Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 09/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.P.U. 6 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
Il Tribunale di Cremona, in persona dei seguenti magistrati dott. Andrea Milesi Presidente dott.ssa Annalisa Petrosino Giudice dott. Giorgio Scarsato Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G.P.U. 6/2024 promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_1
(p.iva. P.IVA_1 con il patrocinio dell'avv. Davide Arnaldi
e da
RA SS (c.f. ) CodiceFiscale_1
(c.f. ) Parte_2 CodiceFiscale_2
(c.f. ) Parte_3 CodiceFiscale_3 tutti con l'avv. Nicola Gaudenzi e l'avv. Davide Barbato ricorrenti per l'apertura della liquidazione giudiziale della in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore (p.iva. ) P.IVA_2 resistente contumace
1
Con ricorso del 9.2.2024 la ha chiesto aprirsi la Parte_1 liquidazione giudiziale della società Controparte_1
.
[...]
Successivamente, con ricorso depositato il 7.6.2024, anche RA
SS, e hanno avanzato la Parte_2 Parte_3 stessa domanda.
La società resistente non si è costituita, nonostante la regolarità delle notifiche.
Il ricorso va accolto.
Sussiste la legittimazione ad agire di tutti i ricorrenti: la Parte_1 vanta un credito per fornitura di merci di € 78.600,00 (dimostrato
[...] dalla produzione delle fatture, dei relativi d.d.t. e dall'estratto autentico notarile delle sue scritture: cfr. i docc. 1- 4 allegati al suo ricorso); RA
SS, e vantano tutti dei Parte_2 Parte_3 crediti da rapporti di lavoro subordinato, in quanto ex dipendenti, rispettivamente per € 28.500,97, per € 32.747,98, per € 15.481,28, riconosciuti da decreti ingiuntivi esecutivi (cfr. i docc. 5,6,10,11, 15, 16 allegati al loro ricorso):
La società resistente è da ritenersi imprenditore commerciale, considerato il suo oggetto sociale (commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento: cfr. la sua visura camerale in atti).
Essendo stata la società messa in liquidazione in data 4.8.2023, ai fini dell'accertamento della sua condizione di insolvenza, occorre verificare se sia data o meno una sua condizione di capienza patrimoniale, ossia se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano o meno di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei debiti sociali, ovvero se l'ammontare dell'attivo dello stato patrimoniale da bilancio sia maggiore o minore dell'ammontare del passivo, in questo secondo caso dovendosi allora ritenere data una condizione di insolvenza.
2 Infatti, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte formatosi nella vigenza della l. fall., ma da ritenersi valido ed applicabile anche nella vigenza del CCI, non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei propri creditori previa realizzazione delle attività, non è necessario accertare se essa disponga di liquidità sufficienti per soddisfare i crediti correnti, come nel caso di società attiva.
Nel caso di specie, dall'espletata istruttoria emerge detta condizione di incapienza patrimoniale della resistente. CP_2
In particolare, dall'ultimo bilancio depositato e risalente al 30.6.2022 apparirebbe data una condizione di capienza patrimoniale: l'attivo, la cui voce più significativa era la voce per rimanenze per € 910.000,00, era dell'importo complessivo di € 984.054,00, mentre l'ammontare dell'esposizione debitoria complessiva era inferiore, per € 851.750,00.
Tuttavia, essendo il bilancio risalente ad oltre un anno prima della messa in liquidazione, si sono disposti accertamenti per valutare se anche all'agosto 2023 e soprattutto ad oggi persista questa condizione di capienza patrimoniale.
Nelle specie, si è incaricata la Guardia di Finanza di Crema di accertare se, all'attualità siano ancora disponibili rimanenze per € 910.000,00 da essere liquidate per saldare i debiti sociali: all'esito dei suoi accertamenti
(cfr. la nota del 20.11.2024 e il verbale di audizione a sommarie informazioni, del 6.12.2024), la Guardia di Finanza delegata ha concluso per la inesistenza e irrintracciabilità per qualunque rimanenza di magazzino.
Essendo risultati del tutto inesistenti (all'attualità) i beni il cui ingente ammontare determinava e faceva apparire (al giugno 2022) il patrimonio della società capiente, si deve concludere, logicamente, che la società, all'attualità, sia in stato di incapienza patrimoniale e quindi in stato di insolvenza.
3 L'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti è complessivamente superiore alla soglia oggettiva di € 30.000,00 di cui all'art. 49 ult. comma CCI.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione giudiziale della società Controparte_1
(p.iva. ); P.IVA_2
2) nomina Giudice delegato il dott. Giorgio Scarsato;
3) nomina Curatore la dott.ssa con studio in Persona_1
Cremona;
4) ordina al debitore il deposito, entro 3 giorni, nella Cancelleria di questo Tribunale, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (in formato digitale se la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis cod. civ. ), delle dichiarazioni dei redditi,
IRAP e IVA dei tre ultimi esercizi, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
5) stabilisce il giorno 7.5.2025 h. 10.15 per l'adunanza in cui si procederà all'esame dello stato passivo avanti al Giudice delegato, nella sede di questo Tribunale;
dispone che detta udienza avvenga con modalità “ da remoto” attraverso il seguente link
“https://teams.microsoft.com/l/meetup- join/19:6f9265be4b9b4a61b5ae5b0ef81fdcab@thread.tacv2/166861731 C.F._
%22792bc8b1-9088-4858-b830- CodiceFiscale_5
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6) assegna ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società fallita il termine perentorio di giorni 30 prima dell'udienza per la presentazione in cancelleria delle domande di insinuazione;
4 7) autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli articoli
155quater, quinquies e sexies disp. att. cod. proc. civ. ad accedere ed acquisire le informazioni e la documentazione elencata nell'art.
49 comma 3 lett. f) CCI;
8) dispone la prenotazione a debito e l'anticipazione dall'erario delle spese della presente procedura, onerando sin d'ora il
Curatore di operare il versamento del non Parte_4 appena vi siano risorse sufficienti nell'attivo fallimentare;
9) ricorda alla società:
- che, ai sensi dell'art. 148 CCI, la corrispondenza, inclusa quella elettronica, diretta al fallito va consegnata al Curatore, esclusa quella estranea ai rapporti compresi nel fallimento, ove il fallito sia persona fisica;
- che, ai sensi dell'art. 149 CCI, il debitore, gli amministratori e i liquidatori della società o dell'ente sono tenuti a comunicare al Curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio ed a presentarsi personalmente al Giudice delegato, al Curatore o al Comitato dei Creditori laddove occorrano informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura;
10) dispone che il Curatore: predisponga il progetto di stato passivo e lo depositi nella cancelleria del tribunale almeno 15 giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo;
proceda all'immediata ricognizione dei beni, all'apposizione dei sigilli e, nel più breve tempo possibile, alla redazione dell'inventario, nonché di presentare al Giudice delegato, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, un'informativa ai sensi dell'art. 130, comma 1, CCI, mentre la relazione ex art. 130, commi 4 e 5, CCI andrà presentata entro
60 giorni dal deposito del decreto di esecutorietà dello stato passivo;
11) manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui agli artt. 49, comma 4, e 45 CCI;
Cremona, 17.12.2024
5 Il Giudice estensore Il Presidente dott. Giorgio Scarsato dott. Andrea Milesi
Si comunichi alle ricorrenti, alla società resistente, ed al Curatore
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