Trib. Catania, sentenza 24/07/2025, n. 3834
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Sentenza 24 luglio 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale di Catania, presieduto dal dott. Mariano Sciacca e relatore il dott. Fabio Salvatore Mangano. Le parti attoree, soci di una cooperativa, hanno impugnato una delibera assembleare, contestando la legittimità della convocazione, il conteggio dei soci partecipanti, l'omissione di soci astenuti e la nomina di un consigliere ritenuto non qualificato. La controparte ha eccepito la carenza di legittimazione attiva degli attori, sostenendo che non erano iscritti nel libro soci e che i vizi formali non inficiano la validità della delibera.

Il giudice ha accolto l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, argomentando che gli attori rappresentavano solo lo 0,71% dei soci, ben al di sotto della soglia del 5% richiesta dall'art. 2377 c.c. per la legittimazione ad impugnare. Inoltre, ha sottolineato che le argomentazioni degli attori non affrontavano adeguatamente il profilo della legittimazione. Pertanto, la domanda è stata dichiarata inammissibile e le spese processuali sono state poste a carico degli attori, rigettando anche le domande di risarcimento per lite temeraria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Catania, sentenza 24/07/2025, n. 3834
    Giurisdizione : Trib. Catania
    Numero : 3834
    Data del deposito : 24 luglio 2025

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