TRIB
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 10/12/2025, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova Sezione del Lavoro in persona del dott. Francesca Maria Parodi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da
Parte_1
rappresentata e difesa in virtù di procura conferita in calce al ricorso dall'Avv. Paolo Galli (CF presso e nel cui studio in Genova, Via Carducci 3/6C.F. 1
è elettivamente domiciliata. S'indicano ai fini delle comunicazioni e notificazioni i seguenti recapiti: quale numero fax 010/588372 e quale indirizzo pec Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
elettivamente domiciliato in Genova, Piazza della Vittoria 6 rosso presso l'Avvocatura distrettuale Inps, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Pietro
Capurso PEC: (c.f.: C.F._2
NZ LI (c.f. t), dall'avv. Email_2
), dall'avv. Lilia Bonicioli (c.f.: C.F. 3 C.F._4 e و
dall'avv. Christian Lo Scalzo (c.f.:
), in virtù di mandato C.F._5 generale alle liti del 23 gennaio 2023 a rogito del dott. Persona_1 Notaio in
Fiumicino
OGG: reddito di cittadinanza
Conclusioni come da rispettivi atti
MOTIVAZIONE Con ricorso depositato il 27.9.2024 Parte_1
conveniva in giudizio CP_1, allegando:
• di aver percepito, previa presentazione di domanda amministrativa in data 19.3.2019, il reddito di cittadinanza nel periodo da aprile 2019 al settembre 2020;
di aver presentato nuova domanda in data 19.11.2020 e di aver ottenuto la medesima prestazione anche per il periodo successivo al dicembre 2020;
• di aver ricevuto comunicazione CP_1 del 31.3.2023 con richiesta di restituzione delle somme inerenti al primo periodo sull'assunto della asserita mancanza del requisito della residenza ultradecennale;
• di aver quindi ricevuto successivo provvedimento datato 5 giugno 2023 con cui l' CP_1 comunicava la revoca del beneficio anche per il secondo periodo sulla base della medesima motivazione;
• di aver quindi ricevuto complessivamente la richiesta di restituzione all' CP_1 della somma di euro 3.860,64.
Contestando i presupposti della revoca della prestazione, si offriva di provare che ella, coniugata con cittadino italiano, aveva acquistato la cittadinanza italiana, aveva risieduto in Italia stabilmente ed in via continuativa quantomeno dal 24 maggio 2009, depositando certificazioni anagrafiche e di residenza.
Rilevava essa stessa come con riferimento al primo periodo - quello ottenuto a seguito di domanda amministrativa del 19 marzo 2019 la domanda amministrativa risultava presentata due mesi prima del compimento del decimo anno, periodo del tutto trascurabile, mentre tale requisito era senz'altro perfezionato con riferimento al secondo periodo per il quale la domanda era datata 5 giugno 2023.
Chiedeva quindi l'annullamento e o la revoca dei provvedimenti di indebito con cui l' CP_1 chiedeva la restituzione delle prestazioni riconosciute alla ricorrente, avendo la ricorrente diritto a percepire il reddito di cittadinanza
L CP 1 resisteva in giudizio, rilevando la manca del requisito della permanenza ultradecennale, richiamando la sentenza della Corte cost 19 del
2022 pronunciatasi in senso favorevole alla legittimità del requisito per il riconoscimento del reddito di cittadinanza di lunga e stabile permanenza sul territorio italiano richiesto dall'art 2 dl DL n. 4 del 2019.
Sulla base di tali difese, disposta integrazione documentale atta a comprovare la sussistenza dei requisiti allegati e documentati in via amministrativa, la causa può ora venire decisa.
Orbene, l'art 2 del decreto legge del 28 gennaio 2019 n. 4 conv in modificazioni dalla legge 26/2019 prevede che: 66Il Reddito di cittadinanza e' riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente (3):
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (4) ;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo (5)";
La norma prevede poi quali sino i requisiti reddituali che il titolare ed il suo nucleo familiare devono possedere, mentre il successivo art 7 del medesimo dl 4/2019 dispone l'immeditata revoca della prestazione in caso di non corrispondenza al vero delle dichiarazioni ed informazioni.
Nel caso di specie sussistono due indebiti.
In relazione al primo periodo la stessa ricorrente ammette di aver presentato la domanda amministrativa due mesi prima del compimento del requisito della permanenza stabile e continuativa per oltre dieci anni nel territorio. italiano. Tale requisito ha superato il vaglio di legittimità costituzionale con sentenza della Corte Cost 19/2022, la quale, esaminando la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, che, fra i diversi requisiti necessari per l'ottenimento del reddito di cittadinanza (di seguito, anche: Rdc), richiede agli stranieri il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo». ha ritenuto che " Il reddito di cittadinanza, invece, «non ha natura 66
meramente assistenziale, proprio perché accompagnato da un percorso formativo e d'inclusione che comporta precisi obblighi, il cui mancato rispetto determina, in varie forme, l'espulsione dal percorso medesimo». La Corte ha ritenuto infatti che la prestazione "persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale. A tale sua prevalente connotazione si collegano coerentemente la temporaneità della prestazione e il suo carattere condizionale, cioè la necessità che ad essa si accompagnino precisi impegni dei destinatari", sicché il requisito dello stabile collegamento ultradecennale è apparso del tutto coerente con le finalità perseguite dall' CP_1
Ne consegue che, con riferimento al primo periodo di indebito, mancando il requisito della permanenza ultradecennale al momento della presentazione della domanda, la prestazione non era dovuta e pertanto la revoca del beneficio è legittima al pari della richiesta di restituzione delle somme indebitamente erogate.
Con riferimento invece al secondo periodo, il requisito della ultra decennalità era sussistente al momento della presentazione della domanda amministrativa e, a maggior ragione della quinquennalità oggi richiesta a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale della norma a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale 12 febbraio - 20 marzo 2025, n.
31, la quale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere per almeno 5 anni»>". Dalle certificazioni in atti risulta infatti che la ricorrente è stata stabilmente residente in Italia ( Comune di Alba) dal 24 maggio 2009 e quindi al momento della presentazione della domanda del 19 novembre 2020 il requisito era perfettamente compiuto.
Sussistono inoltre tutti i requisiti reddituali come comprovato dal deposito del modello ISEE per l'anno 2019 da cui risulta un indicatore ISEE pari a Euro 7.605,20 e l'assenza di cespito o redditi diversi da quelli presenti nella dichiarazione, per l'ammontare complessivo indicato. La pretesa restitutoria dell' CP_1 di cui alla comunicazione datata 31 marzo
203 e ricevuta il 14 aprile 2023 è pertanto illegittima, avendo la ricorrente diritto alla percezione del reddito di cittadinanza erogato.
Il Giudice
definendo il giudizio,
1. dichiara il diritto della ricorrente a percepire il reddito di cittadinanza con decorrenza da dicembre 2020 come da domanda amministrativa del 19 novembre 2020;
2. dichiara pertanto che nulla è dovuto all' CP_1 in relazione all'Indebito comunicato alla ricorrente con missiva del 31 marzo 2023 e ricevuta il 14 aprile 2023;
3. respinge per il resto;
4. compensa per metà le spese di lite;
5. condanna l' CP_1 a rifondere la ricorrente della frazione residua di spese che si liquida in euro 1.650,00, oltre spese generali, oltre IVA e
CPA con distrazione in favore del difensore antistatario.
Genova, 10 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Maria PARODI
ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Il Giudice Monocratico di Genova Sezione del Lavoro in persona del dott. Francesca Maria Parodi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa promossa da
Parte_1
rappresentata e difesa in virtù di procura conferita in calce al ricorso dall'Avv. Paolo Galli (CF presso e nel cui studio in Genova, Via Carducci 3/6C.F. 1
è elettivamente domiciliata. S'indicano ai fini delle comunicazioni e notificazioni i seguenti recapiti: quale numero fax 010/588372 e quale indirizzo pec Email_1
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
elettivamente domiciliato in Genova, Piazza della Vittoria 6 rosso presso l'Avvocatura distrettuale Inps, rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dall'avv. Pietro
Capurso PEC: (c.f.: C.F._2
NZ LI (c.f. t), dall'avv. Email_2
), dall'avv. Lilia Bonicioli (c.f.: C.F. 3 C.F._4 e و
dall'avv. Christian Lo Scalzo (c.f.:
), in virtù di mandato C.F._5 generale alle liti del 23 gennaio 2023 a rogito del dott. Persona_1 Notaio in
Fiumicino
OGG: reddito di cittadinanza
Conclusioni come da rispettivi atti
MOTIVAZIONE Con ricorso depositato il 27.9.2024 Parte_1
conveniva in giudizio CP_1, allegando:
• di aver percepito, previa presentazione di domanda amministrativa in data 19.3.2019, il reddito di cittadinanza nel periodo da aprile 2019 al settembre 2020;
di aver presentato nuova domanda in data 19.11.2020 e di aver ottenuto la medesima prestazione anche per il periodo successivo al dicembre 2020;
• di aver ricevuto comunicazione CP_1 del 31.3.2023 con richiesta di restituzione delle somme inerenti al primo periodo sull'assunto della asserita mancanza del requisito della residenza ultradecennale;
• di aver quindi ricevuto successivo provvedimento datato 5 giugno 2023 con cui l' CP_1 comunicava la revoca del beneficio anche per il secondo periodo sulla base della medesima motivazione;
• di aver quindi ricevuto complessivamente la richiesta di restituzione all' CP_1 della somma di euro 3.860,64.
Contestando i presupposti della revoca della prestazione, si offriva di provare che ella, coniugata con cittadino italiano, aveva acquistato la cittadinanza italiana, aveva risieduto in Italia stabilmente ed in via continuativa quantomeno dal 24 maggio 2009, depositando certificazioni anagrafiche e di residenza.
Rilevava essa stessa come con riferimento al primo periodo - quello ottenuto a seguito di domanda amministrativa del 19 marzo 2019 la domanda amministrativa risultava presentata due mesi prima del compimento del decimo anno, periodo del tutto trascurabile, mentre tale requisito era senz'altro perfezionato con riferimento al secondo periodo per il quale la domanda era datata 5 giugno 2023.
Chiedeva quindi l'annullamento e o la revoca dei provvedimenti di indebito con cui l' CP_1 chiedeva la restituzione delle prestazioni riconosciute alla ricorrente, avendo la ricorrente diritto a percepire il reddito di cittadinanza
L CP 1 resisteva in giudizio, rilevando la manca del requisito della permanenza ultradecennale, richiamando la sentenza della Corte cost 19 del
2022 pronunciatasi in senso favorevole alla legittimità del requisito per il riconoscimento del reddito di cittadinanza di lunga e stabile permanenza sul territorio italiano richiesto dall'art 2 dl DL n. 4 del 2019.
Sulla base di tali difese, disposta integrazione documentale atta a comprovare la sussistenza dei requisiti allegati e documentati in via amministrativa, la causa può ora venire decisa.
Orbene, l'art 2 del decreto legge del 28 gennaio 2019 n. 4 conv in modificazioni dalla legge 26/2019 prevede che: 66Il Reddito di cittadinanza e' riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente (3):
1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (4) ;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo (5)";
La norma prevede poi quali sino i requisiti reddituali che il titolare ed il suo nucleo familiare devono possedere, mentre il successivo art 7 del medesimo dl 4/2019 dispone l'immeditata revoca della prestazione in caso di non corrispondenza al vero delle dichiarazioni ed informazioni.
Nel caso di specie sussistono due indebiti.
In relazione al primo periodo la stessa ricorrente ammette di aver presentato la domanda amministrativa due mesi prima del compimento del requisito della permanenza stabile e continuativa per oltre dieci anni nel territorio. italiano. Tale requisito ha superato il vaglio di legittimità costituzionale con sentenza della Corte Cost 19/2022, la quale, esaminando la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 1), del decreto-legge
28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, nella legge 28 marzo 2019, n. 26, che, fra i diversi requisiti necessari per l'ottenimento del reddito di cittadinanza (di seguito, anche: Rdc), richiede agli stranieri il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo». ha ritenuto che " Il reddito di cittadinanza, invece, «non ha natura 66
meramente assistenziale, proprio perché accompagnato da un percorso formativo e d'inclusione che comporta precisi obblighi, il cui mancato rispetto determina, in varie forme, l'espulsione dal percorso medesimo». La Corte ha ritenuto infatti che la prestazione "persegue diversi e più articolati obiettivi di politica attiva del lavoro e di integrazione sociale. A tale sua prevalente connotazione si collegano coerentemente la temporaneità della prestazione e il suo carattere condizionale, cioè la necessità che ad essa si accompagnino precisi impegni dei destinatari", sicché il requisito dello stabile collegamento ultradecennale è apparso del tutto coerente con le finalità perseguite dall' CP_1
Ne consegue che, con riferimento al primo periodo di indebito, mancando il requisito della permanenza ultradecennale al momento della presentazione della domanda, la prestazione non era dovuta e pertanto la revoca del beneficio è legittima al pari della richiesta di restituzione delle somme indebitamente erogate.
Con riferimento invece al secondo periodo, il requisito della ultra decennalità era sussistente al momento della presentazione della domanda amministrativa e, a maggior ragione della quinquennalità oggi richiesta a seguito della pronuncia di illegittimità costituzionale della norma a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale 12 febbraio - 20 marzo 2025, n.
31, la quale ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia «per almeno 10 anni», anziché prevedere per almeno 5 anni»>". Dalle certificazioni in atti risulta infatti che la ricorrente è stata stabilmente residente in Italia ( Comune di Alba) dal 24 maggio 2009 e quindi al momento della presentazione della domanda del 19 novembre 2020 il requisito era perfettamente compiuto.
Sussistono inoltre tutti i requisiti reddituali come comprovato dal deposito del modello ISEE per l'anno 2019 da cui risulta un indicatore ISEE pari a Euro 7.605,20 e l'assenza di cespito o redditi diversi da quelli presenti nella dichiarazione, per l'ammontare complessivo indicato. La pretesa restitutoria dell' CP_1 di cui alla comunicazione datata 31 marzo
203 e ricevuta il 14 aprile 2023 è pertanto illegittima, avendo la ricorrente diritto alla percezione del reddito di cittadinanza erogato.
Il Giudice
definendo il giudizio,
1. dichiara il diritto della ricorrente a percepire il reddito di cittadinanza con decorrenza da dicembre 2020 come da domanda amministrativa del 19 novembre 2020;
2. dichiara pertanto che nulla è dovuto all' CP_1 in relazione all'Indebito comunicato alla ricorrente con missiva del 31 marzo 2023 e ricevuta il 14 aprile 2023;
3. respinge per il resto;
4. compensa per metà le spese di lite;
5. condanna l' CP_1 a rifondere la ricorrente della frazione residua di spese che si liquida in euro 1.650,00, oltre spese generali, oltre IVA e
CPA con distrazione in favore del difensore antistatario.
Genova, 10 dicembre 2025
IL GIUDICE
Dott.ssa Francesca Maria PARODI