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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/07/2025, n. 2222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2222 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. 3514/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. RI CA UT Presidente
Dott. NI OR Consigliere rel.
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 9.12.2024 da già (C.F. ), con il Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Bonalume Paolo, con elezione di domicilio in Corso Magenta 84, 20123
Milano, presso e nello studio del difensore;
appellante
CONTRO
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Folcio Roberta, con Controparte_1 P.IVA_2 elezione di domicilio in Via provinciale per Lecco, 45 22038 , presso e nello studio del CP_1 difensore;
appellato
OGGETTO: Cessione dei crediti CONCLUSIONI per Parte_1
Voglia la OR d'Appello di Milano, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata sentenza n. 506/24 pubblicata dal Tribunale di Como il 7.05.24 e non notificata, a definizione del giudizio di primo grado RG 1212/23 instaurato da – nuova denominazione di Parte_1
nei confronti del : Parte_2 Controparte_1
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di ei confronti del Comune di : Parte_1 CP_1
• gli interessi di mora maturati sulla sorte capitale azionata nel giudizio di primo grado e pagata dal pari ad € 18.115,10 portata dalle 26 fatture riepilogate nell'elenco prodotto con la CP_1
Part citazione sub doc. 4, tutte emesse e cedute a da Hera Comm S.p.A.: interessi al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dalla data della Part cessione tra Hera Comm S.p.A. e interessi pari ad € 405
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che alla data di notifica della citazione erano scaduti da almeno sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione: interessi pari ad € 84
• € 1.040 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondenti all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 26 fatture costituenti la predetta sorte capitale
• € 66,89 per sorte capitale portata dalle 3 fatture emesse da e da essa Parte_3
Part cedute a e riepilogate nell'elenco prodotto con la citazione sub doc. 4
• gli interessi di mora maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: al tasso previsto dal D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dalla data di scadenza di pagamento di ciascuna fattura
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che alla data di notifica della citazione erano scaduti da almeno sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione: interessi pari ad € 84
• € 120 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondenti all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 3 fatture costituenti la predetta sorte capitale condannare il al relativo pagamento in favore di Controparte_1 Parte_4
[...]
2
[...] IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti Parte_1 del della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare il Controparte_1
a pagare a la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di Controparte_1 Parte_1 sorte capitale, interessi di mora, interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive.
Per Controparte_1
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
-rigettare tutte le domande avanzate da parte Appellante rivolte al , odierno Controparte_1
Appellato, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto per le ragioni espresse in premessa e per l'effetto
-confermare la sentenza pronunciata dal Tribunale di Como n. 506/2024, pubblicata il 07.05.2024, a definizione del giudizio di primo grado RG 1212 /2023 instaurato da che vede Parte_1 vittorioso il;
Controparte_1
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avanzate dall'Appellante, contenere le richieste di pagamento entro la minor somma ritenuta equa in corrispondenza all'effettivo caso in esame e limitatamente ad esso per le ragioni espresse in premessa.
IN PUNTO SPESE: con vittoria di spese e compensi di causa di primo e secondo grado di giudizio da distrarre in favore della parte Appellata, . Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Como il al fine Parte_1 Controparte_1 di sentir accertare e dichiarare il suo diritto, in qualità di cessionario dei crediti indicati in atti, al pagamento di € 18.181,99 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate in atti, oltre interessi, con conseguente condanna del CP_1
Il si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto di ogni pretesa. Eccepiva, in Controparte_1 particolare, che la somma ancora dovuta, oggetto di 12 delle fatture azionate, era stata spontaneamente pagata il 25.3.2023, con lieve ritardo, in ragione di un disguido informatico;
il pagamento delle altre fatture – n. 17 – era avvenuto a dicembre 2022 in favore di Gruppo HERA, prima della cessione del credito a nulla quindi era più dovuto. Parte_1
3 Il Tribunale con sentenza n. 506/24 in data 30/4/2024, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, rigettava ogni domanda di parte attrice;
compensava le spese di lite.
Avverso la sentenza proponeva appello contestando la scusabilità dell'errore, e Parte_1 chiedendo interessi mora (per 405,00 €), anatocistici (per 84,00 €), recupero spese forfettario, per
40,00 € a fattura (per complessivi 1.040,00 €), nonché 66,89 € per residuo capitale;
per un totale di
€ 1.595,89.
Si costituiva il chiedendo respingere l'impugnazione. Controparte_1
All'udienza di prima comparizione, tenutasi il 6.5.2025, su concorde richiesta delle parti, previa concessione dei termini per le memorie conclusive, il consigliere fissava l'udienza del 15.7.2025 per la rimessione al collegio, che si teneva con rito cartolare.
Preso atto del deposito delle note conclusive, la causa perviene alla fase della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Prospetta in sintesi il Tribunale che, nelle more del giudizio, il pagamento del capitale è stato eseguito;
che il richiesto residuo in conto capitale, per € 66,89 non risulta in alcun modo documentato;
che non competono interessi perché il ritardo nel pagamento (le fatture scadevano tra
21 e 24 gennaio 2023, e sono state pagate il 23.3.2023), è stato causato da un disguido informatico.
2. L'impugnazione, nella parte rescindente, in cui lamenta la ritenuta scusabilità dell'errore, può essere condivisa, posto che il disguido conseguente a malfunzionamento del proprio sistema informatico è comunque imputabile alla parte;
non così per la parte rescissoria, con cui chiede la condanna al pagamento di capitale residuo.
3. La domanda di per la rimanente sorte capitale di euro € 66,89, formulata con Parte_1 memoria integrativa n. 2 ex art. 171 ter c.p.c. non è fondata, non essendo stato esplicitato quale sia il titolo di questa residua pretesa azionata, non essendo, nei termini preclusivi, stata indicata la fattura o le fatture in relazione alla quale sarebbe stato corrisposto un importo minore.
Ritiene la OR di dover evidenziare la mancata analitica individuazione dei fatti costitutivi del credito negli atti introduttivi a ciò preposti.
I fatti costituitivi del credito devono infatti essere allegati e precisati dalla parte attrice nelle proprie difese non potendo essere dedotti con la tecnica del rinvio per relationem a documenti, nella specie
“note di debito” emesse dal medesimo preteso creditore, comunque genericamente, con unica nota
4 per l'intera debenza, dalla quale non si può evincere a quali fatture si riferisca la residua sorte capitale di € 66,89.
Tanto più in situazione in cui le n. 17 fatture di differenza si limiterebbero a portare complessivamente un importo di soli € 76,48, somma, tra l'altro, diversa da quella indicata da
[...] in sede di impugnazione come residua, di € 66,89. Parte_1
L'indicazione specifica delle fatture cui si riferisce la richiesta viene formulata solo con atto di appello.
Si deve allora osservare “la parte che si duole dell'omessa considerazione di un documento decisivo che assuma ritualmente prodotto ha l'onere di indicare con esattezza a quale numero dell'indice del proprio fascicolo corrisponda il documento che si assume trascurato. Ne consegue che, nel caso in cui il fascicolo di parte sia disordinatamente tenuto e confusamente composto ed i numeri dell'indice non corrispondano ai documenti prodotti, il giudice non ha alcun onere di reperire da sé la documentazione malamente indicizzata” (Cass. sez. 3 n. 11617 del 26.5.2011).
Ancora, va sottolineato che “il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi” (da ultimo
Cass. n. 8900/2025, la quale richiama Cass. n. 22055/2017).
L'impugnazione proposta con riferimento ai crediti in sorte capitale deve quindi essere respinta.
4. Diversa determinazione deve essere assunta in punto interessi.
La domanda veniva formulata chiedendo gli interessi moratori “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12:
i per quanto riguarda i crediti HERA COMM, con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di sottoscrizione dei contratti di cessione, sino al 17.3.2023, oltre interessi moratori maturandi sulla sorte capitale dal 18.3.2023 sino al saldo;
ii per quanto riguarda i crediti dalle singole scadenze sino al Parte_3
17.3.2023, oltre interessi moratori maturandi sulla predetta sorte capitale dal 18.3.2023 sino al saldo.
Oltre interessi anatocistici, e spese di recupero forfettarie.
La domanda, per come formulata, non era fondata, riproponendosi la sopra trattata questione della mancata analitica individuazione dei fatti costitutivi del credito negli atti introduttivi a ciò preposti.
5 Invero nell'atto introduttivo si limitava a richiedere il pagamento del totale, portato Parte_1 da 29 fatture;
produceva le fatture e le cessioni delle stesse, dalle originarie società fornitrici alla
Parte_1
Sarebbe stato preciso onere della parte istante di precisare quelle che erano le singole poste e le singole scadenze, non potendosi pretendere dal Tribunale una complessa riconciliazione dei dati.
Si deve però evidenziare come il abbia parzialmente ammesso la debenza, e, delle n. 29 CP_1 fatture azionate, ne abbia pagate n. 12 (le nn. 2213508338, 2213508339, 2213508340, 2213508342,
2213508343, 2213508344, 2213508345, 2213508347, 2213508348, 2213508350, 2213508352,
2213508353), per complessivi € 18.105,51. Part Confermato quindi un giudizio di inidoneità assertiva e probatoria della domanda formulata da ci si deve confrontare con le parziali ammissioni del e con il suo Parte_1 CP_1 adempimento, in ipotesi tardivo.
Si deve quindi valutare, limitatamente ai debiti ammessi, ed alla ammessa tardività dell'adempimento, quali conseguenze derivino.
Giova evidenziare che tutte le fatture ammesse, per come sopra riportate, riguardano crediti HERA
COMM s.p.a., in relazione ai quali la domanda di interessi è formulata dal giorno successivo a quello della data di sottoscrizione dei contratti di cessione, sino al 17.3.2023 oltre interessi moratori maturandi sulla sorte capitale dal 18.3.2023 sino al saldo, intervenuto il 25.3.2025.
Che peraltro, dall'esame delle stesse fatture prodotte da (n. 2213508338, la n. Parte_1
2213508339, la n. 2213508340, la n. 2213508342, la n. 2213508343, la n. 2213508344, la n.
2213508345, la n. 2213508347, la n. 2213508348, la n. 2213508350, la n. 2213508352, la n.
2213508353), si evince che esse scadevano al 19.1.2023.
Che quindi gli interessi competono per il minor periodo, intercorrente tra il 20.1.2023 ed il
25.3.2023, e vanno computati in € 354,17.
Compete inoltre il diritto al pagamento del risarcimento forfettario delle spese di recupero, di cui all'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per le 12 fatture ammesse, per complessivi € 480,00.
La domanda viene quindi accolta per complessivi € 834,17.
5. Non compete il diritto al pagamento degli interessi anatocistici, poiché essi sono prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data della domanda, erano scaduti da almeno sei mesi, mentre, come detto sopra, il ritardo è stato di poco più di due.
La sentenza impugnata viene quindi in relazione al relativo punto confermata, sulla scorta di questa diversa motivazione.
6 La regolamentazione delle spese deve tenere conto del soltanto parziale accoglimento della domanda formulata da ma anche dell'incontestato, seppur breve, ritardo nel Parte_1 pagamento da parte del;
vengono dunque compensate per metà, ed accollate Controparte_1 per la restante parte al , che resta comunque debitore della pur modesta Controparte_1 somma indicata.
Vengono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri indicati in D.M. 147/22, secondo lo scaglione relativo il decisum, nei valori minimi per tutte le fasi, considerato che l'accoglimento parziale si fonda sulla leale condotta processuale da parte del CP_1
PQM
La OR d'Appello, definitivamente pronunciando,
- in parziale accoglimento dell'appello, e parziale riforma della sentenza impugnata, n. 506/24 resa tra le parti in data 30/4/2024 dal Tribunale di Como, condanna il a Controparte_1 corrispondere a la complessiva somma di € 834,17; Parte_1
- compensa per metà le spese dei due gradi del giudizio;
- conferma nel resto, con diversa motivazione, la sentenza impugnata;
- condanna il al pagamento della residua parte delle spese processuali in Controparte_1 favore di che liquida, già nella quota indicata, per compensi defensionali del Parte_1 giudizio di primo grado in € 166,00, del giudizio di secondo grado in € 168,50, oltre spese generali
15%, IVA e cpa.
Così deciso in Milano, 15/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NI OR RI CA UT
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE III CIVILE
composta dai magistrati
Dott. RI CA UT Presidente
Dott. NI OR Consigliere rel.
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta la numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con atto di citazione notificato il 9.12.2024 da già (C.F. ), con il Parte_1 Parte_2 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. Bonalume Paolo, con elezione di domicilio in Corso Magenta 84, 20123
Milano, presso e nello studio del difensore;
appellante
CONTRO
(C.F. con il patrocinio dell'avv. Folcio Roberta, con Controparte_1 P.IVA_2 elezione di domicilio in Via provinciale per Lecco, 45 22038 , presso e nello studio del CP_1 difensore;
appellato
OGGETTO: Cessione dei crediti CONCLUSIONI per Parte_1
Voglia la OR d'Appello di Milano, previo annullamento e in riforma della sentenza impugnata sentenza n. 506/24 pubblicata dal Tribunale di Como il 7.05.24 e non notificata, a definizione del giudizio di primo grado RG 1212/23 instaurato da – nuova denominazione di Parte_1
nei confronti del : Parte_2 Controparte_1
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei seguenti crediti di ei confronti del Comune di : Parte_1 CP_1
• gli interessi di mora maturati sulla sorte capitale azionata nel giudizio di primo grado e pagata dal pari ad € 18.115,10 portata dalle 26 fatture riepilogate nell'elenco prodotto con la CP_1
Part citazione sub doc. 4, tutte emesse e cedute a da Hera Comm S.p.A.: interessi al tasso previsto dal D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dalla data della Part cessione tra Hera Comm S.p.A. e interessi pari ad € 405
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che alla data di notifica della citazione erano scaduti da almeno sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione: interessi pari ad € 84
• € 1.040 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondenti all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 26 fatture costituenti la predetta sorte capitale
• € 66,89 per sorte capitale portata dalle 3 fatture emesse da e da essa Parte_3
Part cedute a e riepilogate nell'elenco prodotto con la citazione sub doc. 4
• gli interessi di mora maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale: al tasso previsto dal D. Lgs.
n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e con decorrenza dalla data di scadenza di pagamento di ciascuna fattura
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che alla data di notifica della citazione erano scaduti da almeno sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione: interessi pari ad € 84
• € 120 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, corrispondenti all'importo di € 40 moltiplicato per ciascuna delle 3 fatture costituenti la predetta sorte capitale condannare il al relativo pagamento in favore di Controparte_1 Parte_4
[...]
2
[...] IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti Parte_1 del della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare il Controparte_1
a pagare a la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di Controparte_1 Parte_1 sorte capitale, interessi di mora, interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive.
Per Controparte_1
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
-rigettare tutte le domande avanzate da parte Appellante rivolte al , odierno Controparte_1
Appellato, in quanto totalmente infondate in fatto ed in diritto per le ragioni espresse in premessa e per l'effetto
-confermare la sentenza pronunciata dal Tribunale di Como n. 506/2024, pubblicata il 07.05.2024, a definizione del giudizio di primo grado RG 1212 /2023 instaurato da che vede Parte_1 vittorioso il;
Controparte_1
NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA: nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avanzate dall'Appellante, contenere le richieste di pagamento entro la minor somma ritenuta equa in corrispondenza all'effettivo caso in esame e limitatamente ad esso per le ragioni espresse in premessa.
IN PUNTO SPESE: con vittoria di spese e compensi di causa di primo e secondo grado di giudizio da distrarre in favore della parte Appellata, . Controparte_1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Como il al fine Parte_1 Controparte_1 di sentir accertare e dichiarare il suo diritto, in qualità di cessionario dei crediti indicati in atti, al pagamento di € 18.181,99 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate in atti, oltre interessi, con conseguente condanna del CP_1
Il si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto di ogni pretesa. Eccepiva, in Controparte_1 particolare, che la somma ancora dovuta, oggetto di 12 delle fatture azionate, era stata spontaneamente pagata il 25.3.2023, con lieve ritardo, in ragione di un disguido informatico;
il pagamento delle altre fatture – n. 17 – era avvenuto a dicembre 2022 in favore di Gruppo HERA, prima della cessione del credito a nulla quindi era più dovuto. Parte_1
3 Il Tribunale con sentenza n. 506/24 in data 30/4/2024, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, rigettava ogni domanda di parte attrice;
compensava le spese di lite.
Avverso la sentenza proponeva appello contestando la scusabilità dell'errore, e Parte_1 chiedendo interessi mora (per 405,00 €), anatocistici (per 84,00 €), recupero spese forfettario, per
40,00 € a fattura (per complessivi 1.040,00 €), nonché 66,89 € per residuo capitale;
per un totale di
€ 1.595,89.
Si costituiva il chiedendo respingere l'impugnazione. Controparte_1
All'udienza di prima comparizione, tenutasi il 6.5.2025, su concorde richiesta delle parti, previa concessione dei termini per le memorie conclusive, il consigliere fissava l'udienza del 15.7.2025 per la rimessione al collegio, che si teneva con rito cartolare.
Preso atto del deposito delle note conclusive, la causa perviene alla fase della decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Prospetta in sintesi il Tribunale che, nelle more del giudizio, il pagamento del capitale è stato eseguito;
che il richiesto residuo in conto capitale, per € 66,89 non risulta in alcun modo documentato;
che non competono interessi perché il ritardo nel pagamento (le fatture scadevano tra
21 e 24 gennaio 2023, e sono state pagate il 23.3.2023), è stato causato da un disguido informatico.
2. L'impugnazione, nella parte rescindente, in cui lamenta la ritenuta scusabilità dell'errore, può essere condivisa, posto che il disguido conseguente a malfunzionamento del proprio sistema informatico è comunque imputabile alla parte;
non così per la parte rescissoria, con cui chiede la condanna al pagamento di capitale residuo.
3. La domanda di per la rimanente sorte capitale di euro € 66,89, formulata con Parte_1 memoria integrativa n. 2 ex art. 171 ter c.p.c. non è fondata, non essendo stato esplicitato quale sia il titolo di questa residua pretesa azionata, non essendo, nei termini preclusivi, stata indicata la fattura o le fatture in relazione alla quale sarebbe stato corrisposto un importo minore.
Ritiene la OR di dover evidenziare la mancata analitica individuazione dei fatti costitutivi del credito negli atti introduttivi a ciò preposti.
I fatti costituitivi del credito devono infatti essere allegati e precisati dalla parte attrice nelle proprie difese non potendo essere dedotti con la tecnica del rinvio per relationem a documenti, nella specie
“note di debito” emesse dal medesimo preteso creditore, comunque genericamente, con unica nota
4 per l'intera debenza, dalla quale non si può evincere a quali fatture si riferisca la residua sorte capitale di € 66,89.
Tanto più in situazione in cui le n. 17 fatture di differenza si limiterebbero a portare complessivamente un importo di soli € 76,48, somma, tra l'altro, diversa da quella indicata da
[...] in sede di impugnazione come residua, di € 66,89. Parte_1
L'indicazione specifica delle fatture cui si riferisce la richiesta viene formulata solo con atto di appello.
Si deve allora osservare “la parte che si duole dell'omessa considerazione di un documento decisivo che assuma ritualmente prodotto ha l'onere di indicare con esattezza a quale numero dell'indice del proprio fascicolo corrisponda il documento che si assume trascurato. Ne consegue che, nel caso in cui il fascicolo di parte sia disordinatamente tenuto e confusamente composto ed i numeri dell'indice non corrispondano ai documenti prodotti, il giudice non ha alcun onere di reperire da sé la documentazione malamente indicizzata” (Cass. sez. 3 n. 11617 del 26.5.2011).
Ancora, va sottolineato che “il principio di non contestazione non opera in difetto di specifica allegazione dei fatti che dovrebbero essere contestati, né tale specificità può essere desunta dall'esame dei documenti prodotti dalla parte, atteso che l'onere di contestazione deve essere correlato alle affermazioni presenti negli atti destinati a contenere le allegazioni delle parti, onde consentire alle stesse e al giudice di verificare immediatamente, sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fatti non contestati e quelli ancora controversi” (da ultimo
Cass. n. 8900/2025, la quale richiama Cass. n. 22055/2017).
L'impugnazione proposta con riferimento ai crediti in sorte capitale deve quindi essere respinta.
4. Diversa determinazione deve essere assunta in punto interessi.
La domanda veniva formulata chiedendo gli interessi moratori “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 D.lgs. n. 231/02, come novellato dal D.lgs. n. 192/12:
i per quanto riguarda i crediti HERA COMM, con decorrenza dal giorno successivo a quello della data di sottoscrizione dei contratti di cessione, sino al 17.3.2023, oltre interessi moratori maturandi sulla sorte capitale dal 18.3.2023 sino al saldo;
ii per quanto riguarda i crediti dalle singole scadenze sino al Parte_3
17.3.2023, oltre interessi moratori maturandi sulla predetta sorte capitale dal 18.3.2023 sino al saldo.
Oltre interessi anatocistici, e spese di recupero forfettarie.
La domanda, per come formulata, non era fondata, riproponendosi la sopra trattata questione della mancata analitica individuazione dei fatti costitutivi del credito negli atti introduttivi a ciò preposti.
5 Invero nell'atto introduttivo si limitava a richiedere il pagamento del totale, portato Parte_1 da 29 fatture;
produceva le fatture e le cessioni delle stesse, dalle originarie società fornitrici alla
Parte_1
Sarebbe stato preciso onere della parte istante di precisare quelle che erano le singole poste e le singole scadenze, non potendosi pretendere dal Tribunale una complessa riconciliazione dei dati.
Si deve però evidenziare come il abbia parzialmente ammesso la debenza, e, delle n. 29 CP_1 fatture azionate, ne abbia pagate n. 12 (le nn. 2213508338, 2213508339, 2213508340, 2213508342,
2213508343, 2213508344, 2213508345, 2213508347, 2213508348, 2213508350, 2213508352,
2213508353), per complessivi € 18.105,51. Part Confermato quindi un giudizio di inidoneità assertiva e probatoria della domanda formulata da ci si deve confrontare con le parziali ammissioni del e con il suo Parte_1 CP_1 adempimento, in ipotesi tardivo.
Si deve quindi valutare, limitatamente ai debiti ammessi, ed alla ammessa tardività dell'adempimento, quali conseguenze derivino.
Giova evidenziare che tutte le fatture ammesse, per come sopra riportate, riguardano crediti HERA
COMM s.p.a., in relazione ai quali la domanda di interessi è formulata dal giorno successivo a quello della data di sottoscrizione dei contratti di cessione, sino al 17.3.2023 oltre interessi moratori maturandi sulla sorte capitale dal 18.3.2023 sino al saldo, intervenuto il 25.3.2025.
Che peraltro, dall'esame delle stesse fatture prodotte da (n. 2213508338, la n. Parte_1
2213508339, la n. 2213508340, la n. 2213508342, la n. 2213508343, la n. 2213508344, la n.
2213508345, la n. 2213508347, la n. 2213508348, la n. 2213508350, la n. 2213508352, la n.
2213508353), si evince che esse scadevano al 19.1.2023.
Che quindi gli interessi competono per il minor periodo, intercorrente tra il 20.1.2023 ed il
25.3.2023, e vanno computati in € 354,17.
Compete inoltre il diritto al pagamento del risarcimento forfettario delle spese di recupero, di cui all'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02, come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, per le 12 fatture ammesse, per complessivi € 480,00.
La domanda viene quindi accolta per complessivi € 834,17.
5. Non compete il diritto al pagamento degli interessi anatocistici, poiché essi sono prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data della domanda, erano scaduti da almeno sei mesi, mentre, come detto sopra, il ritardo è stato di poco più di due.
La sentenza impugnata viene quindi in relazione al relativo punto confermata, sulla scorta di questa diversa motivazione.
6 La regolamentazione delle spese deve tenere conto del soltanto parziale accoglimento della domanda formulata da ma anche dell'incontestato, seppur breve, ritardo nel Parte_1 pagamento da parte del;
vengono dunque compensate per metà, ed accollate Controparte_1 per la restante parte al , che resta comunque debitore della pur modesta Controparte_1 somma indicata.
Vengono liquidate in dispositivo, in conformità ai parametri indicati in D.M. 147/22, secondo lo scaglione relativo il decisum, nei valori minimi per tutte le fasi, considerato che l'accoglimento parziale si fonda sulla leale condotta processuale da parte del CP_1
PQM
La OR d'Appello, definitivamente pronunciando,
- in parziale accoglimento dell'appello, e parziale riforma della sentenza impugnata, n. 506/24 resa tra le parti in data 30/4/2024 dal Tribunale di Como, condanna il a Controparte_1 corrispondere a la complessiva somma di € 834,17; Parte_1
- compensa per metà le spese dei due gradi del giudizio;
- conferma nel resto, con diversa motivazione, la sentenza impugnata;
- condanna il al pagamento della residua parte delle spese processuali in Controparte_1 favore di che liquida, già nella quota indicata, per compensi defensionali del Parte_1 giudizio di primo grado in € 166,00, del giudizio di secondo grado in € 168,50, oltre spese generali
15%, IVA e cpa.
Così deciso in Milano, 15/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
NI OR RI CA UT
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