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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 26/03/2025, n. 1392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1392 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7708/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7708/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
A) Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 26 marzo 2025 è presente per l'avv. ROMANO LUIGI il quale insiste Parte_1 come in atti, discute la causa e chiede che venga decisa.
Il got
Si ritira in Camera di Consiglio per la decisione .
Alle ore 17,15 viene emessa sentenza ex art 281 sexies cpc .
Il Got
dott. Maria Rosalia Grassadonia
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Got dott. Maria Rosalia Grassadonia, all'udienza del 26 marzo 2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7708/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMANO LUIGI Parte_1 C.F._1
ATTORE
contro
A) (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: impugnazione di delibera condominiale
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) In accoglimento della domanda dell'attore, dichiara la nullità della delibera impugnata nella parte in cui al punto 1 e 2 ha approvato bilanci pluriennali .
pagina 2 di 6 2) Condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese del giudizio che si liquidano in CP_1
euro 3000,00 per compensi professionali, oltre euro 600,00 per spese , oltre iva cpa e spese forfettarie.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, l'odierno attore premettendo di essere proprietario di un immobile facente parte del impugnava la Controparte_2
delibera assunta dal Condominio in data 5 marzo 2024.
Esponeva che l'assemblea condominiale aveva deliberato in merito al seguente Ordine del giorno:
1° Odg: “Approvazione rendiconto anni 2018/2019, preventivo di spesa anno 2020 e libro cassa anni
2018/2019 (in allegato alla convocazione del 11/03/2020)”;
2° Odg: “Approvazione rendiconto anni 2020-2021-2022-2023; preventivo di spesa anno 2024, libro
cassa 2020-2021-2022-2023, contabilità rendiconto ed acqua e nota esplicativa”;
3° Odg: “Riconferma amministratore”;
4° Odg: “Approvazione tabelle millesimali e regolamento condominiale e decisioni in merito (in
allegato alla convocazione assemblea del 11/03/2020)”.
L'attore impugnava la delibera nella parte in cui aveva approvato “i rendiconti
2018/2019/2020/2021/2022/2023, i preventivi di spesa anno 2024, libro cassa anni
2018/2019/2020/2021/2022/2023, la contabilità rendiconti ed acqua e la nota esplicativa, oggetto dei
punti n°1 e n°2 dell'ordine del giorno”.
Riteneva che, nelle parti impugnate, la delibera fosse nulla e\o annullabile, in per violazione dell'art. 1130 bis c.c.
In particolare, riteneva che era stato approvato un unico bilancio relativo ad una pluralità di anni,
totalmente privo dei requisiti richiesti dalla normativa in materia e riteneva i rendiconti incomprensibili e, soprattutto, non conformi al disposto di cui all'art. 1130 bis c.c.
pagina 3 di 6 L'attore precisava, inoltre, che i rendiconti di gestione redatti non contenevano la specificazione delle voci di entrata e di uscita, con apposita documentazione analitica degli incassi e dei pagamenti eseguiti,
in rapporto ai movimenti di numerario. Non risultava essere stato redatto alcun riepilogo finanziario.
Nella nota sintetica esplicativa della gestione non erano contenuti tutti i dati relativi alla situazione patrimoniale del , con indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti, CP_1
avendo riguardo al risultato economico delle operazioni riferibili all'esercizio annuale, che è
determinato dalla differenza tra ricavi e costi maturati.
Riteneva che i rendiconti approvati mediante la delibera assembleare impugnata del 5 marzo 2024 non consentivano in alcun modo ai condomini di comprendere effettivamente come fossero state ripartite le spese e utilizzate le risorse disponibili.
Tutto ciò premesso chiedeva al Tribunale:
- “Preliminarmente, sospendere la delibera impugnata, anche inaudita altera parte, in virtù dei motivi di impugnazione e della sussistenza del periculum in mora;
- Nel merito, accogliere le domande del signor e, per l'effetto: Parte_1
- Ritenere e dichiarare nulla e\o annullabile e, in ogni caso, priva di qualsivoglia effetto la delibera assembleare del 5 marzo 2024 in riferimento ai punti n. 1 e 2 all'Odg, per tutti i motivi di cui in parte motiva e con ogni conseguenza di legge;
- Con vittoria di spese e competenze legali del giudizio” .
Il convenuto non si costituiva e rimaneva contumace. CP_1
Questo decidente, ritenuta la causa matura per la decisione , rinviava per la precisazione delle conclusioni, discussione e la decisione .
All'udienza del 26 marzo 2025 viene emessa sentenza ex art 281 sexies cpc.
Si ritiene che la delibera impugnata vada dichiarata nulla nella parte in cui al punto 1 e 2 ha approvato bilanci pluriennali .
pagina 4 di 6 L'art. 1130 c.c. impone all'amministratore di redigere annualmente il rendiconto condominiale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni.
La previsione in esame sancisce quindi l'obbligo per l'amministratore di rendere annualmente il conto della sua gestione. Il principio di annualità della rendicontazione discende dai riferimenti dell'articolo
1135 c.c. all'annualità tanto del bilancio preventivo quanto del rendiconto consuntivo, con la conseguenza della nullità della deliberazione condominiale che vincoli il patrimonio dei singoli condomini ad una previsione (o rendicontazione) pluriennale di spese, oltre quella annuale, ed alla quale si commisuri l'obbligo della contribuzione. Ciò trova spiegazione nell'esigenza inderogabile che il rendiconto condominiale, riferito ad un anno di gestione, non può prescindere dai saldi della gestione precedente per consentire all'amministratore di predisporre un documento contabile allineato e quindi effettuare quella serie di operazioni contabili che consentono di collegare un nuovo esercizio finanziario alle annualità precedenti, contestualizzando il tutto in un unicum contabile privo di soluzioni di continuità, adeguando anche (e necessariamente) lo stato patrimoniale.
Secondo una parte della giurisprudenza di merito, che questo decidente condivide, la delibera che approva più bilanci in un'unica assemblea sarebbe nulla perché contraria alla legge, infatti violerebbe il principio di annualità della gestione condominiale, norma imperativa.
Di recente il Tribunale di Roma, con sentenza n 17135 del 4-11- 2021, ha sancito il principio secondo cui la delibera che approva i bilanci consuntivi di più annualità in unica soluzione è valida a condizione che gli stessi siano relativi ciascuno all'esercizio di riferimento , in quanto la violazione del principio di annualità della gestione e il ritardo nell'approvazione del bilancio assumono rilevanza solo ai fini della eventuale revoca dell'amministratore ma non incidono sulla validità della delibera che, approvando in un'unica assemblea più bilanci, regolarizza, sebbene a posteriori, la contabilità condominiale.
Non è ammessa l'approvazione di un rendiconto pluriennale però, al contrario, è lecita l'approvazione in una unica soluzione di più rendiconti differenti e distinti, ognuno relativo ad un singolo esercizio finanziario annuale.
pagina 5 di 6 La delibera che approva più bilanci è quindi da ritenere valida solo se siano stati discussi ed approvati,
in unica soluzione, più bilanci formalmente distinti, ognuno relativo ad un singolo anno di gestione e collegato a quello dell'annualità precedente.
Nella fattispecie non risulta che l'assemblea abbia discusso e approvato più bilanci formalmente distinti, anzi risulta che l'assemblea abbia approvato più bilanci indistintamente, genericamente, in modo cumulativo.
Per i motivi esposti, in accoglimento della domanda dell'attore, va dichiarata la nullità della delibera impugnata nella parte in cui, al punto 1 e 2, ha approvato bilanci pluriennali. Ogni altro motivo di impugnazione deve ritenersi assorbito.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Il Got
dott. Maria Rosalia Grassadonia.
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 7708/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
A) Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 26 marzo 2025 è presente per l'avv. ROMANO LUIGI il quale insiste Parte_1 come in atti, discute la causa e chiede che venga decisa.
Il got
Si ritira in Camera di Consiglio per la decisione .
Alle ore 17,15 viene emessa sentenza ex art 281 sexies cpc .
Il Got
dott. Maria Rosalia Grassadonia
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di Palermo
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Got dott. Maria Rosalia Grassadonia, all'udienza del 26 marzo 2025, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7708/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMANO LUIGI Parte_1 C.F._1
ATTORE
contro
A) (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: impugnazione di delibera condominiale
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) In accoglimento della domanda dell'attore, dichiara la nullità della delibera impugnata nella parte in cui al punto 1 e 2 ha approvato bilanci pluriennali .
pagina 2 di 6 2) Condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese del giudizio che si liquidano in CP_1
euro 3000,00 per compensi professionali, oltre euro 600,00 per spese , oltre iva cpa e spese forfettarie.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, l'odierno attore premettendo di essere proprietario di un immobile facente parte del impugnava la Controparte_2
delibera assunta dal Condominio in data 5 marzo 2024.
Esponeva che l'assemblea condominiale aveva deliberato in merito al seguente Ordine del giorno:
1° Odg: “Approvazione rendiconto anni 2018/2019, preventivo di spesa anno 2020 e libro cassa anni
2018/2019 (in allegato alla convocazione del 11/03/2020)”;
2° Odg: “Approvazione rendiconto anni 2020-2021-2022-2023; preventivo di spesa anno 2024, libro
cassa 2020-2021-2022-2023, contabilità rendiconto ed acqua e nota esplicativa”;
3° Odg: “Riconferma amministratore”;
4° Odg: “Approvazione tabelle millesimali e regolamento condominiale e decisioni in merito (in
allegato alla convocazione assemblea del 11/03/2020)”.
L'attore impugnava la delibera nella parte in cui aveva approvato “i rendiconti
2018/2019/2020/2021/2022/2023, i preventivi di spesa anno 2024, libro cassa anni
2018/2019/2020/2021/2022/2023, la contabilità rendiconti ed acqua e la nota esplicativa, oggetto dei
punti n°1 e n°2 dell'ordine del giorno”.
Riteneva che, nelle parti impugnate, la delibera fosse nulla e\o annullabile, in per violazione dell'art. 1130 bis c.c.
In particolare, riteneva che era stato approvato un unico bilancio relativo ad una pluralità di anni,
totalmente privo dei requisiti richiesti dalla normativa in materia e riteneva i rendiconti incomprensibili e, soprattutto, non conformi al disposto di cui all'art. 1130 bis c.c.
pagina 3 di 6 L'attore precisava, inoltre, che i rendiconti di gestione redatti non contenevano la specificazione delle voci di entrata e di uscita, con apposita documentazione analitica degli incassi e dei pagamenti eseguiti,
in rapporto ai movimenti di numerario. Non risultava essere stato redatto alcun riepilogo finanziario.
Nella nota sintetica esplicativa della gestione non erano contenuti tutti i dati relativi alla situazione patrimoniale del , con indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti, CP_1
avendo riguardo al risultato economico delle operazioni riferibili all'esercizio annuale, che è
determinato dalla differenza tra ricavi e costi maturati.
Riteneva che i rendiconti approvati mediante la delibera assembleare impugnata del 5 marzo 2024 non consentivano in alcun modo ai condomini di comprendere effettivamente come fossero state ripartite le spese e utilizzate le risorse disponibili.
Tutto ciò premesso chiedeva al Tribunale:
- “Preliminarmente, sospendere la delibera impugnata, anche inaudita altera parte, in virtù dei motivi di impugnazione e della sussistenza del periculum in mora;
- Nel merito, accogliere le domande del signor e, per l'effetto: Parte_1
- Ritenere e dichiarare nulla e\o annullabile e, in ogni caso, priva di qualsivoglia effetto la delibera assembleare del 5 marzo 2024 in riferimento ai punti n. 1 e 2 all'Odg, per tutti i motivi di cui in parte motiva e con ogni conseguenza di legge;
- Con vittoria di spese e competenze legali del giudizio” .
Il convenuto non si costituiva e rimaneva contumace. CP_1
Questo decidente, ritenuta la causa matura per la decisione , rinviava per la precisazione delle conclusioni, discussione e la decisione .
All'udienza del 26 marzo 2025 viene emessa sentenza ex art 281 sexies cpc.
Si ritiene che la delibera impugnata vada dichiarata nulla nella parte in cui al punto 1 e 2 ha approvato bilanci pluriennali .
pagina 4 di 6 L'art. 1130 c.c. impone all'amministratore di redigere annualmente il rendiconto condominiale della gestione e convocare l'assemblea per la relativa approvazione entro centottanta giorni.
La previsione in esame sancisce quindi l'obbligo per l'amministratore di rendere annualmente il conto della sua gestione. Il principio di annualità della rendicontazione discende dai riferimenti dell'articolo
1135 c.c. all'annualità tanto del bilancio preventivo quanto del rendiconto consuntivo, con la conseguenza della nullità della deliberazione condominiale che vincoli il patrimonio dei singoli condomini ad una previsione (o rendicontazione) pluriennale di spese, oltre quella annuale, ed alla quale si commisuri l'obbligo della contribuzione. Ciò trova spiegazione nell'esigenza inderogabile che il rendiconto condominiale, riferito ad un anno di gestione, non può prescindere dai saldi della gestione precedente per consentire all'amministratore di predisporre un documento contabile allineato e quindi effettuare quella serie di operazioni contabili che consentono di collegare un nuovo esercizio finanziario alle annualità precedenti, contestualizzando il tutto in un unicum contabile privo di soluzioni di continuità, adeguando anche (e necessariamente) lo stato patrimoniale.
Secondo una parte della giurisprudenza di merito, che questo decidente condivide, la delibera che approva più bilanci in un'unica assemblea sarebbe nulla perché contraria alla legge, infatti violerebbe il principio di annualità della gestione condominiale, norma imperativa.
Di recente il Tribunale di Roma, con sentenza n 17135 del 4-11- 2021, ha sancito il principio secondo cui la delibera che approva i bilanci consuntivi di più annualità in unica soluzione è valida a condizione che gli stessi siano relativi ciascuno all'esercizio di riferimento , in quanto la violazione del principio di annualità della gestione e il ritardo nell'approvazione del bilancio assumono rilevanza solo ai fini della eventuale revoca dell'amministratore ma non incidono sulla validità della delibera che, approvando in un'unica assemblea più bilanci, regolarizza, sebbene a posteriori, la contabilità condominiale.
Non è ammessa l'approvazione di un rendiconto pluriennale però, al contrario, è lecita l'approvazione in una unica soluzione di più rendiconti differenti e distinti, ognuno relativo ad un singolo esercizio finanziario annuale.
pagina 5 di 6 La delibera che approva più bilanci è quindi da ritenere valida solo se siano stati discussi ed approvati,
in unica soluzione, più bilanci formalmente distinti, ognuno relativo ad un singolo anno di gestione e collegato a quello dell'annualità precedente.
Nella fattispecie non risulta che l'assemblea abbia discusso e approvato più bilanci formalmente distinti, anzi risulta che l'assemblea abbia approvato più bilanci indistintamente, genericamente, in modo cumulativo.
Per i motivi esposti, in accoglimento della domanda dell'attore, va dichiarata la nullità della delibera impugnata nella parte in cui, al punto 1 e 2, ha approvato bilanci pluriennali. Ogni altro motivo di impugnazione deve ritenersi assorbito.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Il Got
dott. Maria Rosalia Grassadonia.
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