Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Trento, sez. I, sentenza 07/04/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Trento |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00053/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00160/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Trento
(Sezione Unica)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 160 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Vittoria Borghetti e Francesco Acerboni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Comune di Bretonico, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, ai sensi dell’art.41 del d.P.R. 1° febbraio 1973, n. 49 come da ultimo sostituito dall’art. 1 co. 1, del d.lgs. 15 maggio 2023, n. 64, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia, e con domicilio fisico ex lege in Trento, largo Porta Nuova n. 9, presso gli uffici della predetta Avvocatura;
nei confronti
del Comune di Ala, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- dell’ordinanza n. 63/2025 del 12 maggio 2025 emessa dal Comune di Brentonico avente ad oggetto “rimessa in pristino di pp.ff. 12997/4 – 3102/4 C.C. Brentonico” in relazione ad asserite opere realizzate sine titulo consistenti in “a) un edificio utilizzato quale garage pertinenziale all’abitazione b) un terrapieno a sostegno della costruzione di cui alla lettera a) contenuto da muri in calcestruzzo e sasso di altezza variabile”, notificata in data 12 maggio 2025;
- nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui per quanto di necessità i verbali di sopralluogo del 20 marzo 2025 (se esistente) e 2 aprile 2025, nonché della segnalazione del Comune di Ala acquisita in data 11.03.2025 al prot. 2234 del Comune di Brentonico, tutti non noti;
- in subordine
per la disapplicazione di tutte le norme di attuazione del PRG del Comune di Brentonico rilevanti nella presente fattispecie in esame, tra cui anche quelle indicate nel provvedimento impugnato (artt. 25,51, 55 e 58).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Bretonico, e viste le relative deduzioni difensive e la documentazione;
Vista la memoria depositata dalla parte ricorrente;
Vista la dichiarazione di rinuncia al ricorso;
Visti gli articoli 35, co. 2, lett. c), e 84 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice il consigliere MA PE all’udienza pubblica del giorno 2 aprile 2026; nessuno presente per le parti, come da verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
A. – Con il ricorso in esame – notificato e depositato il 14 novembre 2025, in riassunzione a seguito della proposizione del ricorso straordinario – l’odierna istante ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e, in particolare, l’ordinanza n. 63/2025 del 12 maggio 2025 del Comune di Brentonico avente ad oggetto la “rimessa in pristino di pp.ff. 12997/4 – 3102/4 C.C. Brentonico”.
Avverso tale provvedimento ha dedotto l’articolata censura di Violazione di legge. Violazione ed erronea interpretazione dedell’art. 129 comma 1 lett. a ) della L.P. n. 1/2008 nonché degli artt. 123,128, 129 e 134 della L.P. n. 1/2008 e ss.mm., nonché degli artt. 25, 51, 55 e 58 delle Norme di Attuazione del P.R.G. Violazione del Decreto Salva Casa “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica” sulle tolleranze costruttive (Legge 24 luglio 2024, n. 105, pubblicata in GU n. 175/2024 serie generale). Violazione dell’art. 86 ter della L.P. 2015 come modificato dalla Legge provinciale n. 3/2025. Difetto di istruttoria e di motivazione. Eccesso di potere per illogicità e contraddittorietà. Travisamento di fatto. Ingiustizia manifesta .
Ha, quindi, chiesto l’annullamento degli atti impugnati e, in via subordinata, la disapplicazione delle norme di attuazione del PRG, con vittoria di spese.
B. – Si è costituito in giudizio, con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato, il Comune di Bretonico, il quale ha depositato documentazione e, con memoria in vista della trattazione del merito, ha chiesto il rigetto del ricorso in quanto infondato, con vittoria di spese.
C. – La ricorrente, con memoria conclusiva, ha insistito per l’accoglimento del ricorso.
Quindi, con nota depositata in data 11 marzo 2026, ha dichiarato di rinunciare al ricorso, con richiesta di compensazione delle spese di giudizio e adesione del difensore del Comune, che ha sottoscritto la suddetta dichiarazione anche con riguardo alla compensazione delle spese.
D. – All’udienza pubblica del giorno 2 aprile 2026, nessuno presente per le parti costituite come da verbale, la causa è stata posta in decisione.
E. – Tenuto conto di quanto precede ed ai sensi dell’articolo 84, co. 1, cod. proc. amm., secondo il quale “ La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall’avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata dal relativo verbale ”, al Collegio non resta che dichiarare, ex art. 35, co. 2, lett. c), cod. proc. amm., l’estinzione del giudizio per rinuncia, con compensazione delle spese di lite in ragione dell’accordo intervenuto in tal senso tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, dichiara l’estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Trento nella camera di consiglio del giorno 2 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
DR NA, Presidente
MA PE, Consigliere, Estensore
Cecilia Ambrosi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA PE | DR NA |
IL SEGRETARIO