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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 19/10/2025, n. 868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 868 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
LA, all'udienza del 18 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 3285/2024 R.G. vertente
fra
C.F. rappresentato e difeso dell'Avv. Emanuele Brunetti Parte_1 C.F._1
ed elettivamente domiciliato nel di lui studio in Venosa (PZ) alla Via Giacomo Di Chirico, 26, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Vito CP_1
Dinoia, giusta procura generale ad lites, a mezzo del notaio in Fiumicino, come in atti;
Per_1
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 13.11.2024 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il
Giudice del lavoro ed esponeva di aver agito nei confronti della per il Controparte_2 pagamento di quanto liquidato al giudice del lavoro con sentenza n. 127/2007, e che non avendo il debitore pagato quanto dovuto, aveva spiegato atto di intervento nella esecuzione immobiliare promossa dalla Curatela nei confronti della , Parte_2 Controparte_2
CP_ credito tuttavia rimasto incapiente;
in data 24/3/2022 inoltrava domanda all' di intervento del
CP_ Fondo di Garanzia per il trattamento di fine rapporto, domanda rigettata dall' Tanto premesso, ritenendo illegittimo l'operato dell' e sussistenti tutti i presupposti di legge, la Controparte_3 parte ricorrente, come indicata in epigrafe, adiva il Tribunale e domandava di accertare, dichiarare e
CP_ statuire il suo diritto al pagamento da parte dell' dei crediti non corrisposti dall'azienda datrice
CP_ di lavoro relativamente al TFR, pari a euro 4.282,25 e, per l'effetto, domandava di condannare l' in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento del suddetto importo, con vittoria di spese e compensi da attribuirsi al procuratore antistatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro tempore, e domandava il rigetto del CP_1
ricorso in quanto inammissibile, con vittoria di spese, allegando la decadenza annuale prevista dall'articolo 47 del DPR 639/1970, e nel merito la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni avversarie.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, all'odierna udienza, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato in via telematica la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda non merita accoglimento.
Parte ricorrente domanda l'accertamento del proprio diritto a percepire da parte del Fondo di
Garanzia il pagamento dell'importo spettante a titolo di TFR per il lavoro espletato alle dipendenze della ditta datoriale, denegato dall' convenuto. Controparte_3
Sul piano normativo l'an del diritto rivendicato dalla parte ricorrente trova il proprio fondamento normativo nell'art. 1 del decreto legislativo del 27 gennaio 1992 n. 80 il quale dispone al primo comma: “
1. Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2”, precisando al secondo comma che: “
2. Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile ad una delle procedure indicate nel comma 1, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2, sempreche', a seguito dall'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti.
Il quantum di tale diritto, invece, trova la sua disciplina nell'art. 2 del D.Lgs cit. il quale dispone: “1.
Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 e' relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina
l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attivita' lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa e' intervenuta durante la continuazione dell'attivita' dell'impresa.
2. Il pagamento effettuato dal Fondo ai sensi del comma 1 non puo' essere superiore ad una somma pari a tre volte la misura massima del trattamento straordinario di integrazione salariale mensile al netto delle trattenute previdenziali e assistenziali.
3. Per il conseguimento delle somme dovute dal Fondo ai sensi del presente articolo si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo, quarto, quinto, settimo, primo periodo e decimo dell'art.
2 della legge 29 maggio 1982, n. 297. Per le somme corrisposte dal Fondo si applica il disposto di cui al comma settimo, secondo periodo, dell'art. 2 della legge citata.
4. Il pagamento di cui al comma 1 non e' cumulabile fino a concorrenza degli importi: a) con il trattamento straordinario di integrazione salariale fruito nell'arco dei dodici mesi di cui al comma 1;
b) con le retribuzioni corrisposte al lavoratore nell'arco dei tre mesi di cui al comma 1; c) con
l'indennita' di mobilita' riconosciuta ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nell'arco dei tre mesi successivi alla risoluzione di rapporto di lavoro. 5. Il diritto alla prestazione di cui al comma 1 si prescrive in un anno. Gli interessi e la svalutazione monetaria sono dovuti dalla data di presentazione della domanda.
6. L'intervento del Fondo di garanzia previsto dalle disposizioni che procedono opera soltanto nei casi in cui le procedure indicate nell'art. 1 siano intervenute successivamente all'entrata in vigore del presente decreto legislativo.
7. Per la determinazione dell'indennita' eventualmente spettante, in relazione alle procedure di cui all'art. 1, comma 1, per il danno derivante dalla mancata attuazione della direttiva CEE 80/987, trovano applicazione i termini, le misure e le modalita' di cui ai commi 1, 2 e 4. L'azione va promossa entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
In relazione al computo del termine annuale di cui alla citata disposizione, la giurisprudenza di CP_ legittimità ha condivisilmente sostenuto che: “Il Fondo di garanzia (istituito presso l' e dal medesimo gestito, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 297 del 1982 e dell'art. 2 del D.Lgs. 27 gennaio
1992 n. 80) si sostituisce al datore di lavoro inadempiente per insolvenza nel pagamento dei crediti di lavoro inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono
(alla luce della sentenza della Corte di Giustizia UE 10 luglio 1997, nella causa C-375/95), non la data
d'apertura della procedura concorsuale, ma la data di proposizione della domanda volta all'apertura della stessa procedura, ovvero decorrenti dalla data di proposizione dell'atto d'iniziativa volto a far valere in giudizio il credito del lavoratore, fermo restando che tale garanzia non può essere concessa prima della decisione d'apertura della procedura concorsuale” (Cass. civ., sez. lav., n. 1885 del
1.02.2005).
L'Istituto consente l'intervento del Fondo di garanzia solo quando l'insolvenza riguardi il datore di lavoro cessionario e tale interpretazione è stata confermata dalla Corte di Cassazione che, in più occasioni, ha affermato il seguente principio di diritto: «L'art. 2 della legge n. 297 del 1982 e l'art. 2 del d.lgs. n. 80 del 1992, si riferiscono all'ipotesi in cui sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui la domanda di insinuazione al passivo viene proposta ed, inoltre, poiché il t.f.r. diventa esigibile solo al momento della cessazione del rapporto, il fatto che (erroneamente) il credito maturato per t.f.r. fino al momento della cessione d'azienda sia stato ammesso allo stato passivo nella procedura fallimentare CP_ del datore di lavoro cedente non può vincolare l' che è estraneo alla procedura e che perciò deve poter contestare il credito per t.f.r. sostenendo che esso non sia ancora esigibile, neppure in parte, e quindi non opera ancora la garanzia dell'art. 2 legge n. 297 del 1982» (cfr., tra le altre, Cassazione, sezione Lavoro, 19 luglio 2018, n. 19277, e Cassazione, sezione Lavoro, 28 novembre
2018, n. 30804). Quanto innanzi trova applicazione anche in presenza di un eventuale accordo con il quale il lavoratore rinuncia alla solidarietà del cessionario per i crediti di lavoro esistenti al momento del trasferimento. Detto accordo, infatti, seppure fosse valido, non può produrre alcun CP_ effetto per l' che non ne è stato parte (art. 1372 c.c.).
L'art. 47 del d.p.r. n. 639 del 1970 prevede un termine annuale di decadenza per proporre domanda giudiziaria a fronte di procedimenti vòlti al conseguimento delle prestazioni CP_ del Fondo di Garanzia per insolvenza del datore di lavoro. Tale termine ha decorrenze diverse a seconda che 1. l'interessato abbia proposto tempestivamente ricorso amministrativo, la decorrenza parte dal giorno in cui questi riceva la comunicazione della decisione emessa dall'Istituto;
2. in mancanza di tale decisione, il termine decorre dalla data di scadenza del termine previsto dalla legge per la decisione predetta;
3. se infine non venga proposto ricorso in via amministrativa, il termine decorre dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo (300 giorni dalla domanda). Tale ultimo termine è alternativo a quello breve entro il quale sia effettivamente esaurito il procedimento amministrativo;
di conseguenza una volta decorso il termine di 300 giorni dall'istanza, un provvedimento tardivamente adottato o un ricorso tardivamente promosso non avrebbero l'effetto di dilatare il termine per la proposizione dell'azione giudiziale ex art. 47 d.p.r. n. 639 del 1970. In tale solco interpretativo la Suprema Corte di Cassazione: "La decadenza annuale dall'azione prevista dall'art. 47, terzo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nel testo sostituito dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, conv. in legge
14 novembre 1992, n. 438 ("ratione temporis" applicabile, anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 38 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in legge 15 luglio 2011, n. 111), si applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, il quale rientra nella "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, richiamato nel comma terzo dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970" (Cassazione civile sez. lav., 08/07/2014, n.15531 e Cass. civ., sez. un., n.
14944 del 2014).
Pertanto, la domanda amministrativa è del 24.3.2022, e il ricorso risulta depositato il 13.11.2024, oltre un anno e 240 giorni dall'avvio dell'iter amministrativo mediante la presentazione dell'istanza CP_ all' ne deriva la certa applicabilità della richiamata decadenza annuale.
Per tali ragioni il ricorso va dichiarato inammissibile. 3. Le connotazioni oggettive e soggettive della controversia, e le alterne decisioni succedutesi nel corso degli anni, impongono la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , ogni altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così Parte_1
provvede:
1) Dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa interamente le spese di lite.
Potenza, 18 settembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Eugenio LA