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Sentenza 15 ottobre 2025
Sentenza 15 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/10/2025, n. 5890 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5890 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Roma
Prima sezione civile
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente
dott. Elena Gelato Consigliere est.
dott. Enrico Colognesi Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 557/2021 R.G., pendente
TRA
(CF: ), rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Mantelli Parte_1 C.F._1
giusta delega in atti appellante
CONTRO
Controparte_1
(C.F. e P.IVA n. , rappresentata e difesa dall'Avv. Tommaso Maria Cucci
[...] P.IVA_1
in forza di delega in atti appellata Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 10778/2020 emessa in data 21 luglio 2020.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma adita, in accoglimento del presente gravame ed in totale riforma della sentenza n. 10778/2020, depositata in data 21.07.2020, non notificata, emessa dal
Tribunale civile di Roma:
In via preliminare ed assorbente:
- Accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata per “error in procedendo” – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 281 quinquies, 281 sexies, 190 c.p.c. e 221, comma 4, della legge n. 77/2020, dell'art.
17 del d.lgs. n. 46/1999, nonché dell'art. 115 c.p.c., per mancata osservanza delle norme giuridiche che regolano lo svolgimento del processo – violazione del principio del contraddittorio, violazione del diritto di difesa, ex art. 24
Cost., violazione dell'art. 6, par. 1 CEDU, per tutti i motivi ampiamente rappresentati nel proemio dei fatti;
Nel merito e per mero scrupolo difensivo:
1) accertare e dichiarare l'illegittimità e/o nullità e/o annullabilità della procedura azionata per la realizzazione del credito con atto di ingiunzione di pagamento n. 11100/ININN datato 01.07.2016, notificato in data
28.07.2016, per tutte le ragioni esposte, con ogni ulteriore conseguente statuizione;
2) accertare e dichiarare la nullità e/o inesistenza giuridica dell'atto di ingiunzione de quo per difetto di visto di esecutorietà necessario affinché il credito ad esso sotteso possa ritenersi certo, liquido ed esigibile, per difetto di sottoscrizione e, comunque, per assoluto difetto di tutti i requisiti di legge;
3) in ogni caso, accertare e dichiarare l'illegittimità della procedura azionata per la realizzazione del credito, con ingiunzione di pagamento n. 11100/ININN datato 01.07.2016, notificato in data 28.07.2016, nonché la nullità e/o annullabilità e/o inesistenza giuridica dei provvedimenti richiamati e di ogni altro atto collegato, presupposto, connesso e/o conseguente, per tutti i motivi esposti in narrativa, in primo luogo per assoluta inesistenza
e/o indeterminatezza del credito, con ogni ulteriore conseguente statuizione;
4) in subordine, accertare e dichiarare la nullità e/o illegittimità della procedura azionata per la realizzazione del credito con atto di ingiunzione n. 11100/ININN datato 01.07.2016, notificato in data 28.07.2016, per intervenuta prescrizione di qualsivoglia credito vantato da e - in conseguenza di ciò - Controparte_1
dichiarare il suddetto credito estinto, vieppù in assoluta assenza di atti interruttivi.
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c. ed al rimborso delle somme versate a titolo di contributo unificato”;.
Per l'appellata: “ Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed
eccezione,
1) In via preliminare, accertata la insussistenza dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c., dichiarare la inammissibilità dell'appello proposto dalla controparte;
2) In via subordinata, respingere l'eccezione di nullità della sentenza impugnata;
Part 3) In ogni caso, respingere integralmente l'appello proposto dal sig. e confermare la sentenza impugnata;
4) Nell'ipotesi di nullità della sentenza, di riforma della stessa ed in ogni caso, accertata la fondatezza nel merito della pretesa creditoria azionata da , respingere l'opposizione e confermare l'ingiunzione di pagamento CP_1
prot. 11100/NiNN del 1.07.2016 e, per l'effetto, condannare il sig. al pagamento della somma Parte_1
complessiva di euro 13.656,60 oltre interessi di mora dal giorno del dovuto fino all'effettivo soddisfo.
5) Con vittoria delle spese di lite”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Lo svolgimento del giudizio di primo grado è così riassunto nella impugnata pronuncia:
“1. Con l'atto di citazione notificato in rinnovazione in data 26.05.2017, la parte attrice indicata in epigrafe ha convenuto Controparte_2
per l'accertamento negativo del debito relativo alla pretesa da quest'ultima esercitata con l'ingiunzione di pagamento ex art. 2 R.D. N. 639/1910 del 01/07/2016 – prot. 11100/ININN - notificata in data 28/07/2016, per € 13.565,60 emessa con riferimento ai benefici erogati a favore della società opponente nell'anno 2003 (prot.
n. 177206), in applicazione del d.lgs. n. 185/2000, Titolo II, deducendo:
- l'omessa notifica di alcun atto prodromico di diffida o messa in mora;
- l'inesistenza della notifica eseguita senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario ed il difetto di sottoscrizione autografa;
- la mancanza di esecutorietà ex art. 2, co. 1 e 2 R.D. n. 639/1910;
- il difetto di motivazione in violazione dell'art. 3, co. 1 e 3 , l. 241/1990 e dell'art. 7 della legge n. 212/2000
(Statuto dei diritti dei contribuenti);
- l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione in mancanza di atti interruttivi;
ha chiesto in subordine di “rideterminare la sorte creditoria, operando la decurtazione dell'importo già eventualmente corrisposto e/o restituito a , nonché di qualsivoglia altro importo eventualmente da corrispondere e non CP_1
versato, anche a titolo di “conto gestione”, che dovesse emergere in corso di causa, dalla somma complessivamente ingiunta, previo ricalcolo degli interessi eventualmente dovuti, nei limiti di legge.”.
2. Costituitasi Controparte_2
ha puntualmente contestato le domande attoree chiedendone il rigetto per infondatezza e la conferma
[...]
dell'ingiunzione di pagamento opposta”.
Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 10778/2020 emessa in data 21 luglio 2021 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., ha rigettato l'opposizione.
Part La suddetta pronuncia è stata impugnata dal sig. per le seguenti ragioni.
Con il primo motivo l'appellante ha eccepito la nullità della sentenza “per “error in procedendo”-
Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 281 quinquies, 281 sexies, 190 c.p.c. e 221, comma 4, della legge
17 luglio 2020, n. 77 per mancata osservanza delle norme giuridiche che regolano lo svolgimento del processo- violazione dl principio del contraddittorio, violazione del diritto di difesa ex art. 24 Cost., violazione dell'art. 6,
Par. 1, CEDU”.
Part Il ha un proposito lamentato come il primo Giudice, dopo avere fissato udienza a trattazione scritta per la precisazione delle conclusioni, senza peraltro rispettare il termine dilatorio di 30 giorni previsto dall'art. 221, comma 4, della legge 17 luglio 2020, n. 77, avesse pronunciato la sentenza senza concedere i termini ex art. 190 c.p.c. richiesti da entrambe le parti nell'ambito delle note scritte tempestivamente depositate, ciò che aveva comportato la palese lesione del suo diritto di difesa;
l'appellante ha evidenziato come il Giudice di prime cure avesse addirittura affermato di dare “per discussa la causa ex art. 281 sexies c.p.c.” senza che una simile modalità di decisione della causa, peraltro incompatibile con la trattazione scritta del giudizio, fosse mai stata comunicata alle parti.
L'appellante ha poi contestato la pronuncia, nella parte in cui erano state disattese le censure di carattere formale dallo stesso formulate in relazione all'ingiunzione opposta, in ragione dei seguenti motivi:
I) la contraddittorietà tra l'affermazione che l'ingiunzione fiscale costituisse il primo atto attraverso il quale era stata manifestata la richiesta di pagamento, non necessitante di una preventiva diffida o messa in mora, e l'affermazione del Giudice secondo cui la procedura Part azionata era conseguente alla risoluzione e/o revoca delle agevolazioni concesse;
il ha ribadito, sul punto, l'assenza di alcuna previa comunicazione di decadenza dal beneficio del termine e conseguente risoluzione e/o revoca delle agevolazioni concesse, tale non potendo ritenersi la diffida del 17 settembre 2007, con la quale era stato solamente sollecitato il pagamento della somma di euro 2.100 a quella data asseritamente insoluta;
II) l'erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice aveva ritenuto infondata l'eccezione di nullità dell'ingiunzione per mancanza di firma autografa del dirigente, posto che le previsioni di cui all'art. 3 del d.lgs. 39/1993 relative alla sottoscrizione informatizzata non erano applicabili ad
, in quanto soggetto di diritto privato;
diversamente opinando, la sottoscrizione sarebbe CP_1
comunque irrituale, in quanto non eseguita nelle forme della firma digitale attuata a partire dal d.lgs. 235/2010; in ogni caso ha evidenziato come l'apparente sottoscrittore dell'atto (tale
), si fosse qualificato come “Responsabile della Funzione Incentivi e Innovazione e Persona_1
Direttore dell'ufficio firmatario” e dunque fosse soggetto diverso dal legale rappresentante e/o amministratore unico di;
CP_1
III) l'erroneità della pronuncia nella parte in cui il rilievo afferente alla nullità dell'ingiunzione per la sua mancata vidimazione era stato superato sulla base dell'art. 229 del d.lgs. 51/98, che aveva soppresso il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrative e previsto l'esecutorietà di diritto dei suddetti atti, posto che era soggetto privato e dunque CP_1
non poteva essere qualificata come autorità amministrativa;
che neppure soccorreva allo scopo il riferimento al D.M.
4.2.2008 del Ministero dell'Economia, con il quale era stata CP_1 autorizzata ad utilizzare la riscossione coattiva a mezzo ruolo, posto che la norma nulla aggiungeva circa le modalità e la procedura da adottare all'uopo, che per l'effetto continuava ad essere disciplinata dai commi 3-bis e 3-ter dell'art. 17 del d. lgs. n. 46/1999, in forza dei quali l'ingiunzione ex r.d. 1910 doveva essere vidimata e resa esecutiva prima dell'iscrizione a ruolo;
IV) la contraddittorietà dell'affermazione del primo Giudice circa l'inconferenza del richiamo all'art. 7 della legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti dei contribuenti), ricondotta al fatto che si versasse in ipotesi di finanziamenti volti ad agevolare attività imprenditoriali, con le ulteriori affermazioni del medesimo Giudice con le quali, a diversi effetti, si era invece assimilata la posizione di a quella di una pubblica amministrazione. CP_1
Con riguardo all'esistenza della pretesa creditoria sottesa all'ingiunzione, ha lamentato:
A)l'erroneità delle conclusioni del Tribunale relative alla certezza del credito, posto che il contratto di finanziamento recava una data difforme da quella della pretesa erogazione del prestito e il piano di ammortamento era costituito da un foglio dattiloscritto e comunque recante dati incompatibili con il contratto;
B) il difetto di prova dell'effettiva erogazione delle somme di cui al presunto contratto di finanziamento, non potendo condividersi le contrarie considerazioni del primo Giudice, che non si era espresso sulle varie eccezioni formulate dall'opponente con riguardo ai bonifici prodotti ex adverso; l'omessa indicazione del TAEG e l'incertezza del tasso di interessi di mora applicato, indicato in termini abnormi nell'ambito del provvedimento di ingiunzione opposto (euro rispetto ad euro a titolo di ratei asseritamente scaduti);
C)il difetto di prova dell'invio e della ricezione della missiva di revoca delle agevolazioni e conseguente risoluzione di diritto del contratto;
la raccomandata del 17.9.2007 non era a tal fine rilevante, considerata l'assoluta incompatibilità delle somme in essa richieste (euro 2.114,61) rispetto a quelle portate dall'ingiunzione (€ 12.914,56); era poi incomprensibile il riferimento fatto dal Tribunale alla pretesa data di risoluzione del contratto del 4.12.2008, non essendo stata prodotta alcuna missiva di decadenza o revoca delle agevolazioni (recante tale data), da parte del soggetto a ciò onerato. Part Il ha infine censurato la pronuncia del Tribunale in relazione al rigetto dell'eccezione di prescrizione del credito dallo stesso formulata, posto che per un verso doveva ritenersi applicabile il termine di prescrizione quinquennale, ampiamente spirato, e per altro anche il termine decennale doveva ritenersi decorso, non potendo attribuirsi validità interruttiva ai documenti prodotti dalla controparte in ragione della evidente contraddittorietà del loro contenuto.
Su tali presupposti ha concluso, in via progressivamente gradata, per la declaratoria della nullità della sentenza di primo grado, per l'accertamento della nullità dell'ingiunzione fiscale e per la declaratoria dell'inesistenza o estinzione del credito da essa portato.
si è costituita resistendo al gravame. Controparte_1
L'appellata ha in primo luogo eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione ai sensi degli artt. 342
c.p.c., stante la genericità dei motivi formulati dalla controparte.
, ciò posto, ha contestato il fondamento dell'avversa eccezione di nullità della sentenza, CP_1
posto che l'udienza in esito alla quale era stata definita la causa era stata fissata per precisazione delle conclusioni e discussione, di modo che era legittima l'emissione della pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
L'appellata ha poi contestato il fondamento del gravame, rilevando come tutti i rilievi di carattere Part formale già formulati dal fossero stati correttamente disattesi dal primo Giudice, sulla base di una pronuncia non censurabile, e come, sotto altro profilo, avesse dimostrato CP_1
pienamente i fatti costitutivi del proprio credito, mentre avrebbe fatto carico alla controparte l'onere di dimostrare il suo inadempimento.
Rilevando infine la novità di alcune delle censure formulate dall'appellante nel presente grado di giudizio, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità o comunque per il rigetto del gravame.
L'appello va accolto per quanto di ragione.
E' fondato il primo motivo di gravame, con il quale viene addotta la nullità della sentenza di primo grado per violazione del contraddittorio.
Come noto, “la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. senza previo invito delle parti a discutere oralmente la causa è nulla, perché la discussione, sostituendo il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, è essenziale per un'adeguata tutela del diritto di difesa” (Cass., ord., 22.11.2024, n. 30180); analogamente, costituisce ius receptum che analogo effetto consegua alla mancata assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica cui le parti non abbiano rinunciato, essendo in tal modo impedito ai difensori delle parti il pieno svolgimento del diritto di difesa, con conseguente violazione del principio del contraddittorio (tra le molte, cfr.,
Cass., ord., 13.8.2018, n. 20732).
Una simile evenienza si è verificata nel caso di specie, posto che il primo Giudice, dopo aver anticipato l'udienza del 16.11.2020 originariamente fissata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.7.2020 da tenersi nelle forme della trattazione scritta (peraltro senza il rispetto del termine dilatorio di 30 giorni all'epoca previsto dalle disposizioni vigenti), in esito al deposito delle note scritte delle parti ha pronunciato, a sorpresa, sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dando atto di una inesistente (quand'anche in tesi cartolare) “discussione” della causa.
In contrario non soccorre la dicitura “udienza istruttoria/di discussione/di precisazione delle conclusioni” contenuta nel decreto di anticipazione udienza e fissazione di quella del 21.7.2020, trattandosi all'evidenza di un'indicazione generica e omnicomprensiva e come tale inidonea ad inferire lo specifico incombente per il quale sarebbe stata chiamata l'udienza di cui si discute, incombente che dunque era necessariamente riferibile a quello stabilito per l'udienza originaria poi anticipata
(che, come detto, era chiamata per la precisazione delle conclusioni).
A fronte della richiesta di assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. formulata da entrambe le parti, del tutto congruente con l'incombente per il quale la causa era chiamata (la precisazione delle conclusioni, appunto), la pronuncia di sentenza ai sensi dell'att. 281 sexies c.p.c. deve dunque ritenersi irrituale.
Tanto premesso quanto alla nullità della pronuncia, occorre nondimeno provvedere alla definizione della causa nel merito.
In simili ipotesi, infatti, “il giudice di appello, una volta constatata la nullità, non può limitarsi ad una pronunzia di mero rito dichiarativa della stessa, né può rimettere la causa al primo giudice ai sensi dell'art. 354 cod. proc. civ., ma - in ossequio al principio di cui all'art. 162 cod. proc. civ. ed al normale effetto devolutivo del giudizio di appello - è tenuto a decidere la causa nel merito, provvedendo in questo modo alla rinnovazione dell'attività riguardo alla quale la nullità si è verificata” (in questi termini, Cass. ord., 9.3.2011, n. 5590; in argomento, tra le molte, Cass., ord., 18.2.2020, n. 4125).
Venendo dunque alla disamina delle censure formulate dall'appellante, rinviata al merito la disamina del primo motivo d'appello (che involge la questione afferente all'esistenza, o meno, di una precedente diffida o missiva di revoca dalle agevolazioni), debbono essere disattese le censure di carattere formale reiterate in questa sede dall'appellante, con i motivi da II e IV sopra menzionati.
Con il secondo motivo di gravame ha ribadito le censure afferenti alla sottoscrizione dell'ingiunzione fiscale.
Ad escludere il fondamento di tale motivo d'appello soccorrono le esaustive considerazioni del primo Giudice, che si è in questi termini espresso: “palesemente infondata l'eccezione di nullità dell'ingiunzione per mancanza di firma autografa avuto riguardo alla stampigliatura del nome del Responsabile della Funzione Incentivi e Innovazione e Direttore dell'ufficio firmatario, , la cui carenza di Persona_1
potere è onere della parte opponente che la deduca provare, ed alla redazione dell'atto con sistemi meccanizzati ex art. 3, D. Lgs. n. 39/1993, richiamato in calce all'ingiunzione, la cui formulazione, della massima ampiezza, rende le relative disposizioni applicabili a tutti i provvedimenti dei quali sia effettivamente configurabile una formazione con tecniche informatiche automatizzate - e cioè quando il tenore del provvedimento dipende da precisi presupposti di fatto e non sussiste l'esercizio di un potere discrezionale - dovendosi pertanto ritenere che la sostituzione della firma autografa con la mera indicazione del nominativo del responsabile sia ammessa tanto per
i provvedimenti della fase esattiva che per quelli inerenti la fase impositiva (cfr. S.C., V, ord. n. 12302 del
17.05.2017)”.
Le censure svolte sul punto dall'appellante non elidono la validità delle richiamate argomentazioni, dovendo essere ribadita l'evidenziata ampiezza della previsione di cui all'art. 3 del d.lgs. 39/1993 e comunque valutata la natura della società appellata, che è società per azioni a capitale interamente pubblico, che agisce quale “ente strumentale” del Ministero dello Sviluppo
Economico (oggi Ministero delle Imprese).
Affatto intaccate dal gravame sono poi le considerazioni relative al fatto che avrebbe fatto carico all'eccipiente l'onere di dimostrare la carenza di potere in capo al sottoscrittore del provvedimento indicato come Responsabile della competente Funzione, onere che non può ritenersi assolto in ragione del mero rilievo che non si trattasse del legale rappresentante dell'ente, considerati i poteri attribuiti ai Dirigenti dei singoli uffici.
Infine, la considerazione che la previsione afferente alla possibilità di sottoscrizione informatizzata, di cui all'art. 3 d.lgs. 39/1993 sopra citato, sia rimasta in vigore sino al 14 settembre
2016 (data successiva all'emissione dell'ordinanza per cui è causa, risalente al giugno 2016), consente di superare i rilievi di parte appellante afferenti all'asserita necessità di sottoscrizione dell'atto mediante la sola firma digitale.
Il terzo motivo, con il quale viene ribadita la nullità dell'ingiunzione per la sua mancata vidimazione, deve essere anch'esso rigettato.
Sono condivisibili le considerazioni di cui all'impugnata pronuncia, con le quali si è ritenuta
“palesemente infondata l'eccezione di mancanza di vidimazione dell'ingiunzione opposta, atteso che l'art. 229 del
D. Lgs. n. 51/98 ha stabilito che “il potere del pretore di rendere esecutivi atti emanati da autorità amministrativa
è soppresso e gli atti sono esecutivi di diritto” sicché l'esecutorietà dell'ingiunzione ex art. 2 del RD 639/1910 non è condizionata all'adozione di alcun provvedimento da parte di un organo giurisdizionale”.
La conclusione, censurata dall'appellante in ragione dell'asserita natura “privatistica” di , CP_1
va qui confermata.
In disparte le considerazioni sopra svolte in ordine alla natura di impresa pubblica di , CP_1
una volta ammessa la possibilità di utilizzare lo strumento della riscossione coattiva mediante ruolo anche per le entrate di carattere non fiscale, quali sono le pretese qui azionate volte ad ottenere la restituzione di un finanziamento pubblico, non può dubitarsi dell'applicabilità dell'intero regime normativo conseguente a tale scelta del legislatore e, per quanto qui interessi, prendere atto della sopravvenuta abrogazione della vidimazione pretorile già prevista per le ingiunzioni emesse ai sensi del r.d. 639/1910.
E' infine sostanzialmente privo di censura il capo della motivazione della pronuncia di primo grado con il quale il Giudice ha ritenuto “del tutto inconferente il richiamo all'art. 7 della legge n. 212/2000
(Statuto dei diritti dei contribuenti) essendo esclusa la fattispecie in oggetto dall'ambito di sua applicazione”.
Il rilevo sul punto mosso dall'appellante, oggetto del quarto motivo, è integrato dalla mera considerazione della pretesa “contraddittorietà” tra la suddetta affermazione, in alcun modo censurata, e “le ulteriori affermazioni del medesimo Giudice con le quali, a diversi effetti, si era invece assimilata la posizione di a quella di una pubblica amministrazione”. CP_1
Il motivo è dunque inammissibile (oltre che, all'evidenza, infondato, essendo del tutto ultroneo il richiamo al cd. statuto dei diritti dei contribuenti, rispetto ad una pretesa non fiscale, quale quella in oggetto).
Part Per quanto necessario, in via di chiusura, si rileva come i vizi formali addotti dal comunque insussistenti per le ragioni sopra esposte, non consentirebbero di addivenire alla revoca del provvedimento, posto appunto che il giudice dell'opposizione è comunque tenuto ad accertare, nel merito, la fondatezza della pretesa creditoria.
Ed invero, “il thema decidendum della lite non si esaurisce nella verifica della validità formale dell'ingiunzione e della sussistenza delle condizioni di ammissibilità per l'accesso al peculiare strumento di autotutela, ma si estende necessariamente all'accertamento della legittimità sostanziale della pretesa creditoria fatta valere dalla P.A.. In altri termini, l'opposizione ad ingiunzione ex r.d. n. 639 del 1910 ha ad oggetto non soltanto l'atto amministrativo, ma anche il rapporto giuridico obbligatorio sottostante, e la cognizione del giudice adito non è circoscritta alla disamina dei vizi di legittimità formale dell'ingiunzione dedotti dall'opponente, ma involge comunque, pur in difetto di espressa richiesta in tal senso, il merito, l'accertamento sull'esistenza e sull'entità del credito portato dal provvedimento (sul tema, cfr. Cass. 08/04/2021, n. 9381; Cass. 31/07/2020, n. 16470; Cass.
12/12/2017, n. 29653; Cass. 03/11/2011, n. 22792). Da ciò consegue che è inammissibile, per difetto di interesse, una opposizione che si limiti ad addurre il difetto dei presupposti per l'adozione dell'ingiunzione oppure vizi di contenuto-forma della stessa (expresse, Cass. 20/06/2016, n. 12674, ribadita, da ultimo, da Cass.
26/07/2022, n. 23346). Nel caso di specie, dunque, la verifica delle denunciate irregolarità dell'ingiunzione, seppur in ipotesi conducente ad un esito positivo, non avrebbe importato la definizione in senso favorevole all'opponente della lite, dovendo comunque il giudice in tal guisa adito accertare esistenza ed entità della pretesa creditoria azionata” (in questi termini, Cass., 9.10.2023, n. 28301)
Venendo dunque alla disamina della pretesa sostanziale sottesa all'ingiunzione, l'appellante ha ribadito:
i) il difetto di prova del credito, considerata la difformità della data di sottoscrizione del contratto di finanziamento rispetto a quella della pretesa erogazione del prestito;
ii)l'irrilevanza del piano di ammortamento, costituito da un foglio dattiloscritto e comunque recante dati incompatibili con il contratto;
iii) il difetto di prova dell'effettiva erogazione delle somme di cui al presunto contratto di finanziamento, non potendo condividersi le contrarie considerazioni del primo Giudice, che non si era espresso sulle varie eccezioni formulate dall'opponente con riguardo ai bonifici prodotti ex adverso;
iv) l'omessa indicazione del TAEG e l'incertezza del tasso di interessi di mora applicato, indicato in termini abnormi nell'ambito del provvedimento di ingiunzione opposto;
v) il difetto di prova dell'invio e della ricezione della missiva di revoca delle agevolazioni e conseguente risoluzione di diritto del contratto: la raccomandata del 17.9.2007 non era a tal fine rilevante, mentre era incomprensibile il riferimento fatto dal Tribunale alla pretesa data di risoluzione del contratto del 4.12.2008, non essendo stata prodotta alcuna missiva di decadenza o revoca delle agevolazioni recante tale data.
Le prime quattro censure debbono essere respinte.
Part Il fatto che il contratto di finanziamento in atti, stipulato dal con sottoscrizione dallo stesso non disconosciuta, rechi una data anteriore a quella dell'erogazione dei benefici in quella data previsti a favore dell'odierno appellante non può destare alcuna perplessità circa l'esistenza del credito, se è vero che in quella sede veniva prevista la futura erogazione di tre distinti contributi
(un contributo in conto capitale a fondo perduto, un finanziamento agevolato ed un contributo in conto gestione), indicati nella misura massiva ivi stabilita, da erogare a seguito della realizzazione, da parte del beneficiario, di una serie di adempimenti analiticamente indicati dagli artt. da 5 a 9 del contratto, quali in primis la redazione del “programma degli investimenti” per la realizzazione del progetto finanziato, consistente nell'attività di commercio all'ingrosso di prodotti tipici calabresi (si rimanda al doc. 8 del fascicolo di primo grado di ). CP_1
Alla luce di tali emergenze, per definizione l'erogazione del contributo sarebbe dovuta intervenire in epoca successiva alla concessione dei benefici. Il piano di ammortamento, seppure effettivamente prodotto in forma di foglio dattiloscritto privo di sottoscrizione, come evidenziato dal primo Giudice è del tutto conforme alle pattuizioni contrattuali.
In ogni caso, tale documento non è indispensabile ai fini di giudizio, posto che il meccanismo di rimborso del prestito agevolato era indicato all'art. 12.2. del contratto, che in dettaglio prevedeva il rimborso della somma erogata in 20 rate trimestrali posticipate, a partire dal 31 marzo dell'anno successivo a quello di erogazione del finanziamento;
gli artt. 12.3. e 13, poi, indicavano nel dettaglio il tasso degli interessi corrispettivi e di quelli di mora.
L'effettiva erogazione delle somme, contrariamente a quanto addotto dall'appellante, è comprovata dalle disposizioni di bonifico prodotte in atti, delle quali la prima è riferibile al contributo in conto capitale a fondo perduto, la seconda al finanziamento agevolato per cui è causa e la terza al contributo in conto gestione a fondo perduto, liquidato a saldo (si rimanda ai doc. da 5 a 7 del fascicolo di parte ); tali documenti recano l'indicazione del c/c della CP_1
Part disponente e di quello del beneficiario, che il non ha neppure allegato non essere CP_1
coincidente con un rapporto bancario allo stesso effettivamente intestato.
I dati essenziali delle suddette disposizioni sono pacificamente visibili nelle copie prodotte in atti e non affatto oscurati da cancellazioni, mentre la non esatta corrispondenza degli importi dei Part bonifici con quelli dei tre distinti contributi erogati in favore del in forza del contratto sopra menzionato, essendo i primi lievemente inferiori a quelli indicati nel suddetto contratto, è del tutto compatibile con le previsioni negoziali, in forza delle quali era espressamente indicato che quelli indicati all'art. 2 erano importi “massimi” e, con specifico riferimento al finanziamento di cui è causa, che lo stesso sarebbe stato pari ad euro 13.469,42 “ovvero al minor importo risultante dall'accertamento della spesa ammissibile effettivamente sostenuta per la realizzazione degli investimenti” (art. 12.1. del contratto).
L'indicazione del Taeg, che comunque non costituisce causa di nullità neppure con riguardo ai rapporti bancari (cfr. ex plurimis, Cass., n. 39169/21), non era obbligatoria nel contratto in oggetto, mentre si è detto come il tasso degli interessi mora fosse stato pattuito all'art. 13 del contratto.
Tanto premesso, sono recepibili le censure dell'appellante afferenti al difetto di prova dell'invio di una comunicazione attestante la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 19 del contratto e dunque idonea a determinare la conseguente risoluzione del contratto e revoca del beneficio, che costituisce oggetto della prima censura in diritto formulata dall'appellante e del richiamato quinto rilievo in fatto.
Seppure siano condivisibili le deduzioni del primo Giudice in ordine al fatto che l'ingiunzione fiscale non debba essere preceduta da una precedente diffida o messa in mora, la censura Part originariamente formulata dal e reiterata in sede d'appello era riferibile alla mancata prova dell'invio e della ricezione, da parte dell'appellante, della comunicazione di cui all'art. 19 del contratto, funzionale appunto ad ottenere la risoluzione di diritto del contratto e la revoca delle agevolazioni concesse.
In effetti, la comunicazione del 4.12.2008 a tale effetto menzionata dal primo Giudice non è presente in atti, talché sono suscettibili di accoglimento i rilievi sul punto formulati dall'appellante, così come è corretto l'assunto che una simile efficacia non possa essere attribuita alla precedente diffida del 17.9.2007, con la quale si limitava a mettere in mora il debitore con riguardo CP_1
ai ratei di rimborso del prestito a quella data maturati, riservandosi in futuro di valutare l'eventuale revoca del finanziamento (v. doc. 4 del fascicolo di primo grado di ). CP_1
Esclusa dunque la dimostrazione dell'intervenuta revoca del beneficio, alla quale avrebbe dovuto conseguire la richiesta di restituzione anche dei contributi erogati a fondo perduto secondo quanto previsto dal menzionato art. 19 del contratto, non è dato nondimeno escludere la Part sussistenza dell'inadempimento del agli obblighi restitutori previsti nel contratto di finanziamento, con conseguente debenza, quantomeno, degli importi capitali indicati nell'ingiunzione opposta.
A fronte della previsione negoziale dell'obbligo di rimborso del finanziamento in 20 rate trimestrali a partire dal 31 marzo 2005 (considerata l'erogazione dell'intero finanziamento nel settembre 2004), alla data dell'emissione dell'ingiunzione fiscale, risalente all'anno 2016, era Part ampiamente decorso il naturale termine di rimborso del prestito, di modo che il che non ha in alcun modo dimostrato di aver adempiuto agli obblighi allo stesso facenti capo, era certamente tenuto alla restituzione, quantomeno, degli importi capitali indicati nell'ingiunzione fiscale, pari a complessivi euro 8.950,25 (euro 5.526,72 + euro 3.423,53). In assenza di prova dell'effettivo invio della missiva di revoca (implicitamente) richiamata nell'ingiunzione, di contro, non sono dovuti gli interessi come in quella sede calcolati, il cui criterio Part di calcolo non è del resto intellegibile, come in effetti eccepito dal
Ad escludere la debenza della somma capitale sopra indicata non soccorre l'ultima censura Part formulata dal con la quale viene ribadito il fondamento dell'eccezione di prescrizione, ricondotto dall'appellante per un verso alla ritenuta applicabilità del termine quinquennale e per altro al fatto che anche quello decennale sarebbe decorso, “non potendo attribuirsi validità interruttiva ai documenti prodotti dalla controparte in ragione della evidente contraddittorietà del loro contenuto”.
Quanto al primo aspetto, è sufficiente evidenziare come l'appellante non abbia neppure allegato sulla base di quale norma dovrebbe ritenersi applicabile il termine quinquennale all'obbligazione di restituzione del finanziamento pubblico erogato da . CP_1
Il secondo rilievo, il cui senso non è del tutto intellegibile considerata la sua assoluta genericità, è comunque superabile in ragione delle considerazioni già svolte dal primo Giudice, che non sono state fatte oggetto di alcuna specifica censura.
Il Tribunale ha ritenuto che “non avendo il contratto di finanziamento natura di contratto periodico, atteso che la prestazione che il beneficiario si impegna ad eseguire, ossia la restituzione delle somme finanziate, è unitaria, seppur eseguibile in maniera frazionata nel tempo”, il termine decennale di prescrizione dovesse farsi decorrere “dalla scadenza dell'ultima rata del piano di ammortamento” che nella fattispecie, non potendo dubitarsi della validità del piano suddetto “avuto riguardo alla sua perfetta corrispondenza con quanto stabilito nell'articolo 12 co. 2 del contratto, riporta la scadenza del 31.12.2009 (cfr. doc. 2 fascicolo ) CP_1
sicché il termine di prescrizione risulta utilmente interrotto dall'ingiunzione di pagamento opposta notificata il
28.07.2016 e, ancor prima dalla diffida ad adempiere del 17.09.2007 regolarmente ricevuta dall'opponente in data 01.10.2007 (cfr. doc. 4 fascicolo )”. CP_1
In ogni caso, anche volendo prescindere dal piano di ammortamento, si è detto come la scadenza dell'ultima rata di rimborso del prestito fosse desumibile dalla previsione di cui all'art. 12 del contratto, in termini sovrapponibili a quelli del suddetto piano.
Tali considerazioni, come detto, non sono state censurate con riguardo all'individuazione del dies
a quo del termine di prescrizione, di modo che, ad escludere il fondamento dell'eccezione di prescrizione qui reiterata, è dirimente il riferimento alla notifica dell'ingiunzione fiscale risalente al luglio 2016, senza necessità di fare riferimento alla missiva di messa in mora e diffida ad adempiere inviata nel settembre 2007 (che comunque, pur riferendosi all'evidenza ai ratei di rimborso del finanziamento a quella data scaduti, ha l'efficacia interruttiva genericamente contestata dall'appellante).
Alla luce delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento dell'appello ed in parziale Part accoglimento dell'opposizione, annullata l'ingiunzione fiscale opposta, il deve essere condannato al pagamento della somma di euro 8.950,25, oltre interessi al saggio di cui all'art. 13 del contratto inter partes a far data dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento (27.7.2016) al saldo.
A fronte del solo parziale accoglimento dell'opposizione all'ingiunzione fiscale, in esito alla quale Part il credito vantato nei confronti del si è ridotto di circa un terzo, le spese del doppio grado di giudizio possono essere compensate tra le parti per corrispondente quota;
la residua quota delle spese del doppio grado, liquidata come in dispositivo, segue la residua soccombenza dell'odierno appellante, la cui esposizione debitoria nei confronti di è stata confermata in misura pari CP_1
a circa due terzi del totale oggetto dell'ingiunzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di cui al n. 557/2021
R.G., ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello, annullata l'ingiunzione opposta, condanna Parte_1
al pagamento della minor somma di euro 8.950,25, oltre interessi al saggio di cui all'art. 13 del contratto inter partes dal 27.7.2016 al saldo;
2. compensa tra le parti, per quota di 1/3, le spese del doppio grado di giudizio e condanna l'appellante alla rifusione in favore di parte appellata della residua quota delle spese del doppio grado, quota che liquida, quanto al giudizio di primo grado, in euro 2.500,00 e, quanto al giudizio d'appello, in euro 2.600,00, oltre spese generali ed accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2025.
Il cons. est. Il presidente Dr. Elena Gelato
Dr. Diego Rosario Antonio Pinto