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Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 15/11/2025, n. 8731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8731 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 26530 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2024, avente per oggetto: accertamento dell'accettazione tacita di eredità, vertente
TRA con sede a Napoli, via Santa Brigida n. 39, codice fiscale: Parte_1
con l'avv. Antonio Donvito P.IVA_1
-RICORRENTE-
E
codice fiscale: ; CP_1 C.F._1
codice fiscale: CP_2 C.F._2
-RESISTENTI CONTUMACI-
CONCLUSIONI
1. Accertare l'accettazione tacita dell'eredità del signor nato CP_1
a Borsa in Romania, il giorno 1° agosto 1966 e deceduto in data 10 agosto
2011, da parte dei chiamati all'eredità nata a [...] in CP_2
1 Romania, il 20 gennaio 1971 e residente in [...], scala P (c.f. e nato a [...] in C.F._3 CP_1
Romania, il 15 gennaio 1991 e domiciliato in Pioltello, via Francesco Cilea
n. 3, scala P (c.f. ); C.F._1
2. accertare che per effetto dell'accettazione dell'eredità il sig. è CP_1
divenuto proprietario della quota di un quarto dell'immobile sito in Pioltello, via Cilea n. 3/P, del quale già è proprietario della quota di tre quarti a seguito della donazione effettuata a suo favore dalla madre, sig.ra CP_2
3. per l'effetto, ordinare alla competente Agenzia delle Entrate, Ufficio del territorio di Milano 2 la trascrizione dell'accettazione dell'eredità da parte di (c.f. ) e di CP_1 C.F._1 CP_2
(c.f. dell'eredità di (c.f. C.F._3 CP_1
), con conseguente devoluzione dell'appartamento al C.F._4
piano quinto, sito in Pioltello, via Francesco Cilea n. 3/P, composto da due locali e servizi con annesso un vano cantina al piano cantinato, il tutto censito al N.C.E.U. del Comune di Pioltello come segue: fg. 2, mapp. 591, categoria
A/3;
4. con vittoria di spese ed onorari, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. depositato il 19/07/2024, la società ricorrente in epigrafe, intendendo procedere - quale cessionaria - al recupero del residuo credito da mutuo fondiario concesso dall'allora
[...]
ai signori (odierna Controparte_3 CP_2
resistente) e (nel frattempo deceduto), garantito da ipoteca CP_1
sull'appartamento con annessa cantina sito a Pioltello (MI), via Francesco
Cilea n. 3, pianto quinto, scala P, in catasto fabbricati identificato al foglio 2, particella 591, subalterno 17, ha chiesto di accertare che i resistenti - CP_2
quale coniuge superstite e nato il [...] quale unico
[...] CP_1
figlio - sono da considerarsi eredi puri e semplici di nato a CP_1
Borsa (Romania) il giorno 01/08/1966 ed ivi deceduto il 10/08/2011, codice fiscale: , per intervenuta accettazione tacita ai sensi C.F._4
dell'art. 476 del codice civile;
tanto al fine di assicurare la continuità delle trascrizioni nei registri immobiliari e consentire l'utile avvio della procedura esecutiva immobiliare sul menzionato immobile.
Indi, nella contumacia dei resistenti e senza lo svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione previa discussione orale.
Tanto premesso, sulla base della documentazione prodotta la domanda risulta fondata e deve essere accolta.
Invero entrambi i resistenti hanno compiuto atti certamente idonei a dimostrare la volontà di accettare l'eredità del defunto, avendo proceduto alla voltura catastale in proprio favore del cespite suddetto a seguito della dichiarazione di successione, come emerge dall'atto di donazione per Notaio Persona_1
in atti, ricevuto il 10/06/2022, rep. 11820, racc. 7736.
3 Le volture catastali eseguite, infatti, sono chiaro indice di accettazione tacita
(da ultimo Cass. ord. n. 22769/2024), salvo che l'esecuzione delle stesse sia avvenuta senza il consenso dell'interessato, ciò che tuttavia nella fattispecie non è dato sapere stante la contumacia dei resistenti.
La donazione integra poi senz'altro un atto di accettazione tacita quanto alla donante dato che con essa ha donato al figlio non solo la quota CP_2
dell'immobile acquistata insieme al defunto coniuge ma anche quella (di 1/4) a lei pervenuta per successione legittima al medesimo.
Inoltre i resistenti risultano essere stati nel possesso nell'immobile in questione già appartenuto al defunto, come emerge dal certificato anagrafico di cui al doc. 6 in atti, da cui risulta che entrambi erano ivi residenti alla data del decesso e lo sono rimasti per molti anni dopo ( fino al 12/09/2019 CP_2
e fino all'accertata irreperibilità dal 19/01/2021), con CP_1
conseguente operatività anche della presunzione di cui all'art. 485, comma secondo, del codice civile.
La presente sentenza dovrà essere trascritta nei registri immobiliari, a norma dell'art. 2648 del codice civile, su richiesta della parte ricorrente o di chiunque altro vi abbia interesse.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico solidale dei resistenti che, omettendo di onorare debito da mutuo verso la controparte, hanno reso necessario il recupero coattivo del credito e quindi il presente giudizio ad esso prodromico.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)accerta e dichiara che nato a [...] il CP_1
4 15/01/1991, codice fiscale: e nata a C.F._1 CP_2
Borsa (Romania) il 20/01/1971, codice fiscale: C.F._3
hanno tacitamente accettato l'eredità relitta da e quindi sono CP_1
eredi puri e semplici, per quote uguali ai sensi dell'art. 581 del codice civile, del predetto nato a [...] il giorno 01/08/1966 CP_1
e deceduto il 10/08/2011, codice fiscale: ; C.F._4
2)ordina la trascrizione nei registri immobiliari della presente sentenza ai sensi dell'art. 2648 del codice civile;
3)condanna i resistenti in solido al pagamento, in favore della parte ricorrente,
delle spese processuali che liquida in Euro 300,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A. se non detraibile.
Milano, 15 novembre 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
5
IN NOME DEL POPOPO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE in persona del Giudice unico dr. Marcello Piscopo ha pronunciato ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 26530 nel ruolo generale affari contenziosi civili dell'anno 2024, avente per oggetto: accertamento dell'accettazione tacita di eredità, vertente
TRA con sede a Napoli, via Santa Brigida n. 39, codice fiscale: Parte_1
con l'avv. Antonio Donvito P.IVA_1
-RICORRENTE-
E
codice fiscale: ; CP_1 C.F._1
codice fiscale: CP_2 C.F._2
-RESISTENTI CONTUMACI-
CONCLUSIONI
1. Accertare l'accettazione tacita dell'eredità del signor nato CP_1
a Borsa in Romania, il giorno 1° agosto 1966 e deceduto in data 10 agosto
2011, da parte dei chiamati all'eredità nata a [...] in CP_2
1 Romania, il 20 gennaio 1971 e residente in [...], scala P (c.f. e nato a [...] in C.F._3 CP_1
Romania, il 15 gennaio 1991 e domiciliato in Pioltello, via Francesco Cilea
n. 3, scala P (c.f. ); C.F._1
2. accertare che per effetto dell'accettazione dell'eredità il sig. è CP_1
divenuto proprietario della quota di un quarto dell'immobile sito in Pioltello, via Cilea n. 3/P, del quale già è proprietario della quota di tre quarti a seguito della donazione effettuata a suo favore dalla madre, sig.ra CP_2
3. per l'effetto, ordinare alla competente Agenzia delle Entrate, Ufficio del territorio di Milano 2 la trascrizione dell'accettazione dell'eredità da parte di (c.f. ) e di CP_1 C.F._1 CP_2
(c.f. dell'eredità di (c.f. C.F._3 CP_1
), con conseguente devoluzione dell'appartamento al C.F._4
piano quinto, sito in Pioltello, via Francesco Cilea n. 3/P, composto da due locali e servizi con annesso un vano cantina al piano cantinato, il tutto censito al N.C.E.U. del Comune di Pioltello come segue: fg. 2, mapp. 591, categoria
A/3;
4. con vittoria di spese ed onorari, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA, come per legge.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ai sensi dell'art. 281-decies c.p.c. depositato il 19/07/2024, la società ricorrente in epigrafe, intendendo procedere - quale cessionaria - al recupero del residuo credito da mutuo fondiario concesso dall'allora
[...]
ai signori (odierna Controparte_3 CP_2
resistente) e (nel frattempo deceduto), garantito da ipoteca CP_1
sull'appartamento con annessa cantina sito a Pioltello (MI), via Francesco
Cilea n. 3, pianto quinto, scala P, in catasto fabbricati identificato al foglio 2, particella 591, subalterno 17, ha chiesto di accertare che i resistenti - CP_2
quale coniuge superstite e nato il [...] quale unico
[...] CP_1
figlio - sono da considerarsi eredi puri e semplici di nato a CP_1
Borsa (Romania) il giorno 01/08/1966 ed ivi deceduto il 10/08/2011, codice fiscale: , per intervenuta accettazione tacita ai sensi C.F._4
dell'art. 476 del codice civile;
tanto al fine di assicurare la continuità delle trascrizioni nei registri immobiliari e consentire l'utile avvio della procedura esecutiva immobiliare sul menzionato immobile.
Indi, nella contumacia dei resistenti e senza lo svolgimento di attività istruttoria, la causa è stata posta in decisione previa discussione orale.
Tanto premesso, sulla base della documentazione prodotta la domanda risulta fondata e deve essere accolta.
Invero entrambi i resistenti hanno compiuto atti certamente idonei a dimostrare la volontà di accettare l'eredità del defunto, avendo proceduto alla voltura catastale in proprio favore del cespite suddetto a seguito della dichiarazione di successione, come emerge dall'atto di donazione per Notaio Persona_1
in atti, ricevuto il 10/06/2022, rep. 11820, racc. 7736.
3 Le volture catastali eseguite, infatti, sono chiaro indice di accettazione tacita
(da ultimo Cass. ord. n. 22769/2024), salvo che l'esecuzione delle stesse sia avvenuta senza il consenso dell'interessato, ciò che tuttavia nella fattispecie non è dato sapere stante la contumacia dei resistenti.
La donazione integra poi senz'altro un atto di accettazione tacita quanto alla donante dato che con essa ha donato al figlio non solo la quota CP_2
dell'immobile acquistata insieme al defunto coniuge ma anche quella (di 1/4) a lei pervenuta per successione legittima al medesimo.
Inoltre i resistenti risultano essere stati nel possesso nell'immobile in questione già appartenuto al defunto, come emerge dal certificato anagrafico di cui al doc. 6 in atti, da cui risulta che entrambi erano ivi residenti alla data del decesso e lo sono rimasti per molti anni dopo ( fino al 12/09/2019 CP_2
e fino all'accertata irreperibilità dal 19/01/2021), con CP_1
conseguente operatività anche della presunzione di cui all'art. 485, comma secondo, del codice civile.
La presente sentenza dovrà essere trascritta nei registri immobiliari, a norma dell'art. 2648 del codice civile, su richiesta della parte ricorrente o di chiunque altro vi abbia interesse.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, devono essere poste a carico solidale dei resistenti che, omettendo di onorare debito da mutuo verso la controparte, hanno reso necessario il recupero coattivo del credito e quindi il presente giudizio ad esso prodromico.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1)accerta e dichiara che nato a [...] il CP_1
4 15/01/1991, codice fiscale: e nata a C.F._1 CP_2
Borsa (Romania) il 20/01/1971, codice fiscale: C.F._3
hanno tacitamente accettato l'eredità relitta da e quindi sono CP_1
eredi puri e semplici, per quote uguali ai sensi dell'art. 581 del codice civile, del predetto nato a [...] il giorno 01/08/1966 CP_1
e deceduto il 10/08/2011, codice fiscale: ; C.F._4
2)ordina la trascrizione nei registri immobiliari della presente sentenza ai sensi dell'art. 2648 del codice civile;
3)condanna i resistenti in solido al pagamento, in favore della parte ricorrente,
delle spese processuali che liquida in Euro 300,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi, oltre la maggiorazione del 15% per spese generali, cassa avvocati ed I.V.A. se non detraibile.
Milano, 15 novembre 2025
IL GIUDICE
dr. Marcello Piscopo
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