TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 18/04/2025, n. 211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 211 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
n. 1974/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1974/2024 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Nastari Parte_1
ricorrente contro
contumace Controparte_1
convenuta
pagina 1 di 4 Premesso che:
- il ricorrente ha lavorato dal 11.09.2023 e fino al 26.03.2024 in forza di contratto a tempo determinato stipulato in data 11.09.2023 per lo svolgimento della mansione di “Driver” e con termine finale fissato al 30.06.2024;
- egli impugna il licenziamento per giusta causa comunicato con missiva di data 26.03.2024
(doc.1),
- la società, a cui il ricorso è stato regolarmente comunicato, non si è costituita in giudizio e va dichiarata contumace;
rilevato che:
- il ricorrente ha svolto quotidianamente, attività di consegna nelle seguenti zone: Padova
Città, Monta', Ponte Vigodarzere, Arcella, Ponte di Brenta, Piove di Sacco, Brugine,
Albignasego, Conselve, Guizza, Salboro, Mandria, Brusegana, Tencarola, Chiesanuova,
Zona Industriale, Voltabarozzo, Ponte San Nicolò, Altichiero, Limena.
- In data 23 febbraio 2024 gli è stata notificata un'ordinanza del GIP del Tribunale di
Padova con la quale era stata disposta nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di avvicinamento a due persone, mantenendo una distanza non inferiore a 500 metri e con applicazione del braccialetto elettronico (doc. 2);
- egli riferisce di aver informato di ciò il datore di lavoro, e di aver dunque proseguito l'attività lavorativa effettuando le consegne in zone “compatibili con il divieto di cui alla citata ordinanza, in special modo nelle località di Piove di Sacco, Brugine, Albignasego,
Guizza, Conselve.”;
- ciononostante, con comunicazione del 26.03.2024 la società avrebbe intimato il licenziamento per giusta causa, senza sollevare alcuna preventiva contestazione disciplinare, così motivando il provvedimento: “con la presente siamo a comunicare che,
a causa delle restrizioni nel movimento, date dall'autorità giudiziaria che lo ha posto sotto sorveglianza tramite dispositivo di rilevamento “braccialetto elettronico”, la quale non permette più di svolgere servizio nelle zone a lei assegnate di nostra competenza, non avendo la possibilità di ricollocarlo in nessuna altra tratta o mansione, in quanto già in
pagina 2 di 4 carico ad altro personale, la scrivente non può mantenere in essere il rapporto di lavoro, pertanto il suo rapporto di lavoro viene a decadere. Le comunichiamo
per questi motivi
il suo rapporto di lavoro instaurato con lei in data 11.09.2023, cesserà con la data di oggi
26.03.2024 per licenziamento per giusta causa” (doc. 3);
- al di là del fatto che le ragioni addotte a giustificazione del recesso datoriale paiono essere legate, più che alla giusta causa, alla dimensione organizzativa e quindi ad un motivo di tipo oggettivo, risulta assorbente ai fini della decisione il fatto che:
a) a fronte delle allegazioni del ricorrente in ordine all'immediato adeguamento della prestazione richiestagli alla luce della misura adottata nei suoi confronti il datore di lavoro, non costituendosi in giudizio, non abbia allegato né offerto di dimostrare l'effettiva sussistenza delle suddette ragioni;
b) l'art. 2119 c.c. consenta il recesso da contratto a tempo determinato anteriormente alla scadenza del termine Sono in presenza di giusta causa, non dimostrata nel caso di specie;
- ne deriva il diritto della ricorrente al risarcimento del danno, calcolato nell'importo corrispondente alle retribuzioni che egli avrebbe percepito se il rapporto fosse proseguito sino alla scadenza del termine inizialmente apposto al contratto oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione dei titoli al saldo, come calcolato in ricorso;
- ogni ulteriore questione è assorbita.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- accerta l'illegittimità del recesso;
- condanna la società convenuta al risarcimento del danno nei confronti del ricorrente, calcolato nell'importo corrispondente alle retribuzioni che egli avrebbe percepito se il rapporto fosse proseguito sino alla scadenza del termine inizialmente apposto al contratto, per l'importo complessivo di euro 7488,01 oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione dei titoli al saldo;
- condanna altresì la convenuta alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 3000,00, oltre a spese generali, iva e cpa, .
pagina 3 di 4 Vicenza, 18/04/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
- PRIMA SEZIONE CIVILE -
Settore delle controversie di lavoro
e di previdenza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Giulia Beltrame ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di Primo Grado iscritta al n. 1974/2024 RG Lav. promossa da:
, con l'avv. Nastari Parte_1
ricorrente contro
contumace Controparte_1
convenuta
pagina 1 di 4 Premesso che:
- il ricorrente ha lavorato dal 11.09.2023 e fino al 26.03.2024 in forza di contratto a tempo determinato stipulato in data 11.09.2023 per lo svolgimento della mansione di “Driver” e con termine finale fissato al 30.06.2024;
- egli impugna il licenziamento per giusta causa comunicato con missiva di data 26.03.2024
(doc.1),
- la società, a cui il ricorso è stato regolarmente comunicato, non si è costituita in giudizio e va dichiarata contumace;
rilevato che:
- il ricorrente ha svolto quotidianamente, attività di consegna nelle seguenti zone: Padova
Città, Monta', Ponte Vigodarzere, Arcella, Ponte di Brenta, Piove di Sacco, Brugine,
Albignasego, Conselve, Guizza, Salboro, Mandria, Brusegana, Tencarola, Chiesanuova,
Zona Industriale, Voltabarozzo, Ponte San Nicolò, Altichiero, Limena.
- In data 23 febbraio 2024 gli è stata notificata un'ordinanza del GIP del Tribunale di
Padova con la quale era stata disposta nei suoi confronti la misura cautelare del divieto di avvicinamento a due persone, mantenendo una distanza non inferiore a 500 metri e con applicazione del braccialetto elettronico (doc. 2);
- egli riferisce di aver informato di ciò il datore di lavoro, e di aver dunque proseguito l'attività lavorativa effettuando le consegne in zone “compatibili con il divieto di cui alla citata ordinanza, in special modo nelle località di Piove di Sacco, Brugine, Albignasego,
Guizza, Conselve.”;
- ciononostante, con comunicazione del 26.03.2024 la società avrebbe intimato il licenziamento per giusta causa, senza sollevare alcuna preventiva contestazione disciplinare, così motivando il provvedimento: “con la presente siamo a comunicare che,
a causa delle restrizioni nel movimento, date dall'autorità giudiziaria che lo ha posto sotto sorveglianza tramite dispositivo di rilevamento “braccialetto elettronico”, la quale non permette più di svolgere servizio nelle zone a lei assegnate di nostra competenza, non avendo la possibilità di ricollocarlo in nessuna altra tratta o mansione, in quanto già in
pagina 2 di 4 carico ad altro personale, la scrivente non può mantenere in essere il rapporto di lavoro, pertanto il suo rapporto di lavoro viene a decadere. Le comunichiamo
per questi motivi
il suo rapporto di lavoro instaurato con lei in data 11.09.2023, cesserà con la data di oggi
26.03.2024 per licenziamento per giusta causa” (doc. 3);
- al di là del fatto che le ragioni addotte a giustificazione del recesso datoriale paiono essere legate, più che alla giusta causa, alla dimensione organizzativa e quindi ad un motivo di tipo oggettivo, risulta assorbente ai fini della decisione il fatto che:
a) a fronte delle allegazioni del ricorrente in ordine all'immediato adeguamento della prestazione richiestagli alla luce della misura adottata nei suoi confronti il datore di lavoro, non costituendosi in giudizio, non abbia allegato né offerto di dimostrare l'effettiva sussistenza delle suddette ragioni;
b) l'art. 2119 c.c. consenta il recesso da contratto a tempo determinato anteriormente alla scadenza del termine Sono in presenza di giusta causa, non dimostrata nel caso di specie;
- ne deriva il diritto della ricorrente al risarcimento del danno, calcolato nell'importo corrispondente alle retribuzioni che egli avrebbe percepito se il rapporto fosse proseguito sino alla scadenza del termine inizialmente apposto al contratto oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione dei titoli al saldo, come calcolato in ricorso;
- ogni ulteriore questione è assorbita.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
- accerta l'illegittimità del recesso;
- condanna la società convenuta al risarcimento del danno nei confronti del ricorrente, calcolato nell'importo corrispondente alle retribuzioni che egli avrebbe percepito se il rapporto fosse proseguito sino alla scadenza del termine inizialmente apposto al contratto, per l'importo complessivo di euro 7488,01 oltre interessi e rivalutazione dalla data di maturazione dei titoli al saldo;
- condanna altresì la convenuta alla rifusione in favore della parte ricorrente delle spese di lite, che liquida in euro 3000,00, oltre a spese generali, iva e cpa, .
pagina 3 di 4 Vicenza, 18/04/2025.
Il Giudice
dott.ssa Giulia Beltrame
pagina 4 di 4