Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 29/05/2025, n. 5364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5364 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di NAPOLI
Prima sezione civile
Il Tribunale, in persona del Giudice Monocratico, dott.ssa Immacolata Cozzolino ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa recante n. RG. 18405 del Ruolo Procedimenti Speciali Sommari dell'anno 2023 avente per oggetto: mantenimento figli naturali o legittimi (istanza ex art. 148 c.c.) TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e Parte_1 difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti Luciano Boccarusso, Gaetano Rinaldi e Franco Capasso.
RICORRENTE E
nato a [...] l'[...] e Controparte_1 CP_2 nato a [...] il [...] rappresentati e difesi dall'avv. Biagio Cepollaro;
RESISTENTI
NONCHE' Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Napoli INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione di udienza. Il GI riservava in decisione.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data11.9.2023, la signora – Parte_1 premesso di essersi unita in matrimonio con il sign. in Controparte_1 data 27.04.2001 dal quale nascevano figli i l 25 /10 /2001, il CP_2 Per_1
10.12.2003, il 22.12.2004 e il 20.09.2006 – esponeva: Per_2 Per_3
La vita coniugale non fu delle migliori tanto che i coniugi furono costretti ad adire il Tribunale di SMCV per chiedere una Separazione Consensuale, infatti, con decreto del 10.12.2009 il Tribunale di SMCV omologava la
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separazione consensuale tra i coniugi e Parte_1 CP_1
che avevano contratto matrimonio concordatario in data
[...]
27.04.2001, ne nacquero quattro figli. Nell'ambito delle statuizioni e dei vari patti contenuti nel suddetto accordo, le parti pattuivano che i quattro figli, allora minorenni, sarebbero stati affidati congiuntamente ad entrambi i genitori (affido congiunto), mantenendo la residenza privilegiata presso la madre, che la casa coniugale sita in Caserta alla via Gallicola n.2 sarebbe stata assegnata alla SI.ra statuiva, inoltre, che Parte_1 il SI. avrebbe versato mensilmente alla SI.ra un Controparte_1 assegno di mantenimento di €. 800,00 mensili per i quattro figli minori e per la moglie, oltre a farsi esclusivo carico del pagamento del canone di locazione relativo alla casa coniugale. Con Ricorso depositato in data 10.05.2018 la SI.ra Parte_1 considerando che in epoca successiva agli accordi relativi alla separazione si era verificato un mutamento delle circostanze essendo notevolmente accresciute le esigenze dei figli chiedeva, con il ricorso predetto, l'aumento ad €.1.500,00 dell'assegno di mantenimento posto a carico del SI.
nonché alla rimodulazione dei tempi di permanenza dei Controparte_1 figli con il padre. Con Decreto n.296/2019 del 04.02.2019 il Tribunale di SMCV, accogliendo parzialmente la domanda della SI.ra
[...] cosi provvedeva: “Omissis aumentava l'assegno di Parte_1 mantenimento ad €.
1.100.00 mensili rivalutabili secondo gli indici ISTAT con decorrenza dall'anno successivo all'emissione del provvedimento, ferme restando tutte le altre condizioni (comprese, per il SI. CP_1
, l'obbligo di pagamento del canone di locazione della casa
[...] coniugale) ampliava, altresì, i tempi di permanenza dei figli con il padre”. (…) successivamente alla separazione, nel 2012, la SI.ra
[...]
essendo stata vittima di alcuni gravissimi episodi di violenza Parte_1 sessuale ha, ob torto collo, dovuto sporgere denuncia/querela nei confronti del marito SI. , che fu poi condannato per il reato di cui Controparte_1 agli artt. 609 bis (Violenza sessuale) e, in data 17.06.2019, fu tradotto in carcere per l'espiazione ed esecuzione della Sentenza n.6.794/2018 della Corte di Appello di Napoli divenuta definitiva in data 24.05.2019. In tale contesto si deve evidenziare che la SI.ra già Parte_1 provata dalla fine del matrimonio, nonché dalla conseguente decisione di denunciare il marito, si è ritrovata in una situazione di estrema difficoltà dovendo occuparsi da sola dell'intero nucleo familiare, con ben quattro figli, pur essendo totalmente priva di reddito. Con Ricorso notificato in data 20.04.2022 il SI. adiva il Controparte_1
Tribunale di SMCV onde sentir dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio ex Lege n.898/1970 tra esso SI. CP_1
nato a [...] il [...] (C.F. e
[...] CodiceFiscale_1 la SI.ra nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 [...]
), chiedeva l'accoglimento del ricorso e rassegnava le C.F._2
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seguenti conclusioni: “ omissis … lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio… Voglia inoltre, il Tribunale adito, rideterminare l'assegno di mantenimento in €.400,00 mensili (SIC!!!! Con quattro figli di cui uno ancora minore e comunque tutti non ancora autosufficienti perché ancora studenti tenendo conto che la SI.ra è sempre stata Parte_1 casalinga, per cui non percepisce reddito) da versare entro il 5 di ogni mese, alla luce delle precarie condizioni economiche in cui attualmente versa il ”, indicando il diritto di visita, l'assegnazione della casa CP_1 coniugale senza, tra l'altro nulla chiedere in ordine all'affidamento dei figli minori. Causa ancora in corso. Inoltre, si rileva che a seguito del ricorso per la modifica degli aspetti economici della separazione proposto dalla sig.ra il giudice Parte_1 aveva disposto a carico del ricorrente un aumento dell'assegno a titolo di mantenimento per la moglie ed i figli minori, portandolo ad €.1.100,00 oltre alla contribuzione per il canone di locazione, e questo proprio in virtù del riconoscimento di un reale accrescimento delle esigenze dei minori. La totale assenza di sostegno economico posta in essere dal sig. CP_1 non trova alcuna spiegazione se si considera, tra l'altro, che attualmente egli è stato rilasciato dal carcere e sta lavorando stabilmente, impiego questo dal quale percepisce un'entrata costante. Senza considerare che la pena accessoria comminata al ricorrente non ha affatto reciso l'abilità al lavoro di cui egli gode incontestabilmente anche in virtù dell'esperienza acquisita nel percorso lavorativo svolto. (…) Che parte ricorrente, priva di reddito proprio, non dispone di mezzi sufficienti per poter adempiere ai propri doveri nei confronti dei figli, di cui è affidataria congiunta in virtù della Separazione Consensuale - Decreto del 10.12.2009 il Tribunale di SMCV omologava la separazione consensuale tra i coniugi e per cui Parte_1 Controparte_1 ritiene necessario che il Tribunale di Napoli disponga l'intervento economico dei nonni paterni a norma dell'art. 316 bis co. 1 c.c., i quali, pur godendo rispettivamente di redditi rilevanti, il nonno paterno SI.
è un Ufficiale delle Forze Armate in pensione andato in CP_2 pensione con il grado di Generale;
Il Giudice disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'obbligato principale , nonché degli altri ascendenti sia Controparte_1 in linea materna che paterna e fissava l'udienza di prima comparizione.
Si costituivano i sig.ri e suo padre , i quali Controparte_1 CP_2 contestavano la domanda attorea e ne chiedevano l'integrale rigetto, e in particolare esponevano: (…) tre dei quattro ragazzi di cui si parla nel ricorso introduttivo, sono già maggiorenni. il primo, è già andato via di casa trasferendosi a CP_2
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Pescara dove vive e lavora stabilmente con il papà della fidanzata. Nel ricorso introduttivo sembrerebbe che i figli del e della CP_1 Parte_1 vengano descritti come dei giovani studenti non autosufficienti. Ebbene, va detto che anche e sono autosufficienti, svolgendo una Per_2 Per_3 regolare attività lavorativa presso un ristorante-pizzeria di Caserta (Marcianise). Si presume che anche la abbia una propria attività lavorativa Parte_1 tenuto conto delle sue conoscenze nel settore televisivo. La Parte_1 infatti, è solita allontanarsi dall'abitazione che le è stata assegnata per diversi giorni, soprattutto nel week-end per poter eseguire dei lavori di cui non si conosce la specie, a suo dire indispensabili per il sostentamento della famiglia (…) Ai ragazzi, oggi, non manca nulla, grazie al lavoro degli stessi, all'aiuto del padre, ai sussidi statali (assegni familiari), al lavoro non dichiarato della ed al sussidio di invalidità di invalido Parte_1 Per_2 al cento per cento. (…) Giova precisare che il pur percependo un compenso mensile CP_1 di euro 600,00, versa alla la somma mensile di euro 150,00 ed in Parte_1 più, ha rinunciato al 50 % degli assegni unici per un ulteriore somma di euro 800,00 mensili, per un totale di euro 950,00 mensili a fronte dei 700,00 mensili che dovrebbe, ovvero più del quanto dovrebbe. A cui andrebbe aggiunta anche la somma di euro 30,00 mensili per la linea telefonica della casa coniugale in cui vivono la ed i figli del Parte_1
, spesa interamente pagata dal . Si rappresenta CP_1 Controparte_1 inoltre che , figlio del e della Persona_4 Controparte_1 Parte_1
percepisce un'indennità per la propria patologia psicofisica che
[...] pertanto gli permette di essere autosufficiente economicamente. (…) Sembrerebbe del tutto fuori da ogni logica giuridica nonché morale richiedere l'intervento economico del nonno per far fronte CP_2 ai fabbisogni economici dei ragazzi , e CP_2 Per_1 Per_2 tenuto conto che gli stessi oramai sono adulti ed hanno una loro Per_3 indipendenza economica, che la svolge anch'essa attività Parte_1 lavorativa e che in ultimo ma non meno importante, alcuna prova è stata fornita sulle condizioni di indigenza familiare della Parte_1
All'udienza di prima comparizione la ricorrente dichiarava: “Mio marito non mi ha mai dato nulla per i figli, io non lavoro e non posso mantenerli. Non è vero che i ragazzi lavorano;
non mi dà nulla e solo a dicembre scorso mi ha accreditato 150 euro. Non so come andare avanti”; il resistente dichiarava: “affermo che e Controparte_1 CP_2 Per_1 lavorano;
sta a Pescara in una ditta edile e gli altri due Per_2 CP_2 lavorano in pizzeria. Do ai miei figli 150 euro e li accredito sulla carta di mia moglie e qualche volta faccio degli accrediti sulle poste-pay di CP_2
Ho rinunciato al 50% degli assegni perché li possa prendere lei. Propongo
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di poter mantenere i miei figli con una somma mensile di € 500,00 per tutti e quattro”. Il SI. era assente per motivi di salute. CP_2
Con ordinanza del 26.09.24 Il Giudice onerava la ricorrente al deposito dei provvedimenti giudiziali in essere che precisino le attuali obbligazioni del padre.
All'esito dell'udienza del 10.12.24, il Giudice sciogliendo la riserva, letti gli atti e i documenti allegati, rimetteva la causa in decisione al Collegio.
Il ricorso è infondato e va rigettato per i motivi di seguito esposti.
Va premesso che il disposto dell'art. 316-bis c.c., comma 1, ultimo periodo, prevede espressamente che "quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli".
Il Collegio, nell' interpretare questa norma (o, in precedenza, il disposto dell'art. 148 c.c., comma 1, nel testo non più in vigore), ritiene che l'obbligo di mantenimento dei figli minori spetti primariamente e integralmente ai loro genitori, sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l'altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l' inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui;
pertanto, l'obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli - che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori e non costituisce una mera surroga del dovere gravante sul genitore
- va inteso non solo nel senso che l'obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo, se l'altro è in grado di provvedervi (così, da ultimo, Cass. 13345/2023, Cass. 10419/2018, Cass. 20509/2010, Cass. 3402/1995).
Dunque, per ravvisare l'esistenza dell'obbligazione sussidiaria degli ascendenti, posto che la norma prevede espressamente che gli ascendenti siano tenuti a concorrere nel mantenimento dei nipoti "quando i genitori non hanno mezzi sufficienti", non basta l' inadempimento di un genitore, ma occorre che tale inadempimento sia dovuto a una mancanza di mezzi e non alla volontà del genitore di sottrarsi ai propri primari obblighi previsti dall'art. 316-bis c.c., comma 1, e, nel contempo, che l'altro genitore non
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possa far fronte per intero alle esigenze dei figli con le sue sostanze e le sue capacità reddituali.
La ricorrente avrebbe pertanto dovuto provare che entrambi i genitori fossero impossibilitati a provvedere alla prole, allegando documentazione a supporto dello stato di indigenza di entrambi i coniugi.
Nella specie la ricorrente ha solo dedotto esclusivamente l'attuale mancanza di occupazione e di aver compiuto, vanamente, svariati tentativi per cercare di ottenere il mantenimento da parte del coniuge separato.
La signora tuttavia, ma non ha provato che sia la madre che il Parte_1 padre non avessero mezzi sufficienti per provvedere al mantenimento dei figli.
Era infatti obbligo della ricorrente, prima di sollecitare l'adempimento dell'obbligazione sussidiaria degli ascendenti, provvedere in proprio ad affrontare la situazione, sfruttando la propria capacità di lavoro, tenuto conto dell'età (49 anni), e di tutte le occasioni di ottenere risorse economiche a tal fine.
Infatti, per configurare la sussistenza dell'obbligo di mantenimento dei nipoti da parte dei nonni non basta la mancanza di mezzi sufficienti di uno soltanto dei genitori, quando invece la norma richiede da una parte un'impossibilità di mezzi e non un inadempimento volontario nel pagamento dell'assegno di mantenimento, dall'altra che tale impossibilità sia comune ad entrambi i genitori.
Pertanto, prima di sollecitare l'adempimento dell'obbligazione sussidiaria dei nonni, la ricorrente avrebbe dovuto dar prova di aver provveduto ad affrontare in proprio la situazione, cosa che nella specie non ha provato, né dedotto.
E, nel caso in cui avesse dimostrato che nonostante tale impegno non avesse avuto mezzi sufficienti a mantenere i propri figli, avrebbe dovuto agire in giudizio nei confronti del coniuge separato/divorziato per obbligarlo a far fronte al proprio obbligo di mantenimento dei figli.
Solo all'esito di tale giudizio ed in forza di un accertamento negativo della disponibilità di mezzi anche in capo al secondo genitore, avrebbe potuto rivolgere ai nonni di ambo i rami parentali la domanda di mantenimento dei nipoti.
Nel caso in esame è incontestato il parziale adempimento del sig. CP_1
degli obblighi contributivi nei confronti dei figli, che all'attualità
[...]
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risultano di euro 700,00 oltre al pagamento del canone di locazione della casa familiare (in virtù del provvedimento del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere reso all'udienza dell'11.2.22).
Mentre dalle risultanze in atti si rivengono esclusivamente ISEE, i quali non accertano la reale situazione reddituale dell'istante, risulta un pignoramento presso terzi a carico del coniuge e null'altro che dimostri la reale situazione di impossibilità dei genitori dio provvedere al mantenimento dei figli.
Tutto ciò premesso, il Collegio rigetta il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- Rigetta il ricorso.
- condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in €
1.452,50, oltre Iva e Cpa se dovute.
Napoli 27.5.2025
Il GI
Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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