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Decreto 2 aprile 2025
Decreto 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, decreto 02/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 71/2025 Vol.
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
3 SEZIONE CIVILE
La Corte riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr. Antonella Romano Consigliere Dr. Silvia Romagnoli Consigliere Relatore
ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al n. R.G. 71/2025 Vol. promosso da:
e in proprio e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Per_1
con il patrocinio dell'avv. TORTORELLA MARCO con domicilio eletto presso il suo
[...] studio in ROMA VIA DOMENICO CHELINI 5
OPPONENTI contro con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO Controparte_1
DI BOLOGNA, con domicilio eletto in BOLOGNA VIA A. TESTONI 6
RESISTENTE
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ex art. 5 ter L. 89/2001 (Legge Pinto)
In esito a udienza cartolare ex artt. 127 ter c.p.c. del 21.3.2025
Lette le note scritte depositate telematicamente
Udito il Consigliere relatore
OSSERVA
1.
Con decreto del 24.12.2024 il consigliere designato accoglieva il ricorso ex art. 3 L. 89/2001 (Legge
Pinto) con cui, fra gli altri, le odierne opponenti avevano proposto domanda di equa riparazione per la irragionevole durata del giudizio di cognizione ordinaria svoltosi in tre gradi di giudizio come meglio descritto in ricorso e nella parte espositiva del decreto qui opposto.
2.
Il decreto opposto riconosceva alle ricorrenti odierne opponenti, in proprio e nella qualità di eredi del congiunto deceduto in data 1.5.2015 nel corso del primo grado di giudizio, Persona_1 l'importo di € 3.200,00 da ripartire tra loro. L'importo era dato d n. 8 anni di irragionevole durata, tenuto conto di una durata complessiva dei tre gradi di giudizio di n. 14 anni.
3.
Non è in contestazione la durata del giudizio (5 anni e 9 mesi per il 1° grado = 6 anni;
5 anni e 1 mese per l'appello = 5 anni;
2 anni, 10 mesi e 10 gg per la cassazione = 3 anni) per complessivi 14 anni con irragionevole durata di 8 anni, né l'importo di equo indennizzo quantificato dal primo giudice in
€ 400,00 per anno di irragionevole durata, ma il riconoscimento in importo unitario di € 3.200,00 comulativo per entrambe, senza distinguerne la qualità (iure hereditatis o in proprio) in ragione della equa riparazione spettante al de cuius per il primo grado e, diversamente, in proprio a ciascuna per i due successivi gradi di giudizio.
4.
Si è costituito il eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per acquiescenza al CP_1 parziale accoglimento stante la notifica del decreto ex art. 5 L. Pinto in data antecedente rispetto alla notifica dell'opposizione.
Il rilievo è infondato: il presente ricorso in opposizione è proposto unicamente da Parte_1
e , in proprio e quali eredi dell'originario ricorrente
[...] Parte_2 Per_1
deducono le medesime, in note scritte depositate in data 17.3.2025, che la notifica al
[...]
MINISTERO sia stata invece effettuata dai restanti originari ricorrenti e a questa deduzione difensiva il non replica. CP_1
5.
L'opposizione è fondata: qualora la parte del giudizio civile presupposto sia deceduta, l'erede ha diritto a conseguire, "pro quota" e iure successionis, l'indennizzo maturato dal de cuius per l'eccessiva protrazione del processo, nonché, iure proprio, l'indennizzo dovuto in relazione all'ulteriore decorso della medesima procedura, dal momento in cui abbia assunto formalmente la qualità di parte, ovverosia si sia costituito nel giudizio (cfr. Cassazione civile, sez. II, 16/05/2022, n. 15574) sicchè nel procedimento di equa riparazione ex L. Pinto, qualora l'erede agisca sia iure haereditatis che iure proprio, non può assumersi come riferimento temporale di determinazione del danno l'intera durata del procedimento, ma è necessario procedere ad una ricostruzione analitica delle diverse frazioni temporali al fine di valutarne separatamente la ragionevole durata. Non assume, infatti, alcun rilievo la continuità della sua posizione processuale rispetto a quella del dante causa, prevista dall'articolo
110 del Cpc, in quanto il sistema sanzionatorio delineato dalla Cedu e tradotto in norme nazionali dalla legge n. 89 del 2001, non si fonda sull'automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali (cfr. Cassazione civile, sez. II, 27/04/2023, n. 11048). Pertanto, l'erede ha diritto di conseguire pro quota (non sussistendo solidarietà degli eredi verso il
) e iure successionis l'indennizzo maturato dal de cuius, nonché iure proprio l'indennizzo CP_1 dovuto per l'ulteriore durata del giudizio, con decorrenza dal momento in cui abbia assunto la qualità di parte.
Non è contestato che le ricorrenti si siano costituite in appello nella qualità di eredi dell'originario ricorrente.
Nella fattispecie, pertanto spetta a ciascuna delle ricorrenti iure hereditatis l'importo di € 600,00 per la irragionevole durata del primo grado di giudizio (calcolato dunque in € 1.200,00) nonché iure proprio l'importo di € 2.000,00 per l'irragionevole durata dei successivi gradi di giudizio, che va riconosciuto a ciascuna e non cumulativamente.
6.
La liquidazione delle spese della presente fase oppositiva, come da dispositivo, segue i criteri e i parametri delle vigenti tariffe forensi ex D.M. 55/2014 avuto riguardo alla tabella per i procedimenti monitori.
P.Q.M.
In accoglimento dell'opposizione
REVOCA l'ingiunzione di cui al decreto opposto limitatamente a e Parte_1
Pt_2 CP_2
[...]
al in persona del ministro pro-tempore di pagare alle opponenti Controparte_1 per le causali di cui al ricorso, senza dilazione
1. la somma di € 600,00 ciascuna in qualità di eredi di Persona_1
2. la somma di € 2.000,00 ciascuna in proprio
3. gli interessi nella misura legale dal deposito del ricorso all'effettivo soddisfo;
4. le spese della presente fase, che liquida in € 500,00 per compensi, oltre 15% spese generali forfettarie, c.p.a. e i.v.a. se dovuta, con distrazione a favore del difensore antistatario.
il decreto è IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data 28.3.2025
Il Consigliere estensore
Dr. Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
3 SEZIONE CIVILE
La Corte riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. Giovanni Salina Presidente
Dr. Antonella Romano Consigliere Dr. Silvia Romagnoli Consigliere Relatore
ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento iscritto al n. R.G. 71/2025 Vol. promosso da:
e in proprio e quali eredi di Parte_1 Parte_2 Per_1
con il patrocinio dell'avv. TORTORELLA MARCO con domicilio eletto presso il suo
[...] studio in ROMA VIA DOMENICO CHELINI 5
OPPONENTI contro con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO Controparte_1
DI BOLOGNA, con domicilio eletto in BOLOGNA VIA A. TESTONI 6
RESISTENTE
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ex art. 5 ter L. 89/2001 (Legge Pinto)
In esito a udienza cartolare ex artt. 127 ter c.p.c. del 21.3.2025
Lette le note scritte depositate telematicamente
Udito il Consigliere relatore
OSSERVA
1.
Con decreto del 24.12.2024 il consigliere designato accoglieva il ricorso ex art. 3 L. 89/2001 (Legge
Pinto) con cui, fra gli altri, le odierne opponenti avevano proposto domanda di equa riparazione per la irragionevole durata del giudizio di cognizione ordinaria svoltosi in tre gradi di giudizio come meglio descritto in ricorso e nella parte espositiva del decreto qui opposto.
2.
Il decreto opposto riconosceva alle ricorrenti odierne opponenti, in proprio e nella qualità di eredi del congiunto deceduto in data 1.5.2015 nel corso del primo grado di giudizio, Persona_1 l'importo di € 3.200,00 da ripartire tra loro. L'importo era dato d n. 8 anni di irragionevole durata, tenuto conto di una durata complessiva dei tre gradi di giudizio di n. 14 anni.
3.
Non è in contestazione la durata del giudizio (5 anni e 9 mesi per il 1° grado = 6 anni;
5 anni e 1 mese per l'appello = 5 anni;
2 anni, 10 mesi e 10 gg per la cassazione = 3 anni) per complessivi 14 anni con irragionevole durata di 8 anni, né l'importo di equo indennizzo quantificato dal primo giudice in
€ 400,00 per anno di irragionevole durata, ma il riconoscimento in importo unitario di € 3.200,00 comulativo per entrambe, senza distinguerne la qualità (iure hereditatis o in proprio) in ragione della equa riparazione spettante al de cuius per il primo grado e, diversamente, in proprio a ciascuna per i due successivi gradi di giudizio.
4.
Si è costituito il eccependo l'inammissibilità dell'opposizione per acquiescenza al CP_1 parziale accoglimento stante la notifica del decreto ex art. 5 L. Pinto in data antecedente rispetto alla notifica dell'opposizione.
Il rilievo è infondato: il presente ricorso in opposizione è proposto unicamente da Parte_1
e , in proprio e quali eredi dell'originario ricorrente
[...] Parte_2 Per_1
deducono le medesime, in note scritte depositate in data 17.3.2025, che la notifica al
[...]
MINISTERO sia stata invece effettuata dai restanti originari ricorrenti e a questa deduzione difensiva il non replica. CP_1
5.
L'opposizione è fondata: qualora la parte del giudizio civile presupposto sia deceduta, l'erede ha diritto a conseguire, "pro quota" e iure successionis, l'indennizzo maturato dal de cuius per l'eccessiva protrazione del processo, nonché, iure proprio, l'indennizzo dovuto in relazione all'ulteriore decorso della medesima procedura, dal momento in cui abbia assunto formalmente la qualità di parte, ovverosia si sia costituito nel giudizio (cfr. Cassazione civile, sez. II, 16/05/2022, n. 15574) sicchè nel procedimento di equa riparazione ex L. Pinto, qualora l'erede agisca sia iure haereditatis che iure proprio, non può assumersi come riferimento temporale di determinazione del danno l'intera durata del procedimento, ma è necessario procedere ad una ricostruzione analitica delle diverse frazioni temporali al fine di valutarne separatamente la ragionevole durata. Non assume, infatti, alcun rilievo la continuità della sua posizione processuale rispetto a quella del dante causa, prevista dall'articolo
110 del Cpc, in quanto il sistema sanzionatorio delineato dalla Cedu e tradotto in norme nazionali dalla legge n. 89 del 2001, non si fonda sull'automatismo di una pena pecuniaria a carico dello Stato, ma sulla somministrazione di sanzioni riparatorie a beneficio di chi dal ritardo abbia ricevuto danni patrimoniali o non patrimoniali (cfr. Cassazione civile, sez. II, 27/04/2023, n. 11048). Pertanto, l'erede ha diritto di conseguire pro quota (non sussistendo solidarietà degli eredi verso il
) e iure successionis l'indennizzo maturato dal de cuius, nonché iure proprio l'indennizzo CP_1 dovuto per l'ulteriore durata del giudizio, con decorrenza dal momento in cui abbia assunto la qualità di parte.
Non è contestato che le ricorrenti si siano costituite in appello nella qualità di eredi dell'originario ricorrente.
Nella fattispecie, pertanto spetta a ciascuna delle ricorrenti iure hereditatis l'importo di € 600,00 per la irragionevole durata del primo grado di giudizio (calcolato dunque in € 1.200,00) nonché iure proprio l'importo di € 2.000,00 per l'irragionevole durata dei successivi gradi di giudizio, che va riconosciuto a ciascuna e non cumulativamente.
6.
La liquidazione delle spese della presente fase oppositiva, come da dispositivo, segue i criteri e i parametri delle vigenti tariffe forensi ex D.M. 55/2014 avuto riguardo alla tabella per i procedimenti monitori.
P.Q.M.
In accoglimento dell'opposizione
REVOCA l'ingiunzione di cui al decreto opposto limitatamente a e Parte_1
Pt_2 CP_2
[...]
al in persona del ministro pro-tempore di pagare alle opponenti Controparte_1 per le causali di cui al ricorso, senza dilazione
1. la somma di € 600,00 ciascuna in qualità di eredi di Persona_1
2. la somma di € 2.000,00 ciascuna in proprio
3. gli interessi nella misura legale dal deposito del ricorso all'effettivo soddisfo;
4. le spese della presente fase, che liquida in € 500,00 per compensi, oltre 15% spese generali forfettarie, c.p.a. e i.v.a. se dovuta, con distrazione a favore del difensore antistatario.
il decreto è IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna in data 28.3.2025
Il Consigliere estensore
Dr. Silvia Romagnoli
Il Presidente
Dr. Giovanni Salina