Art. 335.
(Importazione o esportazione di titoli).
Con decreto del Ministro delle finanze, sono stabilite le formalita' per l'introduzione, nel territorio dello Stato o in quello occupato dalle sue forze armate:
1° dei biglietti italiani di Stato o di banca;
2° dei titoli del debito pubblico italiano e delle relative cedole e di ogni altro titolo dello Stato o garantito dallo Stato;
3° delle azioni, delle obbligazioni e delle relative cedole di societa' commerciali o di enti pubblici, che si trovino nel territorio dello Stato o in quello occupato dalle sue forze armate.
Eguale provvedimento e' emanato per stabilire le formalita' per l'invio, fuori dei territori indicati nel primo comma, di biglietti di Stato o di banca, obbligazioni, azioni e ogni altro titolo estero e cedole relative.
(Importazione o esportazione di titoli).
Con decreto del Ministro delle finanze, sono stabilite le formalita' per l'introduzione, nel territorio dello Stato o in quello occupato dalle sue forze armate:
1° dei biglietti italiani di Stato o di banca;
2° dei titoli del debito pubblico italiano e delle relative cedole e di ogni altro titolo dello Stato o garantito dallo Stato;
3° delle azioni, delle obbligazioni e delle relative cedole di societa' commerciali o di enti pubblici, che si trovino nel territorio dello Stato o in quello occupato dalle sue forze armate.
Eguale provvedimento e' emanato per stabilire le formalita' per l'invio, fuori dei territori indicati nel primo comma, di biglietti di Stato o di banca, obbligazioni, azioni e ogni altro titolo estero e cedole relative.