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Sentenza 5 settembre 2025
Sentenza 5 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 05/09/2025, n. 4897 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4897 |
| Data del deposito : | 5 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dai magistrati: DE SANTIS Dott. Cecilia PRESIDENTE STERLICCHIO Dott. Antonella Miryam CONSIGLIERE CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE rel. riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 5693 R.G. degli affari contenziosi del 2019, trattenuta in decisione all'udienza del
05.11.2024, svoltasi secondo le modalità di cui all'art.127 ter c.p.c.
TRA
, società a socio unico soggetta Parte_1
all'attività di direzione e coordinamento da parte di con sede Pt_2
legale in MA, Viale Regina Margherita n. 125, capitale sociale €.
10.000.000,00 interamente versato, codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di MA , rappresentata e difesa P.IVA_1
dall'Avv. Massimiliano Cardarelli, codice fiscale C.F._1
, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in MA alla
[...]
Via Alessandria n. 208, giusta procura generale alle liti rilasciata in data
13.3.2014 a rogito Notaio di MA, rep. 47491 racc. Persona_1
23139 (doc. 1)
APPELLANTE
E
, (C.F. residente a Controparte_1 C.F._2
Viterbo Via Col Moschin n. 5, elettivamente domiciliato in Viterbo, Via
San Bonaventura, 27 presso lo Studio Legale Perugi, rappresentato e r.g. n. 1 difeso dall'Avv. Alfredo Perugi (C.F. ) e avv. C.F._3
Francesca Celoni (C.F. giusta procura rilasciata C.F._4
agli atti del primo grado, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo Email_1
Email_2
APPELLATO
OGGETTO: Somministrazione - Appello avverso la sentenza del
Tribunale di Viterbo n. 899/2019, pubblicata in data 26.06.2019
CONCLUSIONI: All'udienza del 5.11.2024 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Viterbo così provvedeva:
Rigetta la domanda dell'attore;
Dichiara non dovuto l'importo di € 7.645,50 riportato nella fattura n. 566640934011048 emessa in data 5.8.2012 da EL IZ TR spa nei confronti di e da questi interamente pagato in Controparte_1
corso di giudizio;
Condanna EL IZ TR spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore alla restituzione di detta somma in favore del convenuto stesso, oltre interessi dal pagamento;
Condanna EL IZ TR spa, in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla rifusione delle spese di lite in favore del convenuto, che liquida nella misura di € 4.835,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed accessori come per legge;
Condanna EL IZ TR spa al pagamento in favore del convenuto della somma di € 14.505,00.
Per quanto riguarda lo svolgimento del giudizio di primo grado si rimanda al contenuto della sentenza impugnata ed agli atti processuali r.g. n. 2 delle parti.
Con atto di citazione ritualmente notificato l'appellante ha impugnato la sentenza di cui in epigrafe, rassegnando le seguenti conclusioni:
Piaccia alla giustizia della Corte di appello di MA, in parziale riforma della sentenza impugnata:
In via preliminare;
- dichiarare inammissibili le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto nel giudizio di primo grado;
Nel merito, gradatamente, dato atto dell'intervenuto pagamento, nel corso del processo, delle somme reclamate da Parte_1
ove ritenute sussistere le condizioni di legge, dichiarare
[...]
la cessazione della materia del contendere;
rigettare le domande proposte nei confronti di Parte_1
perché infondate in fatto e in diritto;
[...]
condannare il Sig. De SA alla restituzione in favore di
[...]
delle somme eventualmente incassate in virtù Parte_1
della sentenza impugnata oltre interessi dal giorno del pagamento al saldo;
in ogni caso con vittoria delle spese di procedura da liquidarsi conformemente al DM n. 37/2018, oltre ai contributi unificati, al contributo forfettario, all'IVA ed alla Cpa come per legge ed alle successive tutte occorrende.
Si costituiva per rassegnare le seguenti Controparte_1
conclusioni:
Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di MA, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa: nel merito e in via principale: rigettare nel merito il gravame in quanto infondato in fatto ed in diritto e, per l'effetto, condannare l'ENEL
r.g. n. 3 ora Parte_1 Parte_1
) alla restituzione di tutte le somme
[...] P.IVA_1
percepite (e alla data del deposito non ancora recuperate) così come tutte liquidate nella sentenza n. 899/2019 R.G. 2399/13 in favore dell'appellato Controparte_1
condannare l'ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA ora
[...]
alle spese del presente grado di Parte_1
giudizio, oltre spese generali e accessori di legge;
dichiarare l'appellante tenuto a versare un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
In data 04.01.2024 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore.
All'udienza del 05.11.2024 la causa veniva trattenuta in decisione assegnando alle parti il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
L'appellante ha dedotto quattro motivi di gravame.
Con il primo l'appellante ha delineato l'attuale assetto del mercato dell'energia, così come disciplinato dal decreto legislativo nr. 79/1999 e dai successivi provvedimenti legislativi e regolamentari al fine di chiarire che in qualità di società addetta alla sola vendita dell'energia essa non aveva alcuna responsabilità in materia di rilevazione e certificazione delle misure.
All'esito del breve excursus normativo di riferimento l'appellante ha evidenziato la posizione giuridica dalla stessa rivestita nell'ambito del mercato dell'energia.
Infatti, il mercato dell'energia elettrica in Italia è disciplinato, in via principale, dal Decreto Legislativo del 16 marzo 1999, n. 79, che aveva r.g. n. 4 recepito la direttiva 96/92/CE ed avviato il processo di liberalizzazione del settore.
L'art. 1 del Decreto stabilisce che: “Le attività di produzione, importazione, esportazione, acquisto e vendita di energia elettrica sono libere, nel rispetto degli obblighi di servizio pubblico;
Le attività di trasmissione e dispacciamento sono riservate allo Stato e affidate in concessione a Terna s.p.a. in forza del DPCM 11 maggio 2004; L'attività di distribuzione è esercitata in regime di concessione dal Ministero dello
Sviluppo Economico.
Ai sensi dell'art.2 del Decreto, i soggetti coinvolti nel mercato sono distinti tra: Clienti finali (persone fisiche o giuridiche che acquistano energia per uso proprio); Clienti grossisti (soggetti che acquistano e rivendono energia senza attività di produzione, trasmissione o distribuzione); Imprese distributrici (soggetti responsabili del trasporto e della trasformazione su reti a media e bassa tensione per la consegna ai clienti finali).
La società appellante riveste il ruolo di cliente grossista e venditrice di energia elettrica, in quanto acquista energia elettrica all'ingrosso e poi la rivende ai clienti finali, ma senza svolgere attività di produzione, trasmissione o distribuzione. La consegna fisica dell'energia avviene tramite le reti di proprietà di terzi (i distributori locali e Terna s.p.a.).
Tale assetto sarebbe il risultato della scomposizione verticale del settore prevista dalla normativa comunitaria e nazionale, ed in attuazione della separazione tra vendita e distribuzione, la rilevazione e certificazione delle misure di energia, nonché la manutenzione dei misuratori e la gestione dei dati di prelievo, sarebbero di esclusiva competenza del distributore locale, come previsto dalla Delibera ARERA n.654/2015, che all'art. 4 stabilisce che: l'installazione e manutenzione dei misuratori
è di responsabilità dell'impresa distributrice;
che la raccolta, validazione r.g. n. 5 e registrazione delle misure è compito del gestore della rete pubblica, ossia il distributore locale nei punti di bassa tensione;
che i distributori sono tenuti a rilevare i dati di misurazione con cadenza almeno trimestrale o mensile, a seconda della potenza del punto di connessione.
Pertanto, l'appellante non avrebbe alcun potere né responsabilità rispetto alla raccolta dei dati di misurazione sui quali si basano le fatturazioni emesse nei confronti dei clienti. In caso di assenza di letture effettive, le società di vendita emetterebbero fatture basandosi sui dati comunicati dal distributore o, in subordine, su stime, così come previsto dalla normativa.
Successivamente, con il D.L. n. 73/2007 (conv. nella L. n.
125/2007) è stato introdotto il servizio di maggior tutela, volto a garantire la continuità della fornitura elettrica ai clienti non ancora transitati nel mercato libero;
e l'ARERA con delibera n. 156/2007 ha precisato le modalità di erogazione del servizio ed i soggetti legittimati;
l'appellante riveste il ruolo di esercente della maggior tutela nel Comune di Viterbo.
Il primo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte rileva che il rapporto contrattuale tra cliente e venditore di energia va inquadrato nella disciplina di cui agli artt. 1559 e ss. del c. c. ed è caratterizzato dalla presenza di un soggetto terzo tra le parti, il distributore, fondamentale per rendere possibile l'esecuzione della prestazione, essendo quest'ultimo a curare gli allacci della fornitura, la manutenzione e, soprattutto, la lettura del misuratore ai fini della fatturazione.
La disciplina normativa e regolatoria (D.lgs. n. 79/1999, delibera
ARERA n. 654/2015 e n. 156/2007) anche se attribuisce ai distributori locali compiti specifici in materia di installazione, manutenzione e rilevazione delle misure dei consumi, non esclude la responsabilità
r.g. n. 6 contrattuale del venditore di energia nei confronti del cliente finale, ai sensi dell'art.1218 c. c., e quindi la società di vendita è il soggetto contrattualmente responsabile verso il cliente per la correttezza della fatturazione, ed è tenuta a verificare la congruità delle misure ricevute e ad attivarsi in caso di dati anomali o mancanti, anche mediante reclami verso il distributore;
ne consegue che il rapporto giuridico rilevante in sede di contenzioso è quello tra venditore e cliente finale, e non tra distributore e cliente, né tra distributore e venditore.
Nel caso di specie, prescindendo dalla separazione societaria di
EL tra attività di distribuzione di elettricità ed attività di vendita ai clienti, risulta che era EL IZ TR s.p.a. (oggi
[...]
) a ricevere le somme di cui era stata chiesta la Parte_1
ripetizione; quindi, il rapporto contrattuale è sorto tra l'attore ed EL
IZ TR, che riscuote i pagamenti e risponde anche delle anomalie delle fatturazioni nei confronti del contraente, ancorché devolute ad altra società (EL ON spa).
Ne consegue che il venditore non può limitarsi ad addossare al distributore ogni responsabilità, specie se ha emesso fatture basate su stime manifestamente irragionevoli ed in assenza di acquisizione di dati aggiornati.
Infatti, nel mercato liberalizzato dell'energia il venditore riceve i dati dal distributore, ma ha l'onere di verificarli e, se del caso, contestarli;
ed eventuali responsabilità del distributore non escludono la responsabilità contrattuale e professionale del venditore nei confronti del cliente finale.
Quindi, sia EL ON spa che EL IZ TR spa sono responsabili solidalmente, nella rispettiva qualità di società incaricata alla distribuzione e società venditrice ai sensi dell'art.81. 3 della Delibera 198/11 dell'Autorità per l'Energia Elettrica.
r.g. n. 7 Alla stregua di quanto sinora esposto il primo motivo di gravame deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Con il secondo motivo l'appellante ha eccepito l'inammissibilità delle eccezioni non rilevabili d'ufficio e la violazione degli artt. 167 e
115 c. p. c.
Nel caso di specie il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare inammissibile ogni eccezione processuale e di merito non rilevabile d'ufficio perché il De SA si era costituito tardivamente in giudizio;
nonostante ciò, il giudice di primo grado avrebbe omesso di pronunciarsi sull'eccezione di inammissibilità, già sollevata, ed avrebbe violato gli artt. 167 e 115 c.p.c., fondando il rigetto delle domande attoree sulle difese tardive del convenuto.
In particolare, il Tribunale avrebbe dovuto tener conto del fatto che le eccezioni in senso stretto richiederebbero una manifestazione specifica e tempestiva della volontà della parte, e che la contestazione dei fatti da parte del convenuto per essere rilevante avrebbe dovuto essere specifica, laddove nel caso in esame essa sarebbe del tutto generica.
Il Tribunale ha accolto l'eccezione sollevata dal De SA rispetto ad un presunto inadempimento dell'attrice relativo alla misurazione dell'energia pur in assenza di una compiuta allegazione dei fatti rilevanti,
e quindi si configurerebbe una violazione sia dell'art. 167 c. p. c., essendo state ammesse eccezioni inammissibili, sia dell'art.115 c.p.c. essendo stato imposto all'attrice un onere probatorio non dovuto in assenza di specifica contestazione.
Il secondo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che occorre distinguere tra eccezioni in senso stretto ed eccezioni in senso lato ai fini dell'applicazione dell'art.167, secondo comma, c.p.c., che sancisce l'inammissibilità delle eccezioni in senso stretto proposte tardivamente.
r.g. n. 8 Ad avviso della Corte nel caso in esame le deduzioni del convenuto relative al presunto malfunzionamento del gruppo di misura ed alla conseguente erroneità dei consumi fatturati devono essere qualificate quali difese o mere contestazioni dei fatti allegati dall'appellante, e non come eccezioni in senso stretto, e quindi tali contestazioni potevano essere sollevate anche tardivamente, non comportando l'introduzione di nuove domande riconvenzionali, che di fatto erano state escluse dal giudice di primo grado, che al riguardo ha condivisibilmente rilevato che il De SA aveva puntualmente contestato il contenuto della prestazione così come dedotta dall'attore in termini di quantum, riconoscendo l'esistenza del rapporto contrattuale, ma non la quantità di energia somministrata nel periodo considerato, negando quindi l'esistenza dei fatti costitutivi della pretesa attorea.
Rispetto alla denunciata violazione dell'art. 115 c.p.c. non può ritenersi che le contestazioni del convenuto fossero del tutto generiche, essendo invece le stesse idonee a neutralizzare gli elementi di fatto su cui si fondava la pretesa creditoria, con la conseguenza che l'onere della prova resta in capo all'attore tutte le volte in cui vi sia una contestazione, anche implicita, dei fatti allegati, ove questa sia comunque sufficiente a manifestare la volontà di non riconoscerli;
conseguentemente, il giudice di primo grado ha correttamente ritenuto che fosse onere dell'odierna appellante dimostrare l'avvenuta erogazione della somministrazione nei termini dedotti nell'atto di citazione, e di provare che il contatore era perfettamente funzionante, e quindi di fornire la prova del corretto funzionamento del sistema di misurazione e della corrispondenza tra consumi fatturati e consumi effettivi, circostanze non verificatesi in ragione del mancato accertamento circa il corretto funzionamento del contatore (la cui verifica di fatto era rimasta inadempiuta dopo la sostituzione del contatore in data 16. 11. 2012); quindi non possono r.g. n. 9 considerarsi sussistenti le dedotte violazioni di legge.
Alla stregua di quanto sinora esposto il secondo motivo di gravame deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Con il terzo motivo l'appellante ha lamentato l'erroneità del rigetto della domanda di condanna al pagamento della somma portata dalla fattura.
Il Tribunale ha rigettato la domanda dell'odierna appellante ritenendo che fosse suo onere provare la correttezza delle quantità di energia addebitate nella fattura di cui reclamava il mancato pagamento, ed il corretto funzionamento del gruppo di misura.
Inoltre, l'intervenuta sostituzione del gruppo di misura da parte del distributore locale costituiva un fatto “rilevante”, e per la valutazione della correttezza delle quantità di energia addebitate occorreva fare riferimento alle fatture nn. 5666725054857018, 5666725054857019 e
566640934011048, dal cui esame era emerso un aumento della misura dei prelievi addebitati;
infine, non vi era evidenza della veridicità della dichiarazione del distributore in ordine all'erroneità della lettura rilevata in data 9.8.2011.
Le affermazioni del giudice di prime cure sarebbero errate considerando che:
- il Sig. De SA dal mese di gennaio del 2012 e sino alla sua costituzione in giudizio nel mese di dicembre del 2013, nonostante non ne fosse mancata l'occasione, non aveva mai contestato che il gruppo di misura sostituito dal distributore presentasse dei malfunzionamenti;
- il De SA non aveva mai contestato la correttezza della lettura alla data del 10.1.2010, pari a 84.514 kWh, e della lettura rilevata in data
16.1.2012 al momento della sostituzione del gruppo di misura, pari a
13.801 kWh, utilizzate dall'appellante per l'emissione della fattura di conguaglio;
anzi, nella nota del 20.3.2012 inviata dal procuratore del r.g. n. 10 Sig. De SA il medesimo, anche nella qualità di proprietario dell'immobile somministrato e suo utilizzatore nel periodo de quo, avrebbe confermato la correttezza sia della misura dei prelievi alla data del 10.1.2010, in quanto la lettura era stata dal medesimo comunicata, sia della lettura rilevata al momento della sostituzione del gruppo di misura;
- quando il De SA aveva formulato la sua generica contestazione, l'odierna appellante aveva chiesto di poter estendere il contraddittorio nei confronti del distributore, ed il Tribunale non aveva accolto tale richiesta;
- l'onere, a carico della somministratrice, di provare il corretto funzionamento del gruppo di misura e, quindi, della correttezza delle quantità di energia di cui aveva chiesto il pagamento sussisterebbe solo ove il cliente formulasse delle specifiche contestazioni in ordine alle stesse quantità non potendosi ritenere, come nel caso di specie, sufficiente un mero rifiuto della fattura;
- il De SA non aveva indicato alcun elemento sulla base del quale poter affermare la presenza di un guasto nel misuratore sostituito;
- nella vicenda oggi sottoposta alla valutazione della Corte l'odierna appellante avrebbe dato conto al cliente, ed al giudice di prime cure, delle ragioni che avevano dato luogo all'emissione della fattura di conguaglio, vale a dire l'erroneità di una lettura intermedia rilevata dal distributore;
- in ogni caso, diversamente rispetto a quanto affermato dal giudice di prime cure, la dichiarazione del distributore in ordine all'erroneità della lettura intermedia non sarebbe mai stata contestata dal De SA, il quale avrebbe sempre contestato che alla data del 9.8.2011 non era stata effettuata alcuna lettura;
la misura dei prelievi addebitati sarebbe assolutamente in linea con la tipologia di somministrazione, trattandosi di un'utenza alimentata a 380 volt con una potenza impegnata di ben 15
r.g. n. 11 kW a servizio di una villa;
infine, all'esito della diversa ripartizione dei prelievi effettuati nel periodo 11.1.2010 - 16.1.2012, conseguente alla formulazione del reclamo da parte del De SA, la misura dei prelievi addebitati sarebbe stata in linea con quelli effettuati dal cliente e dall'utilizzatore dell'immobile prima e dopo il periodo per cui è causa.
Ne consegue che non essendo state contestate dal De SA la lettura “iniziale” e quella di rimozione del gruppo di misura, la lettura intermedia che il distributore aveva affermato essere errata sarebbe assolutamente irrilevante;
senza contare che il riferimento, da parte del giudice di prime cure, alla fattura n. 566672054857018 del 28.11.2011 sarebbe fuorviante, essendo la stessa stata emessa sulla base della lettura, errata, alla data del 9.8.2011.
Il terzo motivo è infondato e deve essere respinto.
La Corte osserva che secondo l'orientamento consolidato della
Suprema Corte (v. ord. n. 6562/2019), in materia di contratti di somministrazione la rilevazione dei consumi tramite contatore costituisce una mera presunzione semplice di veridicità, superabile in caso di contestazione da parte dell'utente; in tali ipotesi grava sul somministrante, e non sul distributore, l'onere di provare il quantum della merce fornita, ossia l'energia erogata nonché il quantum del corrispettivo richiesto ed il corretto funzionamento del contatore ai sensi degli artt. 1218 e 2697 c.c. e del principio della vicinanza della prova.
Inoltre (v. Cass. n. 19154/2018), la collocazione del contatore all'interno di un'abitazione privata, nella piena disponibilità dell'utente, esclude qualsiasi ipotesi di manomissione, dovendosi ritenere che ove si verta in ipotesi di responsabilità per eccessivi consumi anomali debba essere il fornitore a fornire la prova della correttezza della fatturazione;
peraltro, in caso di contestazione la fattura non può costituire prova piena del credito vantato dal fornitore, ma solo un indizio, la cui r.g. n. 12 efficacia probatoria è subordinata alla dimostrazione del corretto funzionamento del contatore e della corrispondenza dei dati indicati a quelli effettivi.
Nel caso di specie l'appellante nel criticare la decisione del
Tribunale non ha formulato un'articolata contestazione del percorso argomentativo adottato dal primo giudice, ma si è limitato ad indicare alcune circostanze che non hanno tenuto conto, però, del complessivo ragionamento svolto dal Tribunale.
Infatti, il Tribunale ha approfonditamente esaminato le tre fatture
(nn. 5666725054857018, 5666725054857019 e 566640934011048) assumendo che fossero indissolubilmente legate tra loro ed ha focalizzato la sua attenzione sulle fatture nn. 5666725054857018 del 28.
11. 2011 (riportante un credito in favore dell'utente per € 1.004,25), che fondava il calcolo dei consumi dell'utenza dalla penultima lettura del 10.
1. 2010 per kwh 84514, all'ultima lettura del 9. 8. 2011 per 86776 kwh, e
5666725054857019 del 21. 1. 2012, che fondava i propri calcoli sulla lettura del 9. 8. 2011 per kwh 86.776 e quella del 16. 1. 2012 per kwh
13.801, i cui dati avevano evidenziato un differenziale di 27.025 kwh.
Ad avviso del Tribunale era agevole rilevare l'evidente impennata dei consumi indicati per l'utenza, che erano passati da 2.262 kwh prelevati in circa un anno e mezzo (dal 10. 1. 2010 al 9. 8. 2011) ai
27.025 kwh che risultavano essere stati consumati in un lasso di tempo più esiguo (dal 9. 8. 2011 al 16. 1. 2012); ed al riguardo il Tribunale ha dato atto del fatto che il distributore, con nota interna del 24. 3. 2012, rispetto alla fattura emessa il 21. 1. 2012, aveva affermato che per i prelievi effettuati nel periodo dal 10. 1. 2010 al 16. 1. 2012, per complessivi kwh 29.287, era stata rilevata una lettura intermedia non correttamente rilevata (la lettura del 9. 8. 2011 per un consumo di kwh
86.776) che avrebbe determinato esclusivamente un'anomala ripartizione r.g. n. 13 temporale dei consumi, ferma restando la correttezza dei dati iniziali e finali.
Sul punto il Tribunale ha condivisibilmente rilevato che tale spiegazione era del tutto priva di logica, dal momento che il gestore, investito da una precisa doglianza in ordine all'anomalo picco dei consumi, invece di apprezzare l'anomalia di un consumo totalmente disallineato con il quadro storico dei consumi realizzati dall'utente aveva fornito una giustificazione inverosimile, adducendo una indimostrata erroneità nella rilevazione del dato relativo alla lettura del 9. 8. 2011 di
86.776 kwh, che invece confermava, in termini oggettivamente plausibili, un consumo medio dell'utenza molto più esiguo.
All'esito di un convincente ed articolato ragionamento (v. pag. 8 della sentenza impugnata) il Tribunale proprio sulla base delle circostanze esposte dall'odierna appellante ha concluso nel senso che la sua valutazione della documentazione lungi dal trarre ogni logica dalle stesse si era limitata solo ad estendere l'arco temporale su cui ripartire il consumo, ma senza alcuna reale volontà di porre rimedio ad un'evidente carenza di adeguate verifiche in ordine alla funzionalità del gruppo di misura collocato presso l'abitazione del De SA.
E quindi, sulla base di un'assenza di prova in ordine alla rigorosa Contro verifica tecnica del c. d. (il contatore) e della mancata produzione delle fatture emesse dal distributore il Tribunale ha condivisibilmente ritenuto che l'odierna appellante non avesse assolto agli specifici oneri probatori su di essa gravanti, in tal modo privando il proprio credito di ogni base dimostrativa, con conseguente infondatezza della domanda.
A tutto ciò aggiungasi che deve ritenersi sussistente anche la violazione sia dell'art. 3, comma 1, della Delibera n.200/99, che prevede che il gestore sia obbligato ad effettuare almeno una lettura reale del contatore all'anno, che nel caso concreto non risulta essere stata r.g. n. 14 effettuata, sia dell'art. 9 della medesima Delibera, che impone la corretta verifica e comunicazione dei consumi al momento della sostituzione del contatore per garantire un contraddittorio effettivo con l'utente.
Va inoltre evidenziato che il contatore installato presso l'utenza del
De SA era un modello meccanico di oltre venticinque anni, soggetto, per le sue caratteristiche, ad usura meccanica e ad errori connessi alla distorsione delle grandezze elettriche, e ciò ha comportato l'esistenza di consumi storici anomali con impennate non giustificabili ed incompatibili con le abitudini dell'utente, e non congrue rispetto ai periodi precedenti.
Alla luce di quanto sinora detto deve ritenersi che l'appellante non abbia fornito la prova sufficiente circa la quantità di energia effettivamente fornita e del corretto funzionamento del contatore durante il periodo oggetto di contestazione;
inoltre, non risulta neanche provata l'effettiva corrispondenza tra i consumi addebitati e quelli registrati dal misuratore centrale, per cui, l'eventuale conguaglio di € 7.692,835 per un solo bimestre appare del tutto sproporzionato ed ingiustificato in assenza di una prova rigorosa al riguardo.
Infine, come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità (v. Cass. civ. n. 8549/2008), la fattura emessa unilateralmente da chi pretende il pagamento non può costituire prova del contratto o del credito, ma, al più, un mero indizio che deve essere supportato da altri elementi idonei e concordanti, che nella specie non sussistono. Alla stregua di quanto sinora esposto il terzo motivo di gravame deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Con il quarto motivo l'appellante ha lamentato l'erroneità della condanna al pagamento della somma di € 14.505,00 ex art. 96 c. p. c.
Secondo il giudice di primo grado la suddetta somma doveva sanzionare una condotta processuale temeraria, caratterizzata da mala r.g. n. 15 fede o, comunque, da colpa grave od assenza di normale prudenza, ai sensi del secondo comma dell'art. 96 c. p. c.
Tuttavia, la condotta dell'odierna appellante non avrebbe potuto considerarsi censurabile, essendosi la stessa limitata a chiedere il pagamento di una somma che riteneva legittimamente dovuta sulla base delle comunicazioni ricevute dal distributore, senza che vi fossero contestazioni specifiche da parte del cliente.
Il rigetto della domanda, da solo, non avrebbe potuto giustificare l'applicazione della sanzione ex art.96 c. p. c., né si sarebbe potuta configurare una condotta in mala fede, considerando l'affidamento riposto nelle misurazioni fornite dall'unico soggetto legittimato ad effettuarle.
Neanche il riferimento ai costi sostenuti dal De SA in precedenti giudizi sarebbe conferente, trattandosi di procedimenti nei quali le ragioni dell'odierna appellante sarebbero state riconosciute.
Peraltro, anche a voler ritenere legittima la condanna ex art. 96, la sua quantificazione nel triplo delle spese di lite sarebbe priva di motivazione, ingiustificata e sproporzionata.
Il quarto motivo è infondato e deve essere respinto.
L'art. 96, comma 2, c.p.c., consente al giudice di condannare la parte soccombente al risarcimento dei danni processuali in presenza di colpa grave, ravvisabile anche in comportamenti processuali improntati ad evidente negligenza od assenza di prudenza, e ciò anche al di fuori delle ipotesi di malafede.
Il Tribunale nel caso di specie ha correttamente applicato tale principio, evidenziando che la condotta processuale della parte attrice era caratterizzata da un'evidente consapevolezza dell'infondatezza della pretesa azionata e dalla scelta di insistere nell'azione giudiziale pur in presenza di elementi documentali e tecnici contrari, provenienti dallo r.g. n. 16 stesso distributore.
Le affermazioni secondo cui la parte appellante si sarebbe limitata ad agire sulla base delle dichiarazioni del distributore non appaiono idonee ad escludere la colpa grave, atteso che l'adesione acritica a tali dati, senza alcuna verifica né riscontro, configura proprio quel difetto di diligenza censurato dalla norma in esame.
Altrettanto infondato è il rilievo relativo alla quantificazione della condanna, pari al triplo delle spese di lite;
la misura, anche se parametrata su base forfettaria, costituisce il frutto di una valutazione discrezionale del giudice di merito, che rispetto al caso di specie non appare né manifestamente irragionevole né priva di motivazione, essendo chiaramente ancorata all'entità ed alla reiterazione della condotta processuale ritenuta temeraria, nonché ai pregiudizi arrecati alla controparte, costretta a sostenere più giudizi per resistere a pretese infondate.
Alla stregua di quanto sinora esposto il quarto motivo di gravame deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Alla stregua delle considerazioni che precedono l'appello proposto deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore, tenuto conto della natura dell'affare e dell'attività professionale prestata.
Atteso quanto previsto dall'art.13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, quale introdotto dall'art.1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
r.g. n. 17 La Corte di Appello di MA, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la Parte_1
sentenza del Tribunale di Viterbo n. 899/2019, pubblicata in data
26.06.2019, così decide;
A) Respinge l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata;
B) Condanna il a rifondere a Parte_1 CP_1
le spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida
[...]
d'ufficio in € 5.900,00 oltre al rimborso forfettario delle spese ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art.13, comma 1 quater, primo periodo, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in MA nella camera di consiglio del 3 settembre 2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Cecilia De SA
r.g. n. 18