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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 23/05/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 5011/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5011/2023 R.G.,
OGGETTO: scioglimento del matrimonio promossa da
C.F: nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Francofonte nella via Montanara n. 8, elettivamente domiciliata in Francofonte nella via Trapani n.30 presso lo studio dell'Avv. Antonella Schepis che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
-ricorrente contro
C.F. nato a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._2
Venezia n. 7, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Coletta Dinaro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Francofonte, Via Plebiscito n. 10;
-resistente
Con l'intervento del P.M. (visto del 12/3/2024); xxx
Con ricorso depositato in data 21.12.2023 ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del Parte_1 matrimonio dalla stessa contratto con in Francofonte il 4.6.2009 (atto trascritto nel CP_1
Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune Anno 2009, Numero 7, Parte I), dalla cui unione sono nati i figli ( in Lentini il 12.7.209) e ( in Lentini il Persona_1 Persona_2
17.6.2013).
pagina 1 di 4 Ha esposto che con decreto di omologazione n. 62/2023 del 24.1.2023 questo Tribunale ha omologato la loro separazione alle condizioni di cui al ricorso congiunto e che da allora il rapporto coniugale non è stato ripristinato. Ha esposto, altresì, che in sede di separazione era stato stabilito che essa, genitrice collocataria della prole, avrebbe percepito per intero l'assegno unico per i figli, ammontante a € 350 al mese, a titolo di contributo per il mantenimento degli stessi da parte del padre, ma che già nel mese di febbraio 2023 detto importo era stato ridotto a € 178 al mese, come tale del tutto insufficiente a fare fronte alle esigenze dei figli, tenuto conto delle proprie scarse risorse economiche.
Ha quindi chiesto di determinare in € 200 per ciascun figlio l'assegno di mantenimento a carico del padre.
Si è costituito il non opponendosi allo scioglimento del vincolo matrimoniale e dichiarandosi CP_1 pronto a fare fronte al mantenimento dei figli in via diretta mediante collocamento degli stessi presso di sé, attesa l'incapacità economica della madre.
All'udienza del 2.7.2024 le parti sono personalmente comparse avanti al presidente relatore il quale, dopo avere raccolto le loro dichiarazioni ed avere constatato l'indisponibilità delle stesse alla conciliazione, si è riservato di dare gli opportuni provvedimenti.
Con ordinanza del 21.8.2024 il presidente relatore ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti e, stante la non necessità di procedere ad attività istruttoria, ha rimesso la causa ad udienza di decisione assegnando i termini di rito.
In esito all'udienza del 25.3.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, la causa
è stata assunta in decisione.
***
Ciò posto, osserva il Collegio che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dal decreto di omologazione n. 62/2023 del 24/01/2023 da cui risulta che in quel giudizio i coniugi sono comparsi avanti al Presidente per il rituale tentativo di conciliazione all'udienza del 9/1/2023, mentre la protrazione dello stato di separazione per il periodo eccedente il termine di legge deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso e dalle comuni posizioni assunte dalle parti.
Quanto al resto, deve confermarsi il regime di affidamento condiviso dei figli e , in Per_1 Per_2 conformità con le richieste delle parti e con la scelta preferenziale espressa dal legislatore.
pagina 2 di 4 Non sono emerse, infatti, inadeguatezze genitoriali che possano giustificare l'adozione di un differente regime di affidamento della prole.
Parimenti, va confermata la collocazione dei figli presso la madre con la quale gli stessi sono rimasti a convivere dopo la separazione dei genitori, atteso che la “incapacità economica” della madre addotta dal resistente quale ragione della richiesta di collocamento dei figli presso di sé non costituisce un elemento valido posto che non è né dedotto né provato che la madre – sebbene dotata di modeste risorse- non si sia comunque occupata delle necessità dei figli.
Del resto lo stesso ricorrente deduce di avere anch'egli entrate modeste sicchè il trasferimento dalla casa della madre a quella del padre non può ritenersi in ogni caso vantaggioso per i minori, ma anzi fonte di disagio atteso l'interesse dei minori ad una stabilità di assetti familiari.
Quanto al mantenimento ordinario dei figli il collegio condivide e fa propria la regolamentazione disposta con l'ordinanza del 21.8.2024 atteso che a fronte della pacifica riduzione ad € 178 dell'assegno unico per la prole e delle invariate condizioni economiche del padre ( il quale dall'ultima
CU 2024 prodotta ha documentato un reddito netto di circa €8.000 pari a circa € 660 al mese), deve ritenersi che l'importo del mantenimento originariamente stabilito di € 350 mediante percezione dell'assegno unico interamente da parte della madre, possa essere “ripristinato” con la corresponsione da parte del della somma mensile di € 172. CP_1
In mancanza di elementi sopravvenuti che possano giustificare una diversa regolamentazione del diritto di visita paterno e una diversa misura di concorso alle spese straordinarie per la prole, va confermata la regolamentazione di cui alla separazione omologata come confermata con l'ordinanza del 21.8.2024.
Stante l'esito complessivo della causa le spese vanno interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente decidendo la causa civile in epigrafe, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Francofonte il 4.6.2009 tra e (Anno 2009, n. 7, Parte_1 CP_1
Parte I, reg. atti del Comune di Francofonte;
- conferma l'ordinanza emessa in data 21.8.2024; compensa interamente le spese del giudizio;
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di Francofonte di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile degli atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
22/5/2025.
pagina 3 di 4 IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Veronica Milone Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Giudice
Dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5011/2023 R.G.,
OGGETTO: scioglimento del matrimonio promossa da
C.F: nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Francofonte nella via Montanara n. 8, elettivamente domiciliata in Francofonte nella via Trapani n.30 presso lo studio dell'Avv. Antonella Schepis che la rappresenta e difende giusta delega in atti;
-ricorrente contro
C.F. nato a [...] il [...], ivi residente in [...] C.F._2
Venezia n. 7, rappresentato e difeso, per procura in atti, dall'avv. Coletta Dinaro ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Francofonte, Via Plebiscito n. 10;
-resistente
Con l'intervento del P.M. (visto del 12/3/2024); xxx
Con ricorso depositato in data 21.12.2023 ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del Parte_1 matrimonio dalla stessa contratto con in Francofonte il 4.6.2009 (atto trascritto nel CP_1
Registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune Anno 2009, Numero 7, Parte I), dalla cui unione sono nati i figli ( in Lentini il 12.7.209) e ( in Lentini il Persona_1 Persona_2
17.6.2013).
pagina 1 di 4 Ha esposto che con decreto di omologazione n. 62/2023 del 24.1.2023 questo Tribunale ha omologato la loro separazione alle condizioni di cui al ricorso congiunto e che da allora il rapporto coniugale non è stato ripristinato. Ha esposto, altresì, che in sede di separazione era stato stabilito che essa, genitrice collocataria della prole, avrebbe percepito per intero l'assegno unico per i figli, ammontante a € 350 al mese, a titolo di contributo per il mantenimento degli stessi da parte del padre, ma che già nel mese di febbraio 2023 detto importo era stato ridotto a € 178 al mese, come tale del tutto insufficiente a fare fronte alle esigenze dei figli, tenuto conto delle proprie scarse risorse economiche.
Ha quindi chiesto di determinare in € 200 per ciascun figlio l'assegno di mantenimento a carico del padre.
Si è costituito il non opponendosi allo scioglimento del vincolo matrimoniale e dichiarandosi CP_1 pronto a fare fronte al mantenimento dei figli in via diretta mediante collocamento degli stessi presso di sé, attesa l'incapacità economica della madre.
All'udienza del 2.7.2024 le parti sono personalmente comparse avanti al presidente relatore il quale, dopo avere raccolto le loro dichiarazioni ed avere constatato l'indisponibilità delle stesse alla conciliazione, si è riservato di dare gli opportuni provvedimenti.
Con ordinanza del 21.8.2024 il presidente relatore ha adottato i provvedimenti temporanei ed urgenti e, stante la non necessità di procedere ad attività istruttoria, ha rimesso la causa ad udienza di decisione assegnando i termini di rito.
In esito all'udienza del 25.3.2025, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c, la causa
è stata assunta in decisione.
***
Ciò posto, osserva il Collegio che ricorrono le condizioni fissate dagli artt. 2 e 3 n. 2 lett. b) della L. 1 dicembre 1970, n. 898 per la proponibilità e l'accoglimento della domanda.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto termine, infatti, risulta dimostrato dal decreto di omologazione n. 62/2023 del 24/01/2023 da cui risulta che in quel giudizio i coniugi sono comparsi avanti al Presidente per il rituale tentativo di conciliazione all'udienza del 9/1/2023, mentre la protrazione dello stato di separazione per il periodo eccedente il termine di legge deve presumersi, non essendone stata eccepita l'interruzione.
L'impossibilità della ricostruzione della comunione spirituale e materiale tra le parti, del resto, si può fondatamente desumere dal periodo di separazione trascorso e dalle comuni posizioni assunte dalle parti.
Quanto al resto, deve confermarsi il regime di affidamento condiviso dei figli e , in Per_1 Per_2 conformità con le richieste delle parti e con la scelta preferenziale espressa dal legislatore.
pagina 2 di 4 Non sono emerse, infatti, inadeguatezze genitoriali che possano giustificare l'adozione di un differente regime di affidamento della prole.
Parimenti, va confermata la collocazione dei figli presso la madre con la quale gli stessi sono rimasti a convivere dopo la separazione dei genitori, atteso che la “incapacità economica” della madre addotta dal resistente quale ragione della richiesta di collocamento dei figli presso di sé non costituisce un elemento valido posto che non è né dedotto né provato che la madre – sebbene dotata di modeste risorse- non si sia comunque occupata delle necessità dei figli.
Del resto lo stesso ricorrente deduce di avere anch'egli entrate modeste sicchè il trasferimento dalla casa della madre a quella del padre non può ritenersi in ogni caso vantaggioso per i minori, ma anzi fonte di disagio atteso l'interesse dei minori ad una stabilità di assetti familiari.
Quanto al mantenimento ordinario dei figli il collegio condivide e fa propria la regolamentazione disposta con l'ordinanza del 21.8.2024 atteso che a fronte della pacifica riduzione ad € 178 dell'assegno unico per la prole e delle invariate condizioni economiche del padre ( il quale dall'ultima
CU 2024 prodotta ha documentato un reddito netto di circa €8.000 pari a circa € 660 al mese), deve ritenersi che l'importo del mantenimento originariamente stabilito di € 350 mediante percezione dell'assegno unico interamente da parte della madre, possa essere “ripristinato” con la corresponsione da parte del della somma mensile di € 172. CP_1
In mancanza di elementi sopravvenuti che possano giustificare una diversa regolamentazione del diritto di visita paterno e una diversa misura di concorso alle spese straordinarie per la prole, va confermata la regolamentazione di cui alla separazione omologata come confermata con l'ordinanza del 21.8.2024.
Stante l'esito complessivo della causa le spese vanno interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale definitivamente decidendo la causa civile in epigrafe, dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Francofonte il 4.6.2009 tra e (Anno 2009, n. 7, Parte_1 CP_1
Parte I, reg. atti del Comune di Francofonte;
- conferma l'ordinanza emessa in data 21.8.2024; compensa interamente le spese del giudizio;
ORDINA all'Ufficiale di stato civile del Comune di Francofonte di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri dello Stato Civile degli atti di matrimonio.
Spese di lite compensate.
Così deciso in Siracusa, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il
22/5/2025.
pagina 3 di 4 IL PRESIDENTE
Dott.ssa Veronica Milone
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