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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/03/2025, n. 744 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 744 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Riunito in Camera di Consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. N. 10167/2024 pendente tra
Parte_1
(c. f. ) C.F._1
Difensore: Avv. Prof. Daniele Granara
Domicilio eletto: Genova, Via Bartolomeo Bosco 31/4 nello studio del difensore
E
Controparte_1
(c. f. C.F._2
Difensore: Avv. Ilaria Mazza
Domicilio eletto: Chiavari (GE), Viale Enrico Millo 80/5 presso il difensore
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero (visto emesso il 24.10.2024)
avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore nato fuori dal matrimonio
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da accordo raggiunto a verbale di udienza del 04.02.2025 e del 04.03.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche la ricorrente o la Parte_1 madre) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di aver intrapreso convivenza more uxorio con Controparte_1 dall'anno 2021 all'anno 2022;
- Che dall'unione il 2 novembre 2021 era nato;
Persona_1
- Che nell' agosto 2022 la convivenza era venuta meno e si CP_1 era trasferito altrove;
- Che svolge attività lavorativa per la Società Sicur-Fire CP_1
S.c.r.l., vive presso l'abitazione della propria famiglia di origine ed ha iniziato a versare, senza regolarità, € 300,00 mensili per il mantenimento del figlio , oltre all'assegno familiare di € 175,00 Per_1 mensili versato in busta paga, continuando ad incontrare il minore;
- Di non svolgere attività lavorativa dovendo provvedere alla gestione e cura del piccolo . Per_1
Su tali presupposti chiedeva:
- L' affidamento condiviso del figlio ad entrambi di genitori,
- La regolamentazione dei tempi di permanenza del figlio minore presso il padre secondo le modalità indicate in ricorso,
- La previsione di un contributo di mantenimento del figlio da porre a carico del padre nella misura non inferiore ad euro 800,00 mensili, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50% a carico del padre.
Con vittoria delle spese.
(da ora anche il resistente o il padre) si costituiva Controparte_1 in giudizio allegando in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Che era venuta meno la convivenza con;
Parte_1
- Di svolgere attività lavorativa per la società Pegaso Security S.p.A. e di aver avuto dal mese di novembre 2024 una drastica riduzione dello stipendio mensile, essendo passato dalla cifra di circa euro 1.800,00/2.000,00 a quella di circa euro 1.300,00;
- Di essere gravato da due finanziamenti contratti per l'acquisto dell'automobile, di arredi e di beni per la nascita del figlio con un esborso
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 mensile di euro 646,00, oltre ad euro 200,00 che versa alla propria famiglia di origine come contribuzione alle spese;
- Che dalla documentazione prodotta dalla ricorrente dall'anno 2023 emerge l'esistenza di introiti;
- Che l'assegno unico di , di circa euro 180,00/190,00, è percepito Per_1 dalla SI.ra . Pt_1
Su tali presupposti chiedeva:
- L'affidamento condiviso del figlio
- La regolamentazione dei tempi di permanenza del figlio minore presso il padre secondo le tempistiche indicate in memoria di costituzione
- La previsione di un contributo di mantenimento per il figlio da porre a carico del padre nella misura di euro 200,00 mensili, oltre alla partecipazione del padre alle spese straordinarie nella misura del 50/%.
Con vittoria delle spese
Svolte le successive difese di rito, le parti comparivano personalmente all'udienza del 04.02.2025.
La ricorrente dichiarava di vivere a Chiavari col suo nuovo compagno, che svolge attività lavorativa dipendente come idraulico con uno stipendio netto mensile di circa euro 1200,00 dal quale ha avuto una bambina e di possedere la qualifica di operatore sociosanitario, ma di essere priva di occupazione dovendo provvedere alla gestione dei due figli.
Il resistente dichiarava di aver avuto una diminuzione di reddito dipendente sia dal cambio di datore di lavoro sia a seguito di una contestazione disciplinare che, in sede sindacale, l'ha portato al demansionamento con un trattamento retributivo netto mensile ad oggi ammontante ad euro 1215,00 / 1300,00 con lo straordinario.
I genitori confermavano che l'assegno unico, pari ad euro 199,00, è integralmente percepito dalla madre e dichiaravano di accordarsi sul seguente calendario di frequentazioni:
- Il padre potrà tenere con sé il bambino un pomeriggio infrasettimanale, in mancanza di impegni lavorativi del padre coincidente col mercoledì, dall'uscita dall'asilo fino alle ore 20.45 quando lo porterà presso l'abitazione della madre a cena somministrata;
nonché un giorno coincidente col fine settimana con pernotto che, a settimane alterne coinciderà col venerdì o col sabato;
in particolare il padre terrà con sé il figlio dall'uscita dall'asilo del venerdì fino alle 15.00 del sabato o dalle 15.00 del sabato alle 13.00
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 della domenica quando lo accompagnerà presso l'abitazione della madre per il pranzo.
- Il minore trascorrerà ad anni alterni il 25 con un genitore e il 26 con l'altro; il Capodanno con un genitore e l'Epifania con l'altro; il padre potrà poi tenerlo con sé ad anni alterni, salvo diverso accordo, nei giorni 27-30 dicembre o 2-5 gennaio;
il minore trascorrerà la Pasqua ad anni alterni con i genitori;
il genitore che non avrà trascorso la Pasqua trascorrerà il Lunedì dell'Angelo;
- Ciascuno dei genitori durante le vacanze estive potrà tenere il figlio per un complesso di quindici giorni anche non consecutivi: fino al compimento del quinto anno di età tale periodo dovrà essere frazionato in periodi non superiori a cinque giorni. Le parti si comunicheranno le rispettive preferenze entro il 30 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo il primo anno prevarranno le esigenze della madre e quello successivo quelle del padre e così via alternativamente.
- Il giorno del compleanno il bambino starà con un genitore per il pranzo e con l'altro per la cena ad anni alterni;
ciascuno dei genitori avrà la facoltà di presenziare ad eventuali festicciole organizzate con gli amichetti.
Il giudice proponeva alle parti di conciliare la causa alle seguenti condizioni:
- Affidamento condiviso con prevalente collocazione presso la madre
- Frequentazioni come sopra indicate
- Il corrisponderà alla a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento ordinario del figlio l'importo mensile di euro 270,00 e inoltre consentirà alla madre di percepire per intero l'assegno unico;
rivalutazione annuale Istat;
pagamento entro il giorno 22 di ogni mese
- Il padre contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo le spese straordinarie, individuate ai sensi di quanto stabilito nel corso del verbale della riunione ex art 47 ord. giud. del 15.9.2016 della IV sezione civile del Tribunale di Genova, nella misura del 60% a fronte del 40% della madre
- Spese compensate.
Il sig. dichiarava di accettare la proposta di conciliazione del CP_1 giudice, mentre la sig.ra si riservava di valutarla. Pt_1
Alla successiva udienza del 04.03.2025 la difesa della ricorrente dava atto che le parti si erano nel frattempo accordate nel senso dell'aumento della misura del contributo di mantenimento ordinario del figlio ad euro 300,00
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 mensili con la suddivisione al 50% delle spese straordinarie tra ciascuno dei genitori.
Il sig. confermava la sua adesione a tali modifiche in punto CP_1 economico e la sig.ra dichiarava di accettare la proposta di Pt_1 conciliazione formulata dal giudice all'udienza del 4.2.2025, come sopra modificata in termini economici.
Dato atto di ciò, veniva disposta la conversione del rito e la causa era rimessa in decisione.
Quanto sopra premesso, viste le conclusioni del P.M.
O S S E R V A
La domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore , nato a [...] Persona_1 della convivenza more uxorio delle parti, deve essere accolta considerato che entrambe hanno dato atto della decisione di porre fine alla loro convivenza, che le stesse abitano ormai da tempo in abitazioni separate e hanno intrapreso scelte di vita diverse.
Devono inoltre essere integralmente recepite le condizioni relative all'affidamento, alla collocazione, al regime di visita e al mantenimento del figlio minore che le parti hanno concordato nel corso delle udienze Per_1 sopra indicate e che si riportano in dispositivo non apparendo le stesse contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse del predetto figlio minore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visto l'art. 337 bis e ss. c.c. OMOLOGA
le seguenti condizioni essenziali relative all'affidamento, alla collocazione, al regime di visita e al mantenimento del figlio minore Persona_1 concordate dalle parti
(c. f. ), nata a [...] il 1° Parte_1 C.F._1 settembre 1998 e
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 (c. f. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(AL) il 16 ottobre 1993
- Affidamento condiviso del figlio minore con prevalente Per_1 collocazione presso la madre
- Frequentazioni come di seguito indicate:
- Il padre potrà tenere con sé il bambino un pomeriggio infrasettimanale, in mancanza di impegni lavorativi del padre coincidente col mercoledì, dall'uscita dall'asilo fino alle ore 20.45 quando lo porterà presso l'abitazione della madre a cena somministrata;
nonché un giorno coincidente col fine settimana con pernotto che, a settimane alterne coinciderà col venerdì o col sabato;
in particolare il padre terrà con sé il figlio dall'uscita dall'asilo del venerdì fino alle 15.00 del sabato o dalle 15.00 del sabato alle 13.00 della domenica quando lo accompagnerà presso l'abitazione della madre per il pranzo.
- Il minore trascorrerà ad anni alterni il 25 con un genitore e il 26 con l'altro; il Capodanno con un genitore e l'Epifania con l'altro; il padre potrà poi tenerlo con sé ad anni alterni, salvo diverso accordo, nei giorni 27-30 dicembre o 2-5 gennaio;
il minore trascorrerà la Pasqua ad anni alterni con i genitori;
il genitore che non avrà trascorso la Pasqua trascorrerà il Lunedì dell'Angelo;
- Ciascuno dei genitori durante le vacanze estive potrà tenere il figlio per un complesso di quindici giorni anche non consecutivi: fino al compimento del quinto anno di età tale periodo dovrà essere frazionato in periodi non superiori a cinque giorni. Le parti si comunicheranno le rispettive preferenze entro il 30 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo il primo anno prevarranno le esigenze della madre e quello successivo quelle del padre e così via alternativamente.
- Il giorno del compleanno il bambino starà con un genitore per il pranzo e con l'altro per la cena ad anni alterni;
ciascuno dei genitori avrà la facoltà di presenziare ad eventuali festicciole organizzate con gli amichetti.
- Il corrisponderà alla a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento ordinario del figlio l'importo mensile di euro 300,00 e inoltre consentirà alla madre di percepire per intero l'assegno unico;
rivalutazione annuale Istat;
pagamento entro il giorno 22 di ogni mese
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 - Il padre contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo le spese straordinarie, individuate ai sensi di quanto stabilito nel corso del verbale della riunione ex art 47 ord. giud. del 15.9.2016 della IV sezione civile del Tribunale di Genova, nella misura del 50% tra ciascuno dei genitori.
- Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova il 14.3.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Il Tribunale di Genova, sezione IV civile, in composizione collegiale, e composto dai sig.ri giudici:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente rel.
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice Dott. Danilo Corvacchiola Giudice
Riunito in Camera di Consiglio, sentita la relazione del giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto a R.G. N. 10167/2024 pendente tra
Parte_1
(c. f. ) C.F._1
Difensore: Avv. Prof. Daniele Granara
Domicilio eletto: Genova, Via Bartolomeo Bosco 31/4 nello studio del difensore
E
Controparte_1
(c. f. C.F._2
Difensore: Avv. Ilaria Mazza
Domicilio eletto: Chiavari (GE), Viale Enrico Millo 80/5 presso il difensore
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero (visto emesso il 24.10.2024)
avente ad oggetto la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore nato fuori dal matrimonio
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 1 CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da accordo raggiunto a verbale di udienza del 04.02.2025 e del 04.03.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col ricorso introduttivo (da ora anche la ricorrente o la Parte_1 madre) allegava in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Di aver intrapreso convivenza more uxorio con Controparte_1 dall'anno 2021 all'anno 2022;
- Che dall'unione il 2 novembre 2021 era nato;
Persona_1
- Che nell' agosto 2022 la convivenza era venuta meno e si CP_1 era trasferito altrove;
- Che svolge attività lavorativa per la Società Sicur-Fire CP_1
S.c.r.l., vive presso l'abitazione della propria famiglia di origine ed ha iniziato a versare, senza regolarità, € 300,00 mensili per il mantenimento del figlio , oltre all'assegno familiare di € 175,00 Per_1 mensili versato in busta paga, continuando ad incontrare il minore;
- Di non svolgere attività lavorativa dovendo provvedere alla gestione e cura del piccolo . Per_1
Su tali presupposti chiedeva:
- L' affidamento condiviso del figlio ad entrambi di genitori,
- La regolamentazione dei tempi di permanenza del figlio minore presso il padre secondo le modalità indicate in ricorso,
- La previsione di un contributo di mantenimento del figlio da porre a carico del padre nella misura non inferiore ad euro 800,00 mensili, oltre alla partecipazione alle spese straordinarie nella misura del 50% a carico del padre.
Con vittoria delle spese.
(da ora anche il resistente o il padre) si costituiva Controparte_1 in giudizio allegando in estrema sintesi e per quanto di rilevanza:
- Che era venuta meno la convivenza con;
Parte_1
- Di svolgere attività lavorativa per la società Pegaso Security S.p.A. e di aver avuto dal mese di novembre 2024 una drastica riduzione dello stipendio mensile, essendo passato dalla cifra di circa euro 1.800,00/2.000,00 a quella di circa euro 1.300,00;
- Di essere gravato da due finanziamenti contratti per l'acquisto dell'automobile, di arredi e di beni per la nascita del figlio con un esborso
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 2 mensile di euro 646,00, oltre ad euro 200,00 che versa alla propria famiglia di origine come contribuzione alle spese;
- Che dalla documentazione prodotta dalla ricorrente dall'anno 2023 emerge l'esistenza di introiti;
- Che l'assegno unico di , di circa euro 180,00/190,00, è percepito Per_1 dalla SI.ra . Pt_1
Su tali presupposti chiedeva:
- L'affidamento condiviso del figlio
- La regolamentazione dei tempi di permanenza del figlio minore presso il padre secondo le tempistiche indicate in memoria di costituzione
- La previsione di un contributo di mantenimento per il figlio da porre a carico del padre nella misura di euro 200,00 mensili, oltre alla partecipazione del padre alle spese straordinarie nella misura del 50/%.
Con vittoria delle spese
Svolte le successive difese di rito, le parti comparivano personalmente all'udienza del 04.02.2025.
La ricorrente dichiarava di vivere a Chiavari col suo nuovo compagno, che svolge attività lavorativa dipendente come idraulico con uno stipendio netto mensile di circa euro 1200,00 dal quale ha avuto una bambina e di possedere la qualifica di operatore sociosanitario, ma di essere priva di occupazione dovendo provvedere alla gestione dei due figli.
Il resistente dichiarava di aver avuto una diminuzione di reddito dipendente sia dal cambio di datore di lavoro sia a seguito di una contestazione disciplinare che, in sede sindacale, l'ha portato al demansionamento con un trattamento retributivo netto mensile ad oggi ammontante ad euro 1215,00 / 1300,00 con lo straordinario.
I genitori confermavano che l'assegno unico, pari ad euro 199,00, è integralmente percepito dalla madre e dichiaravano di accordarsi sul seguente calendario di frequentazioni:
- Il padre potrà tenere con sé il bambino un pomeriggio infrasettimanale, in mancanza di impegni lavorativi del padre coincidente col mercoledì, dall'uscita dall'asilo fino alle ore 20.45 quando lo porterà presso l'abitazione della madre a cena somministrata;
nonché un giorno coincidente col fine settimana con pernotto che, a settimane alterne coinciderà col venerdì o col sabato;
in particolare il padre terrà con sé il figlio dall'uscita dall'asilo del venerdì fino alle 15.00 del sabato o dalle 15.00 del sabato alle 13.00
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 3 della domenica quando lo accompagnerà presso l'abitazione della madre per il pranzo.
- Il minore trascorrerà ad anni alterni il 25 con un genitore e il 26 con l'altro; il Capodanno con un genitore e l'Epifania con l'altro; il padre potrà poi tenerlo con sé ad anni alterni, salvo diverso accordo, nei giorni 27-30 dicembre o 2-5 gennaio;
il minore trascorrerà la Pasqua ad anni alterni con i genitori;
il genitore che non avrà trascorso la Pasqua trascorrerà il Lunedì dell'Angelo;
- Ciascuno dei genitori durante le vacanze estive potrà tenere il figlio per un complesso di quindici giorni anche non consecutivi: fino al compimento del quinto anno di età tale periodo dovrà essere frazionato in periodi non superiori a cinque giorni. Le parti si comunicheranno le rispettive preferenze entro il 30 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo il primo anno prevarranno le esigenze della madre e quello successivo quelle del padre e così via alternativamente.
- Il giorno del compleanno il bambino starà con un genitore per il pranzo e con l'altro per la cena ad anni alterni;
ciascuno dei genitori avrà la facoltà di presenziare ad eventuali festicciole organizzate con gli amichetti.
Il giudice proponeva alle parti di conciliare la causa alle seguenti condizioni:
- Affidamento condiviso con prevalente collocazione presso la madre
- Frequentazioni come sopra indicate
- Il corrisponderà alla a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento ordinario del figlio l'importo mensile di euro 270,00 e inoltre consentirà alla madre di percepire per intero l'assegno unico;
rivalutazione annuale Istat;
pagamento entro il giorno 22 di ogni mese
- Il padre contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo le spese straordinarie, individuate ai sensi di quanto stabilito nel corso del verbale della riunione ex art 47 ord. giud. del 15.9.2016 della IV sezione civile del Tribunale di Genova, nella misura del 60% a fronte del 40% della madre
- Spese compensate.
Il sig. dichiarava di accettare la proposta di conciliazione del CP_1 giudice, mentre la sig.ra si riservava di valutarla. Pt_1
Alla successiva udienza del 04.03.2025 la difesa della ricorrente dava atto che le parti si erano nel frattempo accordate nel senso dell'aumento della misura del contributo di mantenimento ordinario del figlio ad euro 300,00
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 4 mensili con la suddivisione al 50% delle spese straordinarie tra ciascuno dei genitori.
Il sig. confermava la sua adesione a tali modifiche in punto CP_1 economico e la sig.ra dichiarava di accettare la proposta di Pt_1 conciliazione formulata dal giudice all'udienza del 4.2.2025, come sopra modificata in termini economici.
Dato atto di ciò, veniva disposta la conversione del rito e la causa era rimessa in decisione.
Quanto sopra premesso, viste le conclusioni del P.M.
O S S E R V A
La domanda di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio minore , nato a [...] Persona_1 della convivenza more uxorio delle parti, deve essere accolta considerato che entrambe hanno dato atto della decisione di porre fine alla loro convivenza, che le stesse abitano ormai da tempo in abitazioni separate e hanno intrapreso scelte di vita diverse.
Devono inoltre essere integralmente recepite le condizioni relative all'affidamento, alla collocazione, al regime di visita e al mantenimento del figlio minore che le parti hanno concordato nel corso delle udienze Per_1 sopra indicate e che si riportano in dispositivo non apparendo le stesse contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse del predetto figlio minore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Visto l'art. 337 bis e ss. c.c. OMOLOGA
le seguenti condizioni essenziali relative all'affidamento, alla collocazione, al regime di visita e al mantenimento del figlio minore Persona_1 concordate dalle parti
(c. f. ), nata a [...] il 1° Parte_1 C.F._1 settembre 1998 e
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 5 (c. f. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2
(AL) il 16 ottobre 1993
- Affidamento condiviso del figlio minore con prevalente Per_1 collocazione presso la madre
- Frequentazioni come di seguito indicate:
- Il padre potrà tenere con sé il bambino un pomeriggio infrasettimanale, in mancanza di impegni lavorativi del padre coincidente col mercoledì, dall'uscita dall'asilo fino alle ore 20.45 quando lo porterà presso l'abitazione della madre a cena somministrata;
nonché un giorno coincidente col fine settimana con pernotto che, a settimane alterne coinciderà col venerdì o col sabato;
in particolare il padre terrà con sé il figlio dall'uscita dall'asilo del venerdì fino alle 15.00 del sabato o dalle 15.00 del sabato alle 13.00 della domenica quando lo accompagnerà presso l'abitazione della madre per il pranzo.
- Il minore trascorrerà ad anni alterni il 25 con un genitore e il 26 con l'altro; il Capodanno con un genitore e l'Epifania con l'altro; il padre potrà poi tenerlo con sé ad anni alterni, salvo diverso accordo, nei giorni 27-30 dicembre o 2-5 gennaio;
il minore trascorrerà la Pasqua ad anni alterni con i genitori;
il genitore che non avrà trascorso la Pasqua trascorrerà il Lunedì dell'Angelo;
- Ciascuno dei genitori durante le vacanze estive potrà tenere il figlio per un complesso di quindici giorni anche non consecutivi: fino al compimento del quinto anno di età tale periodo dovrà essere frazionato in periodi non superiori a cinque giorni. Le parti si comunicheranno le rispettive preferenze entro il 30 maggio di ogni anno;
in caso di disaccordo il primo anno prevarranno le esigenze della madre e quello successivo quelle del padre e così via alternativamente.
- Il giorno del compleanno il bambino starà con un genitore per il pranzo e con l'altro per la cena ad anni alterni;
ciascuno dei genitori avrà la facoltà di presenziare ad eventuali festicciole organizzate con gli amichetti.
- Il corrisponderà alla a titolo di contributo al CP_1 Pt_1 mantenimento ordinario del figlio l'importo mensile di euro 300,00 e inoltre consentirà alla madre di percepire per intero l'assegno unico;
rivalutazione annuale Istat;
pagamento entro il giorno 22 di ogni mese
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 6 - Il padre contribuirà al mantenimento del figlio corrispondendo le spese straordinarie, individuate ai sensi di quanto stabilito nel corso del verbale della riunione ex art 47 ord. giud. del 15.9.2016 della IV sezione civile del Tribunale di Genova, nella misura del 50% tra ciascuno dei genitori.
- Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova il 14.3.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale Ordinario di Genova - Sezione IV Pagina 7