Decreto cautelare 23 giugno 2021
Sentenza breve 14 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 14/09/2021, n. 1086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1086 |
| Data del deposito : | 14 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 14/09/2021
N. 01086/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00605/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il VE
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 605 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Cordella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Iannotta e Nicoletta Ongaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli uffici della civica avvocatura, in Venezia, S. Marco 4091;
nei confronti
BE MA e EY ZO non costituite in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento adottato dal Comune di Venezia in data 20 aprile 2021 (-OMISSIS-) relativo al mancato superamento della prova scritta da parte del Signor -OMISSIS- nel concorso per la copertura di n. 15 posti nel profilo professionale "Ispettore di Vigilanza" cat. DI, relativi a diversi ambiti specifici (Codice 01/2020);
- di tutti i verbali della Commissione esaminatrice relativi a tutte le operazioni concernenti le prove scritte;
- del provvedimento di nomina della commissione;
- di ogni altro atto inerente e/o conseguente al provvedimento impugnato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021 – tenuta in modalità videoconferenza - il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Considerato che la causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 14 luglio 2021, per l’esame della domanda cautelare e quivi trattenuta in decisione dopo la discussione delle parti, intervenute da remoto e preavvisate, in tale sede, della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata;
Ritenuto che sussistono i presupposti per la pronuncia ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., alla luce della manifesta infondatezza del ricorso;
Ritenuto che devono essere infatti richiamati (art. 74 cod. proc. amm.) i precedenti conformi di questa Sezione (Sez. I, nn. 902 e 904 del 2021), allorché, decidendo identiche questioni pertinenti alla procedura concorsuale oggetto del presente gravame, ha integralmente respinto i medesimi profili di censura sottoposti all’odierno vaglio del Collegio;
Considerato che:
- con bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2020, il Comune di Venezia ha indetto il concorso pubblico per titoli ed esami, per quindici posti di ispettore di vigilanza, di cui dieci “ ambito generico ”.
- il ricorrente ha partecipato alla procedura e, all’esito delle prove scritte, non è stato ammesso alla prova orale;
Ritenuto che il ricorrente contesta l’esito delle prove scritte e la mancata ammissione alla prova orale sulla base dei seguenti motivi:
I) la traccia della seconda prova scritta sarebbe consistita nella redazione di un’ordinanza contingibile e urgente del tutto identica per contenuti ad una ordinanza recentemente adottata dall’Amministrazione comunale, illegittimamente avvantaggiando i dipendenti comunali che hanno partecipato alla procedura; inoltre si tratterebbe di una tipologia di provvedimento che non rientrerebbe nelle competenze di un ispettore di vigilanza;
II) nel bando di concorso non vi sarebbe alcuna specifica prescrizione che individui in modo chiaro e dettagliato i criteri di valutazione delle prove scritte e tali criteri non sarebbero stati comunicati ai concorrenti;
III) in violazione dell’art. 19, comma 4 del Regolamento sulle Procedure Concorsuali del Comune di Venezia, il ricorrente non avrebbe potuto conoscere il contenuto delle tracce non estratte in quanto il presidente della commissione di concorso non ne avrebbe dato lettura;
Ritenuto che le censure dedotte devono essere disattese, conformemente ai precedenti richiamati, dal momento che,
1. quanto al primo motivo ,
1.1 per costante giurisprudenza, la commissione dispone di ampia discrezionalità nell’individuazione delle tracce d’esame e tali scelte sono sindacabili dal giudice amministrativo esclusivamente nei limiti della manifesta irragionevolezza e arbitrarietà (Cons. Stato, Sez. VI, 31 gennaio 2017, n. 398);
1.2 le ordinanze contingibili e urgenti sono atti pubblicati sull’albo pretorio online – sono quindi atti conoscibili da parte di tutti i cittadini, non solo dai dipendenti dell’Ente - e rientrano nella tipologia di atti di competenza degli uffici presso i quali operano gli ispettori di vigilanza;
1.3 nel caso di specie la scelta della traccia non risulta pertanto né manifestamente irragionevole né lesiva del principio di par condicio dei candidati;
2. quanto al secondo motivo ,
2.1 i criteri di valutazione delle prove scritte sono stati infatti indicati dalla Commissione prima dello svolgimento delle prove (Cons. Stato, Sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 745) e non sussiste un obbligo di preventiva comunicazione degli stessi;
2.2 tali criteri appaiono del tutto coerenti con l’oggetto della procedura, risultando in definitiva prevedibili e dunque sostanzialmente conoscibili;
3. quanto al terzo motivo ,
3.1 la mancata lettura delle tracce contenute nelle buste non estratte integra una mera irregolarità inidonea ad incidere sulla legittimità della procedura (Cons. Stato, Sez. VI, 1 marzo 2021, n. 1724), ragion per cui, quando tale adempimento non sia stato compiuto ovvero sia avvenuto senza che al ricorrente sia stato permesso di assistervi, nessuna conseguenza invalidante potrebbe comunque prodursi a carico della procedura;
3.2. il ricorrente non ha peraltro indicato sotto quale profilo tale mancato adempimento avrebbe compromesso il corretto svolgimento della procedura, con conseguente genericità della censura;
Ritenuto, per quanto precede, che il ricorso deve essere respinto, con compensazione delle spese di lite, sussistendone giusti motivi, in considerazione della particolarità della vicenda esaminata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il VE (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 luglio 2021, tenutasi da remoto, con l'intervento dei Magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.