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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 22/01/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1437/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127 - ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1437/2024 R.G.
Promossa da
, nata a [...] l'[...], ivi residente (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dagli avvocati Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni
Rinaldi
Ricorrente
Contro
il , in persona del , contumace Controparte_1 Controparte_2
Convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. la docente ha adito questo Tribunale, in funzione Parte_1
di Giudice del Lavoro, per sentir accertare e dichiarare il proprio diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015
(c.d. carta elettronica del docente) in relazione agli anni scolastici 2021/2021, 2021/2022,
pagina 1 di 7 2022/2023 e 2023/2024, e, per l'effetto, per sentir condannare il Controparte_1
al pagamento in suo favore della somma di euro 2.000,00 (euro 500,00 per ciascun anno).
[...]
A fondamento del ricorso ha esposto di essere una docente inserita presso il sistema scolastico statale - alla data del deposito del ricorso servizio presso la Scuola Primaria di Maracalagonis - e di aver lavorato alle dipendenze del convenuto, negli anni scolastici oggetto di causa, CP_1
in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, e di non aver mai percepito la somma di euro
500,00 annui di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 e del D.P.C.M. 23.9.2015,
relativo alla c.d. carta elettronica del docente.
Ha quindi richiamato le disposizioni normative che disciplinano la fruizione della carta elettronica del docente, ed in particolare l'art. 2, comma 1 del D.P.C.M. del 23.9.2015 e il successivo art. 3, comma 1 del D.P.C.M del 28.11.2016 ed ha quindi osservato come il Consiglio
di Stato, con la pronuncia n. 1842 del 2022, avesse dichiarato l'illegittimità del D.P.C.M. del 23
settembre 2015 e della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui CP_3
escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost., avendo fornito una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1 commi 121-124 della L. 107/2015.
Ha quindi concluso nel senso che, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza di merito in diverse pronunce, alla luce della pronuncia della CGUE richiamata, il Tribunale adito era tenuto a disapplicare l'art. 1 della L. 107/2015, ovvero a fornire un'interpretazione adeguatrice della norma, nella parte in cui non riconosce il diritto di usufruire della carta elettronica del docente anche al personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
2. Il convenuto non si è costituto in giudizio, rimando contumace. CP_1
3. La causa, istruita con sole produzioni documentali, è stata quindi tenuta in decisione.
******
4. Il ricorso è fondato, per i motivi di seguito esposti.
pagina 2 di 7 Si ritiene corretta la ricostruzione del dato normativo operata dalla ricorrente.
L'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione
continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del
limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di
(… )”.
L'art. 3, comma 1 del D.P.C.M del 28.11.2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M., ha poi previsto che: “la carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del D.lgs. 297/94, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
La carta in discorso è attribuita, dunque, ai soli docenti assunti a tempo indeterminato.
Alla ricorrente, evidentemente in quanto docente a tempo determinato, non è stato riconosciuto il beneficio dei 500,00 euro annuali destinati alla formazione e accreditati sulla c.d. carta elettronica del docente.
Tale scelta normativa risulta, tuttavia, in contrasto con il diritto dell'U.E., come chiarito dalla pronuncia della CGUE del 18.5.2021, secondo cui: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta
a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di
pagina 3 di 7 sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Alla luce di tale pronuncia è quindi evidente come la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non possa rappresentare un legittimo motivo per escludere i docenti precari, assunti con contratto di lavoro temporaneo al fine di prestare supplenza, dal godimento del beneficio in oggetto.
Una simile esclusione, in effetti sancita dalla legge, opererebbe quale atto discriminatorio e, come tale, in contrasto con la normativa eurounitaria sopra menzionata nel passo della pronuncia citata.
Da ultimo, la Suprema Corte, Sezione Lavoro, chiamata a pronunciarsi in seguito ad ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., ha enunciato, tra gli altri, i seguenti principi di diritto, rilevanti in questa sede:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o
incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi
dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a
suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
pagina 4 di 7 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia
giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle
graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema
proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai
sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Come risulta dallo stato matricolare prodotto, parte ricorrente ha ricevuto, per gli anni scolastici sopra indicati, ad eccezione di quello 2020/2021 (sul quale v. infra), incarichi di supplenza annuale (a.s. 2021/2022) o fino al termine delle attività didattiche (aa.ss. 2022/2023 e
2023/2024), ed ha quindi maturato il diritto invocato.
In relazione all'anno scolastico 2020/2021, si osserva che l'incarico di supplenza breve ricevuto dalla ricorrente, in considerazione della sua durata, dal 2.10.2020 al 12.6.2021,
pressoché coincidente con quella delle attività didattiche, ai fini che qui interessano è da considerarsi alla stessa stregua di un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche.
Pertanto, anche in relazione a tale anno scolastico, la posizione della ricorrente è da ritenersi equiparabile a quella del docente di ruolo, con conseguente maturazione del diritto invocato.
In conclusione, ed in ragione di quanto fin qui osservato, il convenuto dovrà essere CP_1
condannato a riconoscere in favore della ricorrente la somma di euro 2.000,00, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato.
Su tale importo è dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall'art. 16, sesto comma L. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della L. n.
724/1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
pagina 5 di 7 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo ai sensi del D.M. 10 marzo
2014, n. 55, tenuto della tabella di riferimento e del valore della lite (cause di lavoro di valore da euro 1.100,01 sino ad euro 5.500,00).
Nella liquidazione delle spese non si tiene conto della fase istruttoria, in quanto concretamente non tenutasi. Sul punto si precisa che ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso,
del medesimo D.M., La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente
svolta”.
Le spese si liquidano a valori prossimi a quelli minimi, considerata la limitata attività
processuale svolta e atteso il carattere seriale della controversia.
Si dispone, inoltre, la liquidazione dei compensi, per come sopra indicati, nella misura maggiorata del 5% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014, introdotto dal D.M. 37/2018,
precisando che la predetta misura viene determinata in ragione del carattere seriale della controversia e del limitato numero degli allegati da consultare.
Deve essere disposta la distrazione delle spese in favore degli avvocati di parte ricorrente,
dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto condanna il a Controparte_1
riconoscere in favore della ricorrente, in relazione agli anni scolastici indicati nel ricorso, la somma di complessivi euro 2.000,00, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall'art. 16, sesto comma L. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, con decorrenza dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
pagina 6 di 7 2) condanna il alla rifusione delle spese processuali, che Controparte_1
liquida in euro 49,00 per spese di contributo unificato ed in euro 1.081,50 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, C.P.A. e I.V.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente.
Cagliari, 22.1.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in persona del dottor Andrea Bernardino, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito del deposito di note ex art. 127 - ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 1437/2024 R.G.
Promossa da
, nata a [...] l'[...], ivi residente (c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentata e difesa dagli avvocati Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e Giovanni
Rinaldi
Ricorrente
Contro
il , in persona del , contumace Controparte_1 Controparte_2
Convenuto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. la docente ha adito questo Tribunale, in funzione Parte_1
di Giudice del Lavoro, per sentir accertare e dichiarare il proprio diritto all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di cui alla L. n. 107 del 2015
(c.d. carta elettronica del docente) in relazione agli anni scolastici 2021/2021, 2021/2022,
pagina 1 di 7 2022/2023 e 2023/2024, e, per l'effetto, per sentir condannare il Controparte_1
al pagamento in suo favore della somma di euro 2.000,00 (euro 500,00 per ciascun anno).
[...]
A fondamento del ricorso ha esposto di essere una docente inserita presso il sistema scolastico statale - alla data del deposito del ricorso servizio presso la Scuola Primaria di Maracalagonis - e di aver lavorato alle dipendenze del convenuto, negli anni scolastici oggetto di causa, CP_1
in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, e di non aver mai percepito la somma di euro
500,00 annui di cui all'art. 1, comma 121, della L. n. 107/2015 e del D.P.C.M. 23.9.2015,
relativo alla c.d. carta elettronica del docente.
Ha quindi richiamato le disposizioni normative che disciplinano la fruizione della carta elettronica del docente, ed in particolare l'art. 2, comma 1 del D.P.C.M. del 23.9.2015 e il successivo art. 3, comma 1 del D.P.C.M del 28.11.2016 ed ha quindi osservato come il Consiglio
di Stato, con la pronuncia n. 1842 del 2022, avesse dichiarato l'illegittimità del D.P.C.M. del 23
settembre 2015 e della nota del n. 15219 del 15 ottobre 2015, nella parte in cui CP_3
escludono i docenti non di ruolo dall'erogazione della carta del docente, stante la contrarietà di detta esclusione rispetto ai precetti degli artt. 3, 35 e 97 Cost., avendo fornito una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 1 commi 121-124 della L. 107/2015.
Ha quindi concluso nel senso che, come peraltro riconosciuto dalla giurisprudenza di merito in diverse pronunce, alla luce della pronuncia della CGUE richiamata, il Tribunale adito era tenuto a disapplicare l'art. 1 della L. 107/2015, ovvero a fornire un'interpretazione adeguatrice della norma, nella parte in cui non riconosce il diritto di usufruire della carta elettronica del docente anche al personale docente assunto con contratto a tempo determinato.
2. Il convenuto non si è costituto in giudizio, rimando contumace. CP_1
3. La causa, istruita con sole produzioni documentali, è stata quindi tenuta in decisione.
******
4. Il ricorso è fondato, per i motivi di seguito esposti.
pagina 2 di 7 Si ritiene corretta la ricostruzione del dato normativo operata dalla ricorrente.
L'art. 1 comma 121 della L. n. 107/2015 dispone che “Al fine di sostenere la formazione
continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del
limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di
(… )”.
L'art. 3, comma 1 del D.P.C.M del 28.11.2016, nel sostituire il precedente D.P.C.M., ha poi previsto che: “la carta è assegnata ai docenti di ruolo a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, sia a tempo pieno che a tempo parziale compresi i docenti che sono in periodo di formazione e prova, i docenti dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del D.lgs. 297/94, e successive modificazioni, i docenti in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati, i docenti nelle scuole all'estero, delle scuole militari”.
La carta in discorso è attribuita, dunque, ai soli docenti assunti a tempo indeterminato.
Alla ricorrente, evidentemente in quanto docente a tempo determinato, non è stato riconosciuto il beneficio dei 500,00 euro annuali destinati alla formazione e accreditati sulla c.d. carta elettronica del docente.
Tale scelta normativa risulta, tuttavia, in contrasto con il diritto dell'U.E., come chiarito dalla pronuncia della CGUE del 18.5.2021, secondo cui: “La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES
UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta
a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del
, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il Controparte_1 CP_1
beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di
pagina 3 di 7 sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza”.
Alla luce di tale pronuncia è quindi evidente come la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo determinato non possa rappresentare un legittimo motivo per escludere i docenti precari, assunti con contratto di lavoro temporaneo al fine di prestare supplenza, dal godimento del beneficio in oggetto.
Una simile esclusione, in effetti sancita dalla legge, opererebbe quale atto discriminatorio e, come tale, in contrasto con la normativa eurounitaria sopra menzionata nel passo della pronuncia citata.
Da ultimo, la Suprema Corte, Sezione Lavoro, chiamata a pronunciarsi in seguito ad ordinanza di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c., ha enunciato, tra gli altri, i seguenti principi di diritto, rilevanti in questa sede:
“1) La Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o
incarichi per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi
dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione, a
suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al . CP_1
pagina 4 di 7 2) Ai docenti di cui al punto 1, ai quali il beneficio di cui all'art. 1, comma 121, L. n.
107/2015 non sia stato tempestivamente riconosciuto e che, al momento della pronuncia
giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche, perché iscritti nelle
graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta
l'adempimento in forma specifica, per l'attribuzione della Carta Docente, secondo il sistema
proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto, oltre interessi o rivalutazione, ai
sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione”.
Come risulta dallo stato matricolare prodotto, parte ricorrente ha ricevuto, per gli anni scolastici sopra indicati, ad eccezione di quello 2020/2021 (sul quale v. infra), incarichi di supplenza annuale (a.s. 2021/2022) o fino al termine delle attività didattiche (aa.ss. 2022/2023 e
2023/2024), ed ha quindi maturato il diritto invocato.
In relazione all'anno scolastico 2020/2021, si osserva che l'incarico di supplenza breve ricevuto dalla ricorrente, in considerazione della sua durata, dal 2.10.2020 al 12.6.2021,
pressoché coincidente con quella delle attività didattiche, ai fini che qui interessano è da considerarsi alla stessa stregua di un incarico di supplenza fino al termine delle attività didattiche.
Pertanto, anche in relazione a tale anno scolastico, la posizione della ricorrente è da ritenersi equiparabile a quella del docente di ruolo, con conseguente maturazione del diritto invocato.
In conclusione, ed in ragione di quanto fin qui osservato, il convenuto dovrà essere CP_1
condannato a riconoscere in favore della ricorrente la somma di euro 2.000,00, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato.
Su tale importo è dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall'art. 16, sesto comma L. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della L. n.
724/1994, dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione.
pagina 5 di 7 5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano nel dispositivo ai sensi del D.M. 10 marzo
2014, n. 55, tenuto della tabella di riferimento e del valore della lite (cause di lavoro di valore da euro 1.100,01 sino ad euro 5.500,00).
Nella liquidazione delle spese non si tiene conto della fase istruttoria, in quanto concretamente non tenutasi. Sul punto si precisa che ai sensi dell'art. 4 comma 5, lettera c), ultimo capoverso,
del medesimo D.M., La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente
svolta”.
Le spese si liquidano a valori prossimi a quelli minimi, considerata la limitata attività
processuale svolta e atteso il carattere seriale della controversia.
Si dispone, inoltre, la liquidazione dei compensi, per come sopra indicati, nella misura maggiorata del 5% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, D.M. 55/2014, introdotto dal D.M. 37/2018,
precisando che la predetta misura viene determinata in ragione del carattere seriale della controversia e del limitato numero degli allegati da consultare.
Deve essere disposta la distrazione delle spese in favore degli avvocati di parte ricorrente,
dichiaratisi antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
1) accoglie il ricorso e, per l'effetto condanna il a Controparte_1
riconoscere in favore della ricorrente, in relazione agli anni scolastici indicati nel ricorso, la somma di complessivi euro 2.000,00, mediante accredito sulla carta elettronica del docente, alle stesse regole assegnate ai dipendenti a tempo indeterminato, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dall'art. 16, sesto comma L. n. 412/1991, richiamato dall'art. 22, comma 36, della L. n. 724/1994, con decorrenza dalla data del diritto all'accredito sino alla concreta attribuzione;
pagina 6 di 7 2) condanna il alla rifusione delle spese processuali, che Controparte_1
liquida in euro 49,00 per spese di contributo unificato ed in euro 1.081,50 per compenso di avvocato, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso, C.P.A. e I.V.A. come per legge, disponendone la distrazione in favore degli avvocati di parte ricorrente.
Cagliari, 22.1.2025.
Il Giudice
dott. Andrea Bernardino
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