Sentenza 18 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/06/2025, n. 630 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 630 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Catanzaro sezione seconda civile
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Procedimento n. 692/2022 (cui è riunito il n. 797/2022) R.G.A.C.
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio con modalità telematiche e così composta:
dott.ssa Carmela Ruberto (Presidente); dott.ssa Silvana Ferriero (Consigliere); dott. Antonio Rizzuti (Consigliere relatore)
ha pronunciato la presente
Sentenza
Nella causa civile n. 692/2022 (cui è riunita la n. 797/2022) del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avente ad oggetto responsabilità civile per danno da perdita di congiunto per colpa medica ed azione di manleva, vertente tra:
(c.f. ), con sede in Bologna, alla via Controparte_1 P.IVA_1
Stalingrado 45, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, dott.
[...]
munito dei poteri di rappresentanza legale in forza di procura Controparte_2 speciale del 29.12.2021, autenticata dal notaio dr. di Bologna, ai Persona_1 nn.95917/11664 di rep./racc, ed elettivamente domiciliata in Cosenza, alla via Fratelli
Cervi 20, 34 presso lo studio professionale dell'avv. Pier Paolo Agostini del foro di
Cosenza che la rappresenta e difende procura in calce all'atto di appello, con numero di telefax 098435341 e indirizzo di posta elettronica certificata
Email_1
Appellante nel proc. n. 692/2022 r.g.a.c.; appellata nel proc. n. 797/202 r.g.a.c.
1
Via Clerici, 14, c.f. e P.IVA in persona del procuratore speciale della P.IVA_2 società dott. , quale cessionaria del portafoglio assicurativo di Controparte_4 [...]
, con sede legale in Nottingham NG1 6FG (Regno Unito), St. James's CP_5
Street, 10th floor Market Square House, Partita Iva iscritta alla Companies P.IVA_3
House (UK) al n. , e sede secondaria in Milano, via Clerici, 14, iscritta nel registro P.IVA_4 delle imprese al n. REA-MI 1969043, codice fiscale , cessione debitamente P.IVA_5 segnalata all' e da questa pubblicizzata sul bollettino anno VIII, n. 7/2020, CP_6 rappresentata e difesa, disgiuntamente, per procura in calce all'atto di appello, dagli avv.ti prof. Nicola de Luca e Grazia Maria D'Aiello, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio professionale, in Roma, via dei Cerchi, 45, nonché agli indirizzi di posta elettronica certificata di seguito indicati: e con numero Email_2 Email_3 di telefax: 1782283155)
Appellata nel proc. n. 692/2022 r.g.a.c.; appellante nel proc. n. 797/202 r.g.a.c.
e
, (codice fiscale e partita i.v.a. ), Controparte_7 P.IVA_6 in persona del suo legale rappresentante pro-tempore Commissario Straordinario p.t, dott.
, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata in calce alla comparsa di Controparte_8 costituzione e risposta, dall'avv. Giuseppe Brogno e dall'avv. Concetta Belmonte, presso i quali, in Cosenza, via Alimena, n.
8 - U.O.C. Area Legale - Ufficio del Contenzioso, è elettivamente domiciliata, con numero di telefax 0984/8933455 e indirizzo di posta elettronica certificata: Email_4
Parte_1
[...]
, nata il [...], a [...] e residente in [...], via
[...]
Botticelli 13, codice fiscale;
, nata il [...] a C.F._1 Parte_2
BE M.mo (CS) e residente in [...], codice fiscale
; , nata il [...] a [...] M.mo (CS) e C.F._2 CP_9 residente in [...], codice fiscale. ; C.F._3
, nata il [...] a [...] M.mo (CS) e residente in [...]Parte_3
2 (CS), via Botticelli 13, codice fiscale;
nata il C.F._4 Parte_4
10.08.1954 a Maierà (CS) e residente in [...], codice fiscale
; , nata il [...] a [...] M.mo (CS) C.F._5 Parte_5
e residente in [...], codice fiscale;
tutte C.F._6 rappresentate e difese dall'avv. Massimiliano Rosti del Foro di Paola ed elettivamente domiciliate nel suo studio professionale, in Diamante (CS), via Bologna 16, come da procura in atti, con indirizzo di posta elettronica certificata e numero di Email_5 telefax 0985.876973.
Appellate
Conclusioni delle parti:
il procuratore di chiede: “Piaccia all'Ecc.Ma Corte Controparte_10
d'Appello di Catanzaro, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, previa sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata ai sensi degli artt. 351, comma 2, e 283 c.p.c. e per i motivi di cui all'istanza preliminare in narrativa;
accogliere
l'appello proposto, per le motivazioni di cui in premessa, e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 298/2022, rgac 101/2016, emessa dal Tribunale di Paola in data
21/04/2022, dr. A. Scortecci, pubblicata in pari data, rigettare la domanda di manleva proposta dall' nei confronti dell' in ossequio Parte_6 Controparte_1 alla polizza n.M0406705707 del 30.6.2009, per inoperatività della invocata garanzia in ordine all'evento denunciato, atteso che la richiesta di risarcimento danno presentata all'assicurato è successiva alla data del 30.6.2012 - data di cessazione della polizza - come previsto in contratto, nella parte Procedura Aperta per l'aggiudicazione dei Servizi
Assicurativi – periodo 30.06.2009/30.06.2012, capitolato per l'assicurazione –
Responsabilità Civile verso terzi e Prestatori di lavoro - Controparte_7
, Sez. I, art.3 (Inizio e Termine della Garanzia), pag.12; statuendo altresì che
[...]
l' nulla deve all' a qualsivoglia titolo anche in punto di spese CP_1 Parte_6 legali”; il procuratore di chiede: “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello Controparte_3 adita, contrariis reiectis:
1. In via preliminare, sussistendo gravi e fondati motivi, sospendere la provvisoria esecutività della Sentenza gravata nella parte in cui condanna
a tenere indenne e manlevare e a rifonderle le spese di lite relative CP_3 Parte_6
3 alla domanda di garanzia, per i motivi esposti in narrativa;
2. Nel merito, in accoglimento del primo motivo e/o del secondo motivo di appello, riformare la Sentenza impugnata e, per l'effetto, rigettare la domanda risarcitoria nei confronti di ovvero, in Parte_6 subordine, ridurre del 50% il risarcimento a carico di;
3. In accoglimento di Parte_6 uno o tutti i motivi di appello dal terzo al quinto, riformare la Sentenza impugnata e, per
l'effetto, rigettare la domanda di manleva nei confronti di proposta da CP_3 [...]
Part ; con condanna della appellata e/o delle signore e , percipienti Pt_6 Pt_1 Pt_2 finali, alla restituzione delle somme pagate da in esecuzione della Sentenza di CP_3 primo grado, qualora nelle more del presente appello si compia l'esecuzione; 4. In subordine, in caso di rigetto dei motivi di appello terzo, quarto e quinto, in accoglimento del quinto e/o del sesto motivo, ridurre l'obbligazione indennitaria ex art. 1893 c.c. e in considerazione della franchigia fissa per sinistro di Euro 100.000,00, comunque nei limiti Part del massimale;
con condanna della appellata e/o delle signore e , Pt_1 Pt_2 percipienti finali, alla restituzione delle somme in eccesso pagate da in CP_3 esecuzione della Sentenza di primo grado, qualora nelle more del presente appello si compia l'esecuzione; 5. Sempre in caso di rigetto dei motivi di appello terzo, quarto e quinto, in accoglimento del settimo motivo, accertare la quota dovuta da ex art. CP_3
1910, comma 3, c.c. e ridurre corrispondentemente l'obbligazione indennitaria;
6. Con vittoria di spese, compensi e onorari di entrambi i gradi di giudizio”
il procuratore dell' chiede: “Piaccia all'Ecc.ma Controparte_7
Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, provvedere come segue: Dichiarare la validità e l'operatività delle polizze n. M0406705707 e n.IT0MM12001371, rispettivamente contratte dall' , con la Compagnia nonché con Parte_6 CP_1
l' e per l'effetto accogliere la domanda di manleva oggi Controparte_11 riproposta dall' nei confronti di entrambe le Compagnie e quindi, Parte_6 dichiarare la e la unici soggetti obbligati al CP_1 Controparte_5 pagamento di ogni somma riconosciuta in favore degli odierni attori, lasciando indenne
l' dal pagamento di alcuna somma a qualsiasi titolo.” Parte_6
il procuratore di , , , , Parte_1 Parte_2 CP_9 Parte_3 [...]
e chiede: “Nel merito, rigettare integralmente i due gravami CP_12 Parte_5 proposti per le ragioni di fatto e di diritto di cui alla suestesa narrativa e perché infondati
4 in fatto, prima ancora che in diritto, con ogni consequenziale pronuncia;
Confermare integralmente la sentenza n. 298/2022 del Tribunale di Paola;
Condannare gli appellanti al pagamento dei compensi professionali dei due gradi del presente Giudizio, oltre spese, rimborso forfettario 15% iva e cpa da distrarsi ex art. 93 cpc in favore del procuratore che si dichiara anticipatario;
Svolgimento del processo
1. Il giudizio di primo grado dinanzi al Tribunale civile di Paola
Con atto di citazione notificato il 26.1.2016, , , Parte_1 Parte_2 [...]
, , e (di seguito anche CP_9 Parte_3 CP_12 Parte_5
“congiunti di ”), hanno convenuto in giudizio, davanti al Tribunale di Persona_2
Paola, l' , affinché, accertatane la responsabilità Controparte_7 nella causazione della morte di , rispettivamente fratello e zio delle attrici, Persona_2 fosse condannata al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subìti iure proprio e iure hereditario.
A sostegno della domanda, le attrici hanno affermato che: a) il 20.1.2011, Per_2
era stato ricoverato presso l'ospedale di Praia a Mare (CS), dove gli era stato
[...] diagnosticato, oltre che rettocolite ulcerosa, gastroduodenite erosiva HP, malattia infiammatoria cronica intestinale, uno stato depressivo grave;
b) durante il suddetto ricovero e, precisamente, il 26.1.2011, il aveva tentato il suicidio;
c) il 27.1.2011, i Pt_1 medici dell'ospedale di Praia a Mare avevano chiesto un trattamento sanitario obbligatorio al Comune di Scalea ed un consulto psichiatrico, quest'ultimo avvenuto nella stessa giornata, ma senza alcun ricovero presso il Centro di igiene mentale;
d) malgrado il t.s.o. non fosse stato emesso, il , il 29.1.2011, era stato dimesso dall'ospedale, senza Pt_1 precauzione alcuna;
e) il 31.1.2011, alle ore 8:10, si era gettato dalla finestra dell'appartamento, ad oltre 10 metri di altezza e, quindi, trasportato all'ospedale di Cetraro, dopo un intervento chirurgico, era deceduto alle ore 16:15, per le lesioni subite.
Premesso questo, le attrici hanno affermato che la morte del loro congiunto era imputabile alla condotta gravemente negligente ed imprudente dei sanitari dell'
[...]
che avevano permesso le dimissioni del e, di Controparte_7 Pt_1 conseguenza, il suo suicidio, “essendo nota, grave e manifesta l'intenzione suicida”.
5 Con comparsa di costituzione e risposta con istanza di chiamata in garanzia del
28.4.2016, si è costituita in giudizio l' Controparte_7 contestando la domanda attorea, poiché: a) i medici dell'ospedale avevano operato correttamente;
b) il suicidio era avvenuto fuori dalla struttura ospedaliera e quando il Pt_1 era accudito dai familiari;
c) il Centro di igiene mentale, con funzione ambulatoriale e non di ricovero, aveva trattenuto il paziente per il superamento della crisi e, del resto, la mancata emissione del t.s.o. non era addebitabile alla struttura ospedaliera, ma al Sindaco del Comune di Scalea.
Ha chiesto, peraltro, di chiamare in garanzia la ed Controparte_1 Controparte_5
, quali soggetti assicuratori per la responsabilità civile, in virtù di apposite polizze,
[...] al fine di essere manlevata in caso di condanna al risarcimento del danno.
Autorizzata la chiamata in causa, l' ha Controparte_7 citato in giudizio tanto che . Controparte_10 Controparte_5
Si sono costituite in giudizio, quindi, entrambe le compagnie di assicurazioni, contestando le domande nei loro confronti.
In particolare, ha eccepito: a) la prescrizione, ex art. Controparte_10
2952, comma 2°, c.c., del diritto alla manleva, trattandosi di polizza con efficacia dal
30.6.2009 al 30.6.2012, ed il suo difetto di legittimazione passiva;
b) l'inoperatività della polizza, poiché l'ente assicurato non aveva denunciato il sinistro nei modi e nei tempi previsti dall'art. 16 del contratto;
c) comunque, la nullità per violazione dell'art. 164, n. 3 e n. 4, e la infondatezza, nel merito, della domanda delle attrici, per assenza di responsabilità nell'evento dell'ente assicurato.
, invece, ha contestato il fondamento sia della domanda Controparte_5 delle attrici, per difetto di responsabilità dei medici dell'ospedale di Praia a Mare, per difetto di prova del nesso di causalità tra la condotta dei medici e l'evento, nonché per mancata dimostrazione dei danni lamentati;
sia della domanda di manleva dell'
[...]
nei suoi confronti, poiché il sinistro denunciato non Controparte_7 rientrava tra i rischi coperti dalla polizza, dato che, il 31.1.2011, i Carabinieri, su mandato del Pubblico ministero, avevano proceduto al sequestro della cartella clinica del e Pt_1 che la polizza stessa prevedeva, all'art. 22, la c.d. clausola claims made, secondo cui la garanzia operava esclusivamente per le richieste di risarcimento del danno presentate per la prima volta al contraente dalle ore 24.00 del 31.10.2012 alle ore 24.00 del 31.10.2014, alle quali erano equiparati, in virtù di apposita previsione negoziale, l'avvio di inchiesta
6 giudiziaria o di indagine penale nei confronti dei soggetti assicurati, purché ufficialmente nota al contraente, come nel caso in esame.
Ha eccepito, inoltre, che ad ogni modo, non era tenuta a manlevare CP_3
l' , se non nei limiti del massimale (pari a euro Controparte_7
5.000.000,00 per sinistro), e della franchigia (pari a euro 100.000 per sinistro).
Ha chiesto, infine - poiché l' aveva Controparte_7 affermato di essere assicurata, tramite altra polizza, con - di ridurre la Controparte_1 propria obbligazione indennitaria ai sensi dell'art. 1910, comma 3°, c.c.
Le parti hanno presentato le memorie di cui all'art. 183, comma 6°, c.p.c. e, segnatamente, con la memoria di cui al n.1 della disposizione citata,
[...] ha eccepito che anche la polizza invocata dall' Controparte_10 Controparte_7
per ottenere la manleva nei suoi confronti prevedeva una clausola claims made,
[...] secondo cui la garanzia operava esclusivamente per le richieste di risarcimento del danno presentate per la prima volta al contraente assicurato entro il 30.6.2012, cosicché l'evento non era coperto dalla polizza, visto che la richiesta di risarcimento del danno era stata presentata dopo alcuni anni dalla scadenza del contratto.
Istruita la causa con una consulenza tecnica d'ufficio (depositata in cancelleria il
14.11.2018), la causa è stata assunta in decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del 12.3.2021, trattata a mezzo di note scritte, ai sensi dell'art. 221, comma 4°, del decreto legge n. 34/2020.
La causa, tuttavia, è stata, poi, rimessa sul ruolo dal giudice, al fine di acquisire chiarimenti dal consulente tecnico di ufficio.
Quindi, acquisiti i suddetti chiarimenti, all'udienza del 21.4.2022, tenutasi ex art. 281-sexies c.p.c., all'esito della discussione, il Tribunale ha emanato la sentenza n.
298/2022.
2. La sentenza del Tribunale di Paola, all'esito del giudizio di primo grado
Con sentenza n. 292/2022 del 21.4.2022, il Tribunale di Paola ha così deciso: a) ha condannato l' al pagamento di € 166.713,90 in Controparte_7 favore di;
di € 156.907,20 in favore di;
di € 156.907,20 in Parte_3 Parte_1 favore di;
di € 156.907,20 in favore di;
di € 104.604,80 in Parte_2 CP_9 favore di , di € 104.604,80 in favore di;
nonché di € Parte_4 Parte_5
7 28.500,00 in favore delle predette attrici in base alle rispettive quote ereditarie, oltre interessi legali;
b) ha condannato, in solido, le terze chiamate, Controparte_10
e , a tenere indenne l'
[...] Controparte_5 Controparte_7 di quanto avrebbe corrisposto alle attrici ai sensi del capo di cui alla lettera a); c)
[...] ha condannato l' al pagamento delle spese di giudizio, in Controparte_7 favore delle attrici;
d) ha condannato le suddette compagnie di assicurazioni, in solido, al pagamento delle spese di giudizio in favore dell' . Controparte_7
In particolare, il Tribunale ha ritenuto: I) sulla base della consulenza tecnica d'ufficio medico - legale espletata nel corso del giudizio, la responsabilità dell'
[...]
per la morte del e, segnatamente, per non avere i medici Controparte_7 Pt_1 valutato adeguatamente il rischio concreto di suicidio e per avere, di conseguenza, omesso gli adeguati interventi protettivi, quali l'ospedalizzazione, in regime di ricovero volontario o coatto, oppure il trattamento integrato, il supporto psicosociale e la presa in carico del
Centro di salute mentale, riconoscendo il diritto dei congiunti al risarcimento sia del danno,
iure proprio, da lesione del rapporto parentale e patrimoniale, sia di quello c.d. catastrofale, iure hereditario; II) il fondamento della domanda di manleva tanto nei confronti di quanto di , in quanto Controparte_10 Controparte_5 il sinistro si era verificato nel periodo di rispettiva efficacia delle due polizze, escludendo, in particolare, che il sequestro della cartella clinica, avvenuto nel 2011, pur essendo “atto di indagine” fosse equiparabile, come invece ritenuto da in virtù di apposita CP_3 clausola del contratto di assicurazione, alla richiesta di risarcimento del danno nonché che sussistessero, in relazione all'evento in questione, dichiarazioni inesatte e reticenti dell'ente assicurato.
Le spese di lite sono state regolate secondo il criterio della soccombenza.
3. Il giudizio di appello
La sentenza del Tribunale di Paola è stata appellata, autonomamente, sia da
[...] che da quale cessionaria del c.d. Controparte_10 Controparte_3 portafoglio assicurativo di , tramite atti di citazione debitamente Controparte_5 notificati agli appellati, dando luogo, rispettivamente, al presente giudizio di appello n.
692/2022 r.g.a.c. ed al giudizio n. 797/2022.
8 In particolare, ha censurato la sentenza del Tribunale di Controparte_10
Paola, nella parte in cui, nell'accogliere la domanda di manleva proposta dall'
[...]
nei suoi confronti, aveva del tutto omesso di valutare Controparte_7
l'eccezione di inoperatività della garanzia di cui polizza n. M0406705707 del 30.6.2009, atteso che essa, alla sezione I, art. 3 (“Inizio e Termine della Garanzia”), pagina12, prevedeva la c.d. clausola claims made e che la richiesta di risarcimento del danno presentata all'ente assicurato era successiva alla data di cessazione della polizza, ossia al
30.6.2012. Ha concluso come sopra riportato. ha impugnato, a sua volta, la sentenza del Tribunale di Paola, Controparte_3 nella parte in cui: I) l' era stata ritenuta Controparte_7 responsabile della morte di , sebbene: a) non vi fosse concomitanza di Persona_2 fattori né evidenti sintomi d'allarme, tali da far ipotizzare un rischio suicidario elevato del
; b) comunque, si trattasse di un evento imprevedibile;
c) non sussistesse nesso di Pt_1 causalità tra gli interventi protettivi ipotizzati dal Tribunale e l'evento; II) non era stata valutata l'incidenza causale dell'omesso trattamento sanitario obbligatorio, imputabile al tale da escludere la responsabilità dell' Parte_7 Controparte_7
o, quanto meno, da ridurre l'obbligazione risarcitoria in misura del 50%, secondo
[...] quanto previsto dagli artt. 1223 e 2055 c.c.; III) era stato male interpretato il contratto di assicurazione, omettendo di dare rilevanza - ai fini dell'applicazione della c.d. clausola claims made di cui all'art. 22 della polizza e, in particolare, della equiparazione alle richieste di risarcimento del danno dell'avvio di inchiesta giudiziaria o di indagine penale nei confronti dei soggetti assicurati - al sequestro del 31.1.2011 della cartella clinica del su disposizione del Pubblico ministero, con conseguente inoperatività della polizza, Pt_1 efficace, esclusivamente, per le richieste di risarcimento del danno presentate, per la prima volta, al contraente dalle ore 24.00 del 31.10.2012 alle ore 24.00 del 31.10.2014; IV) era stata disapplicata la clausola di cui all'art. 24.9 della polizza che escludeva dal rischio assicurato le “richieste di risarcimento note al contraente al momento della decorrenza della polizza”; V) era stata esclusa, in violazione degli artt. 1892 e 1893 c.c., la ricorrenza di dichiarazioni inesatte e reticenti in relazione a fatti che la polizza definiva “fatti noti”;
VI) era stata omessa ogni pronuncia sulla franchigia fissa per sinistro, nonostante
[...]
ne avesse allegato e provato l'esistenza; VII) era stata completamente CP_13 omessa la pronuncia sull'accertamento delle quote di indennizzo a cui ciascun assicuratore
9 era tenuto ex art. 1910, comma 3°, c.c., sebbene vi fosse stata apposita domanda di
CP_3
Si sono costituiti in entrambi i giudizi di appello , , Parte_1 Parte_2 [...]
, , e , resistendo alle CP_9 Parte_3 CP_12 Parte_5 impugnazioni e chiedendone il rigetto, per come sopra trascritto.
In particolare, hanno sostenuto la correttezza delle valutazioni del Tribunale in ordine alla rilevata responsabilità dei sanitari dell' nel Controparte_7 decesso del loro congiunto.
Si è costituita in entrambi i giudizi di appello, anche, l' Controparte_7
chiedendo, previa riunione degli stessi, il rigetto delle impugnazioni.
[...]
In particolare, con un riferimento all'appello proposto da Controparte_10 ha sostenuto, in sintesi: a) la correttezza delle valutazioni e delle considerazioni effettuata dal Tribunale;
b) il rispetto dei termini e delle condizioni contrattuali per beneficiare del diritto all'indennizzo di cui si tratta;
c) l'insussistenza nella polizza di una clausola c.d. claims made, peraltro, in ipotesi, da considerarsi nulla, sulla base dei principi di giurisprudenza in materia.
Quanto all'appello promosso da l' Controparte_3 Controparte_7
appellata ha affermato che: a) come rilevato dal Tribunale, il sequestro della
[...] cartella clinica non integravano il presupposto di atti di indagine nei confronti dell'
[...]
e, pertanto, non potevano equipararsi alla richiesta di risarcimento, Controparte_7 trattandosi di indagini preliminari contro ignoti;
b) era da escludersi, contrariamente al convincimento di che si potesse considerare “fatto noto”, al fine di escludere CP_3 operatività della polizza, ogni avvenimento che avrebbe potuto comportare, in futuro, una richiesta di risarcimento dei danni;
c) al contrario, la polizza copriva il rischio dell'evento in questione, poiché la prima e unica richiesta di risarcimento era pervenuta all'
[...] il 6.3.2014, nella piena efficacia della polizza n. Controparte_7
IT0MM12001371.
Con ordinanza del 26.10.2022, emanata a scioglimento della riserva presa all'udienza di pari data, la Corte di Appello ha riunito i due procedimenti e, con successiva ordinanza del
27.10.2022, ha accolto l'istanza delle compagnie di assicurazioni appellanti di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata (cfr. le ordinanze citate in atti).
All'esito della trattazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.12.2024, avvenuta mediante il deposito di note scritte, ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c, la
10 causa è stata trattenuta in decisione, facendo salvi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di eventuali memorie di replica (cfr. l'ordinanza in atti).
Tutte le parti hanno depositato sia la comparsa conclusionale che le note di replica, ribadendo, in sostanza, le argomentazioni esposte negli scritti difensivi precedenti.
Motivi della decisione
1. L'oggetto del presente giudizio di appello
Premesso quanto sopra esposto in ordine allo svolgimento del processo e tenuto conto, da un lato, della decisione del Tribunale di Paola e, dall'altro, dei motivi di appello proposti, con le rispettive impugnazioni, da e da Controparte_10 [...]
nonché delle difese contenute nelle comparse di costituzione e Controparte_3 risposta dell' e dei congiunti di , Controparte_7 Persona_2 appare opportuno chiarire che il presente giudizio ha ad oggetto: a) la responsabilità o meno dell' per la morte di , Controparte_7 Persona_2 ritenuta dal Tribunale con decisione censurata da con il Controparte_3 primo motivo di appello;
b) l'incidenza causale o meno dell'omesso trattamento sanitario obbligatorio, imputabile al ai fini della esclusione della responsabilità Parte_7 dell' o del suo concorso di colpa con il suddetto Controparte_7
Comune (v. il secondo motivo di impugnazione di;
c) Controparte_3
l'ammissibilità ed il fondamento dell'eccezione di inoperatività della garanzia di cui polizza n. M0406705707, stipulata dall' con Controparte_7
, “e “Società Cattolica” (alle quali è subentrata Parte_8 Controparte_14
, sollevata con l'impugnazione proposta da quest'ultima e Controparte_10 fondata sull'applicazione della clausola contrattuale claims made; d) la corretta interpretazione del contratto di assicurazione, stipulato dall' Controparte_7 con con riferimento: 1) all'applicazione della c.d. clausola claims made ed alla CP_3 equiparazione o meno alle richieste di risarcimento del danno dell'avvio di inchiesta giudiziaria o di indagine penale nei confronti dei soggetti assicurati (terzo motivo di appello di;
2) alla esclusione o meno dell'evento in questione, quale rischio CP_3 assicurato, in virtù della clausola di cui all'art. 24.9 della polizza che escludeva
11 dall'assicurazione le “richieste di risarcimento note al contraente al momento della decorrenza della polizza” (quarto motivo di appello di;
3) alla sussistenza o CP_3 meno di dichiarazioni inesatte e reticenti del soggetto assicurato, in relazione agli effetti di cui agli artt. 1892 e 1893 c.c. (quinto motivo di impugnazione di;
4) CP_3 all'applicazione della franchigia fissa per sinistro di cui alla polizza stipulata con
[...]
(sesto motivo di appello); 5) alla ripartizione delle quote di indennizzo a CP_15 cui ciascun assicuratore era tenuto ex art. 1910, comma 3°, c.c. nei confronti dell'
[...]
(settimo motivo di appello di;
e) la regolamentazione delle Controparte_7 CP_3 spese del giudizio.
In assenza di impugnazione sul punto, invece, la sentenza deve considerarsi passata in giudicato, nella parte in cui ha, esplicitamente o implicitamente, rigettato le eccezioni, sollevate da di: I) prescrizione della domanda di manleva, Controparte_10 ex art. 2952, comma 2°, c.c., e di difetto di legittimazione passiva;
II) di inoperatività della polizza, poiché l'ente assicurato non aveva denunciato il sinistro nei modi e nei tempi previsti dall'art. 16 del contratto;
III) di nullità, per violazione dell'art. 164, n. 3 e n. 4, della domanda;
nonché in ordine alla quantificazione del risarcimento del danno riconosciuto in favore dei congiunti di . Persona_2
2. L'esame del motivo di appello proposto da Controparte_10
Come già esposto (v. la parte dedicata allo svolgimento del processo di appello),
[...] censura la sentenza del Tribunale di Paola, nella parte in cui, Controparte_10 nell'accogliere la domanda di manleva proposta dall' Controparte_7 nei suoi confronti, ha omesso di valutare l'eccezione di inoperatività della
[...] garanzia di cui polizza n. M0406705707 del 30.6.2009, la quale prevedeva, alla sezione I, art. 3 (“Inizio e Termine della Garanzia”), pagina 12, la c.d. clausola claims made, in virtù della quale il rischio assicurato era rappresentato da richieste di risarcimento del danno presentate all'ente assicurato entro la data di efficacia della polizza (30.6.2012).
Ha rilevato l'appellante, in particolare, che, nel caso in esame, sebbene il decesso di fosse avvenuto durante l'efficacia della polizza (nel gennaio 2011), la Persona_2 richiesta di risarcimento del danno dei congiunti del era pervenuta all' Pt_1 [...]
ben oltre il 30.6.2012, data di cessazione dell'efficacia del Controparte_7 contratto, cosicché la polizza non copriva il rischio di cui si tratta.
12 L'appello è inammissibile, in quanto l'eccezione di inoperatività della polizza, da considerarsi eccezione in senso stretto, non è stata formulata tempestivamente, ossia con la comparsa di costituzione e risposta, ma soltanto con la memoria di cui all'art. 183, comma
6°, n. 1 c.p.c., quando si era già verificata la preclusione di cui all'art. 167, comma 2°,
c.p.c.
Ne consegue che, essendo la compagnia di assicurazioni decaduta dal potere di sollevare detta eccezione, la decisione del Tribunale (il quale non ha esaminato l'eccezione ed ha ritenuto operativa la polizza) è, nella sostanza, corretta.
In effetti, la giurisprudenza più recente ha chiarito che, la deduzione che un determinato evento, pur astrattamente rientrante nella previsione generale di un contratto di assicurazione, non sia indennizzabile in virtù di una specifica clausola negoziale (c.d. rischio non compreso), integra un'eccezione in senso stretto, introducendo un fatto impeditivo della domanda di indennizzo, espressione di un diritto potestativo il cui esercizio è rimesso esclusivamente alla volontà dell'assicuratore che ne è titolare.
In particolare, è stato chiarito che, qualora nel contratto di assicurazione siano state inserite clausole c.d. di delimitazione del rischio, i fatti avversi, cui l'assicurato è teoricamente esposto, possono essere classificati in tre categorie: a) “rischi inclusi”, cioè quelli per i quali il contratto accorda all'assicurato il pagamento dell'indennizzo; b) “rischi esclusi”, cioè quelli estranei al contratto;
c) i “rischi non compresi”, cioè quelli che astrattamente rientrerebbero nella generale previsione contrattuale, ma l'indennizzabilità dei quali è esclusa con un patto espresso di delimitazione del rischio. Mentre l'assicurato deve provare che l'evento dannoso verificatosi rientra tra i “rischi inclusi”, in quanto tale circostanza è fatto costitutivo della sua pretesa all'indennizzo, l'assicuratore deve provare che l'evento dannoso verificatosi rientra fra i rischi “non compresi”, in quanto tale circostanza, essendo un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità, costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea. Ne segue che quello di rifiutare il pagamento dell'indennizzo è un diritto che scaturisce dall'esistenza della clausola delimitativa del rischio e, potendo essere azionato in via autonoma (con una domanda di accertamento), il fatto costitutivo su cui poggia la relativa eccezione non può essere rilevato d'ufficio. Ciò, da un lato, perché si è in presenza di una eccezione con cui il convenuto avanza una pretesa fondata su una clausola contrattuale, essendo pacifico nella giurisprudenza di legittimità che l'esistenza o inesistenza di una clausola contrattuale, così come il suo contenuto, costituiscono dei
“fatti” e, in quanto tali, debbono essere introdotti nel giudizio di primo grado nel rispetto
13 delle preclusioni di rito;
dall'altro, perché si avanza una pretesa suscettibile di formare oggetto di un autonomo giudizio di accertamento ed oggetto di un diritto potestativo (in questi esatti termini, v. Cass., sezione III, n. 1469/2025 che richiama, anche, Cass., sez. III,
n. 31251/2023, in relazione al fatto che la circostanza che l'evento dannoso verificatosi rientra fra “i rischi “non compresi”, rappresenta “un fatto costitutivo dell'eccezione di non indennizzabilità” e, quindi, “costituisce un fatto impeditivo della pretesa attorea”: v. pag. 7 della motivazione di quest'ultima sentenza).
Dalla qualificazione giuridica della eccezione di inoperatività della polizza in virtù della c.d. clausola claims made come eccezione in senso stretto - giacché concernente, nell'ambito dei c.d. rischi inclusi nella polizza (responsabilità civile per danni a terzi soggetti nell'ambito dell'attività professionale dell'ente assicurato verificatisi in corso di efficacia del contratto o in epoca precedente), una ipotesi di “rischio non compreso”
(perché la richiesta di risarcimento del danno è pervenuta successivamente alla scadenza del termine di efficacia del contratto) - discende, quanto al caso in esame, la sua intempestività, non essendo possibile sollevare l'eccezione, per la prima volta, con la memoria di cui all'art. 183, comma 6°, n. 1 c.p.c. (nel testo applicabile alla fattispecie).
Tale memoria, infatti, consente ad entrambe le parti solo la precisazione e modificazione delle domande eccezioni e conclusioni già proposte, ma non la proposizione di ulteriori e diverse eccezioni e domande, con l'ampliamento del tema del decidere. Né, a maggior ragione, ciò è permesso con la memoria di cui al n. 2 della disposizione citata che consente di replicare alle domande ed eccezioni, tempestivamente formulate, così come precisate e modificate nelle memorie depositate e di formulare le conseguenti eccezioni (cfr. Cass., sezioni unite, n, 3567/2011, in relazione alla analoga disposizione di cui al quinto comma dell'art. 183, nel testo vigente prima della novella del 2006).
3. L'esame dei motivi dell'appello proposto da Controparte_3
Con il primo motivo di appello, censura la sentenza del Controparte_3
Tribunale di Paola, nella parte in cui ha ritenuto la responsabilità dell'
[...]
per la morte di - suicidatosi, gettandosi da una Controparte_7 Persona_2 finestra della casa della sorella in cui era ospitato - poiché, contrariamente all'assunto del primo giudice, non sarebbe ravvisabile né un profilo di colpa in capo ai medici
14 dell' né, comunque, il nesso di causalità tra la Controparte_7 loro condotta e l'evento suddetto.
Il motivo è articolato ai paragrafi 25-46 dell'appello (ai quali si rimanda) e si fonda, essenzialmente, sulle critiche, di carattere essenzialmente medico – legale, svolte in un parere pro veritate, espresso dal dott. ed allegato all'atto di appello, con Persona_3 cui, in estrema sintesi, si afferma: a) la mancanza di elementi decisivi per prevedere il tentativo di suicidio;
b) la corretta condotta dei medici e c) la mancanza di prova che una diversa condotta avrebbe evitato il gesto suicida.
Il motivo non è fondato e la sentenza impugnata, sul punto, è del tutto condivisibile, avendo evidenziato, sulla base di valutazioni del perito d'ufficio, a loro volta, fondate su elementi di fatto e su copiosa letteratura scientifica appositamente richiamata, che la decisione dei medici dell'ospedale di Praia a Mare di dimettere il paziente appena tre giorni dopo il primo tentativo di suicidio, avvenuto in regime di ricovero ospedaliero il
26.1.2011 (erroneamente, valutato come “gesto dimostrativo”), è stata del tutto incongrua e superficiale, confidando, imprudentemente, sulla efficacia della terapia farmacologica prescritta e sulla eventuale assistenza dei congiunti, peraltro, privi di ogni competenza tecnica (cfr. la sentenza, la relazione di c.t.u., le repliche alle osservazioni ed i successivi chiarimenti del consulente tecnico di ufficio).
In effetti, per come emerge dalla documentazione in atti, il presentava una serie di Pt_1 indicatori specifici del rischio di suicidio, compresi i principali indicati dallo stesso consulente di parte della compagnia di assicurazione: a) si trattava di soggetto gravemente depresso;
b) la sua malattia psichica perdurava almeno dal 2002; c) viveva da solo ed appariva, pertanto, in una condizione di vulnerabilità; d) appena tre giorni prima delle dimissioni dall'ospedale (avvenute il 26.1.2011), aveva tentato, allorché era ricoverato in un reparto per la cura di una patologia all'apparato digerente, il suicidio, con modalità del tutto analoghe a quelle poste in essere il 31.1. 2011, ossia aveva cercato di gettarsi dalla finestra e l'evento era stato impedito soltanto da circostanze fortuite, ossia dalla presenza di una addetta che, grazie all'ausilio anche di un altro soggetto, era riuscita a bloccarlo, trattenendolo per le gambe.
Sulla base di questi presupposti, appare alquanto evidente l'imprudenza dei medici dell' che, evidentemente, confidando sulla Controparte_7 erronea valutazione contenuta nella consulenza neuropsichiatrica del 27.1.2011 (nella quale era stato ipotizzato, in relazione al tentativo di suicidio del giorno prima, un mero
15 gesto dimostrativo), non hanno né disposto il necessario ricovero in ambiente ospedaliero ed in un reparto specifico (ossia per pazienti di interesse psichiatrico) né, nel dimettere il dall'ospedale, il 29.1.2011, si sono curati di assicurare al paziente la necessaria Pt_1 assistenza, fornendo dettagliate informazioni ai familiari sulla gestione del paziente stesso e predisponendo il necessario intervento degli specialisti del Centro di salute mentale, i quali, a loro volta, avrebbero dovuto monitorare in maniera assidua e specifica le condizioni psicopatologiche del paziente e verificare la permanenza o meno della idea suicidaria, manifestatasi appena tre giorni prima con il tentativo di suicidio in ospedale.
Come rilevato dal Tribunale, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio, il rischio di suicidio avrebbe dovuto essere monitorato, innanzi tutto, tramite la somministrazione di test psicologici specifici, come la scale for suicide ideation e la beck's hopelessness scale, in linea con la raccomandazione n. 4 del marzo 2008 del Ministero della Salute, mentre, nel caso in esame, lo psichiatra del centro di salute mentale al quale il era stato Pt_1 inviato per una consulenza nel corso del ricovero, si è limitato ad una semplice visita, qualificando il tentativo di suicidio in ambiente ospedaliero come un “gesto dimostrativo”.
Quanto agli interventi protettivi, le linee guida internazionali NICE del 2009 (Depression in adults: recognition and management Clinical guideline [CG90] Published date:
October 2009) suggerivano, al punto 1.10.2.1, di considerare, per pazienti con depressione a rischio significativo di suicidio, il trattamento in condizioni di ricovero.
Nello stesso senso deponevano le linee guida dell' ( CP_16 Controparte_17
) del 2003, prospettando, dopo approfondita valutazione del rischio suicidiario,
[...] il ricovero ospedaliero volontario o, se il paziente avesse potuto arrecare danno a sé stesso e si fosse rifiutato, il ricovero coatto.
In alternativa all'ospedalizzazione, sempre previa adeguata valutazione concreta del rischio suicidiario, sarebbe stato necessario attuare - secondo il PANSM (Piano Nazionale di
Azioni per la Salute Mentale) approvato in Italia dalla Conferenza Stato Regioni il
24.1.2013 - il trattamento integrato, il supporto psicosociale e la presa in carico intensiva e multiprofessionale del Centro di salute mentale.
Sotto altro profilo, deve osservarsi che, non vale ad escludere la responsabilità dei sanitari dell' né la difficoltà, in genere, di prevedere il gesto Controparte_7 suicidario né l'apparente situazione di tranquillità del paziente nei giorni successivi al primo tentativo di suicidio, dato che l'esistenza di specifici indicatori del rischio suddetto e la stessa difficoltà di prevedere, con precisione, l'attuazione di una idea suicidaria,
16 avrebbero dovuto indurre i medici ad una condotta molto più prudente, per come sopra illustrato. Lo stato di calma apparente e di collaborazione del , indicato nella cartella Pt_1 clinica, del resto, avrebbe facilitato un ricovero di tipo volontario e non coattivo.
Contrariamente al convincimento della società di assicurazioni appellante, sussiste la prova, secondo il criterio della “preponderanza dell'evidenza”, del rilievo causale della condotta omessa rispetto al suicidio del , dato che è ragionevole prevedere, con una Pt_1 certa sicurezza, che l'evento sarebbe stato evitato se il fosse stato ricoverato in un Pt_1 reparto psichiatrico, ove il contatto quotidiano con gli specialisti avrebbe consentito un monitoraggio efficace sulla permanenza di ideazione suicidaria e la sorveglianza del paziente, tenuto conto del recente tentativo di suicidio, sarebbe stata, verosimilmente, massima.
Analoga valutazione vale per il caso di dimissioni disposte con contestuale presa in carico specifica dei medici del Centro di salute mentale, il cui monitoraggio quotidiano e specifico, quantomeno nel periodo immediatamente successivo alle dimissioni, avrebbe, con ogni probabilità, impedito l'evento nel periodo suddetto.
La condotta colposa dei medici dell' costituisce, Controparte_7 quindi, una delle cause del decesso.
Con il secondo motivo di appello, censura la decisione di Controparte_3 primo grado nella parte in cui non ha rilevato l'incidenza causale rispetto all'evento dell'omesso trattamento sanitario obbligatorio, imputabile al ai fini Parte_7 della esclusione della responsabilità dell' o, Controparte_7 quanto meno, del suo concorso di colpa (cfr. i paragrafi 47-56 dell'appello).
Il motivo è infondato sotto diversi profili.
In primo luogo, a rigore, non è dato conoscere, con sufficiente precisione, in quali termini e con quali modalità i medici dell'ospedale, dopo il primo tentativo di suicidio, abbiano chiesto la misura del trattamento sanitario obbligatorio al sindaco del Comune di Scalea né le specifiche ragioni della mancata emanazione del provvedimento (cfr. l'annotazione in cartella clinica del 26.1.2011, ore 17, da cui emerge, in sintesi, la difficoltà di mettersi in contatto per telefono con l'ufficio amministrativo competente).
In secondo luogo, per come è affermato dallo stesso consulente di fiducia della compagnia di assicurazione appellante (v. pagg. 19 e ss. del suo parere), non sussistevano, almeno al momento delle dimissioni dalla struttura sanitaria, i presupposti per il trattamento sanitario obbligatorio, dato che il paziente si presentava calmo e collaborante.
17 Inoltre, ove, in astratta ipotesi, si dovesse ritenere che vi fossero i presupposti per tale misura sanitaria d'urgenza, non sarebbe, comunque, interrotto il nesso di causalità tra la condotta dei medici ed il suicidio del , avvenuto a seguito delle imprudenti dimissioni Pt_1 dalla struttura, per come sopra evidenziato (condotta ancora più grave se presa, in ipotesi, in relazione ad un paziente da sottoporre a t.s.o.).
Infine, l'ipotetico concorso di colpa del Sindaco del non varrebbe ad Parte_7 escludere la responsabilità solidale dell' per il medesimo Controparte_7 evento, salvo il diritto di surroga dell'assicuratore nei diritti dell'ente assicurato nei confronti del terzo, ai sensi dell'art. 1916 c.c.
Con il terzo motivo di impugnazione, censura la sentenza Controparte_3 impugnata con riferimento all'errata applicazione della c.d. clausola claims made e, segnatamente, alla mancata equiparazione, malgrado fosse prevista nella polizza, dell'avvio di inchiesta giudiziaria o di indagine penale nei confronti dei soggetti assicurati alle richieste di risarcimento del danno.
In particolare, l'appellante rileva, in sintesi, che, ai sensi dell'art. 22 della polizza, “la garanzia opera esclusivamente per le richieste danni presentate per la prima volta al contraente durante il periodo di assicurazione e cioè dalle ore 24.00 del 31.10.2012 alle ore 24.00 del 31.10.2015” (si tratta della c.d. clausola claims made) e che, nella sezione della stessa dedicata alle definizioni, per “Richiesta di risarcimento” si intende, non soltanto “qualsiasi comunicazione scritta di richiesta danni con la quale il terzo manifesta all'Assicurato l'intenzione di ritenerlo responsabile dei danni subiti ”, ma, anche, “l'avvio di inchiesta giudiziaria o d'indagine penale nei confronti dei soggetti assicurati, purché ufficialmente nota al Contraente”, cosicché, poiché il 31.1.2011, il Pubblico ministero aveva disposto il sequestro della cartella clinica relativa al , tale evento doveva Pt_1 considerarsi equiparato alla richiesta di risarcimento del danno, con l'ulteriore conseguenza che l'evento non rientrava in quelli coperti dalla assicurazione, la cui efficacia iniziava soltanto dal 31.10.2012 (v. i paragrafi 57-85 dell'appello) .
Anche questo motivo d'impugnazione deve essere respinto, in quanto si fonda su una interpretazione delle suddette clausole negoziali che risulta non conforme né alla loro interpretazione letterale né a quella complessiva delle clausole né, infine, a quella di buona fede.
Innanzitutto, deve evidenziarsi che l'invocata equiparazione tra richiesta di risarcimento
(quale “sinistro” assicurato) e avvio d'inchiesta giudiziaria penale, è prevista dalla polizza
18 soltanto nei casi di inchiesta giudiziaria o indagine penale “nei confronti dei soggetti assicurati, purché ufficialmente nota al Contraente”.
A rigore, pertanto, non essendo stato disposto il sequestro in questione in relazione ad un procedimento penale nei confronti di dirigenti, personale sanitario o, comunque, dipendenti dell' (ma nell'ambito di un procedimento penale Controparte_7 nei confronti di “persone da identificare”), difetta il presupposto suddetto che, concernendo una deroga alla regola generale della polizza sulla identificazione del sinistro con la richiesta di risarcimento da parte dei terzi, mal si presta ad una applicazione al di fuori della specifica ipotesi prevista (sul divieto, nell'interpretazione di un contratto, di estendere le previsioni contrattuali a casi non previsti mediante l'analogia, contemplata dall'art. 12, comma 2°, prel. c.c. per le sole norme di legge, v. Cass. sez. I, n. 8630/2021).
D'altra parte, come accennato, anche il criterio delle interpretazioni del contratto secondo buonafede e quello c.d. logico - sistematico di cui all'art. 1363 c.c. depongono per una interpretazione restrittiva della equiparazione in questione, poiché - tenuto conto della finalità della polizza (ossia assicurare l'ente dal rischio connesso a richieste di risarcimento del danno conseguenti ad un'attività di natura sanitaria alquanto complessa e riconducibile, almeno in linea teorica, ad una serie di ipotesi di responsabilità professionale), nonché, sotto altro profilo, del notevole ammontare del premio percepito dalla società di assicurazioni - appare incongruo ritenere che l' , Controparte_7 in dipendenza di qualsiasi indagine concernente danni subiti, per cause ancora da accertare, da pazienti curati nel complesso sistema di strutture sanitarie facenti capo all'ente medesimo, avesse l'onere di attivare la polizza, in assenza di elementi più sicuri sul contenuto e sugli esiti delle suddette indagini. Laddove il dato oggettivo dell'esistenza e della conoscenza di un'inchiesta penale nei confronti di uno o più soggetti determinati, operanti nell'ambito dell'ente, appare molto più funzionale allo scopo pratico nel contratto di assicurazione ed all'esigenza di evitare il ricorso a elementi extratestuali, di dubbia concludenza (sul rilievo decisivo, proprio in ordine alla questione della validità o meno delle clausole claims made, dello scopo concreto del contratto, v. la giurisprudenza consolidata e, in particolare, Cass., sezioni unite, n. 22437/2018).
Le suddette valutazioni e considerazioni valgono, anche, ad escludere il fondamento del quarto motivo di appello di concernente la presunta errata Controparte_3 applicazione del primo giudice della clausola di cui all'art. 24.9 della polizza che
19 escludeva dall'assicurazione le “richieste di risarcimento note al contraente al momento della decorrenza della polizza”.
In effetti, una volta esclusa l'equiparazione del sequestro della cartella clinica alla
“richiesta di risarcimento” e rilevato il dato pacifico che la richiesta di risarcimento è pervenuta all' durante l'efficacia del contratto, al momento Controparte_7 della decorrenza della polizza nessuna richiesta era stata già formulata né, tantomeno, era nota all'ente assicurato.
Il quinto motivo di appello concerne la presunta sussistenza di dichiarazioni inesatte e reticenti dell'ente assicurato e, quindi, la mancata applicazione da parte del Tribunale degli artt. 1892 e 1893 c.c., dato che l' avrebbe dovuto informare Controparte_7 la compagnia di assicurazioni dell'avvenuto sequestro della cartella clinica, quale circostanza che avrebbe inciso sul consenso dell'assicuratore (v. paragrafi 101-113 dell'appello).
Il motivo è infondato.
In effetti, anche per le ragioni già esposte (diffusione delle strutture sanitarie facenti capo all' ; carattere del tutto consueto del sequestro di una cartella Controparte_7 clinica;
copertura di una serie indeterminata di rischi da attività professionale), non è ravvisabile l'ipotesi di dolo o colpa grave di cui all'art. 1892 c.c. in capo all'ente assicurato per non avere informato l'assicuratore del sequestro della cartella clinica, fermo restando che, ai sensi del comma secondo della disposizione citata, l'assicuratore è decaduto dalla facoltà di avvalersi della disposizione citata, con il decorso del termine di tre mesi dalla conoscenza della presunta reticenza dell'ente assicurato (al più tardi, avvenuta con la notificazione della chiamata in giudizio, notificata il 1°.6.2016, a fronte del deposito in cancelleria della comparsa di costituzione e risposta del 7.10.2016, con allegazione della copia del provvedimento di sequestro).
L'assenza di una dichiarazione di recesso da parte di rende, Controparte_3 del resto, inapplicabile la disposizione di cui al primo comma dell'art. 1893 c.c., mentre nessun elemento oggettivo consente di ritenere che, se la compagnia di assicurazioni fosse stata informata del sequestro della cartella clinica, avrebbe preteso un premio maggiore, posto che, come detto, il mero sequestro di documentazione sanitaria è insufficiente a tal fine, soprattutto, se si considera che l'elevato premio previsto nella polizza copriva una serie indefinita di rischi connessi ad attività sanitaria posta in essere nell'intera provincia di
Cosenza per il periodo di tre anni, tale da far ritenere che il mero sequestro suddetto,
20 evento del tutto usuale in caso di decesso di un paziente, non avrebbe inciso sulla determinazione del premio.
Sono, invece, fondati il sesto motivo di appello, con cui Controparte_3 lamenta, rispettivamente, la mancata pronuncia del Tribunale sulla richiesta, formulata a giudizio di primo grado, di applicazione della franchigia, pari a euro 100.000, prevista nella polizza (v. paragrafi 114-117 dell'appello) e l'omesso accertamento della rispettiva quota di ripartizione dell'indennizzo, sebbene oggetto di apposita domanda, in applicazione dell'articolo 1910 c.c., in ipotesi di pluralità di assicurazioni stipulate per il medesimo rischio (v. i paragrafi 118-126).
La previsione di una franchigia pari ad euro 100.000, in effetti, risulta dalle condizioni della polizza.
La circostanza che il medesimo rischio fosse assicurato con due diverse compagnie di assicurazioni (attualmente, e Controparte_10 Controparte_3 comporta l'applicazione dell'articolo 1910 c.c., a norma del quale: a) l'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l'ammontare del danno;
b) l'assicuratore che ha pagato l'indennizzo ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale, in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti.
Da tali norme si evince l'ammissibilità e la fondatezza della domanda di di CP_3 accertamento della quota di indennizzo di rispettiva spettanza.
Come chiarito in giurisprudenza, la ratio dell'art. 1910 c.c. è ridurre, in presenza di più assicuratori, il peso economico del sinistro per ciascuno degli stessi, cosicché è coerente con tale ratio una interpretazione della norma che, nel caso di assicurazione del medesimo rischio presso diversi assicuratori, consenta a ciascuno di loro di trarre vantaggio dalla presenza degli altri. Questo risultato è sempre garantito se la misura del regresso è calcolata in proporzione dell'indennizzo da ciascuno dovuto. Tale misura si determina moltiplicando il danno patito dall'assicurato per l'indennizzo concretamente dovuto dal singolo assicuratore e dividendo il prodotto per la sommatoria degli indennizzi concretamente dovuti da tutti gli assicuratori (cfr. Cass., sez. III, n. 4273/2024).
Ne consegue, con riguardo alla fattispecie in esame, che la misura della rispettiva quota di dell'indennizzo dovuto all' , deve determinarsi Controparte_7 applicando, in relazione a ciascuna compagnia di assicurazioni, la formula matematica suddetta, in base alla quale, in assenza di superamento dei massimali di polizza, i dati si
21 ricavano nel modo seguente: a) il danno patito dall'assicurato è pari all'importo della condanna a suo carico al risarcimento del danno, per come stabilito dal Tribunale, in favore dei congiunti di;
b) l'indennizzo concretamente dovuto da Persona_2 [...]
è pari all'importo della condanna, decurtato del valore della franchigia Controparte_3 applicabile in virtù della polizza stipulata con (pari ad euro 100.000); c) CP_3
l'indennizzo concretamente dovuto da coincide con Controparte_10
l'importo della condanna, in assenza di franchigia;
d) la sommatoria degli indennizzi concretamente dovuti da tutti gli assicuratori è pari alla somma degli importi ricavati dalle operazioni sub b) e sub c).
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata, deve essere accolta la domanda di
[...]
volta ad accertare la quota di rispettiva spettanza dell'indennizzo nei Controparte_3 termini di seguito precisati.
Occorre premettere che: I) il danno è stato liquidato dal Tribunale nel modo seguente: a) di
€ 166.713,90 in favore di;
b) € 156.907,20 in favore di;
c) Parte_3 Parte_1
€ 156.907,20 in favore di;
€ 156.907,20 in favore di;
d) € Parte_2 CP_9
104.604,80 in favore di;
e) € 104.604,80 in favore;
f) di Parte_4 Parte_9
€ 28.500,00 in favore delle attrici in base alle rispettive quote ereditarie;
oltre interessi legali da calcolarsi come precisato in sentenza;
II) la franchigia di euro 100.00,00 prevista dalla polizza di deve essere ripartita in proporzione tra i vari indennizzi, CP_15 cosicché gli indennizzi dovuti all' da Controparte_7 [...]
sulla base della polizza, sono i seguenti, precisamente: 1) di € Controparte_18
147.664,04, in relazione al risarcimento del danno liquidato in favore di Parte_3
; 2) € 138.977,92 in relazione al risarcimento del danno in favore di;
[...] Parte_1
3) € 138.977,92 in relazione al risarcimento del danno in favore di;
4) € Parte_2
138.977,92 in relazione al risarcimento del danno in favore di;
5) € 92.651,94 CP_9 in relazione a risarcimento del danno in favore di;
6) € 92.651,94 in relazione Parte_4 al risarcimento del danno in favore;
di € 25.243,39 in relazione al Parte_9 risarcimento del danno liquidato in favore di tutte le attrici del giudizio di primo grado in base alle rispettive quote ereditarie;
III) sulle suddette somme, liquidate a titolo di risarcimento del danno, devono essere calcolati gli interessi, secondo quanto disposto nella sentenza del Tribunale.
Premesso quanto sopra esposto, la ripartizione degli indennizzi tra le due compagnie di assicurazioni è dato dalle operazioni seguenti.
22 A) l'indennizzo di € 166.713,90, relativo al risarcimento del danno (quanto al capitale) in favore di , resta a carico di nella misura Parte_3 Controparte_10 di euro 88.407,99: (euro 166.713,90 x euro 166.713,90) : (euro 166.713,90 +147.664,04) = euro 88.407,99; mentre resta a carico di la parte residua pari Controparte_18 ad euro 78.305,91;
B) l'indennizzo di € 156.907,20, relativo al risarcimento del danno in favore di Parte_2
resta a carico di nella misura di euro 83.207,52:
[...] Controparte_10
(euro 156.907,20 x euro 156.907,20) : (euro 156.907,20 + euro 138.977,92) = euro
83.207,52; mentre resta a carico di la parte residua, pari ad Controparte_18 euro 73.699,68);
C) l'indennizzo di € 156.907,20, relativo al risarcimento del danno in favore di Pt_1
resta a carico di nella misura di euro 83.207,52:
[...] Controparte_10
(euro156.907,20 x euro 156.907,20) : (euro 156.907,20 + euro 138.977,92) = euro
83.207,52; mentre resta a carico di la parte residua, pari ad Controparte_18 euro 73.699,68);
D) l'indennizzo di € 156.907,20, relativo al risarcimento del danno in favore di
[...]
resta a carico di nella misura di euro 83.207,52: CP_9 Controparte_10
(euro156.907,20 x euro 156.907,20) : (euro 156.907,20 + euro 138.977,92) = euro
83.207,52; mentre resta a carico di la parte residua, pari ad Controparte_18 euro 73.699,68);
E) l'indennizzo di € 104.604,80, relativo al risarcimento del danno in favore di Pt_4
, resta a carico di nella misura di euro 55.471,68:
[...] Controparte_10
(euro104.604,80166.713,90 x euro 104.604,80) : (euro 104.604,80 + euro 92.651,94) = euro 55.471,68; mentre resta a carico di la parte residua pari Controparte_18 ad euro 49.133,12;
F) l'indennizzo di € 104.604,80, relativo al risarcimento del danno in favore di
[...]
, resta a carico di nella misura di euro 55.471,68: CP_9 Controparte_10
(euro104.604,80166.713,90 x euro 104.604,80 166.713,90) : (euro 104.604,80 + euro
92.651,94) = euro 55.471,68; mentre resta a carico di la Controparte_18 parte residua pari ad euro 49.133,12;
G) l'indennizzo di € 28.500,00, relativo al risarcimento del danno in favore di tutte le attrici (pro quota), resta a carico di nella misura di euro Controparte_10
15.113,48, ossia: (euro 28.500,00 x euro 28.500,00) : (euro 28.500,00 + euro 25.243,39) =
23 euro 15.113,48; mentre resta a carico di la parte residua pari Controparte_18 ad euro 13.386,52.
Al fine di un compiuto riparto degli indennizzi tra le due società di assicurazioni, come accennato, devono essere computati, sulle somme suddette, gli interessi riconosciuti nella sentenza del Tribunale in favore delle attrici, calcolati sulla base dei criteri indicati nella sentenza medesima.
5. Le spese di lite del giudizio di primo e di secondo grado e l'applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite e dei circoscritti limiti in cui la sentenza di primo grado è stata riformata, deve essere confermata la pronuncia del Tribunale in ordine alle spese processuali del giudizio di primo grado, orientata dal criterio della soccombenza.
Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio di appello, esse seguono la soccombenza di nei confronti sia dei congiunti di Controparte_3 Per_2
che dell' ; nonché la soccombenza di
[...] CP_7 Controparte_7
nei confronti di quest'ultima ( Controparte_10 Controparte_10
a differenza di non ha proposto, nel giudizio di
[...] Controparte_3 appello, domande nei confronti dei congiunti del ). Pt_1
Nei rapporti processuali tra le due compagnie di assicurazioni, le spese del giudizio di appello devono ritenersi compensate, dato che la domanda di di accertamento CP_3 della quota con cui ripartire l'indennizzo ex art. 1910 c.c. non ha trovato opposizione nelle difese di Controparte_10
Le spese del giudizio di appello si liquidano in complessivi euro 22.333,00 (euro 5.706,00 per lo studio della controversia;
euro 3.318,00 per la fase introduttiva;
euro 3.822,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed euro 9.487,00 per la fase decisoria), applicando, quanto alle fasi di studio, introduttiva e di decisione, i parametri medi della tariffa forense dello scaglione per le cause di valore compreso tra euro 520.001,00 ed euro 1.000.000, mentre, quanto alla fase istruttoria e di trattazione (consistita, essenzialmente, nella mera valutazione dell'istanza di inibitoria della sentenza impugnata), appare congrua la liquidazione nel minimo.
Stante il tenore della pronuncia sull'appello (inammissibilità), inoltre, sussistono le condizioni per la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002,
24 dell'obbligo di di pagare l'ulteriore importo, a titolo di Controparte_10 contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Conseguono le pronunce di cui al dispositivo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catanzaro, seconda sezione civile, definitivamente decidendo sull'appello proposto da e da Controparte_10 Controparte_3 avverso la sentenza n. 298/2022 del Tribunale di Paola del 21.4.2022, pubblicata in pari data, in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- dichiara inammissibile l'appello proposto da Controparte_10
- dichiara che la quota di indennizzo, rispettivamente, a carico, ai sensi dell'art. 1910 c.c., di e di quale cessionaria dei Controparte_10 Controparte_3 contratti di assicurazione di , è pari a quella determinata in Controparte_5 motivazione;
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- condanna al rimborso delle spese del giudizio di appello nei Controparte_3 confronti di , , , , Parte_1 Parte_2 CP_9 Parte_3 [...]
e , liquidate in complessivi euro 22.333,00, oltre i.v.a., c.p.a. e CP_12 Parte_5 rimborso forfettario nella misura del 15% di spese generali, come per legge, da distrarsi in favore del procuratore costituito, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
- condanna e in solido tra Controparte_3 Controparte_10 loro, al rimborso delle spese del giudizio di appello nei confronti dell'
[...]
liquidate in complessivi euro 22.333,00, oltre i.v.a., c.p.a. e Controparte_7 rimborso forfettario nella misura del 15% di spese generali, come per legge;
- dà atto che sussistono i presupposti per porre a carico di Controparte_10
l'obbligo del versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione.
Così deciso da remoto, nella camera di consiglio del 10.6.2025
Il Consigliere relatore ed estensore Il Presidente
dott. Antonio Rizzuti dott.ssa Carmela Ruberto
25