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Sentenza 17 luglio 2024
Sentenza 17 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 17/07/2024, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2024 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Frosinone Sezione Civile
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Paolo Sordi Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 1562/23 R.G.
PROMOSSA DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Piemonte Gianluca giusta Parte_1 procura speciale allegata al ricorso introduttivo
ATTRICE
NEI CONFRONTI DI
P.M. in sede
CONVENUTO
Conclusioni: come in note ex art. 127-ter c.p.c. del 2/5/24.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6/9/23 ha adito questo Tribunale Parte_1 sostenendo di avere manifestato fin dalla sua infanzia una propria natura psicologica e comportamentale tipicamente maschile, pur essendo un individuo di sesso biologico femminile. Tale proprio vissuto si è tra l'altro estrinsecato nell'avere scelto per sé il nome d'elezione “ , col quale è ormai da tempo Per_1 conosciuta ed identificata nei suoi vari contesti sociali, e ciò le ha comportato sofferenza e problemi nell'integrazione sociale in ragione del contrasto tra la propria soggettiva identità sessuale maschile e la sua esteriorità femminile. Il tutto ha trovato riscontro nell'attenta osservazione clinica effettuata su di lei da parte di esperti dell'Ospedale San Camillo-Forlanini di Roma. L'analisi psico- sessuale svolta da tali esperti ha dimostrato la sua condizione di portatrice di incongruenza di genere. Essa attrice ha quindi iniziato ad assumere una terapia
1 ormonale virilizzante prescrittale dall'endocrinologo del Policlinico Umberto I di
Roma, e in seguito a ciò il suo aspetto esteriore maschile si è accentuato. Essa attrice intende dunque porre fine alla predetta frustrante sua condizione, chiedendo l'autorizzazione ad effettuare un intervento chirurgico per il cambio del suo sesso e, fin d'ora, l'emanazione dell'ordine di rettificazione del suo sesso da femminile a maschile e del suo nome da “ ” a . Ha concluso Parte_1 Per_1 chiedendo l'accoglimento delle predette due sue domande giudiziali.
Con decreto del 6/9/23 il Giudice rel. ha dato le disposizioni per l'instaurazione del contraddittorio nei confronti del Pubblico Ministero.
Il P.M. in sede non ha depositato scritti difensivi né è comparso alla prima udienza del 5/12/23 e il G.rel. ha accertato la ritualità della comunicazione nei suoi confronti ( effettuata il 13/9/23 ), ciò che è sufficiente per integrare il presupposto normativo della partecipazione del P.M. al presente giudizio ( art. 31, co. 3, D.Lgs. 150 dell'1/9/11 ). Nel corso di tale udienza l'attrice ha tra l'altro confermato anche personalmente le predette domande giudiziali come approdo conclusivo del suo convinto e ponderato percorso verso l'obiettivo del mutamento del suo sesso da femminile a maschile. Il Giudice rel. ha disposto un'integrazione documentale probatoria, cui l'attrice ha dato seguito con deposito effettuato in data 7/2/24. Il Giudice rel. quindi, con provvedimento del 10/5/24, disponeva la trattazione scritta in relazione alla precisazione delle conclusioni e, dopo il deposito da parte dell'attrice di correlative note ex art. 127-ter c.p.c. in data
2/5/24, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione di termini per scritti difensivi conclusivi.
La domanda giudiziale dell'attrice è fondata.
Va rilevata in via preliminare la competenza territoriale di questo Tribunale
( questione soggetta a verifica d'ufficio, trattandosi di competenza funzionale ed inderogabile in ragione della partecipazione del P.M. al presente giudizio ), posto che l'attrice è residente in AL ( FR ) e dunque in un luogo ricompreso nel circondario di questo Tribunale ( art. 31 cit., co. 2 ).
Ancora in via preliminare va rilevata la sussistenza del presupposto processuale di cui al già cit. art. 31, co. 3, posto che l'attrice ha dichiarato in udienza di essere di stato libero e di non avere figli: siffatte circostanze di fatto, in difetto di contrarie risultanze probatorie, vanno ritenute provate.
2 Le ampie, univoche e convergenti risultanze documentali in atti, provenienti da rinomate strutture ospedaliere pubbliche rendono palese che sia la rettificazione del sesso – da femminile a maschile – sia il correlativo futuro eventuale trattamento chirurgico corrispondono all'interesse fisico e morale dell'attrice, e che nella specie ne sussistono tutti i presupposti di legge senza che debba procedersi ad alcuna ulteriore istruzione probatoria ( che sarebbe del tutto ultronea ). E' noto invero che è ormai consolidato, e condivisibile, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.” ( così Cass. 15138 del 20/7/15; cfr. anche la sentenza della
Corte Costituzionale 221 del 5/11/15, di rigetto di questione di legittimità costituzionale e come tale non vincolante ma comunque costituente un autorevole precedente giurisprudenziale ).
Va sottolineato inoltre per un verso che nella relazione psicologica del San
Camillo-Forlanini in data 22/1/24 ( doc. 8 ) viene dato conto del fatto che il trattamento chirurgico di cui è qui chiesta l'autorizzazione rappresenta, unitamente alla rettificazione anagrafica, un percorso adeguato per un soddisfacente riequilibrio psicofisico dell'attrice, tanto che “si ritiene necessario e urgente” che la medesima ottenga “contemporaneamente sia il cambio anagrafico sia l'autorizzazione a potersi sottoporre agli interventi chirurgici”, e per altro verso che dalle risultanze complessive e coordinate di tale relazione e di quella dell'endocrinologo in data 11/12/23 ( doc. 7 ) si desume altresì la compiutezza e serietà del percorso intrapreso da tempo dall'attrice per l'acquisizione della sua desiderata nuova identità di genere ( maschile ) rispetto a quella anagrafica attuale ( femminile ), già da essa spesa ormai da tempo con soddisfazione nelle sue relazioni sociali e che potrà essere completata dal futuro eventuale trattamento chirurgico, giusta quanto peraltro dall'attrice stessa convintamente dichiarato in udienza.
Entrambe le domande giudiziali proposte dall'attrice, in definitiva, vanno accolte.
3 Non v'è luogo a provvedere, infine, sulla regolamentazione delle spese del presente giudizio, in quanto nello stesso non v'è stata contrapposizione di parti private e quindi non è ipotizzabile neppure in tesi una questione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda giudiziale proposta da con Parte_1 ricorso depositato il 6/9/23 e notificato al P.M. presso questo Tribunale in data
13/9/23, così provvede:
a) accoglie la domanda giudiziale dell'attrice di rettificazione di attribuzione di sesso di essa , nata ad [...] ( FR ) il 9/1/03, nel senso di Parte_1 rettificarne il sesso femminile enunciato nel suo atto di nascita in sesso maschile,
e per l'effetto ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fumone ( FR ) di effettuare tale rettificazione nel relativo registro, dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza, in relazione all'atto di nascita n. 2, Parte I, Serie A, dell'anno 2003 del Comune di Fumone, modificandone altresì il nome da
“ ” a “ ; Parte_1 Per_1
b) manda alla cancelleria di trasmettere la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fumone;
c) autorizza – e quindi , laddove nelle more Parte_1 Persona_2 la presente sentenza sia divenuta irrevocabile – a sottoporsi a trattamento chirurgico per l'adeguamento dei suoi attuali caratteri sessuali femminili a quelli maschili;
d) n.l.p. sulla regolamentazione delle spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Frosinone, il 16/7/24.
Il Presidente
( dr. Paolo Sordi )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
4
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, così composto: dr. Paolo Sordi Presidente dr. Fabrizio Fanfarillo Giudice rel. ed est. dr.ssa Simona Di Nicola Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 1562/23 R.G.
PROMOSSA DA
, rappresentata e difesa dall'avv. Piemonte Gianluca giusta Parte_1 procura speciale allegata al ricorso introduttivo
ATTRICE
NEI CONFRONTI DI
P.M. in sede
CONVENUTO
Conclusioni: come in note ex art. 127-ter c.p.c. del 2/5/24.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 6/9/23 ha adito questo Tribunale Parte_1 sostenendo di avere manifestato fin dalla sua infanzia una propria natura psicologica e comportamentale tipicamente maschile, pur essendo un individuo di sesso biologico femminile. Tale proprio vissuto si è tra l'altro estrinsecato nell'avere scelto per sé il nome d'elezione “ , col quale è ormai da tempo Per_1 conosciuta ed identificata nei suoi vari contesti sociali, e ciò le ha comportato sofferenza e problemi nell'integrazione sociale in ragione del contrasto tra la propria soggettiva identità sessuale maschile e la sua esteriorità femminile. Il tutto ha trovato riscontro nell'attenta osservazione clinica effettuata su di lei da parte di esperti dell'Ospedale San Camillo-Forlanini di Roma. L'analisi psico- sessuale svolta da tali esperti ha dimostrato la sua condizione di portatrice di incongruenza di genere. Essa attrice ha quindi iniziato ad assumere una terapia
1 ormonale virilizzante prescrittale dall'endocrinologo del Policlinico Umberto I di
Roma, e in seguito a ciò il suo aspetto esteriore maschile si è accentuato. Essa attrice intende dunque porre fine alla predetta frustrante sua condizione, chiedendo l'autorizzazione ad effettuare un intervento chirurgico per il cambio del suo sesso e, fin d'ora, l'emanazione dell'ordine di rettificazione del suo sesso da femminile a maschile e del suo nome da “ ” a . Ha concluso Parte_1 Per_1 chiedendo l'accoglimento delle predette due sue domande giudiziali.
Con decreto del 6/9/23 il Giudice rel. ha dato le disposizioni per l'instaurazione del contraddittorio nei confronti del Pubblico Ministero.
Il P.M. in sede non ha depositato scritti difensivi né è comparso alla prima udienza del 5/12/23 e il G.rel. ha accertato la ritualità della comunicazione nei suoi confronti ( effettuata il 13/9/23 ), ciò che è sufficiente per integrare il presupposto normativo della partecipazione del P.M. al presente giudizio ( art. 31, co. 3, D.Lgs. 150 dell'1/9/11 ). Nel corso di tale udienza l'attrice ha tra l'altro confermato anche personalmente le predette domande giudiziali come approdo conclusivo del suo convinto e ponderato percorso verso l'obiettivo del mutamento del suo sesso da femminile a maschile. Il Giudice rel. ha disposto un'integrazione documentale probatoria, cui l'attrice ha dato seguito con deposito effettuato in data 7/2/24. Il Giudice rel. quindi, con provvedimento del 10/5/24, disponeva la trattazione scritta in relazione alla precisazione delle conclusioni e, dopo il deposito da parte dell'attrice di correlative note ex art. 127-ter c.p.c. in data
2/5/24, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione, con assegnazione di termini per scritti difensivi conclusivi.
La domanda giudiziale dell'attrice è fondata.
Va rilevata in via preliminare la competenza territoriale di questo Tribunale
( questione soggetta a verifica d'ufficio, trattandosi di competenza funzionale ed inderogabile in ragione della partecipazione del P.M. al presente giudizio ), posto che l'attrice è residente in AL ( FR ) e dunque in un luogo ricompreso nel circondario di questo Tribunale ( art. 31 cit., co. 2 ).
Ancora in via preliminare va rilevata la sussistenza del presupposto processuale di cui al già cit. art. 31, co. 3, posto che l'attrice ha dichiarato in udienza di essere di stato libero e di non avere figli: siffatte circostanze di fatto, in difetto di contrarie risultanze probatorie, vanno ritenute provate.
2 Le ampie, univoche e convergenti risultanze documentali in atti, provenienti da rinomate strutture ospedaliere pubbliche rendono palese che sia la rettificazione del sesso – da femminile a maschile – sia il correlativo futuro eventuale trattamento chirurgico corrispondono all'interesse fisico e morale dell'attrice, e che nella specie ne sussistono tutti i presupposti di legge senza che debba procedersi ad alcuna ulteriore istruzione probatoria ( che sarebbe del tutto ultronea ). E' noto invero che è ormai consolidato, e condivisibile, l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “Alla stregua di un'interpretazione costituzionalmente orientata, e conforme alla giurisprudenza della CEDU, dell'art. 1 della l. n. 164 del 1982, nonché del successivo art. 3 della medesima legge, attualmente confluito nell'art. 31, comma 4, del d.lgs. n. 150 del 2011, per ottenere la rettificazione del sesso nei registri dello stato civile deve ritenersi non obbligatorio l'intervento chirurgico demolitorio e/o modificativo dei caratteri sessuali anatomici primari. Invero, l'acquisizione di una nuova identità di genere può essere il frutto di un processo individuale che non ne postula la necessità, purché la serietà ed univocità del percorso scelto e la compiutezza dell'approdo finale sia oggetto, ove necessario, di accertamento tecnico in sede giudiziale.” ( così Cass. 15138 del 20/7/15; cfr. anche la sentenza della
Corte Costituzionale 221 del 5/11/15, di rigetto di questione di legittimità costituzionale e come tale non vincolante ma comunque costituente un autorevole precedente giurisprudenziale ).
Va sottolineato inoltre per un verso che nella relazione psicologica del San
Camillo-Forlanini in data 22/1/24 ( doc. 8 ) viene dato conto del fatto che il trattamento chirurgico di cui è qui chiesta l'autorizzazione rappresenta, unitamente alla rettificazione anagrafica, un percorso adeguato per un soddisfacente riequilibrio psicofisico dell'attrice, tanto che “si ritiene necessario e urgente” che la medesima ottenga “contemporaneamente sia il cambio anagrafico sia l'autorizzazione a potersi sottoporre agli interventi chirurgici”, e per altro verso che dalle risultanze complessive e coordinate di tale relazione e di quella dell'endocrinologo in data 11/12/23 ( doc. 7 ) si desume altresì la compiutezza e serietà del percorso intrapreso da tempo dall'attrice per l'acquisizione della sua desiderata nuova identità di genere ( maschile ) rispetto a quella anagrafica attuale ( femminile ), già da essa spesa ormai da tempo con soddisfazione nelle sue relazioni sociali e che potrà essere completata dal futuro eventuale trattamento chirurgico, giusta quanto peraltro dall'attrice stessa convintamente dichiarato in udienza.
Entrambe le domande giudiziali proposte dall'attrice, in definitiva, vanno accolte.
3 Non v'è luogo a provvedere, infine, sulla regolamentazione delle spese del presente giudizio, in quanto nello stesso non v'è stata contrapposizione di parti private e quindi non è ipotizzabile neppure in tesi una questione di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Frosinone in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda giudiziale proposta da con Parte_1 ricorso depositato il 6/9/23 e notificato al P.M. presso questo Tribunale in data
13/9/23, così provvede:
a) accoglie la domanda giudiziale dell'attrice di rettificazione di attribuzione di sesso di essa , nata ad [...] ( FR ) il 9/1/03, nel senso di Parte_1 rettificarne il sesso femminile enunciato nel suo atto di nascita in sesso maschile,
e per l'effetto ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fumone ( FR ) di effettuare tale rettificazione nel relativo registro, dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza, in relazione all'atto di nascita n. 2, Parte I, Serie A, dell'anno 2003 del Comune di Fumone, modificandone altresì il nome da
“ ” a “ ; Parte_1 Per_1
b) manda alla cancelleria di trasmettere la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Fumone;
c) autorizza – e quindi , laddove nelle more Parte_1 Persona_2 la presente sentenza sia divenuta irrevocabile – a sottoporsi a trattamento chirurgico per l'adeguamento dei suoi attuali caratteri sessuali femminili a quelli maschili;
d) n.l.p. sulla regolamentazione delle spese di lite del presente giudizio.
Così deciso in Frosinone, il 16/7/24.
Il Presidente
( dr. Paolo Sordi )
Il Giudice est.
( dr. Fabrizio Fanfarillo )
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