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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/07/2025, n. 3834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3834 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione specializzata in materia di impresa riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Mariano Sciacca Presidente dott.ssa Vera Marletta giudice dott. Fabio Salvatore Mangano giudice relatore-estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9556/2023 R.G., avente a oggetto: impugnazione di delibera assembleare di società cooperativa promossa da nato a [...] il [...], residente a [...]
Sapienza 2 (cod. fisc.: ); C.F._1
nato a [...] il [...], ivi residente in [...] (cod. fisc.: Parte_2
C.F. ); C.F._2
nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Villa 38 (cod. fisc.: ; C.F._3
nato ad [...], il [...], ivi residente in [...] dell'Aiuto 2/a (cod. fisc.: ; C.F._4
nato a [...], il [...], ivi residente in [...]
IV Novembre 12 (cod. fisc.: ); C.F._5 tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Daniele D'Orazio (cod. fisc.:
), ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito a Messina, via C.F._6
G. Pascoli, 21, giusta procura depositata agli atti;
attori contro
1 Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 avente sede a Catania, viale Della Libertà n. 112, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco
Rosario Viante Mazzeo e Lorenzo Romano, ed elettivamente domiciliata presso *** convenuta
********
All'udienza del 3.3.2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata posta in decisione dinanzi al Collegio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c)
1. Con atto di citazione notificato in data 22.8.2023, , , Parte_1 Parte_2
, e , premessa la propria qualità di Parte_6 Parte_7 Parte_5 soci della cooperativa hanno impugnato la delibera assembleare del 5.5.2023, CP_1 deducendo: l'illegittimità delle operazioni di verifica della regolare costituzione dell'assemblea; l'erroneità del conteggio dei soci che vi hanno partecipato;
l'incompletezza del verbale d'assemblea nella parte in cui è stata omessa l'indicazione dei soci astenuti o dissenzienti;
l'illegittima esclusione di alcuni soci;
l'incertezza del numero dei soci aventi diritto al voto e, infine, l'illegittima nomina di quale consigliere Persona_1
d'amministrazione, per mancanza dei requisiti di professionalità.
Con comparsa di risposta depositata il 17.11.2023, la si è costituita in giudizio, CP_1 eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva di , Parte_2 Pt_6
, e , per la mancata iscrizione degli stessi
[...] Parte_7 Parte_5 nel libro soci e, nel merito, la legittimità delle operazioni di verifica della costituzione dell'assemblea, in quanto validamente delegate dal presidente al collegio sindacale, nonché
l'irrilevanza dei vizi formali sollevati dagli attori, poiché inidonei a inficiare la validità della delibera per mancato superamento della c.d. prova di resistenza.
Con le memorie integrative previste dall'art. 171-ter, c.p.c. le parti hanno formulato domanda ex art. 96 c.p.c. di risarcimento del danno per lite temeraria.
Con ordinanza del 30.4.2024 il giudice istruttore ha rigettato le richieste di prova proposte dalle parti, ritenendole in parte inammissibili ed in parte superflue, e ha assegnato termini alle parti per precisazione delle conclusioni e deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica;
indi, all'udienza del 3.3.2025, la causa è stata posta in decisione dinanzi al collegio. 2 Con ordinanza collegiale del 22.5.2025 il Tribunale ha sollevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 101
c.p.c., la questione della possibile carenza di legittimazione attiva in capo agli attori sotto il diverso profilo della titolarità, in capo agli stessi, della quota di partecipazione minima per l'impugnazione ai sensi degli artt. 2519 e 2377 c.c.
Le parti hanno depositato le rispettive memorie difensive;
indi, la causa è stata nuovamente rimessa al collegio per la decisione.
2. Esposti i fatti, la domanda degli attori è inammissibile per difetto di legittimazione attiva.
L'art. 2519 c.c. stabilisce che, per quanto non espressamente previsto, alle cooperative si applicano le disposizioni sulle società per azioni, in quanto compatibili. Si tratta di una disposizione che, quanto alla disciplina sul funzionamento delle società cooperative, rinvia alle norme dedicate alle società per azioni, purché ricorrano due condizioni: l'esistenza di una lacuna sulla concreta fattispecie da regolare e la compatibilità della disposizione richiamata con i principi di struttura e funzionamento delle società cooperative.
Orbene, in ordine al regime di impugnazione delle delibere assembleari – quindi all'applicabilità dell'art. 2377 c.c. alle società cooperative – sussiste una lacuna normativa, atteso che gli artt. 2538, 2539 e 2540 c.c. regolano soltanto l'attribuzione del diritto di voto ai soci della cooperativa, le maggioranze richieste ai fini della costituzione dell'assemblea e dell'assunzione delle relative delibere, i limiti alla rappresentanza dei soci ed il regime delle assemblee speciali. La giurisprudenza ha chiarito che “l'azione proposta dal socio di una società cooperativa (non edilizia), per denunciare l'invalidità della delibera assembleare di nomina degli amministratori e sindaci, non si sottrae alle disposizioni degli art.
2377 e 2378 c. c., e spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, non coinvolgendo i poteri spettanti all'autorità governativa” (si veda Cass. civ. n. 4180/1990; e, nello stesso senso,
Tribunale di Milano, sez. imp., 10 novembre 2016 e 19 settembre 2017).
Quanto, poi, allo scrutinio di compatibilità, ritiene il Collegio di aderire all'orientamento dottrinale secondo cui il limite posto dall'art. 2377, comma 3 c.c. alla legittimazione ad impugnare le delibere assembleari debba essere valutato in base al numero dei voti che gli impugnanti possono esprimere in assemblea. In tal senso depongono: il principio del voto capitario, che, conformemente allo scopo mutualistico del tipo sociale, sovrintende il funzionamento dell'assemblea nelle società cooperative;
l'art. 2538, comma 5 c.c., secondo cui le maggioranze richieste per la costituzione dell'assemblea e la validità delle deliberazioni sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci;
infine, l'art. 2540, comma 5 c.c., 3 che, rispetto all'impugnazione delle delibere dell'assemblea generale da parte dei soci partecipanti alle assemblee separate, richiama l'art. 2377 c.c. consentendo l'impugnativa soltanto allorché senza i voti espressi dai delegati verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione.
Nella fattispecie in esame, dalle verifiche effettuate in sede assembleare, le cui risultanze sono trasfuse nel verbale della delibera soggetta a impugnazione, risulta che al 5.5.2023 i soci regolarmente iscritti al libro soci sono 698; sicché, essendo gli attori solamente cinque, essi rappresentano lo 0,71% dei soci totali, percentuale di molto inferiore a quella del 5% richiesta dall'art. 2377, comma 3 c.c. ai fini della legittimazione attiva ad impugnare le delibere assembleari annullabili.
Va precisato, al riguardo, che le argomentazioni svolta dagli attori nelle note difensive da ultimo depositate a seguito del rilievo officioso non siano pertinenti, avendo essi riproposto le precedenti doglianze senza prendere specifica posizione sul profilo della sussistenza del quorum necessario per impugnare la delibera.
Per quanto sopra, va dichiarato il difetto di legittimazione attiva degli attori e, conseguentemente, l'inammissibilità della domanda proposta.
3. Le spese seguono la soccombenza.
Esse vanno liquidate in euro 3.809,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, in base ai parametri minimi delle controversie di valore indeterminabile di bassa complessità, considerato che il procedimento è stato definito in rito sulla base di una questione sollevata d'ufficio dal Collegio.
Le domande ex art. 96 c.p.c. reciprocamente presentate dalle parti vanno rigettate per difetto dei relativi presupposti, e segnatamente: quella attorea in considerazione della soccombenza in lite;
quella della cooperativa perché nella condotta processuale serbata dalla controparte non si riscontra alcun uso distorto del diritto di azione, né tantomeno l'esistenza di un danno causalmente connesso all'impugnativa presentata, stante che nelle more, in assenza di sospensiva, la delibera societaria è rimasta valida ed efficace.
P.Q.M.
Tribunale di Catania, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 9556/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza:
4 dichiara inammissibile l'impugnazione della delibera assembleare del 5.5.2023 della società cooperativa proposta da , , CP_1 Parte_1 Parte_2 Pt_6
, e;
[...] Parte_7 Parte_5 condanna , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_6 Parte_7 [...]
, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore della società Parte_5
, che si liquidano in euro 3.809,00, oltre spese generali al 15%, Controparte_1
IVA e CPA;
rigetta le domande ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Catania, il 21 luglio 2025, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott. Fabio Salvatore Mangano dott. Mariano Sciacca
La presente sentenza è stata redatta, sotto le nostre cure, dal dott. Francesco Marziani, magistrato ordinario in tirocinio.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott. Fabio Salvatore Mangano dott. Mariano Sciacca
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione specializzata in materia di impresa riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Mariano Sciacca Presidente dott.ssa Vera Marletta giudice dott. Fabio Salvatore Mangano giudice relatore-estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9556/2023 R.G., avente a oggetto: impugnazione di delibera assembleare di società cooperativa promossa da nato a [...] il [...], residente a [...]
Sapienza 2 (cod. fisc.: ); C.F._1
nato a [...] il [...], ivi residente in [...] (cod. fisc.: Parte_2
C.F. ); C.F._2
nato a [...] il [...], ivi residente in [...]
Villa 38 (cod. fisc.: ; C.F._3
nato ad [...], il [...], ivi residente in [...] dell'Aiuto 2/a (cod. fisc.: ; C.F._4
nato a [...], il [...], ivi residente in [...]
IV Novembre 12 (cod. fisc.: ); C.F._5 tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Antonio Daniele D'Orazio (cod. fisc.:
), ed elettivamente domiciliati presso il suo studio, sito a Messina, via C.F._6
G. Pascoli, 21, giusta procura depositata agli atti;
attori contro
1 Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] P.IVA_1 avente sede a Catania, viale Della Libertà n. 112, rappresentata e difesa dagli avvocati Marco
Rosario Viante Mazzeo e Lorenzo Romano, ed elettivamente domiciliata presso *** convenuta
********
All'udienza del 3.3.2025 le parti hanno precisato le proprie conclusioni e la causa è stata posta in decisione dinanzi al Collegio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c)
1. Con atto di citazione notificato in data 22.8.2023, , , Parte_1 Parte_2
, e , premessa la propria qualità di Parte_6 Parte_7 Parte_5 soci della cooperativa hanno impugnato la delibera assembleare del 5.5.2023, CP_1 deducendo: l'illegittimità delle operazioni di verifica della regolare costituzione dell'assemblea; l'erroneità del conteggio dei soci che vi hanno partecipato;
l'incompletezza del verbale d'assemblea nella parte in cui è stata omessa l'indicazione dei soci astenuti o dissenzienti;
l'illegittima esclusione di alcuni soci;
l'incertezza del numero dei soci aventi diritto al voto e, infine, l'illegittima nomina di quale consigliere Persona_1
d'amministrazione, per mancanza dei requisiti di professionalità.
Con comparsa di risposta depositata il 17.11.2023, la si è costituita in giudizio, CP_1 eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva di , Parte_2 Pt_6
, e , per la mancata iscrizione degli stessi
[...] Parte_7 Parte_5 nel libro soci e, nel merito, la legittimità delle operazioni di verifica della costituzione dell'assemblea, in quanto validamente delegate dal presidente al collegio sindacale, nonché
l'irrilevanza dei vizi formali sollevati dagli attori, poiché inidonei a inficiare la validità della delibera per mancato superamento della c.d. prova di resistenza.
Con le memorie integrative previste dall'art. 171-ter, c.p.c. le parti hanno formulato domanda ex art. 96 c.p.c. di risarcimento del danno per lite temeraria.
Con ordinanza del 30.4.2024 il giudice istruttore ha rigettato le richieste di prova proposte dalle parti, ritenendole in parte inammissibili ed in parte superflue, e ha assegnato termini alle parti per precisazione delle conclusioni e deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica;
indi, all'udienza del 3.3.2025, la causa è stata posta in decisione dinanzi al collegio. 2 Con ordinanza collegiale del 22.5.2025 il Tribunale ha sollevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 101
c.p.c., la questione della possibile carenza di legittimazione attiva in capo agli attori sotto il diverso profilo della titolarità, in capo agli stessi, della quota di partecipazione minima per l'impugnazione ai sensi degli artt. 2519 e 2377 c.c.
Le parti hanno depositato le rispettive memorie difensive;
indi, la causa è stata nuovamente rimessa al collegio per la decisione.
2. Esposti i fatti, la domanda degli attori è inammissibile per difetto di legittimazione attiva.
L'art. 2519 c.c. stabilisce che, per quanto non espressamente previsto, alle cooperative si applicano le disposizioni sulle società per azioni, in quanto compatibili. Si tratta di una disposizione che, quanto alla disciplina sul funzionamento delle società cooperative, rinvia alle norme dedicate alle società per azioni, purché ricorrano due condizioni: l'esistenza di una lacuna sulla concreta fattispecie da regolare e la compatibilità della disposizione richiamata con i principi di struttura e funzionamento delle società cooperative.
Orbene, in ordine al regime di impugnazione delle delibere assembleari – quindi all'applicabilità dell'art. 2377 c.c. alle società cooperative – sussiste una lacuna normativa, atteso che gli artt. 2538, 2539 e 2540 c.c. regolano soltanto l'attribuzione del diritto di voto ai soci della cooperativa, le maggioranze richieste ai fini della costituzione dell'assemblea e dell'assunzione delle relative delibere, i limiti alla rappresentanza dei soci ed il regime delle assemblee speciali. La giurisprudenza ha chiarito che “l'azione proposta dal socio di una società cooperativa (non edilizia), per denunciare l'invalidità della delibera assembleare di nomina degli amministratori e sindaci, non si sottrae alle disposizioni degli art.
2377 e 2378 c. c., e spetta alla giurisdizione del giudice ordinario, non coinvolgendo i poteri spettanti all'autorità governativa” (si veda Cass. civ. n. 4180/1990; e, nello stesso senso,
Tribunale di Milano, sez. imp., 10 novembre 2016 e 19 settembre 2017).
Quanto, poi, allo scrutinio di compatibilità, ritiene il Collegio di aderire all'orientamento dottrinale secondo cui il limite posto dall'art. 2377, comma 3 c.c. alla legittimazione ad impugnare le delibere assembleari debba essere valutato in base al numero dei voti che gli impugnanti possono esprimere in assemblea. In tal senso depongono: il principio del voto capitario, che, conformemente allo scopo mutualistico del tipo sociale, sovrintende il funzionamento dell'assemblea nelle società cooperative;
l'art. 2538, comma 5 c.c., secondo cui le maggioranze richieste per la costituzione dell'assemblea e la validità delle deliberazioni sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci;
infine, l'art. 2540, comma 5 c.c., 3 che, rispetto all'impugnazione delle delibere dell'assemblea generale da parte dei soci partecipanti alle assemblee separate, richiama l'art. 2377 c.c. consentendo l'impugnativa soltanto allorché senza i voti espressi dai delegati verrebbe meno la maggioranza richiesta per la validità della deliberazione.
Nella fattispecie in esame, dalle verifiche effettuate in sede assembleare, le cui risultanze sono trasfuse nel verbale della delibera soggetta a impugnazione, risulta che al 5.5.2023 i soci regolarmente iscritti al libro soci sono 698; sicché, essendo gli attori solamente cinque, essi rappresentano lo 0,71% dei soci totali, percentuale di molto inferiore a quella del 5% richiesta dall'art. 2377, comma 3 c.c. ai fini della legittimazione attiva ad impugnare le delibere assembleari annullabili.
Va precisato, al riguardo, che le argomentazioni svolta dagli attori nelle note difensive da ultimo depositate a seguito del rilievo officioso non siano pertinenti, avendo essi riproposto le precedenti doglianze senza prendere specifica posizione sul profilo della sussistenza del quorum necessario per impugnare la delibera.
Per quanto sopra, va dichiarato il difetto di legittimazione attiva degli attori e, conseguentemente, l'inammissibilità della domanda proposta.
3. Le spese seguono la soccombenza.
Esse vanno liquidate in euro 3.809,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, in base ai parametri minimi delle controversie di valore indeterminabile di bassa complessità, considerato che il procedimento è stato definito in rito sulla base di una questione sollevata d'ufficio dal Collegio.
Le domande ex art. 96 c.p.c. reciprocamente presentate dalle parti vanno rigettate per difetto dei relativi presupposti, e segnatamente: quella attorea in considerazione della soccombenza in lite;
quella della cooperativa perché nella condotta processuale serbata dalla controparte non si riscontra alcun uso distorto del diritto di azione, né tantomeno l'esistenza di un danno causalmente connesso all'impugnativa presentata, stante che nelle more, in assenza di sospensiva, la delibera societaria è rimasta valida ed efficace.
P.Q.M.
Tribunale di Catania, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 9556/2023 R.G., disattesa ogni contraria istanza:
4 dichiara inammissibile l'impugnazione della delibera assembleare del 5.5.2023 della società cooperativa proposta da , , CP_1 Parte_1 Parte_2 Pt_6
, e;
[...] Parte_7 Parte_5 condanna , , , e Parte_1 Parte_2 Parte_6 Parte_7 [...]
, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore della società Parte_5
, che si liquidano in euro 3.809,00, oltre spese generali al 15%, Controparte_1
IVA e CPA;
rigetta le domande ex art. 96 c.p.c.
Così deciso in Catania, il 21 luglio 2025, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott. Fabio Salvatore Mangano dott. Mariano Sciacca
La presente sentenza è stata redatta, sotto le nostre cure, dal dott. Francesco Marziani, magistrato ordinario in tirocinio.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE dott. Fabio Salvatore Mangano dott. Mariano Sciacca
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