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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 18/07/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1335/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente/Giudice Relatore –
2) Dott. Riccardo Sabato -Giudice-
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. nr. 1335/2022 vertente
TRA
(c.f. ) nato a [...] il [...] rapp.to e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall' avv. Alessandro Carrazza, presso il cui studio, in Sala Consilina (SA) alla via
G. Mezzacapo n. 121, è elettivamente domiciliato
-ricorrente-
e
(c.f. ), nata a [...] l'[...], rapp.ta e difesa, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv. Maria Teresa Saporito, presso il cui studio in SA Pietro al Tanagro (SA) alla Via Camerino n 57, è elettivamente domiciliata
-resistente- 2 / 9
e
Il Pubblico , presso il Tribunale di Lagonegro, CP_2
-interventore ex lege-
Oggetto: divorzio - cessazione degli effetti civili;
Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza;
il P.M. in data 15.7.2025 si è rimesso alle valutazioni del Giudice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, depositato in data 28.03.2025, il sig. premetteva: Parte_1
- di avere contratto matrimonio concordatario in data 11.09.1983 scegliendo il regime patrimoniale della comunione dei beni;
- che da detta unione erano nati due figli: nata a [...] il [...]; , Persona_1 Persona_2 nato a [...] il [...];
- che dopo anni di serena convivenza, venuta meno l'affectio maritalis in data 15.01.2003 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente del Tribunale di Sala Consilina nella procedura di separazione consensuale e, in data 12.02.2003 il medesimo Tribunale omologava la predetta separazione, con decreto di omologazione n.01/03, depositato il 12.02.2003;
- nella sentenza veniva omologato quanto richiesto nel ricorso per separazione consensuale, cioè:
- “Essi coniugi vivranno separati, liberi di fissare la propria residenza ove ognuno vorrà e riterrà opportuno, scambiandosi fin d'ora l'assenso al rilascio del documento di espatrio;
- il figlio minore resta affidato alle cure della madre , la quale provvederà ad Per_2 Controparte_1 esigenze dello stesso, impegnandosi ad operare di concerto con il sig. il quale andrà Parte_1 informato, se del caso anche quotidianamente, dei problemi e delle esigenze di detto minore, così avendo la possibilità di esplicare al meglio la propria funzione di padre;
- il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con la madre. 3 / 9
Durante le festività natalizie il padre avrà il diritto di tenere con sé il figlio minore il giorno del 25 dicembre e del 1° gennaio, alternando annualmente tali festività con il coniuge affidatario;
nelle festività
Pasquali, il padre potrà tenere con sé il figlio minore, ad anni alterni con il coniuge affidatario;
nelle festività Pasquali, il padre potrà tenere con sé il figlio minore ad anni alterni con il coniuge affidatario, il giorno di Pasqua ed il lunedì successivo. Durante il periodo estivo, il figlio minore potrà trascorrere tutto il tempo che vorrà insieme al padre, previo accordo con la madre;
- la casa coniugale di proprietà esclusiva del SI. sita in SAt'NI alla Via G. Parte_1
Marconi n. 37, resterà assegnata al SI. , mentre la GN insieme con i figli Pt_1 CP_1 Per_1 ed si trasferirà in altra abitazione sita in SAt'NI alla Via A. Moro. Il SI. contribuirà Per_2 Pt_1 al pagamento del canone di locazione, nella misura di euro 75,00 da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese a partire dal prossimo febbraio, sino al giorno in cui la SI.ra non entrerà in possesso della CP_1 casa popolare, essendo in attesa dell'assegnazione della stessa. Tutti gli oneri relativi alla conduzione dell'appartamento restano a carico della GN;
CP_1
- i mobili e le suppellettili esistenti nella casa coniugale sono già stati divisi tra i coniugi;
- la GN , proprietaria unitamente al proprio coniuge dei seguenti fondi rustici: Controparte_1 fondo rustico di are 2,95 destinato a zona agricola “EI” riportato in N.C.T. del Comune di SAt'Arseni
o al foglio 8 mappale 928; fondo seminativo sito in SAt'NI alla contrada Rielle riportato in N.C.T. del Comune di SAt'NI al foglio 12 nn. 101, 107 e 108, nel riconoscere che detti terreni venivano acquistati esclusivamente con fondi provenienti dalla famiglia di origine del SI. , si impegna a Pt_1 trasferire in favore del proprio coniuge la sua quota di proprietà dei predetti fondi rustici, con atto notarile, da stipularsi entro e non oltre il giorno 15.02.2003;
- la SI.ra , in comunione con il marito, con scrittura privata del 22.02.99, si Controparte_1 impegnava ad acquistare le quote di proprietà relative ad un fabbricato per civile abitazione, in località
Camerino del Comune di SA RU costituito da un piano terra e sottotetto con annesso terreno di circa
1.328 mq oltre ad altro appezzamento di terreno poco distante dell'estensione di circa 1 stoppello. In riferimento all'acquisto di cui sopra il SI. rinuncia ad ogni pretesa n riferimento all'acquisto di Pt_1 cui sopra il SI. rinuncia ad ogni pretesa e diritti sulla stessa e si impegna a trasferire la sua quota Pt_1 alla GN con atto notarile da stipularsi entro e non oltre il 15.02.2003; CP_1 4 / 9
- il SI. si assume l'obbligo di corrispondere, quale contributo per il mantenimento dei figli, la Pt_1 somma di euro 516,00 mensili, da pagarsi entro il 5 di ogni mese, in contanti a partire dal mese di febbraio
2003, con rilascio di ricevuta, da parte della GN;
CP_1
- il SI. si impegna a concorrere, in egual misura con il coniuge affidatario al pagamento di tutte Pt_1 le spese straordinarie relative al mantenimento dei figli, spese mediche, spese scolastiche, e per tutto ciò che si possa quantificare come straordinario;
- i coniugi sono possessori e cointestatari di pari a Lire 42.500.00 (euro 21.949,418), Persona_3 che sono stati divisi tra loro, pertanto, l'Ufficio TA , presso il quale gli stessi sono Controparte_3 depositati, potrà provvedere al pagamento degli stessi ad entrambi i coniugi, anche se si presentano individualmente per la riscossione.
- Il figlio è oggi maggiorenne. Pertanto, stante la maggiore età dello stesso, non si pongono Per_2 problemi di affidamento. Si specifica che questi, per sua libera scelta, vive con il padre”.
Ha allegato che sono trascorsi più di sei mesi e da allora non si è ricostituita né la comunione materiale né la comunione spirituale tra i coniugi;
Il sig. ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, secondo l'accordo già Parte_1 oggetto di separazione, con le seguenti modifiche:
1)” Il SI. non ha più l'obbligo di corrispondere il mantenimento in favore dei figli Parte_1
ed , essendo gli stessi oggi autonomi economicamente ed entrambi maggiorenni e Per_1 Per_2 congiunti di fatto con i propri partners presso il domicilio scelto dagli stessi;
2) Il SI. non è più tenuto a contribuire al pagamento del canone di locazione dell'ex Parte_1 coniuge;
3) Nessuna spesa è da attribuirsi all'odierno ricorrente per i propri figli e per quanto Per_1 Per_2 di già ampiamente specificato”.
Tanto premesso, il sig. ricorreva all'adito Tribunale affinché: Parte_1
1) “fissi l'udienza per la loro comparizione personale e, ascoltati gli stessi e verificate le condizioni di legge, dichiari lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in SA RU e trascritto sul registro degli atti di matrimonio del Comune di SA RU, ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di SA RU di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
5 / 9
2) disponga il mantenimento dell'accordo precedente con le seguenti modifiche:
- Il SI. non ha più l'obbligo di corrispondere il mantenimento in favore dei figli Parte_1 Per_1 ed , essendo gli stessi oggi maggiorenni ed autonomi economicamente come già ampiamente Per_2 argomentato;
- Il SI. non è più tenuto a contribuire al pagamento del canone di locazione dell'ex Parte_1 coniuge”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4.05.2023, si costituiva in giudizio
[...]
, la quale non opponendosi alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, CP_1 esponeva:
- di aver contratto matrimonio concordatario in SA RU (SA) con nato a [...] Parte_1
(SA) il 25.04.1960;
- dalla loro unione nascevano: a LA (SA) il 9.09. 984 e nato a [...] Persona_1 Persona_2
l'08.04.1991;
- il matrimonio si era rilevato poco felice, e pertanto in data 15.01.2003 i coniugi comparivano davanti al
Presidente di Tribunale di Sala Consilina per essere intesi sulla separazione consensuale;
- con decreto del 12.02.2023 il Tribunale di Sala Consilina omologava la separazione personale dei coniugi e alle condizioni ivi riportate;
Controparte_1 Parte_1
- sin dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Sala Consilina nel giudizio di separazione, i coniugi non si riconciliavano e, successivamente alla separazione, non si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale di vita fra gli stessi;
- aderiva alla richiesta di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in SA RU (SA) il giorno 11.09.1983 tra e con conferma delle Controparte_1 Parte_1 statuizioni già sancite nell'accordo di separazione relative al mantenimento dei figli, oggi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, evidenziando che il figlio non vive con il padre, bensì Per_2 con la madre in SA RU (SA) alla via Camerino n. 57.
Sulla scorta di tali premesse, la resistente chiedeva di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a SA RU il giorno 11.09.1983, di confermare le statuizioni economiche contenute nel decreto di omologazione della separazione in favore dei figli, determinando 6 / 9
sin dall'adozione dei provvedimenti presidenziali provvisori in un somma non inferiore a 600,000 (€
300,00 per ciascun figlio) il contributo indiretto al mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, nonché di porre a carico del padre oltre il 50 % delle spese straordinarie
e di ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di SA RU di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
Il tutto con vittoria di spese.
All'udienza del 04.10.2023 il Presidente del Tribunale confermava i provvedimenti contenuti nel decreto di omologa della separazione consensuale e rimetteva le parti innanzi al Giudice istruttore.
La causa proseguiva innanzi al Giudice istruttore, il quale concessi i termini ex art 183, 6 comma, c.p.c., rigettava la richiesta delle prove orali indicate dalle parti, istruendola solo con le prove documentali.
Mutata la persona fisica del Giudicante, con ordinanza del 22.04.2025 la causa veniva assegnata al
Collegio con termini ex art 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali, previa trasmissione degli atti al PM per le determinazioni di competenza.
Il P.M. in data 15.7.2025 si è rimesso alle valutazioni del Giudice.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel merito la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento. È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi come da decreto di omologa del Tribunale di
Sala Consilina del 12.2.2003.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 1 della citata legge n. 55/2015 applicabile anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della medesima (art 3 legge n. 55 cit.) e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa e gli anni trascorsi, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Devono essere quindi eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Sul mantenimento dei figli. 7 / 9
Sulla cessazione dell'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli maggiorenni e autonomi economicamente, giova richiamare quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità.
Occorre innanzitutto premettere che la legge ammette il diritto di chiedere la revisione delle disposizioni concernenti i figli in ogni tempo (art 337 quinquies c.c.) ivi incluso il diritto al mantenimento.
Esso trova il suo fondamento sia a livello di normazione primaria (art. 315 bis, primo comma, c.c., art. 317 bis, primo comma, c.c., art 337 ter, secondo comma, c.c.) sia a livello costituzionale (art. 30 Cost.).
La legge, infatti, prevede la sussistenza di tale obbligo anche nel caso in cui i figli siano maggiorenni, ma non indipendenti economicamente (art. 337 septies c.c.).
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che “ l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli art. 147 e 148 c.c. cessa a seguito del raggiungimento da parte di quest'ultimi, di una condizione di indipendenza economica” (Cass. sez.6-1, ord. n 17738 del 07.09.2015).
“Nel concetto di indipendenza economica la Corte di Cassazione ha ricondotto quanto occorre per soddisfare le primarie esigenze di vita, secondo nozione ricavabile dall'art. 36 della Cost., dunque in presenza della idoneità della retribuzione a consentire un'esistenza dignitosa” (Cass n 17183 /2020, Cass.
n. 407 del 2007).
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che “l'obbligo di mantenimento non possa protarsi sine die
e che esso trovi il suo limite logico e naturale : allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
infine, vi sono le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine” ( Cass. 17183/2020).
Alla luce dei già indicati principi, il sig. ha dimostrato tramite prova documentale con Parte_1 estratto previdenziale INPS che il figlio ha raggiunto un'indipendenza economica. Persona_2 8 / 9
Dall'estratto depositato per la figlia si desume che questa abbia lavorato in un periodo Per_1 precedente alla separazione, ma valutate altre circostanze quali l'età (allo stato 40 anni) e il domicilio in un luogo diverso dalla casa familiare la stessa può ritenersi ormai autonoma.
Sulle ulteriori domande.
Quanto al venir meno dell'obbligo di contribuzione del canone di locazione, va chiarito che nulla può essere statuito dal Tribunale in questa sede e pertanto la stessa domanda va dichiarate inammissibile.
Allo stesso modo è inammissibile la richiesta di accertare il corretto adempimento scaturente dall'omologa di separazione da parte del ricorrente e per la resistente che ha omesso di versare il 50% delle spese straordinarie.
L'art. 40 c.p.c. stabilisce la possibilità del cumulo nello stesso processo di domande connesse soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione. In particolare, il comma 3 della richiamata norma disciplina la trattazione congiunta nei casi previsti dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 e prevede la trattazione con rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale in caso di controversia di lavoro o previdenziale. È pertanto esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi;
ed è di conseguenza esclusa la possibilità di un sìmultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione/divorzio - soggetta al rito speciale - con quella scioglimento comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno - soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale (cfr. da ultimo in materia risarcitoria Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 18870 del 08/09/2014).
Ne deriva che il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulle statuizioni patrimoniali nei limiti delle richieste del mantenimento e non oltre, in assenza di accordo tra le parti.
In ogni caso, quanto all'obbligo di pagamento del canone di locazione, lo stesso viene sottoposto alle ordinarie regole di diritto privato in ordine all'intestazione del contratto che è tenuto al pagamento posto che in questa sede, in assenza di figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti, nulla va stabilito e previsto in ordine alla casa coniugale.
Spese straordinarie 9 / 9
Considerato che lo stesso ricorrente in ricorso indicava e successivamente dimostrava la piena indipendenza economica dei figli e tale obbligo di contribuzione non viene previsto. Per_1 Per_2
Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
Tenuto conto della non opposizione e dell'esito complessivo del giudizio, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SA RU (SA) l'11.9.1983 tra nato a [...] il [...] e nata a [...] Parte_1 Controparte_1
(SA) l'01.04.1965 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SA RU (SA) al
N.9, Parte II, Serie A, anno 1983;
- Dispone la cessazione dell'obbligo di mantenimento e di pagamento delle spese straordinarie a carico del sig. Parte_1
- Dichiara inammissibili le ulteriori domande;
- Compensa le spese di lite;
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autenticata a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SA RU per gli adempimenti di competenza;
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 17 luglio 2025
Il Presidente/ Giudice Relatore dott.ssa Antonella Tedesco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lagonegro, riunito in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
1) Dott.ssa Antonella Tedesco - Presidente/Giudice Relatore –
2) Dott. Riccardo Sabato -Giudice-
3) Dott. Giuseppe Izzo - Giudice -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta al R.G. nr. 1335/2022 vertente
TRA
(c.f. ) nato a [...] il [...] rapp.to e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall' avv. Alessandro Carrazza, presso il cui studio, in Sala Consilina (SA) alla via
G. Mezzacapo n. 121, è elettivamente domiciliato
-ricorrente-
e
(c.f. ), nata a [...] l'[...], rapp.ta e difesa, Controparte_1 C.F._2 giusta procura in atti, dall'avv. Maria Teresa Saporito, presso il cui studio in SA Pietro al Tanagro (SA) alla Via Camerino n 57, è elettivamente domiciliata
-resistente- 2 / 9
e
Il Pubblico , presso il Tribunale di Lagonegro, CP_2
-interventore ex lege-
Oggetto: divorzio - cessazione degli effetti civili;
Conclusioni: come da atti di causa e verbale di udienza;
il P.M. in data 15.7.2025 si è rimesso alle valutazioni del Giudice.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso per lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio, depositato in data 28.03.2025, il sig. premetteva: Parte_1
- di avere contratto matrimonio concordatario in data 11.09.1983 scegliendo il regime patrimoniale della comunione dei beni;
- che da detta unione erano nati due figli: nata a [...] il [...]; , Persona_1 Persona_2 nato a [...] il [...];
- che dopo anni di serena convivenza, venuta meno l'affectio maritalis in data 15.01.2003 i coniugi comparivano dinanzi al Presidente del Tribunale di Sala Consilina nella procedura di separazione consensuale e, in data 12.02.2003 il medesimo Tribunale omologava la predetta separazione, con decreto di omologazione n.01/03, depositato il 12.02.2003;
- nella sentenza veniva omologato quanto richiesto nel ricorso per separazione consensuale, cioè:
- “Essi coniugi vivranno separati, liberi di fissare la propria residenza ove ognuno vorrà e riterrà opportuno, scambiandosi fin d'ora l'assenso al rilascio del documento di espatrio;
- il figlio minore resta affidato alle cure della madre , la quale provvederà ad Per_2 Controparte_1 esigenze dello stesso, impegnandosi ad operare di concerto con il sig. il quale andrà Parte_1 informato, se del caso anche quotidianamente, dei problemi e delle esigenze di detto minore, così avendo la possibilità di esplicare al meglio la propria funzione di padre;
- il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio minore ogni qualvolta lo vorrà, previo accordo con la madre. 3 / 9
Durante le festività natalizie il padre avrà il diritto di tenere con sé il figlio minore il giorno del 25 dicembre e del 1° gennaio, alternando annualmente tali festività con il coniuge affidatario;
nelle festività
Pasquali, il padre potrà tenere con sé il figlio minore, ad anni alterni con il coniuge affidatario;
nelle festività Pasquali, il padre potrà tenere con sé il figlio minore ad anni alterni con il coniuge affidatario, il giorno di Pasqua ed il lunedì successivo. Durante il periodo estivo, il figlio minore potrà trascorrere tutto il tempo che vorrà insieme al padre, previo accordo con la madre;
- la casa coniugale di proprietà esclusiva del SI. sita in SAt'NI alla Via G. Parte_1
Marconi n. 37, resterà assegnata al SI. , mentre la GN insieme con i figli Pt_1 CP_1 Per_1 ed si trasferirà in altra abitazione sita in SAt'NI alla Via A. Moro. Il SI. contribuirà Per_2 Pt_1 al pagamento del canone di locazione, nella misura di euro 75,00 da versarsi entro il giorno 05 di ogni mese a partire dal prossimo febbraio, sino al giorno in cui la SI.ra non entrerà in possesso della CP_1 casa popolare, essendo in attesa dell'assegnazione della stessa. Tutti gli oneri relativi alla conduzione dell'appartamento restano a carico della GN;
CP_1
- i mobili e le suppellettili esistenti nella casa coniugale sono già stati divisi tra i coniugi;
- la GN , proprietaria unitamente al proprio coniuge dei seguenti fondi rustici: Controparte_1 fondo rustico di are 2,95 destinato a zona agricola “EI” riportato in N.C.T. del Comune di SAt'Arseni
o al foglio 8 mappale 928; fondo seminativo sito in SAt'NI alla contrada Rielle riportato in N.C.T. del Comune di SAt'NI al foglio 12 nn. 101, 107 e 108, nel riconoscere che detti terreni venivano acquistati esclusivamente con fondi provenienti dalla famiglia di origine del SI. , si impegna a Pt_1 trasferire in favore del proprio coniuge la sua quota di proprietà dei predetti fondi rustici, con atto notarile, da stipularsi entro e non oltre il giorno 15.02.2003;
- la SI.ra , in comunione con il marito, con scrittura privata del 22.02.99, si Controparte_1 impegnava ad acquistare le quote di proprietà relative ad un fabbricato per civile abitazione, in località
Camerino del Comune di SA RU costituito da un piano terra e sottotetto con annesso terreno di circa
1.328 mq oltre ad altro appezzamento di terreno poco distante dell'estensione di circa 1 stoppello. In riferimento all'acquisto di cui sopra il SI. rinuncia ad ogni pretesa n riferimento all'acquisto di Pt_1 cui sopra il SI. rinuncia ad ogni pretesa e diritti sulla stessa e si impegna a trasferire la sua quota Pt_1 alla GN con atto notarile da stipularsi entro e non oltre il 15.02.2003; CP_1 4 / 9
- il SI. si assume l'obbligo di corrispondere, quale contributo per il mantenimento dei figli, la Pt_1 somma di euro 516,00 mensili, da pagarsi entro il 5 di ogni mese, in contanti a partire dal mese di febbraio
2003, con rilascio di ricevuta, da parte della GN;
CP_1
- il SI. si impegna a concorrere, in egual misura con il coniuge affidatario al pagamento di tutte Pt_1 le spese straordinarie relative al mantenimento dei figli, spese mediche, spese scolastiche, e per tutto ciò che si possa quantificare come straordinario;
- i coniugi sono possessori e cointestatari di pari a Lire 42.500.00 (euro 21.949,418), Persona_3 che sono stati divisi tra loro, pertanto, l'Ufficio TA , presso il quale gli stessi sono Controparte_3 depositati, potrà provvedere al pagamento degli stessi ad entrambi i coniugi, anche se si presentano individualmente per la riscossione.
- Il figlio è oggi maggiorenne. Pertanto, stante la maggiore età dello stesso, non si pongono Per_2 problemi di affidamento. Si specifica che questi, per sua libera scelta, vive con il padre”.
Ha allegato che sono trascorsi più di sei mesi e da allora non si è ricostituita né la comunione materiale né la comunione spirituale tra i coniugi;
Il sig. ha chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio, secondo l'accordo già Parte_1 oggetto di separazione, con le seguenti modifiche:
1)” Il SI. non ha più l'obbligo di corrispondere il mantenimento in favore dei figli Parte_1
ed , essendo gli stessi oggi autonomi economicamente ed entrambi maggiorenni e Per_1 Per_2 congiunti di fatto con i propri partners presso il domicilio scelto dagli stessi;
2) Il SI. non è più tenuto a contribuire al pagamento del canone di locazione dell'ex Parte_1 coniuge;
3) Nessuna spesa è da attribuirsi all'odierno ricorrente per i propri figli e per quanto Per_1 Per_2 di già ampiamente specificato”.
Tanto premesso, il sig. ricorreva all'adito Tribunale affinché: Parte_1
1) “fissi l'udienza per la loro comparizione personale e, ascoltati gli stessi e verificate le condizioni di legge, dichiari lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in SA RU e trascritto sul registro degli atti di matrimonio del Comune di SA RU, ordinando all'Ufficiale dello Stato
Civile del Comune di SA RU di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza;
5 / 9
2) disponga il mantenimento dell'accordo precedente con le seguenti modifiche:
- Il SI. non ha più l'obbligo di corrispondere il mantenimento in favore dei figli Parte_1 Per_1 ed , essendo gli stessi oggi maggiorenni ed autonomi economicamente come già ampiamente Per_2 argomentato;
- Il SI. non è più tenuto a contribuire al pagamento del canone di locazione dell'ex Parte_1 coniuge”.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 4.05.2023, si costituiva in giudizio
[...]
, la quale non opponendosi alla richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio, CP_1 esponeva:
- di aver contratto matrimonio concordatario in SA RU (SA) con nato a [...] Parte_1
(SA) il 25.04.1960;
- dalla loro unione nascevano: a LA (SA) il 9.09. 984 e nato a [...] Persona_1 Persona_2
l'08.04.1991;
- il matrimonio si era rilevato poco felice, e pertanto in data 15.01.2003 i coniugi comparivano davanti al
Presidente di Tribunale di Sala Consilina per essere intesi sulla separazione consensuale;
- con decreto del 12.02.2023 il Tribunale di Sala Consilina omologava la separazione personale dei coniugi e alle condizioni ivi riportate;
Controparte_1 Parte_1
- sin dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Sala Consilina nel giudizio di separazione, i coniugi non si riconciliavano e, successivamente alla separazione, non si era mai ricostituita la comunione materiale e spirituale di vita fra gli stessi;
- aderiva alla richiesta di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in SA RU (SA) il giorno 11.09.1983 tra e con conferma delle Controparte_1 Parte_1 statuizioni già sancite nell'accordo di separazione relative al mantenimento dei figli, oggi maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, evidenziando che il figlio non vive con il padre, bensì Per_2 con la madre in SA RU (SA) alla via Camerino n. 57.
Sulla scorta di tali premesse, la resistente chiedeva di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a SA RU il giorno 11.09.1983, di confermare le statuizioni economiche contenute nel decreto di omologazione della separazione in favore dei figli, determinando 6 / 9
sin dall'adozione dei provvedimenti presidenziali provvisori in un somma non inferiore a 600,000 (€
300,00 per ciascun figlio) il contributo indiretto al mantenimento dei figli maggiorenni ma non economicamente autosufficienti, nonché di porre a carico del padre oltre il 50 % delle spese straordinarie
e di ordinare all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di SA RU di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza.
Il tutto con vittoria di spese.
All'udienza del 04.10.2023 il Presidente del Tribunale confermava i provvedimenti contenuti nel decreto di omologa della separazione consensuale e rimetteva le parti innanzi al Giudice istruttore.
La causa proseguiva innanzi al Giudice istruttore, il quale concessi i termini ex art 183, 6 comma, c.p.c., rigettava la richiesta delle prove orali indicate dalle parti, istruendola solo con le prove documentali.
Mutata la persona fisica del Giudicante, con ordinanza del 22.04.2025 la causa veniva assegnata al
Collegio con termini ex art 190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali, previa trasmissione degli atti al PM per le determinazioni di competenza.
Il P.M. in data 15.7.2025 si è rimesso alle valutazioni del Giudice.
Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Nel merito la domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento. È, invero, provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione personale dei coniugi come da decreto di omologa del Tribunale di
Sala Consilina del 12.2.2003.
Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 1 della citata legge n. 55/2015 applicabile anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della medesima (art 3 legge n. 55 cit.) e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa e gli anni trascorsi, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
Devono essere quindi eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Sul mantenimento dei figli. 7 / 9
Sulla cessazione dell'obbligo di mantenimento nei confronti dei figli maggiorenni e autonomi economicamente, giova richiamare quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità.
Occorre innanzitutto premettere che la legge ammette il diritto di chiedere la revisione delle disposizioni concernenti i figli in ogni tempo (art 337 quinquies c.c.) ivi incluso il diritto al mantenimento.
Esso trova il suo fondamento sia a livello di normazione primaria (art. 315 bis, primo comma, c.c., art. 317 bis, primo comma, c.c., art 337 ter, secondo comma, c.c.) sia a livello costituzionale (art. 30 Cost.).
La legge, infatti, prevede la sussistenza di tale obbligo anche nel caso in cui i figli siano maggiorenni, ma non indipendenti economicamente (art. 337 septies c.c.).
La giurisprudenza di legittimità ha affermato che “ l'obbligo dei genitori di concorrere al mantenimento dei figli maggiorenni, secondo le regole dettate dagli art. 147 e 148 c.c. cessa a seguito del raggiungimento da parte di quest'ultimi, di una condizione di indipendenza economica” (Cass. sez.6-1, ord. n 17738 del 07.09.2015).
“Nel concetto di indipendenza economica la Corte di Cassazione ha ricondotto quanto occorre per soddisfare le primarie esigenze di vita, secondo nozione ricavabile dall'art. 36 della Cost., dunque in presenza della idoneità della retribuzione a consentire un'esistenza dignitosa” (Cass n 17183 /2020, Cass.
n. 407 del 2007).
La giurisprudenza di legittimità ha precisato che “l'obbligo di mantenimento non possa protarsi sine die
e che esso trovi il suo limite logico e naturale : allorquando i figli si siano già avviati ad un'effettiva attività lavorativa tale da consentir loro una concreta prospettiva d'indipendenza economica;
quando siano stati messi in condizioni di reperire un lavoro idoneo a procurar loro di che sopperire alle normali esigenze di vita;
od ancora quando abbiano ricevuto la possibilità di conseguire un titolo sufficiente ad esercitare un'attività lucrativa, pur se non abbiano inteso approfittarne;
o, comunque, quando abbiano raggiunto un'età tale da far presumere il raggiungimento della capacità di provvedere a se stessi;
infine, vi sono le ipotesi, che inducono alle medesime conclusioni, nelle quali il figlio si sia inserito in un diverso nucleo familiare o di vita comune, in tal modo interrompendo il legame e la dipendenza morali e materiali con la famiglia d'origine” ( Cass. 17183/2020).
Alla luce dei già indicati principi, il sig. ha dimostrato tramite prova documentale con Parte_1 estratto previdenziale INPS che il figlio ha raggiunto un'indipendenza economica. Persona_2 8 / 9
Dall'estratto depositato per la figlia si desume che questa abbia lavorato in un periodo Per_1 precedente alla separazione, ma valutate altre circostanze quali l'età (allo stato 40 anni) e il domicilio in un luogo diverso dalla casa familiare la stessa può ritenersi ormai autonoma.
Sulle ulteriori domande.
Quanto al venir meno dell'obbligo di contribuzione del canone di locazione, va chiarito che nulla può essere statuito dal Tribunale in questa sede e pertanto la stessa domanda va dichiarate inammissibile.
Allo stesso modo è inammissibile la richiesta di accertare il corretto adempimento scaturente dall'omologa di separazione da parte del ricorrente e per la resistente che ha omesso di versare il 50% delle spese straordinarie.
L'art. 40 c.p.c. stabilisce la possibilità del cumulo nello stesso processo di domande connesse soggette a riti diversi solo in presenza di ipotesi qualificate di connessione. In particolare, il comma 3 della richiamata norma disciplina la trattazione congiunta nei casi previsti dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 e prevede la trattazione con rito ordinario, salva l'applicazione del rito speciale in caso di controversia di lavoro o previdenziale. È pertanto esclusa la proposizione di domande connesse soggettivamente ex art. 33 o ai sensi degli artt. 103 e 104 c.p.c. e soggette a riti diversi;
ed è di conseguenza esclusa la possibilità di un sìmultaneus processus nell'ambito dell'azione di separazione/divorzio - soggetta al rito speciale - con quella scioglimento comunione, restituzione di beni, pagamento di somme o risarcimento del danno - soggette al rito ordinario, trattandosi di domande non legate dal vincolo della connessione, ma del tutto autonome e distinte dalla domanda principale (cfr. da ultimo in materia risarcitoria Cass. Sez. 1, Sentenza
n. 18870 del 08/09/2014).
Ne deriva che il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sulle statuizioni patrimoniali nei limiti delle richieste del mantenimento e non oltre, in assenza di accordo tra le parti.
In ogni caso, quanto all'obbligo di pagamento del canone di locazione, lo stesso viene sottoposto alle ordinarie regole di diritto privato in ordine all'intestazione del contratto che è tenuto al pagamento posto che in questa sede, in assenza di figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti, nulla va stabilito e previsto in ordine alla casa coniugale.
Spese straordinarie 9 / 9
Considerato che lo stesso ricorrente in ricorso indicava e successivamente dimostrava la piena indipendenza economica dei figli e tale obbligo di contribuzione non viene previsto. Per_1 Per_2
Tali considerazioni consentono al Tribunale di ritenere assorbita ogni altra questione e domanda.
Tenuto conto della non opposizione e dell'esito complessivo del giudizio, ricorrono giusti motivi per dichiarare tra le parti interamente compensate le spese del giudizio
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in SA RU (SA) l'11.9.1983 tra nato a [...] il [...] e nata a [...] Parte_1 Controparte_1
(SA) l'01.04.1965 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SA RU (SA) al
N.9, Parte II, Serie A, anno 1983;
- Dispone la cessazione dell'obbligo di mantenimento e di pagamento delle spese straordinarie a carico del sig. Parte_1
- Dichiara inammissibili le ulteriori domande;
- Compensa le spese di lite;
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autenticata a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SA RU per gli adempimenti di competenza;
Così deciso, in Lagonegro, in camera di consiglio del 17 luglio 2025
Il Presidente/ Giudice Relatore dott.ssa Antonella Tedesco