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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 03/12/2025, n. 1180 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1180 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile – Proc. 996/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA Sezione III Civile
composta dai signori Magistrati:
RI ZI DO Presidente rel est. Francesca Caprioli Consigliere Simona Bruzzese Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile sopra indicata, promossa da:
nata a [...] il [...] e residente Parte_1 in Collebeato in Piazzale Resistenza 9, e nata a Parte_2
IO di IS (BS) il 23/09/1943 e residente in [...], entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Marcello Galdi del Foro di Napoli
-appellanti contro
nata a [...] il [...] , e residente in [...] alla Controparte_1
Via Mirabella 7/27; nata a [...] il [...] e residente in Controparte_2
Brescia alla Via Boifava 29; nato a [...] il [...] e Controparte_3 residente in [...] tutti quali figli ed eredi di Persona_1
nonché contro
nata a [...] il [...] e residente in [...]al Largo Controparte_4
EL 19 e nato a [...] il [...] e residente in Controparte_5
IS al Largo EL 17 quali figli ed eredi di Persona_2
tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Dario Meini e Alberto Besuzio del Foro di Brescia. -appellati
1 Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile – Proc. 996/2024 R.G.
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 3570/2024 depositata in data 02.09.2024 e pubblicata in data 04.09.2024 in materia successoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTI APPELLANTI:
– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3570/2024 emessa dal Tribunale di Brescia , Sezione III Civile, GOT Dott.Tiziano Veller Del Porto , nell'ambito del giudizio di I grado N.R.G.18700/2018, pubbl. il 04/09/2024 , e, per l'effetto, riconoscere il diritto delle appellanti al legato disposto dal de cuius
[...] nel testamento olografo del 29/11/1961. Dichiarare l'invalidità Persona_3 della dichiarazione autenticata dall'avvocato prodotta dagli appellati, in Pt_3 quanto priva di valore probatorio.
-accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“ Nel merito:- Accertare e dichiarare la validità del testamento e della disposizione del legato , e per l'effetto condannare la SI.ra , la SI.ra Controparte_1 Parte_4
, la SI.ra , il SI. , in qualita di figli ed
[...] Controparte_2 Controparte_3 eredi della SI.ra - e la SI.ra e il SI. Persona_1 Controparte_4 CP_5
in qualità di figli ed eredi della SI.ra , ciascuno in
[...] Persona_2 proporzione della quota ereditaria ed in forza del legato disposto dal defunto SI.
con testamento olografo, a corrispondere alle parti attrici la somma Persona_3 di euro 3.769,00 , come da tabella di rivalutazione storica del capitale iniziale di Lire 300.000, ovvero la diversa minore o maggior somma ritenuta di giustizia ,oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
-accogliere la domanda di risarcimento , avuto riguardo alla entità del fatto e alla afflittività dell'evento ed alla durata , e per l'effetto condannare i convenuti, in via solidale , al risarcimento di tutti i danni conseguenti e patiti dalle odierne attrici per complessivi euro 250.000,00 – comprensivi del danno non patrimoniale, morale e esistenziale , ovvero della diversa somma minore o maggiore ritenuta di giustizia e dovuta secondo equità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge. Con vittoria di spese e competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio rifusi , oltre accessori , in favore del procuratore che si dichiara antistatario;
In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate n primo grado per tutte le ragioni esposte in parte motiva del presente appello e nello specifico :
2 Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile – Proc. 996/2024 R.G. disporre CTU grafologica, per la verificazione della scrittura privata ( sub doc 2 in comparsa di costituzione avversa, denominato dichiarazione del 08/06/1963) al fine del disconoscimento della sottoscrizione della scrittura privata esibita da controparte in atti . Senza invertire l'onere della prova, in ordine alla mancata esecuzione del legato ammettersi prove per testi appresso indicati: 1) vero è che in atto notarile del 16/05/1962 n. 6331 Notaio – accettazione di Per_4 eredità adesione al testamento- su indicazione degli eredi non venivano Per_1 deliberatamente mai citate né la legataria SI.ra , né il curatore Parte_5 testamentario IN . Persona_5
2) vero è che in atto di notorietà del 16/05/1962 n. 6332 , Notaio venivano Per_4 esclusi deliberatamente la legataria SI.ra ed il curatore Parte_5 testamentario IN . e su indicazione degli eredi veniva cosi ' Persona_5 Per_1 descritto : “ che non si riconoscono altre persone che possano vantare diritti sulla successione del de cuius a titolo di riserva od altro”;
3) vero è che Il Notaio inoltre, a seguito dell'apertura del testamento , Persona_6 su indicazione della famiglia , ha omesso di comunicare alla legataria Per_1
l'esistenza del testamento ai sensi dell'art. 623 c.c; 4) Vero è che il Notaio non ha mai trasmesso al Tribunale di Brescia e/o alla Per_4
Pretura di IS nel Registro delle successioni alcuna annotazione e/ o verbali del testamento ,in ordine alla successione signor ”. Persona_3 si indicano a teste i SI. Notaio e la SI.ra , impiegata Testimone_1 Persona_7 all'epoca dello studio notarile , entrambi collaboratori del notaio e partecipi Per_4 come attestanti all'atto notorio.
- In ordine alle tensioni familiari ed alle precarie condizioni economiche della SI.ra e delle figlie e chiede disporsi prova Pt_5 Pt_1 Parte_2 testimoniale e si indicano a teste la SI.ra , cognata , Testimone_2 [...]
e , cugini, nonché dott e dott . Controparte_6 CP_7 Controparte_8 CP_9
e dott e dott.ssa e dott.ssa
[...] Persona_8 Persona_9 [...]
e dott. e dott.ssa e dott. Persona_10 Persona_11 Persona_12
e dott. , amici di famiglia delle SI.re e Persona_13 Persona_14 Pt_1
, sui seguenti capitolo di prova : Pt_2
5) vero è che tra il SI e la SI.ra si era creato un forte Persona_3 Pt_5 legame affettivo e che il SI frequentava la casa e le piccole figlie e Per_1 Pt_2
; Pt_1
6) Vero è che la SIra ha sempre sostenuto che il SI gravemente Pt_5 Per_1 ammalato , le aveva promesso di nominarla nel proprio testamento, circostanza a cui aveva assistito anche la IA;
Pt_2
7) vero è che le forti difficoltà economiche della madre e delle figlie Pt_5
e hanno caratterizzato in negativo la esistenza di tutta Parte_1 Pt_2 la famiglia , anche dopo la dipartita del SI. . Per_1
8) vero è che da piccole le odierne attrici venivano rinchiuse in orfanotrofio per consentire alla madre di poter assentarsi e lavorare;
3 Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile – Proc. 996/2024 R.G.
9) vero è che La SI.ra lavorava alla azienda chimica Caffaro, e Pt_5 successivamente emigrò per un anno in Svizzera per poter acquistare le macchine di maglieria per iniziare il lavoro presso la propria abitazione al fine di poter mantenere dignitosamente se stessa e le proprie figlie;
10) vero è che La IA , nei mesi estivi era costretta a Parte_1 lavorare come inserviente in una colonia per acquistare i libri scolastici;
11) vero che la signora dopo avere eseguito i compiti doveva aiutare la Pt_1 madre a confezionare capi di abbigliamento , mentre i suoi compagni si ritrovavano a studiare e a svagarsi;
12) vero è che in occasione delle gite scolastiche, poiché la signora non Pt_1 poteva per motivi economici partecipare alle stesse, la propria quota veniva suddivisa tra i compagni di classe provocandole una grande umiliazione;
13) vero è che La signora dopo aver conseguito il diploma di ragioniere, Pt_1 per necessità accettava l'impiego come dattilografa, poiché nonostante avesse i requisiti e le qualità , non poteva permettersi il lusso di iscriversi all'università e poter perseguire incarichi più qualificati;
14) vero è che in alcuni momenti , quando la madre perdeva il lavoro , la situazione economica della famiglia era disperata , poiché la famiglia poteva fare affidamento solo sulla pensione di reversibilità della madre e sulla rendita vitalizia dell' Inail;
15) vero è che dopo la morte del SI. , la signora e le figlie furono poi Per_1 Pt_5 costrette a cambiare più volte la residenza , al fine di risparmiare , e dovettero trasferirsi in un piccolo appartamento in un vicolo di corso Garibaldi in Brescia. La signora trovò un lavoro come domestica per poche ore settimanali prima di Pt_5 accettare un lavoro a cottimo per il confezionamento di capi di abbigliamento;
16) vero è che la signora dovette rinunciare a intraprendere gli Parte_2 studi universitari, nonostante avesse superato un test di ammissione presso l'università cattolica di Milano per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche;
17) vero è che la signora dovette accontentarsi di un lavoro che Parte_2 prevedeva tra l'altro la pulizia dei due piani di scale che davano l'accesso all'ufficio dell'agenzia Ferrari in piazza Duomo in Brescia;
18) vero è che SI.ra accettò una supplenza di pochi giorni Parte_2 come insegnante,e dopo alcune esperienze lavorative precarie veniva assunta come dattilografa presso EN di ZA .
19) vero è che la SI.ra in più occasioni esprimeva che l'unico Parte_5 suo grande desiderio sarebbe stato di poter comperare una piccola abitazione per una serena esistenza delle amate figlie;
20) vero è che con la somma di lire 300.000 nel 1961 poteva essere acquistato un piccolo immobile in periferia o in paesi limitrofi;
-ordine di esibizione ex art 210 agli eredi e Persona_1 Persona_2 dell'originale del documento con data certa ( sub doc 2 documento sub allegato 2 , nella memoria di costituzione e risposta di c.p. , denominato dichiarazione del 08/06/1963;
4 Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile – Proc. 996/2024 R.G.
Si oppone ad ogni ammissione di prova di circostanze poco chiare e già scarsamente articolate, salvo essere ammessi alla prova contraria , nella denegata ipotesi di ammissione.”
PARTI APPELLATE:
In via preliminare:
- previo ogni necessario accertamento e declaratoria incidentale, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza 3570/2024, in quanto infondata in fatto e in diritto;
- accertare e dichiarare, a norma dell'art. 346 c.p.c. la decadenza della parte appellante per tutte le eccezioni formulate in primo grado che non siano state espressamente rinnovate con l'atto di citazione in appello;
In via principale:
- riproposte dalla scrivente parte appellata, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., tutte le domande ed eccezioni formulate nei confronti delle signore e Pt_1 [...] nel giudizio di primo grado e non esaminate dal Tribunale, previo ogni Parte_2 necessario accertamento e declaratoria incidentale, dichiarare inammissibili e/o infondati i motivi di impugnazione formulati dalla parte appellante e comunque rigettare l'appello principale e tutte le domande ivi svolte dalle signore
[...]
e nei confronti delle signore Parte_2 Parte_1 Persona_1
e Persona_2 Controparte_1 Controparte_2 Parte_4 CP_4
e dei signori e in quanto del tutto
[...] Controparte_5 Controparte_3 destituite di fondamento in fatto e in diritto, anche in applicazione dell'art. 1227 c.c. e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza 3570/2024. In via subordinata, preliminare: nella denegata ipotesi, di accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello e di riforma della sentenza n. 3570/2024:
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto ad ottenere l'esecuzione del legato, preteso dalle signore e nei Parte_1 Parte_2 confronti delle signore Persona_1 Persona_2 Controparte_1 CP_2
e e dei signori e
[...] Parte_4 Controparte_4 Controparte_5
e, per l'effetto, dichiarare improcedibile e/o inammissibile tale Controparte_3 domanda e comunque respingerla nel merito;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto ad ottenere il risarcimento del danno, preteso dalle signore e Parte_1 [...] nei confronti delle signore Parte_2 Persona_1 Persona_2 Controparte_1
e e dei signori Controparte_2 Parte_4 Controparte_4 CP_5
e e, per l'effetto, dichiarare improcedibile e/o
[...] Controparte_3 inammissibile tale domanda e comunque respingerla nel merito;
- accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza delle domande di esecuzione del legato e di risarcimento del danno formulate dalle attrici nei confronti delle signore
e Persona_1 Persona_2 Controparte_1 Controparte_2 Parte_4
e dei signori e e, per Controparte_4 Controparte_5 Controparte_3
l'effetto, dichiarare improcedibile e/o inammissibile tale domanda e comunque 5 Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile – Proc. 996/2024 R.G. respingerla nel merito;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto ad ottenere il pagamento di interessi sulle somme pretese a titolo di capitale e di ogni ulteriore accessorio, vantati dalle signore e Parte_1 [...] nei confronti delle signore Parte_2 Persona_1 Persona_2 Controparte_1
e e dei signori Controparte_2 Parte_4 Controparte_4 CP_5
e e, per l'effetto, dichiarare improcedibile e/o
[...] Controparte_3 inammissibile tale domanda e comunque respingerla nel merito;
- accertare e dichiarare, il difetto di legittimazione attiva delle signore
[...]
e e, per l'effetto, dichiarare improcedibile e/o Parte_1 Parte_2 inammissibile ogni domanda formulata nel corrente grado di appello dalle medesime appellanti e respingerla;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva delle signore Persona_1
e Persona_2 Controparte_1 Controparte_2 Parte_4 CP_4
e dei signori e e, per l'effetto,
[...] Controparte_5 Controparte_3 dichiarare improcedibile e/o inammissibile ogni domanda formulata nei loro confronti nel corrente grado di appello dalle signore e Parte_1
e respingerla;
Parte_2
-In via subordinata, nel merito, nella denegata ipotesi, di accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello e di riforma della sentenza n. 3570/2024:
- previo esperimento della verificazione-consulenza tecnica della firma in esame, riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c. tutte le domande ed eccezioni formulate nei confronti delle signore e nel giudizio di primo grado e Pt_2 Parte_1 non esaminate dal Tribunale, previ i più opportuni accertamenti e declaratorie incidentali, in ogni caso rigettare le domande formulate nel corrente grado di appello dalle signore e nei confronti delle Parte_1 Parte_2 signore Persona_1 Persona_2 Controparte_1 Controparte_2 Parte_4
e e dei signori e in
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_3 quanto del tutto destituite di fondamento in fatto e in diritto, anche in applicazione dell'art. 1227 c.c. per tutte le ragioni indicate in narrativa e comunque, limitare l'eventuale condanna ai soli importi provati o di giustizia.
- In via istruttoria: respingere le istanze istruttorie formulate o rinnovata nell'atto di citazione in appello per tutte le ragioni indicate in narrativa;
- si richiamano e rinnovano inoltre formalmente tutte le istanze, le deduzioni e le eccezioni istruttorie espresse e formulate nel presente atto di costituzione in appello.
-In ogni caso:
- Con vittoria di compensi professionali e spese del doppio grado di giudizio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 24.12.2018, le sorelle e , Parte_1 Pt_2 figlie della defunta , convenivano in giudizio e i figli Parte_5 Persona_1 eredi della defunta , al fine di accertare e dichiarare la validità del Persona_2 testamento e della disposizione del legato risalente al 1961 del defunto Per_15
(padre di e , e per l'effetto condannare i convenuti, ciascuno
[...] Per_1 Per_2
6 Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile – Proc. 996/2024 R.G. in proporzione della rispettiva quota ereditaria, a corrispondere a parti attrici la somma di euro 3.769.000, come da tabella di rivalutazione del capitale iniziale di Lire 300.000; chiedevano, inoltre, di accogliere la domanda di risarcimento, e per l'effetto condannare i convenuti, in via solidale, al risarcimento di tutti i danni conseguenti e patiti dalle odierne attrici per complessivi euro 250.000,00 – comprensivi del danno non patrimoniale, morale e esistenziale, ovvero della diversa somma minore o maggiore ritenuta di giustizia e dovuta secondo equità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge. A sostegno delle loro domande parti attrici esponevano che solo in data 24/11/2017, a seguito di ricerca di atti pubblici presso la Conservatoria dei beni immobiliari e l'Archivio di Stato di Brescia erano venute casualmente a conoscenza dell'esistenza di un testamento, contenente disposizioni di un legato in favore della loro madre, SI. vedova mai eseguito per fatto e responsabilità delle Parte_5 Parte_2 convenute. con testamento olografo del 1961 aveva nominato eredi Persona_15 della porzione disponibile le figlie , detta e e Persona_16 Per_2 Persona_1 aveva disposto il seguente legato : “Inoltre desidero che alla SI.ra Parte_5
, vedova abitante in Brescia alla Via Argine 46 venga versata
[...] Parte_2 dalle mie figlie ed la somma di Lire 300.000 (trecentomila). Di Per_2 Per_1 detta somma le mie figlie verseranno alla interessata Lire 150.000 ognuna”; infine, aveva incaricato il SI. (marito della IA quale proprio Persona_5 Persona_1
“esecutore testamentario”. Evidenziavano le attrici che dalla data del testamento ad oggi alcuna somma era mai stata corrisposta alla SI.ra , né alcun Parte_5 erede e/o esecutore testamentario si era mai adoperato per rispettare la volontà espressa dal de cuius, specificando che la mancata esecuzione del legato da parte degli onerati alla legittima esecuzione, era dovuta a motivi ritorsivi, a seguito del rapporto extraconiugale instauratosi all'epoca tra la sig.ra e il testatore Pt_5 Per_1
Specificavano che gli eredi e l'esecutore testamentario avevano posto in essere una serie di condotte volte ad occultare l'esistenza del legato, con la complicità dei propri familiari e dei professionisti incaricati, approfittando dello stato di precarietà economica della famiglia rimasta all'oscuro delle volontà testamentarie. Parte_2
Rilevavano che la mancata esecuzione del legato dal 1962 e la illegittima e ritorsiva condotta delle eredi e figlie del testatore aveva pesantemente condizionato la loro quotidianità e vita di relazione oltre quella della SI.ra , ed aveva Parte_5 provocato un danno intenso sia in termini giuridici quale lesione di interessi giuridicamente rilevanti, sia in termini economici quale vera e propria diminuzione patrimoniale, estrinsecatesi in diminuzione di prestazione assistenziali e di vita e di possibilità di crescita lavorativa e professionale, condizionando la quotidianità e la vita di relazione del nucleo familiare all'epoca così fragile, per tali motivi veniva promossa anche azione risarcitoria.
2. Si costituivano in giudizio le parti convenute, contestando integralmente il contenuto della citazione avversaria ed eccependo l'avvenuta prescrizione del diritto di ottenere l'esecuzione del legato e il risarcimento del danno come richiesto, oltre che l'avvenuta decadenza delle domande di esecuzione del legato e di risarcimento 7 Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile – Proc. 996/2024 R.G. del danno formulate dalle attrici con conseguente inammissibilità e/o improcedibilità delle domande proposte. In ogni caso, eccepivano l'avvenuta esecuzione del legato, producendo a sostegno di ciò una dichiarazione firmata dalla SI.ra ed autenticata dall'Avv. Parte_5
, in cui veniva affermato che il legato era già stato ricevuto dalla legataria. Pt_3
Concludevano quindi per il rigetto delle domande avverse anche di contenuto risarcitorio e proponeva altresì domanda di risarcimento danni per lite temeraria.
3. All'esito della udienza di prima comparizione del 18.04.19, il Giudice, con provvedimento emesso in pari data, assegnava i termini di rito per il deposito delle memorie ex art 183, co. 6, cpc. Successivamente, richiesta l'interruzione del processo per il decesso in data 1.10.2019 della signora con provvedimento del 17 ottobre 2019, il G.I. Persona_1 dichiarava l'interruzione del processo. In data 27.11.2019 veniva depositato ricorso per la riassunzione del giudizio nei confronti dei figli ed eredi delle defunte e ed in data Per_1 Persona_2
19.12.2019 il Giudice emetteva provvedimento per la fissazione della udienza del 04.06.2020, assegnando termine ai ricorrenti per la notifica degli atti giudiziari. All'udienza del 04.03.2021, costituitesi regolarmente le parti, il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, co. 6 cpc, e rinviava all'udienza del 18.11.2021 per l'ammissione dei mezzi istruttori. Le parti depositavano le rispettive memorie. Parti attrici, dopo aver precisato le proprie domande ed eccezioni, con le memorie n 2 e 3 ex art 186, co.6 disconoscevano formalmente la scrittura privata e la sottoscrizione da parte della madre defunta, SI.ra , asseritamente Parte_5 apposta in calce al documento e chiedevano CTU calligrafica, producendo il doc. n. 18 (in memoria 183,6 co. cpc n 1) di comparazione al fine di verificarne le firme, in quanto ritenevano che il documento non era attribuibile né per la firma e né tantomeno per il suo asserito contenuto alla SI.ra , e chiedevano Parte_5 altresì prova testimoniale sui capitoli ivi formulati. All'udienza del 01.03.2023 il Gop si riservava e, non pronunciandosi sulle istanze istruttorie, con provvedimento del 08.04/.2023 fissava udienza di precisazioni delle conclusioni, e successivamente tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art 190 cpc.
4. Con sentenza emessa in data il 2 settembre 2024 il Tribunale di Brescia ha rigettato le domande attoree;
ha rigettato altresì la domanda di lite temeraria proposta dai convenuti e ha condannato le parti attrici al pagamento delle spese di lite in favore delle controparti che ha quantificato in euro 8.433,00 oltre accessori di legge se dovuti. Il Tribunale ha osservato:
-l'esame della documentazione prodotta dalle parti appellate (in particolare doc. 2 di parte convenuta) è sufficiente per decidere: la quietanza liberatoria rilasciata e firmata dalla beneficiaria del legato, in cui la stessa dichiara che il legato è stato compiuto, costituisce atto unilaterale di riconoscimento del pagamento e integra, tra le parti, 8 Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile – Proc. 996/2024 R.G. confessione stragiudiziale - proveniente dal creditore e rivolta al debitore - che fa piena prova della corresponsione di una specifica somma di denaro per un determinato titolo. L'esistenza del fatto estintivo da essa attestato può essere contestata soltanto mediante la prova degli stessi fatti (errore di fatto o violenza) richiesti dall'articolo 2732 del Codice civile per privare di efficacia la confessione;
circostanze quelle richiamate (errore di fatto o violenza) di cui non solo non è stata richiesta la prova, ma nemmeno allegate dall'attrice. L'autenticazione è il potere di attestare che una sottoscrizione è stata apposta in propria presenza, previo accertamento dell'identità della persona che firma e fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta. Quindi, nel caso di specie, si deve ritenere che la quietanza liberatoria, di cui si sta argomentando, sia stata specificatamente siglata dalla signora Parte_5 avanti all'avv. Piero Panella e che per tale motivo faccia prova sino a querela
[...] di falso.
-La prova del fatto estintivo dell'obbligazione assorbe tutte le altre e diverse questioni poste all'attenzione del giudicante, con conseguente esclusione dell'amissione delle istanze istruttorie, comprese la CTU, richieste dalle parti.
-Quanto alla richiesta di risarcimento danni per lite temeraria proposta da parte convenuta, la domanda va disattesa, in quanto, affinché parte attrice sia condannabile per “lite temeraria” di cui all'art. 96 c.p.c., è necessario che emerga, in tutta evidenza, la mala fede ovvero la colpa grave, consistenti nella consapevolezza dell'infondatezza della domanda e della tesi difensiva ovvero nell'assenza dell'ordinaria diligenza nell'acquisizione di tale consapevolezza, presupposti insussistenti nel caso in esame.
5. Avverso la sentenza del Tribunale di Brescia hanno proposto appello le sorelle che hanno chiesto, in totale riforma del provvedimento impugnato, in via Parte_2 preliminare di disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e, nel merito, di accogliere le domande come formulate in primo grado, sopra trascritte, previa ammissione dei mezzi istruttori già proposti in primo grado.
6. In data 10 gennaio 2025 si sono costituite le parti convenute che hanno contestato i motivi di gravame proposti dalle parti appellanti, chiedendo in via preliminare il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e nel merito e in via principale il rigetto dell'appello con rifusione delle spese.
7. All'udienza del 4.03.2025 il G.I., ritenuto che le istanze istruttorie dovessero essere valutate dal Collegio unitamente al merito della causa, ha fissato l'udienza di remissione della causa in decisione al 7.10.2025, udienza sostituita ai sensi dell'art. 127 ter cpc con il deposito di note di udienza entro il termine perentorio dello stesso giorno, con termini alle parti per le comparse conclusionali e le repliche, con riserva di riferire al Collegio in merito alla istanza di sospensiva.
9 Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile – Proc. 996/2024 R.G.
8. La Corte, con ordinanza depositata il 5.3.2025, ha respinto l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata (quanto alla condanna alle spese, avendo nel merito rigettato le domande proposte) con la motivazione:
“…l'impugnazione non appare manifestamente fondata, mentre d'altra parte il pericolo che dall'esecuzione della sentenza possa derivare un pregiudizio grave e irreparabile è dedotto dalle appellanti in modo del tutto generico, puramente asserivo ed indimostrato”.
9. Precisate dalle parti le conclusioni e depositate comparse conclusionali e memorie di replica, la Corte ha assunto la decisione nella camera di consiglio del 25.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10 L'appello è infondato e va respinto, con conseguente condanna delle appellanti alla rifusione alle parti appellate delle spese del presente grado di giudizio, come da dispositivo, oltre al pagamento del doppio contributo.
11. Con il primo motivo di appello le sorelle ritengono che la motivazione Parte_2 con cui il giudice ha rigettato le domande attoree sia argomentata in termini illogici, contraddittori e in spregio alla normativa di riferimento. Ritengono che le motivazioni siano erronee per evidente travisamento dei fatti, omessa disamina della documentazione prodotta e omessa istruttoria. In particolare, il Tribunale ha erroneamente attribuito piena efficacia probatoria ad un documento di formazione extraprocessuale, la cui autenticità era stata espressamente contestata dalle attrici. Ai sensi dell'art. 214 c.p.c., il disconoscimento priva di efficacia la scrittura privata, fino a quando non ne sia accertata giudizialmente l'autenticità. Il giudice di prime cure ha invece erroneamente attribuito piena efficacia probatoria alla dichiarazione disconosciuta, senza disporre la verificazione richiesta, e non ammettendo le prove testimoniali articolate, decisive ai fini dell'accertamento della non autenticità della dichiarazione prodotta dagli appellati e della mancata esecuzione del legato. Infatti, le appellanti ritengono che il documento n. 2 prodotto dalle controparti non possa essere riconducibile alla mano della loro madre in quanto:
- la firma che appare nel documento non è riferibile e non corrisponde, sia graficamente che nei contenuti, a quella che la SI.ra apponeva, ovvero la Pt_5 stessa dopo la prematura morte del coniuge aggiungeva sempre al suo cognome le parole vedova e/o ved. tra l'altro il testatore nel testamento disponeva il Parte_2 legato di lire 300.000 in favore di , vedova;
Parte_5 Parte_2
-nel documento n. 2 della comparsa di controparte non sono riportati i dati di riconoscimento del legatario (estremi del documento di identità), così come dell'Esecutore Testamentario, e/o i dati del professionista incaricato. Le appellanti ritengono che il Tribunale abbia omesso di considerare le prove documentali da loro prodotte, in particolare il testamento olografo e il verbale di pubblicazione, la cui autenticità non è mai stata contestata dalle controparti.
10 Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile – Proc. 996/2024 R.G.
Ritengono, inoltre, che il Tribunale abbia erroneamente equiparato l'autenticazione della firma da parte di un avvocato a quella effettuata da un pubblico ufficiale, attribuendole efficacia di piena prova: ai sensi dell'art. 2699 e 2703 c.c., l'autenticazione di una scrittura privata può essere effettuata solo da un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato, mentre il potere certificativo dell'avvocato è limitata alla sottoscrizione del solo proprio cliente , non estensibile oltre all'ambito di una procura alle liti conferita in un atto processuale. In tale contesto il Tribunale ha omesso di considerare, in violazione del principio del contraddittorio, nonché del diritto di difesa della parte nei cui confronti il documento è prodotto, che le appellanti avevano espressamente disconosciuto la sottoscrizione della SI.ra apposta Pt_5 sulla dichiarazione prodotta da controparte, mentre sul punto non è stata ammessa la prova decisiva ai fini dell'accertamento del documento in esame. Rileva che dalla ricevuta depositata in archivio di stato dal notaio (vedasi Per_4 doc. 7) non risulta alcun versamento di tasse a nome di , avente ad Parte_5 oggetto l'esecuzione del legato, ed appare inverosimile che la tassa sul legato, come descritta nel contestato documento sub 2 avverso, fosse stata versata ben undici mesi prima del pagamento del legato in data 08.06.1963.
12. Con il secondo motivo di gravame, in riferimento all'acquisizione del legato e alla mancata prescrizione, le appellanti contestano la motivazione del primo giudice laddove non ha correttamente applicato le norme in materia di successione e legati, trascurando il diritto delle appellanti, in quanto legittime eredi, a ricevere quanto disposto nel testamento. Evidenziano infatti di essere venute a conoscenza dell'esistenza del legato solo in data 24.11.2017, a seguito di ricerche d'archivio e che in data 9.4/1.2018, avevano formalmente richiesto l'esecuzione del legato agli eredi, interrompendo così ogni prescrizione. Dunque, nel caso in esame, il diritto all'acquisizione del legato non può ritenersi prescritto.
13. Con il terzo motivo di appello, le sorelle censurano il fatto che il Parte_2
Tribunale non abbia tenuto in conto che le prove documentali prodotte dimostrano che gli eredi erano a conoscenza del legato e hanno deliberatamente omesso di darvi esecuzione, ponendo in essere condotte volte ad occultarne l'esistenza. In particolare, evidenziano che-negli atti notarili del 16.05.1962- n. 6331 e 6332- non viene menzionata l'esistenza del legato. Infatti, dall'esame degli atti rinvenuti presso l'Archivio notarile, le deducenti rilevano: 1) che in data 116.05.1962, con atto n. 6331 e 6332 , accettazione di eredità – adesione al testamento, le persone presenti (la vedova SI.ra e Per_1 Persona_17 le figlie e oltre ad accettare il testamento nella sua totalità e nelle Per_1 Per_2 singole disposizioni, dichiaravano di rinunciare a qualsiasi azione per lesione di legittima od altro e “ si impegnano e si obbligano all'esecuzione delle disposizioni testamentarie così come formulate e contenute nel documento testamentario”; nell'atto non vengono citati nè la legataria nè il curatore nominato dal testatore.
11 Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile – Proc. 996/2024 R.G.
2) che in atto di notorietà del 16/05/1962 n. 6332 , Notaio venivano esclusi Per_4 deliberatamente la legataria SI.ra ed il curatore testamentario IN . Parte_5
e su indicazione degli eredi veniva così descritto : “che non si Persona_5 Per_1 riconoscono altre persone che possano vantare diritti sulla successione del de cuius a titolo di riserva od altro”; ( doc 11 ) 3) che il Notaio incaricato, a seguito dell'apertura del testamento, su Persona_6 indicazione della famiglia aveva omesso di comunicare alla legataria Per_1
l'esistenza del testamento ai sensi dell'art. 623 c.c, mentre il domicilio della stessa SI.ra era indicato nel testamento e distava di pochi metri dall'abitazione Pt_5 dell'erede depositaria del testamento. 4) che il Notaio non aveva mai trasmesso al Tribunale di Brescia e/o alla Per_4
Pretura di IS nel Registro delle successioni alcuna annotazione e/ o verbali del testamento, in ordine alla successione signor , come previsti Persona_3 dagli artt. 620 e 621 e del testamento (art. 622 c.c.). Evidenziano, infine, che l'ing. non ha mai né accettato né rinunciato alla CP_1 nomina di esecutore testamentario ex art. 702 c.c., omettendo illegittimamente di portare in esecuzione la volontà testamentaria: nulla infatti risulta sia al Tribunale di Brescia (Pretura di IS) sia presso l'archivio notarile dove sono stati controllati i repertori dei notai , e Persona_18 Persona_19 Persona_20 notai che in quegli anni avevano avuto rapporti con l'ingegnere per compravendite immobiliari. Ritengono che la mancata esecuzione del legato, considerato il lascito notevole (lire 300.000), rapportato al tempo ed alle condizioni economiche disagiate delle attrice, ha comportato una rilevante perdita economica per le stesse. Spiegano che a causa della mancata esecuzione del legato, di una somma con la quale era possibile acquistare nel 1961 un immobile nella provincia di Brescia, sono state costrette a condurre un'esistenza di notevoli sacrifici, non potendo proseguire gli studi universitari con conseguente perdita di chance;
infatti, se avessero potuto beneficiare del legato, avrebbero avuto l'opportunità di completare gli studi universitari, oltre che ad accedere a professioni meglio remunerate e più gratificanti, e sviluppare pienamente le loro potenzialità intellettuali e professionali. Certamente rispetto al percorso di vita così insidioso e fatto di rinunce, le appellanti avrebbero potuto godere, con la somma ricevuta dal legato, di una migliore qualità della vita e di maggiori opportunità di crescita personale.
14. Le parti appellate, in riferimento al primo motivo di gravame, rilevano che i fatti dedotti dalle appellanti non corrispondono al vero e sono in ogni caso irrilevanti e non provati. Innanzitutto, evidenziano che con il documento n. 4 da loro prodotto nel giudizio di primo grado con le memorie ex art. 186 VI comma c.p.c. era stato dimostrato che rendicontando l'esercizio delle sue funzioni, l'esecutore testamentario aveva esplicitato valori netti, imposizioni fiscali e valori lordi (anche) della disposizione testamentaria in oggetto. Rappresentano ancora che il Giudice di prime cure ha ritenuto provato il pagamento della somma oggetto della disposizione testamentaria sia perché si tratta di atto 12 Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile – Proc. 996/2024 R.G. unilaterale che integra una confessione stragiudiziale (con l'efficacia - diversa da quella disposta dall'art. 2700 c.c. - riconosciuta a tale atto dall'art. 2732 c.c., contestabile solo per errore di fatto o violenza), sia perché la dichiarazione sottoscritta dalla signora è stata autenticata dall'avv. (che in forza di Pt_5 Pt_3 tale autentica acquisisce ex art. 2700 c.c. l'efficacia probatoria dell'atto pubblico, incontestabile fino a querela di falso). Evidenziano che in tale circostanza l'appellante ha impugnato solo una delle due rationes decidendi, contestando la possibilità che l'autenticazione dell'avv. possa conferire alla Pt_3 dichiarazione/quietanza la validità probatoria dell'atto pubblico. Nulla ha eccepito, né ha impugnato la difesa in ordine alla qualificazione della dichiarazione Parte_2 medesima quale atto confessorio (a prescindere, quindi, dalla possibilità che l'avv.
potesse autenticare la firma), contestabile, ai sensi dell'art. 2732 c.c., solo se Pt_3 si dimostri che è stata determinata da errore di fatto o da violenza. L'appellante, sul punto, si limita a dichiarare “fuorviante” la tesi del Giudice di prime cure, senza sottoporla ad una specifica e argomentata censura e appiattendo le proprie contestazioni sulla sola diversa questione del valore probatorio della autentica rilasciata dall'avv. . Questa prima ratio decidendi, relativa alla qualità Pt_3 confessoria della dichiarazione-quietanza della signora e la conseguente Pt_5 statuizione di accertamento dell'intervenuto pagamento del legato preteso da parte appellata, in assenza di specifica impugnazione, si è quindi definitivamente consolidata. In definitiva, concludono le parti appellate, quand'anche si contestasse il valore probatorio dell'autenticazione di firma effettuata da un avvocato, resterebbe intangibile la statuizione che qualifica come atto confessorio unilaterale recettizio la dichiarazione/quietanza della signora e che accerta la mancata allegazione e Pt_5 prova, da parte della difesa degli elementi di cui all'art. 2732 c.c. Parte_2
15. In merito al secondo motivo di appello, relativo alla mancata prescrizione del diritto di acquisire il legato, parti appellate evidenziano che ci sono tre circostanze che devono ritenersi rilevanti ai fini della valutazione del dies a quo dell'eccepita prescrizione che sono stati allegati dalle stesse parti appellate:
-in primo luogo, il fatto che “nel mese di novembre del '61, la SI.ra era Pt_2 presente all'incontro segreto in ospedale tra la madre ed il signor Persona_15 che in grave e sofferente stato di salute così si rivolgeva: “Guarda che ti ho ricordato nel testamento”. (Così la memoria autorizzata ex art. 183, VI, n. 1, depositata – per la seconda volta – da parte attrice il 13 settembre 2021 a pag. 10. La circostanza, peraltro, è ribadita dalle attrici nel testo del capitolo di prova n. 6, formulato nella memoria n. 2, depositata il 12 ottobre 2021).
-In secondo luogo, il fatto, riferito dalla signora che la madre, Parte_2 aveva seguito “nell'ombra” il decorso della malattia del signor Parte_5 sino al suo decesso. Riferisce, infatti, la signora che dopo quella Per_1 Parte_2 visita del novembre 1961 “seguirono mesi difficili soprattutto per mia madre: il dolore per la malattia di una persona cara, l'impossibilità non solo di stargli vicino ma anche di fargli visita perché dall'ospedale era stato trasferito presso la sua abitazione: tutte fasi vissute nell'ombra per il legame non ufficiale. Dopo il suo 13 Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile – Proc. 996/2024 R.G. decesso nel 1962 mia madre per tre anni si vestì a lutto” (doc. 17, Scritto della signora pag. 1 righe da 21 a 24). Parte_2
-In terzo luogo, l'intervenuta pubblicazione del testamento in data 20 aprile 1962. Nel caso di specie, quando si lega un diritto di credito, esso sorge con l'apertura del testamento, e diventa esigibile con la pubblicazione del testamento e permane, nel patrimonio del beneficiario, soggetto alla ordinaria prescrizione decennale che l'Ordinamento attribuisce al diritto di ottenere il soddisfacimento di un credito. Ne consegue che il decorso dei dieci anni dalla apertura della successione del sig. (20/03/1962), ovvero, a tutto concedere, dalla pubblicazione del Persona_3 testamento nel quale era presente la disposizione di legato (20/04/1962), in assenza di alcun atto interruttivo, ha determinato l'estinzione di qualunque diritto ereditario del quale fosse titolare la signora al più tardi in data 20/04/1972. Pt_5
16. In merito al terzo motivo di appello, riferito alla pretesa provata responsabilità delle sorelle e nell'occultare la disposizione testamentaria Per_1 Persona_2 formulata a favore della signora parti appellate evidenziano che: Parte_5
-nessuna norma impone alle persone onerate da legato di comunicare la disposizione testamentaria al beneficiario.
-le appellanti chiedono che venga riconosciuta la responsabilità delle onerate di legato, eredi e per presunti inadempimenti e fatti illeciti, Per_2 Persona_1 asseritamente commessi da soggetti diversi, in particolare dal Notaio e Per_4 dall'esecutore testamentario, ing. e al contempo non dimostrano quale Persona_5 violazione di norma di condotta essi abbiano commesso;
- sempre le appellanti suppongono dimostrato un inesistente, fantasioso (e diffamatorio) complotto di famiglia ai danni della signora caratterizzato da Pt_5 condotte ritorsive allegate e non dimostrate;
-infine, affermano che le signore avrebbero occultato la disposizione Per_1 testamentaria senza però allegare né dimostrare alcuna condotta riferibile alle medesime signore che possa, in alcun modo, esser considerata men che diligente. Dunque, non vi è una circostanza di fatto, un'azione, un comportamento specifico che le appellanti abbiano contestato specificamente alle signore e Per_1 Persona_2 in primo grado, quantomeno suggestivi in relazione all'asserito occultamento. In merito poi alla pretesa risarcitoria avanzata dalle parti appellate Parte_6 innanzitutto rilevano come la richiesta di mancato guadagno derivante dal potenziale investimento immobiliare, costituisca una domanda risarcitoria nuova, mai introdotta in precedenza e, per ciò, inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. (oltreché in palese violazione del principio di infrazionabilità della domanda risarcitoria). In secondo luogo, rinnovano l'eccezione di prescrizione già formulata in primo grado. Spiegano che trattandosi di azione risarcitoria, qualificata come extracontrattuale dalla medesima parte attrice, il termine di prescrizione è pacificamente cinque anni dal momento in cui parte lesa poteva avere percezione dell'ingiustizia del pregiudizio subito. E in riferimento al dies a quo richiamano quanto dedotto in merito alle pretese di esecuzione del legato, precisando ad ogni
14 Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile – Proc. 996/2024 R.G. buon conto che anche quando il termine possa ritenersi decennale anche in questo caso il diritto a qualsiasi risarcimento del danno deve ritenersi prescritto. In riferimento invece al quantum risarcitorio del danno richiesto, parti appellate sottolineano l'esorbitante, immotivata e non provata richiesta avanzata dalle signore
Evidenziano, infatti, l'immotivata sproporzione tra l'indicazione della Parte_2 quantificazione del pregiudizio patito nella misura di 250.000 euro ed il valore del legato asseritamente non adempiuto, quand'anche indebitamente rivalutato. Parte appellata evidenzia che la previsione testamentaria dedotta in giudizio origina comunque un debito pecuniario di somma determinata (nella misura netta di lire 177.000), quindi un debito di valuta che soggiace al principio nominalistico a norma dell'art. 1277 c.c., per il quale, ove se ne dimostri il mancato pagamento, non è comunque dovuta alcuna rivalutazione. In ogni caso parte attrice non ha considerato nei propri calcoli che tale somma, ove fosse soggetta a rivalutazione, segue in ogni caso l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui ogni processo di rivalutazione deve essere preceduto da adeguata e inevitabile procedura di devalutazione. (Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 1712/1995). Quanto poi al danno biologico, morale ed esistenziale richiesti, rileva che essi costituiscono componenti dell'unitario danno non patrimoniale devono sempre dare luogo ad una valutazione globale. Evidenziano che in ogni caso sia il danno patrimoniale che il danno non patrimoniale debbono essere altresì rigorosamente, specificamente e inequivocabilmente provati dall'attore, ribadendo che nel caso di specie nulla hanno fatto in merito le sorelle Parte_2
17. Le parti appellate eccepiscono, infine, l'inammissibilità delle istanze di ammissione di prova testimoniale poiché la difesa non l'aveva reiterata, in Parte_2 primo grado, in sede di precisazione delle conclusioni. In ogni caso ritengono che i capitoli di prova siano inammissibili in quanto valutativi e privi di supporto documentale nonché generici e per nulla circostanziati quanto ai tempi, ai modi, ai luoghi ed ai soggetti presenti ai fatti dedotti, sottolineando, oltretutto, che i fatti di causa risalgono al 1962 e i testi non erano allora presenti.
18. La Corte ritiene che il primo motivo d'appello sia infondato, il che travolge tutti gli ulteriori motivi di impugnazione svolti nel presente giudizio. È pacifico in causa che nel corso del giudizio di primo grado le parti convenute, costituendosi, producevano una dichiarazione, riportata a pagina 9 della loro comparsa d'appello, con la quale la originaria beneficiaria del legato di cui è causa, signora dichiarava all'esecutore testamentario dott. Parte_5 Persona_5 di ricevere dallo stesso, “tramite l'avv. Panella Piero la somma di lire 177.000 (centosettantesettemila) portata dall'assegno di c/c tratto sulla C.A.B. in data 14.6.1963 al n. 920506 quale quota spettantemi sul legato di lire 300.00 lasciandomi dal defunto . Prendo atto che sulla somma di lire 300.000 l'esecutore Persona_3 testamentario ha dovuto pagare la somma di lire 123.004 per cui la somma portata dall'assegno corrisponde esattamente a quanto dovutomi".
15 Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile – Proc. 996/2024 R.G.
Questa dichiarazione, datata 8 giugno 1963, veniva sottoscritta dalla beneficiaria per autentica dal predetto legale. Dispone l'articolo 214 c.p.c. che: “Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura
o la propria sottoscrizione. Gli eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura
o la sottoscrizione del loro autore”. Soggiunge l'articolo 215 c.p.c. che: “La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta… se la parte comparsa non la disconosce o dichiara di non conoscerla nella prima udienza o della prima risposta successiva alla produzione”. L'interpretazione più corretta di tale ultima disposizione appare essere quella secondo cui la parte interessata ha l'onere di disconoscere o dichiarare di non conoscere la scrittura in questione (e quest'ultimo è il caso che qui interessa) nella prima udienza successiva alla produzione del documento;
se però prima di tale udienza la parte interessata ha a disposizione un atto da depositare, allora lo deve fare entro tale secondo termine. Ciò si verifica, ad esempio, e tipicamente, se il documento in questione sia stato depositato nella prima memoria ex articolo 183 comma 6 c.p.c.; in questo caso la controparte dovrà dichiarare, a seconda dei casi, di disconoscere o di non conoscere il documento in questione nella seconda memoria prevista nella citata norma. Non appare viceversa praticabile una diversa interpretazione secondo la quale i termini previsti dall'art. 215 c.p.c. siano tra loro alternativi nel senso che la parte onerata abbia la facoltà di scegliere se fare la dichiarazione di cui sopra alla prima udienza successiva alla produzione del documento oppure nella prima risposta successiva a tale produzione. All'evidenza, infatti, siamo quindi in presenza di un termine decadenziale che, come tale, deve necessariamente essere univoco e che non può dipendere dalla scelta arbitraria della parte onerata. Conclusivamente, la parte onerata ha l'onere di effettuare la dichiarazione in questione appena ne ha l'occasione subito dopo la produzione del documento che essa intende disconoscere o dichiarare di non conoscere. L'interpretazione di cui sopra è autorevolmente avvalorata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale il disconoscimento deve avvenire nella prima occasione utile (nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione del documento interessato), sicché “il sopraggiungere del primo termine preclude di disconoscere nel termine successivo (Cass. 26641/2013). La persuasività di tale soluzione è avvalorata dal fatto che le parti interessate avevano tutto l'agio per esaminare il documento prodotto dalle parti convenute con la loro comparsa di costituzione, ai fini del suo disconoscimento, usufruendo del congruo lasso di tempo previsto dal codice di rito che deve intercorrere fra il deposito della comparsa di costituzione e dei documenti allegati e la celebrazione dell'udienza di comparizione.
16 Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile – Proc. 996/2024 R.G.
Nel caso di specie, quindi, le parti attrici avevano termine per dichiarare di non conoscere la sottoscrizione apposta dalla signora fino alla udienza Parte_5 di comparizione. Poiché a tale udienza, svoltasi in data 18 aprile 2019, nulla di tutto ciò è stato fatto, ne segue che il documento in questione, evidentemente decisivo ai fini della soluzione della controversia, deve considerarsi, in base all'art. 215 c.p.c., tacitamente riconosciuto, onde esso non poteva essere più utilmente contestato, come tardivamente fatto dalle attrici/appellanti nella loro prima memoria ex art. 183 c.p.c. Ritiene la Corte che la decadenza così verificatasi sia rilevabile d'ufficio, anche in assenza di una eccezione in tal senso della parte interessata, atteso l'interesse di natura pubblica che sottende (anche) al processo civile e, quindi, alle norme che lo regolano, riconosciuto anche in una recente sentenza resa dal Supremo Collegio a Sezioni Unite, ove si dà atto dello “scopo di interesse pubblico, indisponibile dalle parti, sotteso alla norma processuale che stabilisce un requisito formale, prescrive un termine di decadenza o prevede il compimento di una determinata attività” (Cass. SU n. 24172/25). Nei sensi di cui sopra va quindi corretta la motivazione della sentenza di primo grado, confermandone tuttavia il dispositivo di rigetto di tutte le domande proposte dalle allora attrici e oggi appellanti, in quanto totalmente corretto. Va comunque sottolineato come l'appello, per quanto riguarda il profilo in esame, appare infondato anche nel merito. Risulta, in particolare, poco credibile che un legale, a prescindere dalla esistenza o meno dei suoi poteri autenticativi di legge, si sia prestato a dichiarare falsamente che la firma apposta alla quietanza rilasciata dalla signora è autentica, Parte_5
e lo abbia per di più fatto con dichiarazione rivolta alla persona che era stata nominata esecutore del testamento contenente il legato di cui è causa, senza che siano stati forniti dalle appellanti elementi concreti e circostanziati per ritenere che sia viceversa accaduto un fatto così grave. Corrobora questa conclusione anche il fatto che l'esame delle scritture di comparazione prodotte dalle appellanti a sostegno della loro tesi non pare evidenziare, ictu oculi, una evidente contraffazione della firma apposta dalla signora nella sua dichiarazione di quietanza. Parte_5
Anche da questo punto di vista l'appello appare privo di fondamento. Alla luce di quanto sopra è all'evidenza inutile procedere all'esame degli altri motivi di appello proposti, la cui possibilità di accoglimento viene in radice esclusa dal rigetto del primo motivo di impugnazione, onde l'intera pretesa fatta valere con l'instaurazione del presente giudizio va dichiarata priva di fondamento. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
17 Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile – Proc. 996/2024 R.G.
La Corte d'Appello di Brescia sull'appello proposto da e Parte_1
avverso la sentenza n. 3570/24 resa dal Tribunale di Brescia in Parte_2 data 4 settembre 2024, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- RIGETTA l'appello proposto confermando la sentenza impugnata
- CONDANNA le parti appellanti a rifondere alle parti appellate le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 8.200, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario spese generali.
Così deciso in Brescia 25.11.2025
Pres. est.
RI ZI DO
18
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA Sezione III Civile
composta dai signori Magistrati:
RI ZI DO Presidente rel est. Francesca Caprioli Consigliere Simona Bruzzese Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile sopra indicata, promossa da:
nata a [...] il [...] e residente Parte_1 in Collebeato in Piazzale Resistenza 9, e nata a Parte_2
IO di IS (BS) il 23/09/1943 e residente in [...], entrambe rappresentate e difese dall'Avv. Marcello Galdi del Foro di Napoli
-appellanti contro
nata a [...] il [...] , e residente in [...] alla Controparte_1
Via Mirabella 7/27; nata a [...] il [...] e residente in Controparte_2
Brescia alla Via Boifava 29; nato a [...] il [...] e Controparte_3 residente in [...] tutti quali figli ed eredi di Persona_1
nonché contro
nata a [...] il [...] e residente in [...]al Largo Controparte_4
EL 19 e nato a [...] il [...] e residente in Controparte_5
IS al Largo EL 17 quali figli ed eredi di Persona_2
tutti rappresentati e difesi dagli Avv.ti Dario Meini e Alberto Besuzio del Foro di Brescia. -appellati
1 Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile – Proc. 996/2024 R.G.
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Brescia n. 3570/2024 depositata in data 02.09.2024 e pubblicata in data 04.09.2024 in materia successoria
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PARTI APPELLANTI:
– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 3570/2024 emessa dal Tribunale di Brescia , Sezione III Civile, GOT Dott.Tiziano Veller Del Porto , nell'ambito del giudizio di I grado N.R.G.18700/2018, pubbl. il 04/09/2024 , e, per l'effetto, riconoscere il diritto delle appellanti al legato disposto dal de cuius
[...] nel testamento olografo del 29/11/1961. Dichiarare l'invalidità Persona_3 della dichiarazione autenticata dall'avvocato prodotta dagli appellati, in Pt_3 quanto priva di valore probatorio.
-accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“ Nel merito:- Accertare e dichiarare la validità del testamento e della disposizione del legato , e per l'effetto condannare la SI.ra , la SI.ra Controparte_1 Parte_4
, la SI.ra , il SI. , in qualita di figli ed
[...] Controparte_2 Controparte_3 eredi della SI.ra - e la SI.ra e il SI. Persona_1 Controparte_4 CP_5
in qualità di figli ed eredi della SI.ra , ciascuno in
[...] Persona_2 proporzione della quota ereditaria ed in forza del legato disposto dal defunto SI.
con testamento olografo, a corrispondere alle parti attrici la somma Persona_3 di euro 3.769,00 , come da tabella di rivalutazione storica del capitale iniziale di Lire 300.000, ovvero la diversa minore o maggior somma ritenuta di giustizia ,oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge sulla somma rivalutata;
-accogliere la domanda di risarcimento , avuto riguardo alla entità del fatto e alla afflittività dell'evento ed alla durata , e per l'effetto condannare i convenuti, in via solidale , al risarcimento di tutti i danni conseguenti e patiti dalle odierne attrici per complessivi euro 250.000,00 – comprensivi del danno non patrimoniale, morale e esistenziale , ovvero della diversa somma minore o maggiore ritenuta di giustizia e dovuta secondo equità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge. Con vittoria di spese e competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio rifusi , oltre accessori , in favore del procuratore che si dichiara antistatario;
In via istruttoria: si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate n primo grado per tutte le ragioni esposte in parte motiva del presente appello e nello specifico :
2 Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile – Proc. 996/2024 R.G. disporre CTU grafologica, per la verificazione della scrittura privata ( sub doc 2 in comparsa di costituzione avversa, denominato dichiarazione del 08/06/1963) al fine del disconoscimento della sottoscrizione della scrittura privata esibita da controparte in atti . Senza invertire l'onere della prova, in ordine alla mancata esecuzione del legato ammettersi prove per testi appresso indicati: 1) vero è che in atto notarile del 16/05/1962 n. 6331 Notaio – accettazione di Per_4 eredità adesione al testamento- su indicazione degli eredi non venivano Per_1 deliberatamente mai citate né la legataria SI.ra , né il curatore Parte_5 testamentario IN . Persona_5
2) vero è che in atto di notorietà del 16/05/1962 n. 6332 , Notaio venivano Per_4 esclusi deliberatamente la legataria SI.ra ed il curatore Parte_5 testamentario IN . e su indicazione degli eredi veniva cosi ' Persona_5 Per_1 descritto : “ che non si riconoscono altre persone che possano vantare diritti sulla successione del de cuius a titolo di riserva od altro”;
3) vero è che Il Notaio inoltre, a seguito dell'apertura del testamento , Persona_6 su indicazione della famiglia , ha omesso di comunicare alla legataria Per_1
l'esistenza del testamento ai sensi dell'art. 623 c.c; 4) Vero è che il Notaio non ha mai trasmesso al Tribunale di Brescia e/o alla Per_4
Pretura di IS nel Registro delle successioni alcuna annotazione e/ o verbali del testamento ,in ordine alla successione signor ”. Persona_3 si indicano a teste i SI. Notaio e la SI.ra , impiegata Testimone_1 Persona_7 all'epoca dello studio notarile , entrambi collaboratori del notaio e partecipi Per_4 come attestanti all'atto notorio.
- In ordine alle tensioni familiari ed alle precarie condizioni economiche della SI.ra e delle figlie e chiede disporsi prova Pt_5 Pt_1 Parte_2 testimoniale e si indicano a teste la SI.ra , cognata , Testimone_2 [...]
e , cugini, nonché dott e dott . Controparte_6 CP_7 Controparte_8 CP_9
e dott e dott.ssa e dott.ssa
[...] Persona_8 Persona_9 [...]
e dott. e dott.ssa e dott. Persona_10 Persona_11 Persona_12
e dott. , amici di famiglia delle SI.re e Persona_13 Persona_14 Pt_1
, sui seguenti capitolo di prova : Pt_2
5) vero è che tra il SI e la SI.ra si era creato un forte Persona_3 Pt_5 legame affettivo e che il SI frequentava la casa e le piccole figlie e Per_1 Pt_2
; Pt_1
6) Vero è che la SIra ha sempre sostenuto che il SI gravemente Pt_5 Per_1 ammalato , le aveva promesso di nominarla nel proprio testamento, circostanza a cui aveva assistito anche la IA;
Pt_2
7) vero è che le forti difficoltà economiche della madre e delle figlie Pt_5
e hanno caratterizzato in negativo la esistenza di tutta Parte_1 Pt_2 la famiglia , anche dopo la dipartita del SI. . Per_1
8) vero è che da piccole le odierne attrici venivano rinchiuse in orfanotrofio per consentire alla madre di poter assentarsi e lavorare;
3 Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile – Proc. 996/2024 R.G.
9) vero è che La SI.ra lavorava alla azienda chimica Caffaro, e Pt_5 successivamente emigrò per un anno in Svizzera per poter acquistare le macchine di maglieria per iniziare il lavoro presso la propria abitazione al fine di poter mantenere dignitosamente se stessa e le proprie figlie;
10) vero è che La IA , nei mesi estivi era costretta a Parte_1 lavorare come inserviente in una colonia per acquistare i libri scolastici;
11) vero che la signora dopo avere eseguito i compiti doveva aiutare la Pt_1 madre a confezionare capi di abbigliamento , mentre i suoi compagni si ritrovavano a studiare e a svagarsi;
12) vero è che in occasione delle gite scolastiche, poiché la signora non Pt_1 poteva per motivi economici partecipare alle stesse, la propria quota veniva suddivisa tra i compagni di classe provocandole una grande umiliazione;
13) vero è che La signora dopo aver conseguito il diploma di ragioniere, Pt_1 per necessità accettava l'impiego come dattilografa, poiché nonostante avesse i requisiti e le qualità , non poteva permettersi il lusso di iscriversi all'università e poter perseguire incarichi più qualificati;
14) vero è che in alcuni momenti , quando la madre perdeva il lavoro , la situazione economica della famiglia era disperata , poiché la famiglia poteva fare affidamento solo sulla pensione di reversibilità della madre e sulla rendita vitalizia dell' Inail;
15) vero è che dopo la morte del SI. , la signora e le figlie furono poi Per_1 Pt_5 costrette a cambiare più volte la residenza , al fine di risparmiare , e dovettero trasferirsi in un piccolo appartamento in un vicolo di corso Garibaldi in Brescia. La signora trovò un lavoro come domestica per poche ore settimanali prima di Pt_5 accettare un lavoro a cottimo per il confezionamento di capi di abbigliamento;
16) vero è che la signora dovette rinunciare a intraprendere gli Parte_2 studi universitari, nonostante avesse superato un test di ammissione presso l'università cattolica di Milano per l'esonero dal pagamento delle tasse scolastiche;
17) vero è che la signora dovette accontentarsi di un lavoro che Parte_2 prevedeva tra l'altro la pulizia dei due piani di scale che davano l'accesso all'ufficio dell'agenzia Ferrari in piazza Duomo in Brescia;
18) vero è che SI.ra accettò una supplenza di pochi giorni Parte_2 come insegnante,e dopo alcune esperienze lavorative precarie veniva assunta come dattilografa presso EN di ZA .
19) vero è che la SI.ra in più occasioni esprimeva che l'unico Parte_5 suo grande desiderio sarebbe stato di poter comperare una piccola abitazione per una serena esistenza delle amate figlie;
20) vero è che con la somma di lire 300.000 nel 1961 poteva essere acquistato un piccolo immobile in periferia o in paesi limitrofi;
-ordine di esibizione ex art 210 agli eredi e Persona_1 Persona_2 dell'originale del documento con data certa ( sub doc 2 documento sub allegato 2 , nella memoria di costituzione e risposta di c.p. , denominato dichiarazione del 08/06/1963;
4 Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile – Proc. 996/2024 R.G.
Si oppone ad ogni ammissione di prova di circostanze poco chiare e già scarsamente articolate, salvo essere ammessi alla prova contraria , nella denegata ipotesi di ammissione.”
PARTI APPELLATE:
In via preliminare:
- previo ogni necessario accertamento e declaratoria incidentale, rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza 3570/2024, in quanto infondata in fatto e in diritto;
- accertare e dichiarare, a norma dell'art. 346 c.p.c. la decadenza della parte appellante per tutte le eccezioni formulate in primo grado che non siano state espressamente rinnovate con l'atto di citazione in appello;
In via principale:
- riproposte dalla scrivente parte appellata, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., tutte le domande ed eccezioni formulate nei confronti delle signore e Pt_1 [...] nel giudizio di primo grado e non esaminate dal Tribunale, previo ogni Parte_2 necessario accertamento e declaratoria incidentale, dichiarare inammissibili e/o infondati i motivi di impugnazione formulati dalla parte appellante e comunque rigettare l'appello principale e tutte le domande ivi svolte dalle signore
[...]
e nei confronti delle signore Parte_2 Parte_1 Persona_1
e Persona_2 Controparte_1 Controparte_2 Parte_4 CP_4
e dei signori e in quanto del tutto
[...] Controparte_5 Controparte_3 destituite di fondamento in fatto e in diritto, anche in applicazione dell'art. 1227 c.c. e per l'effetto confermare l'impugnata sentenza 3570/2024. In via subordinata, preliminare: nella denegata ipotesi, di accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello e di riforma della sentenza n. 3570/2024:
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto ad ottenere l'esecuzione del legato, preteso dalle signore e nei Parte_1 Parte_2 confronti delle signore Persona_1 Persona_2 Controparte_1 CP_2
e e dei signori e
[...] Parte_4 Controparte_4 Controparte_5
e, per l'effetto, dichiarare improcedibile e/o inammissibile tale Controparte_3 domanda e comunque respingerla nel merito;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto ad ottenere il risarcimento del danno, preteso dalle signore e Parte_1 [...] nei confronti delle signore Parte_2 Persona_1 Persona_2 Controparte_1
e e dei signori Controparte_2 Parte_4 Controparte_4 CP_5
e e, per l'effetto, dichiarare improcedibile e/o
[...] Controparte_3 inammissibile tale domanda e comunque respingerla nel merito;
- accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza delle domande di esecuzione del legato e di risarcimento del danno formulate dalle attrici nei confronti delle signore
e Persona_1 Persona_2 Controparte_1 Controparte_2 Parte_4
e dei signori e e, per Controparte_4 Controparte_5 Controparte_3
l'effetto, dichiarare improcedibile e/o inammissibile tale domanda e comunque 5 Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile – Proc. 996/2024 R.G. respingerla nel merito;
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto ad ottenere il pagamento di interessi sulle somme pretese a titolo di capitale e di ogni ulteriore accessorio, vantati dalle signore e Parte_1 [...] nei confronti delle signore Parte_2 Persona_1 Persona_2 Controparte_1
e e dei signori Controparte_2 Parte_4 Controparte_4 CP_5
e e, per l'effetto, dichiarare improcedibile e/o
[...] Controparte_3 inammissibile tale domanda e comunque respingerla nel merito;
- accertare e dichiarare, il difetto di legittimazione attiva delle signore
[...]
e e, per l'effetto, dichiarare improcedibile e/o Parte_1 Parte_2 inammissibile ogni domanda formulata nel corrente grado di appello dalle medesime appellanti e respingerla;
- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva delle signore Persona_1
e Persona_2 Controparte_1 Controparte_2 Parte_4 CP_4
e dei signori e e, per l'effetto,
[...] Controparte_5 Controparte_3 dichiarare improcedibile e/o inammissibile ogni domanda formulata nei loro confronti nel corrente grado di appello dalle signore e Parte_1
e respingerla;
Parte_2
-In via subordinata, nel merito, nella denegata ipotesi, di accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello e di riforma della sentenza n. 3570/2024:
- previo esperimento della verificazione-consulenza tecnica della firma in esame, riproposte ai sensi dell'art. 346 c.p.c. tutte le domande ed eccezioni formulate nei confronti delle signore e nel giudizio di primo grado e Pt_2 Parte_1 non esaminate dal Tribunale, previ i più opportuni accertamenti e declaratorie incidentali, in ogni caso rigettare le domande formulate nel corrente grado di appello dalle signore e nei confronti delle Parte_1 Parte_2 signore Persona_1 Persona_2 Controparte_1 Controparte_2 Parte_4
e e dei signori e in
[...] Controparte_4 Controparte_5 Controparte_3 quanto del tutto destituite di fondamento in fatto e in diritto, anche in applicazione dell'art. 1227 c.c. per tutte le ragioni indicate in narrativa e comunque, limitare l'eventuale condanna ai soli importi provati o di giustizia.
- In via istruttoria: respingere le istanze istruttorie formulate o rinnovata nell'atto di citazione in appello per tutte le ragioni indicate in narrativa;
- si richiamano e rinnovano inoltre formalmente tutte le istanze, le deduzioni e le eccezioni istruttorie espresse e formulate nel presente atto di costituzione in appello.
-In ogni caso:
- Con vittoria di compensi professionali e spese del doppio grado di giudizio.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione del 24.12.2018, le sorelle e , Parte_1 Pt_2 figlie della defunta , convenivano in giudizio e i figli Parte_5 Persona_1 eredi della defunta , al fine di accertare e dichiarare la validità del Persona_2 testamento e della disposizione del legato risalente al 1961 del defunto Per_15
(padre di e , e per l'effetto condannare i convenuti, ciascuno
[...] Per_1 Per_2
6 Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile – Proc. 996/2024 R.G. in proporzione della rispettiva quota ereditaria, a corrispondere a parti attrici la somma di euro 3.769.000, come da tabella di rivalutazione del capitale iniziale di Lire 300.000; chiedevano, inoltre, di accogliere la domanda di risarcimento, e per l'effetto condannare i convenuti, in via solidale, al risarcimento di tutti i danni conseguenti e patiti dalle odierne attrici per complessivi euro 250.000,00 – comprensivi del danno non patrimoniale, morale e esistenziale, ovvero della diversa somma minore o maggiore ritenuta di giustizia e dovuta secondo equità, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge. A sostegno delle loro domande parti attrici esponevano che solo in data 24/11/2017, a seguito di ricerca di atti pubblici presso la Conservatoria dei beni immobiliari e l'Archivio di Stato di Brescia erano venute casualmente a conoscenza dell'esistenza di un testamento, contenente disposizioni di un legato in favore della loro madre, SI. vedova mai eseguito per fatto e responsabilità delle Parte_5 Parte_2 convenute. con testamento olografo del 1961 aveva nominato eredi Persona_15 della porzione disponibile le figlie , detta e e Persona_16 Per_2 Persona_1 aveva disposto il seguente legato : “Inoltre desidero che alla SI.ra Parte_5
, vedova abitante in Brescia alla Via Argine 46 venga versata
[...] Parte_2 dalle mie figlie ed la somma di Lire 300.000 (trecentomila). Di Per_2 Per_1 detta somma le mie figlie verseranno alla interessata Lire 150.000 ognuna”; infine, aveva incaricato il SI. (marito della IA quale proprio Persona_5 Persona_1
“esecutore testamentario”. Evidenziavano le attrici che dalla data del testamento ad oggi alcuna somma era mai stata corrisposta alla SI.ra , né alcun Parte_5 erede e/o esecutore testamentario si era mai adoperato per rispettare la volontà espressa dal de cuius, specificando che la mancata esecuzione del legato da parte degli onerati alla legittima esecuzione, era dovuta a motivi ritorsivi, a seguito del rapporto extraconiugale instauratosi all'epoca tra la sig.ra e il testatore Pt_5 Per_1
Specificavano che gli eredi e l'esecutore testamentario avevano posto in essere una serie di condotte volte ad occultare l'esistenza del legato, con la complicità dei propri familiari e dei professionisti incaricati, approfittando dello stato di precarietà economica della famiglia rimasta all'oscuro delle volontà testamentarie. Parte_2
Rilevavano che la mancata esecuzione del legato dal 1962 e la illegittima e ritorsiva condotta delle eredi e figlie del testatore aveva pesantemente condizionato la loro quotidianità e vita di relazione oltre quella della SI.ra , ed aveva Parte_5 provocato un danno intenso sia in termini giuridici quale lesione di interessi giuridicamente rilevanti, sia in termini economici quale vera e propria diminuzione patrimoniale, estrinsecatesi in diminuzione di prestazione assistenziali e di vita e di possibilità di crescita lavorativa e professionale, condizionando la quotidianità e la vita di relazione del nucleo familiare all'epoca così fragile, per tali motivi veniva promossa anche azione risarcitoria.
2. Si costituivano in giudizio le parti convenute, contestando integralmente il contenuto della citazione avversaria ed eccependo l'avvenuta prescrizione del diritto di ottenere l'esecuzione del legato e il risarcimento del danno come richiesto, oltre che l'avvenuta decadenza delle domande di esecuzione del legato e di risarcimento 7 Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile – Proc. 996/2024 R.G. del danno formulate dalle attrici con conseguente inammissibilità e/o improcedibilità delle domande proposte. In ogni caso, eccepivano l'avvenuta esecuzione del legato, producendo a sostegno di ciò una dichiarazione firmata dalla SI.ra ed autenticata dall'Avv. Parte_5
, in cui veniva affermato che il legato era già stato ricevuto dalla legataria. Pt_3
Concludevano quindi per il rigetto delle domande avverse anche di contenuto risarcitorio e proponeva altresì domanda di risarcimento danni per lite temeraria.
3. All'esito della udienza di prima comparizione del 18.04.19, il Giudice, con provvedimento emesso in pari data, assegnava i termini di rito per il deposito delle memorie ex art 183, co. 6, cpc. Successivamente, richiesta l'interruzione del processo per il decesso in data 1.10.2019 della signora con provvedimento del 17 ottobre 2019, il G.I. Persona_1 dichiarava l'interruzione del processo. In data 27.11.2019 veniva depositato ricorso per la riassunzione del giudizio nei confronti dei figli ed eredi delle defunte e ed in data Per_1 Persona_2
19.12.2019 il Giudice emetteva provvedimento per la fissazione della udienza del 04.06.2020, assegnando termine ai ricorrenti per la notifica degli atti giudiziari. All'udienza del 04.03.2021, costituitesi regolarmente le parti, il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, co. 6 cpc, e rinviava all'udienza del 18.11.2021 per l'ammissione dei mezzi istruttori. Le parti depositavano le rispettive memorie. Parti attrici, dopo aver precisato le proprie domande ed eccezioni, con le memorie n 2 e 3 ex art 186, co.6 disconoscevano formalmente la scrittura privata e la sottoscrizione da parte della madre defunta, SI.ra , asseritamente Parte_5 apposta in calce al documento e chiedevano CTU calligrafica, producendo il doc. n. 18 (in memoria 183,6 co. cpc n 1) di comparazione al fine di verificarne le firme, in quanto ritenevano che il documento non era attribuibile né per la firma e né tantomeno per il suo asserito contenuto alla SI.ra , e chiedevano Parte_5 altresì prova testimoniale sui capitoli ivi formulati. All'udienza del 01.03.2023 il Gop si riservava e, non pronunciandosi sulle istanze istruttorie, con provvedimento del 08.04/.2023 fissava udienza di precisazioni delle conclusioni, e successivamente tratteneva la causa in decisione assegnando alle parti i termini di cui all'art 190 cpc.
4. Con sentenza emessa in data il 2 settembre 2024 il Tribunale di Brescia ha rigettato le domande attoree;
ha rigettato altresì la domanda di lite temeraria proposta dai convenuti e ha condannato le parti attrici al pagamento delle spese di lite in favore delle controparti che ha quantificato in euro 8.433,00 oltre accessori di legge se dovuti. Il Tribunale ha osservato:
-l'esame della documentazione prodotta dalle parti appellate (in particolare doc. 2 di parte convenuta) è sufficiente per decidere: la quietanza liberatoria rilasciata e firmata dalla beneficiaria del legato, in cui la stessa dichiara che il legato è stato compiuto, costituisce atto unilaterale di riconoscimento del pagamento e integra, tra le parti, 8 Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile – Proc. 996/2024 R.G. confessione stragiudiziale - proveniente dal creditore e rivolta al debitore - che fa piena prova della corresponsione di una specifica somma di denaro per un determinato titolo. L'esistenza del fatto estintivo da essa attestato può essere contestata soltanto mediante la prova degli stessi fatti (errore di fatto o violenza) richiesti dall'articolo 2732 del Codice civile per privare di efficacia la confessione;
circostanze quelle richiamate (errore di fatto o violenza) di cui non solo non è stata richiesta la prova, ma nemmeno allegate dall'attrice. L'autenticazione è il potere di attestare che una sottoscrizione è stata apposta in propria presenza, previo accertamento dell'identità della persona che firma e fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta. Quindi, nel caso di specie, si deve ritenere che la quietanza liberatoria, di cui si sta argomentando, sia stata specificatamente siglata dalla signora Parte_5 avanti all'avv. Piero Panella e che per tale motivo faccia prova sino a querela
[...] di falso.
-La prova del fatto estintivo dell'obbligazione assorbe tutte le altre e diverse questioni poste all'attenzione del giudicante, con conseguente esclusione dell'amissione delle istanze istruttorie, comprese la CTU, richieste dalle parti.
-Quanto alla richiesta di risarcimento danni per lite temeraria proposta da parte convenuta, la domanda va disattesa, in quanto, affinché parte attrice sia condannabile per “lite temeraria” di cui all'art. 96 c.p.c., è necessario che emerga, in tutta evidenza, la mala fede ovvero la colpa grave, consistenti nella consapevolezza dell'infondatezza della domanda e della tesi difensiva ovvero nell'assenza dell'ordinaria diligenza nell'acquisizione di tale consapevolezza, presupposti insussistenti nel caso in esame.
5. Avverso la sentenza del Tribunale di Brescia hanno proposto appello le sorelle che hanno chiesto, in totale riforma del provvedimento impugnato, in via Parte_2 preliminare di disporre la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza e, nel merito, di accogliere le domande come formulate in primo grado, sopra trascritte, previa ammissione dei mezzi istruttori già proposti in primo grado.
6. In data 10 gennaio 2025 si sono costituite le parti convenute che hanno contestato i motivi di gravame proposti dalle parti appellanti, chiedendo in via preliminare il rigetto dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata e nel merito e in via principale il rigetto dell'appello con rifusione delle spese.
7. All'udienza del 4.03.2025 il G.I., ritenuto che le istanze istruttorie dovessero essere valutate dal Collegio unitamente al merito della causa, ha fissato l'udienza di remissione della causa in decisione al 7.10.2025, udienza sostituita ai sensi dell'art. 127 ter cpc con il deposito di note di udienza entro il termine perentorio dello stesso giorno, con termini alle parti per le comparse conclusionali e le repliche, con riserva di riferire al Collegio in merito alla istanza di sospensiva.
9 Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile – Proc. 996/2024 R.G.
8. La Corte, con ordinanza depositata il 5.3.2025, ha respinto l'istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata (quanto alla condanna alle spese, avendo nel merito rigettato le domande proposte) con la motivazione:
“…l'impugnazione non appare manifestamente fondata, mentre d'altra parte il pericolo che dall'esecuzione della sentenza possa derivare un pregiudizio grave e irreparabile è dedotto dalle appellanti in modo del tutto generico, puramente asserivo ed indimostrato”.
9. Precisate dalle parti le conclusioni e depositate comparse conclusionali e memorie di replica, la Corte ha assunto la decisione nella camera di consiglio del 25.11.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
10 L'appello è infondato e va respinto, con conseguente condanna delle appellanti alla rifusione alle parti appellate delle spese del presente grado di giudizio, come da dispositivo, oltre al pagamento del doppio contributo.
11. Con il primo motivo di appello le sorelle ritengono che la motivazione Parte_2 con cui il giudice ha rigettato le domande attoree sia argomentata in termini illogici, contraddittori e in spregio alla normativa di riferimento. Ritengono che le motivazioni siano erronee per evidente travisamento dei fatti, omessa disamina della documentazione prodotta e omessa istruttoria. In particolare, il Tribunale ha erroneamente attribuito piena efficacia probatoria ad un documento di formazione extraprocessuale, la cui autenticità era stata espressamente contestata dalle attrici. Ai sensi dell'art. 214 c.p.c., il disconoscimento priva di efficacia la scrittura privata, fino a quando non ne sia accertata giudizialmente l'autenticità. Il giudice di prime cure ha invece erroneamente attribuito piena efficacia probatoria alla dichiarazione disconosciuta, senza disporre la verificazione richiesta, e non ammettendo le prove testimoniali articolate, decisive ai fini dell'accertamento della non autenticità della dichiarazione prodotta dagli appellati e della mancata esecuzione del legato. Infatti, le appellanti ritengono che il documento n. 2 prodotto dalle controparti non possa essere riconducibile alla mano della loro madre in quanto:
- la firma che appare nel documento non è riferibile e non corrisponde, sia graficamente che nei contenuti, a quella che la SI.ra apponeva, ovvero la Pt_5 stessa dopo la prematura morte del coniuge aggiungeva sempre al suo cognome le parole vedova e/o ved. tra l'altro il testatore nel testamento disponeva il Parte_2 legato di lire 300.000 in favore di , vedova;
Parte_5 Parte_2
-nel documento n. 2 della comparsa di controparte non sono riportati i dati di riconoscimento del legatario (estremi del documento di identità), così come dell'Esecutore Testamentario, e/o i dati del professionista incaricato. Le appellanti ritengono che il Tribunale abbia omesso di considerare le prove documentali da loro prodotte, in particolare il testamento olografo e il verbale di pubblicazione, la cui autenticità non è mai stata contestata dalle controparti.
10 Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile – Proc. 996/2024 R.G.
Ritengono, inoltre, che il Tribunale abbia erroneamente equiparato l'autenticazione della firma da parte di un avvocato a quella effettuata da un pubblico ufficiale, attribuendole efficacia di piena prova: ai sensi dell'art. 2699 e 2703 c.c., l'autenticazione di una scrittura privata può essere effettuata solo da un notaio o altro pubblico ufficiale autorizzato, mentre il potere certificativo dell'avvocato è limitata alla sottoscrizione del solo proprio cliente , non estensibile oltre all'ambito di una procura alle liti conferita in un atto processuale. In tale contesto il Tribunale ha omesso di considerare, in violazione del principio del contraddittorio, nonché del diritto di difesa della parte nei cui confronti il documento è prodotto, che le appellanti avevano espressamente disconosciuto la sottoscrizione della SI.ra apposta Pt_5 sulla dichiarazione prodotta da controparte, mentre sul punto non è stata ammessa la prova decisiva ai fini dell'accertamento del documento in esame. Rileva che dalla ricevuta depositata in archivio di stato dal notaio (vedasi Per_4 doc. 7) non risulta alcun versamento di tasse a nome di , avente ad Parte_5 oggetto l'esecuzione del legato, ed appare inverosimile che la tassa sul legato, come descritta nel contestato documento sub 2 avverso, fosse stata versata ben undici mesi prima del pagamento del legato in data 08.06.1963.
12. Con il secondo motivo di gravame, in riferimento all'acquisizione del legato e alla mancata prescrizione, le appellanti contestano la motivazione del primo giudice laddove non ha correttamente applicato le norme in materia di successione e legati, trascurando il diritto delle appellanti, in quanto legittime eredi, a ricevere quanto disposto nel testamento. Evidenziano infatti di essere venute a conoscenza dell'esistenza del legato solo in data 24.11.2017, a seguito di ricerche d'archivio e che in data 9.4/1.2018, avevano formalmente richiesto l'esecuzione del legato agli eredi, interrompendo così ogni prescrizione. Dunque, nel caso in esame, il diritto all'acquisizione del legato non può ritenersi prescritto.
13. Con il terzo motivo di appello, le sorelle censurano il fatto che il Parte_2
Tribunale non abbia tenuto in conto che le prove documentali prodotte dimostrano che gli eredi erano a conoscenza del legato e hanno deliberatamente omesso di darvi esecuzione, ponendo in essere condotte volte ad occultarne l'esistenza. In particolare, evidenziano che-negli atti notarili del 16.05.1962- n. 6331 e 6332- non viene menzionata l'esistenza del legato. Infatti, dall'esame degli atti rinvenuti presso l'Archivio notarile, le deducenti rilevano: 1) che in data 116.05.1962, con atto n. 6331 e 6332 , accettazione di eredità – adesione al testamento, le persone presenti (la vedova SI.ra e Per_1 Persona_17 le figlie e oltre ad accettare il testamento nella sua totalità e nelle Per_1 Per_2 singole disposizioni, dichiaravano di rinunciare a qualsiasi azione per lesione di legittima od altro e “ si impegnano e si obbligano all'esecuzione delle disposizioni testamentarie così come formulate e contenute nel documento testamentario”; nell'atto non vengono citati nè la legataria nè il curatore nominato dal testatore.
11 Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile – Proc. 996/2024 R.G.
2) che in atto di notorietà del 16/05/1962 n. 6332 , Notaio venivano esclusi Per_4 deliberatamente la legataria SI.ra ed il curatore testamentario IN . Parte_5
e su indicazione degli eredi veniva così descritto : “che non si Persona_5 Per_1 riconoscono altre persone che possano vantare diritti sulla successione del de cuius a titolo di riserva od altro”; ( doc 11 ) 3) che il Notaio incaricato, a seguito dell'apertura del testamento, su Persona_6 indicazione della famiglia aveva omesso di comunicare alla legataria Per_1
l'esistenza del testamento ai sensi dell'art. 623 c.c, mentre il domicilio della stessa SI.ra era indicato nel testamento e distava di pochi metri dall'abitazione Pt_5 dell'erede depositaria del testamento. 4) che il Notaio non aveva mai trasmesso al Tribunale di Brescia e/o alla Per_4
Pretura di IS nel Registro delle successioni alcuna annotazione e/ o verbali del testamento, in ordine alla successione signor , come previsti Persona_3 dagli artt. 620 e 621 e del testamento (art. 622 c.c.). Evidenziano, infine, che l'ing. non ha mai né accettato né rinunciato alla CP_1 nomina di esecutore testamentario ex art. 702 c.c., omettendo illegittimamente di portare in esecuzione la volontà testamentaria: nulla infatti risulta sia al Tribunale di Brescia (Pretura di IS) sia presso l'archivio notarile dove sono stati controllati i repertori dei notai , e Persona_18 Persona_19 Persona_20 notai che in quegli anni avevano avuto rapporti con l'ingegnere per compravendite immobiliari. Ritengono che la mancata esecuzione del legato, considerato il lascito notevole (lire 300.000), rapportato al tempo ed alle condizioni economiche disagiate delle attrice, ha comportato una rilevante perdita economica per le stesse. Spiegano che a causa della mancata esecuzione del legato, di una somma con la quale era possibile acquistare nel 1961 un immobile nella provincia di Brescia, sono state costrette a condurre un'esistenza di notevoli sacrifici, non potendo proseguire gli studi universitari con conseguente perdita di chance;
infatti, se avessero potuto beneficiare del legato, avrebbero avuto l'opportunità di completare gli studi universitari, oltre che ad accedere a professioni meglio remunerate e più gratificanti, e sviluppare pienamente le loro potenzialità intellettuali e professionali. Certamente rispetto al percorso di vita così insidioso e fatto di rinunce, le appellanti avrebbero potuto godere, con la somma ricevuta dal legato, di una migliore qualità della vita e di maggiori opportunità di crescita personale.
14. Le parti appellate, in riferimento al primo motivo di gravame, rilevano che i fatti dedotti dalle appellanti non corrispondono al vero e sono in ogni caso irrilevanti e non provati. Innanzitutto, evidenziano che con il documento n. 4 da loro prodotto nel giudizio di primo grado con le memorie ex art. 186 VI comma c.p.c. era stato dimostrato che rendicontando l'esercizio delle sue funzioni, l'esecutore testamentario aveva esplicitato valori netti, imposizioni fiscali e valori lordi (anche) della disposizione testamentaria in oggetto. Rappresentano ancora che il Giudice di prime cure ha ritenuto provato il pagamento della somma oggetto della disposizione testamentaria sia perché si tratta di atto 12 Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile – Proc. 996/2024 R.G. unilaterale che integra una confessione stragiudiziale (con l'efficacia - diversa da quella disposta dall'art. 2700 c.c. - riconosciuta a tale atto dall'art. 2732 c.c., contestabile solo per errore di fatto o violenza), sia perché la dichiarazione sottoscritta dalla signora è stata autenticata dall'avv. (che in forza di Pt_5 Pt_3 tale autentica acquisisce ex art. 2700 c.c. l'efficacia probatoria dell'atto pubblico, incontestabile fino a querela di falso). Evidenziano che in tale circostanza l'appellante ha impugnato solo una delle due rationes decidendi, contestando la possibilità che l'autenticazione dell'avv. possa conferire alla Pt_3 dichiarazione/quietanza la validità probatoria dell'atto pubblico. Nulla ha eccepito, né ha impugnato la difesa in ordine alla qualificazione della dichiarazione Parte_2 medesima quale atto confessorio (a prescindere, quindi, dalla possibilità che l'avv.
potesse autenticare la firma), contestabile, ai sensi dell'art. 2732 c.c., solo se Pt_3 si dimostri che è stata determinata da errore di fatto o da violenza. L'appellante, sul punto, si limita a dichiarare “fuorviante” la tesi del Giudice di prime cure, senza sottoporla ad una specifica e argomentata censura e appiattendo le proprie contestazioni sulla sola diversa questione del valore probatorio della autentica rilasciata dall'avv. . Questa prima ratio decidendi, relativa alla qualità Pt_3 confessoria della dichiarazione-quietanza della signora e la conseguente Pt_5 statuizione di accertamento dell'intervenuto pagamento del legato preteso da parte appellata, in assenza di specifica impugnazione, si è quindi definitivamente consolidata. In definitiva, concludono le parti appellate, quand'anche si contestasse il valore probatorio dell'autenticazione di firma effettuata da un avvocato, resterebbe intangibile la statuizione che qualifica come atto confessorio unilaterale recettizio la dichiarazione/quietanza della signora e che accerta la mancata allegazione e Pt_5 prova, da parte della difesa degli elementi di cui all'art. 2732 c.c. Parte_2
15. In merito al secondo motivo di appello, relativo alla mancata prescrizione del diritto di acquisire il legato, parti appellate evidenziano che ci sono tre circostanze che devono ritenersi rilevanti ai fini della valutazione del dies a quo dell'eccepita prescrizione che sono stati allegati dalle stesse parti appellate:
-in primo luogo, il fatto che “nel mese di novembre del '61, la SI.ra era Pt_2 presente all'incontro segreto in ospedale tra la madre ed il signor Persona_15 che in grave e sofferente stato di salute così si rivolgeva: “Guarda che ti ho ricordato nel testamento”. (Così la memoria autorizzata ex art. 183, VI, n. 1, depositata – per la seconda volta – da parte attrice il 13 settembre 2021 a pag. 10. La circostanza, peraltro, è ribadita dalle attrici nel testo del capitolo di prova n. 6, formulato nella memoria n. 2, depositata il 12 ottobre 2021).
-In secondo luogo, il fatto, riferito dalla signora che la madre, Parte_2 aveva seguito “nell'ombra” il decorso della malattia del signor Parte_5 sino al suo decesso. Riferisce, infatti, la signora che dopo quella Per_1 Parte_2 visita del novembre 1961 “seguirono mesi difficili soprattutto per mia madre: il dolore per la malattia di una persona cara, l'impossibilità non solo di stargli vicino ma anche di fargli visita perché dall'ospedale era stato trasferito presso la sua abitazione: tutte fasi vissute nell'ombra per il legame non ufficiale. Dopo il suo 13 Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile – Proc. 996/2024 R.G. decesso nel 1962 mia madre per tre anni si vestì a lutto” (doc. 17, Scritto della signora pag. 1 righe da 21 a 24). Parte_2
-In terzo luogo, l'intervenuta pubblicazione del testamento in data 20 aprile 1962. Nel caso di specie, quando si lega un diritto di credito, esso sorge con l'apertura del testamento, e diventa esigibile con la pubblicazione del testamento e permane, nel patrimonio del beneficiario, soggetto alla ordinaria prescrizione decennale che l'Ordinamento attribuisce al diritto di ottenere il soddisfacimento di un credito. Ne consegue che il decorso dei dieci anni dalla apertura della successione del sig. (20/03/1962), ovvero, a tutto concedere, dalla pubblicazione del Persona_3 testamento nel quale era presente la disposizione di legato (20/04/1962), in assenza di alcun atto interruttivo, ha determinato l'estinzione di qualunque diritto ereditario del quale fosse titolare la signora al più tardi in data 20/04/1972. Pt_5
16. In merito al terzo motivo di appello, riferito alla pretesa provata responsabilità delle sorelle e nell'occultare la disposizione testamentaria Per_1 Persona_2 formulata a favore della signora parti appellate evidenziano che: Parte_5
-nessuna norma impone alle persone onerate da legato di comunicare la disposizione testamentaria al beneficiario.
-le appellanti chiedono che venga riconosciuta la responsabilità delle onerate di legato, eredi e per presunti inadempimenti e fatti illeciti, Per_2 Persona_1 asseritamente commessi da soggetti diversi, in particolare dal Notaio e Per_4 dall'esecutore testamentario, ing. e al contempo non dimostrano quale Persona_5 violazione di norma di condotta essi abbiano commesso;
- sempre le appellanti suppongono dimostrato un inesistente, fantasioso (e diffamatorio) complotto di famiglia ai danni della signora caratterizzato da Pt_5 condotte ritorsive allegate e non dimostrate;
-infine, affermano che le signore avrebbero occultato la disposizione Per_1 testamentaria senza però allegare né dimostrare alcuna condotta riferibile alle medesime signore che possa, in alcun modo, esser considerata men che diligente. Dunque, non vi è una circostanza di fatto, un'azione, un comportamento specifico che le appellanti abbiano contestato specificamente alle signore e Per_1 Persona_2 in primo grado, quantomeno suggestivi in relazione all'asserito occultamento. In merito poi alla pretesa risarcitoria avanzata dalle parti appellate Parte_6 innanzitutto rilevano come la richiesta di mancato guadagno derivante dal potenziale investimento immobiliare, costituisca una domanda risarcitoria nuova, mai introdotta in precedenza e, per ciò, inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c. (oltreché in palese violazione del principio di infrazionabilità della domanda risarcitoria). In secondo luogo, rinnovano l'eccezione di prescrizione già formulata in primo grado. Spiegano che trattandosi di azione risarcitoria, qualificata come extracontrattuale dalla medesima parte attrice, il termine di prescrizione è pacificamente cinque anni dal momento in cui parte lesa poteva avere percezione dell'ingiustizia del pregiudizio subito. E in riferimento al dies a quo richiamano quanto dedotto in merito alle pretese di esecuzione del legato, precisando ad ogni
14 Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile – Proc. 996/2024 R.G. buon conto che anche quando il termine possa ritenersi decennale anche in questo caso il diritto a qualsiasi risarcimento del danno deve ritenersi prescritto. In riferimento invece al quantum risarcitorio del danno richiesto, parti appellate sottolineano l'esorbitante, immotivata e non provata richiesta avanzata dalle signore
Evidenziano, infatti, l'immotivata sproporzione tra l'indicazione della Parte_2 quantificazione del pregiudizio patito nella misura di 250.000 euro ed il valore del legato asseritamente non adempiuto, quand'anche indebitamente rivalutato. Parte appellata evidenzia che la previsione testamentaria dedotta in giudizio origina comunque un debito pecuniario di somma determinata (nella misura netta di lire 177.000), quindi un debito di valuta che soggiace al principio nominalistico a norma dell'art. 1277 c.c., per il quale, ove se ne dimostri il mancato pagamento, non è comunque dovuta alcuna rivalutazione. In ogni caso parte attrice non ha considerato nei propri calcoli che tale somma, ove fosse soggetta a rivalutazione, segue in ogni caso l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui ogni processo di rivalutazione deve essere preceduto da adeguata e inevitabile procedura di devalutazione. (Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 1712/1995). Quanto poi al danno biologico, morale ed esistenziale richiesti, rileva che essi costituiscono componenti dell'unitario danno non patrimoniale devono sempre dare luogo ad una valutazione globale. Evidenziano che in ogni caso sia il danno patrimoniale che il danno non patrimoniale debbono essere altresì rigorosamente, specificamente e inequivocabilmente provati dall'attore, ribadendo che nel caso di specie nulla hanno fatto in merito le sorelle Parte_2
17. Le parti appellate eccepiscono, infine, l'inammissibilità delle istanze di ammissione di prova testimoniale poiché la difesa non l'aveva reiterata, in Parte_2 primo grado, in sede di precisazione delle conclusioni. In ogni caso ritengono che i capitoli di prova siano inammissibili in quanto valutativi e privi di supporto documentale nonché generici e per nulla circostanziati quanto ai tempi, ai modi, ai luoghi ed ai soggetti presenti ai fatti dedotti, sottolineando, oltretutto, che i fatti di causa risalgono al 1962 e i testi non erano allora presenti.
18. La Corte ritiene che il primo motivo d'appello sia infondato, il che travolge tutti gli ulteriori motivi di impugnazione svolti nel presente giudizio. È pacifico in causa che nel corso del giudizio di primo grado le parti convenute, costituendosi, producevano una dichiarazione, riportata a pagina 9 della loro comparsa d'appello, con la quale la originaria beneficiaria del legato di cui è causa, signora dichiarava all'esecutore testamentario dott. Parte_5 Persona_5 di ricevere dallo stesso, “tramite l'avv. Panella Piero la somma di lire 177.000 (centosettantesettemila) portata dall'assegno di c/c tratto sulla C.A.B. in data 14.6.1963 al n. 920506 quale quota spettantemi sul legato di lire 300.00 lasciandomi dal defunto . Prendo atto che sulla somma di lire 300.000 l'esecutore Persona_3 testamentario ha dovuto pagare la somma di lire 123.004 per cui la somma portata dall'assegno corrisponde esattamente a quanto dovutomi".
15 Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile – Proc. 996/2024 R.G.
Questa dichiarazione, datata 8 giugno 1963, veniva sottoscritta dalla beneficiaria per autentica dal predetto legale. Dispone l'articolo 214 c.p.c. che: “Colui contro il quale è prodotta una scrittura privata, se intende disconoscerla, è tenuto a negare formalmente la propria scrittura
o la propria sottoscrizione. Gli eredi o aventi causa possono limitarsi a dichiarare di non conoscere la scrittura
o la sottoscrizione del loro autore”. Soggiunge l'articolo 215 c.p.c. che: “La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta… se la parte comparsa non la disconosce o dichiara di non conoscerla nella prima udienza o della prima risposta successiva alla produzione”. L'interpretazione più corretta di tale ultima disposizione appare essere quella secondo cui la parte interessata ha l'onere di disconoscere o dichiarare di non conoscere la scrittura in questione (e quest'ultimo è il caso che qui interessa) nella prima udienza successiva alla produzione del documento;
se però prima di tale udienza la parte interessata ha a disposizione un atto da depositare, allora lo deve fare entro tale secondo termine. Ciò si verifica, ad esempio, e tipicamente, se il documento in questione sia stato depositato nella prima memoria ex articolo 183 comma 6 c.p.c.; in questo caso la controparte dovrà dichiarare, a seconda dei casi, di disconoscere o di non conoscere il documento in questione nella seconda memoria prevista nella citata norma. Non appare viceversa praticabile una diversa interpretazione secondo la quale i termini previsti dall'art. 215 c.p.c. siano tra loro alternativi nel senso che la parte onerata abbia la facoltà di scegliere se fare la dichiarazione di cui sopra alla prima udienza successiva alla produzione del documento oppure nella prima risposta successiva a tale produzione. All'evidenza, infatti, siamo quindi in presenza di un termine decadenziale che, come tale, deve necessariamente essere univoco e che non può dipendere dalla scelta arbitraria della parte onerata. Conclusivamente, la parte onerata ha l'onere di effettuare la dichiarazione in questione appena ne ha l'occasione subito dopo la produzione del documento che essa intende disconoscere o dichiarare di non conoscere. L'interpretazione di cui sopra è autorevolmente avvalorata dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo la quale il disconoscimento deve avvenire nella prima occasione utile (nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione del documento interessato), sicché “il sopraggiungere del primo termine preclude di disconoscere nel termine successivo (Cass. 26641/2013). La persuasività di tale soluzione è avvalorata dal fatto che le parti interessate avevano tutto l'agio per esaminare il documento prodotto dalle parti convenute con la loro comparsa di costituzione, ai fini del suo disconoscimento, usufruendo del congruo lasso di tempo previsto dal codice di rito che deve intercorrere fra il deposito della comparsa di costituzione e dei documenti allegati e la celebrazione dell'udienza di comparizione.
16 Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile – Proc. 996/2024 R.G.
Nel caso di specie, quindi, le parti attrici avevano termine per dichiarare di non conoscere la sottoscrizione apposta dalla signora fino alla udienza Parte_5 di comparizione. Poiché a tale udienza, svoltasi in data 18 aprile 2019, nulla di tutto ciò è stato fatto, ne segue che il documento in questione, evidentemente decisivo ai fini della soluzione della controversia, deve considerarsi, in base all'art. 215 c.p.c., tacitamente riconosciuto, onde esso non poteva essere più utilmente contestato, come tardivamente fatto dalle attrici/appellanti nella loro prima memoria ex art. 183 c.p.c. Ritiene la Corte che la decadenza così verificatasi sia rilevabile d'ufficio, anche in assenza di una eccezione in tal senso della parte interessata, atteso l'interesse di natura pubblica che sottende (anche) al processo civile e, quindi, alle norme che lo regolano, riconosciuto anche in una recente sentenza resa dal Supremo Collegio a Sezioni Unite, ove si dà atto dello “scopo di interesse pubblico, indisponibile dalle parti, sotteso alla norma processuale che stabilisce un requisito formale, prescrive un termine di decadenza o prevede il compimento di una determinata attività” (Cass. SU n. 24172/25). Nei sensi di cui sopra va quindi corretta la motivazione della sentenza di primo grado, confermandone tuttavia il dispositivo di rigetto di tutte le domande proposte dalle allora attrici e oggi appellanti, in quanto totalmente corretto. Va comunque sottolineato come l'appello, per quanto riguarda il profilo in esame, appare infondato anche nel merito. Risulta, in particolare, poco credibile che un legale, a prescindere dalla esistenza o meno dei suoi poteri autenticativi di legge, si sia prestato a dichiarare falsamente che la firma apposta alla quietanza rilasciata dalla signora è autentica, Parte_5
e lo abbia per di più fatto con dichiarazione rivolta alla persona che era stata nominata esecutore del testamento contenente il legato di cui è causa, senza che siano stati forniti dalle appellanti elementi concreti e circostanziati per ritenere che sia viceversa accaduto un fatto così grave. Corrobora questa conclusione anche il fatto che l'esame delle scritture di comparazione prodotte dalle appellanti a sostegno della loro tesi non pare evidenziare, ictu oculi, una evidente contraffazione della firma apposta dalla signora nella sua dichiarazione di quietanza. Parte_5
Anche da questo punto di vista l'appello appare privo di fondamento. Alla luce di quanto sopra è all'evidenza inutile procedere all'esame degli altri motivi di appello proposti, la cui possibilità di accoglimento viene in radice esclusa dal rigetto del primo motivo di impugnazione, onde l'intera pretesa fatta valere con l'instaurazione del presente giudizio va dichiarata priva di fondamento. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
17 Corte d'Appello di Brescia - Sez. III Civile – Proc. 996/2024 R.G.
La Corte d'Appello di Brescia sull'appello proposto da e Parte_1
avverso la sentenza n. 3570/24 resa dal Tribunale di Brescia in Parte_2 data 4 settembre 2024, nel contraddittorio delle parti, così provvede:
- RIGETTA l'appello proposto confermando la sentenza impugnata
- CONDANNA le parti appellanti a rifondere alle parti appellate le spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 8.200, oltre IVA, CAP e rimborso forfettario spese generali.
Così deciso in Brescia 25.11.2025
Pres. est.
RI ZI DO
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