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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVII, sentenza 12/01/2026, n. 447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 447 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 447/2026
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
OL MAURIZIO, Presidente MARRONE NICOLA, Relatore D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9347/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Palma Campania - -- 80036 Palma Campania NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da CF_1 Carmina IA Federica Perrotta -
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AC21 TARI 2783 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21720/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame la Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. ha impugnato l'avviso di pagamento esecutivo indicato in epigrafe alla stessa notificato in data 13.03.2025 da SO.GE.R.T. s.p.a. per il Comune di Palma
Campania relativo al mancato pagamento della Tari per l'anno 2021, per l'importo comprensivo di sanzioni di € 95.080,00.
La società ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'atto impugnato per l'assenza di motivazione e l'errata determinazione del tributo risultando parte dell'area non tassabile ai sensi degli artt. 41 e 42 del Regolamento comunale. In particolare ha prodotto consulenza di parte che ha quantificato l'estensione dell'area non tassabile pari a mq.
2.774,35 con residua area tassabile pari a mq. 657,50.
Tanto premesso, depositando copie di precedenti sentenze a lei favorevoli relative agli anni di imposta 2018,2019 e 2020 ha chiesto annullarsi l'atto impugnato ed in subordine il ricalcolo del tributo con vittoria di spese e attribuzione.
Si è costituita in giudizio la SO.GE.R.T. s.p.a. ed ha controdedotto l'infondatezza del ricorso risultando l'atto impugnato congruamente motivato e l'area correttamente valutata in ragione dell'80% della superficie catastale mentre, quanto alle aree non tassabili per la raccolta in proprio di rifiuti speciali, ha rappresentato la mancata preventiva denuncia da parte del contribuente. Il Comune di Palma Campania al quale il ricorso è stato regolarmente notificato, è rimasto contumace
Ha depositato memorie integrative la ricorrente eccependo la tardività della costituzione in giudizio e l'inammissibilità di produzione documentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta parzialmente fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti di cui alla seguente motivazione.
In via preliminare deve essere ribadito come la Tari costituisca un tributo che deve essere corrisposto in autoliquidazione ai sensi della legge n. 14/2013 e che nella fattispecie in esame si verte in una ipotesi di omessa denuncia.
Quanto alle precedenti sentenze favorevoli alla società ricorrente (in realtà ad altra società la NEW FEMAR) si osserva che le stesse si fondano tutte in modo tralatizio sulla mancata motivazione dell'atto impugnato.
Dissente questo collegio da tale conclusione risultando l'atto congruamente motivato attraverso il riferimento ai dati catastali dell'immobile (vedi pag. 4 dell'avviso).
Appare, pertanto, palesemente infondata la doglianza relativa alla carenza di motivazione risultando peraltro gli estremi identificativi dell'immobile oggetto del tributo corrispondere a quelli indicati nel contratto di locazione prodotto dalla ricorrente.
Quanto alla pretesa incomprensibilità delle sigle QF e QV appare evidente trattarsi di abbreviazioni per “quota fissa” e “quota variabile”.
Nel merito si osserva che la superficie dell'immobile è stata calcolata dall'ente con riferimento ad una superficie di mq. 5.000,00 mentre nella perizia depositata dalla ricorrente l'intera area, comprensiva degli immobili in essa inclusi, risulta pari a mq.
4.428,50. Inoltre in tale perizia si riduce l'area tassabile a mq. 657,50 escludendo mq.
2.116,85. Appare evidente che per giungere a tale conclusione sono state escluse le aree esterne nonché quelle interne che, in ragione della destinazione industriale e della raccolta in proprio dei rifiuti speciali, sono state ritenute non tassabili.
Sul punto, però, deve osservarsi come ai sensi dell'art. 41 u.c. e 50 del Regolamento
Tari 2014 prodotto in atti dalla stessa società ricorrente ovvero dell'art. 32 comma 6 del Regolamento Iuc approvato dal Comune di Palma Campania “in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilabili, tossici e nocivi, si individuano le categorie di attività soggette a riduzione della superficie complessiva di applicazione del tributo, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei speciali, tossici o nocivi”.
Orbene nella fattispecie in esame (che si ribadisce è una ipotesi di omessa denuncia) alcuna dichiarazione risulta in atti depositata dal contribuente.
Resta, però, ingiustificato, in assenza della produzione di documenti catastali, il riferimento adottato dall'ente nell'atto impugnato ai 5.000 mq quadrati dovendosi invece ritenere corretto quello riferito dal perito di parte di mq. 4.428,50 che verosimilmente corrisponde all'area calpestabile che ai sensi dell'art. 42 comma 3 del
Regolamento Tari deve essere soggetto a tassazione per gli immobili, come quello in esame, di categoria D.
In tali limiti la pretesa tributaria deve essere ricalcolata.
Spese compensate in ragione del parziale accoglimento.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da motivazione. Spese compensate.
Depositata il 12/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 27, riunita in udienza il 05/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
OL MAURIZIO, Presidente MARRONE NICOLA, Relatore D'ANDREA GIULIO, Giudice
in data 05/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 9347/2025 depositato il 19/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Telefono_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Palma Campania - -- 80036 Palma Campania NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
So.ge.r.t. Spa - 01430581213
Difeso da CF_1 Carmina IA Federica Perrotta -
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI ACCERTAMENTO n. AC21 TARI 2783 TARI 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 21720/2025 depositato il 09/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il ricorso in esame la Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. ha impugnato l'avviso di pagamento esecutivo indicato in epigrafe alla stessa notificato in data 13.03.2025 da SO.GE.R.T. s.p.a. per il Comune di Palma
Campania relativo al mancato pagamento della Tari per l'anno 2021, per l'importo comprensivo di sanzioni di € 95.080,00.
La società ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'atto impugnato per l'assenza di motivazione e l'errata determinazione del tributo risultando parte dell'area non tassabile ai sensi degli artt. 41 e 42 del Regolamento comunale. In particolare ha prodotto consulenza di parte che ha quantificato l'estensione dell'area non tassabile pari a mq.
2.774,35 con residua area tassabile pari a mq. 657,50.
Tanto premesso, depositando copie di precedenti sentenze a lei favorevoli relative agli anni di imposta 2018,2019 e 2020 ha chiesto annullarsi l'atto impugnato ed in subordine il ricalcolo del tributo con vittoria di spese e attribuzione.
Si è costituita in giudizio la SO.GE.R.T. s.p.a. ed ha controdedotto l'infondatezza del ricorso risultando l'atto impugnato congruamente motivato e l'area correttamente valutata in ragione dell'80% della superficie catastale mentre, quanto alle aree non tassabili per la raccolta in proprio di rifiuti speciali, ha rappresentato la mancata preventiva denuncia da parte del contribuente. Il Comune di Palma Campania al quale il ricorso è stato regolarmente notificato, è rimasto contumace
Ha depositato memorie integrative la ricorrente eccependo la tardività della costituzione in giudizio e l'inammissibilità di produzione documentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso risulta parzialmente fondato e deve, pertanto, essere accolto nei limiti di cui alla seguente motivazione.
In via preliminare deve essere ribadito come la Tari costituisca un tributo che deve essere corrisposto in autoliquidazione ai sensi della legge n. 14/2013 e che nella fattispecie in esame si verte in una ipotesi di omessa denuncia.
Quanto alle precedenti sentenze favorevoli alla società ricorrente (in realtà ad altra società la NEW FEMAR) si osserva che le stesse si fondano tutte in modo tralatizio sulla mancata motivazione dell'atto impugnato.
Dissente questo collegio da tale conclusione risultando l'atto congruamente motivato attraverso il riferimento ai dati catastali dell'immobile (vedi pag. 4 dell'avviso).
Appare, pertanto, palesemente infondata la doglianza relativa alla carenza di motivazione risultando peraltro gli estremi identificativi dell'immobile oggetto del tributo corrispondere a quelli indicati nel contratto di locazione prodotto dalla ricorrente.
Quanto alla pretesa incomprensibilità delle sigle QF e QV appare evidente trattarsi di abbreviazioni per “quota fissa” e “quota variabile”.
Nel merito si osserva che la superficie dell'immobile è stata calcolata dall'ente con riferimento ad una superficie di mq. 5.000,00 mentre nella perizia depositata dalla ricorrente l'intera area, comprensiva degli immobili in essa inclusi, risulta pari a mq.
4.428,50. Inoltre in tale perizia si riduce l'area tassabile a mq. 657,50 escludendo mq.
2.116,85. Appare evidente che per giungere a tale conclusione sono state escluse le aree esterne nonché quelle interne che, in ragione della destinazione industriale e della raccolta in proprio dei rifiuti speciali, sono state ritenute non tassabili.
Sul punto, però, deve osservarsi come ai sensi dell'art. 41 u.c. e 50 del Regolamento
Tari 2014 prodotto in atti dalla stessa società ricorrente ovvero dell'art. 32 comma 6 del Regolamento Iuc approvato dal Comune di Palma Campania “in caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e/o speciali assimilabili, tossici e nocivi, si individuano le categorie di attività soggette a riduzione della superficie complessiva di applicazione del tributo, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei speciali, tossici o nocivi”.
Orbene nella fattispecie in esame (che si ribadisce è una ipotesi di omessa denuncia) alcuna dichiarazione risulta in atti depositata dal contribuente.
Resta, però, ingiustificato, in assenza della produzione di documenti catastali, il riferimento adottato dall'ente nell'atto impugnato ai 5.000 mq quadrati dovendosi invece ritenere corretto quello riferito dal perito di parte di mq. 4.428,50 che verosimilmente corrisponde all'area calpestabile che ai sensi dell'art. 42 comma 3 del
Regolamento Tari deve essere soggetto a tassazione per gli immobili, come quello in esame, di categoria D.
In tali limiti la pretesa tributaria deve essere ricalcolata.
Spese compensate in ragione del parziale accoglimento.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente il ricorso come da motivazione. Spese compensate.