Sentenza 12 novembre 1988
Massime • 1
Con riguardo al provvedimento del ministro del lavoro e della previdenza sociale, che includa un determinato ente gestore di assicurazioni sociali (nella specie, cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti) fra quelli soggetti a prelevamento sul gettito dei contributi incassati, al fine del finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, e determini l'aliquota del prelevamento medesimo, secondo la previsione dell'art. 4 del DLGCPS 29 luglio 1947 n. 804 e successive modificazioni, la giurisdizione del giudice ordinario va affermata per le controversie che pongano in discussione la sussistenza del potere di imporre il prelevamento, per difetto dei relativi presupposti, ovvero anche per il superamento dei limiti fissati dalla legge, ivi incluso il limite massimo di detta aliquota (0,50 per cento), in quanto attinenti a diritti soggettivi, mentre, per le controversie inerenti al corretto Esercizio del potere stesso, quali quelle rivolte a contestare la concreta misura di detta aliquota (nel rispetto del massimo di legge), deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, vertendosi in tema di Atti discrezionali dell'amministrazione, rispetto ai quali le posizioni dei destinatari hanno consistenza di interessi legittimi. ( V 412/80, mass n 403789).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., SS.UU., sentenza 12/11/1988, n. 6131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6131 |
| Data del deposito : | 12 novembre 1988 |
Testo completo
Con riguardo al provvedimento del ministro del lavoro e della previdenza sociale, che includa un determinato ente gestore di assicurazioni sociali (nella specie, cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti) fra quelli soggetti a prelevamento sul gettito dei contributi incassati, al fine del finanziamento degli istituti di patronato e di assistenza sociale, e determini l'aliquota del prelevamento medesimo, secondo la previsione dell'art. 4 del DLGCPS 29 luglio 1947 n. 804 e successive modificazioni, la giurisdizione del giudice ordinario va affermata per le controversie che pongano in discussione la sussistenza del potere di imporre il prelevamento, per difetto dei relativi presupposti, ovvero anche per il superamento dei limiti fissati dalla legge, ivi incluso il limite massimo di detta aliquota (0,50 per cento), in quanto attinenti a diritti soggettivi, mentre, per le controversie inerenti al corretto Esercizio del potere stesso, quali quelle rivolte a contestare la concreta misura di detta aliquota (nel rispetto del massimo di legge), deve essere dichiarata la giurisdizione del giudice amministrativo, vertendosi in tema di Atti discrezionali dell'amministrazione, rispetto ai quali le posizioni dei destinatari hanno consistenza di interessi legittimi. ( V 412/80, mass n 403789).*