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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 22/09/2025, n. 326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 326 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 12/07/2024 al n. 617 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2024, discussa all'udienza del giorno 22/09/2025
PROMOSSA DA
e , quali esercenti la potestà genitoriale Parte_1 Parte_2 sulla minore , con l'avv. Leccese Vincenzo e l'avv. Ricco Sabrina Persona_1
RICORRENTE
CONTRO
, con l'avv. Iero Controparte_1
Luca e l'avv. Bonetti Paolo
RESISTENTE
OGGETTO: “opposizione ad accertamento tecnico preventivo”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “Nel merito: - accertare in questo procedimento soltanto che la minore è affetta da un quadro clinico e funzionale deficitario di Persona_1 alterazione delle condizioni di salute, caratterizzato in prevalenza, ma non solo, da
“Sviluppo neurocognitivo in area limite (QIT =71); problematiche internalizzanti a polarità mista ansioso depressiva;
disturbo da deficit di concentrazione” e che, in ogni caso la condizione di salute, come documentalmente emersa, comporta per il minore difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni della sua età, così come previsto dalla legge 289/1990 ai fini di un successivo riconoscimento del beneficio dell'indennità di frequenza ex L. 289 del 11.10.1990, in favore dell'istante, dalla data CP_ della domanda (20.04.2023); - condannare, altresì, l al pagamento delle spese della fase di atpo, nonché del presente procedimento, da distrarsi in favore degli scriventi procuratori dichiaratisi antistatari. In via istruttoria: come da ricorso”.
Per la parte resistente: “Nel merito: - rigettare il ricorso. Spese e onorari di lite rifusi”. RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per accertamento tecnico preventivo e Parte_1 Parte_2
, quali genitori della minore , chiedevano che venisse disposta c.t.u.
[...] Persona_1 per l'accertamento, in favore della figlia, della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di frequenza di cui alla L. n. 289/1990.
Si costituiva in giudizio l e all'udienza del 18.01.2024 veniva nominato c.t.u. il CP_1 dott. che, nella propria relazione datata 27.05.2024 confermava Persona_2 che la minore non avesse i requisiti biologico-sanitari per beneficiare delle prestazioni richieste.
In data 14.06.2024 i ricorrenti depositavano le contestazioni alla c.t.u. e il 12.07.2024 proponevano ricorso ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c. al fine di sentire accertare e dichiarare – in riforma degli esiti negativi del precedente accertamento tecnico preventivo – la sussistenza dei presupposti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di frequenza ex L. n. 289/1990.
Nello specifico, lamentavano i ricorrenti l'apprezzamento compiuto dal nominato
C.T.U. relativamente alle patologie e alle limitazioni di cui era portatrice la minore.
In particolare, secondo parte ricorrente, il dott. aveva omesso di Per_2 considerare tutti i disturbi di cui è affetta e non aveva tenuto conto della Per_1 presenza di una certificazione di presa in carico per trattamenti riabilitativi e terapeutici nonché del fatto che nelle more del giudizio fosse stata riconosciuta Per_1 portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1 della L. 104 del 1992.
Ritualmente costituitosi in causa, l insisteva per il rigetto del ricorso avversario, CP_1 rilevando la correttezza e la coerenza della valutazione medico – legale svolta in sede di A.T.P.
La causa era istruita sia documentalmente sia mediante l'espletamento di nuova
C.T.U. con incarico conferito alla dott.ssa . Persona_3
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del 22/09/2025.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
2. Alla luce del giudizio medico espresso dal consulente del giudice il ricorso deve trovare accoglimento. L'art. 1 della L. n. 289 del 1990 prevede l'attribuzione di una indennità di frequenza per i minori di anni 18 cui siano state riconosciute difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età.
Nell'approfondire se sussistano o meno i presupposti biologico-sanitari per beneficiare di tale tutela la dott.ssa , con relazione depositata in data Persona_3
05.07.2025, ha rilevato che “La giovane nata il [...], presenta Persona_1 uno sviluppo neurocognitivo in area limite (F81.9 da ICD X) < problematiche internalizzanti a polarità mista ansioso-depressiva (F41 .2 da ICD X) < disturbo da deficit di concentrazione;
asma allergico;
dermatite […]
Obiettivamente la giovane si presenta in buone condizioni generali. Vigile, Per_1 lucida, collaborante, orientata. Lievemente timida e tendenzialmente taciturna, mantiene un atteggiamento adeguato durante la visita.
L'indennità di frequenza è una prestazione mensile che viene concessa ai minori di
18 anni che presentino difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Tale beneficio viene concesso a sostegno dell'inserimento scolastico
e sociale del minore con disabilità ovvero ai minori che, a causa di difficoltà persistenti nello svolgimento delle normali attività proprie dell'età, necessitano di un supporto per frequentare la scuola o centri di riabilitazione.
Nel caso in questione risulta che la giovane già all'epoca della valutazione Per_1 presso la ASL di Tolmezzo del 26.04.2023 necessitasse di interventi di supporto per frequentare la scuola e di interventi, inoltre per quanto attiene la sfera psicologica e di affermazione di sé. Infatti, come si legge nella valutazione della Nostra Famiglia dell'11.02.2023, la piccola era aiutata e affiancata per lo svolgimento dei compiti ovvero veniva letto per lei ed erano spiegati e semplificati i contenuti, con necessità di frequenti pause. Era pertanto indicata una “didattica individualizzata e personalizzata con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico, uso di mezzi di apprendimento alternativi, misure dispensative da prestazioni non essenziali, monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate, adeguate forme di verifica e di valutazione” e l'utilizzo di materiali semplificati e adeguati alla situazione.
Successivamente, la suddetta valutazione era confermata con l'esigenza di stabilire per un piano educativo individualizzato a scuola. Come si evince dall'allegato Per_1
12 del fascicolo di parte attrice, la giovane nel febbraio 2024 riportava risultati Per_1 scolastici insufficienti in tutte le materie. Nel marzo 2024 era pertanto ritenuta portatrice di handicap ai sensi della L.104 art 3 comma 1 e usufruisce attualmente del sostegno scolastico per 9 ore a settimana, con difficoltà nel rendimento scolastico.
Era inoltre inserita, nel febbraio 2024, nel progetto “Nuove Abilità per Comunicare” promosso dall' della durata di almeno 6 mesi con incontri settimanali. Parte_3
Riceve inoltre supporto psicologico.
Alla luce di ciò la dott.ssa ha concluso affermando che: “a fronte della diagnosi Per_3 di base e dei percorsi di supporto attivati, si ritiene che la giovane sia da ritenersi Per_1 minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età e diritto a beneficiare dell'indennità di frequenza a partire dalla data della domanda del 20.04.2023.
A fronte dell'evolutività del quadro clinico della perizianda, che presenta un discreto profilo di funzionamento in altre aree (frequenta pattinaggio, è in grado di recarsi a scuola autonomamente), e dei possibili esiti positivi dei percorsi attivati, si ritiene che suddetto giudizio sia suscettibile di revisione al termine del percorso della scuola secondaria, ovvero da effettuarsi nel mese di giugno 2026”.
Le risultanze peritali, che non sono state oggetto di alcun rilievo da parte dei ctp, sono integralmente condivisibili in quanto coerenti con la documentazione in atti e frutto di una indagine approfondita e immune da vizi logici e di motivazione.
Deve, pertanto, essere riconosciuta in capo alla minore la sussistenza Persona_1 dei requisiti per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di frequenza di cui alla
L. n. 289/90 a far data dal 20.04.2023.
Non può essere giudizialmente prevista una data di futura revisione.
Le spese di lite (di entrambe le fasi del procedimento) seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente che si sono dichiarati antistatari.
Le spese di CTU., come separatamente liquidate in corso di causa, vengono poste in via definitiva a carico dell' , anche per la precedente fase di ATP. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) accerta e dichiara in capo alla minore il diritto all'indennità di Persona_1 frequenza ex L. 289 del 1990 con decorrenza dal 20.04.2023;
2) condanna l al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, CP_1 spese che liquida in complessivi €. 3.867,00 per compensi (comprensivi sia della fase di ATP che della successiva fase di opposizione), oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori della parte ricorrente.
3) pone in via definitiva a carico dell' le spese di CTU, anche per la precedente CP_1 fase di ATP, come già liquidate in corso di causa.
Udine, 22/09/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in persona del Giudice Unico del Lavoro dott.ssa Ilaria Chiarelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di primo grado iscritta in data 12/07/2024 al n. 617 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi Civili – Controversie in materia di Lavoro e di Previdenza o
Assistenza Obbligatorie per l'anno 2024, discussa all'udienza del giorno 22/09/2025
PROMOSSA DA
e , quali esercenti la potestà genitoriale Parte_1 Parte_2 sulla minore , con l'avv. Leccese Vincenzo e l'avv. Ricco Sabrina Persona_1
RICORRENTE
CONTRO
, con l'avv. Iero Controparte_1
Luca e l'avv. Bonetti Paolo
RESISTENTE
OGGETTO: “opposizione ad accertamento tecnico preventivo”
CONCLUSIONI
Per la parte ricorrente: “Nel merito: - accertare in questo procedimento soltanto che la minore è affetta da un quadro clinico e funzionale deficitario di Persona_1 alterazione delle condizioni di salute, caratterizzato in prevalenza, ma non solo, da
“Sviluppo neurocognitivo in area limite (QIT =71); problematiche internalizzanti a polarità mista ansioso depressiva;
disturbo da deficit di concentrazione” e che, in ogni caso la condizione di salute, come documentalmente emersa, comporta per il minore difficoltà persistenti a svolgere compiti e funzioni della sua età, così come previsto dalla legge 289/1990 ai fini di un successivo riconoscimento del beneficio dell'indennità di frequenza ex L. 289 del 11.10.1990, in favore dell'istante, dalla data CP_ della domanda (20.04.2023); - condannare, altresì, l al pagamento delle spese della fase di atpo, nonché del presente procedimento, da distrarsi in favore degli scriventi procuratori dichiaratisi antistatari. In via istruttoria: come da ricorso”.
Per la parte resistente: “Nel merito: - rigettare il ricorso. Spese e onorari di lite rifusi”. RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per accertamento tecnico preventivo e Parte_1 Parte_2
, quali genitori della minore , chiedevano che venisse disposta c.t.u.
[...] Persona_1 per l'accertamento, in favore della figlia, della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di frequenza di cui alla L. n. 289/1990.
Si costituiva in giudizio l e all'udienza del 18.01.2024 veniva nominato c.t.u. il CP_1 dott. che, nella propria relazione datata 27.05.2024 confermava Persona_2 che la minore non avesse i requisiti biologico-sanitari per beneficiare delle prestazioni richieste.
In data 14.06.2024 i ricorrenti depositavano le contestazioni alla c.t.u. e il 12.07.2024 proponevano ricorso ex art. 445 bis, comma 6°, c.p.c. al fine di sentire accertare e dichiarare – in riforma degli esiti negativi del precedente accertamento tecnico preventivo – la sussistenza dei presupposti sanitari per il riconoscimento dell'indennità di frequenza ex L. n. 289/1990.
Nello specifico, lamentavano i ricorrenti l'apprezzamento compiuto dal nominato
C.T.U. relativamente alle patologie e alle limitazioni di cui era portatrice la minore.
In particolare, secondo parte ricorrente, il dott. aveva omesso di Per_2 considerare tutti i disturbi di cui è affetta e non aveva tenuto conto della Per_1 presenza di una certificazione di presa in carico per trattamenti riabilitativi e terapeutici nonché del fatto che nelle more del giudizio fosse stata riconosciuta Per_1 portatrice di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1 della L. 104 del 1992.
Ritualmente costituitosi in causa, l insisteva per il rigetto del ricorso avversario, CP_1 rilevando la correttezza e la coerenza della valutazione medico – legale svolta in sede di A.T.P.
La causa era istruita sia documentalmente sia mediante l'espletamento di nuova
C.T.U. con incarico conferito alla dott.ssa . Persona_3
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del 22/09/2025.
All'esito il Giudice si pronunciava, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza.
2. Alla luce del giudizio medico espresso dal consulente del giudice il ricorso deve trovare accoglimento. L'art. 1 della L. n. 289 del 1990 prevede l'attribuzione di una indennità di frequenza per i minori di anni 18 cui siano state riconosciute difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età.
Nell'approfondire se sussistano o meno i presupposti biologico-sanitari per beneficiare di tale tutela la dott.ssa , con relazione depositata in data Persona_3
05.07.2025, ha rilevato che “La giovane nata il [...], presenta Persona_1 uno sviluppo neurocognitivo in area limite (F81.9 da ICD X) < problematiche internalizzanti a polarità mista ansioso-depressiva (F41 .2 da ICD X) < disturbo da deficit di concentrazione;
asma allergico;
dermatite […]
Obiettivamente la giovane si presenta in buone condizioni generali. Vigile, Per_1 lucida, collaborante, orientata. Lievemente timida e tendenzialmente taciturna, mantiene un atteggiamento adeguato durante la visita.
L'indennità di frequenza è una prestazione mensile che viene concessa ai minori di
18 anni che presentino difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età. Tale beneficio viene concesso a sostegno dell'inserimento scolastico
e sociale del minore con disabilità ovvero ai minori che, a causa di difficoltà persistenti nello svolgimento delle normali attività proprie dell'età, necessitano di un supporto per frequentare la scuola o centri di riabilitazione.
Nel caso in questione risulta che la giovane già all'epoca della valutazione Per_1 presso la ASL di Tolmezzo del 26.04.2023 necessitasse di interventi di supporto per frequentare la scuola e di interventi, inoltre per quanto attiene la sfera psicologica e di affermazione di sé. Infatti, come si legge nella valutazione della Nostra Famiglia dell'11.02.2023, la piccola era aiutata e affiancata per lo svolgimento dei compiti ovvero veniva letto per lei ed erano spiegati e semplificati i contenuti, con necessità di frequenti pause. Era pertanto indicata una “didattica individualizzata e personalizzata con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico, uso di mezzi di apprendimento alternativi, misure dispensative da prestazioni non essenziali, monitoraggio dell'efficacia delle misure adottate, adeguate forme di verifica e di valutazione” e l'utilizzo di materiali semplificati e adeguati alla situazione.
Successivamente, la suddetta valutazione era confermata con l'esigenza di stabilire per un piano educativo individualizzato a scuola. Come si evince dall'allegato Per_1
12 del fascicolo di parte attrice, la giovane nel febbraio 2024 riportava risultati Per_1 scolastici insufficienti in tutte le materie. Nel marzo 2024 era pertanto ritenuta portatrice di handicap ai sensi della L.104 art 3 comma 1 e usufruisce attualmente del sostegno scolastico per 9 ore a settimana, con difficoltà nel rendimento scolastico.
Era inoltre inserita, nel febbraio 2024, nel progetto “Nuove Abilità per Comunicare” promosso dall' della durata di almeno 6 mesi con incontri settimanali. Parte_3
Riceve inoltre supporto psicologico.
Alla luce di ciò la dott.ssa ha concluso affermando che: “a fronte della diagnosi Per_3 di base e dei percorsi di supporto attivati, si ritiene che la giovane sia da ritenersi Per_1 minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età e diritto a beneficiare dell'indennità di frequenza a partire dalla data della domanda del 20.04.2023.
A fronte dell'evolutività del quadro clinico della perizianda, che presenta un discreto profilo di funzionamento in altre aree (frequenta pattinaggio, è in grado di recarsi a scuola autonomamente), e dei possibili esiti positivi dei percorsi attivati, si ritiene che suddetto giudizio sia suscettibile di revisione al termine del percorso della scuola secondaria, ovvero da effettuarsi nel mese di giugno 2026”.
Le risultanze peritali, che non sono state oggetto di alcun rilievo da parte dei ctp, sono integralmente condivisibili in quanto coerenti con la documentazione in atti e frutto di una indagine approfondita e immune da vizi logici e di motivazione.
Deve, pertanto, essere riconosciuta in capo alla minore la sussistenza Persona_1 dei requisiti per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di frequenza di cui alla
L. n. 289/90 a far data dal 20.04.2023.
Non può essere giudizialmente prevista una data di futura revisione.
Le spese di lite (di entrambe le fasi del procedimento) seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico di parte resistente, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente che si sono dichiarati antistatari.
Le spese di CTU., come separatamente liquidate in corso di causa, vengono poste in via definitiva a carico dell' , anche per la precedente fase di ATP. CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dr.ssa Ilaria Chiarelli, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
1) accerta e dichiara in capo alla minore il diritto all'indennità di Persona_1 frequenza ex L. 289 del 1990 con decorrenza dal 20.04.2023;
2) condanna l al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, CP_1 spese che liquida in complessivi €. 3.867,00 per compensi (comprensivi sia della fase di ATP che della successiva fase di opposizione), oltre al 15% dei compensi a titolo di rimborso forfetario ed oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore dei difensori della parte ricorrente.
3) pone in via definitiva a carico dell' le spese di CTU, anche per la precedente CP_1 fase di ATP, come già liquidate in corso di causa.
Udine, 22/09/2025
Il Giudice
Dr.ssa Ilaria Chiarelli