TRIB
Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 29/09/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI RAGUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro e della Previdenza, in persona del Giudice
Onorario dott.ssa Salvatrice Gurrieri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio civile di I grado iscritto al R.G. L. n. 1630 / 2024 avente ad oggetto opposizione ad intimazione di pagamento .
promosso da: , nato a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Drago Ignazio, con domicilio eletto C.F._1 presso lo studio legale,come da procura in atti;
Opponente
Contro
:
(C.F. ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv.Denaro Antonino del Foro di
Messina, con domicilio eletto presso lo studio legale, giusta procura in atti
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Galeano
Manlio, con domicilio eletto presso la sede di Ragusa, come da procura come in atti.
Opposti
1 Svolgimento del processo e motivi della decisione.
Con ricorso iscritto in data 20/06/2024 il sig. ha proposto opposizione Parte_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 297 2024 9005559549 notificata in data 21/05/2024 e per la giurisdizione di Codesto Giudice, avverso i sottesi cinque avvisi di addebito per il pagamento complessivo di €.11.072,59 per contributi IVS dal 2017 al 2019.
Il ricorrente eccepisce la mancata notifica degli avvisi di addebito sottesi all'intimazione di pagamento, la maturata prescrizione dei contributi,eccepisce anche il difetto di motivazione.
Si è costituita l' eccependo preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità dell'eccezione del difetto di motivazione perché tardiva, e nel merito infondata l'eccezione di prescrizione avendo notificato precedente intimazione di pagamento e anche in considerazione del periodo di sospensione dell'attività di riscossione per l'emergenza da Covid 19.
Si è costituita l , depositando atti relativi alla notifica degli avvisi di addebito e CP_2 chiedendo il rigetto dell'opposizione .
La causa è istruita documentalmente , e all' udienza cartolare del 22/09/2025 sulla base delle note scritte e di difesa delle parti, decisa da Codesto Giudice con la presente sentenza.
L'opposizione è infondata e va rigettata.
1) Sulla eccezione di omessa notifica degli avvisi di addebito.
Per come emerge dagli atti del giudizio gli avvisi di addebito risultano notificati all'indirizzo pec “ ” (all.1-2-3-4-5- con ricevuta di Email_1 consegna pec - memoria di costituzione indirizzo pec cui è stato notificato anche CP_2
l'avviso di intimazione impugnato(all.5 memoria e precisamente : CP_1
l'avviso di addebito n.597 2018 0000996184 risulta notificato in data 5/08/2018 ,
l'avviso di addebito n.597 2018 0002522192 in data 25/12/2018,
l'avviso di addebito n.597 2019 0001010525 in data 07/07/2019,
l'avviso di addebito n.597 2019 0002063546 in data 05/12/2019
l'avviso di addebito n.597 2021 0000957317 in data 08/12/2021
L'eccezione di omessa notifica degli avvisi di addebito pertanto è infondata e va rigetta.
2) Sulla prescrizione ( art.3 commi 9- 10 L.n.335/1995).
Risulta in atti che prima dell'intimazione di pagamento opposta ha notificato in data CP_1
12-12-2022 l'avviso di intimazione n.297 2002 9005312670 presso il medesimo indirizzo pec 2 sopra indicato (all.4 memoria di costituzione e quindi in data 21-05-2024 CP_1
l'intimazione di pagamento opposta.
Di conseguenza per ciascun avviso di addebito notificati validi atti interruttivi entro il termine quinquennale di prescrizione : la somma richiesta è dovuta perché i relativi contributi previdenziali non sono prescritti.
L'eccezione di prescrizione è infondata e va rigettata.
3)Sulla difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento.
Tale eccezione di omessa motivazione deduce un vizio di forma dell'atto impugnato e pertanto per principio giurisprudenziale (Cass.n.18691 / 2008- Cass. n.835 /2016) la stessa si qualifica come un'opposizione agli atti esecutivi da proporsi nel termine perentorio di 20 giorni dalla notificazione (art. 617 c.p.c. ) : nella specie dalla data di notificazione dell'intimazione di pagamento alla data di presentazione del ricorso (18/06/2024) il termine è inutilmente trascorso : l' eccezione è tardiva ed è quindi inammissibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della causa (scaglione previdenza sino a €. 26.000,00) e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale del Lavoro, definitivamente decidendo sull'opposizione, in contraddittorio fra le parti ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita :
-Rigetta l'opposizione.
-Condanna alla rifusione delle spese del giudizio a favore di e Controparte_3 CP_1 dell' che si liquidano per ciascuno in €.2.000,00 oltre spese generali 15% ,c.p.a. ed CP_2
i.v.a. e per da pagarsi direttamente a favore dell'avv. Denaro Antonino,difensore CP_1 antistatario.
Ragusa, 29 settembre 2025
Il Giudice onorario dott. ssa Salvatrice Gurrieri
3