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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 05/03/2025, n. 411 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 411 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1592/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, PRIMA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: dott. Isabella Mariani Presidente Relatore dott. Daniela Lococo Consigliere dott. Alessandra Guerrieri Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di rinvio iscritta al n. r.g. 1592/2021 promossa da:
IN PROPRIO E QUALE EREDE DI (C.F. Parte_1 Persona_1
), con il patrocinio dell'avv. CAVER ll'avv. C.F._1
MUSOTTO MARCO;
elettivamente domiciliato in VIALE C.F._2
B.SEGNI 8 50132 FI ore avv. CAVERNI EUGENIO
IN PROPRIO E QUALE EREDE DI (C.F. Parte_2 Persona_1
), con il patrocinio dell'avv. CAVER ll'avv. C.F._3
MUSOTTO MARCO PIAZZA CAVOUR 6 57123 LIVORNO;
C.F._2 elettivamente domic I 8 50132 FIRENZE presso il difensore avv. CAVERNI EUGENIO
appellante contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._4
BARSOTTI LUCIANO e dell'avv. PAGNI ELENA ) PIAZZA C.F._5
BENAMOZEGH 17 57123 LIVORNO;
elettivam PIAZZA BANAMOZEGH 17 57123 LIVORNO presso il difensore avv. BARSOTTI LUCIANO ( CP_2
Controparte_3
Controparte_4
Controparte_5 Controparte_6 appellati
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 Per la parte appellante:
“Voglia l'ecc.ma Corte di Appello adita, in parziale riforma della sentenza impugnata, disattesa ogni contraria istanza, dichiarare tenuti e condannare i signori ing. e CP_1 CP_2 quest'ultimo nella qualità spiegata in epigrafe, a risarcire ai concludenti il danno subito consistente nella spesa necessaria per eliminare i gravi vizi costruttivi per cui è causa, come risultante dalla relazione tecnica del C.T.U. ing. Rum (€ 22.000,00, oltre Iva); con vittoria delle spese processuali di questo grado del processo”.
Per la parte convenuta in appello:
• In tesi confermare la Sentenza del Tribunale di Livorno in ogni sua parte e capo, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese legali e competenze del presente grado di giudizio;
• • nella ipotesi di accoglimento dell'appello condannare , in Parte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, via G.B. Cassinis n. 21 (C.F.
) a tenere indenne l'assicurato dagli effetti di ogni domanda che dovesse essere accolta nei P.IVA_1 suoi confronti;
con la condanna di quest'ultima alla refusione delle spese e competenze del presente grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e impugnano la sentenza del T. Livorno n. 601/2021 che ha Pt_2 Parte_1 accolto la domanda attorea nei confronti dell'ing. e del signor CP_1
condannandoli in solido al pagamento della somma di € 11.000,00, CP_2 oltre Iva a titolo risarcitorio, oltre al ristoro delle spese di lite.
In particolare espongono, quale unico motivo di appello, che essi intendono appellare la parte della sentenza con cui è stato dichiarato il difetto di legittimazione attiva degli attori relativamente all'esercizio dell'azione di risarcimento del danno patrimoniale per la parte del danno che eccede quello determinato in misura proporzionale alla loro quota di proprietà sulla parte comune (tetto di copertura) dell'edificio sito in Livorno via Byron n. 60/62 .
Propongono i seguenti motivi di censura: “II. ERRONEAMENTE IL GIUDICE DI
PRIMO GRADO HA RITENUTO CHE GLI ODIERNI APPELLANTI, QUALI
CONDOMINI E/O COMPROPRIETARI, NON SIANO LEGITTIMATI A
pagina 2 di 9 RICHIEDERE IL RISARCIMENTO DELL'INTERO DANNO SUBITO DA UNA
PARTE COMUNE.
Il Tribunale ha affermato che gli odierni appellanti non avrebbero la legittimazione ad agire in giudizio per richiedere il pagamento di una somma a titolo risarcitorio per le spese di manutenzione di una parte comune (nel caso di specie il tetto
), giacchè – per essere legittimati – avrebbero dovuto richiedere il CP_7 pagamento di detta somma in favore del . CP_8
Il Tribunale ha ritenuto, invece, che gli appellanti hanno diritto ad ottenere, quali comproprietari del tetto di copertura ), la liquidazione del danno CP_7 riferito alla porzione di loro comproprietà che è pari al 50%.
Tale statuizione è manifestamente errata sulla scorta della giurisprudenza della
S.C. la quale attribuisce al comunista e/o al condomino la legittimazione ad agire per l'intero danno subito dalla cosa comune e non per la quota di propria spettanza (millesimale), quando, come nel caso di specie, l'azione di tutela risarcitoria tutela l'interesse anche dell'altro condomino rimasto inerte rispetto alla condotta illecita del danneggiante (v. Cass. n. 29506/2019, secondo cui:
“posto che è immanente nel sistema il principio che legittima il singolo contitolare ad agire in giudizio per la tutela del diritto nella sua interezza, l'azione risarcitoria esperita dal comproprietario di un bene pro indiviso…dovendosi presumere che egli abbia agito nell'interesse degli altri comunisti rimasti inerti, dà diritto ad ottenere la liquidazione del danno nella misura necessaria a compensare tutte le disutilità derivanti dalla compromissione delle facoltà dominicali concretizzatesi nel deprezzamento del bene” (si tratta dell'applicazione in ambito risarcitorio del noto principio della rappresentanza reciproca e/o della sostituzione processuale da tempo consolidato in materia di Condominio). Difatti, è evidente che l'interesse che gli odierni appellanti hanno inteso tutelare proponendo la presente azione risarcitoria è quello di ottenere la liquidazione dell'intero danno subito dalla parte comune, nel senso di avere a disposizione una somma che sia sufficiente a ripristinare il tetto condominiale danneggiato nella sua interezza, così tutelando l'interesse collettivo (condominiale) di cui, quali condomini, sono evidentemente portatori.
pagina 3 di 9 La sentenza andrà dunque riformata in parte qua e gli appellati e CP_1 CP_2 dovranno essere condannati a risarcire l'intero danno subito dagli appellanti, che
è pari all'importo di € 22.000,00, come risultante dalla relazione tecnica del
C.T.U.. “
Si è costituito il solo Ing il quale così deduce:” L'atto di appello: CP_9 manifesta infondatezza dell'impugnazione
I sigg.ri contestano la sola parte della sentenza in cui il Tribunale ha Pt_1 negato la loro legittimazione ad agire per la parte eccedente la loro porzione di comproprietà del tetto (pari al 50%).
Il comparente ritiene che la sentenza del Tribunale sia correttamente motivata e non censurabile per le ragioni ivi contenute e pertanto l'appello merita essere respinto per manifesta infondatezza.
La sentenza di primo grado è coerente con l'impianto ermeneutico sviluppatosi in materia di azioni risarcitorie promosse dai singoli condomini, secondo cui “In tema di responsabilità dell'appaltatore per difetti di costruzione di un immobile condominiale, ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c., la relativa azione, di natura contrattuale, spetta soltanto al committente, ossia ai singoli condòmini, nei cui confronti l'appaltatore si è obbligato, con esclusione della solidarietà attiva, sicché, se ad agire in giudizio è il singolo condòmino, egli, in difetto di un idoneo titolo negoziale preesistente legittimante la rappresentanza comune, può ottenere, con riferimento ai danni delle parti comuni, il risarcimento corrispondente alla sua quota parte sull'intero, spettando invece ai singoli proprietari la legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni provocati agli immobili di proprietà esclusiva, con esclusione del litisconsorzio necessario.” (tra le altre, recentemente, Cassazione civile sez. II, 11/04/2022, n.11606).
Deve quindi ritenersi corretta la sentenza del giudice che, tenuto conto della domanda avanzata da parte attrice, respinge la parte di domanda risarcitoria riconducibile al diritto di credito di terzi, atteso che va semmai ravvisata l'insorgenza di un autonomo diritto di ciascuno dei comproprietari al ristoro, pro- quota, del pregiudizio causato al proprio patrimonio, con la conseguenza che ciascun danneggiato può agire a tutela del proprio diritto individuale nei limiti pagina 4 di 9 della propria quota. Il Giudice di prime cure, infatti, aderendo all'orientamento giurisprudenziale ormai prevalente, ha motivato la propria decisione evidenziando che “Il singolo condomino è legittimato (in via concorrente con l'amministratore, nella fattispecie venuto meno) ad agire per la tutela delle parti comuni dell'edificio. Questa legittimazione è appunto funzionale all'esercizio dei diritti di cui il è titolare. In controversie, come la presente, in cui si discute del CP_8 diritto del pagamento di una somma a titolo risarcitorio (1669-2043 cod. civ.) per le spese di mantenimento della cosa comune, il condomino è legittimato in quanto ne chieda il pagamento in favore del condominio.
Questo non è avvenuto nel caso di specie, poiché gli attori hanno concluso per la condanna al risarcimento del danno patrimoniale in proprio favore”.
In altri termini, la legittimazione del singolo condòmino ad agire esclusivamente per la tutela di un proprio diritto di credito non comporta la legittimazione ad agire per la tutela di analoghi diritti esclusivi degli altri condomini: non può parte appellante pretendere di ricevere il pagamento della quota di risarcimento del danno eccedente la propria quota e che, invece, idealmente spetterebbe agli altri condòmini. Non pertinente, invece, è il precedente giurisprudenziale richiamato da parte appellante che non attiene al diritto di credito (al risarcimento del danno) dei singoli condòmini, bensì alla diversa questione attinente la tutela della proprietà e del godimento della cosa comune.
Pertanto atteso che nel caso de quo l'azione risarcitoria promossa degli attori è riferita a difetti costruttivi su parti comuni del (in specie il tetto di CP_8 copertura dell'immobile) deve ritenersi corretta la pronuncia del giudice di primo grado laddove dichiara il difetto di legittimazione attiva degli attori limitatamente all'esercizio dell'azione di risarcimento del danno patrimoniale per la parte del danno che eccede quello determinato in misura proporzionale alla loro quota di proprietà sulla parte comune (tetto di copertura) dell'edificio sito in Livorno via
Byron n. 60/62. “
Svolgeva in ipotesi domanda di manleva nei confronti della Compagnia di
Assicurazioni . CP_3
pagina 5 di 9 Non si costituivano le ulteriori parti convenute in appello ivi compresa la delle quali quindi va dichiarata la Controparte_10 contumacia attesa la regolarità della notifica.
Le parti concludevano alla udienza del 21 maggio 2024 come sopra e la Corte si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE madre degli attori agiva in giudizio contro la impresa appaltatrice e Persona_1 contro i professionisti incaricati, quale amministratrice e condomina ai sensi dell'art. 1668 e 1669 c.c. per vizi inerenti il rifacimento della impermeabilizzazione del tetto condominiale che , mal eseguito, provocava infiltrazioni particolarmente nel piano sotto lo stesso di sua proprietà.
Il Tribunale ha ritenuto il difetto di legittimazione attiva degli attori ad agire per la tutela delle parti comuni dell'edificio, astrattamente valutabile, poiché nel caso di specie gli attori avevano concluso solo per il risarcimento danni a proprio favore e non a favore del . (Ha invece accolto la domanda limitatamente ai CP_8 danni riferiti alla loro porzione di proprietà quali eredi di comproprietaria). È solo in tale parte che la sentenza è censurata.
Pacifico che la morte della amministratrice non consente la successione nel mandato professionale, si discute quindi solamente se con la loro azione gli eredi condomini abbiano agito anche in favore del condominio. Essi così deducevano in
I grado
E concludevano sul punto :
pagina 6 di 9 Il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza di gravi difetti costruttivi ai sensi dell'art. 1669 c.c. interessanti, per quanto qui di rilievo il solo bene condominiale tetto ( si trattava della sua impermeabilizzazione ) e non danni su beni personali.
Su questa statuizione si è formato giudicato.
Deve ritenersi che il Tribunale abbia fatto mal governo del principio applicabile al caso di specie di rappresentanza sostitutiva del singolo condomino al condominio come ricavabile dalla giurisprudenza.
Come si evince da quanto sopra riportato, gli attori avevano agito anche quali condomini per il ripristino di beni solo condominiali e non personali, invocando una tutela extracontrattuale e non sorgente da contratto. Leggendo a contrario la giurisprudenza sul punto che esclude la possibilità di agire per il singolo condomino in nome del condominio quando invochi una lesione ad une bene proprio , deve quindi ritenersi che il condomino che agisca per i danni derivati ad una parte esclusivamente condominiale, lo faccia anche in rappresentanza tacita degli altri condomini . Si veda Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 03/08/2010, n.
18028
In tema di condominio, il principio della c.d. "rappresentanza reciproca" e della
"legittimazione sostitutiva" - in base al quale il condomino può agire a tutela dei diritti comuni nei confronti dei terzi - non può essere invocato qualora il condomino, nel chiedere il rimborso anche delle spese anticipate dagli altri comproprietari rimasti estranei al giudizio, agisca non a tutela di un bene pagina 7 di 9 comune, bensì per far valere l'interesse personale alla reintegrazione del proprio patrimonio individuale;
in tal caso il non è legittimato ad agire in CP_8 giudizio nè ad interporre impugnazione per conto e nell'interesse dei condomini estranei al giudizio.
In senso affermativo alla tesi che qui si sostiene, si veda Cons. Stato, Sez. V,
Sentenza, 13/05/2014, n. 2431 In tema di condominio, il principio della
"rappresentanza reciproca" e "legittimazione sostitutiva" dei condomini vale allorché i medesimi si contrappongono globalmente, come parte unitaria, ad un terzo estraneo, a tutela di un interesse collettivo che accomuna indifferenziatamente tutti i proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio,
e non anche quando chi agisce rivesta la veste di parte contrapposta al condominio, o quando si tratti di tutelare interessi individuali e personali, anche se analoghi, di alcuni (artt. 1117 ss. c.c.) .
La parte convenuta doveva essere condannata per l'intero e non solo per la parte relativa alle proprietà personali della attrice e poi dei suoi eredi.
Nel senso indicato la sentenza va riformata condannando e CP_2 Pt_4 in solido tra loro al pagamento della somma di € 22.000 oltre IVA . Va
[...] accolta la domanda di manleva tempestivamente riproposta da contro la CP_1 propria Compagnia di assicurazione per l'importo che da questi sarà corrisposto.
Nulla sulle spese in relazione alle parti non costituite e nei CP_4 CP_5 confronti delle quali non vi era domanda.
L'accoglimento dell'appello comporta la condanna delle parti soccombenti CP_2
e in via unitaria con rivisitazione delle spese di entrambi i gradi. CP_1 CP_3
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, in accoglimento dell'appello parzialmente proposto avverso la sentenza del Tribunale di Livorno 601- 2021, rilevato il passaggio in giudicato di tutte le statuizioni contenute in sentenza e non impugnate, condanna in via solidale e al pagamento in favore CP_2 CP_1 delle parti appellanti ed della somma di € 22.000 oltre IVA;
Pt_2 Parte_1 pagina 8 di 9 condanna di assicurazione rappresentanza generale Controparte_3 per l'Italia, a tenere indenne l'assicurato dagli effetti delle CP_1 domande accolte nei suoi confronti.
Nulla sulle spese nei rapporti con e Controparte_4 Controparte_11
Condanna e al pagamento delle spese di lite CP_2 CP_1 sostenute da ed che liquida quanto al procedimento in ATP Parte_2 Pt_1 come liquidato in sentenza di I grado;
quanto al I grado in € 4835 e quanto al II grado in € 3966, per compensi oltre rimborso forfetario iva e cap di legge.
Firenze, camera di consiglio del 5 marzo 2025
la Presidente
dott. Isabella Mariani
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Firenze, PRIMA SEZIONE CIVILE, in persona dei Magistrati: dott. Isabella Mariani Presidente Relatore dott. Daniela Lococo Consigliere dott. Alessandra Guerrieri Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di rinvio iscritta al n. r.g. 1592/2021 promossa da:
IN PROPRIO E QUALE EREDE DI (C.F. Parte_1 Persona_1
), con il patrocinio dell'avv. CAVER ll'avv. C.F._1
MUSOTTO MARCO;
elettivamente domiciliato in VIALE C.F._2
B.SEGNI 8 50132 FI ore avv. CAVERNI EUGENIO
IN PROPRIO E QUALE EREDE DI (C.F. Parte_2 Persona_1
), con il patrocinio dell'avv. CAVER ll'avv. C.F._3
MUSOTTO MARCO PIAZZA CAVOUR 6 57123 LIVORNO;
C.F._2 elettivamente domic I 8 50132 FIRENZE presso il difensore avv. CAVERNI EUGENIO
appellante contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._4
BARSOTTI LUCIANO e dell'avv. PAGNI ELENA ) PIAZZA C.F._5
BENAMOZEGH 17 57123 LIVORNO;
elettivam PIAZZA BANAMOZEGH 17 57123 LIVORNO presso il difensore avv. BARSOTTI LUCIANO ( CP_2
Controparte_3
Controparte_4
Controparte_5 Controparte_6 appellati
CONCLUSIONI
pagina 1 di 9 Per la parte appellante:
“Voglia l'ecc.ma Corte di Appello adita, in parziale riforma della sentenza impugnata, disattesa ogni contraria istanza, dichiarare tenuti e condannare i signori ing. e CP_1 CP_2 quest'ultimo nella qualità spiegata in epigrafe, a risarcire ai concludenti il danno subito consistente nella spesa necessaria per eliminare i gravi vizi costruttivi per cui è causa, come risultante dalla relazione tecnica del C.T.U. ing. Rum (€ 22.000,00, oltre Iva); con vittoria delle spese processuali di questo grado del processo”.
Per la parte convenuta in appello:
• In tesi confermare la Sentenza del Tribunale di Livorno in ogni sua parte e capo, con condanna degli appellanti al pagamento delle spese legali e competenze del presente grado di giudizio;
• • nella ipotesi di accoglimento dell'appello condannare , in Parte_3 persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Milano, via G.B. Cassinis n. 21 (C.F.
) a tenere indenne l'assicurato dagli effetti di ogni domanda che dovesse essere accolta nei P.IVA_1 suoi confronti;
con la condanna di quest'ultima alla refusione delle spese e competenze del presente grado.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
e impugnano la sentenza del T. Livorno n. 601/2021 che ha Pt_2 Parte_1 accolto la domanda attorea nei confronti dell'ing. e del signor CP_1
condannandoli in solido al pagamento della somma di € 11.000,00, CP_2 oltre Iva a titolo risarcitorio, oltre al ristoro delle spese di lite.
In particolare espongono, quale unico motivo di appello, che essi intendono appellare la parte della sentenza con cui è stato dichiarato il difetto di legittimazione attiva degli attori relativamente all'esercizio dell'azione di risarcimento del danno patrimoniale per la parte del danno che eccede quello determinato in misura proporzionale alla loro quota di proprietà sulla parte comune (tetto di copertura) dell'edificio sito in Livorno via Byron n. 60/62 .
Propongono i seguenti motivi di censura: “II. ERRONEAMENTE IL GIUDICE DI
PRIMO GRADO HA RITENUTO CHE GLI ODIERNI APPELLANTI, QUALI
CONDOMINI E/O COMPROPRIETARI, NON SIANO LEGITTIMATI A
pagina 2 di 9 RICHIEDERE IL RISARCIMENTO DELL'INTERO DANNO SUBITO DA UNA
PARTE COMUNE.
Il Tribunale ha affermato che gli odierni appellanti non avrebbero la legittimazione ad agire in giudizio per richiedere il pagamento di una somma a titolo risarcitorio per le spese di manutenzione di una parte comune (nel caso di specie il tetto
), giacchè – per essere legittimati – avrebbero dovuto richiedere il CP_7 pagamento di detta somma in favore del . CP_8
Il Tribunale ha ritenuto, invece, che gli appellanti hanno diritto ad ottenere, quali comproprietari del tetto di copertura ), la liquidazione del danno CP_7 riferito alla porzione di loro comproprietà che è pari al 50%.
Tale statuizione è manifestamente errata sulla scorta della giurisprudenza della
S.C. la quale attribuisce al comunista e/o al condomino la legittimazione ad agire per l'intero danno subito dalla cosa comune e non per la quota di propria spettanza (millesimale), quando, come nel caso di specie, l'azione di tutela risarcitoria tutela l'interesse anche dell'altro condomino rimasto inerte rispetto alla condotta illecita del danneggiante (v. Cass. n. 29506/2019, secondo cui:
“posto che è immanente nel sistema il principio che legittima il singolo contitolare ad agire in giudizio per la tutela del diritto nella sua interezza, l'azione risarcitoria esperita dal comproprietario di un bene pro indiviso…dovendosi presumere che egli abbia agito nell'interesse degli altri comunisti rimasti inerti, dà diritto ad ottenere la liquidazione del danno nella misura necessaria a compensare tutte le disutilità derivanti dalla compromissione delle facoltà dominicali concretizzatesi nel deprezzamento del bene” (si tratta dell'applicazione in ambito risarcitorio del noto principio della rappresentanza reciproca e/o della sostituzione processuale da tempo consolidato in materia di Condominio). Difatti, è evidente che l'interesse che gli odierni appellanti hanno inteso tutelare proponendo la presente azione risarcitoria è quello di ottenere la liquidazione dell'intero danno subito dalla parte comune, nel senso di avere a disposizione una somma che sia sufficiente a ripristinare il tetto condominiale danneggiato nella sua interezza, così tutelando l'interesse collettivo (condominiale) di cui, quali condomini, sono evidentemente portatori.
pagina 3 di 9 La sentenza andrà dunque riformata in parte qua e gli appellati e CP_1 CP_2 dovranno essere condannati a risarcire l'intero danno subito dagli appellanti, che
è pari all'importo di € 22.000,00, come risultante dalla relazione tecnica del
C.T.U.. “
Si è costituito il solo Ing il quale così deduce:” L'atto di appello: CP_9 manifesta infondatezza dell'impugnazione
I sigg.ri contestano la sola parte della sentenza in cui il Tribunale ha Pt_1 negato la loro legittimazione ad agire per la parte eccedente la loro porzione di comproprietà del tetto (pari al 50%).
Il comparente ritiene che la sentenza del Tribunale sia correttamente motivata e non censurabile per le ragioni ivi contenute e pertanto l'appello merita essere respinto per manifesta infondatezza.
La sentenza di primo grado è coerente con l'impianto ermeneutico sviluppatosi in materia di azioni risarcitorie promosse dai singoli condomini, secondo cui “In tema di responsabilità dell'appaltatore per difetti di costruzione di un immobile condominiale, ai sensi degli artt. 1667 e 1668 c.c., la relativa azione, di natura contrattuale, spetta soltanto al committente, ossia ai singoli condòmini, nei cui confronti l'appaltatore si è obbligato, con esclusione della solidarietà attiva, sicché, se ad agire in giudizio è il singolo condòmino, egli, in difetto di un idoneo titolo negoziale preesistente legittimante la rappresentanza comune, può ottenere, con riferimento ai danni delle parti comuni, il risarcimento corrispondente alla sua quota parte sull'intero, spettando invece ai singoli proprietari la legittimazione ad agire per il risarcimento dei danni provocati agli immobili di proprietà esclusiva, con esclusione del litisconsorzio necessario.” (tra le altre, recentemente, Cassazione civile sez. II, 11/04/2022, n.11606).
Deve quindi ritenersi corretta la sentenza del giudice che, tenuto conto della domanda avanzata da parte attrice, respinge la parte di domanda risarcitoria riconducibile al diritto di credito di terzi, atteso che va semmai ravvisata l'insorgenza di un autonomo diritto di ciascuno dei comproprietari al ristoro, pro- quota, del pregiudizio causato al proprio patrimonio, con la conseguenza che ciascun danneggiato può agire a tutela del proprio diritto individuale nei limiti pagina 4 di 9 della propria quota. Il Giudice di prime cure, infatti, aderendo all'orientamento giurisprudenziale ormai prevalente, ha motivato la propria decisione evidenziando che “Il singolo condomino è legittimato (in via concorrente con l'amministratore, nella fattispecie venuto meno) ad agire per la tutela delle parti comuni dell'edificio. Questa legittimazione è appunto funzionale all'esercizio dei diritti di cui il è titolare. In controversie, come la presente, in cui si discute del CP_8 diritto del pagamento di una somma a titolo risarcitorio (1669-2043 cod. civ.) per le spese di mantenimento della cosa comune, il condomino è legittimato in quanto ne chieda il pagamento in favore del condominio.
Questo non è avvenuto nel caso di specie, poiché gli attori hanno concluso per la condanna al risarcimento del danno patrimoniale in proprio favore”.
In altri termini, la legittimazione del singolo condòmino ad agire esclusivamente per la tutela di un proprio diritto di credito non comporta la legittimazione ad agire per la tutela di analoghi diritti esclusivi degli altri condomini: non può parte appellante pretendere di ricevere il pagamento della quota di risarcimento del danno eccedente la propria quota e che, invece, idealmente spetterebbe agli altri condòmini. Non pertinente, invece, è il precedente giurisprudenziale richiamato da parte appellante che non attiene al diritto di credito (al risarcimento del danno) dei singoli condòmini, bensì alla diversa questione attinente la tutela della proprietà e del godimento della cosa comune.
Pertanto atteso che nel caso de quo l'azione risarcitoria promossa degli attori è riferita a difetti costruttivi su parti comuni del (in specie il tetto di CP_8 copertura dell'immobile) deve ritenersi corretta la pronuncia del giudice di primo grado laddove dichiara il difetto di legittimazione attiva degli attori limitatamente all'esercizio dell'azione di risarcimento del danno patrimoniale per la parte del danno che eccede quello determinato in misura proporzionale alla loro quota di proprietà sulla parte comune (tetto di copertura) dell'edificio sito in Livorno via
Byron n. 60/62. “
Svolgeva in ipotesi domanda di manleva nei confronti della Compagnia di
Assicurazioni . CP_3
pagina 5 di 9 Non si costituivano le ulteriori parti convenute in appello ivi compresa la delle quali quindi va dichiarata la Controparte_10 contumacia attesa la regolarità della notifica.
Le parti concludevano alla udienza del 21 maggio 2024 come sopra e la Corte si riservava la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE madre degli attori agiva in giudizio contro la impresa appaltatrice e Persona_1 contro i professionisti incaricati, quale amministratrice e condomina ai sensi dell'art. 1668 e 1669 c.c. per vizi inerenti il rifacimento della impermeabilizzazione del tetto condominiale che , mal eseguito, provocava infiltrazioni particolarmente nel piano sotto lo stesso di sua proprietà.
Il Tribunale ha ritenuto il difetto di legittimazione attiva degli attori ad agire per la tutela delle parti comuni dell'edificio, astrattamente valutabile, poiché nel caso di specie gli attori avevano concluso solo per il risarcimento danni a proprio favore e non a favore del . (Ha invece accolto la domanda limitatamente ai CP_8 danni riferiti alla loro porzione di proprietà quali eredi di comproprietaria). È solo in tale parte che la sentenza è censurata.
Pacifico che la morte della amministratrice non consente la successione nel mandato professionale, si discute quindi solamente se con la loro azione gli eredi condomini abbiano agito anche in favore del condominio. Essi così deducevano in
I grado
E concludevano sul punto :
pagina 6 di 9 Il Tribunale ha riconosciuto la sussistenza di gravi difetti costruttivi ai sensi dell'art. 1669 c.c. interessanti, per quanto qui di rilievo il solo bene condominiale tetto ( si trattava della sua impermeabilizzazione ) e non danni su beni personali.
Su questa statuizione si è formato giudicato.
Deve ritenersi che il Tribunale abbia fatto mal governo del principio applicabile al caso di specie di rappresentanza sostitutiva del singolo condomino al condominio come ricavabile dalla giurisprudenza.
Come si evince da quanto sopra riportato, gli attori avevano agito anche quali condomini per il ripristino di beni solo condominiali e non personali, invocando una tutela extracontrattuale e non sorgente da contratto. Leggendo a contrario la giurisprudenza sul punto che esclude la possibilità di agire per il singolo condomino in nome del condominio quando invochi una lesione ad une bene proprio , deve quindi ritenersi che il condomino che agisca per i danni derivati ad una parte esclusivamente condominiale, lo faccia anche in rappresentanza tacita degli altri condomini . Si veda Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 03/08/2010, n.
18028
In tema di condominio, il principio della c.d. "rappresentanza reciproca" e della
"legittimazione sostitutiva" - in base al quale il condomino può agire a tutela dei diritti comuni nei confronti dei terzi - non può essere invocato qualora il condomino, nel chiedere il rimborso anche delle spese anticipate dagli altri comproprietari rimasti estranei al giudizio, agisca non a tutela di un bene pagina 7 di 9 comune, bensì per far valere l'interesse personale alla reintegrazione del proprio patrimonio individuale;
in tal caso il non è legittimato ad agire in CP_8 giudizio nè ad interporre impugnazione per conto e nell'interesse dei condomini estranei al giudizio.
In senso affermativo alla tesi che qui si sostiene, si veda Cons. Stato, Sez. V,
Sentenza, 13/05/2014, n. 2431 In tema di condominio, il principio della
"rappresentanza reciproca" e "legittimazione sostitutiva" dei condomini vale allorché i medesimi si contrappongono globalmente, come parte unitaria, ad un terzo estraneo, a tutela di un interesse collettivo che accomuna indifferenziatamente tutti i proprietari delle singole unità immobiliari dell'edificio,
e non anche quando chi agisce rivesta la veste di parte contrapposta al condominio, o quando si tratti di tutelare interessi individuali e personali, anche se analoghi, di alcuni (artt. 1117 ss. c.c.) .
La parte convenuta doveva essere condannata per l'intero e non solo per la parte relativa alle proprietà personali della attrice e poi dei suoi eredi.
Nel senso indicato la sentenza va riformata condannando e CP_2 Pt_4 in solido tra loro al pagamento della somma di € 22.000 oltre IVA . Va
[...] accolta la domanda di manleva tempestivamente riproposta da contro la CP_1 propria Compagnia di assicurazione per l'importo che da questi sarà corrisposto.
Nulla sulle spese in relazione alle parti non costituite e nei CP_4 CP_5 confronti delle quali non vi era domanda.
L'accoglimento dell'appello comporta la condanna delle parti soccombenti CP_2
e in via unitaria con rivisitazione delle spese di entrambi i gradi. CP_1 CP_3
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione, istanza e deduzione, in accoglimento dell'appello parzialmente proposto avverso la sentenza del Tribunale di Livorno 601- 2021, rilevato il passaggio in giudicato di tutte le statuizioni contenute in sentenza e non impugnate, condanna in via solidale e al pagamento in favore CP_2 CP_1 delle parti appellanti ed della somma di € 22.000 oltre IVA;
Pt_2 Parte_1 pagina 8 di 9 condanna di assicurazione rappresentanza generale Controparte_3 per l'Italia, a tenere indenne l'assicurato dagli effetti delle CP_1 domande accolte nei suoi confronti.
Nulla sulle spese nei rapporti con e Controparte_4 Controparte_11
Condanna e al pagamento delle spese di lite CP_2 CP_1 sostenute da ed che liquida quanto al procedimento in ATP Parte_2 Pt_1 come liquidato in sentenza di I grado;
quanto al I grado in € 4835 e quanto al II grado in € 3966, per compensi oltre rimborso forfetario iva e cap di legge.
Firenze, camera di consiglio del 5 marzo 2025
la Presidente
dott. Isabella Mariani
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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