, presso il cantiere navale di NA, alle dipendenze, da ultimo, della società convenuta dall'8-8-1966 al 28-2-1993, con mansioni di carpentiere, comportante operazioni di riparazione e manutenzione di caldaie a vapore e tubi di scarico, di impianti nella sala macchine e negli altri ambienti della nave, esponeva che: per tutta la durata del rapporto, era stato continuativamente esposto all'inalazione di sostanze chimiche tossiche e, soprattutto, alle polveri di amianto, presente nell'ambiente lavorativo e direttamente utilizzato per le diverse fasi di lavorazione;
che, in data 11-10-2023, riceveva diagnosi di interstiziopatia polmonare;
che, oltre alla lesione dell'integrità psico-fisica, erano state fortemente modificate in senso peggiorativo le attività complementari e/o integrative rispetto all'attività lavorativa;
che l'evento dannoso, di natura professionale, era ascrivibile al comportamento della società convenuta, per violazione dell'art. 2087 c.c. e di numerose norme specifiche in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, configurandosi finanche responsabilità di rilievo penale, essendo all'epoca, ben nota la nocività delle fibre di amianto;
che per il danno biologico permanente subito persisteva la risarcibilità del danno cd. “differenziale” quantitativo e qualitativo a carico del datore di lavoro in quanto ulteriore rispetto a quello liquidabile in base alle tabelle Inail ex art.13 del d.lgs. n.38 del 2000; che, in ogni caso, sussisteva la risarcibilità del danno morale ed esistenziale. Ha adito, pertanto, il giudice del lavoro del Tribunale di NA, per sentir accertare la responsabilità della società convenuta per la patologia contratta con condanna al risarcimento del danno biologico, del danno morale e del pregiudizio esistenziale pari a complessivi € 32.463,00 detratto quanto percepibile a titolo di danno biologico a carico dell'Inail; La società convenuta si è costituita in giudizio, eccependo la inammissibilità della domanda e nel merito, ha chiesto, con varie argomentazioni, il rigetto del ricorso.
****** Infondata è l'eccezione di inammissibilità ex art. 414 cpc, poiché l'atto introduttivo contiene la sufficiente esposizione degli elementi di diritto e delle circostanze idonei ai fini del corretto contraddittorio su tutti i punti della domanda. Oggetto del giudizio è la domanda di risarcimento di danno non patrimoniale “differenziale” vantato dall'istante, ex dipendente della società convenuta, in relazione alla malattia da lui contratta nel corso di lavoro per responsabilità ascrivibile al datore di lavoro ex art. 2087 c.c.. Appare, quindi, opportuno premettere che gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presentano un tratto comune nel fatto che costituiscono il prodotto infausto dell'inosservanza di norme di prevenzione in materia di igiene o sicurezza che presiedono all'esercizio dell'attività di produzione. Nell'organizzazione dell'attività dei lavoratori devono prima di tutto osservarsi le comuni regole di generica prudenza o diligenza o, comunque, il minimo di cautela necessaria in tutte le attività sociali o lavorative. Ma è anche indispensabile attenersi a regole più specifiche dettate dalla particolarità delle lavorazioni che sono appunto quelle norme cautelari che derivano dall'esperienza e dal progresso delle tecnologie e della prevenzione della salute nei luoghi di lavoro. L'esperienza insegna che nelle organizzazioni complesse non sempre è agevole “governare” le attività rischiose e, anzi, non sempre è facile individuare le norme di cautela idonee ad eliminare il rischio. Vi può essere, cioè, incertezza nel determinare quale sia lo standard di diligenza o di sicurezza necessario per prevenire l'evento lesivo. Si suole osservare in proposito che l'art. 2087 c.c. contiene in sé la soluzione del problema, dal momento che il datore di lavoro “è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti”. La disposizione trova la sua diretta fonte nell'art. 32 Cost., secondo cui lo Stato assume la tutela della salute dei suoi cittadini come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività, e nell'art. 41 Cost., che pur ribadendo il principio della libertà di iniziativa economica privata lo condiziona alla necessità che essa si svolga con modalità tali da non pregiudicare la sicurezza, la libertà e la dignità umana. I valori costituzionali sottesi al disposto dell'art. 2087 c.c spiegano gli approdi cui è pervenuta la dottrina in materia, che non solo ha affermato in maniera concorde l'operatività della norma in oggetto pure in assenza di specifiche regole antinfortunistiche, ma ne ha sottolineato anche una peculiare funzione dinamica, diretta a spingere l'imprenditore ad attuare nell'organizzazione aziendale una efficace attività di prevenzione attraverso la continua e permanente ricerca delle misure suggerite dall'esperienza e dalla tecnica più aggiornata al fine di garantire nel migliore dei modi possibili la sicurezza dei luoghi di lavoro. In tale direzione si è mossa pure la giurisprudenza che ha ripetutamente affermato che la responsabilità ex art. 2087 c.c. è configurabile non solo allorquando la lesione del bene salute derivi dalla violazione di determinati obblighi imposti da specifiche norme di legge, ma anche allorquando detti obblighi siano suggeriti da conoscenze sperimentali o tecniche. Per affermare la responsabilità dell'imprenditore non è però sufficiente l'individuazione della regola precauzionale violata, perché indispensabile è l'accertamento del nesso di causa tra l'omissione della condotta cautelare prevista e l'evento che si è verificato.
2 Per quanto l'art. 2087 c.c. non configuri una ipotesi di responsabilità oggettiva, tuttavia, ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, incombe al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, esclusivamente l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale tra questi due elementi;
grava invece sul datore di lavoro l'onere di dimostrare, come si dirà anche in seguito, di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno ovvero che la patologia lamentata dal dipendente non è ricollegabile all'inosservanza di tali obblighi (ex plurimis, Cass. n.3788 del 17/02/2009; Cass. n.4840 07/03/2006; Cass. n. 1886 del 18/02/2000; Cass. n 2209 del 04/02/2016; Cass. n. 24742 del 08/10/2018; Cass. n. 8911 del 29/03/2019; Cass. n. 15112 del 15/07/2020). E il contenuto degli obblighi posti a carico del datore di lavoro si compendia nell'affermazione per la quale questi deve predisporre a tutela della sicurezza del lavoratore non soltanto le misure prescritte dal legislatore che rappresentano lo "standard" minimale, ma anche tutte quelle che siano praticate normalmente o, in concreto, siano richieste dalla specificità del rischio connesso all'attività lavorativa (Cass. n. 33239 del 10/11/2022). In altri termini, nel caso in cui si discorra di misure di sicurezza cosiddette 'innominate', di cui all'art. 2087 c.c., la prova liberatoria a carico del datore di lavoro risulta generalmente correlata alla quantificazione della misura della diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi, di norma, al datore di lavoro l'onere di provare l'adozione di comportamenti specifici che, ancorché non risultino dettati dalla legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standard di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe (v. Cass. n. 12445 del 2006; Cass. n. 3033 del 2012; Cass. n. 15082 del 2014; Cass. n. 4084 del 2018; Cass. n. 27964 del 2018; Cass. n. 10319 del 2019; da ultimo Cass. n. 13806 del 19/05/2023). Non ultima la precisazione che l'ambito dell'art. 2087 c.c. riguarda, invero, una responsabilità contrattuale ancorata a criteri probabilistici e non solo possibilistici (cfr. in argomento tra le altre: Cass. n. 18132 del 2020; Cass. n. 20366 del 2019; Cass. n. 24742 del 2018; Cass. n. 11427 del 2000; Cass. n. 3234 del 1999; Cass. n. 7792 del 1998).
Ciò posto, la società convenuta ha evidenziato l'insussistenza dei profili di responsabilità penale a suo carico sia per la mancanza, all'epoca dei fatti, di consapevolezza della pericolosità dell'amianto, tanto che solo dal 1991 ne era stato introdotto il divieto di utilizzo, sia per l'assenza di idonei strumenti di riduzione del rischio da esposizione. Infine, ha eccepito di avere predisposto e messo a disposizione i necessari mezzi di protezione individuale, vigilando sul loro corretto utilizzo;
di avere organizzato tutte le attività in maniera tale da limitare e circoscrivere le lavorazioni comportanti l'utilizzo di amianto, affidate a ditte esterne, senza alcuna interferenza temporale o logistica rispetto agli interventi del personale dipendente;
che aveva impartito la specifica informativa sulla sicurezza e sottoposto il personale a periodiche visite mediche di controllo;
che, essendo state adottate tutte le prescrizioni legali previste in materia di sicurezza sul lavoro, valutate alla luce della normativa pro tempore vigente, nessuna responsabilità era attribuibile al datore di lavoro se non per il verificarsi di un danno, che in base ad un giudizio di probabilità ex ante, presentava i caratteri della non prevedibilità ed evitabilità.
Tale ultima argomentazione, con la quale la difesa della convenuta vuole, in sostanza, introdurre una causa di esonero di responsabilità, sul presupposto della non conoscenza, allo stato della scienza medica, della pericolosità delle lavorazioni aziendali, risulta priva di pregio. Si rende opportuno ribadire, innanzitutto, l'insegnamento della Suprema Corte che, come si è detto, da tempo, ha ribadito che qualora si verifichino eventi lesivi eccedenti la copertura dall'assicurazione obbligatoria di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 1124 del 1965, in pregiudizio del lavoratore e questi siano casualmente ricollegabili alla nocività dell'ambiente di lavoro, viene in rilievo l'art. 2087 c.c., che come norma di chiusura del sistema antinfortunistico, impone al datore di lavoro, anche dove faccia difetto una specifica misura preventiva, di adottare comunque le misure generiche di prudenza e diligenza, nonché tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità fisica del lavoratore assicurato. (cfr. Cass. n. 13806 del 19/05/2023 cit.; Cass. n. 33239 del 10/11/2022 cit.). Con riferimento al giudizio di prevedibilità dell'evento lesivo, seppure è comunemente affermato che la responsabilità dell'imprenditore "ex" art. 2087 c.c., non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ciò nondimeno, secondo la giurisprudenza di legittimità, tale responsabilità non può correttamente essere circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate. La prescrizione di cui all'art. 2087 c.c. deve, infatti, ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico.
3 Di recente, la Suprema Corte (v. sent. n. 26390 del 10/10/2024) ha nuovamente affermato (significativamente la controversia riguardava proprio ), che, contrariamente a quanto qui affermato dalla società convenuta, Controparte_2 all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del ricorrente, era ben nota da numerosi anni la intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto impiegato nelle lavorazioni, tanto che le stesse erano circondate legislativamente di particolari cautele fin dal principio del secolo scorso, indipendentemente dal grado di concentrazione di fibre in relazione a periodi temporali di esposizione per attività lavorativa. Ancora più di recente (v. Cass. n.4084 del 17/02/2025), con puntuale disamina dello stato della legislazione, si è evidenziato che la conoscenza della nocività dell'amianto per la salute risale all'inizio del 1900 (se ne parla già nel r.d.14.6.1909 n. 442 in tema di lavori ritenuti insalubri;
idem, nel d.lgt. 6/8/1916 n.1136 e nel r.d.1720/1936). Secondo un'acquisizione, divenuta patrimonio comune della giurisprudenza di merito e di legittimità, la conoscenza della pericolosità dell'esposizione all'amianto per il rischio di mesotelioma risale almeno ai primi anni sessanta, sia in ambito scientifico che imprenditoriale (tanto che, in relazione a tale ultimo ambito, si cita la nota iniziativa delle ferrovie inglesi di bonificare le carrozze già nel 1968; cfr. Cass. n. 43786/2010 e Cass. n. 38991/2010). In relazione alla medesima obiezione cronologica riferita all'epoca della conoscenza della nocività dell'amianto, la suprema Corte ha, poi, dato conto del risalente e consolidato orientamento di legittimità (a partire da Cass. pen. 27.6.1979; 14.4.1994; 6858/90; 988/2003; 37432/2003; 988/2003; 37432/2003; 8204/2003; 7630/2005; Cass. n. 43786/2010 e Cass. n. 38991/2010) secondo il quale l'accertamento di questa epoca non rileva ai fini della responsabilità del datore, perché le misure protettive da adottare sarebbero state comunque quelle già prescritte dall'ordinamento per l'asbestosi (malattia anch'essa mortale e comunque gravemente invalidante) ossia quelle prescritte per tutelare il medesimo bene salute offeso (dall'una o dall'altra malattia). Ciò in quanto, ai fini del nesso causale tra colpa ed evento, quest'ultimo va considerato come grave danno alla salute del lavoratore e non inteso come specifico evento concretamente poi verificatosi (Cass. n.5919/1991; Cass. n. 5037/2000; Cass. n. 4675/07; Cass. n. 21513/09; Cass.n. 43786/2010 e Cass. n. 38991/2010). Né varrebbe sostenere l'insufficienza della stessa normativa contro le polveri ex art. 21 DPR 303/56, a proteggere i lavoratori esposti ad amianto, in quanto normativa concepita per limitare l'esposizione dei lavoratori alle polveri tossiche e nocive, ma non idonea ad impedire l'aspirazione delle fibre c.d. ultra fini ed invisibili. La distinzione, secondo la Suprema Corte, non ha fondamento normativo. Sia perché la legge prevede il contrario (riferendo le misure protettive dell'art.21 alle polveri di qualsiasi specie); ma anche perché – considerato che il datore di lavoro è sempre tenuto ad attivarsi per conoscere le situazioni di rischio e le fonti di pericolosità dell'attività lavorativa espletata, in base alle migliori conoscenze tecniche scientifiche - il lavoratore dovrebbe essere semmai ancor di più informato e protetto rispetto alla insidiosità di polveri ultrafini ed invisibili (anche sulla scorta dell'apparato prevenzionistico vigente all'epoca dei fatti). D'altra parte la pretesa rilevanza della distinzione tra polveri e fibre è testualmente smentita dall'ordinamento; il quale, in più luoghi, sia dettando le misure di prevenzione (artt. 22 e 24 d.lgs. 277/1991), sia regolamentando le malattie professionali (all. 8 al t.u. 1124/1965 che considera l'asbestosi come malattia provocata da “lavori che espongono comunque all'inalazione di polvere d'amianto”) definisce appunto come “polveri” le fibre d'amianto. Di più, a proposito dello stesso rischio rappresentato dalle polveri d'amianto, neppure manca nell'ordinamento un esplicito richiamo all'obbligo del datore di osservare tutte le norme del D.P.R. 303/1956 (e quindi anche l'art.21). Il rispetto delle norme di igiene dettate dal D.P.R. 303/1956 è specificamente richiamato ed imposto per la protezione dalle malattie da asbesto dagli artt. 174 e 155 del D.P.R. 1124/65. E' pertanto errato ipotizzare che la prescrizione dell'impiego delle misure di precauzione (rispetto ad una esposizione che sarebbe durata dal 1966 al 1993) fosse frutto del senno di poi;
o che essa fosse insufficiente a proteggere il lavoratore. Al contrario, è da sempre riconosciuta nell'ambito della giurisprudenza di legittimità l'idoneità delle misure menzionate a diminuire il rischio di contrarre il mesotelioma ed anche a ridurre la virulenza del male (ovvero a ridurre le dosi di esposizioni nocive e ad allungare, insieme al periodo di latenza della malattia, la vita dei lavoratori). Proprio per questo la Cass. pen. Sez. 4, Sentenza n. 38991 del 10/06/2010 ha affermato che “in tema di reati colposi, la regola cautelare di cui all'art. 21 d.P.R. n. 303 del 1956 non mira a prevenire unicamente l'inalazione di polveri moleste (di qualunque natura), ma anche a prevenire le malattie che possono conseguire all'inalazione”. Deve essere pertanto ribadito che non è e non era prescritto dalla normativa, nemmeno all'epoca dei fatti, che ai fini dell'adozione delle misure protettive occorresse che le polveri nocive fossero presenti nell'ambiente in modo che fosse avvertibile la presenza in tale consistenza o per le sole lavorazioni in cui le polveri producessero effetti visibili. In definitiva, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
4 Secondo la Corte, va, poi, tenuto conto che l'obbligo, risultante dal richiamo effettuato dagli artt. 174 e 175 del d.P.R. n. 1124 del 1965 all'art. 21 del d.P.R. n. 303 del 1956, norma che mira a prevenire le malattie derivabili dall'inalazione di tutte le polveri (visibili od invisibili, fini od ultrafini) di cui si è tenuti a conoscere l'esistenza, comporta che non è sufficiente, ai fini dell'esonero da responsabilità, l'affermazione dell'ignoranza della nocività dell'amianto a basse dosi secondo le conoscenze del tempo, ma che sia necessaria, da parte datoriale, la dimostrazione delle cautele adottate in positivo (Cass. n. 18503 del 21/09/2016). Nella sentenza n. 312/2006 la Corte Costituzionale ha, quindi, affermato che nel caso di violazione dell'art.2087 c.c., alla quale consegua l'applicazione di una sanzione penale, “può essere penalmente censurata soltanto la deviazione dei comportamenti dell'imprenditore dagli standard di sicurezza propri, in concreto e al momento, delle diverse attività produttive”. Il rapporto tra obbligo di sicurezza ed acquisizioni scientifiche è stato affrontato anche dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 15 novembre 2001 nella quale si è affermato che i rischi professionali oggetto di valutazione da parte del datore di lavoro non sono stabiliti una volta per tutte ma si evolvono in funzione dello sviluppo, delle condizioni di lavoro e delle ricerche scientifiche in materia. Orbene, dall'insegnamento di legittimità inferisce l'infondatezza delle eccezioni sollevate sia perché non corrette in punto di diritto sia perché alcuna prova è stata offerta in merito all'adozione delle cautele approntate.
NOCIVITA' AMBIENTE Dall'istruttoria espletata e dalla documentazione in atti è emersa una ricostruzione dei fatti sostanzialmente difforme rispetto alla prospettazione della difesa della società convenuta. Dalle dichiarazioni dei testi escussi è risultato, invero, che, per tutto il rapporto di lavoro dalla fine degli anni '60 fino al 1993, il ricorrente, presso i cantieri navali del porto di NA, era addetto alle attività di carpenteria in ferro, prevalentemente a bordo delle navi, dove l'amianto era utilizzato sia come elemento di coibentazione delle parti del motore che delle paratie delle navi;
è emersa, altresì, l'esposizione alle polveri di amianto sia per gli interventi di manutenzione sul motore che per la contaminazione ambientale proveniente dallo svolgimento concomitante di plurimi interventi anche direttamente comportanti manipolazione di rivestimenti di amianto (v. per i lavori dei tubisti e congegnatori ). D'altro lato è, invece, venuta in luce l'inadeguatezza dei sistemi di captazione dell'aria al fine dell'eliminazione dei residui delle polveri di amianto che, di conseguenza, posandosi sulle superfici erano solo successivamente eliminati a mezzo spazzamento ovvero con aria compressa se non addirittura “a mani nude”; parimenti è emerso che il personale non era stato dotato di mezzi di protezione delle vie aeree né formato sulla prevenzione per i rischi connessi alla pericolosità dell'amianto. Il fattore espositivo risulta, peraltro, conclamato dagli accertamenti della Contarp, del Ministero del Lavoro e dell'Inail che ha attestato l'esposizione dello all'amianto per gli anni dal 1967 al 1990 in relazione alle CP_1 mansioni svolte presso il cantiere di NA (v. attestati del 27-1-97 e del 2-8-96 in atti) La complessiva valutazione del materiale probatorio conduce, quindi, al convincimento in ordine alla nocività dell'ambiente di lavoro e alla violazione da parte dell'azienda datrice di lavoro dell'art. 2087 c.c., secondo il consolidato canone interpretativo, per il quale, qualora venga accertato che il danno sia stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di aver adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, almeno le cautele previste in via generale e specifica dalle norme cautelari dettate dall'ordinamento all'epoca della condotta. E -è bene ribadire- l'espressione di cui all'art. 2087 c.c., di adottare “tutte le misure” significa che il datore non può ometterne nessuna tra quelle previste dall'ordinamento (siano esse misure oggettive o dispositivi personali di protezione;
misure relative all'ambiente o obblighi strumentali riferiti al controllo o alla formazione dei lavoratori); e significa, inoltre, che per giudicare della completezza della protezione occorra servirsi del criterio della “massima sicurezza tecnologicamente possibile” in base al quale il datore deve adoperarsi per evitare o ridurre l'esposizione al rischio dei dipendenti aldilà delle specifiche previsioni dettate dalla normativa prevenzionale, conformando il proprio operato ad una diligenza particolarmente qualificata, che tenga conto delle caratteristiche del lavoro, dell'esperienza e della tecnica (Cass. n. 4084 del 17/02/2025). Avuto, quindi, al riguardo all'epoca della condotta, per la protezione dall'amianto, oltre all'art.2087 c.c., valeva pure quanto disposto dal D.P.R. 19 marzo 1965 n. 303 il quale reca le norme generali per l'igiene sul lavoro, stabilisce i requisiti generali degli ambienti di lavoro e prescrive visite mediche obbligatorie preventive e periodiche per i lavoratori esposti all'azione di sostanze tossiche o comunque nocive. In particolare all'interno del DPR 303/56 rileva anzitutto l'assolvimento del fondamentale obbligo di informazione stabilito a carico del datore (dall'art.4 ): “rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti”.
5 Notevole importanza rivestono anche: l'art. 9 del dpr. 303/56 riguardante l'areazione dei luoghi di lavoro;
l'art.15 che regola la pulizia dei locali (“Il datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia, per quanto è possibile, fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere nell'ambiente, oppure mediante aspiratori”); l'art.19 in materia di separazione dei lavori nocivi (“il datore di lavoro è tenuto ad effettuare ogni qualvolta è possibile in luoghi separati le lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni”). Anche l'art. 387 del diverso D.P.R. 547/55 può essere invocato in questa materia dal momento che attiene ai mezzi di protezione personale contro le inalazioni e prescrive che i lavoratori debbano essere dotati di maschere respiratorie: “I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto al personale”. La norma del DPR 303/56 che più direttamente è stata invocata a fondamento della responsabilità del datore di lavoro nel caso in esame è l'art. 21, “ difesa contro le polveri”. La norma disciplina in modo chiaro gli obblighi gravanti sui datori: “ Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambito di lavoro, nell'ambiente di lavoro. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro. Nei lavori all'aperto e nei lavori di breve durata e quando la natura e la concentrazione delle polveri non esigano l'attuazione dei provvedimenti tecnici indicati ai commi precedenti, e non possano essere causa di danno o di incomodo al vicinato, l'Ispettorato del lavoro può esonerare il datore di lavoro dagli obblighi previsti dai comma precedenti, prescrivendo, in sostituzione, ove sia necessario, mezzi personali di protezione. I mezzi personali possono altresì essere prescritti dall'Ispettorato del lavoro, ad integrazione dei provvedimenti previsti al comma terzo e quarto del presente articolo, in quelle operazioni in cui, per particolari difficoltà d'ordine tecnico, i predetti provvedimenti non sono atti a garantire efficacemente la protezione dei lavoratori contro le polveri”. Nel caso di specie va escluso che il preteso principio della “sicurezza generalmente praticata” possa servire allo scopo di alleggerire il carico di diligenza esigibile dalla datrice di lavoro, non risultando, che essa abbia mai adottato alcuna misura di protezione dal rischio;
pur consistendo quelle prescritte dall'ordinamento in semplici accorgimenti, da sempre disponibili. Misure tutte idonee a diminuire l'entità delle fibre disperse nell'ambiente di lavoro e a ridurre la probabilità di contrarre la malattia (v. sul punto Cass.n. 38991/2010 e Cass. n. 43786/2010). Misure pure esigibili dal datore il quale, in forza dell'attività svolta e dei richiamati principi, non poteva non essere a conoscenza della pericolosità dell'utilizzo dell'amianto contenuto nelle coibentazioni delle strutture su cui doveva intervenire e su cui in ogni caso aveva il dovere di informarsi circa le più evolute metodologie di lavoro compatibili con la tutela della salute di lavoratori. Il lavoratore aveva, quindi, diritto ad essere protetto in base alla legge da tutte le polveri di cui si doveva conoscere l'esistenza e la nocività. Anche perché, come già detto, il D.P.R. 303/1956 è esplicitamente richiamato per la protezione dall'amianto; e quelle prodotte dall'amianto sono testualmente definite dalla legge polveri;
mentre il rischio di esposizione ad alte ed altissime concentrazioni non richiede necessariamente alcuna visibilità e consistenza materiale delle polveri. Altissime concentrazioni di amianto sono presenti anche in quantitativi relativamente bassi di polveri. Quasi superfluo rilevare che -come risultato nel caso di specie- senza adeguati interventi di pulizia, nè accorgimenti protettivi di alcun tipo, il possibile accumulo delle polveri all'interno degli spazi dove il lavoratore era tenuto ad operare poteva senz'altro ingenerare un quantitativo considerevole e pericoloso di amianto nocivo. Peraltro, la semplice intensità dell'esposizione quotidiana non esprime un valore apprezzabile in assoluto dovendo essere coniugata con la durata dell'esposizione (e con la valutazione del concetto di dose cumulativa). Con ciò risulta chiarito che l'affermazione della responsabilità civile della datrice di lavoro non viene ad essere radicata sullo svolgimento di una mera attività pericolosa (in sé lecita ed autorizzata), comportante l'utilizzo di amianto, come suggestivamente si sostiene, affermando che mentre quelle prescritte dalla legge sarebbero state cautele vane, l'unica cautela efficace per evitare l'evento sarebbe stata la totale abolizione dell'amianto. Al contrario, deve affermarsi che la valutazione della responsabilità civile deve investire, anche nel caso di specie, non già l'attività di impresa in sé e per sé considerata, bensì soltanto il modo con cui essa è stata esercitata. E senza nessuna valutazione retrospettiva (“ora per allora”); bensì avendo esclusivo riguardo alle norme in vigore al momento della condotta.
6 La datrice di lavoro viene cioè chiamata a rispondere dell'omissione di cautele doverose, prescritte da norme di legge in vigore a quell'epoca; come accade per qualsiasi altra attività lavorativa sottoposta a verifica di legalità operata ai fini dell'affermazione della responsabilità civile.
NESSO CAUSALITA' Acclarata la nocività dell'ambiente, è opportuno premettere che la Suprema Corte (v, da ultimo, Cass. n. 26390 del 10/10/2024 cit.), ha affrontato con plurimi arresti la complessa materia, stabilendo taluni principi di diritto che vanno considerati nella risoluzione della controversia in esame. Si è, innanzitutto, affermato che l'inclusione della malattia fra quelle per le quali l'origine professionale è "di elevata probabilità" determina una presunzione legale in ordine al rapporto causale o concausale, con la conseguenza che, quando la malattia è inclusa nella tabella, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge (si veda ex multis Cass. n. 38898 del 2021; Cass., n. 20510 del 13/10/2015, Cass. n. 8638 del 03/04/2008,; Cass., n. 13024 del 24/05/2017). Dalla malattia tabellata si differenzia la patologia dichiarata ad eziologia multifattoriale: in tal caso, l'applicazione del criterio presuntivo, sì come desunto da ipotesi tecniche teoricamente possibili, subisce un'attenuazione, nel senso che la prova del nesso causale non può basarsi su presunzioni semplici, ma è data per raggiunta sol quando il lavoratore abbia concretamente e specificamente offerto la dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso. Ancora diverso è il caso in cui la malattia ad eziologia multifattoriale include una patologia tumorale la quale, secondo la scienza medica, ha o può avere origine professionale. In tal caso si determina una qual reviviscenza della presunzione legale quanto all'origine professionale della patologia, sicché, il datore di lavoro è gravato dell'onere probatorio di una diversa eziopatogenesi del danno. Si è, inoltre, precisato, che la previsione in tabella, ex art. 139 del d.P.R. n. 1124 del 1965, come integrato dall'art. 10 del d.lgs. n. 38 del 2000, di un'attività lavorativa come fattore che con elevata probabilità può cagionare una specifica malattia, non opera sul piano della presunzione dell'origine professionale della malattia e dell'inversione dell'onere probatorio, a differenza della previsione nelle tabelle previste dall'art. 3 dello stesso decreto, che costituiscono il catalogo delle patologie ad eziologia professionale presunta, ma rileva, comunque, su quello dell'assolvimento del carico probatorio, per cui, in tal caso, il lavoratore non deve fornire anche la prova delle singole sostanze a cui è stato esposto nel corso dell'attività lavorativa, essendo tale prova assorbita da quella dello svolgimento dell'attività inclusa nella tabella, già riconosciuta come nociva (Cass. n. 8416 del 05/04/2018). E', inoltre, jus receptum che, in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola dell'art. 41 c.p., con la conseguenza che il rapporto tra l'evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, potendosi escludere l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge solo se possa essere ravvisato con certezza l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, di per sé sufficiente a produrre l'infermità e tale da far degradare altre evenienze a semplici occasioni (così Cass. n. 678 del 2023; Cas., n. 27952 del 31.10.2018). Pertanto, è stato, ad esempio, deciso che il decesso per malattia professionale (nella specie, un carcinoma polmonare dovuto a prolungata esposizione all'amianto e agli idrocarburi) può essere dichiarato come di origine professionale nonostante la presenza di una concausa quale il tabagismo (così Cass. n. 15762 del 2.6.2019, in fattispecie in cui il tabagismo era stato sì concausa dell'evento, ma non causa esclusiva). Ciò posto, nella fattispecie in esame, sulla premessa che la malattia denunciata non è tabellata, va, in ogni caso, evidenziato che nessuna deduzione è stata svolta dalla società convenuta con riguardo al ruolo efficiente in via esclusiva di alcuna situazione lavorativa diversa o alcuna particolare abitudine di vita nella determinazione della malattia, di talché il solo eventuale concorso di causa non potrebbe escludere la rilevanza del fattore eziologico costituito dall'esposizione ambientale lavorativa sotto il controllo di secondo l'articolo 41 c.p. CP_2
ANCORA SUL NESSO DI CAUSALITA' Ad ogni modo, in corso di giudizio al dott. è stato conferito l'incarico peritale di accertare la Persona_1 sussistenza della affezione patologica lamentata di indicare, inoltre, in ipotesi affermativa, la sussistenza del nesso causale con l'attività lavorativa svolta. Il perito, con una corretta analisi clinico-diagnostica, è giunto alla conclusione che il ricorrente è affetto da
“interstiziopatia polmonare” diagnosticata in data 11-10-2023. Il consulente, ha, invero ritenuto che la descrizione dell'attività lavorativa come risultata provata a seguito della istruttoria svolta e della documentazione in atti, deponesse, in ossequio al criterio di ragionevole probabilità del presunto antecedente causale, a favore della sussistenza del nesso causale dei postumi invalidanti nella misura del 7%. La perizia medico legale e le conclusioni cui essa è giunta appaiono il frutto di scrupolosi accertamenti condotti sul confronto tra risultanze dell'indagine anamnestica, dell'indagine documentale e della visita peritale, adeguatamente supportati dalla letteratura scientifica, sicchè questo giudicante condivide l'elaborato e le risposte ai quesiti posti, risultando il ragionamento dell'ausiliario esente da contraddizioni, errori di metodo o vizi logici.
7 DANNI RISARCIBILI Acclarata la responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. ed il nesso causale nell'accezione dinanzi precisata, vertendosi in tema di reciproca interferenza delle regole che presiedono il sistema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con le azioni di risarcimento del danno promosse dal lavoratore colpito da eventi cagionati dall'espletamento dell'attività lavorativa, occorre rammentare i principi affermati dalla Suprema Corte e che costituiscono oramai ius receptum (v. ex multis, Cass. n.33639 del 15/11/2022). Ai sensi dell'art. 10, comma 1, D.P.R. n. 1124 del 1965, l'assicurazione obbligatoria prevista dal decreto citato esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nell'ambito dei rischi coperti dall'assicurazione, con i suoi limiti oggettivi e soggettivi, per cui laddove la copertura assicurativa non interviene per mancanza di presupposti, l'esonero non opera;
in tali casi, per il risarcimento dei danni convenzionalmente definiti "complementari", vigono le regole generali del diritto comune previste in caso di inadempimento contrattuale (principio ribadito dalla Supremaa Corte, sulla scorta di Corte cost. n. 356 del 1991, più volte: Cass. n. 1114 del 2002; Cass. n. 16250 del 2003; Cass. n. 8386 del 2006; Cass. n. 10834 del 2010; Cass. n. 9166 del 2017). L'esonero del datore di lavoro non opera anche quando ricorre il meccanismo previsto dai commi dell'art. 10 citato successivi al primo, allorquando venga accertato che i fatti da cui deriva l'infortunio o la malattia "costituiscano reato sotto il profilo dell'elemento soggettivo e oggettivo" (così Corte cost. n. 102 del 1981), per cui la responsabilità permane "per la parte che eccede le indennità liquidate" dall'INAIL ed il risarcimento "è dovuto" dal datore di lavoro. Di qui la nozione di danno cd. "differenziale", inteso come quella parte di risarcimento che eccede l'importo dell'indennizzo coperto dall'assicurazione obbligatoria e che resta a carico del datore di lavoro ove il fatto sia riconducibile ad un reato perseguibile d'ufficio; parallelamente l'art. 11 del D.P.R. n. 1124 del 1965, nella ricorrenza del medesimo presupposto, consente all'INAIL di agire in regresso nei confronti del datore di lavoro "per le somme pagate a titolo di indennità" (cfr. Cass. n. 9166 del 2017). E' escluso "che le prestazioni eventualmente erogate dall'INAIL esauriscano di per sé e a priori il ristoro del danno patito dal lavoratore infortunato od ammalato" (principio affermato a partire da Cass. n. 777 del 2015, con molte successive conformi, tra cui: Cass. n. 13689 del 2015; Cass. n. 3074 del 2016; Cass. n. 9112 del 2019). Con la conseguenza che il lavoratore potrà richiedere al datore di lavoro il risarcimento del danno cd. "differenziale", allegando in fatto circostanze che possano integrare gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio, ed il giudice, accertata in via incidentale autonoma l'illecito di rilievo penale, potrà liquidare la somma dovuta dal datore, detraendo dal complessivo valore monetario del danno civilistico, calcolato secondo i criteri comuni, quanto indennizzabile dall'INAIL, con una operazione di scomputo che deve essere effettuata ex officio ed anche se l CP_3 non abbia in concreto provveduto all'indennizzo (Cass. n. 9166 del 2017; successive conformi: Cass. n. 13819 del 2017; Cass. n. 20932 del 2018; da ultimo, Cass. n. 22021 del 2022). Il giudice di merito, dopo aver calcolato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'Inail secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo, oltre al danno patrimoniale, ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale (Cass. n. 1322 del 2015; Cass. n. 20807 del 2016). Pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota INAIL rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita INAIL destinata a ristorare il danno biologico permanente (Cass. n. 9112 del 2019; v. pure Cass. n. 8580 del 2019). La Suprema Corte ha, poi, statuito (v., in particolare, Cass. n. 9166/2017 cit., richiamata da Cass. n.33639 del 15/11/2022 cit.) che, ai fini dell'accertamento del danno differenziale, è sufficiente che siano dedotte in fatto dal lavoratore circostanze che possano integrare gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio, sottolineando che anche la violazione delle regole di cui all'art. 2087 c.c., norma di cautela avente carattere generale, è idonea a concretare la responsabilità penale (Corte cost. n. 74 del 1981; Cass. n. 1579 del 2000). Alla luce di tali principi, accertata la violazione delle norme di cautela e l'astratta configurabilità di un'ipotesi di reato, per la liquidazione del danno, soccorrono le tabelle di IL, pro tempore applicabili, che, munite di efficacia para-normativa (Cass. n. 8532 del 06/05/2020), per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c. del danno non patrimoniale, alla salute, dinamico relazionale e morale (v. ex multis Cass. n. 13701 del 16/05/2024; Cass. n.7892 del 22/03/2024). In particolare, le tabelle di IL (nelle versioni successive al 2008) contengono varie percentuali di «aumento personalizzato», che servono a dare sfogo a una adeguata valorizzazione delle caratteristiche specifiche del caso concreto, evitando al tempo stesso il ricorso a indebite moltiplicazioni delle voci di danno non patrimoniale.
8 Tuttavia, per il funzionamento virtuoso di questo meccanismo, il giudice di merito «dovrà preliminarmente verificare se e come tale specifica componente del danno non patrimoniale sia stata allegata e provata dal soggetto che ha azionato la pretesa risarcitoria, provvedendo successivamente – in caso di esito positivo della verifica – ad adeguare la misura della reintegrazione del danno non patrimoniale, indicando il criterio di “personalizzazione” nella specie adottato, che dovrà risultare coerente logicamente con gli elementi circostanziali ritenuti rilevanti ad esprimere la intensità e la durata della sofferenza psichica» (Cass. 24075/2017; conf. Cass n. 19922/2023; Cass. S.U. nn. 26972/2008 e 26975/2008) Orbene, nella fattispecie in esame, per la liquidazione del danno non patrimoniale, in applicazione dei criteri indicati nelle predette Tabelle, non essendo ravvisabile alcuna specifica circostanza che valga a personalizzare il caso concreto, avuto riguardo ai criteri ivi indicati, aggiornati al gennaio 2024, andranno riconosciuti € 11521,00, comprensivi del danno biologico e dinamico relazione nonché della sofferenza soggettiva, nella misura fissa, quale percentuale ponderata, del 25%, dai quali va detratto il danno biologico previsto dall'art. 13 del dlgs 38/2000, quale indennizzo in capitale, per le menomazioni comprese tra il 6 ed il 15 %, nella misura di € 5353,00, secondo la tabella dii cui al DM n.105 del 2/8/2023,. La convenuta va in definitiva, condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma attualizzata, pari a
€ 6168,00. Su tali somme competono interessi legali sulle somme via via rivalutate ex art. 429 c.p.c. dalla pronuncia al saldo. Le spese eseguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede: 1) condanna la società convenuta al risarcimento in favore del ricorrente, del danno nella misura di € 6168,00 oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate ex art. 429 c.p.c. dalla pronuncia al saldo;
2) condanna la convenuta alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano complessivamente in € 3400,00 comprensive di spese forfettarie, oltre IVA e cpa, con attribuzione all'avv.to antistatario. Così deciso in data 20/11/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
9
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 20/11/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 20789/2023 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. GENTILE FRANCESCO, con Controparte_1 C.F._1 elezione di domicilio in VIA FIRENZE 32, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
, con il patrocinio degli avv.ti RICCARDO FUSO, CARMELA FAZIO, ANTONELLA DI Controparte_2 MATTEO, con elezione di domicilio in VIA ROMA 148/E, CASALNUOVO DI NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: ris. danno differenziale CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 10-11-2023, il ricorrente in epigrafe, premesso di avere lavorato, presso il cantiere navale di NA, alle dipendenze, da ultimo, della società convenuta dall'8-8-1966 al 28-2-1993, con mansioni di carpentiere, comportante operazioni di riparazione e manutenzione di caldaie a vapore e tubi di scarico, di impianti nella sala macchine e negli altri ambienti della nave, esponeva che: per tutta la durata del rapporto, era stato continuativamente esposto all'inalazione di sostanze chimiche tossiche e, soprattutto, alle polveri di amianto, presente nell'ambiente lavorativo e direttamente utilizzato per le diverse fasi di lavorazione;
che, in data 11-10-2023, riceveva diagnosi di interstiziopatia polmonare;
che, oltre alla lesione dell'integrità psico-fisica, erano state fortemente modificate in senso peggiorativo le attività complementari e/o integrative rispetto all'attività lavorativa;
che l'evento dannoso, di natura professionale, era ascrivibile al comportamento della società convenuta, per violazione dell'art. 2087 c.c. e di numerose norme specifiche in materia di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, configurandosi finanche responsabilità di rilievo penale, essendo all'epoca, ben nota la nocività delle fibre di amianto;
che per il danno biologico permanente subito persisteva la risarcibilità del danno cd. “differenziale” quantitativo e qualitativo a carico del datore di lavoro in quanto ulteriore rispetto a quello liquidabile in base alle tabelle Inail ex art.13 del d.lgs. n.38 del 2000; che, in ogni caso, sussisteva la risarcibilità del danno morale ed esistenziale. Ha adito, pertanto, il giudice del lavoro del Tribunale di NA, per sentir accertare la responsabilità della società convenuta per la patologia contratta con condanna al risarcimento del danno biologico, del danno morale e del pregiudizio esistenziale pari a complessivi € 32.463,00 detratto quanto percepibile a titolo di danno biologico a carico dell'Inail; La società convenuta si è costituita in giudizio, eccependo la inammissibilità della domanda e nel merito, ha chiesto, con varie argomentazioni, il rigetto del ricorso.
****** Infondata è l'eccezione di inammissibilità ex art. 414 cpc, poiché l'atto introduttivo contiene la sufficiente esposizione degli elementi di diritto e delle circostanze idonei ai fini del corretto contraddittorio su tutti i punti della domanda. Oggetto del giudizio è la domanda di risarcimento di danno non patrimoniale “differenziale” vantato dall'istante, ex dipendente della società convenuta, in relazione alla malattia da lui contratta nel corso di lavoro per responsabilità ascrivibile al datore di lavoro ex art. 2087 c.c.. Appare, quindi, opportuno premettere che gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presentano un tratto comune nel fatto che costituiscono il prodotto infausto dell'inosservanza di norme di prevenzione in materia di igiene o sicurezza che presiedono all'esercizio dell'attività di produzione. Nell'organizzazione dell'attività dei lavoratori devono prima di tutto osservarsi le comuni regole di generica prudenza o diligenza o, comunque, il minimo di cautela necessaria in tutte le attività sociali o lavorative. Ma è anche indispensabile attenersi a regole più specifiche dettate dalla particolarità delle lavorazioni che sono appunto quelle norme cautelari che derivano dall'esperienza e dal progresso delle tecnologie e della prevenzione della salute nei luoghi di lavoro. L'esperienza insegna che nelle organizzazioni complesse non sempre è agevole “governare” le attività rischiose e, anzi, non sempre è facile individuare le norme di cautela idonee ad eliminare il rischio. Vi può essere, cioè, incertezza nel determinare quale sia lo standard di diligenza o di sicurezza necessario per prevenire l'evento lesivo. Si suole osservare in proposito che l'art. 2087 c.c. contiene in sé la soluzione del problema, dal momento che il datore di lavoro “è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei dipendenti”. La disposizione trova la sua diretta fonte nell'art. 32 Cost., secondo cui lo Stato assume la tutela della salute dei suoi cittadini come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività, e nell'art. 41 Cost., che pur ribadendo il principio della libertà di iniziativa economica privata lo condiziona alla necessità che essa si svolga con modalità tali da non pregiudicare la sicurezza, la libertà e la dignità umana. I valori costituzionali sottesi al disposto dell'art. 2087 c.c spiegano gli approdi cui è pervenuta la dottrina in materia, che non solo ha affermato in maniera concorde l'operatività della norma in oggetto pure in assenza di specifiche regole antinfortunistiche, ma ne ha sottolineato anche una peculiare funzione dinamica, diretta a spingere l'imprenditore ad attuare nell'organizzazione aziendale una efficace attività di prevenzione attraverso la continua e permanente ricerca delle misure suggerite dall'esperienza e dalla tecnica più aggiornata al fine di garantire nel migliore dei modi possibili la sicurezza dei luoghi di lavoro. In tale direzione si è mossa pure la giurisprudenza che ha ripetutamente affermato che la responsabilità ex art. 2087 c.c. è configurabile non solo allorquando la lesione del bene salute derivi dalla violazione di determinati obblighi imposti da specifiche norme di legge, ma anche allorquando detti obblighi siano suggeriti da conoscenze sperimentali o tecniche. Per affermare la responsabilità dell'imprenditore non è però sufficiente l'individuazione della regola precauzionale violata, perché indispensabile è l'accertamento del nesso di causa tra l'omissione della condotta cautelare prevista e l'evento che si è verificato.
2 Per quanto l'art. 2087 c.c. non configuri una ipotesi di responsabilità oggettiva, tuttavia, ai fini dell'accertamento della responsabilità del datore di lavoro, incombe al lavoratore che lamenti di aver subito, a causa dell'attività lavorativa svolta, un danno alla salute, esclusivamente l'onere di provare l'esistenza di tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed il nesso causale tra questi due elementi;
grava invece sul datore di lavoro l'onere di dimostrare, come si dirà anche in seguito, di aver adottato tutte le cautele necessarie ad impedire il verificarsi del danno ovvero che la patologia lamentata dal dipendente non è ricollegabile all'inosservanza di tali obblighi (ex plurimis, Cass. n.3788 del 17/02/2009; Cass. n.4840 07/03/2006; Cass. n. 1886 del 18/02/2000; Cass. n 2209 del 04/02/2016; Cass. n. 24742 del 08/10/2018; Cass. n. 8911 del 29/03/2019; Cass. n. 15112 del 15/07/2020). E il contenuto degli obblighi posti a carico del datore di lavoro si compendia nell'affermazione per la quale questi deve predisporre a tutela della sicurezza del lavoratore non soltanto le misure prescritte dal legislatore che rappresentano lo "standard" minimale, ma anche tutte quelle che siano praticate normalmente o, in concreto, siano richieste dalla specificità del rischio connesso all'attività lavorativa (Cass. n. 33239 del 10/11/2022). In altri termini, nel caso in cui si discorra di misure di sicurezza cosiddette 'innominate', di cui all'art. 2087 c.c., la prova liberatoria a carico del datore di lavoro risulta generalmente correlata alla quantificazione della misura della diligenza ritenuta esigibile, nella predisposizione delle indicate misure di sicurezza, imponendosi, di norma, al datore di lavoro l'onere di provare l'adozione di comportamenti specifici che, ancorché non risultino dettati dalla legge (o altra fonte equiparata), siano suggeriti da conoscenze sperimentali e tecniche, dagli standard di sicurezza normalmente osservati o trovino riferimento in altre fonti analoghe (v. Cass. n. 12445 del 2006; Cass. n. 3033 del 2012; Cass. n. 15082 del 2014; Cass. n. 4084 del 2018; Cass. n. 27964 del 2018; Cass. n. 10319 del 2019; da ultimo Cass. n. 13806 del 19/05/2023). Non ultima la precisazione che l'ambito dell'art. 2087 c.c. riguarda, invero, una responsabilità contrattuale ancorata a criteri probabilistici e non solo possibilistici (cfr. in argomento tra le altre: Cass. n. 18132 del 2020; Cass. n. 20366 del 2019; Cass. n. 24742 del 2018; Cass. n. 11427 del 2000; Cass. n. 3234 del 1999; Cass. n. 7792 del 1998).
Ciò posto, la società convenuta ha evidenziato l'insussistenza dei profili di responsabilità penale a suo carico sia per la mancanza, all'epoca dei fatti, di consapevolezza della pericolosità dell'amianto, tanto che solo dal 1991 ne era stato introdotto il divieto di utilizzo, sia per l'assenza di idonei strumenti di riduzione del rischio da esposizione. Infine, ha eccepito di avere predisposto e messo a disposizione i necessari mezzi di protezione individuale, vigilando sul loro corretto utilizzo;
di avere organizzato tutte le attività in maniera tale da limitare e circoscrivere le lavorazioni comportanti l'utilizzo di amianto, affidate a ditte esterne, senza alcuna interferenza temporale o logistica rispetto agli interventi del personale dipendente;
che aveva impartito la specifica informativa sulla sicurezza e sottoposto il personale a periodiche visite mediche di controllo;
che, essendo state adottate tutte le prescrizioni legali previste in materia di sicurezza sul lavoro, valutate alla luce della normativa pro tempore vigente, nessuna responsabilità era attribuibile al datore di lavoro se non per il verificarsi di un danno, che in base ad un giudizio di probabilità ex ante, presentava i caratteri della non prevedibilità ed evitabilità.
Tale ultima argomentazione, con la quale la difesa della convenuta vuole, in sostanza, introdurre una causa di esonero di responsabilità, sul presupposto della non conoscenza, allo stato della scienza medica, della pericolosità delle lavorazioni aziendali, risulta priva di pregio. Si rende opportuno ribadire, innanzitutto, l'insegnamento della Suprema Corte che, come si è detto, da tempo, ha ribadito che qualora si verifichino eventi lesivi eccedenti la copertura dall'assicurazione obbligatoria di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 1124 del 1965, in pregiudizio del lavoratore e questi siano casualmente ricollegabili alla nocività dell'ambiente di lavoro, viene in rilievo l'art. 2087 c.c., che come norma di chiusura del sistema antinfortunistico, impone al datore di lavoro, anche dove faccia difetto una specifica misura preventiva, di adottare comunque le misure generiche di prudenza e diligenza, nonché tutte le cautele necessarie, secondo le norme tecniche e di esperienza, a tutelare l'integrità fisica del lavoratore assicurato. (cfr. Cass. n. 13806 del 19/05/2023 cit.; Cass. n. 33239 del 10/11/2022 cit.). Con riferimento al giudizio di prevedibilità dell'evento lesivo, seppure è comunemente affermato che la responsabilità dell'imprenditore "ex" art. 2087 c.c., non configura un'ipotesi di responsabilità oggettiva, ciò nondimeno, secondo la giurisprudenza di legittimità, tale responsabilità non può correttamente essere circoscritta alla violazione di regole d'esperienza o di regole tecniche preesistenti e collaudate. La prescrizione di cui all'art. 2087 c.c. deve, infatti, ritenersi volta a sanzionare, anche alla luce delle garanzie costituzionali del lavoratore, l'omessa predisposizione da parte del datore di lavoro di tutte quelle misure e cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e la salute del lavoratore nel luogo di lavoro, tenuto conto della concreta realtà aziendale e della sua maggiore o minore possibilità di venire a conoscenza e di indagare sull'esistenza di fattori di rischio in un determinato momento storico.
3 Di recente, la Suprema Corte (v. sent. n. 26390 del 10/10/2024) ha nuovamente affermato (significativamente la controversia riguardava proprio ), che, contrariamente a quanto qui affermato dalla società convenuta, Controparte_2 all'epoca di svolgimento del rapporto di lavoro del ricorrente, era ben nota da numerosi anni la intrinseca pericolosità delle fibre dell'amianto impiegato nelle lavorazioni, tanto che le stesse erano circondate legislativamente di particolari cautele fin dal principio del secolo scorso, indipendentemente dal grado di concentrazione di fibre in relazione a periodi temporali di esposizione per attività lavorativa. Ancora più di recente (v. Cass. n.4084 del 17/02/2025), con puntuale disamina dello stato della legislazione, si è evidenziato che la conoscenza della nocività dell'amianto per la salute risale all'inizio del 1900 (se ne parla già nel r.d.14.6.1909 n. 442 in tema di lavori ritenuti insalubri;
idem, nel d.lgt. 6/8/1916 n.1136 e nel r.d.1720/1936). Secondo un'acquisizione, divenuta patrimonio comune della giurisprudenza di merito e di legittimità, la conoscenza della pericolosità dell'esposizione all'amianto per il rischio di mesotelioma risale almeno ai primi anni sessanta, sia in ambito scientifico che imprenditoriale (tanto che, in relazione a tale ultimo ambito, si cita la nota iniziativa delle ferrovie inglesi di bonificare le carrozze già nel 1968; cfr. Cass. n. 43786/2010 e Cass. n. 38991/2010). In relazione alla medesima obiezione cronologica riferita all'epoca della conoscenza della nocività dell'amianto, la suprema Corte ha, poi, dato conto del risalente e consolidato orientamento di legittimità (a partire da Cass. pen. 27.6.1979; 14.4.1994; 6858/90; 988/2003; 37432/2003; 988/2003; 37432/2003; 8204/2003; 7630/2005; Cass. n. 43786/2010 e Cass. n. 38991/2010) secondo il quale l'accertamento di questa epoca non rileva ai fini della responsabilità del datore, perché le misure protettive da adottare sarebbero state comunque quelle già prescritte dall'ordinamento per l'asbestosi (malattia anch'essa mortale e comunque gravemente invalidante) ossia quelle prescritte per tutelare il medesimo bene salute offeso (dall'una o dall'altra malattia). Ciò in quanto, ai fini del nesso causale tra colpa ed evento, quest'ultimo va considerato come grave danno alla salute del lavoratore e non inteso come specifico evento concretamente poi verificatosi (Cass. n.5919/1991; Cass. n. 5037/2000; Cass. n. 4675/07; Cass. n. 21513/09; Cass.n. 43786/2010 e Cass. n. 38991/2010). Né varrebbe sostenere l'insufficienza della stessa normativa contro le polveri ex art. 21 DPR 303/56, a proteggere i lavoratori esposti ad amianto, in quanto normativa concepita per limitare l'esposizione dei lavoratori alle polveri tossiche e nocive, ma non idonea ad impedire l'aspirazione delle fibre c.d. ultra fini ed invisibili. La distinzione, secondo la Suprema Corte, non ha fondamento normativo. Sia perché la legge prevede il contrario (riferendo le misure protettive dell'art.21 alle polveri di qualsiasi specie); ma anche perché – considerato che il datore di lavoro è sempre tenuto ad attivarsi per conoscere le situazioni di rischio e le fonti di pericolosità dell'attività lavorativa espletata, in base alle migliori conoscenze tecniche scientifiche - il lavoratore dovrebbe essere semmai ancor di più informato e protetto rispetto alla insidiosità di polveri ultrafini ed invisibili (anche sulla scorta dell'apparato prevenzionistico vigente all'epoca dei fatti). D'altra parte la pretesa rilevanza della distinzione tra polveri e fibre è testualmente smentita dall'ordinamento; il quale, in più luoghi, sia dettando le misure di prevenzione (artt. 22 e 24 d.lgs. 277/1991), sia regolamentando le malattie professionali (all. 8 al t.u. 1124/1965 che considera l'asbestosi come malattia provocata da “lavori che espongono comunque all'inalazione di polvere d'amianto”) definisce appunto come “polveri” le fibre d'amianto. Di più, a proposito dello stesso rischio rappresentato dalle polveri d'amianto, neppure manca nell'ordinamento un esplicito richiamo all'obbligo del datore di osservare tutte le norme del D.P.R. 303/1956 (e quindi anche l'art.21). Il rispetto delle norme di igiene dettate dal D.P.R. 303/1956 è specificamente richiamato ed imposto per la protezione dalle malattie da asbesto dagli artt. 174 e 155 del D.P.R. 1124/65. E' pertanto errato ipotizzare che la prescrizione dell'impiego delle misure di precauzione (rispetto ad una esposizione che sarebbe durata dal 1966 al 1993) fosse frutto del senno di poi;
o che essa fosse insufficiente a proteggere il lavoratore. Al contrario, è da sempre riconosciuta nell'ambito della giurisprudenza di legittimità l'idoneità delle misure menzionate a diminuire il rischio di contrarre il mesotelioma ed anche a ridurre la virulenza del male (ovvero a ridurre le dosi di esposizioni nocive e ad allungare, insieme al periodo di latenza della malattia, la vita dei lavoratori). Proprio per questo la Cass. pen. Sez. 4, Sentenza n. 38991 del 10/06/2010 ha affermato che “in tema di reati colposi, la regola cautelare di cui all'art. 21 d.P.R. n. 303 del 1956 non mira a prevenire unicamente l'inalazione di polveri moleste (di qualunque natura), ma anche a prevenire le malattie che possono conseguire all'inalazione”. Deve essere pertanto ribadito che non è e non era prescritto dalla normativa, nemmeno all'epoca dei fatti, che ai fini dell'adozione delle misure protettive occorresse che le polveri nocive fossero presenti nell'ambiente in modo che fosse avvertibile la presenza in tale consistenza o per le sole lavorazioni in cui le polveri producessero effetti visibili. In definitiva, qualora sia accertato che il danno è stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di avere adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, le misure generiche di prudenza necessarie alla tutela della salute dal rischio espositivo secondo le conoscenze del tempo di insorgenza della malattia, essendo irrilevante la circostanza che il rapporto di lavoro si sia svolto in epoca antecedente all'introduzione di specifiche norme per il trattamento dei materiali contenenti amianto, quali quelle contenute nel d.lgs. 15 agosto 1991, n. 277, successivamente abrogato dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.
4 Secondo la Corte, va, poi, tenuto conto che l'obbligo, risultante dal richiamo effettuato dagli artt. 174 e 175 del d.P.R. n. 1124 del 1965 all'art. 21 del d.P.R. n. 303 del 1956, norma che mira a prevenire le malattie derivabili dall'inalazione di tutte le polveri (visibili od invisibili, fini od ultrafini) di cui si è tenuti a conoscere l'esistenza, comporta che non è sufficiente, ai fini dell'esonero da responsabilità, l'affermazione dell'ignoranza della nocività dell'amianto a basse dosi secondo le conoscenze del tempo, ma che sia necessaria, da parte datoriale, la dimostrazione delle cautele adottate in positivo (Cass. n. 18503 del 21/09/2016). Nella sentenza n. 312/2006 la Corte Costituzionale ha, quindi, affermato che nel caso di violazione dell'art.2087 c.c., alla quale consegua l'applicazione di una sanzione penale, “può essere penalmente censurata soltanto la deviazione dei comportamenti dell'imprenditore dagli standard di sicurezza propri, in concreto e al momento, delle diverse attività produttive”. Il rapporto tra obbligo di sicurezza ed acquisizioni scientifiche è stato affrontato anche dalla Corte di Giustizia Europea con la sentenza del 15 novembre 2001 nella quale si è affermato che i rischi professionali oggetto di valutazione da parte del datore di lavoro non sono stabiliti una volta per tutte ma si evolvono in funzione dello sviluppo, delle condizioni di lavoro e delle ricerche scientifiche in materia. Orbene, dall'insegnamento di legittimità inferisce l'infondatezza delle eccezioni sollevate sia perché non corrette in punto di diritto sia perché alcuna prova è stata offerta in merito all'adozione delle cautele approntate.
NOCIVITA' AMBIENTE Dall'istruttoria espletata e dalla documentazione in atti è emersa una ricostruzione dei fatti sostanzialmente difforme rispetto alla prospettazione della difesa della società convenuta. Dalle dichiarazioni dei testi escussi è risultato, invero, che, per tutto il rapporto di lavoro dalla fine degli anni '60 fino al 1993, il ricorrente, presso i cantieri navali del porto di NA, era addetto alle attività di carpenteria in ferro, prevalentemente a bordo delle navi, dove l'amianto era utilizzato sia come elemento di coibentazione delle parti del motore che delle paratie delle navi;
è emersa, altresì, l'esposizione alle polveri di amianto sia per gli interventi di manutenzione sul motore che per la contaminazione ambientale proveniente dallo svolgimento concomitante di plurimi interventi anche direttamente comportanti manipolazione di rivestimenti di amianto (v. per i lavori dei tubisti e congegnatori ). D'altro lato è, invece, venuta in luce l'inadeguatezza dei sistemi di captazione dell'aria al fine dell'eliminazione dei residui delle polveri di amianto che, di conseguenza, posandosi sulle superfici erano solo successivamente eliminati a mezzo spazzamento ovvero con aria compressa se non addirittura “a mani nude”; parimenti è emerso che il personale non era stato dotato di mezzi di protezione delle vie aeree né formato sulla prevenzione per i rischi connessi alla pericolosità dell'amianto. Il fattore espositivo risulta, peraltro, conclamato dagli accertamenti della Contarp, del Ministero del Lavoro e dell'Inail che ha attestato l'esposizione dello all'amianto per gli anni dal 1967 al 1990 in relazione alle CP_1 mansioni svolte presso il cantiere di NA (v. attestati del 27-1-97 e del 2-8-96 in atti) La complessiva valutazione del materiale probatorio conduce, quindi, al convincimento in ordine alla nocività dell'ambiente di lavoro e alla violazione da parte dell'azienda datrice di lavoro dell'art. 2087 c.c., secondo il consolidato canone interpretativo, per il quale, qualora venga accertato che il danno sia stato causato dalla nocività dell'attività lavorativa per esposizione all'amianto, è onere del datore di lavoro provare di aver adottato, pur in difetto di una specifica disposizione preventiva, almeno le cautele previste in via generale e specifica dalle norme cautelari dettate dall'ordinamento all'epoca della condotta. E -è bene ribadire- l'espressione di cui all'art. 2087 c.c., di adottare “tutte le misure” significa che il datore non può ometterne nessuna tra quelle previste dall'ordinamento (siano esse misure oggettive o dispositivi personali di protezione;
misure relative all'ambiente o obblighi strumentali riferiti al controllo o alla formazione dei lavoratori); e significa, inoltre, che per giudicare della completezza della protezione occorra servirsi del criterio della “massima sicurezza tecnologicamente possibile” in base al quale il datore deve adoperarsi per evitare o ridurre l'esposizione al rischio dei dipendenti aldilà delle specifiche previsioni dettate dalla normativa prevenzionale, conformando il proprio operato ad una diligenza particolarmente qualificata, che tenga conto delle caratteristiche del lavoro, dell'esperienza e della tecnica (Cass. n. 4084 del 17/02/2025). Avuto, quindi, al riguardo all'epoca della condotta, per la protezione dall'amianto, oltre all'art.2087 c.c., valeva pure quanto disposto dal D.P.R. 19 marzo 1965 n. 303 il quale reca le norme generali per l'igiene sul lavoro, stabilisce i requisiti generali degli ambienti di lavoro e prescrive visite mediche obbligatorie preventive e periodiche per i lavoratori esposti all'azione di sostanze tossiche o comunque nocive. In particolare all'interno del DPR 303/56 rileva anzitutto l'assolvimento del fondamentale obbligo di informazione stabilito a carico del datore (dall'art.4 ): “rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti e portare a loro conoscenza i modi di prevenire i danni derivanti dai rischi predetti”.
5 Notevole importanza rivestono anche: l'art. 9 del dpr. 303/56 riguardante l'areazione dei luoghi di lavoro;
l'art.15 che regola la pulizia dei locali (“Il datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di lavoro, facendo eseguire la pulizia, per quanto è possibile, fuori dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il sollevamento della polvere nell'ambiente, oppure mediante aspiratori”); l'art.19 in materia di separazione dei lavori nocivi (“il datore di lavoro è tenuto ad effettuare ogni qualvolta è possibile in luoghi separati le lavorazioni pericolose o insalubri allo scopo di non esporvi senza necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni”). Anche l'art. 387 del diverso D.P.R. 547/55 può essere invocato in questa materia dal momento che attiene ai mezzi di protezione personale contro le inalazioni e prescrive che i lavoratori debbano essere dotati di maschere respiratorie: “I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo adatto facilmente accessibile e noto al personale”. La norma del DPR 303/56 che più direttamente è stata invocata a fondamento della responsabilità del datore di lavoro nel caso in esame è l'art. 21, “ difesa contro le polveri”. La norma disciplina in modo chiaro gli obblighi gravanti sui datori: “ Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad impedirne o a ridurne per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione nell'ambito di lavoro, nell'ambiente di lavoro. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle polveri e della loro concentrazione nella atmosfera. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono adottare procedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione. L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente vicino al luogo di produzione delle polveri. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel comma precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve provvedere all'inumidimento del materiale stesso. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e la eliminazione delle polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare nell'ambiente di lavoro. Nei lavori all'aperto e nei lavori di breve durata e quando la natura e la concentrazione delle polveri non esigano l'attuazione dei provvedimenti tecnici indicati ai commi precedenti, e non possano essere causa di danno o di incomodo al vicinato, l'Ispettorato del lavoro può esonerare il datore di lavoro dagli obblighi previsti dai comma precedenti, prescrivendo, in sostituzione, ove sia necessario, mezzi personali di protezione. I mezzi personali possono altresì essere prescritti dall'Ispettorato del lavoro, ad integrazione dei provvedimenti previsti al comma terzo e quarto del presente articolo, in quelle operazioni in cui, per particolari difficoltà d'ordine tecnico, i predetti provvedimenti non sono atti a garantire efficacemente la protezione dei lavoratori contro le polveri”. Nel caso di specie va escluso che il preteso principio della “sicurezza generalmente praticata” possa servire allo scopo di alleggerire il carico di diligenza esigibile dalla datrice di lavoro, non risultando, che essa abbia mai adottato alcuna misura di protezione dal rischio;
pur consistendo quelle prescritte dall'ordinamento in semplici accorgimenti, da sempre disponibili. Misure tutte idonee a diminuire l'entità delle fibre disperse nell'ambiente di lavoro e a ridurre la probabilità di contrarre la malattia (v. sul punto Cass.n. 38991/2010 e Cass. n. 43786/2010). Misure pure esigibili dal datore il quale, in forza dell'attività svolta e dei richiamati principi, non poteva non essere a conoscenza della pericolosità dell'utilizzo dell'amianto contenuto nelle coibentazioni delle strutture su cui doveva intervenire e su cui in ogni caso aveva il dovere di informarsi circa le più evolute metodologie di lavoro compatibili con la tutela della salute di lavoratori. Il lavoratore aveva, quindi, diritto ad essere protetto in base alla legge da tutte le polveri di cui si doveva conoscere l'esistenza e la nocività. Anche perché, come già detto, il D.P.R. 303/1956 è esplicitamente richiamato per la protezione dall'amianto; e quelle prodotte dall'amianto sono testualmente definite dalla legge polveri;
mentre il rischio di esposizione ad alte ed altissime concentrazioni non richiede necessariamente alcuna visibilità e consistenza materiale delle polveri. Altissime concentrazioni di amianto sono presenti anche in quantitativi relativamente bassi di polveri. Quasi superfluo rilevare che -come risultato nel caso di specie- senza adeguati interventi di pulizia, nè accorgimenti protettivi di alcun tipo, il possibile accumulo delle polveri all'interno degli spazi dove il lavoratore era tenuto ad operare poteva senz'altro ingenerare un quantitativo considerevole e pericoloso di amianto nocivo. Peraltro, la semplice intensità dell'esposizione quotidiana non esprime un valore apprezzabile in assoluto dovendo essere coniugata con la durata dell'esposizione (e con la valutazione del concetto di dose cumulativa). Con ciò risulta chiarito che l'affermazione della responsabilità civile della datrice di lavoro non viene ad essere radicata sullo svolgimento di una mera attività pericolosa (in sé lecita ed autorizzata), comportante l'utilizzo di amianto, come suggestivamente si sostiene, affermando che mentre quelle prescritte dalla legge sarebbero state cautele vane, l'unica cautela efficace per evitare l'evento sarebbe stata la totale abolizione dell'amianto. Al contrario, deve affermarsi che la valutazione della responsabilità civile deve investire, anche nel caso di specie, non già l'attività di impresa in sé e per sé considerata, bensì soltanto il modo con cui essa è stata esercitata. E senza nessuna valutazione retrospettiva (“ora per allora”); bensì avendo esclusivo riguardo alle norme in vigore al momento della condotta.
6 La datrice di lavoro viene cioè chiamata a rispondere dell'omissione di cautele doverose, prescritte da norme di legge in vigore a quell'epoca; come accade per qualsiasi altra attività lavorativa sottoposta a verifica di legalità operata ai fini dell'affermazione della responsabilità civile.
NESSO CAUSALITA' Acclarata la nocività dell'ambiente, è opportuno premettere che la Suprema Corte (v, da ultimo, Cass. n. 26390 del 10/10/2024 cit.), ha affrontato con plurimi arresti la complessa materia, stabilendo taluni principi di diritto che vanno considerati nella risoluzione della controversia in esame. Si è, innanzitutto, affermato che l'inclusione della malattia fra quelle per le quali l'origine professionale è "di elevata probabilità" determina una presunzione legale in ordine al rapporto causale o concausale, con la conseguenza che, quando la malattia è inclusa nella tabella, al lavoratore è sufficiente dimostrare di esserne affetto e di essere stato addetto alla lavorazione nociva, anch'essa tabellata, affinché il nesso eziologico sia presunto per legge (si veda ex multis Cass. n. 38898 del 2021; Cass., n. 20510 del 13/10/2015, Cass. n. 8638 del 03/04/2008,; Cass., n. 13024 del 24/05/2017). Dalla malattia tabellata si differenzia la patologia dichiarata ad eziologia multifattoriale: in tal caso, l'applicazione del criterio presuntivo, sì come desunto da ipotesi tecniche teoricamente possibili, subisce un'attenuazione, nel senso che la prova del nesso causale non può basarsi su presunzioni semplici, ma è data per raggiunta sol quando il lavoratore abbia concretamente e specificamente offerto la dimostrazione, quanto meno in via di probabilità, della idoneità della esposizione al rischio a causare l'evento morboso. Ancora diverso è il caso in cui la malattia ad eziologia multifattoriale include una patologia tumorale la quale, secondo la scienza medica, ha o può avere origine professionale. In tal caso si determina una qual reviviscenza della presunzione legale quanto all'origine professionale della patologia, sicché, il datore di lavoro è gravato dell'onere probatorio di una diversa eziopatogenesi del danno. Si è, inoltre, precisato, che la previsione in tabella, ex art. 139 del d.P.R. n. 1124 del 1965, come integrato dall'art. 10 del d.lgs. n. 38 del 2000, di un'attività lavorativa come fattore che con elevata probabilità può cagionare una specifica malattia, non opera sul piano della presunzione dell'origine professionale della malattia e dell'inversione dell'onere probatorio, a differenza della previsione nelle tabelle previste dall'art. 3 dello stesso decreto, che costituiscono il catalogo delle patologie ad eziologia professionale presunta, ma rileva, comunque, su quello dell'assolvimento del carico probatorio, per cui, in tal caso, il lavoratore non deve fornire anche la prova delle singole sostanze a cui è stato esposto nel corso dell'attività lavorativa, essendo tale prova assorbita da quella dello svolgimento dell'attività inclusa nella tabella, già riconosciuta come nociva (Cass. n. 8416 del 05/04/2018). E', inoltre, jus receptum che, in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, trova applicazione la regola dell'art. 41 c.p., con la conseguenza che il rapporto tra l'evento e il danno è governato dal principio di equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, potendosi escludere l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge solo se possa essere ravvisato con certezza l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, di per sé sufficiente a produrre l'infermità e tale da far degradare altre evenienze a semplici occasioni (così Cass. n. 678 del 2023; Cas., n. 27952 del 31.10.2018). Pertanto, è stato, ad esempio, deciso che il decesso per malattia professionale (nella specie, un carcinoma polmonare dovuto a prolungata esposizione all'amianto e agli idrocarburi) può essere dichiarato come di origine professionale nonostante la presenza di una concausa quale il tabagismo (così Cass. n. 15762 del 2.6.2019, in fattispecie in cui il tabagismo era stato sì concausa dell'evento, ma non causa esclusiva). Ciò posto, nella fattispecie in esame, sulla premessa che la malattia denunciata non è tabellata, va, in ogni caso, evidenziato che nessuna deduzione è stata svolta dalla società convenuta con riguardo al ruolo efficiente in via esclusiva di alcuna situazione lavorativa diversa o alcuna particolare abitudine di vita nella determinazione della malattia, di talché il solo eventuale concorso di causa non potrebbe escludere la rilevanza del fattore eziologico costituito dall'esposizione ambientale lavorativa sotto il controllo di secondo l'articolo 41 c.p. CP_2
ANCORA SUL NESSO DI CAUSALITA' Ad ogni modo, in corso di giudizio al dott. è stato conferito l'incarico peritale di accertare la Persona_1 sussistenza della affezione patologica lamentata di indicare, inoltre, in ipotesi affermativa, la sussistenza del nesso causale con l'attività lavorativa svolta. Il perito, con una corretta analisi clinico-diagnostica, è giunto alla conclusione che il ricorrente è affetto da
“interstiziopatia polmonare” diagnosticata in data 11-10-2023. Il consulente, ha, invero ritenuto che la descrizione dell'attività lavorativa come risultata provata a seguito della istruttoria svolta e della documentazione in atti, deponesse, in ossequio al criterio di ragionevole probabilità del presunto antecedente causale, a favore della sussistenza del nesso causale dei postumi invalidanti nella misura del 7%. La perizia medico legale e le conclusioni cui essa è giunta appaiono il frutto di scrupolosi accertamenti condotti sul confronto tra risultanze dell'indagine anamnestica, dell'indagine documentale e della visita peritale, adeguatamente supportati dalla letteratura scientifica, sicchè questo giudicante condivide l'elaborato e le risposte ai quesiti posti, risultando il ragionamento dell'ausiliario esente da contraddizioni, errori di metodo o vizi logici.
7 DANNI RISARCIBILI Acclarata la responsabilità datoriale ex art. 2087 c.c. ed il nesso causale nell'accezione dinanzi precisata, vertendosi in tema di reciproca interferenza delle regole che presiedono il sistema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali con le azioni di risarcimento del danno promosse dal lavoratore colpito da eventi cagionati dall'espletamento dell'attività lavorativa, occorre rammentare i principi affermati dalla Suprema Corte e che costituiscono oramai ius receptum (v. ex multis, Cass. n.33639 del 15/11/2022). Ai sensi dell'art. 10, comma 1, D.P.R. n. 1124 del 1965, l'assicurazione obbligatoria prevista dal decreto citato esonera il datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nell'ambito dei rischi coperti dall'assicurazione, con i suoi limiti oggettivi e soggettivi, per cui laddove la copertura assicurativa non interviene per mancanza di presupposti, l'esonero non opera;
in tali casi, per il risarcimento dei danni convenzionalmente definiti "complementari", vigono le regole generali del diritto comune previste in caso di inadempimento contrattuale (principio ribadito dalla Supremaa Corte, sulla scorta di Corte cost. n. 356 del 1991, più volte: Cass. n. 1114 del 2002; Cass. n. 16250 del 2003; Cass. n. 8386 del 2006; Cass. n. 10834 del 2010; Cass. n. 9166 del 2017). L'esonero del datore di lavoro non opera anche quando ricorre il meccanismo previsto dai commi dell'art. 10 citato successivi al primo, allorquando venga accertato che i fatti da cui deriva l'infortunio o la malattia "costituiscano reato sotto il profilo dell'elemento soggettivo e oggettivo" (così Corte cost. n. 102 del 1981), per cui la responsabilità permane "per la parte che eccede le indennità liquidate" dall'INAIL ed il risarcimento "è dovuto" dal datore di lavoro. Di qui la nozione di danno cd. "differenziale", inteso come quella parte di risarcimento che eccede l'importo dell'indennizzo coperto dall'assicurazione obbligatoria e che resta a carico del datore di lavoro ove il fatto sia riconducibile ad un reato perseguibile d'ufficio; parallelamente l'art. 11 del D.P.R. n. 1124 del 1965, nella ricorrenza del medesimo presupposto, consente all'INAIL di agire in regresso nei confronti del datore di lavoro "per le somme pagate a titolo di indennità" (cfr. Cass. n. 9166 del 2017). E' escluso "che le prestazioni eventualmente erogate dall'INAIL esauriscano di per sé e a priori il ristoro del danno patito dal lavoratore infortunato od ammalato" (principio affermato a partire da Cass. n. 777 del 2015, con molte successive conformi, tra cui: Cass. n. 13689 del 2015; Cass. n. 3074 del 2016; Cass. n. 9112 del 2019). Con la conseguenza che il lavoratore potrà richiedere al datore di lavoro il risarcimento del danno cd. "differenziale", allegando in fatto circostanze che possano integrare gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio, ed il giudice, accertata in via incidentale autonoma l'illecito di rilievo penale, potrà liquidare la somma dovuta dal datore, detraendo dal complessivo valore monetario del danno civilistico, calcolato secondo i criteri comuni, quanto indennizzabile dall'INAIL, con una operazione di scomputo che deve essere effettuata ex officio ed anche se l CP_3 non abbia in concreto provveduto all'indennizzo (Cass. n. 9166 del 2017; successive conformi: Cass. n. 13819 del 2017; Cass. n. 20932 del 2018; da ultimo, Cass. n. 22021 del 2022). Il giudice di merito, dopo aver calcolato il danno civilistico, deve procedere alla comparazione di tale danno con l'indennizzo erogato dall'Inail secondo il criterio delle poste omogenee, tenendo presente che detto indennizzo, oltre al danno patrimoniale, ristora unicamente il danno biologico permanente e non gli altri pregiudizi che compongono la nozione pur unitaria di danno non patrimoniale (Cass. n. 1322 del 2015; Cass. n. 20807 del 2016). Pertanto, occorre dapprima distinguere il danno non patrimoniale dal danno patrimoniale, comparando quest'ultimo alla quota INAIL rapportata alla retribuzione e alla capacità lavorativa specifica dell'assicurato; successivamente, con riferimento al danno non patrimoniale, dall'importo liquidato a titolo di danno civilistico vanno espunte le voci escluse dalla copertura assicurativa (danno morale e danno biologico temporaneo) per poi detrarre dall'importo così ricavato il valore capitale della sola quota della rendita INAIL destinata a ristorare il danno biologico permanente (Cass. n. 9112 del 2019; v. pure Cass. n. 8580 del 2019). La Suprema Corte ha, poi, statuito (v., in particolare, Cass. n. 9166/2017 cit., richiamata da Cass. n.33639 del 15/11/2022 cit.) che, ai fini dell'accertamento del danno differenziale, è sufficiente che siano dedotte in fatto dal lavoratore circostanze che possano integrare gli estremi di un reato perseguibile d'ufficio, sottolineando che anche la violazione delle regole di cui all'art. 2087 c.c., norma di cautela avente carattere generale, è idonea a concretare la responsabilità penale (Corte cost. n. 74 del 1981; Cass. n. 1579 del 2000). Alla luce di tali principi, accertata la violazione delle norme di cautela e l'astratta configurabilità di un'ipotesi di reato, per la liquidazione del danno, soccorrono le tabelle di IL, pro tempore applicabili, che, munite di efficacia para-normativa (Cass. n. 8532 del 06/05/2020), per orientamento costante della giurisprudenza di legittimità, concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'art. 1226 c.c. del danno non patrimoniale, alla salute, dinamico relazionale e morale (v. ex multis Cass. n. 13701 del 16/05/2024; Cass. n.7892 del 22/03/2024). In particolare, le tabelle di IL (nelle versioni successive al 2008) contengono varie percentuali di «aumento personalizzato», che servono a dare sfogo a una adeguata valorizzazione delle caratteristiche specifiche del caso concreto, evitando al tempo stesso il ricorso a indebite moltiplicazioni delle voci di danno non patrimoniale.
8 Tuttavia, per il funzionamento virtuoso di questo meccanismo, il giudice di merito «dovrà preliminarmente verificare se e come tale specifica componente del danno non patrimoniale sia stata allegata e provata dal soggetto che ha azionato la pretesa risarcitoria, provvedendo successivamente – in caso di esito positivo della verifica – ad adeguare la misura della reintegrazione del danno non patrimoniale, indicando il criterio di “personalizzazione” nella specie adottato, che dovrà risultare coerente logicamente con gli elementi circostanziali ritenuti rilevanti ad esprimere la intensità e la durata della sofferenza psichica» (Cass. 24075/2017; conf. Cass n. 19922/2023; Cass. S.U. nn. 26972/2008 e 26975/2008) Orbene, nella fattispecie in esame, per la liquidazione del danno non patrimoniale, in applicazione dei criteri indicati nelle predette Tabelle, non essendo ravvisabile alcuna specifica circostanza che valga a personalizzare il caso concreto, avuto riguardo ai criteri ivi indicati, aggiornati al gennaio 2024, andranno riconosciuti € 11521,00, comprensivi del danno biologico e dinamico relazione nonché della sofferenza soggettiva, nella misura fissa, quale percentuale ponderata, del 25%, dai quali va detratto il danno biologico previsto dall'art. 13 del dlgs 38/2000, quale indennizzo in capitale, per le menomazioni comprese tra il 6 ed il 15 %, nella misura di € 5353,00, secondo la tabella dii cui al DM n.105 del 2/8/2023,. La convenuta va in definitiva, condannata al pagamento in favore del ricorrente della somma attualizzata, pari a
€ 6168,00. Su tali somme competono interessi legali sulle somme via via rivalutate ex art. 429 c.p.c. dalla pronuncia al saldo. Le spese eseguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P. Q. M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa così provvede: 1) condanna la società convenuta al risarcimento in favore del ricorrente, del danno nella misura di € 6168,00 oltre interessi legali sulle somme via via rivalutate ex art. 429 c.p.c. dalla pronuncia al saldo;
2) condanna la convenuta alla rifusione in favore del ricorrente delle spese di lite che si liquidano complessivamente in € 3400,00 comprensive di spese forfettarie, oltre IVA e cpa, con attribuzione all'avv.to antistatario. Così deciso in data 20/11/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
9