Decreto cautelare 4 novembre 2021
Ordinanza cautelare 17 novembre 2021
Ordinanza collegiale 10 febbraio 2023
Sentenza 6 novembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4B, sentenza 06/11/2023, n. 16352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16352 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 06/11/2023
N. 16352/2023 REG.PROV.COLL.
N. 10797/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10797 del 2021, proposto da
MA ND, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Figliuzzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regione Puglia - Ufficio VI Ambito Territoriale per la Provincia di Lecce, Ufficio Scolastico Regionale Puglia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell’Università e della Ricerca, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa adozione di misure cautelari
- del Decreto Ministro dell'Istruzione n. 242 del 30 luglio 2021, nella parte in cui (art. 2, comma 1, e art. 4 comma 1) non consente l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle G.P.S., anche a tutti coloro che hanno conseguito il titolo di Specializzazione sul Sostegno all'estero, attualmente in corso di riconoscimento;
- della Circolare Min. Istruzione sulle supplenze 6 agosto 2021 prot. n. 25089, parimenti nella parte in cui (pag.7) non precisa che possono presentare domanda di inserimento con riserva nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;
- del Decreto Ministro dell'Istruzione n. 51 del 3 marzo 2021 nella parte in cui (art. 1, comma 1 e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero, in corso di riconoscimento;
- della nota del M.I. n. 1219 del 10.08.2021 emessa dal Segretariato Generale del Ministero dell'Istruzione nella parte in cui (art. 1, comma 1, e art. 2, comma 1) non precisa che nella riapertura dei termini per l'inserimento negli elenchi aggiuntivi delle GPS, possono partecipare anche tutti coloro che hanno conseguito il titolo di specializzazione all'estero in corso di riconoscimento;
- della Comunicazione di esclusione emessa dall'A.T. di Lecce in data 18.08.2021, prot. n. 12020;
- dei singoli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) emanate dall'Ufficio scolastico di Lecce;
- di tutti gli atti e i provvedimenti presupposti, connessi e/o collegati con i provvedimenti impugnati, emessi nell'ambito del procedimento ministeriale di riconoscimento della Professionalità Docente conseguita all'estero, e conseguenti;
nonché, per l’accertamento
- del diritto della ricorrente all'inserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle Graduatorie Provinciali delle Supplenze per l'Anno Scolastico 2021/2022 in attuazione dell'art. 7, comma 4, lettera e) dell'Ordinanza Ministeriale n. 60/2020, su posti comuni e di sostegno, mediante l'inserimento dei titoli di abilitazione all'insegnamento e di specializzazione sul sostegno conseguiti all'estero, in corso di riconoscimento”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 ottobre 2023 il dott. Luca De Gennaro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’odierna deducente, in possesso di laurea conseguita in Italia, ha ottenuto, all’estero, un titolo di specializzazione sul sostegno e ha presentato - secondo quanto dichiarato e non contestato dalla parte resistente - domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali delle supplenze per la provincia di Lecce per l’anno scolastico 2021/2022, relativamente al sostegno ADMM-ADSS.
L’amministrazione con il suindicato provvedimento del 18.8.2021 l’ha depennata dalle graduatorie provinciali - GPS, sulla base della considerazione che la medesima non risulta in possesso del titolo di abilitazione per le classi di concorso ADAA, ADEE, ADMM, ADSS.
Con il presente ricorso viene impugnato il mancato inserimento in graduatoria per plurime violazioni di legge.
Si è costituita l’amministrazione scolastica con comparsa di stile dell’Avvocatura dello Stato, allegando documentazione proveniente dall’amministrazione stessa.
Con ordinanza n. 6491/2021, riformata in appello, questo Tribunale ha rigettato la domanda cautelare ravvisando un difetto di notifica ai controinteressati.
Con ordinanza n. 2359/2023 è stata quindi disposta l’integrazione della notifica ai controinteressati, autorizzandone l’espletamento tramite pubblici proclami.
All’udienza pubblica del 17 ottobre 2023 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
Il ricorso è fondato nei termini che seguono.
Va in primo luogo evidenziata la mancanza di chiarezza della motivazione su cui poggia l’esclusione posto che la nota impugnata non concretizza una perspicua esplicazione delle specifiche ragioni di estromissione; né tale nota può comportare il respingimento ipso iure delle domande di riconoscimento del titolo estero, presentate a suo tempo dai ricorrenti stessi, in quanto l’esame del titolo prevede una effettiva comparazione dei percorsi formativi e professionali intrapresi, secondo l’orientamento espresso dall’Adunanza Plenaria (cfr. n. 22/2022 a cui si rinvia).
Ferma l’insufficienza della motivazione, in linea con la conforme e consolidata giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. ex multis n. 10411/2021, 1908/2022), il Collegio ribadisce che l’iscrizione agli elenchi aggiuntivi riferiti alle graduatorie provinciali per le supplenze va ammessa, anche con riserva di accertamento del titolo, per coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021 e che abbiano presentata domanda di riconoscimento, circostanze nell’odierna controversia entrambe incontestate.
Rileva al riguardo il Collegio, nell’inquadrare la disciplina di riferimento, che:
- l’ordinanza ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020 recante la disciplina per le “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, prevede testualmente all’art. 7, comma 4 lett. e) che “i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l’esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all’estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente entro il termine per la presentazione dell’istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo”;
- il successivo decreto ministeriale n. 51 del 3 marzo 2021, adottato in applicazione dell’art. 10 dell’O.M. n. 60 del 2020, ha disciplinato l’istituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze di prima fascia e alle correlate graduatorie di istituto di cui alla ridetta ordinanza, nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze e delle correlate graduatorie di istituto, all'atto della quale cessano di espletare ogni effetto;
- l’art. 1 del richiamato D.M. 51 del 2021 ha testualmente previsto che “Nelle more della ricostituzione delle graduatorie provinciali per le supplenze (di seguito GPS) e delle correlate graduatorie di istituto (di seguito GI) possono richiedere l’inserimento in un elenco aggiuntivo alle GPS di prima fascia e alla corrispondente seconda fascia delle graduatorie di istituto cui si attinge, prioritariamente, rispetto alle GPS di seconda fascia e alle GI di terza fascia, i soggetti che abbiano acquisito il titolo di abilitazione entro il 20 luglio 2021 (termine poi esteso al 31 luglio). Tale termine è fissato in via eccezionale per l’anno scolastico 2021/2022, stante l’impatto dell’emergenza epidemiologica sui tempi necessari alla conclusione dei percorsi di abilitazione. La medesima disposizione si applica relativamente ai titoli di abilitazione all’insegnamento conseguiti all'estero, validi quale abilitazione nel Paese di origine e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente”;
- infine l’art. 7 del ridetto D.M. rinvia all’O.M. n. 60 del 2020 e al D.D. 21 luglio 2020, n. 858 per tutto quanto ivi non espressamente previsto.
Ne consegue, in base a quanto delineato, che, avendo l’Amministrazione con la precedente O.M. n. 60 del 2020 consentito l’iscrizione con riserva nelle GPS a coloro che, abilitati all’estero, avessero presentato la domanda di riconoscimento in base al d.lgs. 206 del 2007 nei termini ivi previsti, tale possibilità non possa non essere estesa anche ai fini dell’iscrizione, sempre con riserva, negli elenchi aggiuntivi.
In altri termini, la disciplina generale riferita alla procedura di formazione delle GPS risulta essere stata interamente ed esaustivamente dettata dall’ordinanza ministeriale n. 60/2020, con conseguente necessità della sua unitaria applicazione sia alle graduatorie provinciali originarie che ai successivi elenchi aggiuntivi. Inoltre, anche a voler astrattamente ammettere che il sopravvenuto decreto ministeriale fosse stato autorizzato ad apportare delle modifiche a tali regole, circostanza che comunque il Collegio esclude per le ragioni sopra evidenziate, lo stesso non pare comunque aver dettato, in concreto, delle disposizioni che possano essere letteralmente interpretate nel senso di escludere la possibilità di ammissione con riserva dei candidati che abbiano conseguito i titoli di partecipazione all’estero nei termini previsti e che abbiano presentato, entro lo stesso termine, apposita domanda di riconoscimento.
Sul punto, va altresì rilevato come il successivo art. 59, co. 4 del d.l. n. 73/2021, nell’istituire un piano straordinario di assunzioni attingendo dalla prima fascia delle GPS e dagli elenchi aggiuntivi ha evidenziato come agli stessi “possono iscriversi, anche con riserva di accertamento del titolo, coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021”. La disposizione, dunque, pare dare continuità a quanto già statuito dall’ordinanza ministeriale n. 60/2020, riconoscendo la possibilità per gli aspiranti di essere iscritti con riserva negli elenchi aggiuntivi.
Ne consegue l’illegittimità dell’estromissione dalle graduatorie provinciali GPS, oggetto di gravame.
In conclusione, il ricorso deve essere accolto.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, dati i contrasti giurisprudenziali intervenuti in materia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini indicati e per l’effetto annulla il provvedimento di esclusione impugnato.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:
Pierina Biancofiore, Presidente
Luca De Gennaro, Consigliere, Estensore
Marco Arcuri, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca De Gennaro | Pierina Biancofiore |
IL SEGRETARIO