Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 17/03/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 78/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI SALERNO Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Salerno, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Giuliana GIULIANO Presidente dott. Guerino IANNICELLI Consigliere rel. dott.ssa Maria Elena DEL FORNO Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 78 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ; Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Wladimiro Manzione e Gaetano Manzione per procura allegata all'atto di appello;
- appellante -
E
, in persona del Commissario Liquidatore, Controparte_1
avv. (p. iva ), Controparte_2 P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'avv. Mario Guarino per procura allegata alla comparsa di risposta;
), Parte_2 C.F._2 Parte_3
), ( ) e CodiceFiscale_3 Parte_4 CodiceFiscale_4 Pt_5
);
[...] C.F._5
contumaci;
- appellati -
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 5685/2023, pubblicata il 14/12/2023
CONCLUSIONI
1
vantato nei confronti di e quindi del NC Preventivo CP_1
(omologato) , in ulteriori € 62.030,64= (da aggiungersi agli € CP_1
80.825,50 = già riconosciuti) e quindi nella complessiva somma di € 142.857,14, ovvero nella diversa somma che risulterà dovuta, oltre accessori di mora. Con collocazione in prededuzione (ovvero almeno in privilegio) delle somme versate quali depositi giudiziari per l'amministrazione controllata nell'importo di Lire
30.000,00 + Lire 20.000,00 = Lire 50.000,00 = (pari ad € 25.822,85 =) come corrisposte a mezzo assegni circolari direttamente alle procedure concorsuali minori, quale deposito per le esigenze procedurali e nell'interesse della massa;
nonché collocazione in prededuzione (ovvero privilegiata) nell'interesse della massa dell'importo di Lire 50.110.000 (pari ad € 25.879,66 =) corrisposte a mezzo assegno circolare direttamente alla procedura concorsuale minore (concordato), quale deposito per la procedura medesima. Il tutto per complessivi € 51.702,51 =
(amministrazione controllata + concordato), oltre accessori al soddisfo. Accertare, per i residui crediti, la collocazione chirografaria. Riconoscere che il credito complessivamente vantato dal dott. è pari ad € 142.857,14 = il Parte_1
tutto previa decurtazione delle sole somme già parzialmente ricevute con riparto parziale depositato il 03/08/2017, pari ad € 24.247,65= (al dott. in Pt_1 proprio) e ad € 774,68= (allo stesso quale erede della madre ). 3) In via Per_1
istruttoria, Ammettere interrogatorio formale di ……. Ammettere, Parte_4
all'esito, prova per testi sulla medesima circostanza dell'interrogatorio formale
……. Ordinare, ex art. 210 cpc, al NC Preventivo “ ” …… 4) CP_1
Condannare controparte al pagamento di spese e competenze di primo grado e del presente grado di appello con attribuzione agli avv.ti Wladimiro Manzione e
Gaetano Manzione antistatari”.
Per l'appellato costituito: “rigettare l'appello, giacché infondato in fatto ed in diritto, con la integrale conferma della sentenza appellata;
per l'effetto, voglia la
Corte confermare il rigetto della domanda di accertamento del credito avanzata dall'appellante, giacché infondata e non provata in fatto ed in diritto. Vinte le spese del grado”.
2 FATTI DI CAUSA
Premesso che, con ricorso depositato il 26.11.1992, l'imprenditore individuale
, già ammesso alla procedura di amministrazione controllata con CP_1
decreto del Tribunale di Salerno depositato il 13.11.1991, aveva proposto un concordato preventivo con cessione dei beni e garanzie personali di terzi;
che la proposta concordataria, approvata con decreto del 19.4.1993, era stata omologata con sentenza n. 2254/1996 del 24.10 - 25.11.1996, con cessione di tutti i beni di e il pagamento integrale, con il suo ricavato, delle spese di procedura e CP_1
dei creditori privilegiati nonché, nella misura del 40%, dei creditori chirografari comunque accertati e riconosciuti dal liquidatore;
che, a distanza di oltre 20 anni, la liquidazione dei beni dell'imprenditore concordatario non era stata ancora completata;
tanto premesso, conveniva in giudizio il NC Parte_1
Preventivo ” per l'accertamento dei propri crediti (pari a complessivi € CP_1
142.856,14).
Deduceva:
1) un credito di € 69.721,68 per la restituzione dell'acconto di lire 135.000.000 corrisposto dopo la stipula in data 27.10.1989 di un contratto preliminare di vendita della nuda proprietà di un appartamento, rimasto inadempiuto (con dichiarazione del notaio del 13.1.1993, attestante la mancata comparizione del promittente venditore per la stipula dell'atto pubblico). Il credito era stato CP_1
confermato dal commissario liquidatore nella sua interezza e in via chirografaria.
2) un credito di € 73.134,46 (lire 141.610.000) relativo a prestiti personali in favore di , documentato da: - matrici di 7 assegni del 1989 tratti dal CP_1
conto corrente della madre ( presso la Banca Commerciale Italiana e Per_1
copia estratto conto;
- dichiarazione di debito resa da del 30.12.1989; - CP_1
assegno circolare di lire 10.000.000 del 15.2.1993 emesso a favore dell'attore dalla
Banca Commerciale Italiana e girato a;
- matrici di tre assegni bancari CP_1
(di lire 5.000.000, lire 3.000.000 e lire 10.000.000) tratti sul conto corrente dell'attore presso la Banca Popolare dell'NI Filiale di Salerno, incassati in data
1.6.1995, in data 2.1.1996 e in data 4.6.1996; - assegno circolare di lire 50.110.000 del 22.1.1997 addebitato sul conto corrente del ricorrente presso la Banca Popolare dell'NI Filiale di Salerno ed emesso a favore del NC;
- CP_1
matrice di un assegno bancario di lire 4.500.000 tratto sul conto corrente dell'attore presso la CA di Risparmio AN Sede centrale di Salerno, pagato in data
4.3.1996; - assegni emessi da a favore di per la CP_1 Parte_1
3 restituzione dei prestiti concessi negli anni 1987 e 1988, per un totale di lire
27.500.000; - due effetti cambiari a firma di - per CP_1 Persona_2
un totale di lire 10.000.000 con scadenza 18.11.1987 a favore di e e CP_3 Per_3
da questi ultimi girati in bianco e consegnati in pagamento a quale Parte_1
compenso per prestazioni professionali svolte a loro favore. Il credito era stato confermato dal commissario liquidatore solo nella misura di € 11.103,82 e in chirografo.
L'attore deduceva, inoltre, che il credito complessivo indicato dal commissario liquidatore (€ 80.825,50 in chirografo) era stato riconosciuto con riparto parziale depositato il 3.8.2017 (con liquidazione dell'importo parziale di € 24.247,65), oltre all'importo di € 2.582,28 quale erede della madre (con liquidazione Per_1
dell'importo parziale di € 774,68).
reclamava: - la collocazione in prededuzione ex art. 111 l. fall., o Parte_1
almeno in via privilegiata, di una parte dei crediti già ammessi in chirografo, per un totale di € 51.702,51 (€ 25.882,84 - pari a lire 50.000.000 - per i due assegni circolari della Banca Commerciale Italiana di £. 30.000.000 del 9.1.1992 e di £.
20.000.000 del 20.1.1992, versati direttamente sul libretto del Monte Paschi Siena intestato alla procedura concorsuale di amministrazione controllata;
€ 25.879,66 per l'assegno circolare di lire 50.110.000 del 22.1.1997 tratto dal conto corrente dell'attore a favore del NC Bassani Leo); - l'ammissione dei crediti per restituzione di prestiti personali esclusi nella procedura per un totale di € 62.030,64
(€ 73.134,46 - € 11.103,82), relativi ad assegni per € 56.866,07 (pari a lire
110.110.000) e titoli cambiari per € 5.164,57 (pari a lire 10.000.000 emessi da in favore di e in data 18.11.1987 e da CP_1 Persona_4 Persona_5
questi ultimi girati in favore di ). Importi da decurtare in percentuale Parte_1
delle sole somme già ricevute con il riparto parziale (di € 24.247,65 a Parte_1
in proprio e di € 774,68 quale erede della madre).
[...]
Nel precisare le conclusioni, l'attore chiedeva, conseguentemente,
l'accertamento del credito complessivo di € 142.857,14 (previa decurtazione delle somme già ricevute con il riparto parziale, pari ad € 24.247,65 ed € 774,68); la sua collocazione in prededuzione, o almeno privilegiata, per complessivi € 51.702,51
(per le somme versate quali depositi giudiziari per l'amministrazione controllata - €
25.822,85 - e nell'interesse del concordato preventivo - € 25.879,66); la collocazione chirografaria per i residui crediti.
4 All'udienza di prima comparizione, l'attore veniva autorizzato alla chiamata in causa degli eredi di , CP_1 Parte_2 Parte_3
e , i quali, non costituitisi in giudizio, venivano Parte_4 Parte_5
dichiarati contumaci.
La sentenza di primo grado
La sentenza in oggetto, confermando la verifica dei crediti effettuata dal
Commissario Giudiziale nominato nel concordato preventivo nella relazione ex art. 172 l. fall., accertava un credito di nei confronti di , in Parte_1 CP_1
concordato preventivo, nell'importo di € 80.825,05 e rigettava la domanda di ulteriori somme e di collocazione in prededuzione o in privilegio del credito.
Il giudice di primo grado esponeva, in motivazione, quanto ai prestiti personali, che parte attrice ha dato prova del credito per l'importo complessivo di lire
21.500.000 (€ 11.103,82), giusta copia di n. 7 matrici degli assegni tratti nell'anno
1989 dal conto corrente acceso presso la Banca Commerciale Italiana e relativo estratto conto, espressamente richiamati nella scrittura privata di riconoscimento del debito per prestiti ricevuti resa da;
che agli altri assegni, in mancanza CP_1
di prova del rapporto sottostante e/o della dichiarazione di riconoscimento del debito, non si può attribuire il valore di una valida promessa di pagamento, avente gli effetti di cui all'art. 1988 c.c., in quanto “se il titolo contiene delle incertezze sui tempi e modalità di consegna, il beneficiario che lo presenta in giudizio come prova di un prestito non è esonerato dall'obbligo di dimostrare la sussistenza del rapporto fondamentale” (Cass., 30.9.2008, n. 24325); che, non avendo valore di promessa di pagamento, viene meno la presunzione iuris tantum dell'esistenza del rapporto sottostante;
che, in particolare, per l'assegno di lire 10.000.000 del 15.2.1993 della
Banca Commerciale, manca la prova dell'avvenuto incasso del titolo, la prova del rapporto sottostante e di una dichiarazione ricognitiva del debito da parte di
[...]
che, per gli assegni del 18.5.1995 per lire 5.000.000, del 22.12.1995 per CP_1
lire 3.000.000, del 29.2.1996 per lire 4.500.000 e del 2.6.1997 per lire 10.000.000, manca la prova del rapporto sottostante e di una dichiarazione di riconoscimento di debito da parte del che per l'assegno del 22.1.1997 di lire 50.110.000 (€ CP_1
25.879,66), per il quale è chiesta l'ammissione in prededuzione, non è stata prodotta in giudizio copia dell'assegno ma della sola matrice che, in quanto documento di parte, non può assurgere ad elemento probatorio utile ai fini di causa;
che gli assegni emessi dal all'ordine dell'odierno attore negli anni 1987 -1988, per CP_1
un totale di lire 27.500.000, non costituiscono prova di un credito vantato dall'attore
5 nei confronti del non essendovi prova dell'incasso, del rapporto sottostante CP_1
e, pure in tal caso, non vi è alcun riconoscimento di debito ad opera del CP_1
che, infine, per i due effetti cambiari emessi dal in favore di e CP_1 CP_3
e girati al di per totali lire 10.000.000, manca la prova del rapporto Per_3 Pt_1
sottostante ed, in ogni caso, non vi è prova che i detti titoli siano stati portati all'incasso, né che siano stati protestati;
che, pertanto, il credito relativo ai prestiti personali ammonta ad € 11.103,82 (lire 21.500.000), ha rango chirografario e ad esso va sommato il credito di € 69.721,68 per la restituzione dell'acconto versato sul prezzo fissato nel contratto preliminare del 27.10.1989, rimasto inadempiuto;
che la domanda di collocazione di crediti in prededuzione deve essere rigettata, non solo per l'assegno di lire 50.110.000 (€ 25.879,66) del 22.1.1997, per il quale è esclusa l'ammissione del credito, ma anche per l'importo già ammesso in chirografo di lire 50.000.000 (€o 25.822,85) portato da n. 2 assegni circolari emessi nel gennaio 1992 (del 9.1.1992 di lire 30.000.000 e del 20.1.1992 di lire 20.000.000, versati a titolo di acconto sul prezzo fissato nel contratto preliminare di compravendita immobiliare), posto che parte attrice non ha dato prova che il credito chiesto in prededuzione sia sorto in occasione ed in funzione della procedura concordataria in continuità ex art. 111 l.fall., cui tra l'altro, il debitore è stato ammesso soltanto diversi anni dopo la stipula del contratto preliminare del
27.10.1989 (1991 amministrazione controllata e 1996 concordato preventivo).
L'appello proponeva appello avverso la sentenza e, con un primo motivo Parte_1
di impugnazione, censurava sia l'erronea valutazione del materiale probatorio offerto in ordine agli ulteriori assegni (per € 56.866,07 pari a lire 110.110.000) e titoli cambiari (per € 5.164,57 pari a lire 10.000.000), sia l'attinenza al caso di specie del principio affermato da Cass. n. 24325/2008, che il primo giudice ha impropriamente richiamato al fine di escludere il valore di promessa di pagamento ex art. 1988 cc. e porre a suo carico l'onere di provare il rapporto sottostante.
Sosteneva che, proprio al fine di provare il rapporto sottostante ai pagamenti, aveva richiesto prova per interpello e per testi, ingiustamente rigettata;
che la sentenza n. 24325/2008 stabilisce che chi presenta in giudizio un titolo che non contiene incertezze sui tempi e modalità di consegna è esonerato dall'obbligo di dimostrare la sussistenza del rapporto fondamentale;
che i titoli, consegnati in originale al commissario liquidatore ed esibiti in giudizio, non contengono alcuna
6 incertezza, sia in ordine alla consegna che in ordine all'emissione e non sono mai stati disconosciuti, né contestati dalla controparte.
Quanto all'assegno circolare di lire 10.000.000 della Banca Commerciale
Italiana del 15.2.1993, per il quale il giudice di prime cure ravvisava la carenza di prova dell'incasso, deduceva l'appellante che l'assegno è stato intestato originariamente a e da questi trasferito tramite girata (per me Parte_1
pagate a) a , che a sua volta lo ha ritrasferito (evidentemente in CP_1
adempimento di proprie obbligazioni) a soggetto terzo mediante ulteriore girata;
che, pertanto, la firma apposta da per “girata” è prova dell'avvenuto CP_1
pagamento in suo favore dell'importo facciale del titolo;
che dal documento esibito si evince anche l'avvenuto incasso del titolo attraverso il deposito effettuato dall'ultimo portatore presso il Monte Paschi Siena, mentre è del tutto irrilevante la mancanza di prova di un rapporto sottostante.
Quanto all'assegno bancario di lire 5.000.000, all'assegno bancario di lire
3.000.000 e all'assegno bancario di lire 10.000.000 tratti sul conto corrente di
[...]
presso la Banca Popolare dell'NI, nonché all'assegno bancario di Parte_1
lire 4.500.000 tratto sul conto corrente del presso la CA Di Risparmio Pt_1
AN, osservava l'appellante che risultano incassati da CP_1
rispettivamente in data 1.6.1995, 2.1.1996, 4.6.1996 e 4.3.1996; che per questi è ingiusta l'esclusione del credito per mancanza di prova del rapporto sottostante e di una dichiarazione di debito del visto che è stata fornita in giudizio la prova, CP_1
sia dell'emissione degli assegni in suo favore, sia dell'avvenuto pagamento dei titoli e dell'addebito degli importi sul conto corrente bancario intestato a;
Parte_1
che, avendo provato il proprio credito, grava su controparte la dimostrazione di aver adempiuto al proprio obbligo restitutorio.
Quanto all'assegno circolare di lire 50.110.000 del 22.1.1997 addebitato sul conto corrente del ricorrente presso la Banca Popolare dell'NI ed emesso in favore del , l'appellante criticava l'errore del primo giudice Controparte_1
nel ritenere che non possa assurgere a rango di prova in quanto “documento di parte”. Obiettava che l'assegno circolare non viene emesso dal correntista, ma dalla banca e, perciò, non può considerarsi un documento di parte;
che è stato dimostrato che l'importo di lire 50.110.000 è stato prelevato dal suo conto corrente;
che, consegnato l'assegno al la matrice è l'unico documento a rimanere nella CP_1
disponibilità del il quale ha anche richiesto copia dell'assegno alla banca, Pt_1
rimasta inevasa a causa del lungo tempo trascorso;
che, poiché emesso direttamente
7 in favore del NC, il commissario liquidatore non può negare l'incasso; che la matrice dell'assegno circolare emesso dalla Banca Commerciale Italiana intestato alla procedura di amministrazione controllata è stata, invece, riconosciuta come prova documentale del credito.
Quanto all'importo di lire 27.500.000 portato dagli assegni emessi da CP_1
in favore di in restituzione dei prestiti concessi negli anni 1987
[...] Parte_1
e 1988 (2 emessi sul Banco di Santo Spirito ed uno sul Banco di Napoli) consegnati in originale al commissario liquidatore, per i quali difetterebbe la prova del rapporto sottostante (o di riconoscimento del debito) e la prova dell'incasso, l'appellante lamentava che il possessore di un assegno bancario ha diritto al pagamento dello stesso in base alla sola presentazione del titolo e non ha alcun obbligo di dimostrare il rapporto sottostante;
che il preteso pagamento del titolo avrebbe dovuto provarlo controparte.
Anche, infine, per i titoli cambiari dell'importo complessivo di € 5.164,57 (lire
10.000.000) emessi da in favore di e in CP_1 Persona_4 Persona_5
data 18.11.1987 e da questi girati in favore del l'appellante rimarcava che Pt_1
è portatore dei titoli, non ha alcun onere di dimostrare il rapporto sottostante e non ha alcuna rilevanza il fatto che le cambiali non siano state portate all'incasso, non essendo stata eccepita alcuna ipotetica prescrizione e stante l'avvento della procedura di amministrazione controllata e di concordato preventivo.
Il secondo motivo di appello impugnava il rigetto della domanda di collocazione in prededuzione del credito per complessivi € 51.702,51.
Quanto alla prededuzione del credito di € 25.822,85 per il deposito giudiziario delle somme per l'amministrazione controllata, l'appellante ribadiva che gli assegni circolari di lire 30.000.000 del 9.1.1992 e di lire 20.000.00 del 20.1.1992 sono stati versati direttamente sul libretto del Monte Paschi Siena n. 001536873 intestato alla procedura di “amministrazione controllata” e hanno permesso l'ammissione di alle due procedure concorsuali minori;
pertanto, già ammessi in CP_1
chirografo, devono essere riconosciuti come crediti prededucibili.
Quanto alla prededuzione del credito di € 25.879,66 per il prestito erogato nell'interesse del concordato preventivo, l'appellante evidenziava che l'assegno circolare di lire 50.110.000 del 22.1.1997, tratto dal proprio conto corrente, è stato emesso direttamente a favore del NC . CP_1
Con il terzo motivo di impugnazione, avversava il rigetto delle Parte_1
sue richieste istruttorie (interrogatorio formale di prova per testi e Parte_4
8 ordine al commissario liquidatore di esibizione, ex art. 210 c.p.c., del fascicolo concordatario, del conto corrente e del libretto di deposito).
La risposta dell'appellato costituito
Il NC Preventivo ” si costituiva in giudizio, replicando che CP_1
l'effettivo pagamento (o la mera promessa di pagamento) dell'importo consacrato nei titoli di credito, quand'anche fosse provato, non basta a dimostrare il diritto dell'appellante alla restituzione degli importi (asseritamente) versati al che CP_1
è vero che il portatore del titolo (nella fattispecie il ha diritto di ricevere CP_1
l'importo facciale ivi esposto dall'emittente o del girante (nella fattispecie il
[...]
, a prescindere dall'esistenza di un rapporto causale sottostante, ma quando Pt_1
l'emittente, ovvero il girante - come nella fattispecie in esame - reclama la restituzione dell'importo corrisposto mediante il titolo, deve fornire la prova del suo diritto alla ripetizione della somma, non essendo affatto sufficiente aver fornito la prova del pagamento del titolo (o della mera promessa di pagamento) in favore del portatore/beneficiario; che, nel caso in esame, giammai è stata fornita la prova della fonte dell'obbligazione restitutoria delle somme (asseritamente) consegnate al limitandosi l'odierno appellante a dedurre l'esistenza a monte di un CP_1
rapporto di mutuo e/o di finanziamento fra le parti (definito genericamente talora
“prestito”, talaltra “anticipazione” ecc.); che l'attore non ha nemmeno articolato una prova orale idonea a dimostrare l'esistenza del titolo (o del rapporto) legittimante la richiesta di restituzione delle somme per cui è causa;
che, quando in sentenza si parla di assenza di prova del rapporto sottostante, si fa ovviamente riferimento alla mancanza del titolo in base al quale l'odierno appellante fonda la sua pretesa creditoria/restitutoria; che del tutto coerentemente la sentenza impugnata ha confermato il credito già riconosciuto dagli organi fallimentari, per l'importo complessivo di € 80.825,00 (di cui € 69.721,68 relativi alla restituzione della caparra versata per il contratto preliminare non adempiuto ed € 11.103,82 in virtù della ricognizione espressa del debito operata dal;
che in entrambi i CP_1
suddetti casi il ha fornito la prova della fonte negoziale dell'obbligazione Pt_1
restitutoria, nel primo caso mediante l'esibizione del contratto preliminare e dei pagamenti effettuati in forza dello stesso, nel secondo caso mediante l'esibizione della scrittura privata, vergata a mano, recante la data del 30.12.1989, nella quale il non solo dichiarava di aver ricevuto a titolo di “prestito” la complessiva CP_1 somma di £. 21.500.000 (oggi € 11.103,82), ma si obbligava, nel contempo “ … a
9 restituirla entro 12 mesi da oggi con gli interessi legali”; che relativamente alle altre somme oggi reclamate dal invece, nulla è stato provato. Pt_1
Il prosieguo dell'appello
Gli eredi di ( , CP_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
e ), non costituitisi, venivano dichiarati contumaci.
[...] Parte_5
Con ordinanza del 11.10.2024 la Corte rigettava le istanze istruttorie e rilevava d'ufficio la questione del difetto di legittimazione passiva del commissario liquidatore in relazione ai giudizi di accertamento delle ragioni di credito, ancorché influenti sul riparto che segue le operazioni di liquidazione in quanto la legittimazione processuale spetta all'imprenditore sottoposto al concordato preventivo (Cass., 20.9.2017, n. 23520).
Con dichiarazione sottoscritta personalmente, allegata alla nota depositata in data
5.3.2025, deferiva al commissario liquidatore il giuramento Parte_1
decisorio sulla seguente formula: “Giuro e giurando affermo o nego che la somma complessiva di lire 50.110.000 di cui all'assegno circolare del 22/10/1997 n. 12 80
391 189 emesso dalla Banca Popolare dell'NI – Avellino all'ordine del
NC è stata incassata e versata sul libretto intestato alla CP_1 procedura NC ”. Indi, la causa veniva rimessa in decisione, CP_1
riservando al collegio anche la decisione in ordine all'ammissibilità del giuramento decisorio.
RAGIONI DELLA DECISIONE
La questione controversa devoluta in appello con il primo motivo di impugnazione attiene al riconoscimento, in seno alla procedura di concordato preventivo, di un (ulteriore) credito di € 62.030,64.
La maggior parte del credito (£ 110.110.000, pari ad € 56.866,07) consiste in un'obbligazione di restituzione di prestiti personali. L'appellante sostiene di aver erogato prestiti a mediante assegni circolari e bancari per un totale di £ CP_1
82.610.000 (un assegno circolare di £ 10.000.000 del 15.2.1993 emesso dalla Banca
Commerciale Italiana, trasferito mediante girata da a , Parte_1 CP_1
che a sua volta lo ha ritrasferito a terzi;
assegni bancari di £ 5.000.000, di £
3.000.000 e di £ 10.000.000 tratti sul conto corrente di presso la Parte_1
Banca Popolare dell'NI; assegno bancario di £ 4.500.000 tratto sul conto corrente del presso la CA Di Risparmio AN;
un ulteriore Pt_1
assegno circolare di £ 50.110.000 del 22.1.1997 della Banca Popolare dell'NI, emesso in favore del ). Altri prestiti erano stati già erogati CP_1 CP_1
10 negli anni 1987 e 1988 (per un totale di £ 27.500.000) e per la loro restituzione avrebbe emesso due assegni in favore di tratti su conto CP_1 Parte_1
corrente del Banco di Santo Spirito e del Banco di Napoli, consegnati in originale al commissario liquidatore.
La restante parte del credito (£ 10.000.000, pari ad € 5.164,57) non ha una causale, trattandosi di due cambiali emesse da in favore di CP_1 Per_4
e in data 18.11.1987 e da questi girati in favore di
[...] Persona_5 Parte_1
(che fa valere i suoi diritti di giratario e portatore dei titoli).
[...]
Il giuramento (parzialmente) decisorio si riferisce esclusivamente all'incasso dell'assegno circolare di £ 50.110.000 da parte della procedura concordataria, mentre le istanze istruttorie rigettate e riproposte nel terzo motivo di impugnazione
(interrogatorio formale di prova per testi e ordine di esibizione ex Parte_4
art. 210 c.p.c. al NC Preventivo ) si riferiscono, oltre che al CP_1
medesimo assegno circolare, anche ai due assegni circolari di £ 30.000.000 e di £
20.000.000 emessi del gennaio del 1992 (già ammessi in via chirografaria a titolo di restituzione dell'acconto del prezzo fissato nel contratto preliminare di compravendita e che l'appellante, nel secondo motivo, chiede di collocare in prededuzione, trattandosi di somme versate per depositi giudiziari direttamente alla procedura di amministrazione controllata).
Definiti i termini dell'impugnazione, osserva la Corte che l'accertamento del
(maggior) credito nella fase di esecuzione del concordato preventivo omologato pone la questione pregiudiziale, rilevata d'ufficio, della legittimazione passiva del commissario liquidatore. Non essendo prevista, nel concordato preventivo, una fase endoprocedimentale di verificazione dei crediti, occorre chiedersi se, con l'omologazione del concordato con cessione dei beni, l'accertamento della sussistenza di crediti non riconosciuti debba avvenire, in un ordinario giudizio di cognizione, nel contraddittorio con il debitore concordatario e/o con il commissario liquidatore. Ovvero, se rispetto a tali controversie sussiste una capacità processuale del commissario liquidatore, sostitutiva o cumulativa con quella del debitore concordatario.
Si è espresso in termini di legittimazione concorrente un indirizzo giurisprudenziale, citato dall'appellante nella comparsa conclusionale, che considerava l'imprenditore ammesso al concordato preventivo ed il liquidatore come litisconsorti necessari, ex art. 102 c.p.c., sul rilievo che, a seguito dell'omologazione del concordato preventivo con cessione pro solvendo dei beni, si
11 determina, rispetto ai crediti concordatari, la scissione fra titolarità del debito, che resta all'imprenditore, e legittimazione all'adempimento, che compete al liquidatore. Se il creditore agisce proponendo non solo una domanda di accertamento del proprio diritto, ma anche una domanda di condanna o comunque idonea ad influire sulle operazioni di liquidazione e di riparto del ricavato, alla legittimazione passiva dell'imprenditore si affianca quella del liquidatore giudiziale dei beni, quale contraddittore necessario (Cass., sez. unite, n. 4779 del 1987; Cass.
n. 10250 del 2001).
Si tratta, tuttavia, di un orientamento recessivo rispetto a quello, prevalente, che esclude la legittimazione processuale del commissario liquidatore. Si è affermato, infatti, che “la procedura di concordato preventivo mediante la cessione dei beni ai creditori comporta il trasferimento agli organi della procedura non della proprietà dei beni e della titolarità dei crediti, ma solo dei poteri di gestione finalizzati alla liquidazione, con la conseguenza che il debitore cedente conserva il diritto di esercitare le azioni o di resistervi nei confronti dei terzi, a tutela del proprio patrimonio, soprattutto dopo che sia intervenuta la sentenza di omologazione;
per effetto di tale sentenza è da ritenere che venga meno il potere di gestione del commissario giudiziale, mentre quello del liquidatore è da intendere conferito nell'ambito del suo mandato e perciò limitato ai rapporti obbligatori sorti nel corso ed in funzione delle operazioni di liquidazione” (Cass., 17.12.2019, n. 33422; Cass.
n. 14206 del 2000; Cass. n. 681 del 2017). In tale ottica, “il commissario liquidatore non ha la legittimazione ad agire o resistere, in relazione ai giudizi di accertamento delle ragioni di credito e pagamento dei relativi debiti, ancorché influenti sul riparto che segue le operazioni di liquidazione, potendo, al più, spiegare intervento, in quanto la legittimazione processuale spetta all'imprenditore sottoposto al concordato preventivo, che, invero, prosegue l'esercizio dell'impresa durante lo svolgimento della procedura ed è, quindi, soggetto passivo anche in relazione agli obblighi maturati dopo l'ammissione alla procedura concordataria e dopo
l'omologazione della relativa proposta” (cfr. Cass. n. 18823 del 2017). In caso di concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, il liquidatore ha legittimazione processuale nelle sole controversie relative a questioni liquidatorie e distributive, e non anche in quelle di accertamento delle ragioni di credito e pagamento dei relativi debiti, ancorché influenti sul riparto che segue le operazioni di liquidazione, atteso che, in queste ultime può, ove esperite nei confronti del
12 debitore cedente, spiegare intervento senza essere litisconsorte necessario (Cass. n.
17606 del 2015)” (Cass., 20.9.2019, n. 23520).
Aderendo a tale orientamento, ne consegue il difetto di legittimazione passiva del commissario liquidatore (che comporta la radicale inammissibilità del deferito giuramento decisorio, il quale presuppone la qualità di parte processualmente legittimata e la disponibilità del diritto controverso), che può essere dichiarato anche d'ufficio in appello, dopo essere stato doverosamente rilevato per essere sottoposto al dibattito processuale, trattandosi di una carenza di “legitimatio ad causam” che, per giurisprudenza consolidata, si ricollega al principio dettato dall'art. 81 c.p.c., secondo il quale nessuno può far valere nel processo un diritto altrui in nome proprio fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, e, trattandosi di materia attinente al contraddittorio e mirandosi a prevenire una sentenza “inutiliter data”, comporta la verifica, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del processo (col solo limite della formazione del giudicato interno), in via preliminare al merito, della coincidenza dell'attore e del convenuto con i soggetti che, secondo la legge che regola il rapporto dedotto in giudizio, sono destinatari degli effetti della pronuncia richiesta (ex plurimis, Cass., 24.12.2020, n. 29505).
Dichiarata la carenza di legittimazione passiva del commissario liquidatore,
l'esame del merito va condotto esclusivamente nei confronti degli eredi del debitore concordatario , che l'odierno appellante ha chiamato in causa in primo CP_1
grado.
A tal fine è indispensabile distinguere tre diverse ragioni creditorie prospettate nell'atto di citazione di primo grado.
La prima ragione creditoria ha ad oggetto la restituzione di somme versate a per l'anticipazione del prezzo di una compravendita immobiliare in CP_1
base ad un contratto preliminare rimasto inadempiuto, per complessive £
135.000.000 (€ 69.721,68).
Rispetto a questo credito, già interamente riconosciuto nella procedura concordataria come credito chirografario, l'attore chiede la collocazione in prededuzione di una parte del credito. Precisamente, le somme versate con due assegni circolari (un assegno circolare della Banca Commerciale Italiana di £
30.000.000 del 9.1.1992 e l'assegno circolare di £ 20.000.000 del 20.1.1992), per un totale di £ 50.000.000 (€ 25.882,84). Si tratterebbe di assegni versati direttamente sul libretto del Monte Paschi Siena (n. 001536873) intestato alla procedura di amministrazione controllata dell'imprenditore che è poi CP_1
13 sfociata, in continuità, a seguito del provvedimento di omologa del 19.4.1993, nella procedura di concordato preventivo. Tali versamenti avrebbero “reso possibile
l'ammissione di alle procedure concorsuali minori”; “si tratta, quindi, CP_1
di importi versati in funzione delle procedure concorsuali minori e di cui ha beneficiato la “massa” e pertanto devono essere riconosciuti come crediti prededucibili”.
Il giudice di primo grado ha rigettato la domanda di collocazione del credito in prededuzione, poiché parte attrice non ha dato prova che il credito sia sorto in occasione ed in funzione della procedura concordataria in continuità ex art. 111 l. fall., cui tra l'altro, il debitore è stato ammesso soltanto diversi anni dopo la stipula del contratto preliminare del 27.10.1989 (1991 amministrazione controllata e 1996 concordato preventivo).
Ribatte l'appellante (nel secondo motivo di impugnazione) che il versamento sul libretto del Monte Paschi Siena intestato alla procedura di “amministrazione controllata” ha permesso a di accedere alle due procedure concorsuali. CP_1
L'assunto dell'appellante è che la somma occorrente per la procedura di amministrazione controllata, alla quale sia seguita, senza soluzione di continuità, la procedura di concordato preventivo, deve considerarsi come spesa necessaria per la procedura di concordato e, come tale, è un credito prededucibile. Tale assunto, però, non può essere condiviso.
Applicando in via estensiva la disciplina dell'art. 21, comma 1, l. fall., la
Suprema Corte ha affermato che alle obbligazioni contratte nel corso di un'amministrazione controllata, alla quale sia seguita, senza soluzione di continuità, la procedura di concordato preventivo, è applicabile il medesimo regime satisfattivo e solutorio della prededucibilità delle spese sostenute nel corso del concordato preventivo (Cass., 2.5.1994, n. 4236). Pertanto, al deposito da parte del terzo delle spese necessarie per la procedura di amministrazione controllata, previsto dall'art. 188 l. fall., che costituisce, secondo l'appellante, la ragione della prededuzione, può essere riconosciuta, nella susseguente procedura di concordato preventivo, la collocazione in prededuzione nella misura in cui sia prededucibile il deposito da arte del terzo delle spese necessarie per la procedura di concordato preventivo, ex art. 163 l. f.
Sul punto, la Suprema Corte ha affermato che i versamenti eseguiti da un terzo in favore dell'imprenditore, allo scopo di reperire i fondi necessari all'esecuzione del concordato, non sono debiti di massa, ma debiti contratti dall'imprenditore nel suo
14 esclusivo interesse, né obbligazioni funzionali alla procedura di concordato, al suo buon esito e all'interesse dei creditori. In modo particolare, il giudice di legittimità ritiene “pregnante e decisivo il rilievo che l'assunzione della predetta obbligazione
è anche temporaneamente estranea alla procedura di concordato, atteso che
l'onere del deposito si colloca nella sua fase iniziale quando non v'è altro se non la semplice delibazione preliminare del tribunale circa le condizioni di ammissibilità del concordato, senza coinvolgimento alcuno dei creditori, e quando nessun altro interesse è in gioco se non quello del debitore, di evitare il fallimento” (Cass.,
9.9.2002, n. 13056). Di qui l'infondatezza del secondo motivo di appello, non solo in relazione alla non riconosciuta prededuzione del credito restitutorio per i due assegni circolari di £ 30.000.000 e di £ 20.000.000, ma anche rispetto al credito, non ammesso neppure in chirografo, relativo all'assegno circolare di £ 50.110.000.
La seconda ragione creditoria specificata nella “causa petendi” dell'atto di citazione di primo grado è relativa a “prestiti personali in favore di ” CP_1 per complessive £ 141.610.000 (€ 73.134,46).
Per alcuni prestiti personali l'attore ha prodotto in giudizio assegni, bancari e circolari, con i quali avrebbe erogato i prestiti;
per altri prestiti, ha prodotto gli assegni emessi da per la restituzione di prestiti. Dunque, gli assegni CP_1
elencati nell'atto di citazione come documentazione relativa a prestiti personali devono essere distinti in due categorie: da una parte, quelli che Parte_1
avrebbe consegnato a a titolo di erogazione di mutuo;
dall'altra parte, CP_1
quelli che avrebbe consegnato a per la restituzione di CP_1 Parte_1
prestiti.
Quanto ai primi, escludendo quelli già riconosciuti nel concordato preventivo
(gli assegni tratti nel 1989 sul conto corrente della Banca Commerciale Italiana dell'importo complessivo di £ 21.500.000 - pari ad € 11.103,82 - per i quali, come rilevato dal giudice di prime cure, vi è prova dell'incasso e una scrittura privata di riconoscimento del debito), avrebbe erogato prestiti con la Parte_1
consegna a di due assegni circolari (di £ 10.000.000 del 15.2.1993 CP_1
tratto sulla Banca Commerciale Italiana e girato a;
di £ 50.110.000 del CP_1
22.1.1997 emesso a favore del e addebitato sul conto Controparte_1
corrente di presso la Banca Popolare dell'NI), di tre assegni Parte_1
bancari tratti sul conto corrente di presso la Banca Popolare Parte_1
dell'NI (matrice di assegno di £ 5.000.000 incassato in data 1.6.1995; matrice di assegno di £ 3.000.000 incassato in data 2.1.1996; matrice di assegno di £
15 10.000.000 pagato in data 4.6.1996) e di un assegno bancario tratto sul conto corrente di presso la CA di Risparmio AN (matrice di Parte_1
assegno di £ 4.500.000 pagato in data 4.3.1996).
Risulta evidente che, rispetto a questi assegni, è del tutto improprio il riferimento, sia del giudice di primo grado che dell'appellante, al loro valore di promessa di pagamento, ex art. 1988 c.c. Non si tratta, infatti, di assegni emessi da a e non pagati (contenenti una promessa di pagamento CP_1 Parte_1
del primo al secondo) ma, al contrario, di assegni che avrebbe Parte_1
consegnato a a titolo di mutuo e che questi avrebbe incassato, con CP_1
conseguente obbligo restitutorio. Pertanto, non basta produrre in giudizio gli assegni, ma occorre anche dimostrare che li ha incassati e che la CP_1
dazione delle somme ha come causale un contratto di mutuo.
Come rilevato dal primo giudice, per l'assegno circolare di £ 10.000.000 del
15.2.1993 (tratto sulla Banca Commerciale Italiana e girato a ) manca CP_1
anche la prova dell'incasso; per gli altri assegni (l'assegno circolare di £ 50.110.000 del 22.1.1997 e gli assegni bancari di £ 5.000.000, di £ 3.000.000, di £ 10.000.000 e di £ 4.500.000) manca la prova del rapporto sottostante (dazione della somma a titolo di mutuo) e manca una dichiarazione di riconoscimento di debito da parte del
CP_1
Orbene, a prescindere dal pagamento dell'assegno circolare di £ 10.000.000 (che, secondo l'appellante, non è stato pagato direttamente a , poiché questi, CP_1
ricevutolo dal beneficiario , l'ha a sua volta trasferito, tramite girata, Parte_1
a terzi, evidentemente in adempimento di proprie obbligazioni), la questione decisiva attiene alla prova del rapporto sottostante (la dazione a titolo di mutuo).
L'appellante ha, infatti, dedotto in giudizio un'obbligazione avente ad oggetto la restituzione di somme di denaro erogate a a titolo di prestiti personali, CP_1
con ciò allegando una fonte negoziale consistente in un contratto di mutuo. Secondo
l'appellante, allegata la dazione di somme a titolo di mutuo, il mutuante ha l'onere di provare solo la dazione effettiva, mentre spetta al debitore, che contesta il titolo, dimostrare il diverso titolo dell'attribuzione. Anche tale assunto è infondato.
Premesso che gli eredi di non si sono costituiti in giudizio e che, CP_1
pertanto, non può ritenersi dimostrato, per mancata contestazione, il titolo allegato dall'attore a fondamento della propria pretesa (la dazione delle somme a titolo di prestito personale), va fatta applicazione del principio consolidato, secondo cui l'attore che chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto, ex art. 2697,
16 comma 1, c.c., a provare gli elementi costitutivi della domanda e, quindi, non solo la consegna, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione. E tanto perché l'esistenza di un contratto di mutuo non può desumersi dalla mera consegna di assegni bancari o somme di denaro, che, potendo avvenire per svariate ragioni, non vale, di per sé, a fondare una richiesta di restituzione (Cass.,
29.11.2018, n. 30944; Cass., 22.4.2010, n. 9541 del 22/04/2010; Cass., 6.7.2001, n.
9209). Naturalmente, la prova può essere data anche per presunzione, ai sensi dell'art. 2729 c.c., attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, da cui possa desumersi la sussistenza di un rapporto di mutuo.
E' stato, altresì, affermato che allorché si rigetti la domanda di restituzione dell'asserito mutuante, per mancanza di prova della pattuizione del relativo obbligo, si pone in modo evidente e ineludibile il problema della sussistenza di una causa che giustifichi il diritto del denegato mutuatario di trattenere le somme ricevute, qualora questi non adduca alcuna causa idonea a giustificare il suo diritto, con la conseguenza che, qualora la parte deduca in giudizio e dimostri l'avvenuto pagamento di una somma di denaro – ancorché sulla base di un titolo specifico, che
è suo onere dimostrare – il convenuto è tenuto, quanto meno, ad allegare il titolo in forza del quale si ritiene, a sua volta, legittimato a trattenere la somma ricevuta. In mancanza di ogni allegazione in tal senso, il rigetto per mancanza di prova della domanda di restituzione proposta dal solvens va argomentato con una certa cautela e tenendo conto di tutte le circostanze del caso, al fine di accertare se e fino a che punto la natura del rapporto e le circostanze del caso giustifichino che l'una delle parti trattenga, senza causa, il denaro indiscutibilmente ricevuto da altri (Cass.,
29.3.2023, n. 8829).
Nel caso di specie, l'appellante non ha offerto alcun elemento indiziario da cui possa ricavarsi la prova presuntiva che la consegna degli assegni sia avvenuta in base ad una sottostante pattuizione di mutuo, con conseguente obbligo di restituzione. Né può ritenersi l'attore esonerato dall'onere della prova per la mancanza di allegazione di una diversa causa dell'attribuzione patrimoniale, sia da parte del Commissario liquidatore (privo di legittimazione passiva, oltre che terzo estraneo al rapporto contrattuale), sia da parte degli eredi dell'accipiens, rimasti contumaci, ai quali non può farsi carico di un onere di allegazione del titolo legittimante il trattenimento delle somme ricevute da de cuius. Ne consegue l'infondatezza dell'appello nella parte in cui impugna il mancato riconoscimento del credito per prestiti personali asseritamente erogati con gli assegni indicati.
17 Quanto agli altri assegni (i due assegni tratti sul Banco di Santo Spirito e l'assegno tratto sul Banco di Napoli, per un totale di £ 27.500.000), la motivazione del giudice di primo grado (secondo cui non costituiscono prova di un credito vantato dall'attore nei confronti del non essendovi prova dell'incasso, del CP_1
rapporto sottostante e, pure in tal caso, non vi è alcun riconoscimento di debito ad opera del non coglie la loro differenza dagli altri. Non si tratta (come, CP_1
invece, i primi) degli assegni con cui avrebbe erogato prestiti, ma di Parte_1
assegni (non incassati) che avrebbe consegnato a per CP_1 Parte_1
la restituzione di prestiti concessi negli anni 1987 e 1988. In questo caso gli assegni non sono il mezzo con il quale sono state erogate le somme mutuate, ma il mezzo di adempimento dell'obbligazione restitutoria, non soddisfatta perché gli assegni non sono stati riscossi.
Solo questi assegni, prodotti in originale, possono farsi valere come promessa di pagamento, ex art. 1988 c.c., che dispensa “colui a favore del quale è fatta dall'onere di provare il rapporto fondamentale”, l'esistenza di questo presumendosi fino a prova contraria. È bensì vero che dalla promessa di pagamento non dipende la nascita dell'obbligo, poiché essa non costituisce fonte autonoma dell'obbligo; tuttavia, essa è produttiva dell'effetto di determinare la relevatio ab onere probandi
e di rafforzare così la posizione del destinatario della dichiarazione stessa, il quale, in virtù di questa, è esonerato dall'onere di dimostrare il rapporto fondamentale.
Si è dunque in presenza di una astrazione processuale, perché il rapporto fondamentale dedotto in giudizio deve sempre esistere (in tal senso non vi è astrazione sostanziale o materiale), ma la sua esistenza, a seguito della dichiarazione ricognitiva e promissiva, è presunta iuris tantum, risolvendosi così la vicenda in un'inversione dell'onere della prova. Gli eredi del promittente non si sono costituti in giudizio, allegando e dimostrando che l'obbligazione restitutoria
(che gli assegni emessi dal de cuius dovevano estinguere) non sussiste perché il rapporto sottostante (il mutuo) è inesistente. Pertanto, l'appello è fondato, relativamente a questi assegni, la cui produzione in originale esonera l'appellante dall'onere di fornire la prova dell'obbligazione restitutoria sottostante.
La terza ragione creditoria è stata inserita impropriamente dall'attore nel novero dei prestiti personali, ma si tratta di due effetti cambiari per un totale di £
10.000.000, con scadenza 18.11.1987, emessi da e CP_1 Persona_2
a favore di e e da questi ultimi girati in bianco e Persona_4 Persona_5
consegnati in pagamento al (secondo questi, quale compenso per Pt_1
18 prestazioni professionali svolte a loro favore). Il giudice di primo grado li ha esclusi perché manca la prova del rapporto sottostante e, in ogni caso, non vi è prova che i detti titoli siano stati portati all'incasso, né che siano stati protestati.
Anche in questo caso la ragione di esclusione esposta dal primo giudice si basa su un errore di prospettiva, poiché il rapporto causale sottostante il rilascio delle cambiali può essere solo quello intercorso tra l'emittente ( ) ed i CP_1
prenditori dei titoli cambiari e ). Poiché Persona_4 Persona_5 Parte_1
è solo il giratario e non il prenditore diretto, non può trattarsi di titoli emessi
[...]
dal per la restituzione di prestiti ricevuti dal . Si tratta, in sostanza, CP_1 Pt_1 dell'obbligazione cartolare dell'emittente nei confronti del giratario, tra i quali
(emittente e giratario) non vi è alcun rapporto causale sottostante. Pertanto, le due cambiali non possono essere fatte valere come promessa di pagamento (non essendovi rapporto diretto tra emittente e giratario) ma solo con l'azione cartolare fondata sui titoli di credito, rispetto ai quali non sono state proposte eccezioni di prescrizione dell'azione cambiaria o di invalidità o inefficacia delle cambiali.
Pertanto, l'appello è fondato anche relativamente alle due cambiali prodotte in originale.
In definitiva, l'appello deve essere accolto parzialmente, riconoscendo la sussistenza dell'ulteriore credito di nel concordato preventivo Parte_1
” di £ 27.500.000 per i due emessi tratti sul Banco di Santo Spirito e CP_1
l'assegno tratto sul Banco di Napoli e di £ 10.000.000 per i due effetti cambiari, per un totale di £ 37.500,00 pari ad € 19.367,13.
Relativamente al regolamento delle spese processuali, il difetto di legittimazione passiva del commissario liquidatore mantiene fermo il regolamento di primo grado, che non forma oggetto di specifico motivo d'impugnazione. Sicché, occorre procedere al regolamento delle sole spese processuali di secondo grado, che segue il principio di soccombenza, ex art. 91 c.p.c., con conseguente condanna dell'appellante al rimborso delle spese in favore del NC Preventivo
”, che si liquidano come in dispositivo. CP_1
L'accoglimento parziale dell'appello nei confronti degli eredi di e la CP_1
conseguente riforma della sentenza impugnata comporta, invece, il regolamento d'ufficio delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, che tenga conto dell'esito complessivo della lite (Cass., 29.10.2019, n. 27606). L'accoglimento solo parziale della domanda (un credito accertato di € 19.367,13 rispetto ad una domanda di accertamento di un credito di € 62.030,64 oltre quello di 80.825,50 già
19 riconosciuto dal commissario liquidatore) comporta la compensazione per 2/3 delle spese processuali sostenute da , che si liquidano come in dispositivo Parte_1
(su un valore di € 19.367,13), e il rimborso da parte degli eredi del restante 1/3, con attribuzione ai difensori antistatari.
PQM
La Corte di Appello di Salerno, prima sezione civile, definitivamente decidendo in grado di appello nella causa civile iscritta al R.G. n. 78/2024, così provvede:
1. dichiara il difetto di legittimazione passiva del commissario liquidatore del concordato preventivo “ ”; CP_1
2. accoglie parzialmente l'appello nei confronti degli eredi di ( CP_1 [...]
, e ) e, per Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5
l'effetto, accerta la sussistenza di un ulteriore credito di nel Parte_1 concordato preventivo “ ” di € 19.367,13; CP_1
3. condanna al rimborso delle spese processuali del grado di Parte_1 appello in favore del che liquida in € Controparte_1
5.000,00 per onorari di difesa, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge;
4. compensa per 2/3 le spese processuali sostenute da in entrambi i Parte_1 gradi di giudizio, che liquida complessivamente in € 1.590,00 per spese vive (di cui € 786,00 per il primo grado ed € 804,00 per il secondo grado) e in €
8.700,00 per onorari di difesa (di cui € 4.200,00 per il primo grado ed €
4.500,00 per il secondo grado), e condanna , Parte_2 Pt_3
e , in soldi tra loro, al rimborso del restante
[...] Parte_4 Parte_5
1/3 in favore di - pari ad € 530,00 per spese vive ed € 2.900,00 Parte_1
per onorari di difesa -, oltre il rimborso delle spese forfettarie nella misura del
15% degli onorari, Cnap ed Iva come per legge, con attribuzione ai difensori antistatari, avv.ti Wladimiro Manzione e Gaetano Manzione, per dichiarato anticipo;
5. conferma nel resto la sentenza impugnata.
Salerno lì 13/03/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott. Guerino IANNICELLI) (dott.ssa Giuliana GIULIANO)
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