Decreto cautelare 6 dicembre 2023
Decreto cautelare 7 dicembre 2023
Ordinanza collegiale 7 marzo 2024
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 5369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 5369 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05369/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14802/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 14802 del 2023, proposto da
MB AN, rappresentato e difeso dagli avvocati Michele Bonetti, Santi Delia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, giusta procura in atti;
contro
Ministero dell'Università e della Ricerca, Ministero della Salute, Università degli Studi Messina, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per L'Accesso – CISIA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Gennaro Terracciano e Laura Albano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Gennaro Terracciano sito in Roma, piazza San Bernardo 101, come da procura in atti;
nei confronti
NA NE, non costituita in giudizio;
per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare,
1) del Decreto 24 giugno 2022 n. 583 del Ministro dell'Università e della ricerca, recante “Nuove modalità e contenuti” per l'a.a. 2023/2024 e 2024/2025;
2) D.M. n. 1107 del 24 settembre 2022 e i relativi allegati “Definizione delle modalità e dei contenuti della prova di ammissione c.d. test TOLC ai corsi di laurea e laurea magistrale a ciclo unico medicina e chirurgia e odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in lingua italiana per l'a.a. 2023/2024”;
3) del medesimo D.M. n. 1107/22 allegato 2 sul modello scientifico e i criteri di valutazione delle prove secondo il coefficiente di equalizzazione e nella parte in cui dispone che “Le prove di ammissione TOLC sono articolate in n. 50 items”;
4) del Decreto Direttoriale n. 1925 del 30 novembre 2022 e i relativi allegati sulle “Modalità di svolgimento del test “TOLC” e della successiva formazione delle graduatorie di merito per l'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia e Odontoiatria e protesi dentaria e Medicina veterinaria”;
5) del D.M. n. 992 del 28 luglio 2023 sulla “Definizione dei posti disponibili per l'accesso per i corsi di laurea magistrale in odontoiatria e protesi dentaria a.a. 2023/2024, destinati ai candidati dei Paesi UE e dei Paesi non UE”;
6) del D.M. n. 994 del 28 luglio 2023 “Definizione dei posti disponibili per l'accesso per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia a.a. 2023/2024 lingua italiana e lingua inglese”;
7) dell'Avviso del 4-8-2023 - Rettifica relativa agli allegati “Tabella A posti UE Medicina” e “Tabella B posti residenti estero Medicina” del decreto ministeriale n. 994 del 28 luglio 2023;
8) ove occorrer possa, di tutti gli allegati, ancorché non conosciuti, relativi ai programmi sui quesiti delle prove di ammissione anzidette, fra cui in particolare dell'allegato 1 e dell'allegato 2 al D.M. 1107/22 e concernenti i programmi relativi ai quesiti delle prove di ammissione ai corsi di laurea suddetti e dei quesiti somministrati ai candidati;
9) del Bando di ammissione ai CdL in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria dell'Università in epigrafe;
10) della prova e delle prove di ammissione consistenti nel questionario erogato tramite la piattaforma informatica CISIA e di tutti i quesiti somministrati ai candidati;
11) dei verbali, ove esistenti, di correzione dei compiti;
12) della nota del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per la formazione superiore e per la Ricerca – Direzione Generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore Ufficio III, senza data, recante le Linee Guida Ministeriali sulle corrette modalità di svolgimento delle prove d'accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico a programmazione nazionale anche nella parte in cui rammenta agli Atenei che sono “tenuti ad adottare” un “format del verbale di esame”;
13) della graduatoria unica del concorso per l'ammissione ai Corsi di Laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi dentaria per l'a.a. 2023/24 pubblicata sul sito www.universitaly.it, in data 5 settembre 2023, nella quale parte ricorrente risulta collocato oltre l'ultimo posto utile e, quindi, non ammesso al corso di laurea e dei successivi scorrimenti nella parte in cui non consentono l'iscrizione di parte ricorrente;
14) del diniego di ammissione opposto a parte ricorrente;
15) dei verbali della Commissione del concorso dell'Ateneo ove parte ricorrente ha svolto la prova di ammissione e di quelli delle sottocommissioni d'aula;
16) del D.M. 1107/22, nella parte in cui generano posti liberi in caso di chiusura anticipata della graduatoria o in caso di rinunce;
17) del D.M. non conosciuto con il quale si sarebbe costituito il Tavolo di lavoro per la proposta di definizione, a livello nazionale, delle modalità e dei contenuti delle prove di ammissione ai corsi di laurea e di laurea magistrale a ciclo unico di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della L. n. 264/1999, anche in conformità alle direttive dell'Unione Europea;
18) degli atti di programmazione di Ateneo nella parte in cui stimano di poter bandire un numero di posti inferiori rispetto alle effettive possibilità di didattica;
19) degli stessi DD.MM. nella parte in cui dispongono che “il presente decreto costituisce atto amministrativo generale e atto presupposto delle prescrizioni recepite nei bandi di concorso delle università e di ulteriori atti comunque riferibili alle prescrizioni contenute nel presente decreto e nei suoi allegati. Il medesimo costituisce un atto di programmazione, a valenza nazionale e vincolante, in conformità all'art. 3, co. 2, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e il diritto di accesso nonchè di accesso civico generalizzato sono esclusi, in conformità all'art. 24 co. 1 lett. c) della succitata legge e ss.mm.ii e dell'art. 5 bis, co. 3, del decreto legislativo n. 33 del 2013 e ss.mm.ii. Sono parimenti disciplinati gli atti di programmazione delle Università che costituiscono gli atti presupposti del presente decreto”, nella parte in cui (allegato 2) è interpretato dal CISIA quale fonte autorizzativa a non fornire copia della prova di concorso somministrata e degli altri di dati di equalizzazione giusta nota meglio specificata in atti che parimenti si impugna, nonché nella parte in cui “le modifiche del presente decreto successivamente intervenute, anche in applicazione di pronunce giudiziali definitive a valenza conformativa, sono efficaci, in ragione del loro “status” e in relazione alle sedi prescelte in sequenza dai candidati e secondo punteggio e posizione raggiunti in graduatoria, nei confronti di tutti i candidati idonei presenti nelle graduatorie nazionali uniche dei rispettivi corsi di laurea, che abbiano confermato, nei termini previsti, l'interesse a permanere e ad essere considerati ad ogni scorrimento della graduatoria di appartenenza”; della nota di diniego del Cisia sull'accesso a di parte ricorrente e meglio specificata nell'indice degli atti ove non si concede l'estrazione delle prove e il resto della documentazione richiesta e per tutti i motivi avanzati nel presente atto;
20) del decreto ministeriale e di tutti gli atti sottesi e connessi o non conosciuti con cui è stata nominata una commissione di esperti per la predisposizione e validazione delle domande;
21) del diniego tacito di ammissione e di ogni altro atto prodromico, connesso, successivo e conseguenziale ancorché non conosciuto, nella parte in cui lede gli interessi del ricorrente;
per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.
delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento di ammissione al corso di laurea per cui è causa, nonché, ove occorra e, comunque, in via subordinata, al pagamento delle relative somme, con interessi e rivalutazione, come per legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Università e della Ricerca, del Ministero della Salute, dell’Università degli Studi Messina e del Consorzio Interuniversitario Sistemi Integrati per L'Accesso – CISIA;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 marzo 2026 la dott.ssa Benedetta UR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Premesso che:
- con il ricorso originario veniva impugnata la mancata ammissione del ricorrente al corso di Laurea in Medicina e Odontoiatria per l’a.a. 2023/24;
- all’esito dell’udienza pubblica del giorno 6 marzo 2024, il Collegio emetteva ordinanza n.4670/2024, pubblicata il 7 marzo 2024, con la quale veniva sospeso il processo ai sensi degli artt. 79 c.p.a., 295 e 337 c.p.c., essendo necessario attendere la definizione della questione relativa alla legittimità dei medesimi atti impugnati dal ricorrente e pendente innanzi al Consiglio di Stato a seguito di sviluppo di analogo giudizio;
- con la medesima ordinanza n. 4670/2024 il Tribunale onerava le parti, ex art. 80, comma 1, c.p.a., di presentare istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla pubblicazione della decisione del Consiglio di Stato menzionata;
- la Sentenza del Consiglio di Stato n. 8005/2024 a definizione della questione controversa è stata pubblicata in data 4 ottobre 2024;
- il 19 dicembre 2025 è stato dato avviso alle parti della fissazione d’ufficio dell’udienza pubblica dell’11 marzo 2026 per la trattazione del ricorso;
- all’udienza pubblica dell’11 marzo 2026 il ricorso è stato chiamato in discussione e trattenuto in decisione, previo avviso, trascritto a verbale ai sensi dell’art. 73, co. 3 cod. proc. amm., in merito alla “ possibile pronuncia di estinzione della causa per mancata riassunzione ”;
Ritenuto che:
- in conformità all’avviso reso in udienza, il giudizio deve dichiararsi estinto, per non essere stato ritualmente proseguito in conformità alla previsione dettata dall’art. 80, co. 1 c.p.a., richiamata dall’ordinanza n. 4670/2024 (con la quale era stata dichiarata la sospensione del processo) e dell’art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a.;
- invero, ai sensi dell’art. 80, comma 1, cit. “ In caso di sospensione del giudizio, per la sua prosecuzione deve essere presentata istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell'atto che fa venir meno la causa della sospensione ”; mentre l’art. 35, comma 2, cit. dispone che il giudice dichiari estinto il giudizio, inter alia , “ se, nei casi previsti dal presente codice, non viene proseguito o riassunto nel termine perentorio fissato dalla legge o assegnato dal giudice ” (lett. a);
- in altri termini, le prefate disposizioni prevedono che la “ripresa/riattivazione” del processo sospeso avvenga su impulso di una delle parti in causa, interessata alla definizione della controversia, con la conseguenza che, in assenza di tale attivazione di parte nel termine perentorio di legge o fissato dal giudice, il processo va incontro ad estinzione;
- nel caso di specie nessuna delle parti processuali ha presentato istanza di fissazione di udienza per la prosecuzione del giudizio entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza del Consiglio di Stato n. 8005/2024 (avvenuta in data 4 ottobre 2024), ai sensi dell’art. 80, comma 1, c.p.a. come indicato nella ordinanza di questa Sezione n. 2623/2024 sopra menzionata;
- per tali ragioni il giudizio va dichiarato estinto in ragione della sua mancata rituale prosecuzione nei termini, giusto il disposto dell’art. 35, co. 2, lett. a) c.p.a.;
- l’esito in rito del presente contenzioso giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per le ragioni evidenziate in parte motiva.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
EL ZZ, Presidente
Giovanna Vigliotti, Primo Referendario
Benedetta UR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Benedetta UR | EL ZZ |
IL SEGRETARIO