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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 23/06/2025, n. 743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 743 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 924/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili in grado di appello iscritte al n. 924/2023 R.G. e al n. 936/2023 R.G., riunite nell'ambito di quella contrassegnata dal n. 924/2023, trattenute in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter
C.P.C., del giorno 6.05.2025, vertenti
TRA
, in persona del suo legale Parte_1 Parte_2 rappresentante pro tempore, e in persona del suo legale Parte_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Pescara alla Via Venezia n. 25 presso lo studio dell'Avv. Elio Di Filippo che li rappresenta e difende in forza di distinte procure rilasciate in primo grado ed allegate all'atto di citazione in appello nel giudizio n.
924/2023 e alla comparsa di costituzione e risposta in appello nel giudizio n. 936/2023.
APPELLANTI /APPELLATI INCIDENTALI nell'ambito del giudizio n. 924/2023
APPELLATI nell'ambito del giudizio n. 936/2023
E
elettivamente domiciliata alla via Conte di Ruvo n.111 di Pescara, Controparte_1 presso e nello studio dell'Avv. Massimiliano Sardellone che la rappresenta e difende in forza di procura rilasciata in primo grado ed allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio n. 924/2023 e all'atto di citazione in appello nel giudizio 936/2023 con separato foglio.
1 APPELLANTE PRINCIPALE nell'ambito del giudizio n. 936/2023
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE nell'ambito del giudizio n. 924/2023
E in persona del suo amministratore pro-tempore, elettivamente Controparte_2 domiciliato in Pescara alla Via dei Peligni, n. 102, presso e nello studio legale dell'Avv.
Raffaela Pagliari che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio n. 924/2023 e alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio n. 936/2024.
APPELLATO nell'ambito del giudizio n. 924/2023
APPELLATO nell'ambito del giudizio n. 936/2024
E in persona del procuratore ad negotia, dottor Controparte_3
elettivamente domiciliata in Pescara, alla Via Mazzini, n. 152, presso e Controparte_4 nello studio dell'Avv. Monica Di Marco che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio n. 924/2023 e alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio n. 936/2023 anche ai sensi dell'art. 18, comma 5, DM Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal DM Giustizia n. 48/2013.
APPELLATA nell'ambito del giudizio n. 924/2023
APPELLATA nell'ambito del giudizio n. 936/2024
E
in persona del procuratore ad negotia, dottor Controparte_3
elettivamente domiciliata in Pescara, alla Via Mazzini, n. 152, presso e Controparte_4 nello studio dell'Avv. Ernesto Torino-Rodriguez che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio n.
924/2023 e alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio n. 936/2023 anche ai sensi dell'art. 18, comma 5, DM Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal DM Giustizia n. 48/2013.
APPELLATA nell'ambito del giudizio n. 924/2023
APPELLATA nell'ambito del giudizio n. 936/2024
E
, , , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
[...]
APPELLATI CONTUMACI nell'ambito del giudizio n. 924/2023
APPELLATI CONTUMACI nell'ambito del giudizio n. 936/2023 in persona del legale rappresentante pro tempore CP_9
2 APPELLATA CONTUMACE nell'ambito del giudizio n. 924/2023
APPELLATA CONTUMACE nell'ambito del giudizio n. 936/2023 in persona del legale rappresentante sig. Controparte_10 CP_11
APPELLATA CONTUMACE nell'ambito del giudizio n. 924/2023
APPELLATA CONTUMACE nell'ambito del giudizio n. 936/2023
e Controparte_12 CP_13
APPELLATI CONTUMACI nell'ambito del giudizio n. 924/2023
APPELLATI CONTUMACI nell'ambito del giudizio n. 936/2023
OGGETTO: appelli avverso la sentenza n. 777/2023 del Tribunale di Pescara, pubblicata il
31.05.2023 – Vendita di cose immobili
Conclusioni delle parti:
Per , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
“Ripropone le conclusioni formulate nell'atto di appello e quindi chiede che codesta eccellentissima Corte voglia:
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 777/2023 emessa dal Tribunale di
Pescara, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3728/2018, pubbl. il 31.05.23, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e di seguito riproposte: rinnovare la CTU tecnica per tutte le ragioni esposte nell'atto di impugnazione;
ammettere le prove orali dedotte in primo grado con la memoria seconda ex art. 183 cpc che di seguito si ritrascrivono:
Quanto all'articolazione dei mezzi di prova previsti nel termine della memoria ex art. 183 cpc
n.2, si chiede l'ammissione della prova testimoniale ed interrogatorio formale del legale rappresentante della sulle seguenti circostanze: CP_9
1) è vero o non è vero che il geom. ed il capo cantiere CP_14 Controparte_15 per le imprese esecutrici dei lavori relativi alla costruzione dell'edificio per cui è causa, si coordinavano con l'ing. e successivamente, per le finiture, con il geom. Controparte_16
, tecnico di fiducia di presente in cantiere? CP_17 CP_9
2) è vero o non è vero che il geom. incaricato da si CP_14 Parte_3 recava in cantiere al fine di verificare lo stato dei lavori prima di assumerne l'esecuzione e riscontrava che l'immobile era in uno stato di “grezzo avanzato”, in quanto era stata realizzata tutta la struttura in cemento armato, tamponature, coperture, vespaio e impermeabilizzazione in controterra, battuto al piano seminterrato?
3 3) è vero o non è vero che le seguenti imprese hanno ricevuto incarichi da parte della società costruttrice-venditrice per la realizzazione dell'edificio oggetto di allagamento e CP_9 segnatamente: “Planamente Maurizio” di Montesilvano per la fornitura e posa in opera di infissi interni ed esterni, “Domotich” di di Silvi per la realizzazione Controparte_18 dell'impianto elettrico, “Vito Ruggeri e Partners srl” di San Giovanni Teatino per impianto idrico termico sanitario, “F.lli Di Bartolomeo” di Pescara per materiali da costruzione per la fornitura di pavimentazione e collanti?
4)- è vero o non è vero che nei periodi di denunce di allagamenti da parte dei ricorrenti, ossia in dicembre 2013 in Abruzzo ci furono temporali ed esondazioni in tutta la Regione, fenomeni noti anche alle cronache nazionali anche per la morte di una passeggera rimasta intrappolata nel suo abitacolo in un sottopasso nel pescarese?
5) è vero o non è vero che negli ultimi mesi dell'anno 2016 pioveva incessantemente e addirittura a gennaio 2017 ci furono nevicate copiose, che non si verificavano da anni in
Abruzzo, fenomeni noti anche alle cronache nazionali anche per il crollo di un noto hotel a causa di una valanga di neve?
6) è vero o non è vero che l'incanalamento del fosso posto a monte del fabbricato denominato “ di Collecorvino veniva commissionato alla ditta De Controparte_2
Leonibus di Collecorvino dal Comune di Collecorvino?
7) è vero o meno che altra manutenzione del fosso di cui al capitolo che precede veniva svolto dal sig. , ditta proprietaria di beni immobili posti a monte del “ Parte_4 CP_2
di Collecorvino, poiché il Comune di Collecorvino aveva accertato che fogliame e
[...] detriti si erano accumulati sulla “bocca” del fosso incanalato dal occludendola ed Pt_4 impedendo all'acqua di defluire a valle e aveva ne chiesto al suddetto la rimozione? Pt_4
8) è vero o non è vero che dopo l'ultimazione dei suddetti lavori gli allagamenti non si verificavano nei locali seminterrati di proprietà dei ricorrenti e/o interveniente e né CP_9 né l'Amministratore di Condominio ricevevano ulteriori denunce in tal senso, neppure durante il nubifragio di maggio 2019?
Si indicano come testi su tutti i capitoli: geom. , geom. CP_14 Testimone_1 nonché - residente in [...], Contrada Pagliari 26, - Controparte_15 Tes_2
residente in [...], Contrada Santa Maria, - residente in
[...] Persona_1
Città Sant'Angelo (PE), Via Teramo 1; sul capitolo tre: il legale rappresentante p.t ditta De Leonibus di Collecorvino, il legale rappresentante p.t ditta Planamente Maurizio di Montesilvano, il legale rappresentante p.t.
4 “Domotich” di Silvi, il legale rappresentante p.t “Viro Ruggeri e Partners srl” di San Giovanni
Teatino, il legale rappresentante p.t di “F.lli Di Bartolomeo” di Pescara.
Rigettare le domande delle parti tutte per le eccezioni ed argomentazioni sopra riportate che si aggiungono a quelle formulate nella prima comparsa di costituzione in primo grado, che parimenti devono ritenersi per qui riportate.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi del giudizio di merito, oltre a quelle relative al giudizio di ATP.
Si chiede infine la condanna delle controparti alla ripetizione delle somme corrisposte in virtù della gravata pronuncia, tenendo conto dei soggetti che hanno provveduto a tale adempimento e degli importi da essi corrisposti:
In favore del geom. il deve ripetere la Parte_1 Controparte_2 somma di € 25.000,00 corrisposta nel periodo aprile 2024 – gennaio 2025;
In favore della il deve ripetere la somma di € Parte_2 Controparte_2
25.000,00 corrisposta nel periodo aprile 2024 – gennaio 2025;
In favore della il deve ripetere la somma di Parte_3 Controparte_2
€ 52.500,00 corrisposta nel periodo agosto 2023 – gennaio 2025;
In favore della il eve poi ripetere la somma Parte_3 Controparte_2 di € 17.379,65 , corrisposto all'avv. Raffaella Pagliari, procuratore dichiaratosi antistatario
Si chiede inoltre la condanna al pagamento degli interessi moratori ex d. Lgs 231/02 sulle somme indebitamente percepite.
Infine che tutti gli appellati siano condannati al pagamento delle spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio.”
Per Arch. Controparte_1
- in via principale:
1) rigettare la domanda svolta nei confronti dell'arch. , in qualità di tecnico Controparte_1 incaricato della Progettazione e Direzione dei Lavori delle Strutture e non anche di quelle
Architettonico e Generale, siccome esente da responsabilità per i fatti lamentati, in ogni caso perché i difetti e/o vizi alla predetta imputati siccome riscontrati dai CTU incaricati ed in via meramente ipotetica costituenti le ritenute cause dei pregiudizi azionati non hanno natura strutturale, non integrano deficienze inficianti la stabilità e staticità dell'opera e tantomeno rientrano nei compiti e/o nelle mansioni delle quali è onerato il tecnico strutturista;
5 2) pertanto respingere tutte le domande a vario titolo svolte nei confronti della medesima appellata/appellante incidentale, giacché del tutto infondate in fatto ed in diritto per i rilievi illustrati con i menzionati scritti difensivi, così accogliendo integralmente le conclusioni tutte rassegnate sin dal giudizio di primo grado;
3) riformare, annullare e/o comunque escludere la condanna dell'Arch. al Controparte_1 pagamento concorrente delle spese di lite per la chiamata in giudizio della CP_3 per difetto di ogni presupposto di imputabilità della statuizione al riguardo in capo alla
[...] stessa, trattandosi di chiamata svolta ai sensi dell'art. 107 c.p.c.;
- in subordine:
4) accogliere l'appello principale proposto limitatamente e con il solo riferimento ai motivi di cui ai nn.1 (inattendibilità, per illogicità e contraddittorietà, dell'elaborato peritale dei CTU ) e 5 (decadenza dall'azione ed errata identificazione del Persona_2 dies a quo ai fini del computo del termine decadenziale annuale di cui all'art.1669 c.c.) per
i motivi meglio dedotti in comparsa ai quali la difesa dell'Arch. aderisce e, per CP_1
l'effetto, riformare la Sentenza gravata nei suddetti punti e quanto alle relative statuizioni;
5) rigettare invece il medesimo appello principale in merito alla censura di cui al n. 3 del predetto atto (insussistenza di responsabilità in capo al geom. ) siccome Parte_1 infondato in fatto ed in diritto per le argomentazioni più diffusamente esposte con il medesimo scritto.
Con il favore delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, nonché per la fase di ATP.”
Per Controparte_2
“A.- quanto all'appello proposto dalla e Parte_3 Parte_2
Geom. : Parte_1
-. nel merito, rigettare l'appello proposto da e Parte_3 Parte_2
Geom. , poiché infondato in fatto ed in diritto, e conseguentemente Parte_1 confermare la sentenza n. 777/2023 pronunciata e pubblicata dal Tribunale di Pescara in data 31.05.2023 e per l'effetto:
- confermare la responsabilità in capo alla alla al Parte_3 Parte_2
Geom. in solido con la e l'Arch. ; Parte_1 CP_9 Controparte_1
- confermare la condanna della Geom. Parte_3 Parte_2 [...]
in solido con la e l'Arch. al pagamento di euro Parte_1 CP_9 Controparte_1
225.370,72 a titolo di risarcimento del danno liquidato in favore del dal Controparte_2
Giudice di prime cure, decurtando quanto anticipato dalla per euro Parte_3
6 52.500,00, Geom. per euro 25.000,00, ed per euro Parte_1 Parte_2
25.000,00, e dall'Arch. per euro 13.000,00 con separati bonifici eseguiti in favore CP_1 del Controparte_2
- confermare le spese di giudizio così come liquidate dal Tribunale di Pescara;
-. con ogni consequenziale pronuncia, ivi compresa la condanna delle parti appellanti alle spese e competenze del presente secondo grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
-. In via istruttoria, si chiede ammettersi prova documentale già in atti e ci si oppone alla richiesta di rinnovo della Ctu invocata dalle parti appellanti, nonché all'espletamento della prova testimoniale richiesto.
B.- quanto all'appello proposto dall'Arch. : Controparte_1
-. nel merito, rigettare l'appello proposto dall'Arch. poiché infondato in fatto Controparte_1 ed in diritto, e conseguentemente confermare la sentenza n. 777/2023 pronunciata e pubblicata dal Tribunale di Pescara in data 31.05.2023 e per l'effetto:
- confermare la responsabilità in capo all'Arch. in solido con la Controparte_1 [...]
Geom. e la Parte_3 Parte_2 Parte_1 CP_9
- confermare la condanna dell'Arch. in solido con la Controparte_1 Parte_3
Geom. e la al pagamento di euro Parte_2 Parte_1 CP_9
225.370,72 a titolo di risarcimento del danno liquidato in favore del dal Controparte_2
Giudice di prime cure, decurtando quanto anticipato dalla per euro Parte_3
52.500,00, Geom. per euro 25.000,00, ed per euro Parte_1 Parte_2
25.000,00, e dall'Arch. per euro 13.000,00 con separati bonifici eseguiti in favore CP_1 del Controparte_2
-. con ogni consequenziale pronuncia, ivi compresa la condanna delle parti appellanti alle spese e competenze del solo presente secondo grado di giudizio - avendo la
[...] corrisposto l'integrale somma a titolo di spese legali in favore dello Parte_3 scrivente procuratore per complessivi euro 17.386,65 –, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
-. In via istruttoria, si chiede ammettersi prova documentale già in atti.”
Per rappresentata dall'avv. Ernesto Torino Rodriguez Controparte_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello de L'Aquila, disattese ogni contraria istanza, eccezione
e ragione, così provvedere:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della impugnazione spiegata con atto di appello notificato in data 15/9/2023, dal signor Pt_1
7 , da e da per tutte le ragioni meglio Parte_1 Parte_2 Parte_3 esposte nel presente scritto difensivo e, per l'effetto, respingerla, confermando integralmente la sentenza impugnata n.777/2023 Reg. Sent. Tribunale di Pescara, pubblicata il 31/5/2023 dal Tribunale di Pescara. Con vittoria delle spese e competenze del secondo grado di giudizio.
Si insiste, inoltre, per il rigetto dell'appello incidentale svolto dall'arch. con conferma CP_1 integrale della sentenza gravata”.
Per difesa dall'avv. Monica Di Marco: Controparte_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione
e ragione, così provvedere: - accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza, in fatto e in diritto, dell'atto di appello notificato in data 15/09/2023 ad istanza del signor
, e per tutte le ragioni meglio Parte_1 Parte_2 Parte_3 esposte nel presente scritto difensivo e, per l'effetto, respingerlo, confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Pescara n.777/2023 Rep., pubblicata il
31/5/2023. Con vittoria delle spese e competenze del secondo grado di giudizio.
Si insiste, inoltre, per il rigetto dell'appello incidentale svolto dall'arch. con conferma CP_1 integrale della sentenza gravata”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio di primo grado n. 3728/2018 – promosso con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. da , , Controparte_5 Controparte_6
e nei confronti di quale società Controparte_7 CP_8 CP_9 venditrice/costruttrice, di in proprio e quale legale rappresentante Controparte_19 della di ed quali appaltatrici, del CP_9 Parte_3 Parte_2 EO , quale progettista e direttore dei lavori, dell' architetto Parte_1
quale tecnico delle strutture e della (al fine di Controparte_1 Controparte_3 ottenere la condanna dei convenuti, in solido tra loro, a titolo di responsabilità ex art. 1669 c.c., al risarcimento dei danni derivati da difetti costruttivi del complesso immobiliare denominato sito in Controparte_2
Collecorvino alla Via Italia n. 127, come quantificati da precedente CTU in ATP in € 178.080,00, al pagamento di € 1.168,08 quale somma versata dai ricorrenti all'Ing. e al Geol. per la redazione della CP_20 CP_21 perizia tecnica di parte e al pagamento di € 5.054,56 quale somma liquidata dal Tribunale di Pescara versata pro-quota in sede di A.T.P. al CTU e ai suoi ausiliari) giudizio nel corso del quale era stato trasformato il rito, si erano costituiti i convenuti contestando le domande attoree ed avevano spiegato intervento adesivo alla posizione dei ricorrenti la Controparte_10 CP_13
e quali titolari del diritto di proprietà di singole unità immobiliari
[...] Controparte_12
e locali garages siti nel lo stesso che non aveva preso Controparte_2 Controparte_2
8 parte al precedente giudizio di ATP) chiedendo di condannare le società e Parte_3
e il EO , in solido tra loro, al pagamento della Parte_2 Parte_1 somma quantificata dal CTU in ATP quale somma necessaria per l'eliminazione dei gravi vizi strutturali dell'immobile de quo, si era inoltre costituita la compagnia di assicurazioni
(citata direttamente dai ricorrenti e chiamata in causa dalla e CP_22 CP_9 dall'arch. ) – il Tribunale di Pescara così statuiva: “accerta ex art. 1669 c.c. la CP_1 responsabilità solidale in capo alla alla alla CP_9 Parte_3 [...]
al EO e all'Arch. per i vizi Parte_2 Parte_1 Controparte_1 costruttivi dell'immobile denominato ito in Collecorvino (PE) alla Controparte_2
Via Italia n. 127 come accertati e descritti nella perizia a firma dei CTU Ing. Persona_3
e dott. ; condanna la la
[...] Persona_4 CP_9 Parte_3 la il EO e l'Arch. , in Parte_2 Parte_1 Controparte_1 solido tra loro, al pagamento – a titolo di risarcimento del danno – in favore del del complessivo importo di € 225.370,72, oltre interessi nella Controparte_2 misura di legge da calcolarsi dalla data di liquidazione e fino al saldo effettivo sulla somma già annualmente rivalutata dalla data della domanda e fino alla liquidazione;
dispone che la somma sopra indicata sia versata su un conto corrente intestato al con vincolo di destinazione all'esecuzione dei lavori e degli Controparte_2 interventi di ripristino dettagliatamente descritti nell'elaborato peritale sopra richiamato; dichiara inammissibile la domanda in garanzia formulata dall'Arch.
nei confronti della rigetta la domanda Controparte_1 Controparte_3 di manleva formulata dalla nei confronti della CP_23 Controparte_3
condanna la la la il
[...] CP_9 Parte_3 Parte_2 EO e l'Arch. , in solido tra loro, alla Parte_1 Controparte_1 rifusione in favore di , , e Controparte_5 Controparte_6 CP_8 [...]
(da considerarsi unica parte) delle spese di lite che liquida a titolo di CP_7 compenso in € 3.827,00 per il giudizio di ATP ed in € 23.834,07 per la presente fase di merito, oltre su ciascuna somma IVA, Cpa e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge nonché a rimborsare agli stessi attori a titolo di esborsi l'importo di
€ 1.168,08 (spese di consulenza tecnica di parte nel procedimento di ATP) e di €
786,00 per il presente giudizio di merito;
condanna, altresì, la la CP_9 [...]
la il EO e l'Arch. Parte_3 Parte_2 Parte_1
, in solido tra loro, alla rifusione in favore di e Controparte_1 Controparte_12
(unica parte) delle spese di lite che liquida a titolo di compenso per il CP_13
9 giudizio di ATP in € 3.827,00 e per il presente giudizio di merito in € 14.103,00, oltre su ciascuna somma liquidata, IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge nonché a rimborsare agli stessi la quota parte pari ad € 584,04 per la consulenza tecnica di parte a firma dell'Ing. e del geologo CP_20 CP_21 condanna, altresì, la la la il CP_9 Parte_3 Parte_2 EO e l'Arch. , in solido tra loro, alla Parte_1 Controparte_1 rifusione in favore della delle spese di lite che liquida a titolo di CP_10 CP_10 compenso per il giudizio di ATP in € 3.827,00 e per il presente giudizio di merito in €
14.103,00, oltre su ciascuna somma liquidata, IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%; condanna, altresì, la la la CP_9 Parte_3 [...]
il EO e l'Arch. , in solido tra Parte_2 Parte_1 Controparte_1 loro, alla rifusione in favore del elle spese – da distrarsi in favore Controparte_2 del procuratore che si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c. – del presente giudizio che liquida in € 14.103,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge;
condanna , la e parte attrice alla rifusione Controparte_1 CP_9 in favore della delle spese del presente giudizio - da Controparte_3 porsi in misura pari ad un terzo a carico di ciascuna parte - che liquida in € 18.333,90 per compenso, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge; pone le spese – ivi incluse quelle costituite dai compensi corrisposti agli ausiliari dell'Ing. - di entrambe le CTU (sia di quella a firma dell'Ing. Per_5 [...]
che quella a firma dell'Ing. e del dott. ), Per_5 Persona_3 Persona_4 già liquidate con separati decreti, in pari misura ovvero pro quota, a carico della
della della del EO CP_9 Parte_3 Parte_2
e dell'Arch. , con conseguente onere di Parte_1 Controparte_1 provvedere in favore delle parti che le hanno anticipate ai relativi rimborsi e conguagli.”
1.1. Il Tribunale, premesso che il giudizio di merito aveva fatto seguito al procedimento per
ATP rubricato al n. 3132/2017 R.G.C, dava atto che i ricorrenti, a sostegno della domanda, avevano dedotto: - di aver acquistato in data 31.12.2009 dalla società distinte CP_9 unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Collecorvino (PE) – Contrada Cepraneto
- alla Via Italia n. 127 (denominato ; - che nel corso degli anni si erano Controparte_2 frequentemente verificati, anche in occasione di semplici piogge o fenomeni nevosi, episodi di allagamento del piano seminterrato, dell'androne condominiale, del vano ascensore e dei locali tecnici;
- di aver rappresentato alla e alla quale CP_9 Parte_3
10 appaltatrice dei lavori unitamente alla le problematiche rilevate Parte_2 chiedendo degli interventi di eliminazione delle stesse;
- che la personalmente CP_9 aveva effettuato alcuni interventi volti sanare i vizi denunciati che non erano stati risolutivi;
- che, pertanto, al fine di avere adeguata cognizione dei vizi costruttivi e difetti strutturali,
l'assemblea condominiale aveva deciso, nel mese di febbraio 2017, di affidare a tecnici di fiducia, individuati nelle persone dell'ing. e del geologo Controparte_24 CP_25
la redazione di una perizia avente ad oggetto l'analisi e la verifica circa l'esistenza
[...] di eventuali vizi strutturali dell'immobile con conseguente individuazione dei rimedi per poter sanare gli stessi;
- che detti periti avevano riscontrato l'esistenza di vizi di progettazione e di costruzione consistenti, in particolare, nella negligente realizzazione del massetto e nella sua scarsa (o addirittura carente) impermeabilizzazione, nella errata pendenza del pavimento del piano interrato, nella scarsa distanza tra il piano fondazioni e il piano di calpestio che avrebbe dovuto anche tenere in considerazione il fatto che l'edificio veniva realizzato a soltanto 500 metri dal fiume Tavo e nel fondo vallivo dello stesso, dunque in una zona particolarmente umida;
- che il costruttore-rivenditore, le società appaltatrici, il progettista delle opere e direttore dei lavori generale (EO ) e il tecnico Parte_1 delle strutture (arch. ) dovevano rispondere ex art. 1669 c.c. dei danni subiti, CP_1 consistenti in fenomeni di risalita capillare di umidità, infiltrazioni, inutilizzo dell'ascensore e danni diretti a beni.
1.2. Dava ancora atto che si erano costituite in giudizio la e la sig.ra CP_9 [...]
(la quale era stata successivamente estromessa dal giudizio quale Controparte_19 persona fisica in quanto indebitamente convenuta) eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva della in ordine alle pretese risarcitorie azionate dai condomini, CP_19 essendo la predetta intervenuta negli atti di compravendita in via esclusiva quale legale rappresentante della società e il difetto di legittimazione passiva anche della CP_9 stessa società in quanto aveva assunto la mera veste di committente;
nel merito sostenendo che la era anche condomina ed aveva anch'essa diritto al ristoro CP_9 dei danni rivendicati dai ricorrenti.
Rilevava che si erano costituite in giudizio la e la Parte_2 Parte_3 le quali avevano dedotto di aver agito in veste di mere esecutrici di ordini impartiti dalla la quale aveva demandato la realizzazione del fabbricato ad una pluralità di CP_9 società, e il EO , il quale aveva rappresentato che i vizi Parte_1 strutturali rilevati in sede di ATP dovevano essere imputatati all'arch. la quale, in CP_1
11 virtù delle proprie superiori competenze tecniche e della posizione ricoperta, avrebbe dovuto e potuto prevederli.
Rappresentava che si era costituita in giudizio l'Arch. che aveva eccepito in via CP_1 preliminare l'intervenuta decadenza dall'azione, per essere decorsi i termini ex art. 1669 c.c.
e nel merito di aver operato come tecnico delle sole strutture mentre i vizi costruttivi accertati erano riconducibili a carenze progettuali delle quali poteva essere chiamato a rispondere il solo direttore generale ovvero il EO . Parte_1
Aggiungeva che si era costituita in giudizio la quale terza Controparte_3 chiamata a titolo di garanzia impropria dalla - giusta polizza n. M06031639/03, CP_9 aderendo alle argomentazioni già svolte dalla propria assistita e deducendo la totale estraneità della stessa ai fatti di causa, in ogni caso eccependo che nella specie erano operanti i limiti di massimale e la franchigia previsti dalla polizza sottoscritta dalla stessa società.
Dava atto che si era costituita anche quale compagnia di Controparte_3 assicurazione dell'Arch. aderendo alle difese già svolte dalla propria assicurata e, CP_1 in via subordinata, contestando la operatività della polizza sia da un punto di vista temporale che in ragione della tipologia di danni denunciati.
Rilevava che la stessa era stata chiamata in causa a Controparte_3 seguito di ordine ex art. 107 c.p.c. dall'Arch. la quale aveva stipulato con detta CP_1 compagnia la polizza n. 1/39154/122/102835401 e la Compagnia di Assicurazioni aveva dedotto l'inammissibilità della chiamata in quanto non formulata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 269 c.p.c., l'estraneità della propria assicurata ai fatti di causa e l'inoperatività della garanzia per ragioni sia temporali che relative all'oggetto del contratto.
Rilevava che la si era costituita anche in quanto convenuta Controparte_3 in giudizio direttamente dagli stessi ricorrenti quale Compagnia di Assicurazione della CP_9
e dell'arch. , eccependo in parte qua la assoluta inammissibilità della chiamata,
[...] CP_1 non avendo gli stessi titolo alcuno per procedere alla chiamata in via diretta essendo le polizze state stipulate tra contraente-assicurato e assicuratore.
Dava infine atto che avevano spiegato intervento adesivo alla posizione dei ricorrenti la
, e quali titolari del diritto di proprietà di CP_10 CP_13 Controparte_12 singole unità immobiliari e locali garages siti nel nonché lo stesso Controparte_2 chiedendo la condanna delle società e Controparte_2 Parte_3 [...]
e del EO , in solido tra loro, al pagamento della Parte_2 Parte_1
12 somma quantificata dal CTU nell'ambito del procedimento di ATP quale somma necessaria per l'eliminazione dei gravi vizi dell'immobile.
1.3. Ciò detto il Tribunale disattendeva in primo luogo l'eccezione di decadenza, rilevando come i ricorrenti avessero rispettato il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione dell'immobile, previsto dall'art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, che decorre dal giorno in cui il committente consegue un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera.
Spiegava che nel caso di specie la scoperta dei vizi coincideva con la consegna, in data
5.06.2017, da parte dell'ing. e del geol. – Controparte_24 Controparte_25 entrambi incaricati dall'assemblea condominiale nella riunione tenutasi in data 16.02.2017
– dei rispettivi elaborati peritali nei quali venivano dettagliatamente descritti i vizi riscontrati nell'immobile, con conseguente individuazione dell'origine causale degli stessi.
Evidenziava che i ricorrenti avevano poi depositato il ricorso per accertamento tecnico preventivo, idoneo anche ad interrompere il termine di prescrizione, in data 30.06.2017.
1.4. Riteneva corretto anche l'inquadramento della vicenda nella fattispecie di cui all'art. 1669 c.c. in quanto i gravi difetti che fanno sorgere la responsabilità de qua possono essere individuati in tutte quelle alterazioni che riducono in modo apprezzabile il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura.
Rilevava che i gravi vizi dovevano essere considerati non solo quelli incidenti sulla struttura e sulla funzionalità dell'immobile ma anche i vizi costruttivi che limitano in modo incisivo il normale godimento della cosa o ne impediscono l'utilità cui è destinata e nel caso di specie i CTU avevano accertato vizi relativi alla carente o, comunque, inidonea impermeabilizzazione con conseguenti danni agli intonaci, alle pareti e ai locali del piano seminterrato.
1.5. Rigettava poi l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dei singoli condomini ad esercitare l'azione de qua.
Rilevava, come già osservato nell'ordinanza resa in data 28.10.2020, che rientra nel novero degli atti conservativi di cui all' art. 1130 n. 4 c.c., l'azione di cui all'art. 1669 c.c. intesa a rimuovere i gravi difetti di costruzione, nel caso in cui questi riguardino l'intero edificio condominiale ed i singoli appartamenti.
1.6. Passando all'esame del merito della controversia, premetteva che l'azione ex art. 1669
c.c. delinea un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale di tipo solidale che può essere
13 esperita nei confronti di quei soggetti che, prestando la loro opera, abbiano contribuito per colpa professionale all'insorgenza dei vizi.
Osservava che tale norma trova applicazione anche nei confronti del venditore, non solo nel caso in cui abbia provveduto alla costruzione con propria gestione di uomini e mezzi, ma anche nelle ipotesi in cui, pur avendo utilizzato l'opera di soggetti estranei, la costruzione sia, comunque, a lui riferibile in tutto o in parte per avere ad essa partecipato in posizione di autonomia decisionale.
Spiegava poi che l'appaltatore ha l' obbligo, normativamente sanzionato, di eseguire le opere a regola d'arte assicurando al committente un'opera esente da vizi e garantendo allo stesso un risultato tecnico conforme alle sue esigenze ed è quindi obbligato a controllare - nei limiti delle sue cognizioni tecniche - la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente ed, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo.
Osservava che l'appaltatore risponde per i difetti della costruzione derivanti da vizi ed inidoneità del suolo anche per mancanza dell'ordinaria diligenza e pure quando gli stessi siano ascrivibili alla imperfetta od erronea progettazione fornitagli dal committente.
Rilevava infine che, sulla base del principio di cui all'articolo 2055 c.c. e della natura solidale della responsabilità sancita dall'art. 1669 c.c., il progettista deve rispondere, unitamente all'appaltatore e al direttore dei lavori, dei gravi difetti da cui è affetto l'immobile, ove siano riconducibili ad errori di progettazione, deve assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli e al pari dell'appaltatore può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo.
1.7. Ciò detto riconosceva la responsabilità ex art. 1669 c.c. (in relazione ai vizi denunciati dai ricorrenti, confermati all'esito dei disposti accertamenti) in capo alla alla CP_9
alla al geom. e all'arch. Parte_2 Parte_3 Parte_1
. Controparte_1
Rilevava che i CTU avevano individuato quale causa dei fenomeni infiltrativi e di degrado della pitturazione in determinati ambienti la inadeguata impermeabilizzazione (anzi, in determinate zone, la totale assenza di impermeabilizzazione) del piano seminterrato sia
14 inferiormente al massetto del piano di calpestio che nella zona di ripresa di getto del conglomerato cementizio tra le pareti in conglomerato cementizio e le fondazioni.
Osservava che dalla relazione geologica e geotecnica commissionata dalla alla CP_9 nel 2000 sui terreni di fondazione dei costruendi fabbricati di civile abitazione in CP_26 località c.da Gallo e c.da Cepraneto nel comune di Collecorvino, erano emerse la natura del terreno e la presenza di una falda acquifera.
1.7.1. Evidenziava che i CTU avevano rilevato che la stessa società aveva CP_9 pianificato e individuato le lavorazioni da eseguire, la cui realizzazione era stata affidata alla e, per determinate finiture così come per gli infissi, alla Parte_2 Parte_3
società con le quali la aveva sottoscritto i relativi contratti di appalto nei
[...] CP_9 quali non veniva fatto alcun riferimento o, comunque, non vi era alcuna previsione circa eventuali opere di impermeabilizzazione.
Rilevava che i CTU avevano constatato che la aveva avuto un ruolo attivo nella CP_9 gestione dell'appalto, avendo essa nominato -quale direttore dei lavori e progettista- il EO , attraverso il quale controllava l'andamento dei lavori e Parte_1 verificava la corretta realizzazione dell'opera e -quale tecnico delle strutture- l'arch. CP_1
.
[...]
Spiegava che la committente, che era a conoscenza (in quanto proprietaria del terreno e committente della relazione idrogeologica realizzata nel 2000) della presenza del Fosso
avrebbe dovuto attivarsi con le imprese coinvolte nell'esecuzione dei lavori affinché Pt_4
l'impermeabilizzazione - erroneamente prevista per le sole rampe d'accesso - venisse estesa a tutto il piano interrato.
Rilevava che dal contratto di appalto siglato con la si evinceva Parte_3
l'ingerenza della committenza in ogni fase di lavorazione con conseguente onere dell'impresa esecutrice di adeguarsi ad eventuali prescrizioni che sarebbero state impartite in corso d'opera.
1.7.2. Osservava che il EO rivestiva un ruolo preponderante nell'appalto Parte_1 de quo in quanto, oltre ad essere sia il direttore dei lavori generale che il progettista dell'intera opera, aveva redatto, in epoca antecedente alla sottoscrizione dei contratti di appalto con la e con la anche il computo metrico Parte_2 Parte_3 estimativo, datato 26.10.2005, nel quale non veniva contemplata alcuna opera di impermeabilizzazione pur essendo egli personalmente a conoscenza dell'esistenza del
Fosso ER (avendo redatto anche il progetto per la deviazione del fosso, necessaria per consentire la realizzazione del fabbricato oggetto di causa).
15 Il Tribunale condivideva la rilevazione dei CTU secondo cui la condotta del EO
era stata caratterizzata da negligenza in quanto, essendo fatto notorio che Parte_1
l'edificio sarebbe sorto in una zona soggetta ad allagamenti causati anche dal rallentamento del deflusso delle acque verso il fiume Tavo dovuto ad inadeguatezza dei canali/condutture di scolo, il EO, nel redigere il progetto, avrebbe dovuto prevedere un adeguato sistema di impermeabilizzazione.
1.7.3. Rilevava che anche l'Arch. aveva colposamente contribuito alla Controparte_1 determinazione dell'evento dannoso.
Spiegava al riguardo che i CTU avevano riferito che la stessa aveva completamente omesso di valutare un possibile innalzamento della falda, la cui esistenza, tenuto conto della documentazione che ella aveva a disposizione, era fatto pacifico ed inequivoco ed aveva omesso di depositare una relazione tecnica sulle fondazioni e sulla loro capacità portante.
1.7.4. Osservava che le imprese coinvolte nell'esecuzione dell'appalto erano consapevoli della tipologia di terreno sul quale doveva erigersi la costruzione ed erano al corrente dell'esistenza della falda acquifera, essendosi la occupata dello Parte_2 sbancamento del terreno e della realizzazione della fondazione ed avendo la
[...] dichiarato nel contratto sottoscritto “di aver preso completa ed esatta visione Parte_3 degli allegati tecnici e progettuali, nonché della convenzione così come pure della natura del terreno e della ubicazione del costruendo fabbricato”.
Osservava che pur avendo riscontrato l'effettiva e costante ingerenza della committenza nello svolgimento dei lavori, non essendo stati acquisiti elementi in base ai quali poter ritenere che le appaltatrici fossero relegate soltanto a rivestire il ruolo di nudus minister degli ordini impartiti dalla era sicuramente onere delle stesse formulare contestazioni CP_9 laddove avessero rilevato inidoneità progettuali o di altra natura, delle quali, invece, nel silenzio costantemente serbato, le stesse erano doverosamente chiamate a rispondere.
1.8. Riteneva che la ripartizione di responsabilità attribuibile a ciascun soggetto coinvolto nell'appalto stimata dal CTU non poteva essere applicata in quanto essa poteva operare per lo più nei rapporti interni tra le parti, mentre nel caso di specie si doveva ritenere che ciascuna parte con le rispettive azioni od omissioni — costituenti autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, concorrenti in modo efficiente a produrre uno degli eventi dannosi tipici indicati nel medesimo art. 1669 c.c. — avesse causato la verificazione dell'unico illecito extracontrattuale, del quale, pertanto, era chiamata a rispondere.
1.9. Rilevava che, all'esito degli accertamenti ad essi demandati, i CTU avevano individuato gli interventi necessari da realizzare per elidere le problematiche evidenziate stimandone i
16 relativi costi e precisando che, riguardando per lo più le opere di ripristino le parti comuni dell'edificio, era risultato preferibile operare una stima complessiva delle opere anche laddove esse coinvolgessero parti private ovvero riguardassero singole unità immobiliari.
Riteneva congruo far versare l'intero importo – quantificato dai CTU in € 225.370,72– su un conto corrente intestato al con conseguente vincolo dello stesso alla Controparte_2 esecuzione delle opere individuate e descritte dai CTU nel computo metrico allegato alla propria relazione, con rivalutazione monetaria e interessi nella misura di legge decorrenti dalla data della liquidazione e fino all'effettivo soddisfo sulla somma già annualmente rivalutata dalla data della domanda e fino alla data della liquidazione.
1.10. Riteneva inammissibile la domanda di manleva formulata dall'arch. nei CP_1 confronti della compagnia con la quale aveva stipulato la Polizza Multirischi del CP_3 professionista avente n. 1/39154/122102835401.
Rilevava che l'arch. , in ossequio al dettato di cui agli artt. 269 e 271 c.p.c., avrebbe CP_1 dovuto chiedere di essere autorizzata alla chiamata del terzo e contestualmente di differire la prima udienza onde consentire la costituzione e l'esercizio del diritto di difesa in relazione a detta chiamata non potendo giovarsi in via automatica della presenza della CP_3 già nel processo, perché convenuta dagli attori.
[...]
Riteneva parimenti inammissibile la citazione diretta in giudizio effettuata da parte degli attori nei confronti della quale compagnia assicurativa tanto della che CP_3 CP_9 dell'arch. , avendo il contratto di assicurazione efficacia soltanto inter partes Controparte_1
e non potendosi ritenere configurabile in capo al danneggiato un'azione diretta nei confronti dell'assicuratore.
Riteneva tempestiva e rituale la chiamata in garanzia formulata dalla nei CP_9 confronti della stessa con la quale l'impresa in data 31.07.2009 aveva Controparte_3 stipulato la Polizza di assicurazione decennale postuma per danni diretti dell'opera avente n. M06031639/03 che copriva i danni cagionati alle parti dell'opera destinate per loro natura a lunga durata, quali meglio descritte e identificate nella medesima polizza.
Spiegava che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la mancata denuncia del sinistro da parte del danneggiato alla compagnia assicuratrice nel rispetto del termine di decadenza contrattualmente previsto, nel caso di specie tre giorni dall'avvenuta conoscenza, non comporta di per sé la perdita della copertura assicurativa, fatta eccezione per il caso in cui sia ravvisabile la fraudolenta volontà dello stesso danneggiato di ritardare la denuncia.
17 Rilevava che nel caso di specie la non aveva provato il carattere doloso o Controparte_3 colposo di tale inadempimento e non aveva dimostrato il pregiudizio subito dalla Compagnia
a causa del ritardo con il quale la stessa era stata messa al corrente del sinistro.
Osservava che nessuna negligenza poteva essere imputata alla in quanto essa, CP_9 prima di formalizzare la denuncia all'assicurazione, si era adoperata in via diretta per cercare di eliminare –mediante plurimi interventi- le problematiche lamentate dai condomini.
Riteneva tuttavia che la garanzia de qua non potesse considerarsi operante nella specie, non rientrando i vizi denunciati, così come accertati dai consulenti nel giudizio, nell'oggetto della polizza in quanto le Condizioni generali di assicurazione prevedevano l'obbligo di indennizzo solo per vizi che concernevano parti dell'opera destinate per loro natura a lunga durata e la società non era obbligata, tra gli altri, per danni dovuti a difettosa impermeabilizzazione.
Rilevava che inoltre l'art. 3) delle stesse condizioni generali di polizza prevedeva quali condizioni essenziali per l'efficacia della garanzia, tra le altre, che l'opera fosse stata realizzata a regola d'arte, circostanza da escludersi nel caso di specie.
1.11. Condannava gli attori alla rifusione delle spese di lite in favore della Controparte_3 in quanto essa, a fronte di una chiamata inammissibile, si era trovata costretta a svolgere le proprie difese e costituirsi in giudizio –peraltro con il patrocinio di due differenti difensori l'Avv. Ernesto Torino Rodriguez e l'Avv. Monica Di Marco- sia come convenuta in via diretta dagli attori che quale chiamata in garanzia dalla stessa e dalla e la CP_1 CP_9 rinuncia alla domanda di risarcimento formulata in via diretta nei suoi confronti era intervenuta tardivamente.
Condannava l'arch. alla rifusione delle spese di lite in favore della CP_1 Controparte_3 essendo stata la chiamata in garanzia dalla stessa formulata ritenuta inammissibile.
Condannava la alla rifusione delle spese di lite in favore della CP_9 Controparte_3 in ragione del rigetto della domanda in garanzia e nel regolare le spese di lite in favore della compagnia di assicurazione ponendole a carico di tutte le parti dichiarate soccombenti nei suoi confronti applicava il disposto di cui al comma II art. 4 D.M. 55/2014 e, dunque, operava una maggiorazione del compenso in ragione del fatto che la aveva dovuto CP_3 difendersi nei confronti di più soggetti.
Condannava la la la il geom. CP_9 Parte_3 Parte_2
e l'arch. in solido alla rifusione delle spese di lite Parte_1 Controparte_1 nei confronti degli attori , , e con aumento del compenso CP_5 CP_6 CP_7 CP_8
18 ex art. 4 comma 2 D.M. 55/2014, delle spese sostenute nel procedimento di ATP e delle spese per la consulenza tecnica di parte.
Condannava la la la il EO CP_9 Parte_3 Parte_2
e l'Arch. al risarcimento delle spese della Parte_1 Controparte_1 consulenza tecnica di parte anche in favore dei condomini intervenuti e CP_13
(nulla avendo, di contro, richiesto a tale titolo la la Controparte_12 Controparte_10 quale non aveva neanche fornito prova dell'esborso in questione) essendo detta consulenza stata commissionata dal Condominio.
Condannava gli stessi al risarcimento delle spese processuali relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo anche in favore dei condomini intervenuti CP_12
e e la in applicazione del principio di
[...] CP_13 Controparte_10 equiparazione della posizione dell'interventore a quella dell'attore laddove dette parti, come nella specie, siano portatrici di un medesimo interesse.
Condannava le stesse parti soccombenti al ristoro delle spese processuali in favore dei soggetti intervenuti in giudizio ovvero dei condomini e e Controparte_12 CP_13 della nonché dello stesso CP_10 Controparte_2
Poneva a carico di tutti i convenuti soccombenti le spese sia della CTU disposta nel procedimento di ATP rubricato al n. 3231/2017 R.G. liquidate con decreto del 17/07/2018 e poste, come di regola in quella sede, ad esclusivo carico dei ricorrenti che quelle per la CTU disposta nel giudizio, il cui compenso era stato già liquidato con separato decreto.
Rilevava che avevano provveduto al pagamento del CTU nominato nel giudizio di ATP –
Ing. - e degli ausiliari dei quali quegli si era avvalso in sede di espletamento Persona_6 dell'incarico sia gli odierni attori che i condomini intervenuti e CP_13 CP_12
e la per cui a ciascuna parte dovevano essere rimborsati gli
[...] Controparte_10 importi anticipati pro quota ivi inclusi i corrispettivi –quali risultanti dalle copie dei bonifici e dalle fatture prodotte– versati da ciascuna parte in favore degli ausiliari dei quali l'Ing.
[...]
si era avvalso nello svolgimento dell'incarico. Per_5
2. Avverso tale sentenza hanno proposto appello il geom. , la Parte_1 [...]
e la (da tale impugnazione originava il procedimento Parte_2 Parte_3
n. 924/2023) chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte sulla scorta dei seguenti motivi di gravame: 1) Inattendibilità, per illogicità e contraddittorietà, dell'elaborato peritale dei CTU / – Necessaria rinnovazione della Persona_3 Per_4
CTU in appello;
2) Erronea affermazione di responsabilità in capo alle imprese Parte_2
e – Incompatibilità con il riscontrato Appalto c.d. “a regia”,
[...] Parte_3
19 facente capo alla committente e conseguentemente, sussistenza del ruolo di CP_9 nudus minister in capo alle imprese. – Incorretta valutazione della prova documentale, violazione dell'art. 116 c.p.c.; 3) Insussistenza di responsabilità in capo al geom.
; 4) In estremo subordine - Malgoverno delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1
€ 100.000,00 per una causa di valore di € 200.000,00. – Violazione dell'art. 5 del D.M.
55/2014; 5) Decadenza dall'azione – Erronea identificazione del dies a quo ai fini del computo del termine annuo di decadenza previsto dall'art. 1669 c.c.
Gli appellanti hanno inoltre proposto istanza di sospensione della efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza ex artt. 351 e 283 c.p.c.
Nell'ambito di tale procedimento n. 924/2023 si è costituita l'arch. , aderendo Controparte_1 al primo e al quinto motivo dell'appello principale, facendo presente di avere a sua volta proposto appello avverso la sentenza di primo grado e proponendo appello incidentale nel quale ha sostanzialmente trasfuso i motivi già formulati nel separato appello di cui al procedimento n. 936/2023 sulla base di due motivi con i quali ha denunciato: 1) Erronea, contraddittoria e carente motivazione della Sentenza di primo grado in ordine alla presunta responsabilità dell'Arch. in ragione “delle conclusioni rassegnate dai CTU”; 2) Errata CP_1 determinazione nella quantificazione delle spese di lite e loro imputazione a carico dell'Arch.
in ragione del criterio della soccombenza, con particolare riferimento a Controparte_1 quelle della chiamata in causa della Controparte_3
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_2 sentenza impugnata.
Si è costituita la rappresentata dall' Avv. Monica Di Marco, Controparte_3 chiedendo di dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza dell'appello e confermare la sentenza impugnata.
Si è costituita la rappresentata dall' Avv. Ernesto Torino- Controparte_3
Rodriguez, chiedendo di dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza dell'appello e confermare la sentenza impugnata.
3. Avverso tale sentenza ha proposto separato appello anche l'Arch. (da Controparte_1 tale impugnazione originava il procedimento n. 936/2023) chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte sulla scorta dei seguenti motivi di gravame: 1)
Erronea, contraddittoria e carente motivazione della statuizione di primo grado con riferimento alle eccezioni di decadenza e prescrizione dell'azione ex art.1669 c.c.; 2)
Erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza di primo grado con riferimento alle risultanze della CTU a firma dell'ing. e del geol. ; 3) Errata Persona_3 Per_4
20 determinazione nella quantificazione delle spese di lite e nella loro imputazione in ragione del criterio della soccombenza.
Nell'ambito del procedimento n. R.G. 936/2023 si sono costituiti il geom.
[...]
, la e la chiedendo la riunione del Parte_1 Parte_2 Parte_3 giudizio a quello di cui al n. R.G. 924/2023 e insistendo affinché venissero accolte le conclusioni in quest'ultimo rassegnate.
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_2 sentenza impugnata.
Si è costituita la rappresentata dall' Avv. Monica Di Marco Controparte_3 chiedendo di dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza dell'appello e confermare la sentenza impugnata.
Si è costituita la rappresentata dall' Avv. Ernesto Torino- Controparte_3
Rodriguez chiedendo di dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza dell'appello e confermare la sentenza impugnata.
4. Gli appellati , , , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, e non si sono Controparte_27 CP_13 Controparte_12 Controparte_10 costituiti né nel procedimento n. R.G. 924/2023 né nel procedimento n. R.G. 936/2023 nonostante la regolarità della notifica degli atti di citazione in appello, sicché ne è stata dichiarata la contumacia con ordinanze rispettivamente rese in data 4.04.2024 (nell'ambito del giudizio n. 924/2023) ed in data 6.06.2024 (nell'ambito del giudizio n. 936/2024).
5. All' udienza del 19.03.2024 nell'ambito del sub-procedimento n. 924/2023-1 è stata rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza e, per l'effetto, è stato revocato il provvedimento presidenziale in data 5.01.2024 con cui era stata disposta la sospensione, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza.
Nel corso dell'udienza del 4.06.2024 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha disposto la riunione dei due giudizi nell'ambito di quello contrassegnato dal n. 924/2023
R.G.C; all'esito ha rinviato, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 6.05.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
21 Come detto anche l'udienza del 06.05.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio del giorno 8.05.2025, la causa
è stata trattenuta in decisione.
6. Il Collegio, partendo dall'esame dell'appello proposto dal geom. , Parte_1 dalla e dalla nell'ambito del giudizio n. R.G. Parte_2 Parte_3
924/2023, rileva innanzi tutto l'infondatezza del primo motivo di appello.
6.1. Con tale motivo gli appellanti lamentano che il giudice di primo grado ha fondato la decisione sulle risultanze della consulenza tecnica depositata dagli ausiliari, la quale tuttavia sarebbe in più punti contraddittoria e scientificamente illogica.
Argomentano che tutti gli elementi riscontrati deponevano a favore della tesi secondo cui la causa dei danni era l' allagamento (in occasione di straordinarie precipitazioni meteoriche) da acque meteoriche provenienti dall'alto, dovuto all'occlusione di un canale di scolo comunale posto a livello superiore rispetto al livello di campagna del suolo ove sorge l'edificio, e non invece il supposto, ma non strumentalmente riscontrato, innalzamento del livello della falda acquifera sottostante l'edificio.
Deducono che le rilevazioni piezometriche eseguite in più punti dagli stessi CTU erano tali da escludere che potessero esservi fenomeni di infiltrazioni di acqua di risalita dalla falda sottostante (tanto che durante il periodo di osservazione la falda acquifera non aveva mai raggiunto il piano di calpestio del fabbricato, neanche dopo eventi meteorici di media intensità), le prove di carbonatazione avevano escluso fenomeni di risalita delle acque sotterranee.
Rilevano che l'ipotesi esposta nell' elaborato peritale contrasta con il fatto, notorio, che gli allagamenti del seminterrato si verificavano in concomitanza con allagamenti dell'intera zona Stazione di Collecorvino, indice questo dell'indubbia origine meteorica e non freatica dell'acqua che affluiva nell'immobile, nonché con il fatto che l'acqua fosse mista a fango, evidentemente eroso dal terreno circostante, cosa invece non possibile nell'ipotesi prospettata in cui l'acqua fosse filtrata dal sottosuolo attraverso le fondazioni e/o le mura perimetrali interrate.
Argomentano che la ricostruzione dei CTU, che vede la mancata impermeabilizzazione quale causa della presenza di acqua nel seminterrato, contrasta con il fatto che gli allagamenti sono cessati dopo il 2017, grazie ai lavori descritti nella nota a firma dell'Ing.
e documentati nei fascicoli di parte, che hanno risolto in maniera Persona_7 significativa le problematiche verificatesi come attestato dai medesimi CTU a pag. 24 dell'elaborato peritale.
22 Deducono che l'acqua, al verificarsi dell'eccezionale evento meteorico, aveva raggiunto immediatamente la quota di allagamento rappresentata dal segno sui muri nei locali seminterrati, circostanza possibile solamente nel caso di un allagamento superficiale, e non invece nel caso di allagamento da risalita attraverso il suolo e poi il pavimento.
Argomentano che sarebbe stato logico concludere che, poiché i lamentati fenomeni di allagamento del seminterrato erano cessati a seguito dell'esecuzione, nel 2018, di lavori da parte del diretti a favorire il regolare deflusso del corso di un canale di scolo del CP_28 fiume Tavo, la causa degli stessi fosse da ricondursi proprio a quest'ultimo, non invece alla mancata impermeabilizzazione dello stabile ed alla falda sottostante.
Lamentano che, seguendo l'errata tesi dell'infiltrazione di risalita della falda dovuta ad errata impermeabilizzazione, i CTU hanno previsto ingenti lavori per circa € 200.000,00 indicando opere da eseguire che sono inidonee a prevenire futuri eventuali allagamenti da precipitazioni meteoriche.
Chiedono la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio attesa la manifesta inattendibilità della perizia su cui il primo giudice ha fondato la decisione.
6.2. Al riguardo il Collegio rileva che non solo la CTU svolta nel giudizio di merito (dall'ing.
e dal dr. geol. ), ma anche quella eseguita nell'ambito del Persona_3 Per_4 procedimento per ATP (dall'ing. ) hanno accertato che le fenomenologie infiltrative Per_5 erano dovute all' inadeguata impermeabilizzazione di base dell'edificio ed hanno concluso individuando quali interventi necessari per l'eliminazione dei fenomeni lamentati dai ricorrenti l'esecuzione di opere e lavori di impermeabilizzazione di base dell'intero edificio.
6.2.1. In particolare, nel procedimento per ATP rubricato al n. R.G. 3231/2017 del Tribunale di Pescara, il CTU nominato Ing. ha eseguito gli accertamenti peritali svolgendo Per_5 plurimi sopralluoghi ed avvalendosi di n. 3 ausiliari (ovvero del geologo Parte_5 della ditta e della ditta LIFTED Ascensori), Controparte_29
e in data 21.05.2018 ha depositato l'elaborato peritale (Cfr. doc. 16 del fascicolo di primo grado dei ricorrenti) nel quale: - alle pagine 87 e 88 riferisce: “Parti comuni: in corrispondenza delle aree comuni di manovra e di distribuzione delle singole unità immobiliari, nonché dei locali tecnici (dedicati all'impianto idrico ed elettrico), è stato riscontrato un generalizzato degrado dei rivestimenti pittorici in corrispondenza della fascia inferiore delle tramezzature, evidenziati da ossidazione dei paraspigoli metallici, gradienti cromatici ed imbrattamenti, oltre ad efflorescenze ed alterazioni di dipinture ed intonaci, in termini di esfoliazioni e distacchi, indotti da fenomeni di imbibimento ed aventi altezza media dal piano calpestabile pari a ca. cm. 40 ÷ 80. Conseguenze correlate alla presenza di acqua
23 sono state altresì rilevate all'interno della fossa-ascensore, avente profondità pari a ca. cm.
155,00 mentre in corrispondenza del massetto cementizio costituente la pavimentazione dell'intero piano seminterrato – con esclusione del vano scala, dotato di differente pavimentazione – sono stati rilevati puntuali quadri micro fessurativi”; - alle pagine da 111 a
117 riferisce “Con riepilogo sintetico, il sottoscritto C.T.U. stanti la disamina della documentazione in atti e nello specifico delle diverse relazioni tecniche prodotte ( CP_30
Geol. , Arch. , Ing. , Geol. Geom. ,
[...] CP_31 CP_32 CP_20 CP_21 CP_33 tenuto debitamente conto delle risultanze delle indagini esperite dall'ausiliario dott.
[...] dalla e dalla Lifted Ascensori, ha evidenziato relativamente ai vizi Pt_5 CP_29 riscontrati ed ampiamente riportati in precedenza, nessi di eziologia correlati: - alla prossimità del piano di calpestio del piano interrato rispetto alla quota naturale della falda identificata, congruentemente con tutte le indagini svolte “… quasi esattamente da tutti a circa 5 mt dal p.c. …”: nello specifico, la prova penetrometrica DPSH1 eseguita alla fine della rampa di accesso ai locali garage interrati ha evidenziato “… la presenza di acqua a circa 1 m dal piano di calpestio, e che i terreni di fondazione non hanno evidenziato criticità particolari dal punto di vista geotecnico … diverso il discorso sulla presenza della falda che ad oggi, in condizioni statiche, è posta a circa 1 metro dal piano pavimento e quindi molto prossima al piano di fondazione. In tutti i rilievi eseguiti non si è mai registrato un superamento di tale livello …”; - alla deviazione del canale naturale preesistente “…
Analizzando i dati di campagna è possibile verificare che fra i 2 edifici gemelli in precedenza, fosse presente un impluvio naturale che attraversava il sito. L'impluvio tuttora esistente a monte è stato intubato e deviato a partire da un tombino di ispezione posto nella strada perimetrale a nord del fabbricato … La presenza del canale viene confermata anche dalla
Carta Geologica CARG Fg.351 – Pescara, che mette in evidenza come il terrazzo di 3° ordine sia attraversato da un deposito olocenico ascrivibile alla presenza del canale stesso
…”, che per le modalità di realizzazione “… La deviazione del canale naturale è stata ottenuta con un tubo in cemento di diametro 100 cm corrente lungo il perimetro esterno di proprietà ad una quota compresa fra i 2 e i 3 metri dal piano campagna ed una distanza di circa 3 metri dal muro di contenimento dei garages interrati. Inoltre per ottenere tale deviazione si sono adoperate delle curvature quasi ad angolo retto perimetralmente al fabbricato oggetto di causa per ricollegarlo poi allo sfioratore naturale a valle della strada
Nazionale …” non garantisce la piena efficienza e tenuta;
- all'assenza di drenaggio e di sistemi di impermeabilizzazione in corrispondenza del muro controterra, come chiaramente desunto: a) – dalle prove indirette a mezzo georadar: “…le scansioni effettuate sui muri
24 controterra … non si rilevano anomalie interpretabili come materiali drenanti che sarebbero caratterizzati comunque dalla presenza di vuoti …”; b) – dalle prove indirette termometriche:
“… per i muri contro terra sono state rilevate delle infiltrazioni localizzate all'attacco con la pavimentazione …”; c) – dalle prove endoscopiche: “… Nelle indagini endoscopiche (E1-
E3) effettuate sui muri contro terra non sono state rilevate impermeabilizzazioni. Non è stata rilevata né guaina bituminosa né strato di bentonite né uno strato drenante … Nell'indagine endoscopica (E2) effettuate sul muro contro terra è stata rilevata una guaina bituminosa.
Non è stato rilevato né uno strato di bentonite né uno strato drenante …”; - alla mancanza di impermeabilizzazione della pavimentazione stradale, come desumibile dalle indagini eseguite, e precisamente: a) – indagini Endoscopiche: “… Nelle indagini endoscopiche
(ES1-ES3) effettuate sulla pavimentazione si è rilevato uno spessore del piano di calcestruzzo di circa 6-7 cm;
al di sotto si è rilevato un vuoto di circa 3-4 cm dovuto alla dilavazione dello strato di bentonite ed infine uno strato di ghiaia. Nell'endoscopia (ES2) effettuata sulla porzione di pavimentazione che poggia sulla struttura di fondazione non è stato rilevato nessun strato di impermeabilizzazione …”. Ne consegue che, all'esito delle anomalie su evidenziate, in occasione di forti precipitazioni e tenuto conto del percorso del flusso idrico sotterraneo, si vengono a determinare generalizzati innalzamenti del livello della falda che, in assenza di idonei interventi di protezione – esemplificativamente impermeabilizzazione del massetto, sigillatura con materiali bentonitici a contatto fra strutture rigide e flessibili o in aree a minore resistenza, drenaggio efficiente a tergo dei muri di contenimento – inducono i fenomeni di allagamento riscontrati nell'immobile oggetto di causa.” CP_34
6.2.2. Nella CTU espletata nel giudizio di merito, in ordine alla cause dei fenomeni infiltrativi, si legge “Le fenomenologie infiltrative hanno trovato ragione di essere, dall'esame della documentazione prodotta nei fascicoli processuali, dall'attività d'indagine svolta in occasione dell'A.T.P. nonché da quanto direttamente riscontrato nel corso dei sopralluoghi, dall'inadeguata impermeabilizzazione, ovvero inesistenza, del piano seminterrato sia inferiormente al massetto del piano di calpestio nonché nella zona di ripresa di getto del conglomerato cementizio tra le pareti in conglomerato cementizio e le fondazioni. Acqua interessante il sistema fondazionale proveniente, come in precedenza esposto, da variazioni del livello della falda acquifera riferibili ad afflussi provenienti da monte (da nord)
e non a variazioni del livello del corso d'acqua principale (fiume Tavo), in particolare provenienti dal fosso che attraversava proprio il sito di causa, il cui andamento e Pt_4 sezione idraulica di deflusso sono stati modificati dalle lavorazioni per la costruzione
25 dell'edificio condominiale, di cui al progetto redatto e trasmesso dal geom. Parte_1
il 20.04.2005 - prot. 4149, in precedenza richiamato ed allegato alla presente.
[...]
Incremento del livello freatico che in occasione delle infiltrazioni lamentate di fatto si incrementava anche per il non corretto deflusso delle acque verso il fiume Tavo a causa delle riduzioni idrauliche delle canalizzazioni/fossati, come implicitamente confermato dalla documentazione agli atti di causa, nello specifico: Riduzioni dei deflussi idraulici che comunque non avrebbero dovuto esimere la progettazione dal tenere in debita considerazione casistiche come quelle verificatesi, in considerazione della preesistenza del fosso che era stato specificatamente deviato per consentire la realizzazione della Pt_4 costruzione oggetto di perizia, a seguito di progetto del geom. , Parte_1 peraltro progettista e direttore dei lavori architettonico del condominio conscio delle CP_9 caratteristiche geologiche ed idrogeologiche in considerazione della relazione geologica e geotecnica redatta dalla in data 18.10.2000, che dallo stesso veniva Controparte_30 richiamata in atti progettuali. Il EO , dalla documentazione agli Parte_1
Atti si evince che abbia ricoperto/svolto il ruolo, oltre che di progettista architettonico, di
Direttore dei Lavori generale dell'intera realizzazione. Intubare il fossato senza alcuna Pt_4 relazione di verifica idraulica sull'idoneità portate massime, consistente nell'individuazione del bacino utilizzando i dati pluviometrici relativi alle precipitazioni di massima intensità, correlati ai tempi di ritorno da assumere per casistiche del genere (10÷20 e 50), con una tubazione in cemento del diametro di 100 cm, materiale che peraltro risulta essere oltremodo "delicato" per l'estrema fragilità e conseguentemente per possibili rotture, non risulta assolutamente cautelativa e conservativa per la casistica esaminata (deviazione per la realizzazione di insediamento immobiliare) al fine di poter escludere di impermeabilizzate
l'interrato del piano seminterrato. Ad ulteriore esplicitazione di quanto illustrato si rappresenta che in usuali casistiche dove la quota di falda staziona a circa 2,5 metri dal piano di calpestio d'interrati, ovvero un metro dal piano d'imposta fondazionale, non si rende necessario prevedere impermeabilizzazioni del piano seminterrato, ma nella casistica in specie dove per la realizzazione dell'edificato si è proceduto a deviazione di un fossato, avente caratteristiche di ingente portata torrentizia, senza alcuna verifica idraulica che potesse verificare la validità di quanto progettato, risulta agli scriventi aver posto poco diligenza e/o imperizia soprattutto da parte dei Progettisti e Direttori dei Lavori come riportato in risposta ai successivi quesiti.”
Si legge inoltre (pag. 25) “Dal monitoraggio della soggiacenza durante il corso delle operazioni peritali si è accertata una variazione del livello dell'ordine di alcuni decimetri: la
26 falda acquifera non ha mai raggiunto il piano di calpestio del fabbricato di cui è lite, neanche dopo eventi meteorici di media intensità. Dato che l'ultimo evento lamentato è avvenuto nel
2017, l'assenza di allagamenti successivi deve essere individuata in modifiche dello stato dei luoghi avvenute dopo l'ultimo evento lamentato, modifiche che sono consistite nei lavori descritti nella nota a firma dell'Ing. e documentati nei fascicoli di Parte Persona_7 hanno risolto in maniera significativa le problematiche verificatesi anche se è da specificare che, contrariamente a quanto asserito dal Tecnico di Parte che dall'anno 2017 ad oggi non si sono verificati eventi eccezionali di precipitazioni atmosferiche in termini d'intensità e durata che possano generare una notevole portata sulle linee di deflusso delle acque deviate e potenziate ed al contempo un innalzamento del livello del pelo libero di scorrimento del fiume Tavo nel tratto collegato che impedisca il normale deflusso. Interventi richiamati nella nota dell'Ing. che risultano essere quelli effettuati Persona_7 dall'Amministrazione comunale di cui al verbale di accertamento di Somma Urgenza da parte del comune di Collecorvino del 30.03.2017 nonché l'intubamento delle acque di un fosso in via San Gabriele presentata dal sig. con progetto a firma del geom. Parte_4
di cui alla S.C.I.A. prot n. 9076 del 25.10.2017. Pertanto gli scriventi Testimone_1
CTU, in base a quanto esposto anche in premessa alle risposte ai quesiti, non convengono sulla soluzione definitiva delle cause, in considerazione che tutti gli interventi interessanti il deflusso delle acque provenienti da monte non sono suffragati da studi di valutazione idraulica con individuazione del/i bacino/i utilizzanti i dati pluviometrici relativi alle precipitazioni di massima intensità, correlati ai tempi di ritorno da assumere per casistiche del genere (10÷20÷50 e 100 anni), fermo restando che il piano interrato dell'immobile non risulta dotato, per quanto sopra esposto, delle intrinseche garanzie in termini di tenuta all'acqua.”
6.2.3. Nei chiarimenti forniti all'esito delle osservazioni formulate dai consulenti tecnici di parte i CTU hanno precisato: - di avere individuato la causa dell'incremento freatico anche nel “non corretto deflusso delle acque provenienti da monte verso il fiume Tavo a causa delle riduzioni idrauliche delle canalizzazioni/fossati in luogo della preesistenza del fosso che era stato specificamente deviato per consentire la realizzazione della costruzione Pt_4 oggetto di perizia. Specificatamente, in relazione all'intubazione con deviazione di tracciato originario del fosso dall'esame della documentazione grafica di cui al verbale di Pt_4 sopralluogo del 2.09.2022 di cui all'allegato “A” dell'elaborato peritale prodotto, risulta di tutta evidenza che il tracciato presenti tratti con variazioni non graduali ed è notorio che in tale casistica non si ha un corretto deflusso delle acque, con inevitabile riduzione delle
27 portate”; - che “con riferimento al periodo di osservazione peritale rispetto al quale non si sono avute risalite sostanziali dell'acqua nel sottosuolo, si rappresenta che il periodo stesso non risulta significativo in quanto nel lasso di tempo intercorso non si sono manifestate precipitazioni considerevoli in termini di intensità e soprattutto di durata, simili all'epoca delle lamentate infiltrazioni di acqua, tant'è che sono state richieste proroghe nell'auspicio del verificarsi di eventi atmosferici rilevanti”; - che “le cause degli allagamenti sono da attribuire
a variazioni del livello di falda acquifera, riferibili ad afflussi provenienti da monte (da nord)
e non a variazioni del livello del livello del corso d'acqua principale (fiume Tavo), in particolare provenienti dal fosso , mentre “gli interventi descritti nella nota a firma Pt_4 dell'ing. e documentati nei fascicoli di parte hanno solo in parte risolto Controparte_35 le problematiche degli allagamenti, fermo restando che a far data da quei lavori non si sono verificati eventi meteorici di notevole intensità”.
6.3. Le univoche conclusioni delle CTU svolte nell'ambito dell'ATP e del successivo giudizio di merito da diversi e qualificati professionisti, che hanno concordato sulle cause dei danni e sui lavori da effettuare, nonché i chiarimenti offerti in sede di risposta alle osservazioni formulate dai CTP alla CTU svolta nel giudizio di merito, consentono di ritenere acclarata la presenza del grave vizio costituito dalla inadeguata e (per alcune parti) insussistente impermeabilizzazione del piano seminterrato (necessaria in ragione delle caratteristiche del terreno (ove per la realizzazione del fabbricato si è proceduto alla deviazione di un fossato)
e del nesso causale con il fenomeno infiltrativo.
Il rilievo secondo cui il livello della falda si sarebbe mantenuto pressoché invariato durante il periodo di osservazione svolto dai CTU trova adeguata spiegazione nel fatto che in detto periodo non si sono verificate precipitazioni in termini di intensità e soprattutto di durata simili a quelle dell'epoca delle lamentate infiltrazioni.
Anche il rilievo secondo cui il rischio di reiterazione del fenomeno lamentato dai ricorrenti sarebbe stato eliminato a seguito dei lavori eseguiti su un canale comunale di scolo (il che dimostrerebbe anche l'erroneità della tesi della riconducibilità dei fenomeni infiltrativi alle oscillazioni del livello della falda sotterranea in assenza di adeguata impermeabilizzazione) risulta smentito da quanto risposto dai CTU in sede di chiarimenti resi all'esito delle osservazioni, che cioè detti lavori hanno solo in parte risolto il problema, “fermo restando che a far data da quei lavori non si sono verificati eventi meteorici di notevole intensità”.
7. Infondato si rivela anche il secondo motivo dell'appello proposto dal geom.
[...]
, dalla e dalla Parte_1 Parte_2 Parte_3
28 7.1. Con tale motivo, che riguarda in particolare la posizione delle imprese Parte_2
e gli appellanti lamentano la contraddittorietà della sentenza
[...] Parte_3 impugnata nella parte in cui, da un lato, ha riscontrato la sussistenza, nel caso in esame, di tutti gli elementi tipici del c.d. appalto a regia e, dall'altro, ha affermato invece la corresponsabilità delle imprese appaltatrici di singole e specifiche opere, Parte_2
e in quanto non sarebbero emersi elementi sufficienti a ritenere le Parte_3 imprese relegate a rivestire il ruolo di nudus minister.
Argomentano che il giudice di primo grado ha correttamente rilevato che la CP_9 aveva individuato e pianificato le lavorazioni da eseguirsi, ne aveva fornito i materiali ed aveva effettuato la posa in opera di componenti edilizi.
Sostengono che la committente ha avuto un ruolo attivo nella gestione dell'appalto in quanto ha personalmente scelto le imprese esecutrici con le quali stipulare i contratti di appalto, ha individuato i singoli lavori da eseguire mantenendo un costante controllo e il contratto di appalto con la prevedeva clausole tipiche dell'appalto a regia. Pt_3
Deducono che il giudice di prime cure non ha considerato che i CTU hanno rilevato: “che sia che sono imprese che di fatto sono state Parte_2 Parte_3 contrattualizzate per l'esecuzione di specifiche lavorazioni, tra le quali non erano previste opere d'impermeabilizzazione, eccezion fatta di zone limitate alle pareti controterra in corrispondenza delle rampe”.
Argomentano che il giudice ha erroneamente affermato la responsabilità della Parte_2 sulla base del rilievo che essa avrebbe dovuto essere a conoscenza della falda
[...] acquifera in quanto: - si trattava di allagamento del piano interrato per acqua che vi si riversava dall'alto e dall'esterno e non dal piano fondale;
- avendo la committente commissionato solo posa in opera e per specifiche lavorazioni, la singola impresa doveva eseguire correttamente ed a regola d'arte solo la posa in opera di quanto fornito dalla committente;
- l'impresa affidataria delle opere non poteva sapere se successivamente la committente avrebbe affidato, alla stessa o ad altre imprese, la realizzazione di ulteriori lavori e, tra essi, anche l'impermeabilizzazione.
Lamentano che il giudice non ha considerato che la nell'esecuzione Parte_2 dell'appalto affidatole risultava contrattualmente vincolata alle direzioni del tecnico D'Ausilio
, direttore dei lavori nominato da nel contratto stipulato con CP_16 CP_9 Parte_2 il 10.05.2006 e che la società appaltatrice non aveva quindi la possibilità di eseguire in
[...] autonomia le opere.
29 Argomentano che non sussiste responsabilità della in quanto il suo Parte_3 intervento è avvenuto quando l'edificio era ormai realizzato ed essa si era limitata alla posa in opera di finiture e alla costruzione delle rampe di accesso al seminterrato
(impermeabilizzate).
Deducono che la dichiarazione dell'impresa nel contratto “di aver preso completa ed esatta visione degli allegati tecnici e progettuali, nonché della convenzione così come pure della natura del terreno e della ubicazione del costruendo fabbricato” costituisce mero refuso inserito nel contratto, dal momento che fa riferimento ad un “costruendo fabbricato” quando invece è documentalmente provato che all'atto della sottoscrizione del contratto tra
[...]
e il fabbricato era già stato non solo costruito, ma anche Parte_3 CP_9 collaudato.
Argomentano che non vi è alcuna previsione normativa in base alla quale poter sostenere che fosse onere dell'appaltatrice verificare (ex post) l'idoneità progettuale e la corretta realizzazione del fabbricato sul quale si apprestava ad eseguire le finiture in quanto l' area interessata dal fabbricato, già edificato al momento della stipula del contratto di appalto con la non è soggetta al vincolo P.S.D.A. (Piano Stralcio Difesa Alluvioni). Parte_3
Deducono che il giudice di primo grado avrebbe dovuto riconoscere l'esenzione di responsabilità in capo alle imprese esecutrici di altre e diverse lavorazioni, sottoposte al costante indirizzo e controllo della committente e con materiali forniti da quest'ultima, in quanto, nel caso di appalto a regia, il dovere di formulare contestazioni alle istruzioni palesemente errate del committente deve essere necessariamente circoscritto alle sole lavorazioni oggetto dell'incarico affidato e nel caso di specie le imprese appaltatrici non erano incaricate di eseguire le opere di impermeabilizzazione, e non avevano alcun onere di verificare la bontà del progetto a riguardo.
Lamentano, in via subordinata, la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui vi si afferma che le imprese convenute, poi risultate soccombenti, non abbiano fornito la prova di aver rivestito il ruolo di nudus minister.
Chiedono l'ammissione delle prove non ritenute meritevoli di essere acquisite in primo grado
– i.e. le prove testimoniali richieste con la II memoria ex art. 183 cpc delle odierne appellanti
- nonostante la richiesta di ammissione fosse stata ritualmente reiterata in sede di precisazione delle conclusioni.
Lamentano l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non procede alla graduazione della responsabilità tra le imprese esecutrici e la committente, avendo posto sullo stesso piano chi ha governato la costruzione e fornito la materia con i meri esecutori
30 di singole prestazioni, tra le quali non vi sono quelle che, stando ai periti, andavano invece eseguite e che sarebbero, a sentir loro, la causa degli allagamenti.
7.2. Il Collegio ritiene preliminarmente utile ribadire in questa sede che l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente ed è esente da responsabilità solo se dimostra di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale “nudus minister”, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo.
Al riguardo la Suprema Corte ha avuto più volte occasione (vedi Cass. 29864/2019 e precedenti in essa richiamati) di precisare che “L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista
o del committente, ne' l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori” (si veda Cass. 23594/17; Cass. 8016/12).”
7.3. Ciò detto si rileva che il primo giudice –se, al fine dell'affermazione della responsabilità della venditrice/costruttrice ha correttamente valorizzato la posizione assunta CP_9 dalla stessa, di diretta responsabilità nella costruzione dell'opera nei confronti degli acquirenti (atteso che l'art. 1669 c.c. trova applicazione non solo nelle ipotesi in cui il venditore abbia provveduto alla costruzione con gestione di uomini e mezzi, ma anche nelle ipotesi in cui, pur avendo utilizzato l'opera di soggetti estranei, la costruzione sia, a lui riferibile in tutto o in parte per avere essa partecipato in posizione di autonomia decisionale, mantenendo il potere di coordinare lo svolgimento dell'altrui attività o di coordinare o di impartire direttive o di sorveglianza), rilevando come la avesse individuato e CP_9 pianificato le lavorazioni da eseguire (la cui realizzazione in concreto era stata affidata alle imprese appaltatrici, da lei scelte, con individuazione nel dettaglio dei lavori da eseguire), avendo conservato il potere di operare le scelte in sede di realizzazione in merito ai materiali da utilizzarsi, effettuate dalla committenza, tramite il tecnico incaricato, proprio fiduciario, geom. altrettanto correttamente ha ritenuto la responsabilità delle Parte_1
31 imprese appaltatrici rilevando come, escluse le ipotesi in cui l'appaltatore possa essere considerato un nudus minister, lo stesso è tenuto a formulare contestazioni ove rilevi inidoneità progettuali o di diversa natura.
E che nella specie entrambe le imprese appaltatrici fossero a conoscenza della presenza della falda acquifera è stato correttamente ritenuto provato in primo grado sul rilievo che la
(la quale era stata qualificata già nella comunicazione di inizio lavori del Parte_2
18.09.2005 quale “costruttore delle strutture”) si era occupata dello sbancamento del terreo e della realizzazione delle fondazioni (in forza del contratto datato 10.05.2006) ed avendo la dichiarato nel contratto (sottoscritto per l'ultimazione della Parte_3 costruzione e per le finiture (tra cui, per quanto di interesse in questa sede e secondo quanto risulta dal computo metrico allegato al contratto, “realizzazione di parete in c.a. controterra”…”mediante scavo a sezione obbligata con mezzo meccanico, parete in c.a.”,
“realizzazione di vespaio per pare controterra e pareti rampe di accesso garage in c.a.”,
“realizzazione muro in c.a. nel locale seminterrato in prossimità della rampa con ripresa ferri
e impiego di chimico”, “realizzazione massetto di sabbia e cemento”…”solo per passerella in c.a.” realizzazione di massetto in cls con rete elettrosaldata “posto lato ingresso appartamenti”, “realizzazione di rampe di accesso al piano garage, comprensivo di scavo con mezzo meccanico, platea di fondazione e pareti controterra in c.a., riempimento per pendenza rampa e massetto armato per finitura rampa”).
I CTU a pag. 18 dell'elaborato peritale hanno rilevato “Ad ogni buon conto è da rilevare che sia che sono imprese che di fatto sono state Parte_2 Parte_3 contrattualizzate per l'esecuzione di specifiche lavorazioni tra le quali non erano previste opere d'impermeabilizzazione, eccezion fatta di zone limitate alle pareti controterra in corrispondenza delle rampe di cui si è relazionato in risposta al primo quesito in relazione al computo metrico allegato al contratto sottoscritto tra la e CP_9 Parte_3 il 9.11.2008. Nondimeno è da rilevare che le società e
[...] Parte_2 Pt_3
nelle more delle proprie capacità tecniche, si sarebbero potute rendere Parte_3 parti diligenti per proporre/evidenziare interventi d'impermeabilizzazione del piano seminterrato, in considerazione che la presenza del fosso era manifesta all'epoca della Pt_4 sottoscrizione di entrambi di appalti. Tale sensibilizzazione avrebbe dovuto interessare maggiormente la società in quanto si è occupata delle opere Parte_3 successive alla realizzazione del corpo strutturale soprattutto in considerazione che nel computo metrico allegato al contratto sottoscritto con l'" era prevista la CP_9 realizzazione d'impermeabilizzazione limitata alle rampe di accesso che avrebbe dovuto
32 allertare sulla necessità di estendere tale lavorazione a tutto il piano interrato. Inoltre della documentazione fotografica allegata alla CTP dell'ing. come allegato n. 7 risulta Persona_8 in maniera evidente come l'impermeabilizzazione, della quale non si riesce a comprendere con quale estensione, sia stata posta in essere in maniera inadeguata e soprattutto senza alcuna attenzione di preservazione.”
I CTU a pag. 21 dell'elaborato peritale hanno evidenziato la responsabilità in capo “alle società " ed " che sebbene abbiano sottoscritto Parte_2 Parte_3 contratti dove venivano esplicitate le singole lavorazioni dagli Atti non risulta che abbiano esercitato la capacità tecnica di rappresentare alla Committenza la problematica di prevedere idonee d'impermeabilizzazione. Responsabilità stimata in termini medio statistici dell'ordine rispettivamente del 3% in capo " e del 7% relativamente Parte_2 all'" . Parte_3
7.4. Non meritevoli di accoglimento si rivelano le richieste di prove orali articolate dagli odierni appellanti in primo grado con la seconda memoria ex art. 183 VI comma C.P.C., reiterate nell'ambito del presente grado di appello, dovendo al riguardo rilevarsi che le stesse afferiscono a circostanze di fatto non tempestivamente allegate entro il primo termine di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. (che come è noto segna il momento finale per la definitiva fissazione del thema probandum e decidendum) e comunque non idonee a dimostrare la veste di nudus minister assunta da ciascuna delle imprese in questa sede appellanti, sia perché, in parte, afferenti a fatti non contestati o irrilevanti al fine del decidere.
8. Anche il terzo motivo dell'appello, che riguarda in modo specifico la posizione del geom.
, si rivela infondato. Parte_1
8.1. Con tale motivo gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il geom. avesse rivestito tanto il ruolo di direttore dei lavori Parte_1 che di progettista dell'intera opera, considerato invece che l'una e l'altra attività devono considerarsi allo stesso inibite dalla legge, trattandosi di costruzione di cemento armato di non modesta entità, pertanto riservata ad ingegneri e architetti.
Argomentano che vi è prova di un rapporto contrattuale di direzione lavori che esclude ogni attività in capo al geom. in ambito strutturale, circoscrivendo invece il suo Parte_1 intervento al solo aspetto architettonico.
Sostengono che la lamentata mancanza di impermeabilizzazione, ammesso che fosse stata necessaria, sarebbe quindi rientrata nelle attribuzioni esclusive dell'arch. o dell'ing. Per_9
, nominato dalla committente ad hoc per la realizzazione delle fondazioni e CP_16
l'elevazione della struttura.
33 Lamentano l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato la responsabilità del geom. sulla base del presunto svolgimento da parte sua di compiti progettuali Parte_1
e di direzione dei lavori dallo stesso non effettivamente svolti.
Argomentano che la mancata impermeabilizzazione del seminterrato, anche laddove si ritenesse ad egli in parte addebitabile, non avrebbe contribuito in alcun modo alla causazione degli allagamenti denunciati.
8.2. Il Collegio ritiene di dovere, in primo luogo, precisare che il geom.
[...]
, come emerge dalla comunicazione inizio lavori del 27.09.2005 e dalle Parte_1 dichiarazioni richiamate nei certificati di agibilità rilasciati, ha svolto il ruolo di progettista e direttore dei lavori.
Va aggiunto che i CTU hanno evidenziato, in relazione alla posizione del EO
, che egli è stato progettista e direttore dei lavori non solo Parte_1 architettonico, ma anche di pianificazione e coordinamento generale prima e nel corso dei lavori, nonché tecnico di riferimento dell'impresa appaltatrice CP_9
8.3. Ciò detto si rileva che la responsabilità dello stesso in relazione al vizio accertato dai
CTU appare ancora più rilevante ove si consideri che lo stesso era ben conscio della presenza del fossato ER, per il quale aveva peraltro redatto il progetto di deviazione per la realizzazione dall'attività edilizia oggetto di perizia e che egli non ha tenuto in adeguata considerazione “la possibilità che il piano interrato dell'immobile potesse andare incontro ad infiltrazioni d'acqua in considerazione che l'immobile si trova in una zona notoria per gli allagamenti, in virtù del rallentamento del deflusso delle acque verso il fiume Tavo dovuto ad inadeguatezza dei canali/condutture di scolo, ovvero occlusione della sezione idraulica associata all'innalzamento della quota del pelo libero di scorrimento del richiamato fiume in occasione di intense precipitazioni atmosferiche in termini d'intensità e durata. Geometra che a parere degli scriventi C.T.U. è stato alquanto superficiale nel dimensionamento della linea di deviazione del fosso ER, come in precedenza relazionato, con alcun avallo di studio di verifica idraulica relativamente all'idoneità delle dimensioni della tubazione utilizzata.”
I CTU nell'accertare la responsabilità dei convenuti a pag. 21 della relazione la riconoscevano “a. principalmente in capo al geom. , in qualità di Parte_1 tecnico di fiducia dell' progettista e direttore lavori architettonici con funzioni di CP_9 fatto di coordinamento generale, nonché redattore del progetto di deviazione del fosso Pt_4
e pertanto ben a conoscenza dello stato dei luoghi antecedente all'intervento realizzativo e che pertanto avrebbe dovuto tenere in debita considerazione effetti di incrementi di portato
34 del fosso e sensibilizzare altresì gli altri Professionisti ed Operatori che hanno Pt_4 partecipato alla realizzazione dell'opera. Responsabilità stimata in termini medio statistici dell'ordine del 70%.”
9. Neanche il quarto motivo dell'appello proposto dal geom. , dalla Parte_1
e dalla si rivela meritevole di accoglimento. Parte_2 Parte_3
9.1. Con tale motivo gli appellanti, in via subordinata, lamentano l'erronea liquidazione delle spese, tanto di ATP che di merito in complessivi € 100.000,00 per una causa di valore di €
200.000,00, eseguita acriticamente secondo i valori tabellari medi per tutti i soggetti vittoriosi, comprese le tre parti intervenute.
Argomentano che il giudice avrebbe dovuto utilizzare il criterio equitativo esplicitato dall'art. 5 del D.M. 55/2014 e considerare che attori ed intervenuti perseguivano il medesimo interesse di tutela del condominio e chiedevano il risarcimento del danno da questo patito, che la causa è stata istruita solamente mediante CTU tecnica e che l'attività delle parti poi risultate vittoriose è stata circoscritta a far proprie le risultanze di quest'ultima, così come, precedentemente, della CTU emessa in ATP, che non sono state affrontate questioni giuridiche di complessità particolare, che non vi sono state questioni di urgenza, né profili di difficoltà nella difesa.
9.2. Rileva il Collegio che il regolamento delle spese di lite adottato dal primo giudice si rivela corretto ed in linea sia con il principio della soccombenza che con i principi reiteratamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In caso di intervento adesivo, l'interventore diventa parte del giudizio, in ordine alla cui posizione si applicano gli artt. 91 e 92 c.p.c., potendo, perciò, essere anche condannato alle spese in caso di soccombenza della parte adiuvata o vedersi riconoscere il favore delle spese nell'ipotesi di vittoria della stessa parte adiuvata.” (Corte di Cassazione, Sez. Unite, n.
27846/2019).
Il giudice di primo grado correttamente ha condannato le parti soccombenti in solido a corrispondere in favore degli intervenuti € 3.827,00 per il giudizio di ATP e € 14.103,00 per il giudizio di merito ai sensi del D.M. 55/2014, in applicazione dei parametri in vigore dal
2022 includendo nella liquidazione la fase di studio, la fase introduttiva, la fase istruttoria e la fase decisionale con applicazione dei parametri medi.
Correttamente inoltre ha considerato la complessità della causa in ragione delle eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate dalle parti, nonché di tutti gli atti depositati nel fascicolo di primo grado e delle attività tutte espletate.
35 10. Il quinto motivo dell'appello proposto dal geom. , dalla Parte_1 [...]
e dalla e il primo motivo dell'appello proposto dall' Arch. Parte_2 Parte_3
possono essere trattati congiuntamente e si rivelano infondati. CP_1
10.1.Con il quinto motivo dell'appello proposto dal geom. , dalla Parte_1
e dalla gli appellanti lamentano l'erroneità della Parte_2 Parte_3 sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la data dell'effettiva contezza dei vizi da parte degli attori potesse essere individuata nella data di consegna della relazione peritale dell'ing. e del geol. , risalente al 05.06.2017, con conseguente CP_21 CP_20 tempestività della denuncia e della proposizione dell'azione, avvenuta entro l'anno con il ricorso per ATP in data 30.06.2017.
Argomentano che gli attori erano consapevoli dei vizi dell'immobile sin dal 2014, quando, a seguito di temporali ed acquazzoni, avevano constatato l'allagamento della proprietà e l'assemblea condominiale aveva incaricato l'ing. della redazione di una Controparte_36 perizia tecnica, consegnata in data 04.03.2014.
Rilevano che all'atto dell'istaurazione del giudizio di ATP doveva ritenersi già ampiamente ed inutilmente decorso il termine annuale appositamente previsto dall'art. 1669 c.c. a pena di decadenza per la speciale azione di responsabilità di cui trattasi.
Con il primo motivo dell'appello proposto dall' Arch. l'appellante lamenta l'erroneità CP_1 della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha escluso la decadenza dall'azione ex art. 1669 c.c. individuando il momento dal quale far decorrere i due distinti termini contemplati dalla disposizione dell'art.1669 c.c. nella data di consegna al CP_2 committente del menzionato elaborato peritale a firma dell'ing. e del geol. CP_20
CP_21
Rileva che il giudice non ha considerato quanto emerso già dalla relazione tecnica dell'ing.
del 4.03.2014, che, dopo aver riscontrato evidenti carenze in fase Controparte_36 progettuale degli ambienti al piano seminterrato, individuava le cause dei lamentati allagamenti, sicché in tale data doveva ritenersi conseguita la conoscenza tecnica certa dei vizi e della loro origine che mai alcuna denuncia di vizi e/o difetti dalla data di acquisto degli immobili Parte_6 de quibus (anno 2009) sino alla notifica del ricorso per ATP era stata formalmente comunicata all'arch. , né dai condomini istanti né dalla o altri. CP_1 CP_9
Deduce che i lamentati fenomeni di allagamento, come emerso per tabulas nel corso del giudizio di primo grado, in tesi avversa si sono manifestati sin dall'epoca dell'acquisto delle rispettive unità immobiliari da parte dei sigg.ri , , pur se CP_5 CP_6 CP_7 CP_8
36 di tali eventi e dei supposti vizi strutturali l'arch. non ha mai avuto la benché minima CP_1 contezza per quasi otto anni.
10.2. Il Collegio ritiene utile premettere che nella specie, siccome peraltro non contestato nel presente grado dagli appellanti, viene in considerazione la disciplina prevista dall'art. 1669 c.c., atteso che i vizi accertati integrano quei gravi difetti di costruzione previsti dall'art. 1669 c.c. che tutela il committente/acquirente rispetto a tutte le alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura, tra le quali rientrano anche i vizi di realizzazione determinanti infiltrazioni d'acqua all'interno degli immobili e sui muri di contenimento.
10.3. Secondo quanto previsto dall'art. 1669 c.c. (che prevede una garanzia decennale) il committente/acquirente ha l'onere di provare di avere fatto la denuncia entro il termine di decadenza di un anno dalla scoperta dei vizi e spetta al giudice del merito valutare se e quando questi abbia raggiunto la piena conoscenza dei difetti e della loro consistenza, di grado così apprezzabile da consentire di denunziarli responsabilmente, nonché stabilire se le eventuali già inviate comunicazioni al costruttore non integrino di per sé delle vere e proprie denunce atte a far decorrere invece il termine prescrizionale.
Una volta denunziati tempestivamente i vizi, il committente/acquirente ha poi l'onere di far valere il proprio diritto entro il termine di prescrizione di un anno.
10.4. Ciò premesso, si rileva che l'impostazione seguita dal primo giudice, per escludere la fondatezza delle eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dai resistenti-convenuti, risulta condivisibile.
La stessa risulta in linea con l'orientamento interpretativo costantemente seguito dalla
Suprema Corte (Cass. n. 10048 24/04/2018; Cass. n. 12829/2018 in motivazione;
Cass. n.
3040/2015; Cass. n. 9966/2014; Cass. n. 2460/2008; Cass. n. 1463/2008, tutte richiamate da Cass.
n. 23233/2024) secondo cui il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, e tale termine può essere postergato all'esito degli accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale.
Nella pronuncia n. 23233/2024 la Suprema Corte ha ribadito l'importanza, sottolineata anche da Cass. n. 1463 del 2008, degli accertamenti tecnici, per il fatto che, ai fini del decorso del termine, è necessaria la piena comprensione del fenomeno e la chiara
37 individuazione ed imputazione delle sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo.
La Suprema Corte ha altresì precisato (Cass. 28958/2023), ribadendo un principio da tempo affermato nella giurisprudenza di legittimità, che la scoperta dei vizi si intende verificata quando il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficiente, di regola, per il decorso del termine suddetto, la constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo, non potendosi onerare il danneggiato di proporre senza la dovuta prudenza azioni generiche a carattere esplorativo o comunque suscettibili di rivelarsi infondate;
sicché la conoscenza completa, idonea a determinare il decorso del doppio termine, dovrà ritenersi conseguita, in assenza di convincenti elementi contrari anteriori da dedursi e provarsi dall'appaltatore, solo all'atto dell'acquisizione di idonei accertamenti tecnici.
10.5. Tale momento deve nella specie essere individuato, come già affermato dal primo giudice, nella data di consegna (5.06.2017) della relazione peritale a firma dell'ing. CP_21
e del geol. , che (all'esito di approfonditi accertamenti tecnici) ha individuato nella CP_20 assente o inadeguata impermeabilizzazione del massetto la causa dei continui allagamenti data la natura idrogeologica del terreno, la presenza di falda acquifera ad una quota molto prossima al piano fondale e la variazione della stessa in relazione ad eventi meteorici.
In questa sede va ulteriormente precisato che la prima relazione tecnica del 2014 a firma dell'arch. non aveva adeguatamente indagato sulle cause del fenomeno infiltrativo Per_10 tanto da non aver individuato nel difetto di impermeabilizzazione la causa degli stessi e da aver suggerito degli interventi poi rivelatisi del tutto inadeguati.
Soltanto a seguito degli accertamenti svolti dall'ing. e dal geol. (la cui CP_21 CP_20 relazione, come detto è stata consegnata al Condominio in data 5.06.2017) il Condominio ed i condomini hanno acquisito conoscenza in modo dettagliato e tecnicamente inconfutabile l'inadeguatezza e carenza della impermeabilizzazione.
10.6. Una volta chiarito che il momento dal quale far decorrere il termine di decadenza e prescrizione previsto dall'art. 1669 c.c. è individuabile nel 5.06.2017, va poi rilevato che il ricorso per accertamento tecnico preventivo è stato depositato in data 30.06.2017, comportando la tempestiva denuncia dei vizi e l'interruzione della prescrizione, con sospensione del relativo temine fino al termine del procedimento avvenuto con il deposito della relazione peritale il 21.05.2018.
38 Il giudizio di merito è stato poi introdotto nell'agosto 2018 nel rispetto del termine di prescrizione.
11. Procedendo oltre nell'esame dell'appello proposto dall'arch. , va ora esaminato Per_9 il secondo motivo di gravame, che si rivela parimenti infondato.
11.1. Con tale motivo l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato la corresponsabilità dell'arch. (progettista delle opere strutturali e D.L. CP_1 della parte strutturale del complesso edilizio in questione) per i vizi di impermeabilizzazione sebbene gli stessi siano vizi costruttivi e non strutturali e sebbene i CTU non abbiano rilevato problemi di staticità strutturale dell'edificio.
Lamenta che il giudice di primo grado non ha specificato in cosa consisterebbero o quali sarebbero gli accorgimenti che l'appellante avrebbe dovuto porre in essere.
Argomenta che il giudice ha omesso di considerare che l'arch. ha individuato la CP_1 falda acquifera nel suo scorrimento ad una profondità di ca. 5 mt. (come oltretutto confermato sia dall'ing. che dal collegio peritale nominato nel giudizio di merito) Per_5
e l'ha valutata secondo le risultanze della relazione redatta dalla in data CP_30
18.10.2000, elaborato allegato al progetto strutturale a firma depositato in data CP_1
28.04.2005, col n.1341.
Deduce che la presenza di tale falda non è stata evidentemente considerata rilevante ai fini strutturali, dato che non era suscettibile di variazioni significative ed era di fatto “stabile” come confermato dagli stessi CTU, i quali, in occasione dei diversi sopralluoghi, non hanno mai riscontrato alcun innalzamento significativo della falda in argomento.
Spiega, sulla contestata mancanza di una relazione geotecnica e sulle fondazioni, che la sentenza impugnata si limita a riportare quanto affermato in maniera apodittica dai CTU
e e che, come espressamente riportato nelle osservazioni critiche Persona_3 Per_4 di parte a firma dell'arch. tempestivamente inoltrate, si è comunque eccepito Per_11 che nel periodo di conferimento dell'incarico all'arch. ed in ragione del regime di CP_1 calcolo non sismico per il quale all'epoca si è legittimamente optato non sussisteva alcun obbligo di tale allegazione documentale da parte dello strutturista designato.
Deduce che i CTU hanno precisato di non aver riscontrato alcun vizio strutturale nell'edificio de quo, né hanno ricondotto i danni lamentati dai ricorrenti e le loro cause a carenze, cedimenti e/o fenomeni di dissesto globale o localizzato salvo avanzare mere congetture in linea puramente ipotetica in concreto escluse dai riscontri tecnici agli atti.
Rileva che anche dagli interventi tecnici suggeriti dai CTU e per Persona_3 Per_4 risolvere l'ipotetico ripetersi dei denunciati fenomeni di allagamento, analoghi a quelli
39 individuati già nell'ambito dell'ATP dall'ing. , emerge il fatto che non sussisteva Per_5 alcun grave vizio e/o difetto strutturale ab origine né problemi di staticità strutturale nell'edificio di cui avrebbe dovuto occuparsi l'arch . CP_1
Argomenta che la carenza e/o inidonea impermeabilizzazione del massetto sottostante il piano di calpestio del livello seminterrato del fabbricato medesimo non può in nessun modo ascriversi a colpa professionale dell'arch. , non rientrando detto incombente tra le CP_1 mansioni attribuite al tecnico strutturista come univocamente riferito sia dall'Ing. Per_5 nella fase di ATP sia dai CTU della successiva fase di merito.
Lamenta che il giudice non ha tenuto in considerazione quanto emerso dalla perizia in merito all'esecuzione di altri ed ulteriori interventi strutturali successivamente all'opera prestata dall'arch. ed anche dopo l'intervenuto collaudo statico da parte dell'Ing. D'Ausilio. CP_1
Deduce che la realizzazione dei massetti del piano seminterrato privi di alcuna impermeabilizzazione, del sistema di captazione e smaltimento delle acque esterne ed al piano seminterrato nonché della deviazione del fosso sono stati eseguiti dalla Pt_4 [...] contrattualizzata in data 9.11.2008, ossia in epoca senz'altro ben Parte_3 successiva all'ultimazione dei lavori strutturali (la relazione a struttura ultimata a firma dell'arch. è del 22.10.2007) e di fatto al collaudo statico risultando dunque CP_1 lavorazioni tutte in alcun modo riconducibili (e tantomeno imputate dagli stessi CTU) alla figura professionale dell'arch. . Controparte_1
Lamenta che il giudice di primo grado non ha tenuto conto della risposta fornita dai CTU al quesito con cui si chiedeva di verificare se i lavori eseguiti in prossimità dei luoghi per cui è causa, lavori descritti nella nota a firma dell'ing. del 26.11.2019, Persona_7 potevano aver eliso in via definitiva la causa delle problematiche lamentate dai condomini.
Evidenzia che i CTU hanno affermato che gli interventi avevano risolto in maniera significativa le problematiche verificatesi, salvo tuttavia rettificare e correggere poi leggermente il tiro in sede dei chiarimenti resi (pag. 6, sub. lett. C) ove invece si leggeva che i medesimi interventi “…hanno IN PARTE RISOLTO le problematiche degli allagamenti, fermo restando che a far data da quei lavori non si sono verificati eventi meteorici di notevole intensità…”
Argomenta che se, come accertato, i lavori eseguiti di cui alla richiamata nota a firma dell'Ing. hanno di fatto risolto le criticità connesse al ripetersi di allagamenti, Persona_7 quali quelli di cui si dolgono gli istanti, tant'è che non si sono più verificati nuovi eventi dopo la loro realizzazione (pur permanendo la falda ed in costante assenza di impermeabilizzazione del massetto sottostante il pdc), allora gli ulteriori interventi
40 indubbiamente dispendiosi e di certo onerosi si rivelano senz'altro inutili per le finalità indicate dagli stessi CTU, ossia prevenire nuovi allagamenti (e non fenomeni di risalita) in occasione di precipitazioni atmosferiche di carattere eccezionale.
11.2. Ritiene il Collegio che correttamente il primo giudice, sulla scorta delle risultanze della
CTU espletata in giudizio, abbia ritenuto l'arch. corresponsabile dei vizi accertati dal CP_1
CTU.
11.2.1. E' pacifico che l'arch. ha svolto l'attività di progettista e di direttore di lavori CP_1 delle opere strutturali.
11.2.2. Nella relazione tecnica a firma dei CTU (ing. e geol. ) si Persona_3 Per_4 spiega “dalla lettura degli atti non risulta che l'Architetto abbia in maniera alcuna tenuto in considerazione la possibilità dell'innalzamento del livello di falda, anzi dagli atti redatti e depositati al Genio Civile non risulta alcuna relazione geotecnica e sulle fondazioni di D.M.
Min. LL.PP. 11.03.1988, in considerazione della copia dichiarazione regime di calcolo del
18.04.2005 di cui all'allegato 4 della memoria di replica dell'avv. Sardellone Massimiliano del 9.01.2021. Inoltre nella relazione di calcolo allegata ai fascicoli processuali non si fa riferimento ad alcuna verifica della capacità portante delle fondazioni, dove al più si sarebbe potuto riscontrare la considerazione o meno della presenza e profondità della falda. Inoltre si evidenzia come nell'elaborato grafico-strutturale denominato Tav 2 "Pianta fondazioni ed armatura travi" le pareti perimetrali risultano presenti limitatamente ai lati maggiori dell' interrato, limitatamente alla sagoma di elevazione dell'edificio, con indeterminatezza delle altre pareti che coincidono con la delimitazione delle rampe di accesso al piano interrato stesso. Pertanto, in base a quanto in precedenza esposto la progettazione e direzione lavori strutturale sembrerebbe si sia limitata a quanto depositato al Genio Civile, mentre per le pareti delimitanti le rampe, eseguite dalla " come da computo allegato Parte_3 al contratto stipulato con l'" , successivamente alla visita di collaudo statico”; si CP_9 evidenzia inoltre che “l'arch. certamente era in possesso dell'originaria relazione CP_1 geologica e geotecnica sui terreni di fondazione redatta dalla in data Controparte_30
18.10.2000 ed era a conoscenza della presenza di fossato considerato che questo risulta nell'allegato 1 (UBICAZIONE), elaborati questi depositati al Servizio del Genio Civile di
Pescara, come risulta dai timbri apposti sui frontespizi”; si conclude nel senso del riconoscimento di una responsabilità dell'arch. “che dalla documentazione CP_1 esaminata non ha tenuto in considerazione in maniera alcuna la presenza di falda, la sua profondità ed eventuali oscillazioni nonché alcuna valutazione in merito alle verifiche
41 geotecniche/fondazionali di quanto progettato. Responsabilità stimata in termini medio statistici dell'ordine del 20%”
11.2.3. Dalla nota prot. n. 3881 del 22.10.2007, risulta per tabulas che l'Arch. , CP_1 qualificata come progettista e direttore lavori per le strutture, ha depositato presso il Servizio
Tecnico del Territorio di Pescara la relazione a struttura ultimata nella quale la medesima dichiara testualmente che “le opere strutturali sono state eseguite in conformità del progetto depositato, con l'osservanza delle prescrizioni esecutive in esso contenute, nel rispetto delle corrette tecniche di esecuzione e applicando le buone regole dell'arte. Il sottoscritto non ha avuto modo durante lo svolgimento dei lavori medesimi di effettuare richiami o ordini di servizio di alcun genere. [...] riconosciuta l'idoneità della costruzione all'uso a cui è destinata il sottoscritto dichiara per le proprie competenze l'opera collaudabile ed invita il collaudatore
a procedere alle operazioni di collaudo”.
11.3. Privo di pregio si rivela il rilievo di parte appellante secondo cui correttamente la presenza della falda non è stata considerata rilevante ai fini strutturali in ragione del fatto che la stessa era ed è insuscettibile di variazioni significative ed è di fatto “stabile”.
Al riguardo -ribadito che i CTU hanno individuato la causa delle infiltrazioni proprio nella
“inadeguata impermeabilizzazione, ovvero inesistenza, del piano piano seminterrato, sia inferiormente al massetto del piano di calpestio nonché nella zona di ripresa di getto del conglomerato cementizio tra le pareti in conglomerato cementizio e le fondazioni” in relazione al fenomeno delle “variazioni del livello della falda acquifera riferibili ad afflussi provenienti da monte (da nord) e non a variazioni del livello del corso d'acqua principale
(fiume Tavo), in particolare proveniente dal fosso che attraversava proprio il sito di Pt_4 causa, il cui andamento e sezione idraulica di deflusso sono stati modificati proprio per la costruzione dell'edificio condominiale, di cui al progetto redatto e trasmesso dal geom.
, il 20.04.2005 – prot. 4149”- si rileva che il riferimento alla mancanza Parte_1 di significative oscillazioni del livello di falda rilevata dai CTU nel corso dei vari sopralluoghi eseguiti nel corso degli accertamenti peritali, è stata così spiegata dai CTU: “In relazione al periodo di osservazione peritale durante il quale non si sono avute risalite sostanziali dell'acqua nel sottosuolo, si rappresenta che il periodo stesso non risulta statisticamente significativo, in quanto nel lasso di tempo intercorso non si sono manifestate precipitazioni considerevoli in termini di intensità e soprattutto di durata, simili all'epoca delle lamentate infiltrazioni, tant'è che sono state richieste proroghe nell'auspicio del verificarsi di eventi atmosferici rilevanti”.
42 11.4. Per il resto si rileva che i CTU hanno spiegato che, se l'impermeabilizzazione in continuità orizzontale, inferiormente al massetto del piano seminterrato nella casistica in specie non è un intervento intrinseco alla fase strutturale, i giunti impermeabili per le riprese di getto sono elementi che sono parte integrante della fase realizzativa strutturale.
A tale ultimo proposito va evidenziato che, nel descrivere la struttura in elevazione del fabbricato, i CTU hanno riferito che “la struttura in elevazione risulta intelaiata, costituita da pareti perimetrali controterra al piano seminterrato, pilastri e travi in calcestruzzo cementizio armato, con quattro impalcati di elevazione, oltre quello inclinato di copertura…”
Inoltre nella relazione di chiarimenti in ordine alle osservazioni svolte dalle parti hanno spiegato che “l'arch. certamente era in possesso dell'originaria relazione geologica CP_1
e geotecnica sui terreni di fondazione redatta dalla in data 18.10.2000 Controparte_30 ed era a conoscenza della presenza del fossato, considerato che questo risulta nell'allegato
1 (UBICAZIONE), e pertanto doveva quantomeno considerare la possibilità di innalzamento del livello freatico nel sedime di fondazione conseguentemente prevedere gli accorgimenti minimali che la casistica richiedeva, quali ad esempio l'impiego di sigillanti nelle riprese di getto delle pareti controterra rispetto alla sottostante fondazione”.
Hanno altresì chiarito che “nel caso di variazioni, in funzione della natura litologica e sezione stratigrafica del sedime fondazionale, potrebbero generarsi cedimenti differenziali nonché fenomeni di ossidazione delle armature metalliche presenti nei componenti strutturali” e che
“i danni ed i vizi elencati sono tali da non compromettere in maniera certa ed attuale la stabilità e la durata dell'opera, tuttavia l'ipotetico ripetersi di infiltrazioni potrebbe inficiare
l'integrità delle armature metalliche dei componenti strutturali interessati”.
11.5. Quanto infine al rilievo secondo cui i disposti interventi sarebbero del tutto inutili atteso che i lavori eseguiti dal in prossimità dei luoghi per cui è causa, lavori descritti nella CP_28 nota a firma dell'ing. del 26.11.2019, avrebbero eliminato il rischio del Persona_7 ripetersi dei fenomeni denunciati dagli attori, si richiama quanto sopra osservato al paragrafo si richiama quanto sopra osservato al paragrafo 6.02.3.
12. Va infine disatteso il terzo motivo dell'appello proposto dall'arch. . CP_1
12.1. Con tale motivo l'appellante lamenta l'erroneità della statuizione in punto di spese di lite, nella parte in cui essa appellante è stata condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della Controparte_37
che, nel costituirsi nel giudizio di merito, aveva formulato domanda di garanzia
[...] nei confronti della Compagnia subordinatamente al rigetto della domanda Controparte_3
43 principale azionata dai ricorrenti ed in via riconvenzionale, essendo la predetta compagnia già stata tratta in giudizio in via diretta dai medesimi istanti con il ricorso introduttivo.
Deduce che alla prima udienza di comparizione del 12.07.2019 aveva formalizzato istanza di autorizzazione alla chiamata in giudizio della stessa convenuta, rigettata perché tardiva, mentre la chiamata in causa della era stata effettuata in ottemperanza a Controparte_3 specifica ordinanza giudiziale resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
12.07.2019, poi revocata con successivo provvedimento del 28.10.2020.
Argomenta che la compagnia di assicurazioni era già parte del giudizio, in quanto convenuta dagli attori, sicché il regolamento delle spese di lite avrebbe dovuto seguire le sorti della domanda attorea.
12.2. Il Collegio -premesso che il giudice di primo grado ha posto le spese di lite, liquidate in favore della compagnia di assicurazioni a carico di tutti coloro che Controparte_3 avevano proposto domanda nei suoi confronti (e cioè: - gli attori che avevano inammissibilmente esercitato azione diretta nei confronti dell'assicuratore; - la società CP_9 che l'aveva citata in garanzia ma la cui domanda era stata rigettata: - l'arch.
[...] CP_1 che aveva spiegato domanda riconvenzionale contro la stessa senza prima chiedere lo spostamento della prima udienza di comparizione)- rileva che la decisione adottata sul punto dal Tribunale è corretta e meritevole di essere in questa sede confermata.
12.3. Si rammenta “che il processo civile conseguente alla novella di cui alla l. n. 353 del
1990, caratterizzato da un sistema di decadenze e preclusioni, un convenuto può proporre una domanda nei confronti di un altro, convenuto in giudizio dallo stesso attore, in caso di comunanza di causa o per essere da costui garantito, dovendo a tal fine avanzare l'istanza di differimento della prima udienza, ex art. 269 c.p.c., con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, procedendo quindi alla notifica della citazione nell'osservanza dei termini di rito.” (Cass. 12662/2021).
Nella specie l'arch. , con comparsa di costituzione e risposta del 25.01.2019, ha CP_1 proposto una domanda di garanzia nei confronti della in forza Controparte_3 della polizza professionale n. 1/39154/122/102835401, omettendo tuttavia di avanzare apposita istanza di chiamata del terzo, con contestuale richiesta di spostamento della prima udienza di comparizione, nel rispetto dei termini a comparire, violando quindi i termini e le modalità di cui all'art. 269 e 271 c.p.c.
Soltanto nel corso della udienza tenutasi in data 12.07.2019, l'arch. ha formulato CP_1 istanza di chiamata in garanzia nei confronti di in subordine Controparte_3
44 chiedendo che “...laddove tale richiesta dovesse essere ritenuta tardiva, sia disposta la chiamata in causa iussu iudicis....”.
Se in un primo momento il primo giudice ha autorizzato l'arch. alla chiamata in causa CP_1 della per poi (successivamente) dichiarare l'inammissibilità Controparte_3 della chiamata in causa, per violazione degli artt. 166, 167, 269 e 271 c.p.c,. ciò non comporta l'assolvimento della chiamante dal pagamento delle spese di lite nei confronti di una parte verso cui ha dapprima svolto una domanda riconvenzionale inammissibile e poi provveduto ad operare chiamata in giudizio in forza di ordinanza da lei sollecitata.
11. Dal rigetto dell'appello principale proposto dal geom. , dalla Parte_1
e dalla e di quello incidentale proposto dall'arch. Parte_2 Parte_3
consegue la condanna degli appellanti in solido al pagamento, in favore dell'avv. CP_1
Raffaella Pagliari –difensore dell'appellato dichiaratosi antistatario- Controparte_2 delle spese del presente grado, liquidate come da dispositivo con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento, con riduzione nella misura del 50% della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione (considerato lo svolgimento di udienza dedicata alla trattazione dell'istanza di sospensiva ed il mancato svolgimento di attività istruttoria) e con aumento del totale nella misura del 30% considerata la pluralità di appellanti.
Quanto alla le spese del presente grado di giudizio debbono Controparte_3 invece essere poste a carico dell'appellante arch. , l'unica ad aver spiegato appello CP_1 nei confronti della predetta (l'evocazione in giudizio invece da parte degli appellanti geom.
, e è avvenuta al solo fine del rispetto Parte_1 Parte_2 Parte_3 del principio del contraddittorio in appello), e liquidate con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento (relativo all'ammontare delle spese legali liquidate in primo grado) con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.
12. Trattandosi di impugnazioni proposte in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello principale proposto dal geom. , dalla Parte_1 [...]
e dalla nell'ambito del giudizio 924/2023; Parte_2 Parte_3
45 2) RIGETTA l'appello principale proposto dall'arch. nell'ambito del giudizio 936/2023 CP_1
e l'appello incidentale proposto dall'arch. nell'ambito del giudizio 924/2023; CP_1
3) CONDANNA il geom. , la e la Parte_1 Parte_2 Parte_3
e l'arch. , in solido tra loro al pagamento, in favore dell'avv. Raffaella
[...] Controparte_1
Pagliari –procuratore del dichiaratosi antistatario- delle spese del Controparte_2 presente grado che liquida in complessivi € 15.880,20 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
4) CONDANNA l'arch. in favore della delle spese del Controparte_1 Controparte_3 presente grado che liquida in complessivi € 3.966,00, per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
5) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti e Parte_2 Parte_3
in solido tra loro, nonché da parte dell'arch. , dell'ulteriore importo a
[...] Controparte_1 titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione rispettivamente proposta.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del giorno 20.05.2025
La Consigliera rel. est.
(dott. Carla Ciofani) La Presidente
(dott. Nicoletta Orlandi)
46
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte d'Appello di L'Aquila, composta dai Magistrati
Dott.ssa Nicoletta Orlandi Presidente
Dott.ssa Carla Ciofani Consigliera rel. est.
Dott. Andrea Dell'Orso Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nelle cause civili in grado di appello iscritte al n. 924/2023 R.G. e al n. 936/2023 R.G., riunite nell'ambito di quella contrassegnata dal n. 924/2023, trattenute in decisione ex art. 352 ultimo comma c.p.c. all'udienza, sostituita e celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ter
C.P.C., del giorno 6.05.2025, vertenti
TRA
, in persona del suo legale Parte_1 Parte_2 rappresentante pro tempore, e in persona del suo legale Parte_3 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in Pescara alla Via Venezia n. 25 presso lo studio dell'Avv. Elio Di Filippo che li rappresenta e difende in forza di distinte procure rilasciate in primo grado ed allegate all'atto di citazione in appello nel giudizio n.
924/2023 e alla comparsa di costituzione e risposta in appello nel giudizio n. 936/2023.
APPELLANTI /APPELLATI INCIDENTALI nell'ambito del giudizio n. 924/2023
APPELLATI nell'ambito del giudizio n. 936/2023
E
elettivamente domiciliata alla via Conte di Ruvo n.111 di Pescara, Controparte_1 presso e nello studio dell'Avv. Massimiliano Sardellone che la rappresenta e difende in forza di procura rilasciata in primo grado ed allegata in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio n. 924/2023 e all'atto di citazione in appello nel giudizio 936/2023 con separato foglio.
1 APPELLANTE PRINCIPALE nell'ambito del giudizio n. 936/2023
APPELLATA - APPELLANTE INCIDENTALE nell'ambito del giudizio n. 924/2023
E in persona del suo amministratore pro-tempore, elettivamente Controparte_2 domiciliato in Pescara alla Via dei Peligni, n. 102, presso e nello studio legale dell'Avv.
Raffaela Pagliari che lo rappresenta e difende in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio n. 924/2023 e alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio n. 936/2024.
APPELLATO nell'ambito del giudizio n. 924/2023
APPELLATO nell'ambito del giudizio n. 936/2024
E in persona del procuratore ad negotia, dottor Controparte_3
elettivamente domiciliata in Pescara, alla Via Mazzini, n. 152, presso e Controparte_4 nello studio dell'Avv. Monica Di Marco che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio n. 924/2023 e alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio n. 936/2023 anche ai sensi dell'art. 18, comma 5, DM Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal DM Giustizia n. 48/2013.
APPELLATA nell'ambito del giudizio n. 924/2023
APPELLATA nell'ambito del giudizio n. 936/2024
E
in persona del procuratore ad negotia, dottor Controparte_3
elettivamente domiciliata in Pescara, alla Via Mazzini, n. 152, presso e Controparte_4 nello studio dell'Avv. Ernesto Torino-Rodriguez che la rappresenta e difende in forza di procura alle liti apposta in calce alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio n.
924/2023 e alla comparsa di costituzione e risposta nel giudizio n. 936/2023 anche ai sensi dell'art. 18, comma 5, DM Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal DM Giustizia n. 48/2013.
APPELLATA nell'ambito del giudizio n. 924/2023
APPELLATA nell'ambito del giudizio n. 936/2024
E
, , , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
[...]
APPELLATI CONTUMACI nell'ambito del giudizio n. 924/2023
APPELLATI CONTUMACI nell'ambito del giudizio n. 936/2023 in persona del legale rappresentante pro tempore CP_9
2 APPELLATA CONTUMACE nell'ambito del giudizio n. 924/2023
APPELLATA CONTUMACE nell'ambito del giudizio n. 936/2023 in persona del legale rappresentante sig. Controparte_10 CP_11
APPELLATA CONTUMACE nell'ambito del giudizio n. 924/2023
APPELLATA CONTUMACE nell'ambito del giudizio n. 936/2023
e Controparte_12 CP_13
APPELLATI CONTUMACI nell'ambito del giudizio n. 924/2023
APPELLATI CONTUMACI nell'ambito del giudizio n. 936/2023
OGGETTO: appelli avverso la sentenza n. 777/2023 del Tribunale di Pescara, pubblicata il
31.05.2023 – Vendita di cose immobili
Conclusioni delle parti:
Per , e Parte_1 Parte_2 Parte_3
“Ripropone le conclusioni formulate nell'atto di appello e quindi chiede che codesta eccellentissima Corte voglia:
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 777/2023 emessa dal Tribunale di
Pescara, nell'ambito del giudizio N.R.G. 3728/2018, pubbl. il 31.05.23, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado e di seguito riproposte: rinnovare la CTU tecnica per tutte le ragioni esposte nell'atto di impugnazione;
ammettere le prove orali dedotte in primo grado con la memoria seconda ex art. 183 cpc che di seguito si ritrascrivono:
Quanto all'articolazione dei mezzi di prova previsti nel termine della memoria ex art. 183 cpc
n.2, si chiede l'ammissione della prova testimoniale ed interrogatorio formale del legale rappresentante della sulle seguenti circostanze: CP_9
1) è vero o non è vero che il geom. ed il capo cantiere CP_14 Controparte_15 per le imprese esecutrici dei lavori relativi alla costruzione dell'edificio per cui è causa, si coordinavano con l'ing. e successivamente, per le finiture, con il geom. Controparte_16
, tecnico di fiducia di presente in cantiere? CP_17 CP_9
2) è vero o non è vero che il geom. incaricato da si CP_14 Parte_3 recava in cantiere al fine di verificare lo stato dei lavori prima di assumerne l'esecuzione e riscontrava che l'immobile era in uno stato di “grezzo avanzato”, in quanto era stata realizzata tutta la struttura in cemento armato, tamponature, coperture, vespaio e impermeabilizzazione in controterra, battuto al piano seminterrato?
3 3) è vero o non è vero che le seguenti imprese hanno ricevuto incarichi da parte della società costruttrice-venditrice per la realizzazione dell'edificio oggetto di allagamento e CP_9 segnatamente: “Planamente Maurizio” di Montesilvano per la fornitura e posa in opera di infissi interni ed esterni, “Domotich” di di Silvi per la realizzazione Controparte_18 dell'impianto elettrico, “Vito Ruggeri e Partners srl” di San Giovanni Teatino per impianto idrico termico sanitario, “F.lli Di Bartolomeo” di Pescara per materiali da costruzione per la fornitura di pavimentazione e collanti?
4)- è vero o non è vero che nei periodi di denunce di allagamenti da parte dei ricorrenti, ossia in dicembre 2013 in Abruzzo ci furono temporali ed esondazioni in tutta la Regione, fenomeni noti anche alle cronache nazionali anche per la morte di una passeggera rimasta intrappolata nel suo abitacolo in un sottopasso nel pescarese?
5) è vero o non è vero che negli ultimi mesi dell'anno 2016 pioveva incessantemente e addirittura a gennaio 2017 ci furono nevicate copiose, che non si verificavano da anni in
Abruzzo, fenomeni noti anche alle cronache nazionali anche per il crollo di un noto hotel a causa di una valanga di neve?
6) è vero o non è vero che l'incanalamento del fosso posto a monte del fabbricato denominato “ di Collecorvino veniva commissionato alla ditta De Controparte_2
Leonibus di Collecorvino dal Comune di Collecorvino?
7) è vero o meno che altra manutenzione del fosso di cui al capitolo che precede veniva svolto dal sig. , ditta proprietaria di beni immobili posti a monte del “ Parte_4 CP_2
di Collecorvino, poiché il Comune di Collecorvino aveva accertato che fogliame e
[...] detriti si erano accumulati sulla “bocca” del fosso incanalato dal occludendola ed Pt_4 impedendo all'acqua di defluire a valle e aveva ne chiesto al suddetto la rimozione? Pt_4
8) è vero o non è vero che dopo l'ultimazione dei suddetti lavori gli allagamenti non si verificavano nei locali seminterrati di proprietà dei ricorrenti e/o interveniente e né CP_9 né l'Amministratore di Condominio ricevevano ulteriori denunce in tal senso, neppure durante il nubifragio di maggio 2019?
Si indicano come testi su tutti i capitoli: geom. , geom. CP_14 Testimone_1 nonché - residente in [...], Contrada Pagliari 26, - Controparte_15 Tes_2
residente in [...], Contrada Santa Maria, - residente in
[...] Persona_1
Città Sant'Angelo (PE), Via Teramo 1; sul capitolo tre: il legale rappresentante p.t ditta De Leonibus di Collecorvino, il legale rappresentante p.t ditta Planamente Maurizio di Montesilvano, il legale rappresentante p.t.
4 “Domotich” di Silvi, il legale rappresentante p.t “Viro Ruggeri e Partners srl” di San Giovanni
Teatino, il legale rappresentante p.t di “F.lli Di Bartolomeo” di Pescara.
Rigettare le domande delle parti tutte per le eccezioni ed argomentazioni sopra riportate che si aggiungono a quelle formulate nella prima comparsa di costituzione in primo grado, che parimenti devono ritenersi per qui riportate.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e
CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi del giudizio di merito, oltre a quelle relative al giudizio di ATP.
Si chiede infine la condanna delle controparti alla ripetizione delle somme corrisposte in virtù della gravata pronuncia, tenendo conto dei soggetti che hanno provveduto a tale adempimento e degli importi da essi corrisposti:
In favore del geom. il deve ripetere la Parte_1 Controparte_2 somma di € 25.000,00 corrisposta nel periodo aprile 2024 – gennaio 2025;
In favore della il deve ripetere la somma di € Parte_2 Controparte_2
25.000,00 corrisposta nel periodo aprile 2024 – gennaio 2025;
In favore della il deve ripetere la somma di Parte_3 Controparte_2
€ 52.500,00 corrisposta nel periodo agosto 2023 – gennaio 2025;
In favore della il eve poi ripetere la somma Parte_3 Controparte_2 di € 17.379,65 , corrisposto all'avv. Raffaella Pagliari, procuratore dichiaratosi antistatario
Si chiede inoltre la condanna al pagamento degli interessi moratori ex d. Lgs 231/02 sulle somme indebitamente percepite.
Infine che tutti gli appellati siano condannati al pagamento delle spese e competenze di lite per entrambi i gradi di giudizio.”
Per Arch. Controparte_1
- in via principale:
1) rigettare la domanda svolta nei confronti dell'arch. , in qualità di tecnico Controparte_1 incaricato della Progettazione e Direzione dei Lavori delle Strutture e non anche di quelle
Architettonico e Generale, siccome esente da responsabilità per i fatti lamentati, in ogni caso perché i difetti e/o vizi alla predetta imputati siccome riscontrati dai CTU incaricati ed in via meramente ipotetica costituenti le ritenute cause dei pregiudizi azionati non hanno natura strutturale, non integrano deficienze inficianti la stabilità e staticità dell'opera e tantomeno rientrano nei compiti e/o nelle mansioni delle quali è onerato il tecnico strutturista;
5 2) pertanto respingere tutte le domande a vario titolo svolte nei confronti della medesima appellata/appellante incidentale, giacché del tutto infondate in fatto ed in diritto per i rilievi illustrati con i menzionati scritti difensivi, così accogliendo integralmente le conclusioni tutte rassegnate sin dal giudizio di primo grado;
3) riformare, annullare e/o comunque escludere la condanna dell'Arch. al Controparte_1 pagamento concorrente delle spese di lite per la chiamata in giudizio della CP_3 per difetto di ogni presupposto di imputabilità della statuizione al riguardo in capo alla
[...] stessa, trattandosi di chiamata svolta ai sensi dell'art. 107 c.p.c.;
- in subordine:
4) accogliere l'appello principale proposto limitatamente e con il solo riferimento ai motivi di cui ai nn.1 (inattendibilità, per illogicità e contraddittorietà, dell'elaborato peritale dei CTU ) e 5 (decadenza dall'azione ed errata identificazione del Persona_2 dies a quo ai fini del computo del termine decadenziale annuale di cui all'art.1669 c.c.) per
i motivi meglio dedotti in comparsa ai quali la difesa dell'Arch. aderisce e, per CP_1
l'effetto, riformare la Sentenza gravata nei suddetti punti e quanto alle relative statuizioni;
5) rigettare invece il medesimo appello principale in merito alla censura di cui al n. 3 del predetto atto (insussistenza di responsabilità in capo al geom. ) siccome Parte_1 infondato in fatto ed in diritto per le argomentazioni più diffusamente esposte con il medesimo scritto.
Con il favore delle spese e competenze di entrambi i gradi del giudizio, nonché per la fase di ATP.”
Per Controparte_2
“A.- quanto all'appello proposto dalla e Parte_3 Parte_2
Geom. : Parte_1
-. nel merito, rigettare l'appello proposto da e Parte_3 Parte_2
Geom. , poiché infondato in fatto ed in diritto, e conseguentemente Parte_1 confermare la sentenza n. 777/2023 pronunciata e pubblicata dal Tribunale di Pescara in data 31.05.2023 e per l'effetto:
- confermare la responsabilità in capo alla alla al Parte_3 Parte_2
Geom. in solido con la e l'Arch. ; Parte_1 CP_9 Controparte_1
- confermare la condanna della Geom. Parte_3 Parte_2 [...]
in solido con la e l'Arch. al pagamento di euro Parte_1 CP_9 Controparte_1
225.370,72 a titolo di risarcimento del danno liquidato in favore del dal Controparte_2
Giudice di prime cure, decurtando quanto anticipato dalla per euro Parte_3
6 52.500,00, Geom. per euro 25.000,00, ed per euro Parte_1 Parte_2
25.000,00, e dall'Arch. per euro 13.000,00 con separati bonifici eseguiti in favore CP_1 del Controparte_2
- confermare le spese di giudizio così come liquidate dal Tribunale di Pescara;
-. con ogni consequenziale pronuncia, ivi compresa la condanna delle parti appellanti alle spese e competenze del presente secondo grado di giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
-. In via istruttoria, si chiede ammettersi prova documentale già in atti e ci si oppone alla richiesta di rinnovo della Ctu invocata dalle parti appellanti, nonché all'espletamento della prova testimoniale richiesto.
B.- quanto all'appello proposto dall'Arch. : Controparte_1
-. nel merito, rigettare l'appello proposto dall'Arch. poiché infondato in fatto Controparte_1 ed in diritto, e conseguentemente confermare la sentenza n. 777/2023 pronunciata e pubblicata dal Tribunale di Pescara in data 31.05.2023 e per l'effetto:
- confermare la responsabilità in capo all'Arch. in solido con la Controparte_1 [...]
Geom. e la Parte_3 Parte_2 Parte_1 CP_9
- confermare la condanna dell'Arch. in solido con la Controparte_1 Parte_3
Geom. e la al pagamento di euro Parte_2 Parte_1 CP_9
225.370,72 a titolo di risarcimento del danno liquidato in favore del dal Controparte_2
Giudice di prime cure, decurtando quanto anticipato dalla per euro Parte_3
52.500,00, Geom. per euro 25.000,00, ed per euro Parte_1 Parte_2
25.000,00, e dall'Arch. per euro 13.000,00 con separati bonifici eseguiti in favore CP_1 del Controparte_2
-. con ogni consequenziale pronuncia, ivi compresa la condanna delle parti appellanti alle spese e competenze del solo presente secondo grado di giudizio - avendo la
[...] corrisposto l'integrale somma a titolo di spese legali in favore dello Parte_3 scrivente procuratore per complessivi euro 17.386,65 –, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
-. In via istruttoria, si chiede ammettersi prova documentale già in atti.”
Per rappresentata dall'avv. Ernesto Torino Rodriguez Controparte_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello de L'Aquila, disattese ogni contraria istanza, eccezione
e ragione, così provvedere:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza, in fatto ed in diritto, della impugnazione spiegata con atto di appello notificato in data 15/9/2023, dal signor Pt_1
7 , da e da per tutte le ragioni meglio Parte_1 Parte_2 Parte_3 esposte nel presente scritto difensivo e, per l'effetto, respingerla, confermando integralmente la sentenza impugnata n.777/2023 Reg. Sent. Tribunale di Pescara, pubblicata il 31/5/2023 dal Tribunale di Pescara. Con vittoria delle spese e competenze del secondo grado di giudizio.
Si insiste, inoltre, per il rigetto dell'appello incidentale svolto dall'arch. con conferma CP_1 integrale della sentenza gravata”.
Per difesa dall'avv. Monica Di Marco: Controparte_3
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, eccezione
e ragione, così provvedere: - accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o l'infondatezza, in fatto e in diritto, dell'atto di appello notificato in data 15/09/2023 ad istanza del signor
, e per tutte le ragioni meglio Parte_1 Parte_2 Parte_3 esposte nel presente scritto difensivo e, per l'effetto, respingerlo, confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Pescara n.777/2023 Rep., pubblicata il
31/5/2023. Con vittoria delle spese e competenze del secondo grado di giudizio.
Si insiste, inoltre, per il rigetto dell'appello incidentale svolto dall'arch. con conferma CP_1 integrale della sentenza gravata”.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'impugnata sentenza, resa all'esito del giudizio di primo grado n. 3728/2018 – promosso con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. da , , Controparte_5 Controparte_6
e nei confronti di quale società Controparte_7 CP_8 CP_9 venditrice/costruttrice, di in proprio e quale legale rappresentante Controparte_19 della di ed quali appaltatrici, del CP_9 Parte_3 Parte_2 EO , quale progettista e direttore dei lavori, dell' architetto Parte_1
quale tecnico delle strutture e della (al fine di Controparte_1 Controparte_3 ottenere la condanna dei convenuti, in solido tra loro, a titolo di responsabilità ex art. 1669 c.c., al risarcimento dei danni derivati da difetti costruttivi del complesso immobiliare denominato sito in Controparte_2
Collecorvino alla Via Italia n. 127, come quantificati da precedente CTU in ATP in € 178.080,00, al pagamento di € 1.168,08 quale somma versata dai ricorrenti all'Ing. e al Geol. per la redazione della CP_20 CP_21 perizia tecnica di parte e al pagamento di € 5.054,56 quale somma liquidata dal Tribunale di Pescara versata pro-quota in sede di A.T.P. al CTU e ai suoi ausiliari) giudizio nel corso del quale era stato trasformato il rito, si erano costituiti i convenuti contestando le domande attoree ed avevano spiegato intervento adesivo alla posizione dei ricorrenti la Controparte_10 CP_13
e quali titolari del diritto di proprietà di singole unità immobiliari
[...] Controparte_12
e locali garages siti nel lo stesso che non aveva preso Controparte_2 Controparte_2
8 parte al precedente giudizio di ATP) chiedendo di condannare le società e Parte_3
e il EO , in solido tra loro, al pagamento della Parte_2 Parte_1 somma quantificata dal CTU in ATP quale somma necessaria per l'eliminazione dei gravi vizi strutturali dell'immobile de quo, si era inoltre costituita la compagnia di assicurazioni
(citata direttamente dai ricorrenti e chiamata in causa dalla e CP_22 CP_9 dall'arch. ) – il Tribunale di Pescara così statuiva: “accerta ex art. 1669 c.c. la CP_1 responsabilità solidale in capo alla alla alla CP_9 Parte_3 [...]
al EO e all'Arch. per i vizi Parte_2 Parte_1 Controparte_1 costruttivi dell'immobile denominato ito in Collecorvino (PE) alla Controparte_2
Via Italia n. 127 come accertati e descritti nella perizia a firma dei CTU Ing. Persona_3
e dott. ; condanna la la
[...] Persona_4 CP_9 Parte_3 la il EO e l'Arch. , in Parte_2 Parte_1 Controparte_1 solido tra loro, al pagamento – a titolo di risarcimento del danno – in favore del del complessivo importo di € 225.370,72, oltre interessi nella Controparte_2 misura di legge da calcolarsi dalla data di liquidazione e fino al saldo effettivo sulla somma già annualmente rivalutata dalla data della domanda e fino alla liquidazione;
dispone che la somma sopra indicata sia versata su un conto corrente intestato al con vincolo di destinazione all'esecuzione dei lavori e degli Controparte_2 interventi di ripristino dettagliatamente descritti nell'elaborato peritale sopra richiamato; dichiara inammissibile la domanda in garanzia formulata dall'Arch.
nei confronti della rigetta la domanda Controparte_1 Controparte_3 di manleva formulata dalla nei confronti della CP_23 Controparte_3
condanna la la la il
[...] CP_9 Parte_3 Parte_2 EO e l'Arch. , in solido tra loro, alla Parte_1 Controparte_1 rifusione in favore di , , e Controparte_5 Controparte_6 CP_8 [...]
(da considerarsi unica parte) delle spese di lite che liquida a titolo di CP_7 compenso in € 3.827,00 per il giudizio di ATP ed in € 23.834,07 per la presente fase di merito, oltre su ciascuna somma IVA, Cpa e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge nonché a rimborsare agli stessi attori a titolo di esborsi l'importo di
€ 1.168,08 (spese di consulenza tecnica di parte nel procedimento di ATP) e di €
786,00 per il presente giudizio di merito;
condanna, altresì, la la CP_9 [...]
la il EO e l'Arch. Parte_3 Parte_2 Parte_1
, in solido tra loro, alla rifusione in favore di e Controparte_1 Controparte_12
(unica parte) delle spese di lite che liquida a titolo di compenso per il CP_13
9 giudizio di ATP in € 3.827,00 e per il presente giudizio di merito in € 14.103,00, oltre su ciascuna somma liquidata, IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge nonché a rimborsare agli stessi la quota parte pari ad € 584,04 per la consulenza tecnica di parte a firma dell'Ing. e del geologo CP_20 CP_21 condanna, altresì, la la la il CP_9 Parte_3 Parte_2 EO e l'Arch. , in solido tra loro, alla Parte_1 Controparte_1 rifusione in favore della delle spese di lite che liquida a titolo di CP_10 CP_10 compenso per il giudizio di ATP in € 3.827,00 e per il presente giudizio di merito in €
14.103,00, oltre su ciascuna somma liquidata, IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%; condanna, altresì, la la la CP_9 Parte_3 [...]
il EO e l'Arch. , in solido tra Parte_2 Parte_1 Controparte_1 loro, alla rifusione in favore del elle spese – da distrarsi in favore Controparte_2 del procuratore che si è dichiarato antistatario ex art. 93 c.p.c. – del presente giudizio che liquida in € 14.103,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge;
condanna , la e parte attrice alla rifusione Controparte_1 CP_9 in favore della delle spese del presente giudizio - da Controparte_3 porsi in misura pari ad un terzo a carico di ciascuna parte - che liquida in € 18.333,90 per compenso, oltre Iva, Cpa e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge; pone le spese – ivi incluse quelle costituite dai compensi corrisposti agli ausiliari dell'Ing. - di entrambe le CTU (sia di quella a firma dell'Ing. Per_5 [...]
che quella a firma dell'Ing. e del dott. ), Per_5 Persona_3 Persona_4 già liquidate con separati decreti, in pari misura ovvero pro quota, a carico della
della della del EO CP_9 Parte_3 Parte_2
e dell'Arch. , con conseguente onere di Parte_1 Controparte_1 provvedere in favore delle parti che le hanno anticipate ai relativi rimborsi e conguagli.”
1.1. Il Tribunale, premesso che il giudizio di merito aveva fatto seguito al procedimento per
ATP rubricato al n. 3132/2017 R.G.C, dava atto che i ricorrenti, a sostegno della domanda, avevano dedotto: - di aver acquistato in data 31.12.2009 dalla società distinte CP_9 unità immobiliari facenti parte del fabbricato sito in Collecorvino (PE) – Contrada Cepraneto
- alla Via Italia n. 127 (denominato ; - che nel corso degli anni si erano Controparte_2 frequentemente verificati, anche in occasione di semplici piogge o fenomeni nevosi, episodi di allagamento del piano seminterrato, dell'androne condominiale, del vano ascensore e dei locali tecnici;
- di aver rappresentato alla e alla quale CP_9 Parte_3
10 appaltatrice dei lavori unitamente alla le problematiche rilevate Parte_2 chiedendo degli interventi di eliminazione delle stesse;
- che la personalmente CP_9 aveva effettuato alcuni interventi volti sanare i vizi denunciati che non erano stati risolutivi;
- che, pertanto, al fine di avere adeguata cognizione dei vizi costruttivi e difetti strutturali,
l'assemblea condominiale aveva deciso, nel mese di febbraio 2017, di affidare a tecnici di fiducia, individuati nelle persone dell'ing. e del geologo Controparte_24 CP_25
la redazione di una perizia avente ad oggetto l'analisi e la verifica circa l'esistenza
[...] di eventuali vizi strutturali dell'immobile con conseguente individuazione dei rimedi per poter sanare gli stessi;
- che detti periti avevano riscontrato l'esistenza di vizi di progettazione e di costruzione consistenti, in particolare, nella negligente realizzazione del massetto e nella sua scarsa (o addirittura carente) impermeabilizzazione, nella errata pendenza del pavimento del piano interrato, nella scarsa distanza tra il piano fondazioni e il piano di calpestio che avrebbe dovuto anche tenere in considerazione il fatto che l'edificio veniva realizzato a soltanto 500 metri dal fiume Tavo e nel fondo vallivo dello stesso, dunque in una zona particolarmente umida;
- che il costruttore-rivenditore, le società appaltatrici, il progettista delle opere e direttore dei lavori generale (EO ) e il tecnico Parte_1 delle strutture (arch. ) dovevano rispondere ex art. 1669 c.c. dei danni subiti, CP_1 consistenti in fenomeni di risalita capillare di umidità, infiltrazioni, inutilizzo dell'ascensore e danni diretti a beni.
1.2. Dava ancora atto che si erano costituite in giudizio la e la sig.ra CP_9 [...]
(la quale era stata successivamente estromessa dal giudizio quale Controparte_19 persona fisica in quanto indebitamente convenuta) eccependo in via preliminare il difetto di legittimazione passiva della in ordine alle pretese risarcitorie azionate dai condomini, CP_19 essendo la predetta intervenuta negli atti di compravendita in via esclusiva quale legale rappresentante della società e il difetto di legittimazione passiva anche della CP_9 stessa società in quanto aveva assunto la mera veste di committente;
nel merito sostenendo che la era anche condomina ed aveva anch'essa diritto al ristoro CP_9 dei danni rivendicati dai ricorrenti.
Rilevava che si erano costituite in giudizio la e la Parte_2 Parte_3 le quali avevano dedotto di aver agito in veste di mere esecutrici di ordini impartiti dalla la quale aveva demandato la realizzazione del fabbricato ad una pluralità di CP_9 società, e il EO , il quale aveva rappresentato che i vizi Parte_1 strutturali rilevati in sede di ATP dovevano essere imputatati all'arch. la quale, in CP_1
11 virtù delle proprie superiori competenze tecniche e della posizione ricoperta, avrebbe dovuto e potuto prevederli.
Rappresentava che si era costituita in giudizio l'Arch. che aveva eccepito in via CP_1 preliminare l'intervenuta decadenza dall'azione, per essere decorsi i termini ex art. 1669 c.c.
e nel merito di aver operato come tecnico delle sole strutture mentre i vizi costruttivi accertati erano riconducibili a carenze progettuali delle quali poteva essere chiamato a rispondere il solo direttore generale ovvero il EO . Parte_1
Aggiungeva che si era costituita in giudizio la quale terza Controparte_3 chiamata a titolo di garanzia impropria dalla - giusta polizza n. M06031639/03, CP_9 aderendo alle argomentazioni già svolte dalla propria assistita e deducendo la totale estraneità della stessa ai fatti di causa, in ogni caso eccependo che nella specie erano operanti i limiti di massimale e la franchigia previsti dalla polizza sottoscritta dalla stessa società.
Dava atto che si era costituita anche quale compagnia di Controparte_3 assicurazione dell'Arch. aderendo alle difese già svolte dalla propria assicurata e, CP_1 in via subordinata, contestando la operatività della polizza sia da un punto di vista temporale che in ragione della tipologia di danni denunciati.
Rilevava che la stessa era stata chiamata in causa a Controparte_3 seguito di ordine ex art. 107 c.p.c. dall'Arch. la quale aveva stipulato con detta CP_1 compagnia la polizza n. 1/39154/122/102835401 e la Compagnia di Assicurazioni aveva dedotto l'inammissibilità della chiamata in quanto non formulata nel rispetto di quanto previsto dall'art. 269 c.p.c., l'estraneità della propria assicurata ai fatti di causa e l'inoperatività della garanzia per ragioni sia temporali che relative all'oggetto del contratto.
Rilevava che la si era costituita anche in quanto convenuta Controparte_3 in giudizio direttamente dagli stessi ricorrenti quale Compagnia di Assicurazione della CP_9
e dell'arch. , eccependo in parte qua la assoluta inammissibilità della chiamata,
[...] CP_1 non avendo gli stessi titolo alcuno per procedere alla chiamata in via diretta essendo le polizze state stipulate tra contraente-assicurato e assicuratore.
Dava infine atto che avevano spiegato intervento adesivo alla posizione dei ricorrenti la
, e quali titolari del diritto di proprietà di CP_10 CP_13 Controparte_12 singole unità immobiliari e locali garages siti nel nonché lo stesso Controparte_2 chiedendo la condanna delle società e Controparte_2 Parte_3 [...]
e del EO , in solido tra loro, al pagamento della Parte_2 Parte_1
12 somma quantificata dal CTU nell'ambito del procedimento di ATP quale somma necessaria per l'eliminazione dei gravi vizi dell'immobile.
1.3. Ciò detto il Tribunale disattendeva in primo luogo l'eccezione di decadenza, rilevando come i ricorrenti avessero rispettato il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti della costruzione dell'immobile, previsto dall'art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, che decorre dal giorno in cui il committente consegue un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera.
Spiegava che nel caso di specie la scoperta dei vizi coincideva con la consegna, in data
5.06.2017, da parte dell'ing. e del geol. – Controparte_24 Controparte_25 entrambi incaricati dall'assemblea condominiale nella riunione tenutasi in data 16.02.2017
– dei rispettivi elaborati peritali nei quali venivano dettagliatamente descritti i vizi riscontrati nell'immobile, con conseguente individuazione dell'origine causale degli stessi.
Evidenziava che i ricorrenti avevano poi depositato il ricorso per accertamento tecnico preventivo, idoneo anche ad interrompere il termine di prescrizione, in data 30.06.2017.
1.4. Riteneva corretto anche l'inquadramento della vicenda nella fattispecie di cui all'art. 1669 c.c. in quanto i gravi difetti che fanno sorgere la responsabilità de qua possono essere individuati in tutte quelle alterazioni che riducono in modo apprezzabile il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura.
Rilevava che i gravi vizi dovevano essere considerati non solo quelli incidenti sulla struttura e sulla funzionalità dell'immobile ma anche i vizi costruttivi che limitano in modo incisivo il normale godimento della cosa o ne impediscono l'utilità cui è destinata e nel caso di specie i CTU avevano accertato vizi relativi alla carente o, comunque, inidonea impermeabilizzazione con conseguenti danni agli intonaci, alle pareti e ai locali del piano seminterrato.
1.5. Rigettava poi l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dei singoli condomini ad esercitare l'azione de qua.
Rilevava, come già osservato nell'ordinanza resa in data 28.10.2020, che rientra nel novero degli atti conservativi di cui all' art. 1130 n. 4 c.c., l'azione di cui all'art. 1669 c.c. intesa a rimuovere i gravi difetti di costruzione, nel caso in cui questi riguardino l'intero edificio condominiale ed i singoli appartamenti.
1.6. Passando all'esame del merito della controversia, premetteva che l'azione ex art. 1669
c.c. delinea un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale di tipo solidale che può essere
13 esperita nei confronti di quei soggetti che, prestando la loro opera, abbiano contribuito per colpa professionale all'insorgenza dei vizi.
Osservava che tale norma trova applicazione anche nei confronti del venditore, non solo nel caso in cui abbia provveduto alla costruzione con propria gestione di uomini e mezzi, ma anche nelle ipotesi in cui, pur avendo utilizzato l'opera di soggetti estranei, la costruzione sia, comunque, a lui riferibile in tutto o in parte per avere ad essa partecipato in posizione di autonomia decisionale.
Spiegava poi che l'appaltatore ha l' obbligo, normativamente sanzionato, di eseguire le opere a regola d'arte assicurando al committente un'opera esente da vizi e garantendo allo stesso un risultato tecnico conforme alle sue esigenze ed è quindi obbligato a controllare - nei limiti delle sue cognizioni tecniche - la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente ed, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo.
Osservava che l'appaltatore risponde per i difetti della costruzione derivanti da vizi ed inidoneità del suolo anche per mancanza dell'ordinaria diligenza e pure quando gli stessi siano ascrivibili alla imperfetta od erronea progettazione fornitagli dal committente.
Rilevava infine che, sulla base del principio di cui all'articolo 2055 c.c. e della natura solidale della responsabilità sancita dall'art. 1669 c.c., il progettista deve rispondere, unitamente all'appaltatore e al direttore dei lavori, dei gravi difetti da cui è affetto l'immobile, ove siano riconducibili ad errori di progettazione, deve assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli e al pari dell'appaltatore può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo.
1.7. Ciò detto riconosceva la responsabilità ex art. 1669 c.c. (in relazione ai vizi denunciati dai ricorrenti, confermati all'esito dei disposti accertamenti) in capo alla alla CP_9
alla al geom. e all'arch. Parte_2 Parte_3 Parte_1
. Controparte_1
Rilevava che i CTU avevano individuato quale causa dei fenomeni infiltrativi e di degrado della pitturazione in determinati ambienti la inadeguata impermeabilizzazione (anzi, in determinate zone, la totale assenza di impermeabilizzazione) del piano seminterrato sia
14 inferiormente al massetto del piano di calpestio che nella zona di ripresa di getto del conglomerato cementizio tra le pareti in conglomerato cementizio e le fondazioni.
Osservava che dalla relazione geologica e geotecnica commissionata dalla alla CP_9 nel 2000 sui terreni di fondazione dei costruendi fabbricati di civile abitazione in CP_26 località c.da Gallo e c.da Cepraneto nel comune di Collecorvino, erano emerse la natura del terreno e la presenza di una falda acquifera.
1.7.1. Evidenziava che i CTU avevano rilevato che la stessa società aveva CP_9 pianificato e individuato le lavorazioni da eseguire, la cui realizzazione era stata affidata alla e, per determinate finiture così come per gli infissi, alla Parte_2 Parte_3
società con le quali la aveva sottoscritto i relativi contratti di appalto nei
[...] CP_9 quali non veniva fatto alcun riferimento o, comunque, non vi era alcuna previsione circa eventuali opere di impermeabilizzazione.
Rilevava che i CTU avevano constatato che la aveva avuto un ruolo attivo nella CP_9 gestione dell'appalto, avendo essa nominato -quale direttore dei lavori e progettista- il EO , attraverso il quale controllava l'andamento dei lavori e Parte_1 verificava la corretta realizzazione dell'opera e -quale tecnico delle strutture- l'arch. CP_1
.
[...]
Spiegava che la committente, che era a conoscenza (in quanto proprietaria del terreno e committente della relazione idrogeologica realizzata nel 2000) della presenza del Fosso
avrebbe dovuto attivarsi con le imprese coinvolte nell'esecuzione dei lavori affinché Pt_4
l'impermeabilizzazione - erroneamente prevista per le sole rampe d'accesso - venisse estesa a tutto il piano interrato.
Rilevava che dal contratto di appalto siglato con la si evinceva Parte_3
l'ingerenza della committenza in ogni fase di lavorazione con conseguente onere dell'impresa esecutrice di adeguarsi ad eventuali prescrizioni che sarebbero state impartite in corso d'opera.
1.7.2. Osservava che il EO rivestiva un ruolo preponderante nell'appalto Parte_1 de quo in quanto, oltre ad essere sia il direttore dei lavori generale che il progettista dell'intera opera, aveva redatto, in epoca antecedente alla sottoscrizione dei contratti di appalto con la e con la anche il computo metrico Parte_2 Parte_3 estimativo, datato 26.10.2005, nel quale non veniva contemplata alcuna opera di impermeabilizzazione pur essendo egli personalmente a conoscenza dell'esistenza del
Fosso ER (avendo redatto anche il progetto per la deviazione del fosso, necessaria per consentire la realizzazione del fabbricato oggetto di causa).
15 Il Tribunale condivideva la rilevazione dei CTU secondo cui la condotta del EO
era stata caratterizzata da negligenza in quanto, essendo fatto notorio che Parte_1
l'edificio sarebbe sorto in una zona soggetta ad allagamenti causati anche dal rallentamento del deflusso delle acque verso il fiume Tavo dovuto ad inadeguatezza dei canali/condutture di scolo, il EO, nel redigere il progetto, avrebbe dovuto prevedere un adeguato sistema di impermeabilizzazione.
1.7.3. Rilevava che anche l'Arch. aveva colposamente contribuito alla Controparte_1 determinazione dell'evento dannoso.
Spiegava al riguardo che i CTU avevano riferito che la stessa aveva completamente omesso di valutare un possibile innalzamento della falda, la cui esistenza, tenuto conto della documentazione che ella aveva a disposizione, era fatto pacifico ed inequivoco ed aveva omesso di depositare una relazione tecnica sulle fondazioni e sulla loro capacità portante.
1.7.4. Osservava che le imprese coinvolte nell'esecuzione dell'appalto erano consapevoli della tipologia di terreno sul quale doveva erigersi la costruzione ed erano al corrente dell'esistenza della falda acquifera, essendosi la occupata dello Parte_2 sbancamento del terreno e della realizzazione della fondazione ed avendo la
[...] dichiarato nel contratto sottoscritto “di aver preso completa ed esatta visione Parte_3 degli allegati tecnici e progettuali, nonché della convenzione così come pure della natura del terreno e della ubicazione del costruendo fabbricato”.
Osservava che pur avendo riscontrato l'effettiva e costante ingerenza della committenza nello svolgimento dei lavori, non essendo stati acquisiti elementi in base ai quali poter ritenere che le appaltatrici fossero relegate soltanto a rivestire il ruolo di nudus minister degli ordini impartiti dalla era sicuramente onere delle stesse formulare contestazioni CP_9 laddove avessero rilevato inidoneità progettuali o di altra natura, delle quali, invece, nel silenzio costantemente serbato, le stesse erano doverosamente chiamate a rispondere.
1.8. Riteneva che la ripartizione di responsabilità attribuibile a ciascun soggetto coinvolto nell'appalto stimata dal CTU non poteva essere applicata in quanto essa poteva operare per lo più nei rapporti interni tra le parti, mentre nel caso di specie si doveva ritenere che ciascuna parte con le rispettive azioni od omissioni — costituenti autonomi e distinti illeciti o violazioni di norme giuridiche diverse, concorrenti in modo efficiente a produrre uno degli eventi dannosi tipici indicati nel medesimo art. 1669 c.c. — avesse causato la verificazione dell'unico illecito extracontrattuale, del quale, pertanto, era chiamata a rispondere.
1.9. Rilevava che, all'esito degli accertamenti ad essi demandati, i CTU avevano individuato gli interventi necessari da realizzare per elidere le problematiche evidenziate stimandone i
16 relativi costi e precisando che, riguardando per lo più le opere di ripristino le parti comuni dell'edificio, era risultato preferibile operare una stima complessiva delle opere anche laddove esse coinvolgessero parti private ovvero riguardassero singole unità immobiliari.
Riteneva congruo far versare l'intero importo – quantificato dai CTU in € 225.370,72– su un conto corrente intestato al con conseguente vincolo dello stesso alla Controparte_2 esecuzione delle opere individuate e descritte dai CTU nel computo metrico allegato alla propria relazione, con rivalutazione monetaria e interessi nella misura di legge decorrenti dalla data della liquidazione e fino all'effettivo soddisfo sulla somma già annualmente rivalutata dalla data della domanda e fino alla data della liquidazione.
1.10. Riteneva inammissibile la domanda di manleva formulata dall'arch. nei CP_1 confronti della compagnia con la quale aveva stipulato la Polizza Multirischi del CP_3 professionista avente n. 1/39154/122102835401.
Rilevava che l'arch. , in ossequio al dettato di cui agli artt. 269 e 271 c.p.c., avrebbe CP_1 dovuto chiedere di essere autorizzata alla chiamata del terzo e contestualmente di differire la prima udienza onde consentire la costituzione e l'esercizio del diritto di difesa in relazione a detta chiamata non potendo giovarsi in via automatica della presenza della CP_3 già nel processo, perché convenuta dagli attori.
[...]
Riteneva parimenti inammissibile la citazione diretta in giudizio effettuata da parte degli attori nei confronti della quale compagnia assicurativa tanto della che CP_3 CP_9 dell'arch. , avendo il contratto di assicurazione efficacia soltanto inter partes Controparte_1
e non potendosi ritenere configurabile in capo al danneggiato un'azione diretta nei confronti dell'assicuratore.
Riteneva tempestiva e rituale la chiamata in garanzia formulata dalla nei CP_9 confronti della stessa con la quale l'impresa in data 31.07.2009 aveva Controparte_3 stipulato la Polizza di assicurazione decennale postuma per danni diretti dell'opera avente n. M06031639/03 che copriva i danni cagionati alle parti dell'opera destinate per loro natura a lunga durata, quali meglio descritte e identificate nella medesima polizza.
Spiegava che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la mancata denuncia del sinistro da parte del danneggiato alla compagnia assicuratrice nel rispetto del termine di decadenza contrattualmente previsto, nel caso di specie tre giorni dall'avvenuta conoscenza, non comporta di per sé la perdita della copertura assicurativa, fatta eccezione per il caso in cui sia ravvisabile la fraudolenta volontà dello stesso danneggiato di ritardare la denuncia.
17 Rilevava che nel caso di specie la non aveva provato il carattere doloso o Controparte_3 colposo di tale inadempimento e non aveva dimostrato il pregiudizio subito dalla Compagnia
a causa del ritardo con il quale la stessa era stata messa al corrente del sinistro.
Osservava che nessuna negligenza poteva essere imputata alla in quanto essa, CP_9 prima di formalizzare la denuncia all'assicurazione, si era adoperata in via diretta per cercare di eliminare –mediante plurimi interventi- le problematiche lamentate dai condomini.
Riteneva tuttavia che la garanzia de qua non potesse considerarsi operante nella specie, non rientrando i vizi denunciati, così come accertati dai consulenti nel giudizio, nell'oggetto della polizza in quanto le Condizioni generali di assicurazione prevedevano l'obbligo di indennizzo solo per vizi che concernevano parti dell'opera destinate per loro natura a lunga durata e la società non era obbligata, tra gli altri, per danni dovuti a difettosa impermeabilizzazione.
Rilevava che inoltre l'art. 3) delle stesse condizioni generali di polizza prevedeva quali condizioni essenziali per l'efficacia della garanzia, tra le altre, che l'opera fosse stata realizzata a regola d'arte, circostanza da escludersi nel caso di specie.
1.11. Condannava gli attori alla rifusione delle spese di lite in favore della Controparte_3 in quanto essa, a fronte di una chiamata inammissibile, si era trovata costretta a svolgere le proprie difese e costituirsi in giudizio –peraltro con il patrocinio di due differenti difensori l'Avv. Ernesto Torino Rodriguez e l'Avv. Monica Di Marco- sia come convenuta in via diretta dagli attori che quale chiamata in garanzia dalla stessa e dalla e la CP_1 CP_9 rinuncia alla domanda di risarcimento formulata in via diretta nei suoi confronti era intervenuta tardivamente.
Condannava l'arch. alla rifusione delle spese di lite in favore della CP_1 Controparte_3 essendo stata la chiamata in garanzia dalla stessa formulata ritenuta inammissibile.
Condannava la alla rifusione delle spese di lite in favore della CP_9 Controparte_3 in ragione del rigetto della domanda in garanzia e nel regolare le spese di lite in favore della compagnia di assicurazione ponendole a carico di tutte le parti dichiarate soccombenti nei suoi confronti applicava il disposto di cui al comma II art. 4 D.M. 55/2014 e, dunque, operava una maggiorazione del compenso in ragione del fatto che la aveva dovuto CP_3 difendersi nei confronti di più soggetti.
Condannava la la la il geom. CP_9 Parte_3 Parte_2
e l'arch. in solido alla rifusione delle spese di lite Parte_1 Controparte_1 nei confronti degli attori , , e con aumento del compenso CP_5 CP_6 CP_7 CP_8
18 ex art. 4 comma 2 D.M. 55/2014, delle spese sostenute nel procedimento di ATP e delle spese per la consulenza tecnica di parte.
Condannava la la la il EO CP_9 Parte_3 Parte_2
e l'Arch. al risarcimento delle spese della Parte_1 Controparte_1 consulenza tecnica di parte anche in favore dei condomini intervenuti e CP_13
(nulla avendo, di contro, richiesto a tale titolo la la Controparte_12 Controparte_10 quale non aveva neanche fornito prova dell'esborso in questione) essendo detta consulenza stata commissionata dal Condominio.
Condannava gli stessi al risarcimento delle spese processuali relative al procedimento di accertamento tecnico preventivo anche in favore dei condomini intervenuti CP_12
e e la in applicazione del principio di
[...] CP_13 Controparte_10 equiparazione della posizione dell'interventore a quella dell'attore laddove dette parti, come nella specie, siano portatrici di un medesimo interesse.
Condannava le stesse parti soccombenti al ristoro delle spese processuali in favore dei soggetti intervenuti in giudizio ovvero dei condomini e e Controparte_12 CP_13 della nonché dello stesso CP_10 Controparte_2
Poneva a carico di tutti i convenuti soccombenti le spese sia della CTU disposta nel procedimento di ATP rubricato al n. 3231/2017 R.G. liquidate con decreto del 17/07/2018 e poste, come di regola in quella sede, ad esclusivo carico dei ricorrenti che quelle per la CTU disposta nel giudizio, il cui compenso era stato già liquidato con separato decreto.
Rilevava che avevano provveduto al pagamento del CTU nominato nel giudizio di ATP –
Ing. - e degli ausiliari dei quali quegli si era avvalso in sede di espletamento Persona_6 dell'incarico sia gli odierni attori che i condomini intervenuti e CP_13 CP_12
e la per cui a ciascuna parte dovevano essere rimborsati gli
[...] Controparte_10 importi anticipati pro quota ivi inclusi i corrispettivi –quali risultanti dalle copie dei bonifici e dalle fatture prodotte– versati da ciascuna parte in favore degli ausiliari dei quali l'Ing.
[...]
si era avvalso nello svolgimento dell'incarico. Per_5
2. Avverso tale sentenza hanno proposto appello il geom. , la Parte_1 [...]
e la (da tale impugnazione originava il procedimento Parte_2 Parte_3
n. 924/2023) chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte sulla scorta dei seguenti motivi di gravame: 1) Inattendibilità, per illogicità e contraddittorietà, dell'elaborato peritale dei CTU / – Necessaria rinnovazione della Persona_3 Per_4
CTU in appello;
2) Erronea affermazione di responsabilità in capo alle imprese Parte_2
e – Incompatibilità con il riscontrato Appalto c.d. “a regia”,
[...] Parte_3
19 facente capo alla committente e conseguentemente, sussistenza del ruolo di CP_9 nudus minister in capo alle imprese. – Incorretta valutazione della prova documentale, violazione dell'art. 116 c.p.c.; 3) Insussistenza di responsabilità in capo al geom.
; 4) In estremo subordine - Malgoverno delle spese di lite liquidate in complessivi Parte_1
€ 100.000,00 per una causa di valore di € 200.000,00. – Violazione dell'art. 5 del D.M.
55/2014; 5) Decadenza dall'azione – Erronea identificazione del dies a quo ai fini del computo del termine annuo di decadenza previsto dall'art. 1669 c.c.
Gli appellanti hanno inoltre proposto istanza di sospensione della efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza ex artt. 351 e 283 c.p.c.
Nell'ambito di tale procedimento n. 924/2023 si è costituita l'arch. , aderendo Controparte_1 al primo e al quinto motivo dell'appello principale, facendo presente di avere a sua volta proposto appello avverso la sentenza di primo grado e proponendo appello incidentale nel quale ha sostanzialmente trasfuso i motivi già formulati nel separato appello di cui al procedimento n. 936/2023 sulla base di due motivi con i quali ha denunciato: 1) Erronea, contraddittoria e carente motivazione della Sentenza di primo grado in ordine alla presunta responsabilità dell'Arch. in ragione “delle conclusioni rassegnate dai CTU”; 2) Errata CP_1 determinazione nella quantificazione delle spese di lite e loro imputazione a carico dell'Arch.
in ragione del criterio della soccombenza, con particolare riferimento a Controparte_1 quelle della chiamata in causa della Controparte_3
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_2 sentenza impugnata.
Si è costituita la rappresentata dall' Avv. Monica Di Marco, Controparte_3 chiedendo di dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza dell'appello e confermare la sentenza impugnata.
Si è costituita la rappresentata dall' Avv. Ernesto Torino- Controparte_3
Rodriguez, chiedendo di dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza dell'appello e confermare la sentenza impugnata.
3. Avverso tale sentenza ha proposto separato appello anche l'Arch. (da Controparte_1 tale impugnazione originava il procedimento n. 936/2023) chiedendo l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte sulla scorta dei seguenti motivi di gravame: 1)
Erronea, contraddittoria e carente motivazione della statuizione di primo grado con riferimento alle eccezioni di decadenza e prescrizione dell'azione ex art.1669 c.c.; 2)
Erronea, contraddittoria e carente motivazione della sentenza di primo grado con riferimento alle risultanze della CTU a firma dell'ing. e del geol. ; 3) Errata Persona_3 Per_4
20 determinazione nella quantificazione delle spese di lite e nella loro imputazione in ragione del criterio della soccombenza.
Nell'ambito del procedimento n. R.G. 936/2023 si sono costituiti il geom.
[...]
, la e la chiedendo la riunione del Parte_1 Parte_2 Parte_3 giudizio a quello di cui al n. R.G. 924/2023 e insistendo affinché venissero accolte le conclusioni in quest'ultimo rassegnate.
Si è costituito il chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della Controparte_2 sentenza impugnata.
Si è costituita la rappresentata dall' Avv. Monica Di Marco Controparte_3 chiedendo di dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza dell'appello e confermare la sentenza impugnata.
Si è costituita la rappresentata dall' Avv. Ernesto Torino- Controparte_3
Rodriguez chiedendo di dichiarare l'inammissibilità e/o infondatezza dell'appello e confermare la sentenza impugnata.
4. Gli appellati , , , Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8
, e non si sono Controparte_27 CP_13 Controparte_12 Controparte_10 costituiti né nel procedimento n. R.G. 924/2023 né nel procedimento n. R.G. 936/2023 nonostante la regolarità della notifica degli atti di citazione in appello, sicché ne è stata dichiarata la contumacia con ordinanze rispettivamente rese in data 4.04.2024 (nell'ambito del giudizio n. 924/2023) ed in data 6.06.2024 (nell'ambito del giudizio n. 936/2024).
5. All' udienza del 19.03.2024 nell'ambito del sub-procedimento n. 924/2023-1 è stata rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza e, per l'effetto, è stato revocato il provvedimento presidenziale in data 5.01.2024 con cui era stata disposta la sospensione, inaudita altera parte, dell'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza.
Nel corso dell'udienza del 4.06.2024 celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il Collegio ha disposto la riunione dei due giudizi nell'ambito di quello contrassegnato dal n. 924/2023
R.G.C; all'esito ha rinviato, ai sensi dell'art. 352 c.p.c., all'udienza del 6.05.2025 (anch'essa sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.), con assegnazione dei termini previsti nel predetto articolo per la precisazione delle conclusioni, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Le parti hanno provveduto, nei termini assegnati, a precisare le conclusioni ed a depositare gli scritti conclusionali.
21 Come detto anche l'udienza del 06.05.2025 è stata sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito delle note scritte e, all'esito della camera di consiglio del giorno 8.05.2025, la causa
è stata trattenuta in decisione.
6. Il Collegio, partendo dall'esame dell'appello proposto dal geom. , Parte_1 dalla e dalla nell'ambito del giudizio n. R.G. Parte_2 Parte_3
924/2023, rileva innanzi tutto l'infondatezza del primo motivo di appello.
6.1. Con tale motivo gli appellanti lamentano che il giudice di primo grado ha fondato la decisione sulle risultanze della consulenza tecnica depositata dagli ausiliari, la quale tuttavia sarebbe in più punti contraddittoria e scientificamente illogica.
Argomentano che tutti gli elementi riscontrati deponevano a favore della tesi secondo cui la causa dei danni era l' allagamento (in occasione di straordinarie precipitazioni meteoriche) da acque meteoriche provenienti dall'alto, dovuto all'occlusione di un canale di scolo comunale posto a livello superiore rispetto al livello di campagna del suolo ove sorge l'edificio, e non invece il supposto, ma non strumentalmente riscontrato, innalzamento del livello della falda acquifera sottostante l'edificio.
Deducono che le rilevazioni piezometriche eseguite in più punti dagli stessi CTU erano tali da escludere che potessero esservi fenomeni di infiltrazioni di acqua di risalita dalla falda sottostante (tanto che durante il periodo di osservazione la falda acquifera non aveva mai raggiunto il piano di calpestio del fabbricato, neanche dopo eventi meteorici di media intensità), le prove di carbonatazione avevano escluso fenomeni di risalita delle acque sotterranee.
Rilevano che l'ipotesi esposta nell' elaborato peritale contrasta con il fatto, notorio, che gli allagamenti del seminterrato si verificavano in concomitanza con allagamenti dell'intera zona Stazione di Collecorvino, indice questo dell'indubbia origine meteorica e non freatica dell'acqua che affluiva nell'immobile, nonché con il fatto che l'acqua fosse mista a fango, evidentemente eroso dal terreno circostante, cosa invece non possibile nell'ipotesi prospettata in cui l'acqua fosse filtrata dal sottosuolo attraverso le fondazioni e/o le mura perimetrali interrate.
Argomentano che la ricostruzione dei CTU, che vede la mancata impermeabilizzazione quale causa della presenza di acqua nel seminterrato, contrasta con il fatto che gli allagamenti sono cessati dopo il 2017, grazie ai lavori descritti nella nota a firma dell'Ing.
e documentati nei fascicoli di parte, che hanno risolto in maniera Persona_7 significativa le problematiche verificatesi come attestato dai medesimi CTU a pag. 24 dell'elaborato peritale.
22 Deducono che l'acqua, al verificarsi dell'eccezionale evento meteorico, aveva raggiunto immediatamente la quota di allagamento rappresentata dal segno sui muri nei locali seminterrati, circostanza possibile solamente nel caso di un allagamento superficiale, e non invece nel caso di allagamento da risalita attraverso il suolo e poi il pavimento.
Argomentano che sarebbe stato logico concludere che, poiché i lamentati fenomeni di allagamento del seminterrato erano cessati a seguito dell'esecuzione, nel 2018, di lavori da parte del diretti a favorire il regolare deflusso del corso di un canale di scolo del CP_28 fiume Tavo, la causa degli stessi fosse da ricondursi proprio a quest'ultimo, non invece alla mancata impermeabilizzazione dello stabile ed alla falda sottostante.
Lamentano che, seguendo l'errata tesi dell'infiltrazione di risalita della falda dovuta ad errata impermeabilizzazione, i CTU hanno previsto ingenti lavori per circa € 200.000,00 indicando opere da eseguire che sono inidonee a prevenire futuri eventuali allagamenti da precipitazioni meteoriche.
Chiedono la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio attesa la manifesta inattendibilità della perizia su cui il primo giudice ha fondato la decisione.
6.2. Al riguardo il Collegio rileva che non solo la CTU svolta nel giudizio di merito (dall'ing.
e dal dr. geol. ), ma anche quella eseguita nell'ambito del Persona_3 Per_4 procedimento per ATP (dall'ing. ) hanno accertato che le fenomenologie infiltrative Per_5 erano dovute all' inadeguata impermeabilizzazione di base dell'edificio ed hanno concluso individuando quali interventi necessari per l'eliminazione dei fenomeni lamentati dai ricorrenti l'esecuzione di opere e lavori di impermeabilizzazione di base dell'intero edificio.
6.2.1. In particolare, nel procedimento per ATP rubricato al n. R.G. 3231/2017 del Tribunale di Pescara, il CTU nominato Ing. ha eseguito gli accertamenti peritali svolgendo Per_5 plurimi sopralluoghi ed avvalendosi di n. 3 ausiliari (ovvero del geologo Parte_5 della ditta e della ditta LIFTED Ascensori), Controparte_29
e in data 21.05.2018 ha depositato l'elaborato peritale (Cfr. doc. 16 del fascicolo di primo grado dei ricorrenti) nel quale: - alle pagine 87 e 88 riferisce: “Parti comuni: in corrispondenza delle aree comuni di manovra e di distribuzione delle singole unità immobiliari, nonché dei locali tecnici (dedicati all'impianto idrico ed elettrico), è stato riscontrato un generalizzato degrado dei rivestimenti pittorici in corrispondenza della fascia inferiore delle tramezzature, evidenziati da ossidazione dei paraspigoli metallici, gradienti cromatici ed imbrattamenti, oltre ad efflorescenze ed alterazioni di dipinture ed intonaci, in termini di esfoliazioni e distacchi, indotti da fenomeni di imbibimento ed aventi altezza media dal piano calpestabile pari a ca. cm. 40 ÷ 80. Conseguenze correlate alla presenza di acqua
23 sono state altresì rilevate all'interno della fossa-ascensore, avente profondità pari a ca. cm.
155,00 mentre in corrispondenza del massetto cementizio costituente la pavimentazione dell'intero piano seminterrato – con esclusione del vano scala, dotato di differente pavimentazione – sono stati rilevati puntuali quadri micro fessurativi”; - alle pagine da 111 a
117 riferisce “Con riepilogo sintetico, il sottoscritto C.T.U. stanti la disamina della documentazione in atti e nello specifico delle diverse relazioni tecniche prodotte ( CP_30
Geol. , Arch. , Ing. , Geol. Geom. ,
[...] CP_31 CP_32 CP_20 CP_21 CP_33 tenuto debitamente conto delle risultanze delle indagini esperite dall'ausiliario dott.
[...] dalla e dalla Lifted Ascensori, ha evidenziato relativamente ai vizi Pt_5 CP_29 riscontrati ed ampiamente riportati in precedenza, nessi di eziologia correlati: - alla prossimità del piano di calpestio del piano interrato rispetto alla quota naturale della falda identificata, congruentemente con tutte le indagini svolte “… quasi esattamente da tutti a circa 5 mt dal p.c. …”: nello specifico, la prova penetrometrica DPSH1 eseguita alla fine della rampa di accesso ai locali garage interrati ha evidenziato “… la presenza di acqua a circa 1 m dal piano di calpestio, e che i terreni di fondazione non hanno evidenziato criticità particolari dal punto di vista geotecnico … diverso il discorso sulla presenza della falda che ad oggi, in condizioni statiche, è posta a circa 1 metro dal piano pavimento e quindi molto prossima al piano di fondazione. In tutti i rilievi eseguiti non si è mai registrato un superamento di tale livello …”; - alla deviazione del canale naturale preesistente “…
Analizzando i dati di campagna è possibile verificare che fra i 2 edifici gemelli in precedenza, fosse presente un impluvio naturale che attraversava il sito. L'impluvio tuttora esistente a monte è stato intubato e deviato a partire da un tombino di ispezione posto nella strada perimetrale a nord del fabbricato … La presenza del canale viene confermata anche dalla
Carta Geologica CARG Fg.351 – Pescara, che mette in evidenza come il terrazzo di 3° ordine sia attraversato da un deposito olocenico ascrivibile alla presenza del canale stesso
…”, che per le modalità di realizzazione “… La deviazione del canale naturale è stata ottenuta con un tubo in cemento di diametro 100 cm corrente lungo il perimetro esterno di proprietà ad una quota compresa fra i 2 e i 3 metri dal piano campagna ed una distanza di circa 3 metri dal muro di contenimento dei garages interrati. Inoltre per ottenere tale deviazione si sono adoperate delle curvature quasi ad angolo retto perimetralmente al fabbricato oggetto di causa per ricollegarlo poi allo sfioratore naturale a valle della strada
Nazionale …” non garantisce la piena efficienza e tenuta;
- all'assenza di drenaggio e di sistemi di impermeabilizzazione in corrispondenza del muro controterra, come chiaramente desunto: a) – dalle prove indirette a mezzo georadar: “…le scansioni effettuate sui muri
24 controterra … non si rilevano anomalie interpretabili come materiali drenanti che sarebbero caratterizzati comunque dalla presenza di vuoti …”; b) – dalle prove indirette termometriche:
“… per i muri contro terra sono state rilevate delle infiltrazioni localizzate all'attacco con la pavimentazione …”; c) – dalle prove endoscopiche: “… Nelle indagini endoscopiche (E1-
E3) effettuate sui muri contro terra non sono state rilevate impermeabilizzazioni. Non è stata rilevata né guaina bituminosa né strato di bentonite né uno strato drenante … Nell'indagine endoscopica (E2) effettuate sul muro contro terra è stata rilevata una guaina bituminosa.
Non è stato rilevato né uno strato di bentonite né uno strato drenante …”; - alla mancanza di impermeabilizzazione della pavimentazione stradale, come desumibile dalle indagini eseguite, e precisamente: a) – indagini Endoscopiche: “… Nelle indagini endoscopiche
(ES1-ES3) effettuate sulla pavimentazione si è rilevato uno spessore del piano di calcestruzzo di circa 6-7 cm;
al di sotto si è rilevato un vuoto di circa 3-4 cm dovuto alla dilavazione dello strato di bentonite ed infine uno strato di ghiaia. Nell'endoscopia (ES2) effettuata sulla porzione di pavimentazione che poggia sulla struttura di fondazione non è stato rilevato nessun strato di impermeabilizzazione …”. Ne consegue che, all'esito delle anomalie su evidenziate, in occasione di forti precipitazioni e tenuto conto del percorso del flusso idrico sotterraneo, si vengono a determinare generalizzati innalzamenti del livello della falda che, in assenza di idonei interventi di protezione – esemplificativamente impermeabilizzazione del massetto, sigillatura con materiali bentonitici a contatto fra strutture rigide e flessibili o in aree a minore resistenza, drenaggio efficiente a tergo dei muri di contenimento – inducono i fenomeni di allagamento riscontrati nell'immobile oggetto di causa.” CP_34
6.2.2. Nella CTU espletata nel giudizio di merito, in ordine alla cause dei fenomeni infiltrativi, si legge “Le fenomenologie infiltrative hanno trovato ragione di essere, dall'esame della documentazione prodotta nei fascicoli processuali, dall'attività d'indagine svolta in occasione dell'A.T.P. nonché da quanto direttamente riscontrato nel corso dei sopralluoghi, dall'inadeguata impermeabilizzazione, ovvero inesistenza, del piano seminterrato sia inferiormente al massetto del piano di calpestio nonché nella zona di ripresa di getto del conglomerato cementizio tra le pareti in conglomerato cementizio e le fondazioni. Acqua interessante il sistema fondazionale proveniente, come in precedenza esposto, da variazioni del livello della falda acquifera riferibili ad afflussi provenienti da monte (da nord)
e non a variazioni del livello del corso d'acqua principale (fiume Tavo), in particolare provenienti dal fosso che attraversava proprio il sito di causa, il cui andamento e Pt_4 sezione idraulica di deflusso sono stati modificati dalle lavorazioni per la costruzione
25 dell'edificio condominiale, di cui al progetto redatto e trasmesso dal geom. Parte_1
il 20.04.2005 - prot. 4149, in precedenza richiamato ed allegato alla presente.
[...]
Incremento del livello freatico che in occasione delle infiltrazioni lamentate di fatto si incrementava anche per il non corretto deflusso delle acque verso il fiume Tavo a causa delle riduzioni idrauliche delle canalizzazioni/fossati, come implicitamente confermato dalla documentazione agli atti di causa, nello specifico: Riduzioni dei deflussi idraulici che comunque non avrebbero dovuto esimere la progettazione dal tenere in debita considerazione casistiche come quelle verificatesi, in considerazione della preesistenza del fosso che era stato specificatamente deviato per consentire la realizzazione della Pt_4 costruzione oggetto di perizia, a seguito di progetto del geom. , Parte_1 peraltro progettista e direttore dei lavori architettonico del condominio conscio delle CP_9 caratteristiche geologiche ed idrogeologiche in considerazione della relazione geologica e geotecnica redatta dalla in data 18.10.2000, che dallo stesso veniva Controparte_30 richiamata in atti progettuali. Il EO , dalla documentazione agli Parte_1
Atti si evince che abbia ricoperto/svolto il ruolo, oltre che di progettista architettonico, di
Direttore dei Lavori generale dell'intera realizzazione. Intubare il fossato senza alcuna Pt_4 relazione di verifica idraulica sull'idoneità portate massime, consistente nell'individuazione del bacino utilizzando i dati pluviometrici relativi alle precipitazioni di massima intensità, correlati ai tempi di ritorno da assumere per casistiche del genere (10÷20 e 50), con una tubazione in cemento del diametro di 100 cm, materiale che peraltro risulta essere oltremodo "delicato" per l'estrema fragilità e conseguentemente per possibili rotture, non risulta assolutamente cautelativa e conservativa per la casistica esaminata (deviazione per la realizzazione di insediamento immobiliare) al fine di poter escludere di impermeabilizzate
l'interrato del piano seminterrato. Ad ulteriore esplicitazione di quanto illustrato si rappresenta che in usuali casistiche dove la quota di falda staziona a circa 2,5 metri dal piano di calpestio d'interrati, ovvero un metro dal piano d'imposta fondazionale, non si rende necessario prevedere impermeabilizzazioni del piano seminterrato, ma nella casistica in specie dove per la realizzazione dell'edificato si è proceduto a deviazione di un fossato, avente caratteristiche di ingente portata torrentizia, senza alcuna verifica idraulica che potesse verificare la validità di quanto progettato, risulta agli scriventi aver posto poco diligenza e/o imperizia soprattutto da parte dei Progettisti e Direttori dei Lavori come riportato in risposta ai successivi quesiti.”
Si legge inoltre (pag. 25) “Dal monitoraggio della soggiacenza durante il corso delle operazioni peritali si è accertata una variazione del livello dell'ordine di alcuni decimetri: la
26 falda acquifera non ha mai raggiunto il piano di calpestio del fabbricato di cui è lite, neanche dopo eventi meteorici di media intensità. Dato che l'ultimo evento lamentato è avvenuto nel
2017, l'assenza di allagamenti successivi deve essere individuata in modifiche dello stato dei luoghi avvenute dopo l'ultimo evento lamentato, modifiche che sono consistite nei lavori descritti nella nota a firma dell'Ing. e documentati nei fascicoli di Parte Persona_7 hanno risolto in maniera significativa le problematiche verificatesi anche se è da specificare che, contrariamente a quanto asserito dal Tecnico di Parte che dall'anno 2017 ad oggi non si sono verificati eventi eccezionali di precipitazioni atmosferiche in termini d'intensità e durata che possano generare una notevole portata sulle linee di deflusso delle acque deviate e potenziate ed al contempo un innalzamento del livello del pelo libero di scorrimento del fiume Tavo nel tratto collegato che impedisca il normale deflusso. Interventi richiamati nella nota dell'Ing. che risultano essere quelli effettuati Persona_7 dall'Amministrazione comunale di cui al verbale di accertamento di Somma Urgenza da parte del comune di Collecorvino del 30.03.2017 nonché l'intubamento delle acque di un fosso in via San Gabriele presentata dal sig. con progetto a firma del geom. Parte_4
di cui alla S.C.I.A. prot n. 9076 del 25.10.2017. Pertanto gli scriventi Testimone_1
CTU, in base a quanto esposto anche in premessa alle risposte ai quesiti, non convengono sulla soluzione definitiva delle cause, in considerazione che tutti gli interventi interessanti il deflusso delle acque provenienti da monte non sono suffragati da studi di valutazione idraulica con individuazione del/i bacino/i utilizzanti i dati pluviometrici relativi alle precipitazioni di massima intensità, correlati ai tempi di ritorno da assumere per casistiche del genere (10÷20÷50 e 100 anni), fermo restando che il piano interrato dell'immobile non risulta dotato, per quanto sopra esposto, delle intrinseche garanzie in termini di tenuta all'acqua.”
6.2.3. Nei chiarimenti forniti all'esito delle osservazioni formulate dai consulenti tecnici di parte i CTU hanno precisato: - di avere individuato la causa dell'incremento freatico anche nel “non corretto deflusso delle acque provenienti da monte verso il fiume Tavo a causa delle riduzioni idrauliche delle canalizzazioni/fossati in luogo della preesistenza del fosso che era stato specificamente deviato per consentire la realizzazione della costruzione Pt_4 oggetto di perizia. Specificatamente, in relazione all'intubazione con deviazione di tracciato originario del fosso dall'esame della documentazione grafica di cui al verbale di Pt_4 sopralluogo del 2.09.2022 di cui all'allegato “A” dell'elaborato peritale prodotto, risulta di tutta evidenza che il tracciato presenti tratti con variazioni non graduali ed è notorio che in tale casistica non si ha un corretto deflusso delle acque, con inevitabile riduzione delle
27 portate”; - che “con riferimento al periodo di osservazione peritale rispetto al quale non si sono avute risalite sostanziali dell'acqua nel sottosuolo, si rappresenta che il periodo stesso non risulta significativo in quanto nel lasso di tempo intercorso non si sono manifestate precipitazioni considerevoli in termini di intensità e soprattutto di durata, simili all'epoca delle lamentate infiltrazioni di acqua, tant'è che sono state richieste proroghe nell'auspicio del verificarsi di eventi atmosferici rilevanti”; - che “le cause degli allagamenti sono da attribuire
a variazioni del livello di falda acquifera, riferibili ad afflussi provenienti da monte (da nord)
e non a variazioni del livello del livello del corso d'acqua principale (fiume Tavo), in particolare provenienti dal fosso , mentre “gli interventi descritti nella nota a firma Pt_4 dell'ing. e documentati nei fascicoli di parte hanno solo in parte risolto Controparte_35 le problematiche degli allagamenti, fermo restando che a far data da quei lavori non si sono verificati eventi meteorici di notevole intensità”.
6.3. Le univoche conclusioni delle CTU svolte nell'ambito dell'ATP e del successivo giudizio di merito da diversi e qualificati professionisti, che hanno concordato sulle cause dei danni e sui lavori da effettuare, nonché i chiarimenti offerti in sede di risposta alle osservazioni formulate dai CTP alla CTU svolta nel giudizio di merito, consentono di ritenere acclarata la presenza del grave vizio costituito dalla inadeguata e (per alcune parti) insussistente impermeabilizzazione del piano seminterrato (necessaria in ragione delle caratteristiche del terreno (ove per la realizzazione del fabbricato si è proceduto alla deviazione di un fossato)
e del nesso causale con il fenomeno infiltrativo.
Il rilievo secondo cui il livello della falda si sarebbe mantenuto pressoché invariato durante il periodo di osservazione svolto dai CTU trova adeguata spiegazione nel fatto che in detto periodo non si sono verificate precipitazioni in termini di intensità e soprattutto di durata simili a quelle dell'epoca delle lamentate infiltrazioni.
Anche il rilievo secondo cui il rischio di reiterazione del fenomeno lamentato dai ricorrenti sarebbe stato eliminato a seguito dei lavori eseguiti su un canale comunale di scolo (il che dimostrerebbe anche l'erroneità della tesi della riconducibilità dei fenomeni infiltrativi alle oscillazioni del livello della falda sotterranea in assenza di adeguata impermeabilizzazione) risulta smentito da quanto risposto dai CTU in sede di chiarimenti resi all'esito delle osservazioni, che cioè detti lavori hanno solo in parte risolto il problema, “fermo restando che a far data da quei lavori non si sono verificati eventi meteorici di notevole intensità”.
7. Infondato si rivela anche il secondo motivo dell'appello proposto dal geom.
[...]
, dalla e dalla Parte_1 Parte_2 Parte_3
28 7.1. Con tale motivo, che riguarda in particolare la posizione delle imprese Parte_2
e gli appellanti lamentano la contraddittorietà della sentenza
[...] Parte_3 impugnata nella parte in cui, da un lato, ha riscontrato la sussistenza, nel caso in esame, di tutti gli elementi tipici del c.d. appalto a regia e, dall'altro, ha affermato invece la corresponsabilità delle imprese appaltatrici di singole e specifiche opere, Parte_2
e in quanto non sarebbero emersi elementi sufficienti a ritenere le Parte_3 imprese relegate a rivestire il ruolo di nudus minister.
Argomentano che il giudice di primo grado ha correttamente rilevato che la CP_9 aveva individuato e pianificato le lavorazioni da eseguirsi, ne aveva fornito i materiali ed aveva effettuato la posa in opera di componenti edilizi.
Sostengono che la committente ha avuto un ruolo attivo nella gestione dell'appalto in quanto ha personalmente scelto le imprese esecutrici con le quali stipulare i contratti di appalto, ha individuato i singoli lavori da eseguire mantenendo un costante controllo e il contratto di appalto con la prevedeva clausole tipiche dell'appalto a regia. Pt_3
Deducono che il giudice di prime cure non ha considerato che i CTU hanno rilevato: “che sia che sono imprese che di fatto sono state Parte_2 Parte_3 contrattualizzate per l'esecuzione di specifiche lavorazioni, tra le quali non erano previste opere d'impermeabilizzazione, eccezion fatta di zone limitate alle pareti controterra in corrispondenza delle rampe”.
Argomentano che il giudice ha erroneamente affermato la responsabilità della Parte_2 sulla base del rilievo che essa avrebbe dovuto essere a conoscenza della falda
[...] acquifera in quanto: - si trattava di allagamento del piano interrato per acqua che vi si riversava dall'alto e dall'esterno e non dal piano fondale;
- avendo la committente commissionato solo posa in opera e per specifiche lavorazioni, la singola impresa doveva eseguire correttamente ed a regola d'arte solo la posa in opera di quanto fornito dalla committente;
- l'impresa affidataria delle opere non poteva sapere se successivamente la committente avrebbe affidato, alla stessa o ad altre imprese, la realizzazione di ulteriori lavori e, tra essi, anche l'impermeabilizzazione.
Lamentano che il giudice non ha considerato che la nell'esecuzione Parte_2 dell'appalto affidatole risultava contrattualmente vincolata alle direzioni del tecnico D'Ausilio
, direttore dei lavori nominato da nel contratto stipulato con CP_16 CP_9 Parte_2 il 10.05.2006 e che la società appaltatrice non aveva quindi la possibilità di eseguire in
[...] autonomia le opere.
29 Argomentano che non sussiste responsabilità della in quanto il suo Parte_3 intervento è avvenuto quando l'edificio era ormai realizzato ed essa si era limitata alla posa in opera di finiture e alla costruzione delle rampe di accesso al seminterrato
(impermeabilizzate).
Deducono che la dichiarazione dell'impresa nel contratto “di aver preso completa ed esatta visione degli allegati tecnici e progettuali, nonché della convenzione così come pure della natura del terreno e della ubicazione del costruendo fabbricato” costituisce mero refuso inserito nel contratto, dal momento che fa riferimento ad un “costruendo fabbricato” quando invece è documentalmente provato che all'atto della sottoscrizione del contratto tra
[...]
e il fabbricato era già stato non solo costruito, ma anche Parte_3 CP_9 collaudato.
Argomentano che non vi è alcuna previsione normativa in base alla quale poter sostenere che fosse onere dell'appaltatrice verificare (ex post) l'idoneità progettuale e la corretta realizzazione del fabbricato sul quale si apprestava ad eseguire le finiture in quanto l' area interessata dal fabbricato, già edificato al momento della stipula del contratto di appalto con la non è soggetta al vincolo P.S.D.A. (Piano Stralcio Difesa Alluvioni). Parte_3
Deducono che il giudice di primo grado avrebbe dovuto riconoscere l'esenzione di responsabilità in capo alle imprese esecutrici di altre e diverse lavorazioni, sottoposte al costante indirizzo e controllo della committente e con materiali forniti da quest'ultima, in quanto, nel caso di appalto a regia, il dovere di formulare contestazioni alle istruzioni palesemente errate del committente deve essere necessariamente circoscritto alle sole lavorazioni oggetto dell'incarico affidato e nel caso di specie le imprese appaltatrici non erano incaricate di eseguire le opere di impermeabilizzazione, e non avevano alcun onere di verificare la bontà del progetto a riguardo.
Lamentano, in via subordinata, la contraddittorietà della sentenza nella parte in cui vi si afferma che le imprese convenute, poi risultate soccombenti, non abbiano fornito la prova di aver rivestito il ruolo di nudus minister.
Chiedono l'ammissione delle prove non ritenute meritevoli di essere acquisite in primo grado
– i.e. le prove testimoniali richieste con la II memoria ex art. 183 cpc delle odierne appellanti
- nonostante la richiesta di ammissione fosse stata ritualmente reiterata in sede di precisazione delle conclusioni.
Lamentano l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui non procede alla graduazione della responsabilità tra le imprese esecutrici e la committente, avendo posto sullo stesso piano chi ha governato la costruzione e fornito la materia con i meri esecutori
30 di singole prestazioni, tra le quali non vi sono quelle che, stando ai periti, andavano invece eseguite e che sarebbero, a sentir loro, la causa degli allagamenti.
7.2. Il Collegio ritiene preliminarmente utile ribadire in questa sede che l'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente ed è esente da responsabilità solo se dimostra di aver manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale “nudus minister”, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo.
Al riguardo la Suprema Corte ha avuto più volte occasione (vedi Cass. 29864/2019 e precedenti in essa richiamati) di precisare che “L'appaltatore, dovendo assolvere al proprio dovere di osservare i criteri generali della tecnica relativi al particolare lavoro affidatogli, è obbligato a controllare, nei limiti delle sue cognizioni, la bontà del progetto o delle istruzioni impartite dal committente e, ove queste siano palesemente errate, può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto ad eseguirle, quale nudus minister, per le insistenze del committente ed a rischio di quest'ultimo. Pertanto, in mancanza di tale prova, l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista
o del committente, ne' l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori” (si veda Cass. 23594/17; Cass. 8016/12).”
7.3. Ciò detto si rileva che il primo giudice –se, al fine dell'affermazione della responsabilità della venditrice/costruttrice ha correttamente valorizzato la posizione assunta CP_9 dalla stessa, di diretta responsabilità nella costruzione dell'opera nei confronti degli acquirenti (atteso che l'art. 1669 c.c. trova applicazione non solo nelle ipotesi in cui il venditore abbia provveduto alla costruzione con gestione di uomini e mezzi, ma anche nelle ipotesi in cui, pur avendo utilizzato l'opera di soggetti estranei, la costruzione sia, a lui riferibile in tutto o in parte per avere essa partecipato in posizione di autonomia decisionale, mantenendo il potere di coordinare lo svolgimento dell'altrui attività o di coordinare o di impartire direttive o di sorveglianza), rilevando come la avesse individuato e CP_9 pianificato le lavorazioni da eseguire (la cui realizzazione in concreto era stata affidata alle imprese appaltatrici, da lei scelte, con individuazione nel dettaglio dei lavori da eseguire), avendo conservato il potere di operare le scelte in sede di realizzazione in merito ai materiali da utilizzarsi, effettuate dalla committenza, tramite il tecnico incaricato, proprio fiduciario, geom. altrettanto correttamente ha ritenuto la responsabilità delle Parte_1
31 imprese appaltatrici rilevando come, escluse le ipotesi in cui l'appaltatore possa essere considerato un nudus minister, lo stesso è tenuto a formulare contestazioni ove rilevi inidoneità progettuali o di diversa natura.
E che nella specie entrambe le imprese appaltatrici fossero a conoscenza della presenza della falda acquifera è stato correttamente ritenuto provato in primo grado sul rilievo che la
(la quale era stata qualificata già nella comunicazione di inizio lavori del Parte_2
18.09.2005 quale “costruttore delle strutture”) si era occupata dello sbancamento del terreo e della realizzazione delle fondazioni (in forza del contratto datato 10.05.2006) ed avendo la dichiarato nel contratto (sottoscritto per l'ultimazione della Parte_3 costruzione e per le finiture (tra cui, per quanto di interesse in questa sede e secondo quanto risulta dal computo metrico allegato al contratto, “realizzazione di parete in c.a. controterra”…”mediante scavo a sezione obbligata con mezzo meccanico, parete in c.a.”,
“realizzazione di vespaio per pare controterra e pareti rampe di accesso garage in c.a.”,
“realizzazione muro in c.a. nel locale seminterrato in prossimità della rampa con ripresa ferri
e impiego di chimico”, “realizzazione massetto di sabbia e cemento”…”solo per passerella in c.a.” realizzazione di massetto in cls con rete elettrosaldata “posto lato ingresso appartamenti”, “realizzazione di rampe di accesso al piano garage, comprensivo di scavo con mezzo meccanico, platea di fondazione e pareti controterra in c.a., riempimento per pendenza rampa e massetto armato per finitura rampa”).
I CTU a pag. 18 dell'elaborato peritale hanno rilevato “Ad ogni buon conto è da rilevare che sia che sono imprese che di fatto sono state Parte_2 Parte_3 contrattualizzate per l'esecuzione di specifiche lavorazioni tra le quali non erano previste opere d'impermeabilizzazione, eccezion fatta di zone limitate alle pareti controterra in corrispondenza delle rampe di cui si è relazionato in risposta al primo quesito in relazione al computo metrico allegato al contratto sottoscritto tra la e CP_9 Parte_3 il 9.11.2008. Nondimeno è da rilevare che le società e
[...] Parte_2 Pt_3
nelle more delle proprie capacità tecniche, si sarebbero potute rendere Parte_3 parti diligenti per proporre/evidenziare interventi d'impermeabilizzazione del piano seminterrato, in considerazione che la presenza del fosso era manifesta all'epoca della Pt_4 sottoscrizione di entrambi di appalti. Tale sensibilizzazione avrebbe dovuto interessare maggiormente la società in quanto si è occupata delle opere Parte_3 successive alla realizzazione del corpo strutturale soprattutto in considerazione che nel computo metrico allegato al contratto sottoscritto con l'" era prevista la CP_9 realizzazione d'impermeabilizzazione limitata alle rampe di accesso che avrebbe dovuto
32 allertare sulla necessità di estendere tale lavorazione a tutto il piano interrato. Inoltre della documentazione fotografica allegata alla CTP dell'ing. come allegato n. 7 risulta Persona_8 in maniera evidente come l'impermeabilizzazione, della quale non si riesce a comprendere con quale estensione, sia stata posta in essere in maniera inadeguata e soprattutto senza alcuna attenzione di preservazione.”
I CTU a pag. 21 dell'elaborato peritale hanno evidenziato la responsabilità in capo “alle società " ed " che sebbene abbiano sottoscritto Parte_2 Parte_3 contratti dove venivano esplicitate le singole lavorazioni dagli Atti non risulta che abbiano esercitato la capacità tecnica di rappresentare alla Committenza la problematica di prevedere idonee d'impermeabilizzazione. Responsabilità stimata in termini medio statistici dell'ordine rispettivamente del 3% in capo " e del 7% relativamente Parte_2 all'" . Parte_3
7.4. Non meritevoli di accoglimento si rivelano le richieste di prove orali articolate dagli odierni appellanti in primo grado con la seconda memoria ex art. 183 VI comma C.P.C., reiterate nell'ambito del presente grado di appello, dovendo al riguardo rilevarsi che le stesse afferiscono a circostanze di fatto non tempestivamente allegate entro il primo termine di cui all'art. 183 VI comma c.p.c. (che come è noto segna il momento finale per la definitiva fissazione del thema probandum e decidendum) e comunque non idonee a dimostrare la veste di nudus minister assunta da ciascuna delle imprese in questa sede appellanti, sia perché, in parte, afferenti a fatti non contestati o irrilevanti al fine del decidere.
8. Anche il terzo motivo dell'appello, che riguarda in modo specifico la posizione del geom.
, si rivela infondato. Parte_1
8.1. Con tale motivo gli appellanti lamentano l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che il geom. avesse rivestito tanto il ruolo di direttore dei lavori Parte_1 che di progettista dell'intera opera, considerato invece che l'una e l'altra attività devono considerarsi allo stesso inibite dalla legge, trattandosi di costruzione di cemento armato di non modesta entità, pertanto riservata ad ingegneri e architetti.
Argomentano che vi è prova di un rapporto contrattuale di direzione lavori che esclude ogni attività in capo al geom. in ambito strutturale, circoscrivendo invece il suo Parte_1 intervento al solo aspetto architettonico.
Sostengono che la lamentata mancanza di impermeabilizzazione, ammesso che fosse stata necessaria, sarebbe quindi rientrata nelle attribuzioni esclusive dell'arch. o dell'ing. Per_9
, nominato dalla committente ad hoc per la realizzazione delle fondazioni e CP_16
l'elevazione della struttura.
33 Lamentano l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato la responsabilità del geom. sulla base del presunto svolgimento da parte sua di compiti progettuali Parte_1
e di direzione dei lavori dallo stesso non effettivamente svolti.
Argomentano che la mancata impermeabilizzazione del seminterrato, anche laddove si ritenesse ad egli in parte addebitabile, non avrebbe contribuito in alcun modo alla causazione degli allagamenti denunciati.
8.2. Il Collegio ritiene di dovere, in primo luogo, precisare che il geom.
[...]
, come emerge dalla comunicazione inizio lavori del 27.09.2005 e dalle Parte_1 dichiarazioni richiamate nei certificati di agibilità rilasciati, ha svolto il ruolo di progettista e direttore dei lavori.
Va aggiunto che i CTU hanno evidenziato, in relazione alla posizione del EO
, che egli è stato progettista e direttore dei lavori non solo Parte_1 architettonico, ma anche di pianificazione e coordinamento generale prima e nel corso dei lavori, nonché tecnico di riferimento dell'impresa appaltatrice CP_9
8.3. Ciò detto si rileva che la responsabilità dello stesso in relazione al vizio accertato dai
CTU appare ancora più rilevante ove si consideri che lo stesso era ben conscio della presenza del fossato ER, per il quale aveva peraltro redatto il progetto di deviazione per la realizzazione dall'attività edilizia oggetto di perizia e che egli non ha tenuto in adeguata considerazione “la possibilità che il piano interrato dell'immobile potesse andare incontro ad infiltrazioni d'acqua in considerazione che l'immobile si trova in una zona notoria per gli allagamenti, in virtù del rallentamento del deflusso delle acque verso il fiume Tavo dovuto ad inadeguatezza dei canali/condutture di scolo, ovvero occlusione della sezione idraulica associata all'innalzamento della quota del pelo libero di scorrimento del richiamato fiume in occasione di intense precipitazioni atmosferiche in termini d'intensità e durata. Geometra che a parere degli scriventi C.T.U. è stato alquanto superficiale nel dimensionamento della linea di deviazione del fosso ER, come in precedenza relazionato, con alcun avallo di studio di verifica idraulica relativamente all'idoneità delle dimensioni della tubazione utilizzata.”
I CTU nell'accertare la responsabilità dei convenuti a pag. 21 della relazione la riconoscevano “a. principalmente in capo al geom. , in qualità di Parte_1 tecnico di fiducia dell' progettista e direttore lavori architettonici con funzioni di CP_9 fatto di coordinamento generale, nonché redattore del progetto di deviazione del fosso Pt_4
e pertanto ben a conoscenza dello stato dei luoghi antecedente all'intervento realizzativo e che pertanto avrebbe dovuto tenere in debita considerazione effetti di incrementi di portato
34 del fosso e sensibilizzare altresì gli altri Professionisti ed Operatori che hanno Pt_4 partecipato alla realizzazione dell'opera. Responsabilità stimata in termini medio statistici dell'ordine del 70%.”
9. Neanche il quarto motivo dell'appello proposto dal geom. , dalla Parte_1
e dalla si rivela meritevole di accoglimento. Parte_2 Parte_3
9.1. Con tale motivo gli appellanti, in via subordinata, lamentano l'erronea liquidazione delle spese, tanto di ATP che di merito in complessivi € 100.000,00 per una causa di valore di €
200.000,00, eseguita acriticamente secondo i valori tabellari medi per tutti i soggetti vittoriosi, comprese le tre parti intervenute.
Argomentano che il giudice avrebbe dovuto utilizzare il criterio equitativo esplicitato dall'art. 5 del D.M. 55/2014 e considerare che attori ed intervenuti perseguivano il medesimo interesse di tutela del condominio e chiedevano il risarcimento del danno da questo patito, che la causa è stata istruita solamente mediante CTU tecnica e che l'attività delle parti poi risultate vittoriose è stata circoscritta a far proprie le risultanze di quest'ultima, così come, precedentemente, della CTU emessa in ATP, che non sono state affrontate questioni giuridiche di complessità particolare, che non vi sono state questioni di urgenza, né profili di difficoltà nella difesa.
9.2. Rileva il Collegio che il regolamento delle spese di lite adottato dal primo giudice si rivela corretto ed in linea sia con il principio della soccombenza che con i principi reiteratamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In caso di intervento adesivo, l'interventore diventa parte del giudizio, in ordine alla cui posizione si applicano gli artt. 91 e 92 c.p.c., potendo, perciò, essere anche condannato alle spese in caso di soccombenza della parte adiuvata o vedersi riconoscere il favore delle spese nell'ipotesi di vittoria della stessa parte adiuvata.” (Corte di Cassazione, Sez. Unite, n.
27846/2019).
Il giudice di primo grado correttamente ha condannato le parti soccombenti in solido a corrispondere in favore degli intervenuti € 3.827,00 per il giudizio di ATP e € 14.103,00 per il giudizio di merito ai sensi del D.M. 55/2014, in applicazione dei parametri in vigore dal
2022 includendo nella liquidazione la fase di studio, la fase introduttiva, la fase istruttoria e la fase decisionale con applicazione dei parametri medi.
Correttamente inoltre ha considerato la complessità della causa in ragione delle eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate dalle parti, nonché di tutti gli atti depositati nel fascicolo di primo grado e delle attività tutte espletate.
35 10. Il quinto motivo dell'appello proposto dal geom. , dalla Parte_1 [...]
e dalla e il primo motivo dell'appello proposto dall' Arch. Parte_2 Parte_3
possono essere trattati congiuntamente e si rivelano infondati. CP_1
10.1.Con il quinto motivo dell'appello proposto dal geom. , dalla Parte_1
e dalla gli appellanti lamentano l'erroneità della Parte_2 Parte_3 sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto che la data dell'effettiva contezza dei vizi da parte degli attori potesse essere individuata nella data di consegna della relazione peritale dell'ing. e del geol. , risalente al 05.06.2017, con conseguente CP_21 CP_20 tempestività della denuncia e della proposizione dell'azione, avvenuta entro l'anno con il ricorso per ATP in data 30.06.2017.
Argomentano che gli attori erano consapevoli dei vizi dell'immobile sin dal 2014, quando, a seguito di temporali ed acquazzoni, avevano constatato l'allagamento della proprietà e l'assemblea condominiale aveva incaricato l'ing. della redazione di una Controparte_36 perizia tecnica, consegnata in data 04.03.2014.
Rilevano che all'atto dell'istaurazione del giudizio di ATP doveva ritenersi già ampiamente ed inutilmente decorso il termine annuale appositamente previsto dall'art. 1669 c.c. a pena di decadenza per la speciale azione di responsabilità di cui trattasi.
Con il primo motivo dell'appello proposto dall' Arch. l'appellante lamenta l'erroneità CP_1 della sentenza nella parte in cui il giudice di primo grado ha escluso la decadenza dall'azione ex art. 1669 c.c. individuando il momento dal quale far decorrere i due distinti termini contemplati dalla disposizione dell'art.1669 c.c. nella data di consegna al CP_2 committente del menzionato elaborato peritale a firma dell'ing. e del geol. CP_20
CP_21
Rileva che il giudice non ha considerato quanto emerso già dalla relazione tecnica dell'ing.
del 4.03.2014, che, dopo aver riscontrato evidenti carenze in fase Controparte_36 progettuale degli ambienti al piano seminterrato, individuava le cause dei lamentati allagamenti, sicché in tale data doveva ritenersi conseguita la conoscenza tecnica certa dei vizi e della loro origine che mai alcuna denuncia di vizi e/o difetti dalla data di acquisto degli immobili Parte_6 de quibus (anno 2009) sino alla notifica del ricorso per ATP era stata formalmente comunicata all'arch. , né dai condomini istanti né dalla o altri. CP_1 CP_9
Deduce che i lamentati fenomeni di allagamento, come emerso per tabulas nel corso del giudizio di primo grado, in tesi avversa si sono manifestati sin dall'epoca dell'acquisto delle rispettive unità immobiliari da parte dei sigg.ri , , pur se CP_5 CP_6 CP_7 CP_8
36 di tali eventi e dei supposti vizi strutturali l'arch. non ha mai avuto la benché minima CP_1 contezza per quasi otto anni.
10.2. Il Collegio ritiene utile premettere che nella specie, siccome peraltro non contestato nel presente grado dagli appellanti, viene in considerazione la disciplina prevista dall'art. 1669 c.c., atteso che i vizi accertati integrano quei gravi difetti di costruzione previsti dall'art. 1669 c.c. che tutela il committente/acquirente rispetto a tutte le alterazioni che, in modo apprezzabile, riducono il godimento del bene nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione, in relazione alla sua funzione economica e pratica e secondo la sua intrinseca natura, tra le quali rientrano anche i vizi di realizzazione determinanti infiltrazioni d'acqua all'interno degli immobili e sui muri di contenimento.
10.3. Secondo quanto previsto dall'art. 1669 c.c. (che prevede una garanzia decennale) il committente/acquirente ha l'onere di provare di avere fatto la denuncia entro il termine di decadenza di un anno dalla scoperta dei vizi e spetta al giudice del merito valutare se e quando questi abbia raggiunto la piena conoscenza dei difetti e della loro consistenza, di grado così apprezzabile da consentire di denunziarli responsabilmente, nonché stabilire se le eventuali già inviate comunicazioni al costruttore non integrino di per sé delle vere e proprie denunce atte a far decorrere invece il termine prescrizionale.
Una volta denunziati tempestivamente i vizi, il committente/acquirente ha poi l'onere di far valere il proprio diritto entro il termine di prescrizione di un anno.
10.4. Ciò premesso, si rileva che l'impostazione seguita dal primo giudice, per escludere la fondatezza delle eccezioni di decadenza e prescrizione sollevate dai resistenti-convenuti, risulta condivisibile.
La stessa risulta in linea con l'orientamento interpretativo costantemente seguito dalla
Suprema Corte (Cass. n. 10048 24/04/2018; Cass. n. 12829/2018 in motivazione;
Cass. n.
3040/2015; Cass. n. 9966/2014; Cass. n. 2460/2008; Cass. n. 1463/2008, tutte richiamate da Cass.
n. 23233/2024) secondo cui il termine di un anno per la denuncia del pericolo di rovina o di gravi difetti nella costruzione di un immobile, previsto dall'art. 1669 c.c. a pena di decadenza dall'azione di responsabilità contro l'appaltatore, decorre dal giorno in cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delle loro cause, e tale termine può essere postergato all'esito degli accertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere la gravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale.
Nella pronuncia n. 23233/2024 la Suprema Corte ha ribadito l'importanza, sottolineata anche da Cass. n. 1463 del 2008, degli accertamenti tecnici, per il fatto che, ai fini del decorso del termine, è necessaria la piena comprensione del fenomeno e la chiara
37 individuazione ed imputazione delle sue cause, non potendosi onerare il danneggiato della proposizione di azioni generiche a carattere esplorativo.
La Suprema Corte ha altresì precisato (Cass. 28958/2023), ribadendo un principio da tempo affermato nella giurisprudenza di legittimità, che la scoperta dei vizi si intende verificata quando il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera, non essendo sufficiente, di regola, per il decorso del termine suddetto, la constatazione di segni esteriori di danno o di pericolo, non potendosi onerare il danneggiato di proporre senza la dovuta prudenza azioni generiche a carattere esplorativo o comunque suscettibili di rivelarsi infondate;
sicché la conoscenza completa, idonea a determinare il decorso del doppio termine, dovrà ritenersi conseguita, in assenza di convincenti elementi contrari anteriori da dedursi e provarsi dall'appaltatore, solo all'atto dell'acquisizione di idonei accertamenti tecnici.
10.5. Tale momento deve nella specie essere individuato, come già affermato dal primo giudice, nella data di consegna (5.06.2017) della relazione peritale a firma dell'ing. CP_21
e del geol. , che (all'esito di approfonditi accertamenti tecnici) ha individuato nella CP_20 assente o inadeguata impermeabilizzazione del massetto la causa dei continui allagamenti data la natura idrogeologica del terreno, la presenza di falda acquifera ad una quota molto prossima al piano fondale e la variazione della stessa in relazione ad eventi meteorici.
In questa sede va ulteriormente precisato che la prima relazione tecnica del 2014 a firma dell'arch. non aveva adeguatamente indagato sulle cause del fenomeno infiltrativo Per_10 tanto da non aver individuato nel difetto di impermeabilizzazione la causa degli stessi e da aver suggerito degli interventi poi rivelatisi del tutto inadeguati.
Soltanto a seguito degli accertamenti svolti dall'ing. e dal geol. (la cui CP_21 CP_20 relazione, come detto è stata consegnata al Condominio in data 5.06.2017) il Condominio ed i condomini hanno acquisito conoscenza in modo dettagliato e tecnicamente inconfutabile l'inadeguatezza e carenza della impermeabilizzazione.
10.6. Una volta chiarito che il momento dal quale far decorrere il termine di decadenza e prescrizione previsto dall'art. 1669 c.c. è individuabile nel 5.06.2017, va poi rilevato che il ricorso per accertamento tecnico preventivo è stato depositato in data 30.06.2017, comportando la tempestiva denuncia dei vizi e l'interruzione della prescrizione, con sospensione del relativo temine fino al termine del procedimento avvenuto con il deposito della relazione peritale il 21.05.2018.
38 Il giudizio di merito è stato poi introdotto nell'agosto 2018 nel rispetto del termine di prescrizione.
11. Procedendo oltre nell'esame dell'appello proposto dall'arch. , va ora esaminato Per_9 il secondo motivo di gravame, che si rivela parimenti infondato.
11.1. Con tale motivo l'appellante denuncia l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha affermato la corresponsabilità dell'arch. (progettista delle opere strutturali e D.L. CP_1 della parte strutturale del complesso edilizio in questione) per i vizi di impermeabilizzazione sebbene gli stessi siano vizi costruttivi e non strutturali e sebbene i CTU non abbiano rilevato problemi di staticità strutturale dell'edificio.
Lamenta che il giudice di primo grado non ha specificato in cosa consisterebbero o quali sarebbero gli accorgimenti che l'appellante avrebbe dovuto porre in essere.
Argomenta che il giudice ha omesso di considerare che l'arch. ha individuato la CP_1 falda acquifera nel suo scorrimento ad una profondità di ca. 5 mt. (come oltretutto confermato sia dall'ing. che dal collegio peritale nominato nel giudizio di merito) Per_5
e l'ha valutata secondo le risultanze della relazione redatta dalla in data CP_30
18.10.2000, elaborato allegato al progetto strutturale a firma depositato in data CP_1
28.04.2005, col n.1341.
Deduce che la presenza di tale falda non è stata evidentemente considerata rilevante ai fini strutturali, dato che non era suscettibile di variazioni significative ed era di fatto “stabile” come confermato dagli stessi CTU, i quali, in occasione dei diversi sopralluoghi, non hanno mai riscontrato alcun innalzamento significativo della falda in argomento.
Spiega, sulla contestata mancanza di una relazione geotecnica e sulle fondazioni, che la sentenza impugnata si limita a riportare quanto affermato in maniera apodittica dai CTU
e e che, come espressamente riportato nelle osservazioni critiche Persona_3 Per_4 di parte a firma dell'arch. tempestivamente inoltrate, si è comunque eccepito Per_11 che nel periodo di conferimento dell'incarico all'arch. ed in ragione del regime di CP_1 calcolo non sismico per il quale all'epoca si è legittimamente optato non sussisteva alcun obbligo di tale allegazione documentale da parte dello strutturista designato.
Deduce che i CTU hanno precisato di non aver riscontrato alcun vizio strutturale nell'edificio de quo, né hanno ricondotto i danni lamentati dai ricorrenti e le loro cause a carenze, cedimenti e/o fenomeni di dissesto globale o localizzato salvo avanzare mere congetture in linea puramente ipotetica in concreto escluse dai riscontri tecnici agli atti.
Rileva che anche dagli interventi tecnici suggeriti dai CTU e per Persona_3 Per_4 risolvere l'ipotetico ripetersi dei denunciati fenomeni di allagamento, analoghi a quelli
39 individuati già nell'ambito dell'ATP dall'ing. , emerge il fatto che non sussisteva Per_5 alcun grave vizio e/o difetto strutturale ab origine né problemi di staticità strutturale nell'edificio di cui avrebbe dovuto occuparsi l'arch . CP_1
Argomenta che la carenza e/o inidonea impermeabilizzazione del massetto sottostante il piano di calpestio del livello seminterrato del fabbricato medesimo non può in nessun modo ascriversi a colpa professionale dell'arch. , non rientrando detto incombente tra le CP_1 mansioni attribuite al tecnico strutturista come univocamente riferito sia dall'Ing. Per_5 nella fase di ATP sia dai CTU della successiva fase di merito.
Lamenta che il giudice non ha tenuto in considerazione quanto emerso dalla perizia in merito all'esecuzione di altri ed ulteriori interventi strutturali successivamente all'opera prestata dall'arch. ed anche dopo l'intervenuto collaudo statico da parte dell'Ing. D'Ausilio. CP_1
Deduce che la realizzazione dei massetti del piano seminterrato privi di alcuna impermeabilizzazione, del sistema di captazione e smaltimento delle acque esterne ed al piano seminterrato nonché della deviazione del fosso sono stati eseguiti dalla Pt_4 [...] contrattualizzata in data 9.11.2008, ossia in epoca senz'altro ben Parte_3 successiva all'ultimazione dei lavori strutturali (la relazione a struttura ultimata a firma dell'arch. è del 22.10.2007) e di fatto al collaudo statico risultando dunque CP_1 lavorazioni tutte in alcun modo riconducibili (e tantomeno imputate dagli stessi CTU) alla figura professionale dell'arch. . Controparte_1
Lamenta che il giudice di primo grado non ha tenuto conto della risposta fornita dai CTU al quesito con cui si chiedeva di verificare se i lavori eseguiti in prossimità dei luoghi per cui è causa, lavori descritti nella nota a firma dell'ing. del 26.11.2019, Persona_7 potevano aver eliso in via definitiva la causa delle problematiche lamentate dai condomini.
Evidenzia che i CTU hanno affermato che gli interventi avevano risolto in maniera significativa le problematiche verificatesi, salvo tuttavia rettificare e correggere poi leggermente il tiro in sede dei chiarimenti resi (pag. 6, sub. lett. C) ove invece si leggeva che i medesimi interventi “…hanno IN PARTE RISOLTO le problematiche degli allagamenti, fermo restando che a far data da quei lavori non si sono verificati eventi meteorici di notevole intensità…”
Argomenta che se, come accertato, i lavori eseguiti di cui alla richiamata nota a firma dell'Ing. hanno di fatto risolto le criticità connesse al ripetersi di allagamenti, Persona_7 quali quelli di cui si dolgono gli istanti, tant'è che non si sono più verificati nuovi eventi dopo la loro realizzazione (pur permanendo la falda ed in costante assenza di impermeabilizzazione del massetto sottostante il pdc), allora gli ulteriori interventi
40 indubbiamente dispendiosi e di certo onerosi si rivelano senz'altro inutili per le finalità indicate dagli stessi CTU, ossia prevenire nuovi allagamenti (e non fenomeni di risalita) in occasione di precipitazioni atmosferiche di carattere eccezionale.
11.2. Ritiene il Collegio che correttamente il primo giudice, sulla scorta delle risultanze della
CTU espletata in giudizio, abbia ritenuto l'arch. corresponsabile dei vizi accertati dal CP_1
CTU.
11.2.1. E' pacifico che l'arch. ha svolto l'attività di progettista e di direttore di lavori CP_1 delle opere strutturali.
11.2.2. Nella relazione tecnica a firma dei CTU (ing. e geol. ) si Persona_3 Per_4 spiega “dalla lettura degli atti non risulta che l'Architetto abbia in maniera alcuna tenuto in considerazione la possibilità dell'innalzamento del livello di falda, anzi dagli atti redatti e depositati al Genio Civile non risulta alcuna relazione geotecnica e sulle fondazioni di D.M.
Min. LL.PP. 11.03.1988, in considerazione della copia dichiarazione regime di calcolo del
18.04.2005 di cui all'allegato 4 della memoria di replica dell'avv. Sardellone Massimiliano del 9.01.2021. Inoltre nella relazione di calcolo allegata ai fascicoli processuali non si fa riferimento ad alcuna verifica della capacità portante delle fondazioni, dove al più si sarebbe potuto riscontrare la considerazione o meno della presenza e profondità della falda. Inoltre si evidenzia come nell'elaborato grafico-strutturale denominato Tav 2 "Pianta fondazioni ed armatura travi" le pareti perimetrali risultano presenti limitatamente ai lati maggiori dell' interrato, limitatamente alla sagoma di elevazione dell'edificio, con indeterminatezza delle altre pareti che coincidono con la delimitazione delle rampe di accesso al piano interrato stesso. Pertanto, in base a quanto in precedenza esposto la progettazione e direzione lavori strutturale sembrerebbe si sia limitata a quanto depositato al Genio Civile, mentre per le pareti delimitanti le rampe, eseguite dalla " come da computo allegato Parte_3 al contratto stipulato con l'" , successivamente alla visita di collaudo statico”; si CP_9 evidenzia inoltre che “l'arch. certamente era in possesso dell'originaria relazione CP_1 geologica e geotecnica sui terreni di fondazione redatta dalla in data Controparte_30
18.10.2000 ed era a conoscenza della presenza di fossato considerato che questo risulta nell'allegato 1 (UBICAZIONE), elaborati questi depositati al Servizio del Genio Civile di
Pescara, come risulta dai timbri apposti sui frontespizi”; si conclude nel senso del riconoscimento di una responsabilità dell'arch. “che dalla documentazione CP_1 esaminata non ha tenuto in considerazione in maniera alcuna la presenza di falda, la sua profondità ed eventuali oscillazioni nonché alcuna valutazione in merito alle verifiche
41 geotecniche/fondazionali di quanto progettato. Responsabilità stimata in termini medio statistici dell'ordine del 20%”
11.2.3. Dalla nota prot. n. 3881 del 22.10.2007, risulta per tabulas che l'Arch. , CP_1 qualificata come progettista e direttore lavori per le strutture, ha depositato presso il Servizio
Tecnico del Territorio di Pescara la relazione a struttura ultimata nella quale la medesima dichiara testualmente che “le opere strutturali sono state eseguite in conformità del progetto depositato, con l'osservanza delle prescrizioni esecutive in esso contenute, nel rispetto delle corrette tecniche di esecuzione e applicando le buone regole dell'arte. Il sottoscritto non ha avuto modo durante lo svolgimento dei lavori medesimi di effettuare richiami o ordini di servizio di alcun genere. [...] riconosciuta l'idoneità della costruzione all'uso a cui è destinata il sottoscritto dichiara per le proprie competenze l'opera collaudabile ed invita il collaudatore
a procedere alle operazioni di collaudo”.
11.3. Privo di pregio si rivela il rilievo di parte appellante secondo cui correttamente la presenza della falda non è stata considerata rilevante ai fini strutturali in ragione del fatto che la stessa era ed è insuscettibile di variazioni significative ed è di fatto “stabile”.
Al riguardo -ribadito che i CTU hanno individuato la causa delle infiltrazioni proprio nella
“inadeguata impermeabilizzazione, ovvero inesistenza, del piano piano seminterrato, sia inferiormente al massetto del piano di calpestio nonché nella zona di ripresa di getto del conglomerato cementizio tra le pareti in conglomerato cementizio e le fondazioni” in relazione al fenomeno delle “variazioni del livello della falda acquifera riferibili ad afflussi provenienti da monte (da nord) e non a variazioni del livello del corso d'acqua principale
(fiume Tavo), in particolare proveniente dal fosso che attraversava proprio il sito di Pt_4 causa, il cui andamento e sezione idraulica di deflusso sono stati modificati proprio per la costruzione dell'edificio condominiale, di cui al progetto redatto e trasmesso dal geom.
, il 20.04.2005 – prot. 4149”- si rileva che il riferimento alla mancanza Parte_1 di significative oscillazioni del livello di falda rilevata dai CTU nel corso dei vari sopralluoghi eseguiti nel corso degli accertamenti peritali, è stata così spiegata dai CTU: “In relazione al periodo di osservazione peritale durante il quale non si sono avute risalite sostanziali dell'acqua nel sottosuolo, si rappresenta che il periodo stesso non risulta statisticamente significativo, in quanto nel lasso di tempo intercorso non si sono manifestate precipitazioni considerevoli in termini di intensità e soprattutto di durata, simili all'epoca delle lamentate infiltrazioni, tant'è che sono state richieste proroghe nell'auspicio del verificarsi di eventi atmosferici rilevanti”.
42 11.4. Per il resto si rileva che i CTU hanno spiegato che, se l'impermeabilizzazione in continuità orizzontale, inferiormente al massetto del piano seminterrato nella casistica in specie non è un intervento intrinseco alla fase strutturale, i giunti impermeabili per le riprese di getto sono elementi che sono parte integrante della fase realizzativa strutturale.
A tale ultimo proposito va evidenziato che, nel descrivere la struttura in elevazione del fabbricato, i CTU hanno riferito che “la struttura in elevazione risulta intelaiata, costituita da pareti perimetrali controterra al piano seminterrato, pilastri e travi in calcestruzzo cementizio armato, con quattro impalcati di elevazione, oltre quello inclinato di copertura…”
Inoltre nella relazione di chiarimenti in ordine alle osservazioni svolte dalle parti hanno spiegato che “l'arch. certamente era in possesso dell'originaria relazione geologica CP_1
e geotecnica sui terreni di fondazione redatta dalla in data 18.10.2000 Controparte_30 ed era a conoscenza della presenza del fossato, considerato che questo risulta nell'allegato
1 (UBICAZIONE), e pertanto doveva quantomeno considerare la possibilità di innalzamento del livello freatico nel sedime di fondazione conseguentemente prevedere gli accorgimenti minimali che la casistica richiedeva, quali ad esempio l'impiego di sigillanti nelle riprese di getto delle pareti controterra rispetto alla sottostante fondazione”.
Hanno altresì chiarito che “nel caso di variazioni, in funzione della natura litologica e sezione stratigrafica del sedime fondazionale, potrebbero generarsi cedimenti differenziali nonché fenomeni di ossidazione delle armature metalliche presenti nei componenti strutturali” e che
“i danni ed i vizi elencati sono tali da non compromettere in maniera certa ed attuale la stabilità e la durata dell'opera, tuttavia l'ipotetico ripetersi di infiltrazioni potrebbe inficiare
l'integrità delle armature metalliche dei componenti strutturali interessati”.
11.5. Quanto infine al rilievo secondo cui i disposti interventi sarebbero del tutto inutili atteso che i lavori eseguiti dal in prossimità dei luoghi per cui è causa, lavori descritti nella CP_28 nota a firma dell'ing. del 26.11.2019, avrebbero eliminato il rischio del Persona_7 ripetersi dei fenomeni denunciati dagli attori, si richiama quanto sopra osservato al paragrafo si richiama quanto sopra osservato al paragrafo 6.02.3.
12. Va infine disatteso il terzo motivo dell'appello proposto dall'arch. . CP_1
12.1. Con tale motivo l'appellante lamenta l'erroneità della statuizione in punto di spese di lite, nella parte in cui essa appellante è stata condannata alla rifusione delle spese di lite in favore della Controparte_37
che, nel costituirsi nel giudizio di merito, aveva formulato domanda di garanzia
[...] nei confronti della Compagnia subordinatamente al rigetto della domanda Controparte_3
43 principale azionata dai ricorrenti ed in via riconvenzionale, essendo la predetta compagnia già stata tratta in giudizio in via diretta dai medesimi istanti con il ricorso introduttivo.
Deduce che alla prima udienza di comparizione del 12.07.2019 aveva formalizzato istanza di autorizzazione alla chiamata in giudizio della stessa convenuta, rigettata perché tardiva, mentre la chiamata in causa della era stata effettuata in ottemperanza a Controparte_3 specifica ordinanza giudiziale resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
12.07.2019, poi revocata con successivo provvedimento del 28.10.2020.
Argomenta che la compagnia di assicurazioni era già parte del giudizio, in quanto convenuta dagli attori, sicché il regolamento delle spese di lite avrebbe dovuto seguire le sorti della domanda attorea.
12.2. Il Collegio -premesso che il giudice di primo grado ha posto le spese di lite, liquidate in favore della compagnia di assicurazioni a carico di tutti coloro che Controparte_3 avevano proposto domanda nei suoi confronti (e cioè: - gli attori che avevano inammissibilmente esercitato azione diretta nei confronti dell'assicuratore; - la società CP_9 che l'aveva citata in garanzia ma la cui domanda era stata rigettata: - l'arch.
[...] CP_1 che aveva spiegato domanda riconvenzionale contro la stessa senza prima chiedere lo spostamento della prima udienza di comparizione)- rileva che la decisione adottata sul punto dal Tribunale è corretta e meritevole di essere in questa sede confermata.
12.3. Si rammenta “che il processo civile conseguente alla novella di cui alla l. n. 353 del
1990, caratterizzato da un sistema di decadenze e preclusioni, un convenuto può proporre una domanda nei confronti di un altro, convenuto in giudizio dallo stesso attore, in caso di comunanza di causa o per essere da costui garantito, dovendo a tal fine avanzare l'istanza di differimento della prima udienza, ex art. 269 c.p.c., con la comparsa di risposta tempestivamente depositata, procedendo quindi alla notifica della citazione nell'osservanza dei termini di rito.” (Cass. 12662/2021).
Nella specie l'arch. , con comparsa di costituzione e risposta del 25.01.2019, ha CP_1 proposto una domanda di garanzia nei confronti della in forza Controparte_3 della polizza professionale n. 1/39154/122/102835401, omettendo tuttavia di avanzare apposita istanza di chiamata del terzo, con contestuale richiesta di spostamento della prima udienza di comparizione, nel rispetto dei termini a comparire, violando quindi i termini e le modalità di cui all'art. 269 e 271 c.p.c.
Soltanto nel corso della udienza tenutasi in data 12.07.2019, l'arch. ha formulato CP_1 istanza di chiamata in garanzia nei confronti di in subordine Controparte_3
44 chiedendo che “...laddove tale richiesta dovesse essere ritenuta tardiva, sia disposta la chiamata in causa iussu iudicis....”.
Se in un primo momento il primo giudice ha autorizzato l'arch. alla chiamata in causa CP_1 della per poi (successivamente) dichiarare l'inammissibilità Controparte_3 della chiamata in causa, per violazione degli artt. 166, 167, 269 e 271 c.p.c,. ciò non comporta l'assolvimento della chiamante dal pagamento delle spese di lite nei confronti di una parte verso cui ha dapprima svolto una domanda riconvenzionale inammissibile e poi provveduto ad operare chiamata in giudizio in forza di ordinanza da lei sollecitata.
11. Dal rigetto dell'appello principale proposto dal geom. , dalla Parte_1
e dalla e di quello incidentale proposto dall'arch. Parte_2 Parte_3
consegue la condanna degli appellanti in solido al pagamento, in favore dell'avv. CP_1
Raffaella Pagliari –difensore dell'appellato dichiaratosi antistatario- Controparte_2 delle spese del presente grado, liquidate come da dispositivo con applicazione dei parametri medi relativi allo scaglione di riferimento, con riduzione nella misura del 50% della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione (considerato lo svolgimento di udienza dedicata alla trattazione dell'istanza di sospensiva ed il mancato svolgimento di attività istruttoria) e con aumento del totale nella misura del 30% considerata la pluralità di appellanti.
Quanto alla le spese del presente grado di giudizio debbono Controparte_3 invece essere poste a carico dell'appellante arch. , l'unica ad aver spiegato appello CP_1 nei confronti della predetta (l'evocazione in giudizio invece da parte degli appellanti geom.
, e è avvenuta al solo fine del rispetto Parte_1 Parte_2 Parte_3 del principio del contraddittorio in appello), e liquidate con applicazione dei parametri medi dello scaglione di riferimento (relativo all'ammontare delle spese legali liquidate in primo grado) con esclusione della voce relativa alla fase di trattazione/istruzione.
12. Trattandosi di impugnazioni proposte in data successiva al 31.01.2013, al rigetto dell'appello consegue la ravvisabilità dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a norma dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, che prevede l'obbligo da parte di chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) RIGETTA l'appello principale proposto dal geom. , dalla Parte_1 [...]
e dalla nell'ambito del giudizio 924/2023; Parte_2 Parte_3
45 2) RIGETTA l'appello principale proposto dall'arch. nell'ambito del giudizio 936/2023 CP_1
e l'appello incidentale proposto dall'arch. nell'ambito del giudizio 924/2023; CP_1
3) CONDANNA il geom. , la e la Parte_1 Parte_2 Parte_3
e l'arch. , in solido tra loro al pagamento, in favore dell'avv. Raffaella
[...] Controparte_1
Pagliari –procuratore del dichiaratosi antistatario- delle spese del Controparte_2 presente grado che liquida in complessivi € 15.880,20 per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
4) CONDANNA l'arch. in favore della delle spese del Controparte_1 Controparte_3 presente grado che liquida in complessivi € 3.966,00, per competenze, oltre a rimborso forfettario spese generali e ad IVA e CAP come per legge;
5) DA' ATTO ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti e Parte_2 Parte_3
in solido tra loro, nonché da parte dell'arch. , dell'ulteriore importo a
[...] Controparte_1 titolo di contributo unificato pari a quello già dovuto per l'impugnazione rispettivamente proposta.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del giorno 20.05.2025
La Consigliera rel. est.
(dott. Carla Ciofani) La Presidente
(dott. Nicoletta Orlandi)
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